<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260393220260716122037751" descrizione="" gruppo="20260393220260716122037751" modifica="20/07/2026 12:45:26" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03932"/><fascicolo anno="2026" n="06078"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260393220260716122037751.xml</file><wordfile>20260393220260716122037751.docm</wordfile><ricorso NRG="202603932">202603932\202603932.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1314 Giuseppina Luciana Barreca\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>20/07/2026 12:45:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Presidente FF</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Picardi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>​della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1055 del 2026, resa tra le parti;​</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Rica S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B5971F820E, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>E.P. S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Armando Profili, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Palumbo n. 26; </h:div><h:div>A&amp;C Private S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Napoli, di E.P. S.p.a. e di A&amp;C Private S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l.;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026 il Cons. Elena Quadri e udito per l’appellante l’avvocato Donato Lettieri. Si dà atto che l'avvocato Annalisa Cuomo e l'avvocato Armando Profili hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Rica S.r.l., nella qualità di seconda classificata per il lotto n. 4, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i seguenti provvedimenti:</h:div><h:div>a) la determinazione dirigenziale 1111E n. 3 del 21 luglio 2025 recante aggiudicazione del lotto n. 4 (CIG B5971F820E) - Municipalità 4 – San Lorenzo Vicaria – Poggioreale, a favore del RTI A&amp;C Private-Turrini Ristorazione; </h:div><h:div>b) i propedeutici verbali di gara; </h:div><h:div>c) il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica, periodo settembre 2025 - giugno 2028, mediante la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, nella parte in cui prevede, al punto 4.1, il limite di aggiudicazione a massimo due lotti - e comunque laddove dovesse consentire l’aggiudicazione plurima, in spregio all’autovincolo del limite massimo di due lotti aggiudicabili, a più soggetti detenuti o controllati dal medesimo gruppo o da un socio unico; </h:div><h:div>d) il silenzio in relazione alla richiesta di accesso ai documenti e alle offerte tecniche delle controinteressate; </h:div><h:div>e) il provvedimento del comune di Napoli del 25 agosto 2025 recante la conferma dell’aggiudicazione e del diniego alla istanza di accesso agli atti.</h:div><h:div>Il Rti A&amp;C Private S.r.l. - Turrini Ristorazione S.r.l. ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione dalla gara della ricorrente principale.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso incidentale e ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire quello principale con sentenza n. 1055 del 2026, appellata da Rica S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>I) violazione dell’art. 34 c.p.a. - eccesso di potere giurisdizionale, violazione ed errata applicazione degli artt. 95 e 98 del codice dei contratti – violazione del principio di proporzionalità, assenza dei presupposti;</h:div><h:div>II) <corsivo>error in procedendo</corsivo> per omesso esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti - violazione ordine esame motivi.</h:div><h:div>L’appellante ha, altresì, riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., tutte le censure di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti:</h:div><h:div>I) violazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e segg. del codice dei contratti pubblici – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 4.1 del disciplinare di gara - eccesso di potere – sviamento; </h:div><h:div>II) violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 96 del d.lgs. 36 del 2023 - omissione della dichiarazione della società socio unico; </h:div><h:div>III) violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione del codice dei contratti pubblici – eccesso di potere; </h:div><h:div>IV) violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023 – violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 – eccesso di potere – sviamento - sul punteggio attribuito; </h:div><h:div>V)  violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023 – violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara - violazione e falsa applicazione della normativa di gara (art.17.1 con riferimento ai criteri 1.3 - 1.8 - 4.3 della griglia di valutazione del disciplinare) - difetto di istruttoria - eccesso di potere – travisamento – illogicità manifesta; violazione ed errata applicazione del soccorso istruttorio; VI) violazione del disciplinare nella parte in cui prevede la titolarità del centro di cottura.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di Napoli, E.P. S.p.a. e il Rti A&amp;C Private S.r.l. - Turrini Ristorazione S.r.l.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16 luglio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto da Rica S.r.l., seconda classificata per il lotto 4, per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 1055 del 2026, che ha accolto il ricorso incidentale del Rti A&amp;C Private S.r.l. - Turrini Ristorazione S.r.l. e ha dichiarato inammissibile quello principale proposto da Rica per l’annullamento dell’aggiudicazione al medesimo Rti A&amp;C Private del lotto n. 4 (CIG B5971F820E) - Municipalità 4 – San Lorenzo Vicaria – Poggioreale e dei propedeutici atti di gara per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica, periodo settembre 2025 - giugno 2028, mediante la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui prevedono, al punto 4.1 del disciplinare, il limite di aggiudicazione a massimo due lotti - e comunque laddove dovessero consentire l’aggiudicazione plurima, in spregio all’autovincolo del limite massimo di due lotti aggiudicabili, a più soggetti detenuti o controllati dal medesimo gruppo o da un socio unico.</h:div><h:div>Deve premettersi che, con determinazione dirigenziale 1111E n. 1 del 10 febbraio 2025, e successiva rettifica n. 2 dell’11 febbraio 2025, il comune di Napoli ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, in dieci lotti funzionali, per il periodo settembre 2025 - giugno 2028, del servizio di refezione per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023. </h:div><h:div>Alla data di scadenza sono state ricevute sulla piattaforma telematica della stazione appaltante n. 16 offerte presentate da altrettanti operatori economici, i quali, ai sensi del vincolo di aggiudicazione previsto dal punto 4.1 del disciplinare di gara, avrebbero potuto presentare istanza per tutti i lotti ma risultarne aggiudicatari al massimo di due. </h:div><h:div>Nella seduta pubblica del 14 luglio 2025 la commissione giudicatrice ha proceduto alla formulazione delle proposte di aggiudicazione.</h:div><h:div>Il comune di Napoli, con determinazione dirigenziale 111E n. 3 del 21 luglio 2025, ha disposto, tra l’altro, l’aggiudicazione della gara per il lotto n. 4 al costituendo Rti A&amp;C Private/Turrini Ristorazione, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,426. Per tale lotto, l’appellante si è classificata al secondo posto in virtù di un punteggio pari a 88,780.</h:div><h:div>Avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione è insorta l’appellante in primo grado, censurando, in sintesi, la violazione del vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>In particolare, Rica ha assunto l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto uno stesso concorrente avrebbe ottenuto più di due lotti in virtù del collegamento societario esistente tra più partecipanti alla gara.</h:div><h:div>La sentenza appellata ha accolto il ricorso incidentale proposto dal Rti A&amp;C Private in virtù dell’omessa dichiarazione alla stazione appaltante da parte di Rica della sua decadenza dall’aggiudicazione di una gara analoga indetta dal comune di Sulmona per grave inadempienza professionale, omissione che non aveva consentito alla stazione appaltante di formulare un consapevole giudizio di affidabilità della società.