<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260176720260812023314922" descrizione="" gruppo="20260176720260812023314922" modifica="18/08/2026 04:55:59" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01767"/><fascicolo anno="2026" n="06596"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260176720260812023314922.xml</file><wordfile>20260176720260812023314922.docm</wordfile><ricorso NRG="202601767">202601767\202601767.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Perotti</firma><data>18/08/2026 04:55:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 47/2026, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1767 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Società Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B56CF870FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cassino, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cooperativa Sociale Edu.Fo.P., Arca Società Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassino, della Cooperativa Sociale Edu.Fo.P., di Arca Società Cooperativa Sociale e della Provincia di Frosinone;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Verrastro, Scalia, Tangari in dichiarata delega di Longo e Sgobbo, in dichiarata delega di Iadecola;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione staccata di Latina, la Società Cooperativa Sociale Gialla chiedeva l’annullamento della determinazione n. 1271 del 30 maggio 2025, recante l’aggiudicazione definitiva della gara S.U.A. n. 4/2025, gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di gestione dei due asili nido comunali di via d’Annunzio e via Botticelli (CIG: B56CF870FE), nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ai fini della reintegrazione in forma specifica.</h:div><h:div>L’appalto doveva essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.</h:div><h:div>All’esito dell’esame delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice attribuiva 61,95 punti al costituendo RTI tra la Cooperativa Sociale Edu.Fo.P. ed Arca Società Cooperativa Sociale, nonché </h:div><h:div/><h:div>41,78 punti alla Cooperativa Sociale Gialla, sulla base del metodo del cd. confronto a coppie, così come previsto dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>Dopo la valutazione delle offerte economiche e l’esclusione della prima in graduatoria (la cooperativa Aldia), risultava primo in graduatoria il costituendo RTI tra Edu.Fo.P. ed Arca, con</h:div><h:div>72,59 punti, mentre la ricorrente Società Cooperativa Gialla totalizzava 71,78 punti, con una differenza di soli 0,81 punti.</h:div><h:div>All’esito della verifica della documentazione amministrativa, quindi, con determinazione n. 1271 del 30 maggio 2025, il Comune di Cassino aggiudicava la procedura all’operatore economico primo classificato, il quale aveva offerto un ribasso del 30% sull’importo a base di gara.</h:div><h:div>A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente articolava i seguenti profili di censura:</h:div><h:div>1) <corsivo>Violazione degli artt. 68, comma 11 e 100, comma 3 d.lgs. 36/2023, del par. 3.4.3. del disciplinare di gara, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>2) <corsivo>Violazione degli artt. 68, comma 11 e 100, comma 1, lett. c, d.lgs. 36/2023, del par. 3.4.5. lett. a) e lett. b) del disciplinare di gara, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>3) <corsivo>Violazione del par. 4.1. del disciplinare di gara nonché’ dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>4) <corsivo>Violazione dell’art. 108, comma 9, d. lgs. 36/2023 nonché, dei par. 4.2., 6.5.1. e 6.5.2. del disciplinare di gara; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta</corsivo>.</h:div><h:div>5) <corsivo>In subordine, violazione dell’art. 93, d.lgs. 36/2023; difetto di competenza tecnica della commissione giudicatrice; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio la Cooperativa Sociale Edu.Fo.P, a sua volta depositando un ricorso incidentale con il quale veniva contestata la mancata esclusione della ricorrente per omessa dichiarazione del CCNL effettivamente applicato (Aninsei), per la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali e, comunque, per la non equivalenza del contratto applicato con il CCNL Cooperative Sociali 2025, indicato dalla stazione appaltante, i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>1) <corsivo>violazione dell’art. 11, d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 4 e 5 dell’allegato I.01 del d.lgs. 36/2023 e del par. 2.7 del disciplinare di gara - violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento - eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>violazione degli artt. 41, comma 14, e 110 del d.lgs. n. 36/2023 - eccesso di potere per erroneità del presupposto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta - inattendibilità dell’offerta economica</corsivo>.