<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260154820260722133524619" descrizione="" gruppo="20260154820260722133524619" modifica="22/07/2026 14:00:58" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01548"/><fascicolo anno="2026" n="06561"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260154820260722133524619.xml</file><wordfile>20260154820260722133524619.docm</wordfile><ricorso NRG="202601548">202601548\202601548.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppina luciana barreca</firma><data>22/07/2026 14:00:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00028/2026, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Edil Lucana 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B7CEF5A0CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Vincenzo Savino, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Dpf S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza 56;  </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di Dpf S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Vagnucci e Zaccone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il ricorso proposto da DPF s.r.l. e Morena s.r.l. contro la Regione Basilicata e nei confronti della Edil Lucana 2000 s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima della procedura aperta per l’affidamento dei lavori e messa in sicurezza delle aree industriali della Provincia di Potenza.</h:div><h:div>1.1. La sentenza premette in fatto quanto segue:</h:div><h:div>- il seggio di gara nella seduta del 23.9.2025 ha:</h:div><h:div>1) esaminato tutte le 274 offerte economiche, presentate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18.9.2025;</h:div><h:div>2) calcolato la soglia di anomalia del 29,443%;</h:div><h:div>3) escluso tutte le offerte economiche, superiori a tale soglia di anomalia;</h:div><h:div>4) preso atto della migliore offerta mediante il ribasso 29,320% della Edil Lucana 2000 S.r.l. e che l’ATI DPF S.r.l. (mandataria)-Morena S.r.l.(mandante) si era classificata al 2° posto con il ribasso del 29,290%;</h:div><h:div>5) verificato la documentazione amministrativa:</h:div><h:div>A) della Edil Lucana 2000 S.r.l., rilevando che nel Documento di Gara Unico Europeo aveva dichiarato di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente, evidenziando che, ai sensi dell’art. 119, comma 1, D.Lg.vo n.36/2023, “<corsivo>non è consentito subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla Categoria prevalente</corsivo>”, disponendo il soccorso istruttorio, mediante l’integrazione della predetta dichiarazione, “<corsivo>precisando che il subappalto sarà in ogni caso inferiore al 50% e che la prevalente esecuzione delle lavorazioni sarà svolta direttamente dall’aggiudicatario</corsivo>”;</h:div><h:div>B) dell’ATI DPF S.r.l. (mandataria)-Morena S.r.l. (mandante), accertando la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara (cfr. verbale n. 1 del 23.9.2025);</h:div><h:div>- nella seduta dell’1.10.2025, dopo l’invio della nota del Responsabile del procedimento del 25.9.2025 e la regolarizzazione della suddetta dichiarazione in materia di subappalto da parte della Edil Lucana 2000 S.r.l., limitando il subappalto delle lavorazioni della Categoria prevalente OG3 al 49%, è stata accertata la conformità della documentazione amministrativa ed è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto, in favore della Edil Lucana 2000 S.r.l. (cfr. verbale n. 2 dell’1.10.2025);</h:div><h:div>- pertanto, con determinazione n. 559 del 25.11.2025 (comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 con pec del Responsabile del procedimento di pari data 25.11.2025) il Dirigente dell’Ufficio Appalti della Regione Basilicata ha aggiudicato la procedura aperta in discorso in favore della Edil Lucana 2000 S.r.l.;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 311265 del 12.12.2025 il Responsabile del procedimento ha disatteso l’istanza di autotutela dell’ATI DPF S.r.l(mandataria)-Morena S.r.l.(mandante) del 29.11.2025, volta ad ottenere l’esclusione della Edil Lucana per violazione dell’art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e per irregolarità contributiva della predetta.</h:div><h:div>1.2. L’ATI DPF S.r.l(mandataria)-Morena S.r.l.