<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260205420260617151851384" descrizione="Voto solo Presidente e conseguenze sulla lista" gruppo="20260205420260617151851384" modifica="19/06/2026 11:04:46" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02054"/><fascicolo anno="2026" n="04950"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260205420260617151851384.xml</file><wordfile>20260205420260617151851384.docm</wordfile><ricorso NRG="202602054">202602054\202602054.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Diego Sabatino</firma><data>19/06/2026 10:12:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>17/06/2026 16:56:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 392/2026.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu, Toscana Rossa, Dmitrij Gabriellovic Palagi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Viciconte, Fabio Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Regione Toscana, Consiglio Regionale - Regione Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Marco Guidi, Luca Rossi Romanelli, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Serena Bulleri, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Toscana, Serena Bulleri, Ministero dell'Interno, Consiglio Regionale della Regione Toscana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Viciconte, Franco Coccoli su delega dell'avv. Nicola Gentini, e l'avv. Silvia Santinelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. I signori Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu e Dmitrij Gabriellovic Palagi hanno impugnato innanzi al TAR Toscana le operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste, nonché delle connesse operazioni di redazione del prospetto riepilogativo allegato, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, redatto in data 28-29 ottobre 2025, del medesimo verbale e dei relativi allegati, nella parte in cui, nel determinare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa", ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 5%, l'organo temporaneo dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto di non sommare ai voti di lista i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale Antonella Moro Bundu, unica candidata collegata al suddetto gruppo di liste.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell’art. 48 Cost, nonché illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 51/14, ove interpretata nel senso sopra indicato. </h:div><h:div>Hanno chiesto pertanto, in accoglimento del ricorso, rideterminarsi la cifra elettorale regionale del gruppo di liste “Toscana Rossa”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno, nonché il Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitisi in giudizio, Marco Guidi e Serena Bulleri hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Con sentenza n. 392/26 il TAR Toscana ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>Avverso tale statuizione giudiziale i signori Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu e Dmitrij Gabriellovic Palagi hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; violazione degli artt. 14, 16 e 18 L.R. Toscana n. 51/14; violazione degli artt. 12 Preleggi e 4 l. n. 165/04; 2) violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost, nonché dell’art. 4 l. n. 165/04; in subordine, questione di legittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 51/14, per contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 Cost; 4) omessa pronuncia sul motivo di ricorso con cui si era eccepito l’errore e il difetto di istruttoria, nonché il mancato esame della prova di resistenza.</h:div><h:div>Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno, nonché il Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana, hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, Serena Bulleri ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>All’udienza dell’11.6.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della censura preliminare di inammissibilità dell’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> spiegato dall’interventrice Serena Bulleri.</h:div><h:div>3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, gli appellanti contestano l’assunto fatto proprio dall’Ufficio centrale regionale, e di poi convalidato dal giudice di prime cure, secondo cui la mancata previsione espressa, nella legge elettorale toscana, dell’imputazione dei voti “solo Presidente” alla lista o alle liste collegate varrebbe, di per sé, a escludere la possibilità che tali voti possano essere riversate in favore di tali liste.</h:div><h:div>In subordine, gli appellanti prospettano questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 ss. L.R. Toscana n. 51/14, ove interpretata nel senso di escludere siffatto collegamento.</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>4. L’art. 14 2° comma L.R. Toscana n. 51/14 stabilisce che, nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche in favore del candidato Presidente collegato.</h:div><h:div>Tale previsione normativa nulla stabilisce invece per l’opposta ipotesi in cui l’elettore abbia espresso la propria preferenza unicamente in favore del candidato presidente.</h:div><h:div>In tali ipotesi, ad avviso degli appellanti, il voto andrebbe riversato anche in favore della lista o delle liste collegate al candidato presidente.</h:div><h:div>5. Il Collegio non condivide tale interpretazione, pur astrattamente plausibile, ritenendo invece che – come correttamente argomentato dal giudice di prime cure – la mancata previsione dell’attribuzione dei voti espressi al solo candidato presidente alla lista o alle liste ad esso collegate costituisca espressione della <corsivo>voluntas legis</corsivo> di non disporre tale attribuzione.</h:div><h:div>A conforto di tale interpretazione, milita il rilievo secondo il quale non risponde ad alcun criterio di necessità/normalità statistica la circostanza che, avendo l’elettore espresso la propria preferenza soltanto per il candidato presidente, egli intenda farne beneficiare anche la lista o le liste ad esso collegate. Ciò è tanto più vero se si considera che l’art. 14 1° comma L.R. n. 51/14 prevede anche la possibilità del c.d. voto disgiunto, mediante attribuzione di preferenza in favore sia di un candidato presidente, e sia di una lista diversa da quella (o da quelle) ad esso collegate.</h:div><h:div>Se dunque la legge ammette la possibilità del voto disgiunto, l’interpretazione offerta dagli appellati (voto nei confronti del presidente, da riversare in favore della lista o delle liste ad esso collegate) si rivela a ben vedere un assioma del tutto indimostrato, ben potendo ritenersi che la mancata attribuzione di una preferenza alla lista da parte dell’elettore costituisca indice di mancato gradimento della stessa.</h:div><h:div>6. Né tali conclusioni appaiono smentite dall’esame della veste grafica della scheda elettorale, non potendo certamente il documento cartaceo porsi quale elemento in favore della tesi degli appellanti, in assenza di una precisa disposizione normativa che avalli tale assunto.</h:div><h:div>7. Alla stessa stregua, non coglie nel segno il precedente citato dagli appellanti con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del consiglio regionale della Regione Veneto, in quanto l’art. 20 L.R. Veneto stabilisce espressamente che, nel caso in cui l’elettore tracci un contrassegno sul nome del candidato presidente, il voto si intende validamente espresso anche in favore della coalizione a cui il candidato presidente è collegato.</h:div><h:div>Dunque, la L.R. Veneto contempla espressamente tale possibilità, che non è invece prevista dalla L.R. Toscana. Ciò impedisce di utilizzare quale <corsivo>tertium comparationis</corsivo> un precedente che non si attaglia al caso di specie.</h:div><h:div>8. Da ultimo, l’interpretazione dell’art. 14 L.R. Toscana n. 51/14 fatta valere dall’Ufficio Regionale non si pone in antitesi con l’art. 48 Cost, ma è volta invece a salvaguardare la volontà dell’elettore, il quale avendo espresso la propria preferenza unicamente in favore del candidato presidente, non desidera che il proprio voto venga utilizzato anche in favore della lista o delle liste ad esso collegate.</h:div><h:div>Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dagli appellanti, che per tali ragioni non può che essere rigettata.</h:div><h:div>9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto.</h:div><h:div>10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa, a cura della Segreteria, alla Giunta regionale della Toscana, nonché al Presidente dell’Ufficio elettorale regionale presso la Corte di Appello di Firenze.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>