</h:div><h:div>Secondo le statuizioni della sentenza, la censura incidentale è, dunque, meritevole di accoglimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, per difetto di legittimazione ad agire, che, dunque, non è stato scrutinato dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>Con il primo motivo di appello avverso la sentenza, Rica S.r.l. sostiene che il Tar avrebbe ecceduto dai limiti esterni della propria giurisdizione, sostituendosi alla stazione appaltante in una valutazione di natura discrezionale circa la gravità dell’illecito professionale. </h:div><h:div>La sentenza, inoltre, avrebbe erroneamente trasformato una causa di esclusione non automatica in una sanzione espulsiva automatica, in violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di gravame Rica deduce, invece, l’erroneità della sentenza che, in violazione dei principi più volte affermati dalla Corte di giustizia, avrebbe esaminato solo le censure escludenti contenute nel ricorso incidentale e non anche quelle del ricorso principale, che erroneamente avrebbe ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione.</h:div><h:div>L’appellante ripropone, altresì, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., tutte le censure di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti. Con tali motivi, l’appellante ha dedotto: </h:div><h:div>a) la invocata elusione del vincolo di aggiudicazione <corsivo>ex</corsivo> art. 4.1 del disciplinare da parte del Rti A&amp;C/Turrini e di EP S.p.a.; </h:div><h:div>b) l’illegittimità delle operazioni di gara per una assunta omessa dichiarazione <corsivo>ex</corsivo> art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte della controllante FIN.EP S.r.l. e dei suoi amministratori; </h:div><h:div>c) l’illegittimità derivata della suddetta clausola del disciplinare con cui si consentiva l'aggiudicazione fino a due lotti anziché limitarla a un solo lotto come nel triennio precedente, perché ritenuta “irrazionale” e “penalizzante” per le medie imprese del territorio; </h:div><h:div>d) l’irrazionalità e l’appiattimento dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice in diversi lotti: più specificamente, l’appellante contesta il punteggio pieno assegnato al Rti A&amp;C/Turrini in relazione al criterio 1.3 (Piano di trasporto) e al criterio 4.3 (Filiera corta/Km 0), oltre che la violazione e falsa applicazione della normativa di gara (art.17.1 con riferimento ai criteri 1.3 - 1.8 - 4.3 della griglia di valutazione del disciplinare), la violazione e l’errata applicazione del soccorso istruttorio e la violazione del disciplinare nella parte in cui prevede la titolarità del centro di cottura. </h:div><h:div>Il Rti A&amp;C ha eccepito l’inammissibilità per tardività e dunque l’irricevibilità delle censure rivolte nei confronti dell’art. 4.1 del disciplinare di gara e riproposte <corsivo>ex</corsivo> art. 101 c.p.a. Con il ricorso primo grado Rica avrebbe, infatti, tardivamente impugnato il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui prevede al punto 4.1 il limite di aggiudicazione a massimo due lotti - e comunque laddove dovesse consentire l’aggiudicazione plurima, in spregio all’autovincolo del limite massimo di due lotti aggiudicabili, a più soggetti detenuti o controllati dal medesimo gruppo o da un socio unico. Sul punto, il Rti A&amp;C sostiene la palese inammissibilità della censura per tardiva impugnazione delle determine a contrarre dell’Area Educazione n. 1 del 10 febbraio 2025 e n. 2 dell’11 febbraio 2025 nella parte in cui, in particolare, il comune di Napoli disponeva che ogni concorrente avrebbe potuto presentare offerta per uno o più lotti ma avrebbe potuto risultare aggiudicatario di un numero massimo di due lotti. E ciò, in quanto l’assunta lesività di una tale disposizione, poi riverberatasi nell’art. 4.1 del disciplinare di gara impugnato, avrebbe dovuto essere rapportata alla sua immediata lesività, per i suoi aspetti ed effetti direttamente negativi.</h:div><h:div>Come il Comune, anche il RTI A&amp;C Private insiste, altresì, per l’infondatezza dell’appello nel merito.</h:div><h:div>E’ infondato il primo motivo di appello, con il quale Rica ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’aver accolto il ricorso incidentale proposto dal Rti A&amp;C Private in virtù dell’omessa dichiarazione alla stazione appaltante da parte dell’odierna appellante della sua decadenza dall’aggiudicazione di una gara analoga indetta dal comune di Sulmona per grave inadempienza professionale, omissione che non avrebbe consentito al Comune di formulare un consapevole giudizio di affidabilità della società.