</h:div><h:div>Deduceva inoltre la ricorrente che la Cooperativa Sociale Gialla avrebbe indicato per i costi del personale l’importo complessivo di euro 4.250.000,00, inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante in euro 4.457.922,45, come si evincerebbe dall’estratto del modulo di offerta economica.</h:div><h:div>Costituitosi in giudizio, il Comune di Cassino contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. Lo stesso facevano le controinteressate Arca Società Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale Edu.Fo.P. s.r.l., che altresì proponevano ricorso incidentale volto ad ottenere l’esclusione della ricorrente.</h:div><h:div>Con memoria di forma si costituiva infine anche la Provincia di Frosinone.</h:div><h:div>Con sentenza 27 gennaio 2026, n. 47, il giudice adito respingeva il ricorso principale e dichiarava per l’effetto improcedibile (per difetto di interesse) quello incidentale.</h:div><h:div>Avverso tale decisione la cooperativa Gialla interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div>1) <corsivo>Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 68 comma 11 e art. 100 comma 3 d. lgs. n. 36/2023, del par. 3.4.3. del disciplinare di gara; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>2) <corsivo>Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 68 comma 11 e 100 comma 1 lett. c), d. lgs. 36/2023, del par. 3.4.5. lett. a) e b) del disciplinare di gara; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>3) <corsivo>Error in iudicando per violazione e falsa applicazione del par. 4.1. del disciplinare di gara nonché dell’art. 101 comma 3 d. lgs. n. 36/2023; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>4) <corsivo>Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 nonché dei par. 4.2., 6.5.1. e 6.5.2. del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta, perplessità; error in procedendo per violazione della riserva amministrativa; eccesso di potere giurisdizionale</corsivo>.</h:div><h:div>5) <corsivo>In subordine, error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. 36/2023. Difetto di competenza tecnica della Commissione Giudicatrice. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio le cooperative Arca ed Edu.F.Op., insistendo per la reiezione del gravame e proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale riproponevano le ragioni di doglianza già dedotte nel precedente grado di giudizio con ricorso incidentale.</h:div><h:div>Pure il Comune di Cassino si costituiva, ribadendo la correttezza del proprio operato e conseguentemente chiedendo che fossero respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.</h:div><h:div>Infine, anche la Provincia di Frosinone si costituiva con memoria di forma.</h:div><h:div>Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il primo motivo di gravame la cooperativa Gialla deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l’indicazione nell’oggetto sociale della Edu.Fo.P. della “<corsivo>gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali</corsivo>” non potrebbe essere ritenuta sufficiente ai fini della sussistenza del requisito di partecipazione dell’idoneità professionale.</h:div><h:div>Al fine di verificare quest’ultima, infatti, non potrebbero essere considerate <corsivo>tout court</corsivo> tutte le attività indicate nell’oggetto sociale del singolo operatore economico e/o quelle astrattamente rientranti nel più ampio codice Ateco dallo stesso posseduto (nella specie, nel codice 88), ma sarebbe invece necessario tener conto delle attività principali e/o prevalenti e di quelle secondarie concretamente svolte dall’impresa. In breve, la verifica del requisito di idoneità professionale non poteva esaurirsi in un accertamento meramente formale dell’oggetto sociale, non potendo detta verifica ritenersi soddisfatta dalla sola circostanza che l’attività oggetto dell’appalto risulti astrattamente ricompresa nell’oggetto sociale o nel codice Ateco dell’operatore economico.</h:div><h:div>Nel caso di specie, dall’esame complessivo della visura camera della Edu.Fo.P si evincerebbe che le attività primarie e secondarie svolte dalla detta società sono rappresentate (i) dalla ”<corsivo>attività di assistenza sociale non residenziale</corsivo>” (codice Ateco 88); (ii) da “<corsivo>altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.</corsivo>” (codice Ateco 88.99.00); nonché da (iii) “<corsivo>attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità</corsivo>” (codice Ateco 88.10.00), ossia da attività ben diverse rispetto all’attività di gestione di asili nido.