(mandante) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai suddetti verbali del seggio di gara n. 1 del 23.9.2025 e n. 2 dell’1.10.2025 ed alle citate note del Responsabile del procedimento del 25.9.2025 e prot. n. 311265 del 12.12.2025, deducendo che l’aggiudicataria Edil Lucana 2000 S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto:</h:div><h:div>1) poiché nel Documento di Gara Unico Europeo aveva dichiarato di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente, la stazione appaltante non avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio;</h:div><h:div>2) per l’applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di ammissione alle gare di appalti pubblici, la Edil Lucana 2000 S.r.l. al momento della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte del 18.9.2025 non era in regola con il pagamento della Cassa Edile.</h:div><h:div>1.2.1. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria Edil Lucana 2000 S.r.l., la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del gravame, ha eccepito la tardività del ricorso per l’omessa impugnazione entro 60 giorni: 1) sia dell’atto di ammissione alla gara, emanato dalla commissione giudicatrice nella seduta dell’1.10.2025; 2) sia degli artt. 8 e 14 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>1.3. Il Tribunale -respinte le eccezioni di irricevibilità- ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso e ha annullato la determinazione di aggiudicazione ed accolto la domanda risarcitoria in forma specifica avanzata dal costituendo r.t.i. ricorrente, previo controllo del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura.</h:div><h:div>La Regione Basilicata è stata condannata al pagamento delle spese processuali, che invece sono state compensate con la Edil Lucana 2000 s.r.l. </h:div><h:div>2. Quest’ultima ha avanzato appello con due motivi.</h:div><h:div>2.1. La Regione Basilicata si è costituita prestando adesione all’appello.</h:div><h:div>Ha invece resistito DPF s.r.l., in qualità di mandataria – capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Morena s.r.l., mandante.</h:div><h:div>2.2. Con ordinanza cautelare del 12 marzo 2026 n. 895 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.</h:div><h:div>2.3. All’udienza pubblica del 21 maggio 2026 la causa è stata discussa e rimessa in decisione, previo deposito di memorie e repliche delle parti private.</h:div><h:div>3. Col primo motivo di appello è censurato l’accoglimento del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>3.1. Il T.a.r., condividendo l’impostazione delle ricorrenti, ha ravvisato:</h:div><h:div>- la violazione dell’art. 119, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui statuisce il divieto della prevalente esecuzione da parte di terzi delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, degli artt. 8 e 14 del disciplinare di gara e del chiarimento, pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata, perché la controinteressata nel Documento di Gara Unico Europeo aveva dichiarato di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente, andando quindi oltre la soglia ammessa, inferiore a tale percentuale;</h:div><h:div>-nonché la violazione dell’art. 101 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto la stazione appaltante non avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per consentire all’aggiudicataria, di emendare la dichiarazione, relativa al subappalto, resa nel DGUE, richiamando la Sentenza TAR Toscana Sez. I n. 1036 del 13.11.2023, confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4659 del 24.5.2024 (in questo giudizio la lex specialis di gara prevedeva espressamente: “<corsivo>è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lg.vo n.50/2016 nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo dell’appalto</corsivo>”; mentre la ricorrente aveva dichiarato “<corsivo>di voler subappaltare una quota di lavori dell’unica Categoria di appalto (quella prevalente) nella misura del 50%</corsivo>”). </h:div><h:div>3.2. L’appellante deduce che:</h:div><h:div>- la Edil Lucana 2000 non avrebbe dichiarato di voler subappaltare a terzi la “prevalente esecuzione” della categoria prevalente OG3, bensì il 50%, ossia a tutto concedere una quota paritaria e non prevalente; pertanto, non vi sarebbe la violazione dell’art. 119, comma 1, 3° periodo e dell’art. 6.2 del disciplinare di gara, né la violazione si sarebbe potuta configurare in relazione al chiarimento pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata, in