</h:div><h:div>Rica sostiene, in particolare, che il Tar avrebbe ecceduto dai limiti esterni della propria giurisdizione, sostituendosi alla stazione appaltante in una valutazione di natura discrezionale circa la gravità dell’illecito professionale, trasformando, inoltre, erroneamente, una causa di esclusione non automatica in una sanzione espulsiva automatica, in violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, oltretutto in violazione principio di proporzionalità e in difetto dei presupposti.</h:div><h:div>La censura non coglie nel segno, non potendo essere messa in discussione l’assoluta gravità e rilevanza della circostanza omessa da Rica, che concerne un provvedimento di decadenza da un’aggiudicazione relativa a un servizio del tutto analogo a quello oggetto di gara, intervenuto nell’anno 2024, dunque in un’epoca recentissima rispetto alla procedura di specie. La decadenza, disposta dal comune di Sulmona, era motivata dalla “<corsivo>impossibilità oggettiva a carico dell’aggiudicatario di procedere all’adempimento delle prestazioni dedotte in appalto</corsivo>”, a causa della mancata disponibilità del centro di cottura indicato in sede di offerta. </h:div><h:div>La vicenda, oltretutto, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è stata definitivamente acclarata in sede giurisdizionale con sentenza del Tar Abruzzo n. 295 del 2025, passata in giudicato.</h:div><h:div>Tale negativo precedente professionale è di indubbia rilevanza ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata a compiere, avendo il d.lgs. n. 36 del 2023 - il Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente - rafforzato il dovere di leale collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori economici fondandolo, tra l’altro, sui principi della fiducia e della buona fede previsti agli artt. 2 e 5 dello stesso Codice. In tale contesto, l’obbligo dichiarativo assume un ruolo centrale nella valutazione fiduciaria dei concorrenti demandata alla stazione appaltante. </h:div><h:div>La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “<corsivo>principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532). </h:div><h:div>Ed invero, l’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. <corsivo>e)</corsivo>, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che, come statuito in maniera pienamente condivisibile dalla sentenza impugnata, tale condotta è riconducibile alla previsione dell’art. 98, comma 3, lett. <corsivo>b)</corsivo>, che qualifica come illecito professionale la condotta dell’operatore che abbia “<corsivo>fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione</corsivo>”, atteso che l’aver taciuto una circostanza così rilevante ha impedito al Comune di compiere una corretta e completa valutazione sull’affidabilità dell’odierna appellante, e, dunque, ne ha indubbiamente influenzato il processo decisionale. </h:div><h:div>Non sussiste, nella specie, alcun eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il giudice di prime cure si è limitato a verificare se la stazione appaltante fosse stata messa in condizione di effettuare la valutazione demandatale per legge, rilevando che l’omissione dichiarativa ha leso in radice la possibilità di effettuarla, viziando irrimediabilmente l’ammissione alla gara di Rica e dunque il suo interesse ad agire.</h:div><h:div>Il secondo motivo di gravame è, invece, fondato.</h:div><h:div>Ed invero, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di giustizia (cfr. Corte di giustizia, 4 luglio 2013 nella causa C-100/12 Fastweb; 5 aprile 2016 nella causa C-689/13 Puligenica; 5 settembre 2019 nella causa C-333/18 soc. Lombardi), l’accoglimento del gravame incidentale escludente proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale, con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.</h:div><h:div>In altri termini, l’<corsivo>ordo questionum</corsivo> impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 15 settembre 2025, n. 7323; V, 3 marzo 2022, n. 1536, V, 23 novembre 2021, n. 7849).</h:div><h:div>In omaggio alla giurisprudenza europea e amministrativa, il Tar avrebbe dovuto, dunque, in ogni caso, scrutinare anche il ricorso principale, con il quale Rica chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>Deve, quindi procedersi all’esame dei motivi del ricorso principale di primo grado, riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101 c.p.a., principiando dai primi due.</h:div><h:div>Con la prima doglianza Rica si duole dell’elusione del vincolo di aggiudicazione previsto dall’art. 4.1 del disciplinare di gara da parte del Rti A&amp;C/Turrini e di EP S.p.a.