<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260239720260726105459281" descrizione="" gruppo="20260239720260726105459281" modifica="25/08/2026 10:57:16" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02397"/><fascicolo anno="2026" n="06665"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260239720260726105459281.xml</file><wordfile>20260239720260726105459281.docm</wordfile><ricorso NRG="202602397">202602397\202602397.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>paolo giovanni nicolo' lotti</firma><data>25/08/2026 10:32:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Santini</firma><data>26/07/2026 11:20:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 01071/2026, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B4A8F92159 da </h:div><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>T.E.A. Tek S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra, Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ibm Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan, Enrico Adriano Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ibm Italia S.p.A. e di T.E.A. Tek S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Calabrese, Afonso Erra, Aristide Police e Antonio Pavan;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte su un appalto della Regione Campania per l’acquisto e la implementazione di un “sistema quantistico” all’interno della struttura informatica della Regione Campania.</h:div><h:div>2. L’aggiudicazione in favore di IBM Italia veniva impugnata, dalla seconda classificata TEA TEK, per una serie di motivi tra cui la nullità per estrema genericità del contratto di avvalimento (tra IBM Italia e IBM USA) nonché per violazione dell’art. 92 del codice dei contratti nella parte in cui l’amministrazione regionale, il giorno stesso in cui scadeva il termine per la presentazione della domanda, disponeva una proroga per non meglio precisate difficoltà di tipo tecnico riscontrate dai vari operatori economici.</h:div><h:div>3. Il TAR Campania, dopo avere rigettato le eccezioni di tardività e di acquiescenza (sollevata da IBM in quanto la stessa TEA TEK avrebbe approfittato della stessa proroga depositando tre ulteriori offerte) accoglieva il gravame sotto tale ultimo profilo in quanto non vi sarebbe stato un malfunzionamento del sistema informatico, né un chiarimento tardivo della amministrazione regionale, né ancora una modifica sostanziale dei documenti di gara (ossia una delle tre condizioni richieste dal codice al fine di giustificare la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara). Quel che emerge dagli atti di gara, infatti, sono semplici “difficoltà operative” legate alla possibilità di caricare la documentazione mediante firma analogica e non digitale (meccanismo questo ammesso anche dalla giurisprudenza di questa sezione) nonché circa le modalità di traduzione della documentazione in lingua non italiana (traduzione giurata presso qualsiasi organismo straniero abilitato). Lo stesso giudice di primo grado ha altresì affermato che: a) la procedura, per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione e dell’atto di proroga, dovrà regredire alla fase appena antecedente alla proroga stessa, ossia all’esame delle offerte sino ad allora correttamente caricate sul sistema (dunque, solo quella di TEATEK); b) a tale ultimo riguardo, la stazione appaltante avrebbe comunque goduto di ampia discrezionalità circa gli esiti finali della gara.</h:div><h:div>4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, da parte della Regione Campania, per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato sostanzialmente considerato che:</h:div><h:div>4.1. Il comportamento tenuto da TEA TEK all’indomani della disposta proroga (presentazione di tre ulteriori offerte) sarebbe stato da qualificare alla stregua di acquiescenza. Il ricorso di primo grado comunque era tardivo;</h:div><h:div>4.2. Non si sarebbe trattato di mere “difficoltà operative” riscontrate dai singoli operatori ma di un vero e proprio malfunzionamento del sistema informatico deputato alla gestione della gara telematica. A tale riguardo, la difesa della Regione Campania depositava apposita relazione istruttoria in questa sede di appello;</h:div><h:div>4.3. La regressione della procedura, alla fase ante proroga, non avrebbe potuto operare a causa della assenza di valide offerte (quella di TEA TEK sarebbe stata infatti implicitamente ritirata dopo il deposito, all’indomani della disposta proroga, di tre ulteriori offerte);</h:div><h:div>4.4. La disposta proroga dei termini di presentazione delle offerte non avrebbe comportato alcuna violazione del principio della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>.