<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260205320260816161949244" descrizione="" gruppo="20260205320260816161949244" modifica="27/08/2026 23:31:35" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02053"/><fascicolo anno="2026" n="06703"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260205320260816161949244.xml</file><wordfile>20260205320260816161949244.docm</wordfile><ricorso NRG="202602053">202602053\202602053.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>27/08/2026 23:31:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 674/2026, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2026, proposto da </h:div><h:div>E+S Air s.r.l. quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti Ariane s.r.l. e Elicompany s.r.l., in persona dei legali rappresentanti<corsivo> pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B460D6E40A, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Eliossola s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>SNAM Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Snam Rete Gas s.p.a. e della Eliossola s.r.l.;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Nicola Marcone e Alessandra Canuti.</h:div><h:div>Si dà atto che l'avvocato Alessandro Pellegrino ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società Eliossola s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia rappresentando che, con lettera del 22.11.2024, SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito solo SNAM) invitava cinque imprese, tutte qualificate nel proprio Sistema di Qualificazione, a presentare offerta nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di “<corsivo>Wet lease elicotteri e servizio di vigilanza aerea, di leak detection e di lidar della rete di metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale</corsivo>”, per un valore stimato a base d’asta pari a euro 25.042.200,00. Il servizio, oggetto dell’appalto, era funzionale alla verifica e al controllo della sicurezza delle infrastrutture della SNAM attraverso le attività di vigilanza aerea della rete di distribuzione, di “<corsivo>leak detection</corsivo>” per individuare eventuali perdite e di “<corsivo>lidar</corsivo>” per il monitoraggio periodico dei metanodotti su tutto il territorio nazionale tramite mappatura laser del territorio. </h:div><h:div>Alla procedura prendevano parte la ricorrente Eliossola s.r.l. (di seguito solo “Eliossola”) e il Raggruppamento temporaneo di imprese tra E+S Air s.r.l. in qualità di mandataria ed Elicompany s.r.l. e Ariane s.r.l. quali mandanti (di seguito solo RTI E+S Air). All’esito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, risultava primo in graduatoria il RTI E+S Air con un punteggio complessivo di 80,35, seguito da Eliossola con punti 72,70. Sulla scorta delle complessive risultanze di gara, con lettera prot. SN_2024_11_101240 del 17.04.2025, la SNAM comunicava alla Eliossola l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI E+S Air e, richiamata la disposizione transitoria di cui all’art 225 comma 2 del d.lgs 36/2023, rappresentava la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti previa presentazione di formale richiesta scritta, senza procedere alla pubblicazione degli atti della procedura, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>La società Eliossola formulava istanza di accesso in data 24.04.2025, chiedendo l’ostensione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicatario, oltre che di tutta la documentazione di gara comprensiva dei verbali della Commissione giudicatrice, ricevendo da SNAM quanto richiesto con comunicazione del 13.05.2025. </h:div><h:div>Acquisiti i documenti di gara, la Eliossola proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti della procedura, chiedendone l’annullamento e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario, lamentando: “<corsivo>Violazione degli artt. 2.6 e 3 dell’Annex Tecnico. Violazione artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile. Eccesso di potere</corsivo>” con due ordini di censure, in quanto la Stazione appaltante le aveva erroneamente attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello dovuto per il criterio n. 1 relativo alla disponibilità della “flotta di elicotteri”, come disciplinato all’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>. </h:div><h:div>2. Il T.A.R. per la Lombardia, con sentenza n. 674 del 2026, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione, previa ricostruzione della <corsivo>lex specialis di gara</corsivo>, principalmente contenuta all’interno del documento denominato <corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, secondo cui la messa a disposizione dei predetti 5 veicoli e del correlato numero di piloti con formula <corsivo>Wet Lease</corsivo> per l’esecuzione dei servizi di vigilanza aerea, <corsivo>leak detection