quanto tale chiarimento avrebbe avuto una portata innovativa;</h:div><h:div>- in ogni caso, sia il r.t.i. ricorrente che il T.a.r. confondono il piano della validità dell’accordo di subappalto con quello della legittimità della partecipazione alla gara, considerato che l’art. 119 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 non prevede alcuna causa di esclusione ma si limita a sanzionare con la nullità la clausola negoziale ivi menzionata; considerato, altresì, che la Edil Lucana 2000 è in possesso della categoria OG3, nella classifica VIII, ampiamente superiore alla classifica IV richiesta ai fini della partecipazione alla gara e potrebbe eseguire anche integralmente le lavorazioni di categoria prevalente, la dichiarazione contenuta nel DGUE non integra una violazione sostanziale dei requisiti di partecipazione, ma tutt’al più una manifestazione di volontà giuridicamente inefficace e come tale suscettibile di correzione col soccorso istruttorio; è precisato trattarsi di appalto facoltativo, non di appalto necessario o qualificante, che presuppone la carenza dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente e rispetto al quale il soccorso istruttorio non è consentito perché comporterebbe una modifica sostanziale della dichiarazione riguardante appunto i requisiti di partecipazione (come da giurisprudenza richiamata in ricorso, di cui a Cons. Stato, V, 7 gennaio 2026, n. 99).</h:div><h:div>Il motivo è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.</h:div><h:div>3.3. Il primo dei due rilievi difensivi dell’appellante - basato sulla distinzione tra esecuzione “prevalente” ed esecuzione “paritaria” da parte dell’aggiudicatario delle lavorazioni relative alla categoria prevalente - appare specioso.</h:div><h:div>In particolare, va considerato che la stazione appaltante - in sede di chiarimenti alle richieste degli operatori economici pervenute fino al 27 agosto 2025- ha precisato che “<corsivo>è vietato affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la parte prevalente delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente (OG3); conseguentemente, la categoria OG3 può essere subappaltata entro un limite massimo inferiore al 50% del relativo importo, poiché l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente la quota prevalente, pari ad oltre il 50% dello stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>La portata innovativa del chiarimento, sostenuta dall’appellante, non è scontata.</h:div><h:div>Va infatti sottolineato che l’art. 6.2 del disciplinare di gara rinvia ai “limiti ed alle condizioni previsti” per il subappalto dall’art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 e che l’art. 8 dello stesso disciplinare si limita a ribadire che “<corsivo>Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto</corsivo>”.</h:div><h:div>Va altresì considerato che l’art. 119 comma 1 del Codice, laddove si riferisce alla nullità dell’accordo (sul quale si tornerà) con cui sia affidata a terzi “<corsivo>la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente</corsivo>”, è interpretabile sia nel senso letterale preteso dall’appellante, sia nel senso teleologico e sostanziale che impone all’appaltatore l’esecuzione prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (interpretazione, quest’ultima, pure presente in giurisprudenza: cfr. TAR Calabria, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 407).</h:div><h:div>Dati tale possibile lettura alternativa della disposizione di legge ed il sostanziale mero rinvio contenuto nel disciplinare di gara, il chiarimento fornito dalla stazione appaltante adempie perfettamente alla sua funzione di chiarire appunto la scelta della stazione appaltante in tema di quota subappaltabile delle lavorazioni della categoria prevalente.</h:div><h:div>La risposta al quesito n. 10 resa dalla stazione appaltante alle richieste di chiarimenti pervenute fino al 27 agosto 2025 fissa il limite del 49,99% delle lavorazioni di categoria prevalente subappaltabili.</h:div><h:div>3.4.  La dichiarazione della Edil Lucana 2000 in sede di DGUE ha superato tale limite, ma la conseguenza non avrebbe potuto essere certo l’esclusione della concorrente dalla gara.</h:div><h:div>In proposito, vanno condivise le argomentazioni svolte dall’appellante nell’illustrazione del secondo rilievo del primo motivo e sviluppate altrettanto efficacemente dalla difesa della Regione Basilicata.