</h:div><h:div>5. Si costituivano, nel presente giudizio:</h:div><h:div>5.1. IBM per chiedere l’accoglimento dell’appello;</h:div><h:div>5.2. TEA TEK la quale, nel chiedere il rigetto dell’appello, sollevava eccezione di inammissibilità del gravame stesso in quanto non sarebbe stata impugnata anche la statuizione del TAR in cui si affermava che gli operatori economici, nonostante la loro particolare qualificazione professionale proprio in materia informatica, non si sarebbero rivelati all’altezza della situazione.</h:div><h:div>6. La stessa TEA TEK:</h:div><h:div>6.1. Riproponeva <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non altrimenti esaminati in primo grado e, in particolare:</h:div><h:div>6.1.1. Nullità del contratto di avvalimento tra IBM Italia e IBM USA per genericità e indeterminatezza (sul punto, la difesa di IBM proponeva a sua volta questione di compatibilità eurounitaria);</h:div><h:div>6.1.2. Violazione sotto plurimi profili del principio della c.d. parità di genere;</h:div><h:div>6.2. Proponeva altresì appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui ci si soffermava sui poteri discrezionali della PA da esercitare nella fase di regressione del procedimento di gara. Al riguardo, la difesa di TEATEK sosteneva che vi sarebbe stato spazio solo per l’aggiudicazione della gara a TEA TEK stessa oppure per l’annullamento dell’intera gara: <corsivo>tertium non datur</corsivo>. La Regione Campania, nel chiedere il rigetto del gravame incidentale, sollevava peraltro eccezione di tardività e inammissibilità.</h:div><h:div>7. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.</h:div><h:div>8. Tutto ciò premesso, va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, sollevata dalla difesa di TEA TEK, in quanto la Regione Campania ha espressamente gravato la sentenza anche per non essere stato considerato un certo malfunzionamento oggettivo del sistema di caricamento informatico. Malfunzionamento che avrebbe dunque potuto colpire qualsivoglia operatore, anche quelli dotati di specifica competenza in tale materia come la stessa IBM. Di qui l’assenza di necessaria impugnativa della parte della sentenza in cui si stigmatizzava, nel caso di specie, l’operato di IBM alla stregua di qualificato operatore del settore informatico.</h:div><h:div>9. Nel merito, con il primo motivo di appello si lamenta che il comportamento tenuto da TEA TEK all’indomani della disposta proroga (presentazione di tre ulteriori offerte) sarebbe stato da qualificare alla stregua di acquiescenza. Il ricorso di primo grado comunque era tardivo. Osserva al riguardo il collegio che, in linea generale, il fatto che TEA TEK abbia sfruttato il termine di proroga onde presentare una ulteriore offerta non risulta deporre per una forma di acquiescenza alla proroga stessa. Del resto l’acquiescenza deve sottostare ad una rigorosa dimostrazione dei presupposti che nella specie tuttavia difettano, e ciò dal momento che rientra nelle prerogative riconducibili alle strategie di gara di ogni concorrente sfruttare al meglio ogni opportunità di gara (quindi, nella specie, TEA TEK poteva ben riformulare una nuova proposta nella speranza che fosse migliore della prima e quindi anche più competitiva). Più in particolare si osserva che:</h:div><h:div>9.1. Per giurisprudenza costante: <corsivo>“L'acquiescenza al provvedimento amministrativo, in linea di principio, è ravvisabile in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dello stesso, tali da dimostrare la chiara e inconfutabile sua volontà di accettarne gli effetti e l'operatività”</corsivo> (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>: Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3853);</h:div><h:div>9.2. Nel sistema dei pubblici appalti, la cui normativa gode ormai di uno “statuto speciale” all’interno del diritto amministrativo, tali