<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260361220260708092407980" descrizione="" gruppo="20260361220260708092407980" modifica="15/07/2026 21:14:11" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03612"/><fascicolo anno="2026" n="05819"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260361220260708092407980.xml</file><wordfile>20260361220260708092407980.docm</wordfile><ricorso NRG="202603612">202603612\202603612.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Picardi</firma><data>15/07/2026 21:14:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Picardi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00217/2026, resa tra le parti, </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3612 del 2026, proposto da Gaetanino Paolone e Luca Monticelli, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulio Cerceo, Luigi Guerrieri e Marco Di Rito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cermignano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Elisa Marchiselli, Silvio Serrani e Luca Saputelli, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Febo Di Berardo, Danilo Del Cane, Remo Battipane, Domenico Candelori, Meartina Narcisi, Vanessa Fulminis, Claudio Di Lorenzo, Claudio Biferi, Marco D’Agostino, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Elisa Marchiselli, di Silvio Serrani e di Luca Saputelli;</h:div><h:div>Visto l’appello incidentale di Luca Saputelli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Luigi Guerrieri, Marco Di Rito e Pietro Adami;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. 1.In data 8 e 9 giugno 2024 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi comunali di Cermignano, che rientra nei comuni fino a 15.000 abitanti, concluse con il seguente risultato: 508 voti alla lista n. 2 “Tradizione e Futuro” Lista N. 2; 505 voti alla lista n. 1 “Insieme Possiamo”, per cui sono stati eletti sindaco Danilo Del Cane e consiglieri comunali Remo Battipane, Claudio Biferi, Domenico Candelori, Marco D’Agostino, Danilo Di Carlo, Claudio Di Lorenzo, Vanessa Fulminis, Luca Monticelli, Martina Narcisi, Gaetanino Paolone.</h:div><h:div>Elisa Marchiselli, Silvio Serrani e Febo di Berardo hanno proposto ricorso, che, all’esito della verificazione, è stato accolto dal T.a.r. Abruzzo con sentenza n. 298 del 2025. La sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9452/2025, all’esito degli appelli di Paolone Gaetanino, Candelori Domenico, Monticelli Luca, Narcisi Martina, Danilo Del Cane, Remo Battipane, con rimessione al giudice di primo grado, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i singoli candidati consiglieri proclamati eletti.</h:div><h:div>Nel giudizio riassunto dinanzi al T.a.r. Abruzzo si sono costituiti, proponendo ricorso incidentale, Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi della lista “Tradizione e Futuro” e Saputelli Luca della lista “Insieme Possiamo”.</h:div><h:div>2.Il Ta.r. ha accolto il ricorso principale in riassunzione e, per l’effetto, disposto la correzione del risultato elettorale, proclamando Elisa Marchiselli sindaco del Comune di Cermignano, con i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali; dichiarato inammissibile e infondato il ricorso incidentale proposto da Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi ed inammissibile il ricorso incidentale proposto da Luca Saputelli. </h:div><h:div>In particolare, in accoglimento del ricorso principale, sono stati attribuiti alla lista “Insieme Possiamo” un voto espresso in una scheda presso la Sezione 3 (scheda con la croce sul simbolo della lista “Insieme Possiamo”, unitamente alla preferenza “Silvio” sia sulla riga corrispondente della medesima lista sia, coperta da cancellatura, sulla riga delle preferenze della lista “Tradizione e Futuro”) ed un voto espresso in una scheda con la croce sul simbolo della lista “Insieme Possiamo” e sul nome prestampato della candidata sindaca “Elisa Marchiselli”, collegata a tale lista, oltre all’espressione della preferenza a favore del candidato “Saputelli” (sempre candidato della lista “Insieme Possiamo”), apposta sulla riga della lista avversaria “Tradizione e Futuro”.