</h:div><h:div>3.4.1. In primo luogo, va sottolineato che né l’art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 né le richiamate clausole del disciplinare di gara (e a maggior ragione i chiarimenti che, in tale eventualità, avrebbero avuto certamente portata innovativa) prevedono l’esclusione del concorrente che abbia indicato di voler subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente in misura non consentita.</h:div><h:div>La sanzione di nullità prevista dal primo comma dell’art. 119 è una sanzione contrattuale e riguarda esplicitamente “l’accordo” tra i due soggetti privati -appaltatore e subappaltatore. Appare significativo che il testo dell’art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 diverga dal testo dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, che ne costituisce l’immediato antecedente normativo: la divergenza non è casuale, per come si evince dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, in fase di redazione del nuovo codice, dove appunto si legge che si è inteso porre “<corsivo>rimedio ad un’imprecisione teorica riguardante il regime delle nullità collegato al divieto di cessione del contratto ed ai limiti del subappalto. Si è quindi previsto che la nullità riguardi il contratto di cessione e gli accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto</corsivo>”, perciò non la legge di gara né il contratto di appalto. Ciò, è d’altronde coerente con l’istituto del subappalto, che pertiene alla fase esecutiva dell’affidamento, ed è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023. La lettura combinata delle due menzionate disposizioni dell’art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 comporta che - in caso di affidamento a terzi superiore alla soglia di prevalenza - la pattuizione tra le parti private è nulla e, comunque, non autorizzabile dalla stazione appaltante nella fase esecutiva, con la conseguenza che, per la parte eccedente, le lavorazioni vanno eseguite dall’appaltatore.</h:div><h:div>3.4.2. Il precedente di segno contrario di questa Sezione, su cui si fonda in parte la decisione del T.a.r. (Cons. Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4659) è riferito alla disciplina dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in aggiunta, più che sull’esegesi della disciplina codicistica, si fonda su clausole della specifica legge di gara che il collegio ha ritenuto di interpretare nel senso che, in quel caso, vincolassero la stazione appaltante all’esclusione del concorrente. </h:div><h:div>La legge della gara <corsivo>de qua</corsivo> non deroga, ma anzi, richiama il regime legale, senza che risulti inserita alcuna clausola di esclusione correlata al superamento della soglia del subappalto consentito, né la sanzione espulsiva è desumibile dalla disciplina del bando e del disciplinare di gara in tema di requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>Come bene evidenzia l’appellante, si tratta di subappalto vero e proprio, vale a dire inerente -secondo la natura e la funzione proprie dell’istituto- alla detta fase esecutiva dell’affidamento.</h:div><h:div>Si usa indicare tale subappalto come “facoltativo” solo per contrapposizione al c.d. subappalto “necessario” o “qualificante” che eccezionalmente, nel sistema di qualificazione nazionale, si ritiene utilizzabile per la qualificazione dell’operatore economico privo dei requisiti di partecipazione per determinate categorie di lavorazioni (in sostanziale alternativa all’avvalimento) e che perciò concerne l’ammissibilità della partecipazione dell’operatore economico alla gara (cfr. anche su questo punto la Relazione illustrativa citata, a commento della disposizione attuale dell’art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023, dove si legge che questa “<corsivo>non affronta il tema del subappalto c.d. qualificatorio o necessario, perché, a rigore, è quest’ultimo istituto ad essere eccentrico rispetto alla causa del contratto di subappalto quale delineata nel comma 2</corsivo>”, in quanto riguardante appunto la qualificazione degli operatori economici).