presupposti scontano un rigore ancor maggiore sia per la logica fortemente competitiva che caratterizza tale settore (ove i comportamenti dei singoli concorrenti, sebbene leciti, ben possono altresì sfociare nel più deciso “opportunismo procedurale”), sia per il regime dei termini di impugnazione il cui <corsivo>dies a quo</corsivo> normalmente coincide con la aggiudicazione finale (dunque tutto ciò che accade nelle fasi precedenti, pur se comportante la illegittimità dell’azione amministrativa, va eventualmente gravato soltanto in uno ossia in occasione dell’aggiudicazione stessa);</h:div><h:div>9.3. Con ciò si vuole dire che nella specie la TEA TEK, all’indomani della disposta proroga del termine di presentazione delle offerte, ha depositato una nuova offerta allo scopo di vedere migliorata la propria posizione competitiva, sì, ma senza per questo voler rinunziare, in caso di illegittimità della proroga stessa, alla persistente validità della precedente offerta;</h:div><h:div>9.4. In altre parole, in pendenza del termine di impugnazione del provvedimento di proroga TEA TEK, nella piena logica della più accentuata concorrenzialità e del tollerato “opportunismo procedurale”, ha formulato una seconda offerta (presumibilmente migliore della prima) la quale: a) in caso di proroga legittima, avrebbe senz’altro sostituito la precedente offerta formulata prima della proroga (con l’auspicio, poi non realizzatosi, di risultare anche l’offerta migliore in esito alla gara); b) in caso di proroga illegittima, la stessa seconda offerta sarebbe decaduta per fare spazio alla prima (l’unica, ossia, utilmente presentata in sede di gara prima della disposta proroga regionale). In tale ultima ipotesi si sarebbe pertanto aperta (come poi si è effettivamente aperta, per effetto della sentenza TAR) la fase di regressione procedimentale e la vecchia offerta, poiché correttamente e tempestivamente presentata prima della disposta proroga illegittima, avrebbe formato oggetto di sostanziale reviviscenza (ipotesi poi effettivamente verificatasi nel caso di specie);</h:div><h:div>9.5. Pertanto: in assenza di una rinunzia espressa alla prima offerta nonché in pendenza del termine di impugnazione della disposta proroga la stazione appaltante, onde poter evitare tali atteggiamenti opportunistici (tollerati dall’ordinamento in materia di appalti, come già detto, per via del principio di massima concorrenzialità), avrebbe dovuto accertare la posizione di TEA TEK eventualmente chiedendo, proprio a quest’ultima, determinati chiarimenti circa il reale rapporto tra le due offerte (ossia, quella presentata prima della proroga e l’altra formulata dopo la proroga stessa);</h:div><h:div>9.6. Né si potrebbe invocare il dettato di cui all’art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice dei contratti) a norma del quale: <corsivo>“In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla”</corsivo>. E ciò dal momento che la suddetta disposizione primaria presuppone, ai fini della sua piena operatività, la <corsivo>legittimità</corsivo> della disposta proroga. Diversamente, in caso di proroga illegittima l’operatore si vedrebbe doppiamente (e sproporzionalmente) danneggiato dal momento che, a causa del comportamento antigiuridico della PA: a) la seconda offerta non potrebbe essere presa in considerazione poiché presentata in forza di una proroga poi ritenuta invalidamente disposta; b) la prima offerta non potrebbe invece essere presa in considerazione poiché sostituita dalla prima. E tanto anche in assenza di una espressa dichiarazione di rinunzia. Il che integrerebbe, come già detto, una ipotesi di eccessiva penalizzazione per la sua stessa posizione ai fini della gara;</h:div><h:div>9.7. Nella descritta direzione, pertanto, la presentazione di una nuova offerta all’indomani della disposta proroga ha rappresentato un atto non “concludente” ma soltanto fortemente e spiccatamente “concorrenziale” per cui: a) ove la seconda offerta si fosse rivelata la migliore in gara, il tema della legittimità della proroga non sarebbe mai stato sollevato; b) ove la seconda offerta non si fosse invece rivelata la migliore tra tutte quelle presentate, il tema della proroga illegittima sarebbe invece stato fatto valere, con ciò facendo rivivere la prima