</h:div><h:div>In ordine al voto espresso presso la Sezione 3, nella sentenza si legge: “non può essere ritenuta un segno di riconoscimento la cancellatura contenuta in una scheda elettorale laddove risulti che l’elettore, avendo iniziato a scrivere il nome del candidato in uno spazio sbagliato, lo abbia successivamente cancellato con uno scarabocchio senza forma specifica (e, dunque, riconoscibile) e scritto nello spazio corretto. Tale circostanza costituisce, infatti, l’evidente risultato di un errore scusabile e va perciò ricondotta a quelle irregolarità di espressione del voto che non sono logicamente idonee a dimostrare una volontà di farsi riconoscere e che, quindi, non possono considerarsi causa di nullità del voto stesso ai sensi dell'articolo 64 comma 2 n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570”. In ordine al secondo voto si è osservato non è stata apposta alcuna croce sul simbolo della lista avversaria o sul nome dell’altro candidato sindaco, per cui non vi è contraddizione nel voto espresso, da ritenersi valido anche alla luce della pubblicazione del ministero dell’Interno n. 2 del 2025 (“Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”).</h:div><h:div>Infine sono stati annullati due voti attribuiti alla lista “Tradizione e Futuro”, in quanto contenenti chiari segni di riconoscimento, consistenti nell’apposizione di nomi appartenenti al corpo elettorale (Sagripante e Volpe).</h:div><h:div>I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili in virtù del principio secondo cui nel rito elettorale non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale, né memorie che abbiano lo stesso effetto ampliativo, o nuovi motivi o ricorsi incidentali derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. Tuttavia, nella sentenza si è precisato che i motivi del ricorso incidentale di Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi sarebbero infondati anche nel merito: in particolare il primo ed il terzo motivo sarebbero stati rigettati, in quanto l’indicazione, nella stessa scheda, del cognome Giancola nello spazio riservato alla preferenza per il candidato sindaco Marchiselli Elisa, inficia la scheda e in quanto la deformazione del cognome o del nome di un candidato, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un’inesatta memoria del nome, non costituiscono segni di riconoscimento (nel caso di specie, il candidato Febo di Berardo è stato indicato, in due schede, con le espressioni Di Febbo e Di Febo).</h:div><h:div>4.Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale Gaetanino Paolone e Luca Monticelli, che hanno dedotto: 1) la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 nell’attribuzione alla lista “Insieme possiamo” del voto espresso nella Sezione n. 3, in quanto la cancellatura presente sulla scheda è un segno di evidenza grafica talmente evidente da manifestare la volontà di rendere riconoscibile il voto, che non può qualificarsi come errore scusabile, in quanto l’elettore avrebbe potuto e dovuto chiedere al seggio una nuova scheda per esprimere correttamente il proprio voto; 2) la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 nell’attribuzione alla lista “Insieme possiamo” dell’ulteriore voto, recante la preferenza a Luca Saputelli (candidato di tale lista) nello spazio dedicato all’espressione del voto per la lista contrapposta “Tradizione e futuro”, visto che si è superata la contraddittorietà solo in base alle istruzioni ministeriali, che hanno un valore meramente orientativo; 3) la violazione dell’art. 64, comma 2, n. 2, del d.p.R. n. 570 del 1960, perpetrata nell’annullamento delle schede contenenti i nomi Volpe e Sagripanti, che, oltre ad avere grande diffusione nel Comune di Cermignano, corrispondono anche a due cittadini che nelle scorse consiliature si sono candidati ed hanno ricoperto ruoli nell’Amministrazione civica, per cui si può ritenere sussistente un mero errore e non la volontà di rendere riconoscibile il voto; 4) l’erronea dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi, essendo apodittico l’assunto secondo cui i ricorrenti incidentali, ove regolarmente coinvolti nel giudizio annullato, non avrebbero proposto ricorso incidentale; 5) l’erroneità del rigetto del primo motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto l’annullamento della scheda contenente la croce sul simbolo della lista “Tradizione e futuro”, unitamente alla preferenza per il candidato Monticelli della medesima lista nello spazio ad essa riservato, oltre all’indicazione del cognome Giancola, candidato della lista “Insieme Possiamo”, nello spazio riservato alla lista avversaria, dovendosi al più accertare la nullità delle preferenze, ma conservare il voto di lista; 6) l’erroneità