</h:div><h:div>3.4.3. Trattandosi, nel caso di specie, di subappalto dichiarato ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 da operatore economico -la Edil Lucana 2000- in possesso della qualificazione per l’esecuzione integrale delle lavorazioni di categoria prevalente (OG3, classifica VIII, superiore alla IV richiesta ai fini di partecipazione alla gara), è inapplicabilità la giurisprudenza rigorosa che, per il subappalto c.d. qualificatorio, attribuisce rilievo decisivo alla dichiarazione contenuta nel DGUE di voler subappaltare parte del contratto e non ne consente modifica alcuna, escludendo che possa formare oggetto di soccorso istruttorio (cfr., fra le tante, da ultimo Cons. Stato, V, 7 gennaio 2026, n. 99, citata dall’appellante).</h:div><h:div>All’opposto, la dichiarazione contenuta nel DGUE della Edil Lucana 2000 di voler subappaltare in eccesso rispetto ai limiti di legge e di disciplinare -oltre al fatto che avrebbe potuto essere “corretta” nella fase esecutiva, dando atto della nullità parziale dell’accordo col subappaltatore e limitando l’autorizzazione al subappalto nella misura consentita- legittimamente è stata corretta a seguito dell’ammissione della concorrente al soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostiene la difesa della parte appellata, ricorrente in primo grado, la dichiarazione di subappalto vero e proprio (c.d. facoltativo) non solo non attiene ai requisiti di partecipazione, ma nemmeno costituisce un elemento essenziale dell’offerta.</h:div><h:div>Invero, è tale ogni elemento che caratterizzi, dal punto di vista tecnico od economico, la proposta negoziale dell’operatore economico, quale valutabile (e valutata) a fini partecipativi, laddove è evidente che la maggiore o minore quota di lavori da affidare a terzi -consentita dall’art. 119 e dal disciplinare di gara- non ha (e non ha avuto) alcuna incidenza sulla valutazione dell’offerta nella procedura selettiva del contraente.</h:div><h:div>Legittimamente pertanto è stato attivato il soccorso istruttorio così come previsto dall’art. 101, lett. b) del d.lgs. 36 del 2023, volto a sanare l’irregolarità della dichiarazione di subappalto delle lavorazioni di categoria prevalente, con la modifica della percentuale indicata del 50% in quella consentita del 49,00 %.  </h:div><h:div>3.4. In conclusione va affermato il principio che, in caso di subappalto non qualificatorio, la nullità prevista dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36 del 2023 è sanzione contrattuale che riguarda l’accordo di subappalto tra le parti private, non sanzione espulsiva dalla gara del concorrente che, in sede di partecipazione, abbia dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente in misura eccedente la soglia fissata dallo stesso art. 119 o dalla legge di gara; pertanto, il concorrente, in possesso dei requisiti di qualificazione, che abbia reso dichiarazione di subappalto c.d. facoltativo oltre i limiti non va escluso dalla gara e, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, la dichiarazione può essere oggetto di soccorso istruttorio c.d. sanante ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), poiché essa non riguarda un elemento essenziale dell’offerta.</h:div><h:div>3.4.1. Il primo motivo di appello va quindi accolto, con conseguente rigetto della corrispondente censura del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>4. Col secondo motivo è censurato l’accoglimento, da parte del T.a.r., del secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>4.1. Il primo giudice ha ritenuto che la controinteressata Edil Lucana 2000 S.r.l. avesse violato il principio di continuità del possesso del requisito di ordine generale, relativo all’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali, in quanto:</h:div><h:div>-come provato con il deposito del versamento della Edil Lucana 2000 S.r.l. alla Cassa Edile del 20.10.2025 (cfr. doc. n. 24, depositato dall’ATI ricorrente il 30.12.2025), ha pagato la somma di € 10.489,19, relativa alla Cassa Edile dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025, dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte del 18.9.2025, tenendo conto del “fatto che rientra nella comune esperienza” ex art. 115, comma 2, c.p.c. (cd. fatto notorio), cioè della normativa di Contrattazione Nazionale Collettiva di Lavoro, nella parte in cui prevede che i contributi mensili della Cassa Edile devono essere pagati entro la fine del mese successivo;</h:div><h:div>-inoltre, l’ATI ricorrente ha anche depositato il versamento alla Cassa Edile del 18.12.2025 (cfr. doc. n. 25, depositato dall’ATI ricorrente sempre il 30.12.2025) della somma di € 5.619,00, relativo alla Cassa Edile dei mesi di settembre ed ottobre 2025, che avrebbe dovuto essere adempiuto rispettivamente entro la fine di ottobre e novembre 2025;</h:div><h:div>-tali pagamenti tardivi costituiscono una grave violazione degli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, perché superano la soglia di € 150,00, stabilita dall’art. 3, comma 3, D.M. 30.1.2005, espressamente richiamato dall’Allegato II.10 al D.Lg.vo n. 36/2023.