e lidar</corsivo>, costituiva l’oggetto dell’affidamento e del successivo contratto. </h:div><h:div>Ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> prevedeva taluni criteri premiali tra cui rilevava, nel caso in esame, l’art. 2.6, relativo al requisito della “Flotta di elicotteri”. Ai sensi della disposizione, i concorrenti erano tenuti presentare una “<corsivo>dichiarazione redatta su carta intestata ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo, evidenziando: marca, modello, targa, data di immatricolazione, caratteristiche motore monoturbina o a pistoni. La dichiarazione dell’Offerente dovrà riportare una tabella analoga alla seguente, timbrata e firmata dal legale rappresentante</corsivo>”. Nella Tabella era, quindi, richiesta al concorrente l’indicazione del titolo di disponibilità e degli altri dati sopra menzionati, al fine di garantire la pronta e completa identificazione di ciascun velivolo. La previsione continuava delineando le conseguenze discendenti dall’inosservanza di quanto sopra prescritto, stabilendo che: “<corsivo>la mancata compilazione della tabella richiesta comporterà per questo criterio un punteggio pari a zero ai fini dello scoring (…). Nel caso di velivolo con Titolo di Disponibilità la dichiarazione dovrà ulteriormente contenere l’attestazione che non sussiste alcun vincolo per l’uso previsto in questo Contratto. Potranno essere indicati al massimo n. 15 velivoli (compreso minimo ineludibile di cui al punto 2.1 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”)</corsivo>”. Da ultimo, l’art. 2.6 disponeva che: “<corsivo>la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring la non validità del velivolo per il punteggio</corsivo>”. Infine, l’art. 3 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> conteneva la disciplina del c.d. <corsivo>Scoring Model</corsivo>, con cui la stazione appaltante aveva attribuito il punteggio tecnico in relazione a ciascun criterio, incluso il criterio 1 “<corsivo>Proprietà/disponibilità della propria flotta di elicotteri da mantenere per l'intera durata contrattuale (non sono da intendersi come numero di elicotteri da quotare in offerta)</corsivo>”, cui era stato attribuito il peso del 30%. </h:div><h:div>Il T.A.R. osservava che la ricorrente, ottemperando alla prescrizione di cui all’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, aveva prodotto la dichiarazione richiesta in relazione al criterio n. 1 “Flotta di elicotteri”, indicando la disponibilità a vario titolo di n. 15 elicotteri – tra cui anche i cinque velivoli indicati ai sensi dell’art. 2.1 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, quali dotazioni minime ineludibili ai fini della partecipazione alla gara – e compilando la Tabella, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti. Orbene, la Stazione appaltante aveva attribuito a Eliossola zero punti in relazione al citato criterio n. 1, in quanto “<corsivo>il fornitore non ha presentato evidenza del titolo di possesso/disponibilità degli elicotteri (es: libretto di immatricolazione)</corsivo>”</h:div><h:div>Il Collegio di prima istanza riteneva che l’analisi delle succitate disposizioni e, in particolare, la lettura dell’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, non consentiva di rinvenire alcun preciso onere di immediata allegazione documentale in capo ai concorrenti al fine dell’attribuzione del punteggio previsto per il criterio in questione, in quanto ciascun operatore economico era tenuto a garantire sin da subito la piena fruibilità del mezzo e l’assenza di restrizioni all’impiego dei medesimi nell’ambito della commessa nei termini in cui esso era previsto. </h:div><h:div>Secondo il Tribunale adito: “<corsivo>Difatti, laddove siano previsti requisiti per l’attribuzione di punteggio premiale nell’ambito dell’offerta tecnica, questi devono essere posseduti dai partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e non possono essere “acquisiti” – ma solo dimostrati – in un secondo momento, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio”</corsivo>. </h:div><h:div>La corretta interpretazione della disciplina di gara non imponeva al concorrente di corredare immediatamente la dichiarazione relativa alla titolarità o disponibilità della flotta di elicotteri della documentazione probatoria, in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza con riferimento al possesso dei mezzi funzionali all’esecuzione del contratto.