del rigetto del terzo motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto la nullità del voto espresso in due schede con indicazione dei nomi Di Febbo e Di Febo in luogo di Febo di Berardo. </h:div><h:div>Si sono costituiti Elisa Marchiselli e Silvio Serrani, che hanno concluso per l’infondatezza dell’appello principale e dell’originario ricorso incidentale proposto da Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi - in particolare hanno eccepito: 1) la tardività del primo motivo di appello, tenuto conto che la scheda della terza Sezione non è stata annullata perché contenente un segno di riconoscimento, ma non attribuita per incertezza, come risultante dal verbale della Sezione, per cui la questione della riconoscibilità del voto avrebbe dovuto essere proposta con un tempestivo ricorso incidentale e non può essere sollevata in appello; 2) la tardività del deposito documentale, effettuato in primo grado dai ricorrenti incidentali solo in data 21 gennaio 2026 e, cioè, oltre il termine di 10 giorni dall’ultima notifica di cui all’art. 130 c.p.a., pur non risultando, contrariamente a quanto affermato, tali documenti dal materiale istruttorio già in atti.</h:div><h:div>Si è costituito, inoltre, Luca Saltelli, che ha proposto appello incidentale, riproponendo sostanzialmente i motivi proposti con il suo ricorso incidentale in primo grado e, cioè, (1) la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 in ordine all’attribuzione di due schede alla lista “Tradizione e Futuro”, nonostante la mancata apposizione di alcuna croce sul simbolo della lista o sul nome del candidato sindaco e la indicazione, in uno degli spazi per le preferenze sotto il simbolo della lista “Tradizione e Futuro”, del solo cognome Monticelli, che è un elemento equivoco, stante la presenza di due candidati con lo stesso cognome nelle due liste avversarie (Luca e Riccardo), con conseguente necessità di annullare tali voti in ossequio a Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2025, n. 6708; 2) e 3) la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 in ordine all’attribuzione dei due voti contenuti in schede con chiari segni di riconoscimento - una scheda con una cancellatura e un’altra in cui il nome del candidato sindaco Del Cane è stato scritto due volte. In ordine alla statuizione di inammissibilità del suo ricorso incidentale, contenuta nella sentenza impugnata, nel suo appello incidentale si legge: “la sentenza di primo grado afferma che non sono ammessi nuovi motivi o ricorsi incidentali derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. E’ un principio corretto, a patto che sia applicato a tutti coloro che sono stati destinatari della notifica solo in fase di riassunzione (e dunque tanto a Saputelli che a Paolone). Infatti entrambi sono nella medesima posizione processuale, ai fini della proposizione del ricorso incidentale (ampliativo)…….una volta che sia stato proposto ricorso…da parte di taluni candidati, hanno diritto a proporre ricorso incidentale non solo i candidati della lista avversaria, ma anche quelli della medesima lista, anche in virtù della possibile incidenza sul numero delle preferenze attribuite….la sentenza va quindi riformata, sotto tale specifico aspetto, ammettendo i seguenti motivi di ricorso incidentale”.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 2 luglio 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. L’appello principale è solo parzialmente fondato.</h:div><h:div>5.1. E’ fondato il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 nell’attribuzione alla lista “Insieme possiamo” del voto espresso nella Sezione n. 3, in quanto la cancellatura presente sulla scheda è un segno di evidenza grafica talmente evidente da manifestare la volontà di rendere riconoscibile il voto.</h:div><h:div>5.1.1.In via preliminare deve superarsi l’eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati Elisa Marchiselli e Silvio Serrani. La censura in esame non può ritenersi nuova, in quanto ripropone le difese già svolte in primo grado (vedi, ad esempio, memoria di costituzione di Remo Battipane, punto 2), ma non esaminate dal T.a.r.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che il voto in esame non è stato attribuito nel procedimento elettorale, per cui i controinteressati non possono considerarsi onerati della proposizione di un ricorso incidentale in assenza di un atto lesivo nei loro confronti. Invero, non può ritenersi sussistente un atto amministrativo di omesso annullamento, al contrario essendo implicito l’annullamento della scheda nell’omessa attribuzione del voto.