offerta (quel che è accaduto proprio nel caso di specie);</h:div><h:div>9.8. Si evidenzia altresì come un tale comportamento si ponga in frontale contrasto con il principio secondo cui <corsivo>nemo potest venire contra factum proprium</corsivo> ma, a ben vedere, la difesa di TEA TEK aveva come obiettivo proprio la regressione della procedura allo scopo di far rivivere, come già detto, la prima offerta che poi era anche l’unica formalmente e utilmente presentata prima della proroga stessa (dunque con serie chance di aggiudicazione, ove ritenuta anche conveniente dalla stazione appaltante);</h:div><h:div>9.9. In ultimo viene nuovamente sollevato il tema della tardività del ricorso di primo grado ma a ben vedere, anche alla luce dei principi stabiliti con sentenza n. 4 del 2018 della Adunanza plenaria, con la proroga in questione non sono stati chiesti requisiti abnormi, né si è reso impossibile confezionare l'offerta, né ancora è stata resa difficoltosa la fornitura ma è stata semplicemente disposta la dilazione del già sufficientemente ampio termine per presentare le offerte. Ne deriva che, per l'odierna appellata, la lesività della proroga illegittimamente concessa è divenuta concreta ed attuale esclusivamente nel momento dell'intervenuta aggiudicazione della gara all’appellante. Di qui la tempestività del ricorso di prime cure, ritualmente proposto entro i 30 giorni dall’aggiudicazione della procedura a IBM.</h:div><h:div>9.10. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, il primo motivo di appello deve quindi essere rigettato.</h:div><h:div>10. Con il secondo motivo di appello si lamenta, a proposito della disposta proroga, che non si sarebbe trattato di mere “difficoltà operative” riscontrate dai singoli operatori ma, piuttosto, di un vero e proprio “malfunzionamento oggettivo” del sistema informatico deputato alla gestione della gara telematica. A tale riguardo, la Regione Campania depositava apposita relazione istruttoria direttamente in questa sede di appello. Osserva al riguardo il collegio che:</h:div><h:div>10.1. Ad un attento esame dell’atto di proroga in sé emergono, ad ogni modo, non malfunzionamenti oggettivi del sistema di gestione informatica della gara ma, piuttosto, mere difficoltà operative da parte dei singoli concorrenti consistenti in: a) “barriere linguistiche” legate al fatto che alcuni operatori avevano sede all’estero. Al riguardo, tuttavia, il giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento alla possibilità di superare tale ostacolo, come pure evidenziato nei chiarimenti a suo tempo pubblicati dalla stazione appaltante, mediante traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente autorità consolare oppure traduzione accompagnata da dichiarazione giurata presso le competenti autorità a tal fine indicate dal singolo stato estero; b) “differenze normative” legate all’uso della firma digitale che non sarebbe altrimenti contemplata in alcuni ordinamenti come gli Stati Uniti. Anche a tale riguardo, tuttavia, i chiarimenti della stazione appaltante avevano evidenziato che, in tal caso, era ben possibile ovviare al meccanismo della firma digitale attraverso scansione dei documenti autografati ed accompagnati da documento di identità; c) “fusi orari” connessi al ricorso all’assistenza (c.d. help desk) la quale, dal canto suo, osservava orari non compatibili con gli USA. Anche in questo caso è impensabile che operatori di simile qualificazione professionale, nonché dotati di una organizzazione così complessa e articolata, non potessero apprestare turni di servizio in qualche misura corrispondenti con gli orari dell’assistenza che venivano osservati in Italia;</h:div><h:div>10.2. Anche alla luce dei chiarimenti offerti in corso di gara dalla stazione appaltante, quindi, appare chiaro come tali “difficoltà operative” potessero essere agevolmente superate da ogni operatore accorto e prudente, e ciò tenuto anche conto della particolare qualificazione professionale vantata, dai singoli concorrenti della specifica gara, proprio nella materia informatica;</h:div><h:div>10.3. Trova quindi ulteriore conferma quel dato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in particolare: <corsivo>“Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità. … In tale chiave ricostruttiva, l'esperienza e abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l'ora di inizio delle stesse, prescelto dall'utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate” (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020 n. 7352; cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2020 n. 220; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416)”</corsivo> (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986; sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448).