<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260395720260803162740357" descrizione="Violazioni trib. non definitivamente accertate " gruppo="20260395720260803162740357" modifica="03/08/2026 20:13:04" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03957"/><fascicolo anno="2026" n="06417"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260395720260803162740357.xml</file><wordfile>20260395720260803162740357.docm</wordfile><ricorso NRG="202603957">202603957\202603957.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1314 Giuseppina Luciana Barreca\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>03/08/2026 18:12:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Presidente FF</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 678/2026.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Dss Impianti s.r.l, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Anas s.p.a, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta, Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Selca s.r.l, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avvocato Michele Dionigi e l'avvocato Claudio Borello hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società DSS Impianti s.r.l. (in prosieguo, anche: la società) ha impugnato innanzi al TAR Piemonte il provvedimento 19.6.2025, con cui ANAS s.p.a. ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara “<corsivo>(...) Lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale</corsivo>”, inviando altresì la relativa segnalazione ad ANAC.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Con sentenza n. 678/26 il TAR Piemonte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, nella parte avente ad oggetto la segnalazione all’ANAC. Per il resto, il TAR ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; violazione dell’art. 95 comma 2 d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere; 2) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; violazione degli artt. 96 e 98 d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere; carenza dei presupposti per la configurazione del grave illecito professionale; 3) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; sussistenza dell’interesse all’impugnativa della segnalazione all’ANAC.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto, in accoglimento del ricorso, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, ANAS s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16.7.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censura di improcedibilità dell’appello dedotta dall’Amministrazione appellata.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure “<corsivo>ha degradato la fattispecie dell’esclusione per violazioni fiscali non definitive a un mero atto “necessitato” e rigidamente vincolato al superamento di soglie aritmetiche. Inoltre, nell’inammissibile tentativo di motivare ex post un’inaffidabilità mai accertata da ANAS, il Tribunale si è spinto a formulare un giudizio di stabilità finanziaria dell’impresa basato su un macroscopico travisamento dei dati di bilancio</corsivo>” (atto di appello, p. 5).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>4. Le violazioni di carattere tributario (la cui omissione dichiarativa è oggetto del presente giudizio) rilevano nel procedimento di gara nei termini seguenti:</h:div><h:div>a) violazioni gravi definitivamente accertate (causa di esclusione automatica): ai sensi dell’art. 94, co. 6 d. lgs. n. 36/2023, “<corsivo>è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta</corsivo>”;</h:div><h:div>b) violazioni gravi non definitivamente accertate (causa di esclusione non automatica): ai sensi dell’art. 95, co. 2 d. lgs. n. 36/2023, “<corsivo>La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>A sua volta, l’allegato II.10 – in combinato disposto con l’art. 95, co. 2 - delinea le soglie indicate dal menzionato allegato II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’All. II.10, una violazione “<corsivo>si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. […]</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora analizzarne la portata.</h:div><h:div>Sul punto, questo Consiglio di Stato, nella Relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici, in data 7 dicembre 2022, ha chiarito che: “<corsivo>Il proposto comma 1 dell’art. 95 prevede le cause di esclusione “non automatiche” (in passato in massima parte disciplinate al comma 5 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).   </corsivo></h:div><h:div><corsivo>La ragione della modifica rispetto alla denominazione di “cause di esclusione facoltativa”, sino a questo momento invalsa, riposa nella constatazione che essa si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In realtà, il Legislatore del 2016, nel trasporre l’art. 57 della direttiva n. 24/2014, aveva correttamente fatto riferimento alla previsione ivi contenuta secondo la quale “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano” (cfr. la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).  </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In sintesi, il “potere” demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata.  </corsivo></h:div><h:div><corsivo>È stato pertanto considerato che l’aggettivo “non automatiche” (peraltro a più riprese utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9) meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione “automatica” annoverate nell’art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza)</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Pertanto, la valutazione operata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione – in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate – è espressione di discrezionalità tecnica, dovendo essa valutare la sussistenza o meno del superamento delle soglie indicate nell’All. II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento.</h:div><h:div>7. Peraltro, l’Amministrazione ha espressamente dato atto nel provvedimento di esclusione che:</h:div><h:div><corsivo>“• l’importo della violazione, esclusi sanzioni e interessi, è superiore al 10% dell’appalto ed è pari ad oltre il doppio della soglia minima di € 35.000,00 di cui all’art. 3, allegato II.10; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• in particolare, l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità - una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara;    </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• l’inottemperanza all’obbligo è relativo al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi da parte degli Enti competenti (art. 2, allegato II.10); </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• sono decorsi i termini per il pagamento e l’atto impositivo è stato tempestivamente impugnato (art. 4, co. 1, allegato II.10); </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• non sussistono pronunce giurisdizionali non passate in giudicato favorevoli all’operatore e l’istanza di sospensione dell’atto impositivo risulta essere stata rigettata dalla CGT di Bari</corsivo>”.</h:div><h:div>8. All’evidenza, l’Amministrazione ha dato compiutamente conto delle ragioni militanti nel senso dell’esclusione dell’appellante dalla gara, con un giudizio espressione di discrezionalità tecnica, in cui non si ravvisano macroscopici profili di erroneità/irrazionalità. </h:div><h:div>In particolare, la soglia di gravità indicata nel citato All. II.10 è stata ampiamente superata nel caso di specie, e l’Amministrazione ha correttamente rappresentato che “<corsivo>l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità - una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Infine, come riconosciuto dalla stessa appellante, sia al momento della presentazione dell’offerta, sia a quello, successivo, dell’adozione del provvedimento espulsivo, il piano di rateizzazione non era stato ancora formalizzato, sicché l’Amministrazione non ne poteva ovviamente tener conto.</h:div><h:div>9. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.</h:div><h:div>10. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto: “<corsivo>legittima la contestazione dell’istituto del “grave illecito professionale” e avallando la conseguente segnalazione all’ANAC. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel giudizio di primo grado, l’odierna appellante aveva analiticamente dedotto che la mancata indicazione della pendenza tributaria non aveva avuto portata decisiva e non era affatto derivata da un preordinato intento decettivo, ma dalla erronea interpretazione della modulistica di gara. Si era, inoltre, contestato il provvedimento evidenziando l’assoluta assenza dell’elemento della “gravità” della condotta e, soprattutto, dell’elemento del “dolo o colpa grave</corsivo>” (atto di appello, p. 11).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>11. Ai sensi dell’art. 95, comma 1 lett. e), la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti “<corsivo>che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo art. 96, comma 14, del Codice stabilisce poi che: “<corsivo>L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98”</corsivo>.</h:div><h:div>L’articolo 98 include, infine, nel novero dei gravi illeciti professionali la condotta dell’operatore economico che abbia “<corsivo>tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione</corsivo>” (cfr. art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/23), con la precisazione per cui: “<corsivo>La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa</corsivo>” (art. 98, comma 4, Codice).</h:div><h:div>12. Pertanto, in linea con il principio di autoresponsabilità vigente nel peculiare settore delle commesse pubbliche, non rileva uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa, come tale non in linea con i dettami della diligenza professionale che è lecito attendersi da qualunque operatore economico.</h:div><h:div>Orbene, nella fattispecie in esame l’appellante ha dichiarato “<corsivo>di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile</corsivo>”.</h:div><h:div>13. Senonché, l’Amministrazione ha dato atto nel provvedimento impugnato che:</h:div><h:div><corsivo>“• l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato alla Società il 16.12.2024;  </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• il termine per impugnare il suddetto atto di accertamento scadeva il 14.2.2025 e DSS Impianti srl ha notificato il ricorso avverso tale atto in data 13.2.2025, come si evince dalla documentazione presentata dall’operatore dopo la richiesta di chiarimenti formulata da Anas;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- in sede di gara l’operatore economico ha quindi dichiarato in maniera non veritiera di non incorrere nelle cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale, omettendo di riferire la sussistenza di una violazione non definitivamente accertata, in spregio al citato art.  96 comma 14; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di tale violazione l’o.e. invece era a conoscenza, in quanto al momento della dichiarazione presentata in sede di gara l’avviso gli era stato notificato due mesi prima ed era già avviato, dallo stesso o.e., il procedimento giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento</corsivo>”.</h:div><h:div>A ciò aggiungasi che, come indicato nell’atto impugnato, la circostanza che la tutela cautelare non è stata concessa dal giudice tributario sul presupposto della sua solidità finanziaria è un’affermazione che non ha trovato riscontro sul piano documentale, contribuendo pertanto a incrinare il rapporto di fiducia che deve instaurarsi tra l’operatore economico e la stazione appaltante.</h:div><h:div>Per tali ragioni, la scelta dell’Amministrazione disvela, anche sotto tale profilo, un esercizio corretto della discrezionalità amministrativa, sottraendosi pertanto alle lamentate censure. </h:div><h:div>Ne consegue, per tali ragioni, il rigetto del relativo motivo di gravame.</h:div><h:div>14. Il rigetto dei primi due motivi di gravame comporta il rigetto dell’ulteriore motivo, con cui l’appellante si duole della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione avverso la segnalazione ANAC, trattandosi di censura di illegittimità derivata, il cui presupposto (l’affermata illegittimità del provvedimento di esclusione) è stato revocato in dubbio nella presente sede giudiziale.</h:div><h:div>15. Conclusivamente, l’appello è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto.</h:div><h:div>16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata, che si liquidano in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>