</h:div><h:div>L’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> si limitava a richiedere ai concorrenti la produzione di una dichiarazione ex art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 contenente ‘evidenza’ del titolo di proprietà e di disponibilità, con ciò utilizzando un termine di natura aspecifica che non poteva essere inteso come indicativo della necessità di una specifica prova documentale in aggiunta all’obbligo dichiarativo. </h:div><h:div>Il Giudice di prime cure, pertanto, disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione e della relativa comunicazione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rinnovare parzialmente la procedura di gara procedendo alla corretta attribuzione all’offerta della ricorrente del punteggio relativo al criterio 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, sulla scorta delle statuizioni della sentenza. </h:div><h:div>In particolare, precisava che: “<corsivo>A tale incombente potrà procedere la medesima Commissione preposta alla procedura, trattandosi di criterio premiale di natura tabellare la cui applicazione è priva di discrezionalità, dovendosi all’uopo fare ricorso alla formula matematica prevista all’interno dell’Annex Tecnico, ferme restando le verifiche necessarie all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente”</corsivo>. </h:div><h:div>Il Tribunale adito, con riferimento alle sorti del contratto stipulato dopo l’aggiudicazione con l’operatore economico collocato al primo posto della graduatoria, considerato che la parte ricorrente aveva formulato la richiesta di dichiararne l’inefficacia unitamente alla domanda di risarcimento in forma specifica tramite subentro, riteneva non possibile riconoscere direttamente a favore della ricorrente la spettanza del bene della vita cui la ricorrente aspirava attraverso la proposizione della presente azione giudiziaria, sia perché sussistevano profili valutativi demandati all’Amministrazione – correlati alla riattribuzione del punteggio relativo al criterio di cui all’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> e alla positiva verifica di quanto dichiarato – sia perché erano ancora del tutto incerti gli esiti dello svolgimento degli ulteriori segmenti della procedura di gara preliminari alla nuova aggiudicazione, quali ad esempio l’eventuale verifica di anomalia e la comprova dei requisiti: “<corsivo>Pertanto, considerata la notevole rilevanza del servizio di cui si discute – come specificato da SNAM nei propri scritti difensivi – e ritenuto possibile, allo stato, il subentro del ricorrente in considerazione sia della durata dell’affidamento che della natura della prestazione, deve disporsi che gli effetti della declaratoria di inefficacia del contratto siano differiti e subordinati all’esito delle operazioni di valutazione rimesse alla stazione appaltante e all’intervento di un nuovo provvedimento di aggiudicazione favorele all’attuale ricorrente, con salvezza delle prestazioni precedentemente eseguite”.</corsivo>
			</h:div><h:div>Infine, il T.A.R. dichiarava allo stato improcedibile la domanda di risarcimento del danno, dipendendone gli elementi costitutivi dell’esito del procedimento di gara, oggetto di riedizione da parte dell’Amministrazione. </h:div><h:div>3. E+S Air s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Elicompany s.r.l. e Ariane s.r.l., ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “<corsivo>1. Impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l’obbligo di allegazione documentale dei titoli di disponibilità e/o proprietà dei velivoli, errata interpretazione della legge di gara e, in particolare, dell’art. 2.6 dell’Annex Tecnico. Errore in fatto e diritto. Difetto di motivazione, errata valutazione dei documenti sui quali si fonda la decisione. Omessa pronuncia rispetto alle specifiche eccezioni formulate da E+S Air nei propri scritti difensivi”.</corsivo></h:div><h:div>4. Eliossola s.r.l. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame, riproponendo con memoria le censure ritenute assorbite dal Collegio di prima istanza, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. La società ha eccepito la parziale inammissibilità della prima doglianza del primo ed unico motivo di appello, con il quale la ricorrente non critica affatto la sentenza del Giudice di prime cure, ma introduce un nuovo motivo che avrebbe dovuto tempestivamente dedurre in primo grado con l’impugnazione incidentale, sostenendo che la SNAM avrebbe dovuto assegnare ad Eliossola 0 punti per la flotta di elicotteri per l’inidoneità della dichiarazione. </h:div><h:div>5. SNAM Rete Gas s.p.a. si è costituita, ritenendo opportuno evidenziare come l’intero <corsivo>iter</corsivo> di rinnovazione procedimentale si stia svolgendo in modo regolare e <corsivo>senza</corsivo> alcuna soluzione di continuità, in un quadro di piena collaborazione istituzionale e di rigorosa osservanza delle statuizioni giurisdizionali, ferma restando la mancata condivisione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del T.A.R., avverso la quale non ha ritenuto di proporre <corsivo>appello</corsivo>.</h:div><h:div>6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese. </h:div><h:div>7. All’udienza del 28 maggio 2026, la causa è stata assunta in decisione.