</h:div><h:div>Invero, l’appellante assume l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto uno stesso concorrente avrebbe ottenuto più di due lotti in virtù del collegamento societario esistente tra più partecipanti alla gara.</h:div><h:div>Più specificamente: E.P. S.p.a. ha ottenuto l’aggiudicazione di 2 lotti, ovvero i nn. 7 e 8, mentre il Rti A&amp;C Private/Turrini Ristorazione ha ottenuto l’aggiudicazione dei lotti nn. 1 e 4. </h:div><h:div>FIN.EP S.r.l. – EP, che si sono fuse per incorporazione, sono controllate dal medesimo gruppo familiare che di diritto e di fatto controlla al 100% le tre società: EP S.p.a., A&amp;C Private e Turrini Ristorazione, che risultano affidatarie di quattro lotti.</h:div><h:div>Il Sig. Donnarumma è amministratore della società Turrini Ristorazione ed è anche procuratore della società EP, così come il dott. Ciro Esposito e la signora Giovanna Esposito, rispettivamente legale rappresentante di FIN.EP e di A&amp;C, sono anche soci di EP S.p.a. insieme alla controllante FIN.EP, detenuta integralmente dal medesimo gruppo familiare. </h:div><h:div>Tutte le società hanno anche la medesima sede operativa in Napoli alla via Terracina. </h:div><h:div>Seppur formalmente distinte, dunque, le suddette società sono controllate al 100% dal medesimo operatore economico, ovvero FIN.EP S.r.l., che ne risulta socio unico, riferibile sempre allo stesso nucleo familiare e ciò è provato dal fatto che, da ultimo, la FIN.EP è stata addirittura incorporata alla EP con l’atto di fusione. </h:div><h:div>Ne conseguirebbe, per l’appellante, che, tenuto conto del vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara, il Rti A&amp;C Private - Turrini Ristorazione non avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione del lotto 4, che per l’effetto, doveva essere aggiudicato a Rica, classificatasi al secondo posto.</h:div><h:div>Con il secondo motivo Rica lamenta, invece, l’illegittimità delle operazioni di gara per una assunta omessa dichiarazione <corsivo>ex</corsivo> art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte della controllante FIN.EP S.r.l. e dei suoi amministratori.</h:div><h:div>I primi due motivi sono infondati.</h:div><h:div>Ed invero, il comune di Napoli, nella <corsivo>lex specialis</corsivo> e in particolare nel più volte citato art. 4.1 del disciplinare di gara, ha così disciplinato il vincolo di aggiudicazione: “<corsivo>Ciascun concorrente può presentare offerta per più lotti e risultare aggiudicatario di un numero massimo di due lotti. Il vincolo di aggiudicazione trova la sua motivazione nella necessità di garantire la qualità della prestazione, fortemente connessa alla dislocazione delle scuole su un territorio molto vasto, garantendo, nel contempo, il coinvolgimento di piccole o medie imprese. A tal fine si precisa che il vincolo di aggiudicazione trova applicazione per l’operatore economico indipendentemente dalla forma di partecipazione, come singolo o in RTI (ad esempio se un operatore è presente in due raggruppamenti, indifferentemente come mandante e/o mandatario, i due raggruppamenti sono considerati, ai fini dell’aggiudicazione, come medesimo concorrente. Lo stesso vale qualora l’operatore economico partecipi come concorrente singolo e come componente di un raggruppamento)</corsivo>”.</h:div><h:div>La legge di gara ha, dunque, individuato, ai fini dell’applicazione del cosiddetto “vincolo di aggiudicazione”, la sola ipotesi del “medesimo concorrente” che sia “presente in due raggruppamenti, indifferentemente come mandante o mandatario”, ovvero “come concorrente singolo e come componente di un raggruppamento”; non ha, invece, previsto che il “vincolo di aggiudicazione” si applicasse, pur nel rispetto delle prescrizioni di cui alla partecipazione, alle società che avessero tra di loro una forma di controllo <corsivo>ex</corsivo> art. 2359 c.c.</h:div><h:div>Nella fattispecie all’esame del Collegio non si è avuta, dunque, la violazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società EP S.p.a. ha partecipato da sola a lotti nei quali non ha partecipato il Rti A&amp;C/Turrini che, a sua volta, né singolarmente né in altre Ati, ha presentato offerta nei lotti in cui ha partecipato la EP.