</h:div><h:div>Peraltro, dalla trascrizione del verbale della Sezione 3, contenuta nella memoria degli appellati, si evince semplicemente che il voto non è stato attribuito, ma non sono riportate, in modo chiaro, le contestazioni formulate, stante la verbalizzazione sintetica. </h:div><h:div>5.1.2. Nel merito il motivo è fondato, in quanto la cancellatura presente nella scheda, non essendo essenziale all’espressione del voto, si traduce in un segno di riconoscimento, mentre non può ritenersi configurabile un errore scusabile dell’elettore, che ha il dovere, in caso di gravi errori nella compilazione della scheda (quale, appunto, l’indicazione della preferenza a favore della lista erronea), di chiederne la sostituzione. Difatti, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale di chiedere la sostituzione della scheda (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428; Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949). Si è chiarito che, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto (Consiglio di Stato sez. V, 21 maggio 2010, n. 3210, in cui si è evidenziato che se il numero dei votanti al primo turno è inferiore a 2000, trattandosi di corpo elettorale assai ristretto con correlativo aumento del rischio oggettivo di riconoscibilità del voto, la valutazione della validità, o meno, del voto sotto il profilo dell’art. 64, comma 2 n. 2) d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, deve essere particolarmente rigorosa).</h:div><h:div>5.2. Deve, invece, essere rigettato il secondo motivo di appello, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 nell’attribuzione alla lista “Insieme possiamo” dell’ulteriore voto, recante la preferenza a Luca Saputelli (candidato di tale lista) nello spazio dedicato all’espressione del voto per la lista contrapposta “Tradizione e futuro”.</h:div><h:div>Nella sentenza impugnata si è accertato che, nella scheda in esame, è stata apposta una croce sia sul simbolo della lista “Insieme possiamo” sia sul nome prestampato della candidata sindaco di tale lista Elisa Merchiselli, per cui l’indicazione della preferenza, relativamente ad un candidato della stessa lista, sia pure in uno spazio riservato alla lista avversaria, non è sintomatico di alcuna contraddizione, ma di un mero errore materiale.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, anche laddove vi fosse una insanabile contraddizione tra il voto di lista e la preferenza, dovrebbe attribuirsi prevalenza a quello di lista in applicazione dell'articolo 57, comma 7, del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474, in applicazione del principio del "favor voti", nei Comuni fino a quindicimila abitanti allorché l’elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista, che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari). Invero, nel caso di specie, trova applicazione anche la regola, sempre espressa nell’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.</h:div><h:div>In proposito deve rilevarsi che l’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960, originariamente riferito ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, oggi è applicabile a tutti i Comuni con meno di 15.000 abitanti, soggetti al medesimo sistema elettorale, caratterizzato dalla elezione congiunta di sindaco e consiglio comunale, dall’assenza del ballottaggio, dall’impossibilità del voto disgiunto. Difatti, la disposizione in esame non è stata abrogata, né espressamente né implicitamente, dalla legge n. 81 del 1993 e dal successivo d.lgs. n. 267 del 2000 ed esprime le regole generali sulla validità del voto nelle elezioni dei comuni più piccoli, caratterizzati dallo stesso sistema elettorale (oggi i comuni con meno di 15.000 abitanti).</h:div><h:div>5.3. Parimenti è infondato il terzo motivo di appello, con cui si è denunciato l’erroneo annullamento delle schede contenenti i nomi Volpe e Sagripanti (nomi che, oltre ad avere grande diffusione nel Comune di Cermignano, corrispondono anche a due cittadini che nelle scorse consiliature si sono candidati ed hanno ricoperto ruoli nell’Amministrazione civica).