<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Con l’unico motivo di appello, il RTI E+S Air contesta la sentenza impugnata assumendo che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere che l’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico </corsivo>prevedesse solamente un onere dichiarativo in capo ai concorrenti, non anche un onere di produzione documentale. L’appellante contesta la dichiarazione di Eliossola relativa alla flotta di elicotteri, da cui conseguirebbe che la sentenza si baserebbe su di un presupposto non corretto, posto che il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la dichiarazione resa Eliossola ai fini del criterio tecnico n. 1 (flotta di elicotteri) non sarebbe idonea. Il Giudice di prime cure avrebbe, inoltre, indebitamente esteso l’ambito di applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000, posto che la dichiarazione di Eliossola non avrebbe potuto sanare l’assenza dei titoli di disponibilità/possesso degli elicotteri. </h:div><h:div>La società appellante lamenta, altresì, l’erroneità della conclusione raggiunta dal Collegio di prima istanza secondo cui il preteso onere documentale non sarebbe immanente, e che la richiesta di evidenza sia riferita solamente alla indicazione delle informazioni nella tabella all’interno della dichiarazione, non anche ad un onere documentale. Secondo il RTI ricorrente, il T.A.R. avrebbe impropriamente ritenuto che l’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, quando ha previsto oneri documentali in capo ai concorrenti, lo avrebbe fatto in modo espresso, e sarebbe errata l’affermazione secondo cui sarebbe illogico e sproporzionato ritenere sussistente un onere di allegazione documentale per un requisito premiale e non anche per un più importante requisito di partecipazione. Infine, il riferimento al principio del risultato operato dal Giudice di prime cure nella vicenda in esame non sarebbe corretto. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, la sentenza impugnata si fonderebbe su un presupposto del tutto errato, avendo il Collegio di primo grado omesso di valutare, in concreto, i requisiti di forma e sostanza della dichiarazione presentata da Eliossola. Nel dettaglio, pur volendo accedere alla tesi del Collegio di primo grado, e ritenere dunque sussistente solamente un obbligo dichiarativo ex artt. 46-47 D.R.P. n. 445/2000 in capo ai concorrenti, la pronuncia non terrebbe tuttavia conto che il documento prodotto da Eliossola non consta affatto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, essendo del tutto privo dei requisiti che la stessa deve possedere. In essa, a ben vedere, non sarebbe presente alcun richiamo ai menzionati artt. 46-47 né alcuna garanzia di veridicità del contenuto, essendo peraltro del tutto assente l’assunzione della responsabilità penale del dichiarante in caso di falsità delle affermazioni. La sentenza sarebbe dunque viziata laddove censura l’operato della SNAM, ritenendo superato l’onere di deposito della documentazione in presenza di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, avente lo stesso “valore certificativo” dei documenti, senza però avvedersi del fatto che, nel caso concreto, la dichiarazione (semplice) prodotta da Eliossola non potrebbe sussumersi, per natura e contenuto, all’interno di tale categoria. A conferma di ciò, ad avviso dell’appellante, basterebbe pensare che, ai sensi dell’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo>, la mancata compilazione della tabella e la mancata evidenza di “uno dei dati richiesti” avrebbero comportato ciascuna per parte propria- e con separata previsione- la sanzione della non validità del velivolo ai fini del calcolo del punteggio. L’interpretazione fornita dal T.A.R. sarebbe dunque smentita dalla piana lettura della legge di gara che tratta partitamente, distinguendole anche sul piano sanzionatorio, la mancata compilazione della tabella e la mancata evidenza del titolo di disponibilità della macchina. Come chiarito dal tenore dell’art. 2.6, la ragione della necessaria produzione di tale documentazione risiede nella scelta da parte di SNAM di verificare l’oggetto della dichiarazione: “<corsivo>Nel caso di velivolo con Titolo di Disponibilità la dichiarazione dovrà ulteriormente contenere l’attestazione che non sussiste alcun vincolo per l’uso previsto in questo Contratto</corsivo>”. </h:div><h:div>9. L’appello non può trovare accoglimento. </h:div><h:div>Va premesso che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di settore, ai fini della interpretazione delle clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo>, vanno applicate le norme in materia di contratti e, anzitutto, i criteri di interpretazione letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 c.c. che escludono che dette clausole possano essere assoggettare a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta ad evidenziare in esse significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione si fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio del <corsivo>favor partecipationis,</corsivo> il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, n. 1439 del 2024). </h:div><h:div>Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinchè la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati al bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (Cons. Stato, n. 4307 del 2017).