</h:div><h:div>10.4. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge da quanto sopra esposto che, ad un attento esame del provvedimento di proroga in senso stretto, nessun malfunzionamento del sistema è concretamente emerso nel caso di specie ma, piuttosto, un impedimento unicamente ascrivibile a insufficiente diligenza professionale dell’appellante e quindi, in concreto, alla sua “incapacità soggettiva”. E ciò tanto più ove soltanto si consideri che le informazioni di cui necessitava IBM, onde superare alcune difficoltà di natura sicuramente non eccezionale, ben potevano essere tempestivamente richieste e correlativamente risolte visto il lungo tempo messo a disposizione degli operatori economici interessati (oltre due mesi dalla pubblicazione del bando) e data anche la particolare delicatezza e importanza della gara (oltre 51 milioni di euro) nonché la indiscussa qualificazione professionale dell’operatore stesso – giova ripetere – proprio nella suddetta materia informatica;</h:div><h:div>10.5. Di qui la palese violazione, da parte di IBM, del principio sopra descritto di “buona diligenza informatica” (par. 10.3.) e quindi del canone dell’autoresponsabilità che, da parte di operatori informatici, assume una valenza esponenziale ove si tratti di difficoltà riscontrate proprio nel funzionamento del sistema di caricamento e gestione di una gara telematica quale quella di specie;</h:div><h:div>10.6. Ora, la Regione Campania ha prodotto agli atti del presente giudizio di appello, in data 13 aprile 2026, una relazione tecnica la quale attesterebbe, a differenza di quanto emerge dall’atto di proroga, che si sarebbero registrati problemi di malfunzionamento oggettivo del sistema tra cui, in particolare: errori nella fase di upload degli allegati; controlli automatici sulla firma digitale; errori di verifica dei documenti; errori nel calcolo dell’hash dei file; errori nella generazione dei documenti PDF di sistema. Tali errori, nella prospettiva della difesa dell’amministrazione regionale, avrebbero inciso direttamente sulla possibilità per gli operatori economico di completare correttamente la procedura di presentazione dell’offerta nel termine originariamente stabilito, ostacolando il perfezionamento del caricamento di documenti e/o la sottoscrizione autografa accompagnata da un documento di identità, così da impedire la finalizzazione e la presentazione di una offerta valida nel termine originariamente previsto (cfr. pagg. 22-24 della memoria regionale in data 9 aprile 2026 nonché pag. 18 della memoria regionale in data 11 maggio 2026). Trattasi, tuttavia, di problematiche in alcun modo prospettate nel provvedimento di proroga o in un qualche documento istruttorio preliminare (ove venivano evidenziate, come detto, soltanto difficoltà operative da parte degli operatori). Tali stesse problematiche di malfunzionamento del sistema sono state per la prima volta evidenziate soltanto nel presente giudizio di appello. Il che costituisce, nella sostanza, motivazione postuma come tale inammissibile. Si veda per tutte Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2786, secondo cui: <corsivo>“il proposto appello si risolve in una mera integrazione postuma, in corso di giudizio, della motivazione del provvedimento impugnato, che deve ritenersi pacificamente inammissibile, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, essa sia effettuata la prima volta in appello, ch'è fase del giudizio, nella quale non possono essere introdotti temi di indagine e di decisione completamente nuovi”</corsivo>;</h:div><h:div>10.7. E ad ulteriore dimostrazione che, nel corso del procedimento, tali problemi non erano mai stati registrati depongono proprio i chiarimenti della stazione appaltante che, come già detto, si concentravano soltanto sui temi della firma digitale (e sulle modalità con cui ovviarvi) nonché delle barriere linguistiche ossia sulle modalità con cui tradurre in italiano la necessaria documentazione;</h:div><h:div>10.8. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, anche il secondo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.</h:div><h:div>11. Con il terzo motivo di appello si evidenzia che la c.d. regressione della procedura, ossia alla fase ante proroga, non avrebbe potuto operare a causa della assenza di valide offerte (quella di TEA TEK sarebbe stata infatti implicitamente ritirata dopo il deposito, all’indomani della disposta proroga, di tre ulteriori offerte). Il motivo non ha pregio alla luce di quanto riportato al paragrafo 9 della presente decisione ove si è dimostrato che la prima offerta, quella ossia tempestivamente e correttamente formulata prima del provvedimento di proroga, non era stata effettivamente rinunziata da TEA TEK (data anche la pendenza del termine per invocare la eventuale illegittimità della proroga stessa). Dall’annullamento dell’aggiudicazione e della proroga dei termini, avente effetti <corsivo>ex tunc</corsivo>, discende quindi la reviviscenza della prima offerta che, in quanto tale, sarà successivamente valutata anche in termini di convenienza ad opera della stazione appaltante. Di qui il rigetto, altresì, della specifica censura di appello.</h:div><h:div>12. Con il quarto motivo di appello si lamenta che la disposta proroga dei termini di presentazione delle offerte non avrebbe comportato alcuna violazione del principio della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>. Anche tale motivo non può essere accolto in quanto, prima della proroga, l’unica offerta validamente e tempestivamente formulata era proprio quella di TEA TEK la quale, una volta superato il vaglio di convenienza per mano della stazione appaltante, potrebbe avere serie chance di aggiudicazione dell’appalto di cui in questa sede si controverte. Di qui il rigetto, altresì, dello specifico motivo di appello.</h:div><h:div>13. Alla luce di quanto appena esposto l’appello principale della Regione Campania deve quindi essere rigettato. E ciò con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei motivi qui riproposti <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, c.p.a., con cui si lamentava la illegittimità della suddetta aggiudicazione, in favore di IBM, anche per violazione delle norme sull’avvalimento nonché sulla parità di genere (aspetti, questi, che risultano ormai largamente superati dalla declaratoria di illegittimità dell’offerta poiché sostanzialmente presentata fuori termine).</h:div><h:div>14. Quanto all’appello incidentale, invece, si prescinde innanzitutto dall’eccezione di inammissibilità e di tardività sollevata dalla difesa regionale stante in ogni caso la infondatezza, nel merito, del ricorso stesso. E ciò dal momento che rientra comunque nella discrezionalità della stazione appaltante la eventuale decisione di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta che potrebbe ritenere non conveniente e non adeguata rispetto ai propri obiettivi strategici. Si veda sul punto quanto previsto dall’art. 108, comma 10, del codice dei contratti, a norma del quale: <corsivo>“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte”</corsivo>. Facoltà, questa, tra l’altro espressamente contemplata all’art. 22 del disciplinare di gara. Anche l’appello incidentale, per le ragioni appena evidenziate, deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>15. In conclusione:</h:div><h:div>15.1. L’appello principale e quello incidentale vanno entrambi rigettati;</h:div><h:div>15.2. I motivi riproposti in questa sede vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>15.3. La sentenza di primo grado deve pertanto essere pienamente confermata;</h:div><h:div>15.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale ed anche il ricorso incidentale. Dichiara la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ordine ai motivi riproposti. Conferma la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Condanna i soggetti soccombenti (Regione Campania e IBM) alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Massimo Santini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>