</h:div><h:div>Rileva l’appellante che il possesso di un codice Ateco onnicomprensivo (quale il codice 88) che abilita a svolgere attività di carattere genericamente di tipo socioassistenziale, non sarebbe automaticamente equiparabile né pertinente alla specifica attività educativa e pedagogica individuata dal Codice Ateco 88.91.00 (Servizi di asili nido), settore quest’ultimo che già intuitivamente si distingue nettamente da quello socioassistenziale, essendo finalizzato alla promozione dello sviluppo educativo e cognitivo nella prima infanzia e richiedendo, di conseguenza, competenze professionale, personale e assetti organizzativi dotati di caratteristiche specifiche e non fungibili.</h:div><h:div>Invero, la cura degli anziani, di disabili ovvero di persone soggette a dipendenze non potrebbe essere assimilata alla cura ed educazione dei bambini nella prima infanzia: il fatto quindi che il codice Ateco 88 possa in astratto comprendere il codice Ateco 88.991.00, relativo alla gestione degli asili nido, nulla dice quanto all’effettivo possesso della qualificazione richiesta.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>Va preliminarmente rilevato – come già evidenziato dal primo giudice – che il codice Ateco indicato dal disciplinare di gara – 88.91.00 – è ricompreso nel codice 88, ovvero “<corsivo>Assistenza sociale non residenziale”</corsivo>, di cui costituisce una sottocategoria.</h:div><h:div>Il medesimo disciplinare, al punto 3.4.2 (“<corsivo>Requisiti di idoneità professionale</corsivo>”), richiede, in ispecie, una “<corsivo>Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice Ateco principale conforme al codice Ateco pubblicato. In caso di codice diverso sarà onere dell’operatore economico dimostrare l’equivalenza tra il codice previsto negli atti di gara ed il codice dichiarato dal concorrente</corsivo>”: va evidenziato, al riguardo, che sebbene per consolidata giurisprudenza quanto riportato nell’oggetto sociale non sia di per sé sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tali iscrizioni vanno comunque lette in relazione all’attività concretamente svolta e tale accertamento deve essere fondato su un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in modo complessivo e globale, non atomistico (Cons. Stato, V, 18 luglio 2022, n. 6131; 3 settembre 2021, n. 6212).<corsivo/></h:div><h:div>Come già rilevato dal primo giudice, nella visura camerale della Cooperativa Sociale Edu.Fo.P. s.r.l. prodotta agli atti di causa risultano espressamente indicate (p.to 9 dell’oggetto sociale) le attività connesse a “<corsivo>gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali</corsivo>”: al riguardo, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento (da ultimo, Cons. Stato, V, 5 settembre 2025, n. 7226) secondo cui ai fini dell’idoneità professionale l’operatore economico deve semplicemente attestare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto; inoltre, va ricordato, i codici Ateco non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa, né rilevano ai fini dell’attribuzione del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dai bandi per l’ammissione alle pubbliche gare, ma assolvono a finalità essenzialmente statistiche (<corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, V, 17 gennaio 2023, n. 564).</h:div><h:div>Deve dunque concludersi che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie.</h:div><h:div>La corrispondenza non può del resto assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, poiché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che abbino un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto (così, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 16 gennaio 2023, n. 529). A seguire invece la tesi di parte appellante, si finirebbe con l’imporre – per poter partecipare alla gara – il possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per una attività esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, così però escludendo tutti coloro che, ancorché operativi nel settore economico nel quale rientra l’appalto e in grado di dimostrare il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, pur tuttavia non siano iscritti al registro delle CCIAA per una attività coincidente con l’oggetto del contratto (Cons. Stato, V, 5 settembre 2025, n. 7226; 5 novembre 2024 n. 8847).</h:div><h:div>Con il secondo motivo di appello viene poi censurata la decisione del TAR di respingere il secondo motivo di ricorso introduttivo, con il quale veniva contestata l’insussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale in capo al RTI aggiudicatario.