</h:div><h:div>L’art. 2.1 dell’<corsivo>Annex Tecnico </corsivo>stabiliva due requisiti di partecipazione alla procedura; in particolare, i concorrenti avrebbero dovuto: a) garantire “<corsivo>tramite formula di Wet Lease ad uso esclusivo n. 5 velivoli prosseduti/disponibili con le seguenti caratteristiche minime: i) almeno n. 2 di tipologia monoturbina (ad esempio AS350); (ii) i rimanenti di tipologia a pistoni (ad esempio R44 o superiori); </corsivo>e b) garantire “<corsivo>5 piloti con adeguata qualifica con impiego in Lavoro Aereo (SPO)”. </corsivo></h:div><h:div>Per l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, l’<corsivo>Annex Tecnico </corsivo>prevedeva otto criteri, per ognuno dei quali erano specificate le dichiarazioni che dovevano essere rese dagli operatori e, ove previsto, la documentazione necessaria alla relativa comprova. </h:div><h:div>La legge di gara prevedeva i seguenti criteri: 1) flotta di elicotteri; 2) team di piloti; 3) basi operative; 4) certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001; 5) indice di gravità degli infortuni; 6) indice di frequenza degli infortuni; 7) certificazione di parità di genere; 8) certificazione SA 8000. </h:div><h:div>La controversia in esame si riferisce al primo dei suddetti criteri di attribuzione del punteggio tecnico, che aveva lo scopo di premiare i concorrenti che avessero offerto la prova di disporre di una flotta più consistente, fino ad un massimo di quindici velivoli, inclusi i cinque necessari per soddisfare i requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>L’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico </corsivo>prevedeva che ciascun offerente dovesse rendere una dichiarazione indicando, per ognuno dei velivoli della flotta, la marca, il modello, la targa, la data di immatricolazione e le caratteristiche del motore monoturbina o a pistoni. </h:div><h:div>La disposizione stabiliva, altresì, che i concorrenti, oltre a dover inserire nella dichiarazione la tabella compilata con i dati indicati, avrebbero dovuto fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato. </h:div><h:div>L’art. 2.6 richiedeva, infatti, ‘<corsivo>evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo’, </corsivo>pertanto, ‘<corsivo>la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring, la non validità del velivolo per il punteggio’. </corsivo></h:div><h:div>Orbene, dalla piana lettura dell’art. 2.6 appare evidente che la norma, richiedendo agli operatori di fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato, con riguardo alla consistenza della flotta elicotteri a disposizione, non è chiara e univoca nel senso di ‘<corsivo>fondare in termini chiari l’obbligo per il concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova’</corsivo>. </h:div><h:div>Ne consegue che, secondo le regole che disciplinano l’interpretazione della legge di gara si deve preferire la lettura della norma che agevoli e ampli la platea dei partecipanti, ossia il <corsivo>favor partecipationis.</corsivo></h:div><h:div>Si deve pertanto ritenere che il citato art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> richiedeva al concorrente di produrre dichiarazione in cui dovevano essere riportati, al fine di darne ‘evidenza’ alla Stazione appaltante, il titolo di disponibilità o possesso, marca, modello, targa, data di immatricolazione e le caratteristiche degli elicotteri ivi dichiarati, e la società Eliossola ha prodotto la suddetta dichiarazione indicando quindici elicotteri, per i quali ha specificato in una apposita tabella tutti i dati richiesti dalla legge di gara.</h:div><h:div>Tale interpretazione è da preferire, atteso che in nessuna parte dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> è dato rinvenire una prescrizione con la quale la Stazione appaltante ha imposto l’allegazione di libretti di immatricolazione alla dichiarazione contemplata dall’art. 2.6. Nonostante ciò, la Stazione appaltante ha assegnato ad Eliossola zero punti per il criterio n. 1, sulla base dell’erronea interpretazione dalla stessa adottata con riferimento a quella parte dell’art. 2.6 che stabilisce, come sopra precisato, che ‘<corsivo>con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo, evidenziando: marca, modello, targa, data di immatricolazione, caratteristiche monoturbina o a pistoni’. </corsivo></h:div><h:div>Né si può predicare che alla generica locuzione ‘<corsivo>con evidenza’ </corsivo>si possa attribuire il valore di espressa richiesta di allegazione documentale, atteso che questa conclusione non solo violerebbe i principi dell’interpretazione sistematica della legge di gara, ma violerebbe il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>.