</h:div><h:div>Come risulta dalla giurisprudenza eurounitaria e dai principi ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 dicembre 2024, n. 17, il mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali (soci/procuratori) non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili su “accordi collusivi” e “influenza reciproca”. </h:div><h:div>Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche in virtù dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, è ormai concorde nell’affermare che la riconduzione ad un “unico centro decisionale” (e/o la violazione del cosiddetto “vincolo di aggiudicazione”) di concorrenti che hanno partecipato a lotti diversi ma in “collegamento sostanziale, tale da essere riconducibili ad una medesima realtà imprenditoriale”, va sempre valutata sulla scorta della interpretazione letterale e sistematica della disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> che impone il “vincolo di aggiudicazione”. </h:div><h:div>La giurisprudenza ha chiarito, invero, che l’interpretazione di tale tipo di disposizione deve conformarsi ai criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che: “<corsivo>le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale</corsivo>” e che “<corsivo>secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale</corsivo> (cfr. Cons. Stato, V, 13 settembre 2024, n. 7570; cfr. anche, in precedenza all’approvazione del nuovo Codice degli appalti, Cons. Stato, V, 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710).</h:div><h:div>Nel caso di specie, dall’esame dell’art. 4.1 del disciplinare di gara risulta chiaramente che la stazione appaltante abbia voluto limitare il vincolo di aggiudicazione alle sole ipotesi dell’operatore economico, indipendentemente dalla forma di partecipazione come singolo o in Rti, avendo la stessa chiarito che: “<corsivo>se un operatore è presente in due raggruppamenti, indifferentemente come mandante e/o mandatario, i due raggruppamenti sono considerati, ai fini dell’aggiudicazione, come medesimo concorrente. Lo stesso vale qualora l’operatore economico partecipi come concorrente singolo e come componente di un raggruppamento</corsivo>”. </h:div><h:div>Non è, dunque, ammissibile l’integrazione delle regole di gara mediante l’estensione del vincolo di aggiudicazione anche ai partecipanti vincolati fra di loro per mezzo di collegamento societario, atteso che, altrimenti, si aggiungerebbero interpretazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara non rintracciabili nella sua espressione testuale, che lega, peraltro, il previsto vincolo di aggiudicazione alla “<corsivo>necessità di garantire la qualità della prestazione, fortemente connessa alla dislocazione delle scuole su un territorio molto vasto, garantendo, nel contempo, il coinvolgimento di piccole o medie imprese</corsivo>”. </h:div><h:div>Quanto alla fusione per incorporazione tra EP e FIN.EP, è pacifico che il relativo progetto sia stato registrato il 26 giugno 2025, dunque in epoca successiva alla presentazione delle offerte e che, dunque, non fosse esecutivo al momento della gara, rendendolo giuridicamente irrilevante ai fini della partecipazione.</h:div><h:div>E’ invece irricevibile per tardività dell'impugnazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> la terza doglianza, che mira a contestare la regola del bando che ha innalzato l'aggiudicabilità a due lotti invece che a uno solo, con riferimento alla tardiva impugnazione delle determine a contrarre dell’Area Educazione n. 1 del 10 febbraio 2025 e n. 2 dell’11 febbraio 2025 nella parte in cui, in particolare, il comune di Napoli disponeva che ogni concorrente avrebbe potuto presentare offerta per uno o più lotti ma avrebbe potuto risultare aggiudicatario di un numero massimo di due lotti, in tal modo vincolando le prescrizioni del bando – e l’assunta lesione dalle stesse arrecata - e, in particolare, della clausola contenente il vincolo di aggiudicazione al punto 4.1.</h:div><h:div>Riguardo alle ulteriori censure, con cui l’appellante, sostanzialmente, ha dedotto l’irrazionalità e l’appiattimento dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice in diversi lotti, le stesse sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in considerazione dell’infondatezza del primo motivo di appello.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata come in motivazione. </h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata come in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>