</h:div><h:div>Al riguardo, il primo giudice motiva nel senso che “<corsivo>la dichiarazione resa in sede di partecipazione da ARCA, corrisponde alla previsione del disciplinare secondo cui requisiti di capacità tecnica, ai fini della partecipazione, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che in fase di esecuzione, l’esecutore del servizio deve essere in possesso del requisito prescritto (così, nel par. 3.4.5. del disciplinare, “requisiti di capacità tecnica e professionale”, dove alla lett. a), si prescrive la necessità di “Aver svolto negli ultimi dieci (10) anni con buon esito almeno due (2) servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. […]. Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare</corsivo>”)”.</h:div><h:div>Rileva il primo giudice come “<corsivo>la società ARCA, sebbene in sede di partecipazione abbia dichiarato che il requisito suddetto fosse posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ha poi documentato in atti di possedere il requisito di capacità tecnica richiesto, nella fase successiva dell’esecuzione, avendo eseguito nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando due servizi analoghi per due Comuni: ovvero il servizio di baby parking e servizi educativi per la prima infanzia per il Comune di Borgorose (dal gennaio 2010 al febbraio 2016) e per il Comune di Piedimonte San Germano (dal 2014 al 2015)”(pag. 10-11 della Sentenza impugnata)</corsivo>”.</h:div><h:div>Obietta l’appellante che il RTI controinteressato avrebbe dichiarato, in sede di offerta, che in caso di aggiudicazione la mandataria Edu.Fo.P avrebbe eseguito il 55% delle attività (in particolare, il coordinamento delle attività di gestione degli asili nido, il monitoraggio e la valutazione; mentre la mandante (Arca) avrebbe eseguito il restante 45% della prestazione, segnatamente la gestione di asili nido e la formazione del personale. In ragione di tali dichiarazioni, dunque, entrambe le società componenti del RTI aggiudicatario avrebbero dovuto possedere, quantomeno in relazione alla quota di prestazione da ciascuna assunta, il requisito di capacità tecnico-professionale prescritto dal disciplinare, consistente nello svolgimento di almeno due servizi analoghi; requisito che Arca (mandante al 45%) avrebbe però dichiarato di non possedere, in sede di offerta.</h:div><h:div>Erroneamente dunque il TAR avrebbe ritenuto sufficiente la documentazione allegata agli atti di causa ai fini della prova del requisito speciale di cui si discute, in tal modo venendo di fatto ad ammettere il soccorso istruttorio processuale invocato in giudizio dal RTI controinteressato (per di più riferito ad un requisito tecnico di partecipazione carente e non ad una mera irregolarità formale).</h:div><h:div>Sotto un diverso ma connesso profilo, la sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove ritiene adeguata ed idonea la certificazione prodotta dal RTI aggiudicatario a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 3.4.5 lett. b) del disciplinare, che imponeva il possesso della “<corsivo>certificazione di sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001</corsivo>”, certificazione a suo avviso richiesta proprio per desumere un profilo di specifica competenza professionale del concorrente, che peraltro assume più rilevanza quando si tratta di servizi che impattano con figure fragili, come i bambini del nido.</h:div><h:div>In breve, deduce l’appellante che la certificazione ISO 9001.2015 della cooperativa Arca non sarebbe idonea a soddisfare il requisito previsto, in quanto relativa a “<corsivo>Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria (SAD e AD.I.). Progettazione e gestione delle attività assistenziali e socio-educative presso centri diurni e istituti scolastici</corsivo>”.</h:div><h:div>Neppure questo motivo è fondato.</h:div><h:div>Sostiene l’appellante, in estrema sintesi, che la mancanza del requisito di professionalità tecnica in capo all’aggiudicataria, sotto due diversi profili: a) carenza del requisito dell’esperienza pregressa in servizi analoghi a quello oggetto di affidamento da parte della mandante; b) carenza della certificazione UNI EN ISO 9001 in capo alla aggiudicataria.</h:div><h:div>Quanto al primo profilo di censura, risulta dagli atti che la cooperativa Arca aveva dichiarato (coerentemente con quanto previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara) il possesso del requisito di capacità tecnica di cui sopra in capo alla mandataria del raggruppamento. La dichiarazione resa nel DGUE valeva quindi a dimostrare la titolarità – in capo al RTI poi risultato aggiudicatario – del requisito di partecipazione in questione, stante il suo possesso da parte della mandataria, ma non andava per contro letto (anche) come implicita ammissione di carenza dello stesso in capo alla mandante, con riferimento alla percentuale di servizio che la stessa si era impegnata ad eseguire.