</h:div><h:div>Il Collegio, pertanto, condivide l’approdo argomentativo seguito dal Giudice di prima istanza, che ha correttamente concluso che nell’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico </corsivo>non si rinviene nessuna indicazione riguardo all’onere di allegazione di libretti e certificati di immatricolazione di elicotteri dichiarati. </h:div><h:div>Infatti, l’art. 2.6 ‘<corsivo>si limita a richiedere ai concorrenti la produzione di una dichiarazione ex art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che contenga ‘evidenza’ del titolo di proprietà o di disponibilità, con ciò utilizzando un termine di natura aspecifica che non può essere inteso come indicativo della necessità di una specifica prova documentale in aggiunta all’obbligo dichiarativo’. </corsivo></h:div><h:div>Come si è detto, la giurisprudenza amministrativa, con indirizzo consolidato, ha affermato che se esistono due diverse possibili interpretazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, anche se entrambe sono astrattamente compatibili con il significato letterale di quest’ultima, occorre privilegiare quella che meglio, delle due, tutela il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>. </h:div><h:div>Infatti, esiste: “<corsivo>un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro – unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti”. </corsivo>(Cons. Stato, n. 1698 del 2022; <corsivo>id.</corsivo> n. 5828 del 2019). </h:div><h:div>Ne consegue che, anche laddove dovesse esserci un dubbio interpretativo (nella specie non sussistente essendo chiara la lettera della norma), deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara. Pertanto va ribadita l’interpretazione ermeneutica del Giudice di prime cure, ossia che “<corsivo>E’ la dichiarazione che deve recare ‘evidenza’, ovvero chiara indicazione, del titolo giuridico vantato dall’operatore economico su ciascun velivolo indicato ai fini dell’attribuzione del punteggio, non potendosi desumere da tale disposizione della lex specialis l’onere di produrre immediatamente anche i documenti a comprova”. </corsivo></h:div><h:div>L’appellante sostiene, inoltre, che la sentenza del T.A.R. sarebbe errata poiché non avrebbe considerato che in gara Eliossola avrebbe reso una dichiarazione semplice, priva dei necessari requisiti e in assenza di richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non essendo pertanto qualificabile come ‘dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà’. </h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Va, in primo luogo, precisato che la dichiarazione resa da Eliossola è una dichiarazione riconducibile al suo autore e legittimamente espressa. Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, possono essere oggetto di dichiarazione ‘<corsivo>stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato’, </corsivo>con la conseguenza che la proprietà e il possesso di elicotteri da parte dell’operatore economico che partecipa ad una gara rientra in tale categoria di dichiarazione. </h:div><h:div>La dichiarazione è stata resa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui: “<corsivo>Nei rapporto con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. </corsivo></h:div><h:div>Quanto alla validità della dichiarazione non recante i requisiti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, va rammentato che la giurisprudenza di settore ha ritenuto che se l’autodichiarazione ha il contenuto richiesto dall’Amministrazione (requisiti sostanziali), ed è prodotta secondo le modalità di invio e sottoscrizione stabilite dagli artt. 38, 46 e 47 (requisiti di forma), l’eventuale non conformità al modulo predisposto dalla P.A. procedente non è motivo sufficiente a inficiare il contenuto della stessa o a ritenere che l’autodichiarazione non sia valida (TAR Sicilia, Catania n. 3853 del 2010). </h:div><h:div>Ciò che deve essere garantita è l’autoresponsabilità di chi esprime la dichiarazione e ‘l’equivalenza funzionale’ della dichiarazione rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. </h:div><h:div>In particolare, la giurisprudenza ha affrontato la questione circa gli effetti derivanti dalla mancanza del richiamo alle conseguenze penali e/o della formula di assunzione di responsabilità. </h:div><h:div>A tale riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che la formalità dell’apposizione del richiamato alle conseguenze penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 è priva di reale utilità nell’autocertificazione, in quanto le conseguenze penali si producono comunque, anche in assenza di esso e indipendentemente dall’ignoranza o meno delle conseguenze stesse (Cons. Stato, n. 1665 del 2008). </h:div><h:div>Analogamente, è stato affermato l’autodichiarazione può ritenersi valida anche in assenza del semplice richiamo al d.P.R. n. 445/2000 (T.A.R. Molise, n. 189 del 2015).