</h:div><h:div>Secondo l’orientamento consolidato giurisprudenziale, costituisce segno di riconoscimento la preferenza espressa per soggetto non candidato (Cons. Stato, Sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460), salvo nell’ipotesi il nominativo indicato corrisponda ad un candidato di una contestuale elezione, a livello amministrativo diverso, che possa avere ingenerato confusione nell’elettore. Nel caso di specie, al contrario, la circostanza che i nominativi indicati corrispondano a candidati di elezioni precedenti (e non contestuali) non giustifica l’errore, in quanto la successione cronologica, a distanza di un significativo lasso temporale, esclude o, comunque, rende implausibile la confusione dell’elettore. Peraltro, nel caso di specie, i nominativi indicati nelle schede corrispondono a quelli di potenziali elettori e si traducono, quindi, in una ipotesi scolastica di segni di riconoscimento. </h:div><h:div>5.4. Risulta fondato il quarto motivo di appello, con cui si è denunciata l’erronea dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi.</h:div><h:div>Preliminarmente deve rilevarsi che anche nel giudizio elettorale è utilizzabile lo strumento processuale del ricorso incidentale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755, secondo cui, anche nel giudizio elettorale, come in quello amministrativo in generale, può essere proposto il ricorso incidentale; peraltro, come il ricorrente principale può impugnare il verbale di proclamazione degli eletti solo entro il termine perentorio stabilito dalla legge, così anche il ricorrente incidentale e, cioè, il controinteressato, può impugnare, sotto altri profili, il verbale di proclamazione degli eletti solo entro il termine perentorio, fissato dalle leggi processuali per la proposizione del ricorso incidentale).</h:div><h:div>Nella sentenza si legge che “il collegio non ignora la circostanza che i ricorrenti incidentali Candelori, Monticelli e Narcisi non erano stati evocati con regolare notificazione nel giudizio di primo grado annullato in appello, ma deve essere sottolineato che nemmeno nel caso in cui avessero potuto partecipare avrebbero potuto proporre il ricorso incidentale che ha ad oggetto schede i cui asseriti vizi sono emersi solo a seguito della verificazione. Ciò è confermato dagli stessi ricorrenti incidentali che osservano: “Trattasi, peraltro, di documenti (a cominciare dal verbale di verificazione) presenti nel giudizio originario (R.G. n. 234/2024), del quale</h:div><h:div>l’attuale costituisce la riassunzione”.</h:div><h:div>Il ricorso incidentale è stato notificato in data 23 dicembre 2025 e depositato in data 29 dicembre 20 nel giudizio di riassunzione e, quindi, nel brevissimo termine, di cui all’art. 130, comma 5, c.p.a., di quindici giorni successivi a quello in cui la notifica si è perfezionata nei confronti dei controinteressati (19 dicembre 2025), per cui è sicuramente tempestivo. </h:div><h:div>La sua inammissibilità è stata collegata alla circostanza che le schede contestate sono emerse nella verificazione espletata nel primo giudizio, di cui è stata dichiarata la nullità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e litisconsorti necessari, tra cui Domenico Candelori, Luca Monticelli e Martina Narcisi, attuali ricorrenti incidentali. Più precisamente, ad avviso del giudice di primo grado, i litisconsorti pretermessi non avrebbero proposto tempestivamente il ricorso incidentale nell’originario giudizio, visto che vizi emersi in sede di verificazione</h:div><h:div>Tuttavia, una volta travolto il primo giudizio, la tempestività del ricorso incidentale proposto dalle parti, che non vi hanno potuto partecipare, deve essere verificata solo ed esclusivamente riguardo al giudizio riassunto e non certamente al primo giudizio dichiarato nullo.</h:div><h:div>Peraltro, non può escludersi che i controinteressati, ove evocati nel primo giudizio, si sarebbero attivati e, senza attendere l’espletamento dell’istruttoria, avrebbero svolto autonome ricerche e proposto tempestivamente il ricorso incidentale, per cui la dichiarata inammissibilità si fonda su un giudizio meramente ipotetico.</h:div><h:div>5.5. Le ulteriori censure di appello sono inammissibili per difetto di interesse, in quanto si riferiscono ad una parte della sentenza priva di effetti. Difatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass, Sez. 3, 19 settembre 2022, n. 27388).