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato dal primo giudice, il par. 3.4.5 del disciplinare di gara (“<corsivo>Requisiti di capacità tecnica e professionale</corsivo>”) richiedeva ai concorrenti di «<corsivo>[a]ver svolto negli ultimi dieci (10) anni con buon esito almeno due (2) servizi analoghi a quello in affidamento</corsivo>»; la stessa disposizione precisava quindi che “<corsivo>Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare</corsivo>”.</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo>, quindi, nel disciplinare le modalità in cui il requisito doveva essere posseduto in caso di partecipazione in forma di RTI, distingueva due diversi livelli di verifica, precisando che il requisito doveva essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando “<corsivo>la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare</corsivo>”. In estrema sintesi, dunque, la previsione della legge di gara individuava:</h:div><h:div>i) un requisito di partecipazione, attinente alla capacità complessiva del raggruppamento, che doveva essere posseduto da quest’ultimo al momento della presentazione dell’offerta (requisito cui appunto si riferisce la dichiarazione resa dalla cooperativa Arca);</h:div><h:div>ii) un requisito di esecuzione, la cui verifica era invece prodromica alla successiva stipula del contratto.</h:div><h:div>Al riguardo, va dato atto che la verifica dell’effettiva sussistenza del requisito di esecuzione risulta essere stata effettuata – con esito positivo – dalla stazione appaltate al momento della sottoscrizione del contratto. In questi termini, l’aver documentato in giudizio quanto sopra non può pertanto dirsi (implicita) espressione di soccorso istruttorio processuale.</h:div><h:div>Di ciò dà chiaramente atto anche la sentenza impugnata, nel riferire che “<corsivo>Arca, sebbene in sede di partecipazione abbia dichiarato che il requisito suddetto fosse posseduto del raggruppamento nel suo complesso, ha poi documentato in atti di possedere il requisito di capacità tecnica richiesto, nella fase successiva dell’esecuzione, avendo eseguito nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando due servizi analoghi per due Comuni: ovvero il servizio di baby parking e servizi educativi per la prima infanzia per il Comune di Borgorose (dal gennaio 2010 al febbraio 2016) e per il Comune di Piedimonte San Germano (dal 2014 al 2015)</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto invece al secondo profilo di censura (ossia la presunta carenza di certificazione ISO 9001 in capo a mandante e mandataria), il disciplinare di gara genericamente prescriveva (punto 3.4.5., lett. b) il possesso di “<corsivo>Certificazione di sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001. Nel caso dei soggetti di cui all’art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio nonché, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, da quelle indicate come esecutrici e dall’organo comune, ove l’aggregazione abbia soggettività giuridica. […] La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e/o copia delle certificazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Trattandosi di certificazione riferita non a specifici prodotti offerti, bensì alla conformità dei sistemi di gestione della qualità all’interno delle aziende a specifici <corsivo>standard</corsivo> definiti in apposite norme tecniche (l’oggetto della norma UNI EN ISO 9001 essendo la definizione dei requisiti di un sistema di gestione per la qualità), la stessa ha solamente lo scopo di dimostrare la solidità e l’efficienza della struttura organizzativa e gestionale dell’operatore economico, ritiene il Collegio di dover confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, per cui le certificazioni allegate dalle componenti dell’RTI aggiudicatario erano comunque idonee a dimostrare il possesso del requisito tecnico-organizzativo richiesto dall’amministrazione, ossia la conformità dei processi organizzativi e gestionali dell’offerente allo <corsivo>standard</corsivo> richiesto. Va in ogni caso dato atto, al riguardo, che (come eccepito dalla stazione appaltante) effettivamente la “<corsivo>Progettazione e gestione delle attività assistenziali e socio-educative presso centri diurni e istituti scolastici</corsivo>” (<corsivo>ut supra</corsivo>) è comprensiva della gestione degli asili nido, di talché vi sarebbe rispondenza tra la certificazione posseduta dalla cooperativa Arca e quella richiesta dal disciplinare di gara, posto che – come già detto – la legge di gara non ha imposto che la certificazione fosse relativa specificamente alla gestione degli asili nido (attestando la certificazione ISO 9001 la qualità del sistema di gestione di un’organizzazione e non anche la specifica tipologia di servizio erogato).