</h:div><h:div>In definitiva, il Collegio ritiene che la dichiarazione prevista dall’art. 2.6 dell’<corsivo>Annex Tecnico</corsivo> sia stata correttamente resa dalla società Eliossola s.r.l., atteso che la <corsivo>lex specialis</corsivo> richiedeva solo una dichiarazione attestante la disponibilità degli elicotteri e l’assenza di vincoli su tali veicoli, ma non era richiesta anche la certificazione di assenza di vincoli. </h:div><h:div>L’omissione della richiesta di ‘evidenza’ attiene alla mancata indicazione nella dichiarazione del titolo di proprietà o di piena disponibilità dei velivoli, “<corsivo>per cui le conseguenze negative prospettate dalla disciplina di gara sono sempre rapportate al perimetro dell’obbligo dichiarativo, in coerenza con l’oggetto della richiesta”. </corsivo></h:div><h:div>Né si può ritenere che l’art. 2.6 abbia previsto l’onere documentale di produzione immediata dei loro titoli di possesso o disponibilità, atteso che il contenuto della disposizione, come osserva il T.A.R.: “<corsivo>non può valere a fondare in termini chiari l’obbligo del concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova”.</corsivo></h:div><h:div>Infatti, come sostiene il Giudice di prime cure: “<corsivo>né tantomeno può ritenersi, come invece sostenuto da SNAM, che un simile onere sia immanente in ragione dell’esigenza della stazione appaltante di procedere alla corretta attribuzione di punteggio verificando la presenza di eventuali limitazioni alla disponibilità del velivolo. Invero, l’art. 2.6 dell’Annex Tecnico si occupa anche di tale profilo prescrivendo che la concorrente autocertifichi l’insussistenza di limitazioni rispetto alla disponibilità dei velivoli indicati, richiedendogli di dichiarare che ‘nel caso di velivolo con Titolo di Disponibilità la dichiarazione dovrà ulteriormente contenere l’attestazione che non sussiste alcun vincolo per l’uso previsto in questo Contratto”. </corsivo></h:div><h:div>Non vi sono elementi testuali per dissentire da quanto afferma il T.A.R., ossia che: ‘<corsivo>Ciascun operatore economico, pertanto, garantisce sin da subito la piena fruibilità del mezzo e l’assenza di restrizioni all’impiego dei medesimi nell’ambito della commessa nei termini in cui esso è previsto’. </corsivo></h:div><h:div>Anche in considerazione del fatto che la <corsivo>lex specialis</corsivo> quando ha voluto prevedere obblighi di allegazione documentale, lo ha fatto espressamente. </h:div><h:div>Nè può essere condiviso l’argomento sostenuto dalla SNAM in ordine all’interpretazione dell’art. 2.6, secondo il quale per gli elicotteri oggetto del requisito premiale era previsto un onere documentale, mentre, per quelli indispensabili ai fini della partecipazione alla gara era richiesta solo la dichiarazione, non emergendo dal contenuto della norma in commento la suindicata distinzione. </h:div><h:div>Come sopra precisato, l’art. 2.6 si limita a prevedere che nella flotta di elicotteri oggetto del requisito premiale sono ricompresi anche gli elicotteri necessari per la partecipazione; mentre non risulta dai fatti di causa un obbligo di produzione documentale di tali velivoli ai fini della partecipazione, come non è prevista neppure alcuna allegazione per il punteggio premiale e neppure di rinviene una disciplina diversificata con riferimento ai velivoli indispensabili per la partecipazione alla gara e quelli necessari per il requisito premiale. </h:div><h:div>L’approdo argomentativo sostenuto dal Tribunale di prime cure va condiviso anche sotto il profilo dell’enunciazione del principio del risultato, che la giurisprudenza in materia di appalti ha valorizzato laddove l’interpretazione della <corsivo>lex specialis </corsivo>non sia agevole, atteso che, in presenza di clausole ambigue, che presentino margini di opinabilità e di dubbia interpretazione, il principio del risultato postula che la prestazione erogata dall’operatore economico debba comunque essere funzionale alle esigenze della Stazione appaltante (Cons. Stato, n. 2866 del 2024). Nella vicenda in esame, il RTI appellante non ha allegato elementi per ritenere che una diversa interpretazione dell’art. 2.6 possa essere ritenuta non funzionale alle esigenze della Stazione appaltante. </h:div><h:div>10. In definitiva, l’appello va respinto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario. </h:div><h:div>11. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>