</h:div><h:div>Tuttavia, la loro formulazione equivale alla riproposizione dei corrispondenti motivi del ricorso incidentale, che devono, quindi, essere esaminati, mentre gli ulteriori motivi non possono essere esaminati, in quanto, a prescindere dalla esistenza di uno specifico onere di riproposizione dei motivi, in caso di impugnazione di una pronuncia di mero rito, la loro omessa riproduzione in questa sede, da un lato, pone un problema di autosufficienza dell’appello e, dall’altro, equivale alla loro rinuncia. </h:div><h:div>Per mera completezza deve evidenziarsi che le relative schede costituiscono allegati della espletata verificazione nell’originario giudizio e risultano prodotte tempestivamente dal controinteressato Del Cane nel giudizio di riassunzione, in data 3 gennaio 2026, e, quindi, entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione, che risale al 19 dicembre 2025.</h:div><h:div>5.5.1. Non può trovare accoglimento il motivo, avente ad oggetto la scheda contenente, da un lato, la croce sul simbolo della lista “Tradizione e futuro”, unitamente alla preferenza nello spazio ad essa riservato per il candidato Monticelli (potenzialmente della lista “Tradizione e Futuro”, tenuto conto di due candidati Monticelli, uno per ciascuna lista), e, dall’altro lato, l’indicazione del cognome Giancola, candidato della lista “Insieme Possiamo”, nello spazio riservato a quest’ultima lista. Nel caso di specie, difatti, se è certa l’espressione del voto politico per la lista “Tradizione e Futuro”, tenuto conto dell’apposizione della croce sul simbolo della lista, l’apposizione non di una unica preferenza, ma di due preferenze, per candidati delle liste avversarie, non trova alcuna giustificazione, non essendo prevista nei Comuni con meno di 2000 abitanti né la doppia preferenza né il voto disgiunto, e finisce con il tradursi in un’anomalia non spiegabile con le normali modalità espressive dell’elettore e, quindi, in un potenziale segno di riconoscimento. Per completezza, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, l’anomala compilazione della scheda non trova una plausibile spiegazione nell’imperizia dell’elettore, che deve escludersi in considerazione della precisa redazione, con l’apposizione della croce sul simbolo di una delle due liste e con la indicazione delle preferenze, in modo ordinato e chiaro, negli spazi corrispondenti alle due liste avversarie (modalità di redazione che disvelano la piena padronanza del sistema elettorale). </h:div><h:div>5.5.2. Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore motivo, avente ad oggetto le due schede con indicazione dei nomi Di Febbo e Di Febo in luogo di Febo di Berardo, in quanto le imperfezioni nella indicazione del candidato per cui si è espressa la preferenza sono lievi e trovano giustificazione nella particolarità del nome e del cognome, che possono essere facilmente confusi, per cui sono inidonei ad integrare un segno di riconoscimento e/o a smentire, comunque, la preferenza attribuita alla lista (in una delle due schede anche con apposizione della croce sul simbolo).</h:div><h:div>6. Deve, invece, essere rigettato l’appello incidentale e confermata l’inammissibilità del ricorso incidentale di Luca Saputelli.</h:div><h:div>In primo luogo non è formulato un motivo chiaro in ordine alla statuizione di inammissibilità.</h:div><h:div>Inoltre, Luca Saputelli non è uno dei controinteressati, il cui omesso coinvolgimento nel giudizio ha determinato la nullità della prima sentenza, per cui non può essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso, che avrebbe dovuto proporre nei termini di decadenza. Invero, la notifica del ricorso in riassunzione nei suoi confronti non è una conseguenza della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, ma è avvenuta per spontanea determinazione degli originari ricorrenti.  </h:div><h:div>7.In conclusione, devono essere accolti il primo ed il quarto motivo dell’appello principale, rigettati gli altri, mentre l’appello incidentale deve essere rigettato, per cui deve procedersi alla correzione del risultato elettorale, nei termini di cui in motivazione (con l’eliminazione di un voto espresso a favore della lista “Insieme Possiamo”e con le operazioni che ne conseguono).</h:div><h:div>Le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate tra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie il primo ed il quarto motivo dell’appello principale, rigettati gli altri; rigetta l’appello incidentale.</h:div><h:div>Spese compensate dei due gradi di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Francesca Picardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>