</h:div><h:div>Con il terzo motivo di appello viene invece contestata la valutazione delle offerte tecniche operata dal Seggio di gara, in particolare lamentando la presunta incongruità e sproporzione del punteggio attribuito alle proposte migliorative dell’appellante rispetto a quelle del RTI aggiudicatario.</h:div><h:div>In particolare, l’offerta del RTI aggiudicatario avrebbe indicato, nell’ambito dei servizi aggiuntivi, degli elementi che, da un lato, trovavano posto in altri paragrafi dell’offerta della Cooperativa Gialla; dall’altro sarebbero stati dei servizi del tutto suggestivi (ad esempio, il concorso a premi per i bambini delle scuole elementari per scegliere il nome del Nido; lo “Spazio e Benessere”; gli “Arredi a misura di bambino”, il “Nido Aperto” con momenti di coinvolgimento dei genitori nella quotidianità e negli spazi del nido, peraltro offerto anche dalla Cooperativa Gialla, etc.). Anche i servizi di supporto medico specialistico proposti dal RTI aggiudicatario sarebbero stati del tutto generici, a differenza di quanto offerto dalla Cooperativa Gialla, che avrebbe descritto un progetto di interazione con i servizi socio-sanitari ed assistenziali sul territorio al fine di garantire una effettiva copertura degli alunni e delle loro famiglie.</h:div><h:div>Sempre l’appellante aveva poi indicato dei servizi migliorativi, consistenti nei laboratori di integrazione e nella cooperazione con i genitori, il cui valore però non era stato adeguatamente considerato dalla stazione appaltante quale elemento di miglioramento del servizio.</h:div><h:div>In ogni caso, deduce l’appellante che le due offerte (la propria e quella aggiudicataria) sarebbero sostanzialmente sovrapponibili, fermo restando che quelle della Cooperativa Gialla avrebbero presentato “<corsivo>un grado di articolazione e coerenza superiore rispetto a quelle dell’aggiudicatario e, comunque, non sono tali da giustificare in alcun modo un apprezzamento tecnico che conduca ad un simile divario</corsivo>” di punteggio attribuito.</h:div><h:div>Inoltre, prosegue l’appellante, “<corsivo>a riprova dell’errore macroscopico commesso dalla Commissione, entrambe le offerte sviluppano proposte riconducibili alle stesse aree di intervento educativo (laboratori linguistici, attività ludico-motorie, percorsi di socializzazione e coinvolgimento genitoriale), con la lieve differenza che la Cooperativa Gialla ha articolato tali attività in forma sintetica e funzionale; mentre il RTI controinteressato ha elencato un insieme eterogeneo di iniziative (talune di carattere meramente ludico o accessorio), prive di un chiaro collegamento con gli obiettivi pedagogici del servizio</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>Tuttavia, pur a fronte di tali analoghe proposte, la Commissione ha inspiegabilmente attribuito un punteggio di 15/15 al RTI aggiudicatario e di soli 3,10/15 alla Cooperativa Gialla, senza fornire alcuna giustificazione oggettiva e senza evidenziare delle differenze qualitative tali da giustificare un divario così ampio</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>Va ribadito, al riguardo, il consolidato principio (<corsivo>ex pluribus</corsivo>, Cons. Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9228; VII, 20 giugno 2025, n. 5392) per cui la valutazione delle offerte tecniche operata dalla Commissione di gara, laddove effettuate in conformità alla <corsivo>lex specialis</corsivo> e sulla base di criteri predeterminati, è espressione di ampia discrezionalità tecnica, a fronte della quale il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, né sindacare il merito di giudizi per loro natura opinabili, salvo che la scelta tecnica risulti manifestamente illogica, irragionevole o affetta da un palese travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Nel caso di specie tali presupposti non si verificano, atteso che le doglianze dell’appellante, riconducibili al paradigma per cui la propria offerta tecnica sarebbe stata irragionevolmente sottovalutata rispetto a quella risultata invece aggiudicataria, stante la dedotta sostanziale equivalenza delle stesse, si risolvevano in una mera proposta alternativa di giudizio di merito, fondata sull’autovalutazione soggettiva dell’operatore economico e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare errori valutativi rilevanti.</h:div><h:div>In effetti, lungi dal dimostrare (e prima ancora, dal dedurre) la manifesta illogicità del giudizio ovvero la presenza di palesi errori di fatto infirmanti le valutazioni di pertinenza della stazione appaltante, l’appellante si limita a riproporre la propria analisi comparativa delle offerte in contrapposizione a quella operata dal Seggio di gara, per di più in maniera esemplificativa e sommaria.</h:div><h:div>Tale sommarietà espositiva (ad esempio, il progetto aggiudicatario viene menzionato per soli titoli, senza minimamente prenderne in considerazione – sia pure ai soli fini espositivi – il contenuto sostanziale, laddove quello proposto dall’appellante neppure viene prodotto in atti) trova ulteriore riscontro nel fatto che dell’offerta della Cooperativa Gialla neppure sono indicate tempistiche, modalità di espletamento, personale e risorse impiegati, obiettivi specifici perseguiti, in assenza dei quali, obiettivamente,  non è possibile operare alcuna valutazione. </h:div><h:div>Con il quarto motivo di appello, relativo alla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 108 d.lgs. n. 36 del 2023, nonché dei par. 4.2., 6.5.1. e 6.5.2. del disciplinare di gara, ci si duole del mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell’eccezione fondata sull’esigua indicazione degli oneri di sicurezza da parte del RTI aggiudicatario.</h:div><h:div>Le conclusioni raggiunte dal TAR (secondo cui “<corsivo>le due società controinteressate hanno depositato in giudizio il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai due asili nido oggetto di gara, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’illustrazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Le Cooperative costituenti il RTI aggiudicatario dispongono, quindi, di un sistema interno già operativo per l’adempimento delle normative vigenti in materia di sicurezza […] usufruiscono inoltre di fondi interprofessionali per la formazione obbligatoria del proprio personale, richiesta dal D.lgs. n. 81/2008 […] L’importo indicato nell’offerta economica si riferisce quindi ai costi residui, integrativi e specifici del servizio oggetto di gara, essendo già coperte le voci inerenti la formazione tramite il sistema organizzativo interno già operante</corsivo>”) si baserebbe invero sul una (inammissibile) giustificazione postuma da parte del RTI aggiudicatario della propria offerta economica, in particolare dell’importo relativo agli oneri aziendali per la salute e sicurezza.</h:div><h:div>In quanto giustificazioni tardive e prive di riscontro in sede di offerta originaria, mai oggetto di verifica da parte della stazione appaltante, le stesse non avrebbero potuto essere tenute in alcuna considerazione dal giudice; la <corsivo>lex specialis</corsivo>, piuttosto, sarebbe stata chiara nel pretendere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro fossero indicati in modo puntuale nell’offerta, onde consentire alla stazione appaltante di verificare come l’operatore fosse giunto a formulare il prezzo offerto e di accertare se lo stesso avesse o meno sacrificato tale voce di costo per rendere più conveniente la propria offerta.</h:div><h:div>La sentenza impugnata, nel dare atto che “<corsivo>le due società controinteressate hanno depositato in giudizio il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai due asili nido oggetto di gara, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’illustrazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale […]. L’importo indicato nell’offerta economica si riferisce quindi ai costi residui, integrativi e specifici del servizio oggetto di gara, essendo già coperte le voci inerenti la formazione tramite il sistema organizzativo interno già operante […]</corsivo>”, avrebbe implicitamente riconosciuto la sottostima dei costi di sicurezza al punto da dover spiegare che trattava di costi residuali.</h:div><h:div>Allo stesso tempo, però, avrebbe pure effettuato – in luogo della stazione appaltante – una autonoma (e per tale inammissibile) verifica di congruità dell’offerta, affetta <corsivo>ipso facto</corsivo> da vizio di eccesso di potere giurisdizionale: il TAR non si sarebbe cioé limitato a giudicare la legittimità di una valutazione esistente, ma avrebbe creato una motivazione postuma per giustificare la congruità dei costi di sicurezza, pur in assenza di un'adeguata istruttoria e di una specifica valutazione da parte della Stazione appaltante.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>L’appellante deduce, in buona sostanza, che nel corso del giudizio di primo grado sarebbero state</h:div><h:div>fornite dall’aggiudicataria delle giustificazioni tardive circa la congruità dei costi della manodopera e della sicurezza, giustificazioni che il TAR avrebbe utilizzato per svolgere a sua volta una inammissibile verifica di congruità dell’offerta, così sostituendosi alla stazione appaltante.</h:div><h:div>In realtà, a leggere integralmente le motivazioni del primo giudice, emerge testualmente che è “<corsivo>L’Amministrazione, in sede di chiarimenti</corsivo>” ad aver precisato “<corsivo>che nell’ambito del personale in clausola sociale solo 3 unità detengono la formazione antincendio di rischio medio, per cui considerando che l’aggiudicatario ha dichiarato di assorbire in clausola sociale n. 26 unità, i costi della sicurezza sarebbero del tutto sotto stimati. […] al riguardo, è sufficiente osservare che le due società controinteressate hanno depositato in giudizio il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai due asili nido oggetto di gara […]</corsivo>”.</h:div><h:div>Dunque il primo giudice, lungi dallo svolgere una propria ed autonoma valutazione in ordine all’affidabilità dell’offerta, si era limitato a dar atto di come il giudizio valutativo posto in essere dalla stazione appaltante non presentasse i caratteri di manifesta erroneità o incoerenza che soli consentono al giudice amministrativo di sindacarne l’attendibilità (sia pure sotto il solo profilo di legittimità), all’uopo richiamando le produzioni documentali della stessa amministrazione in giudizio, dalla stessa richiamate a riscontro della correttezza del proprio operato.</h:div><h:div>Tali produzioni di parte dunque, non integrano una giustificazione tardiva (in giudizio), ma solo degli elementi oggettivi utilizzati per argomentare l’infondatezza della censura avversaria.</h:div><h:div> Nel merito, quest’ultima non è comunque accoglibile.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, norma della quale l’appellante assume la violazione, “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</corsivo>”, indicazione che è incontestabilmente presente nell’offerta del RTI aggiudicatario. La norma, val la pena evidenziare, pone espressamente l’obbligo di dichiarare la totalità dei costi in questione, non anche di esporne nel dettaglio le singole componenti.</h:div><h:div>Cosa del tutto diversa è invece la <corsivo>congruità</corsivo> dei costi indicati (aspetto che esula dalla portata della norma in questione), su cui invece si incentra – nella sostanza – il motivo di doglianza, aspetto quest’ultimo rimesso all’apprezzamento tecnico-discrezionale dei competenti organi della stazione appaltante; in particolare, la Cooperativa Gialla lamenta che la stazione appaltante “<corsivo>avrebbe dovuto verificare la congruità dell’importo indicato, richiedendo chiarimenti idonei a dimostrare l’effettiva copertura di tutte le voci di costo</corsivo>”, senza però neppure fornire la prova della manifesta incongruità (etc.) di quanto indicato in offerta.</h:div><h:div>Più in generale, neppure esiste un obbligo di attivazione automatica della verifica di anomalia a carico della stazione appaltante, trattandosi pur sempre – in difetto di specifici obblighi impositivi di legge, quali quelli cd. di sbarramento automatico – di un <corsivo>iter</corsivo> procedimentale facoltativo per l’amministrazione.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 110, comma primo del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “<corsivo>Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione</corsivo>”: l’instaurazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia è dunque prevista solo in presenza di “<corsivo>elementi specifici</corsivo>” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta, elementi che da un lato non sono stati evidentemente ravvisati dalla stazione appaltante nell’esercizio delle valutazioni tecnico-discrezionali che le competono e che, dall’altro, parte appellante omette di individuare.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di appello, infine, la sentenza impugnata viene sottoposta a critica nella parte in cui ha respinto la censura di incompetenza della Commissione giudicatrice, i cui membri – secondo l’appellante – non avrebbero posseduto le specifiche competenze nel settore educativo, con conseguente illegittimità derivata degli atti di gara.</h:div><h:div>La censura è inammissibile, dovendosi confermare in questa sede il consolidato principio (<corsivo>ex pluribus</corsivo>, Cons. Stato, III, 22 marzo 2023, n. 2886) secondo cui “<corsivo>le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa</corsivo>”, allegazioni non fornite nel caso di specie.</h:div><h:div>Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.</h:div><h:div>Ne consegue altresì l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dalla Cooperativa Sociale Edu.Fo.P., per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Le spese del grado di giudizio possono essere però interamente compensate tra le parti, in ragione dell’obiettiva particolarità delle questioni esaminate in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla Cooperativa Sociale Edu.Fo.P.</h:div><h:div>Spese del grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Valerio Perotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>