</h:div><h:div>4.2. L’appellante obietta che:</h:div><h:div>- mentre la ricorrente in primo grado aveva ricondotto l’inadempimento contributivo all’alveo applicativo dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (causa di esclusione non automatica), il T.a.r. ha fondato la propria decisione sulla diversa fattispecie giuridica dell’art. 94, comma 6 (causa di esclusione automatica), violando quindi il divieto di ultrapetizione dell’art. 112 c.p.c.;</h:div><h:div>- la sentenza è comunque erronea nel merito nella parte in cui ha ravvisato l’esistenza di una “grave violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali” in capo alla Edil Lucana 2000, perché nel caso di specie non risulta integrata la fattispecie della “grave violazione contributiva” come delineata dall’art. 1 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto la Edil Lucana 2000 è sempre stata in possesso di DURC regolare (compreso il periodo intercorrente tra la data di indizione della procedura di gara – 30 luglio 2025 – e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte -18 settembre 2025).</h:div><h:div>4.3. Tale seconda censura è fondata e va accolta, con portata assorbente della prima. </h:div><h:div>Sia l’art. 94, comma 6, quanto alle “gravi violazioni definitivamente accertate” che l’art. 95, comma 2, quanto alle “gravi violazioni non definitivamente accertate” rinviano all’allegato II.10.</h:div><h:div>Quest’ultimo, all’art. 1 (in riferimento all’art. 94, comma 6) ed all’art. 3 (in riferimento all’art. 95, comma 2), contiene la stessa previsione secondo cui “<corsivo>Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta di una disposizione evidentemente volta a semplificare e standardizzare i controlli delle stazioni appaltanti in materia di regolarità contributiva, ancorando la nozione di “grave violazione” a quella ostativa al rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali.</h:div><h:div>Il DURC è infatti finalizzato ad attestare la regolarità contributiva dell’operatore economico ed è il documento probatorio a cui tutte le stazioni appaltanti si devono attenere.</h:div><h:div>Quando -come accaduto nella specie- gli enti previdenziali rilasciano DURC regolari che coprono l’arco temporale rilevante a far data dalla presentazione dell’offerta, il controllo del possesso del requisito da parte della stazione appaltante è da concludersi positivamente, non potendo l’amministrazione aggiudicatrice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente certificatore.</h:div><h:div>La sequenza ininterrotta di DURC regolari, in base alla richiamata disposizione dell’allegato II.10, è sufficiente ad attestare la continuità del possesso del requisito di regolarità contributiva.</h:div><h:div>L’operatore economico che ritenga che il DURC regolare sia stato rilasciato o negato illegittimamente, ha l’onere di impugnare la determinazione dell’ente previdenziale, in via diretta dinanzi al giudice competente, se legittimato; eventualmente con richiesta di accertamento incidentale, dinanzi al giudice amministrativo.</h:div><h:div>L’orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze dell’Adunanza plenaria richiamate nella motivazione della sentenza (nn. 5 e 6 del 29 febbraio 2016 e n. 10 del 25 maggio 2016; n. 8 del 20 luglio 2015 e n. 8 del 20 maggio 2012; nel cui solco si pone la più recente sentenza dell’Adunanza plenaria, 24 aprile 2024, n.7) si riferisce a situazioni di irregolarità contributiva non sanabili in corso di gara, quando appunto, l’operatore economico si sia trovato in situazioni siffatte: in base a quanto detto sopra, è da escludere che sia in situazione di irregolarità contributiva l’operatore economico concorrente nei confronti del quale risulti l’emissione di DURC regolari senza soluzione di continuità.</h:div><h:div>La presenza di DURC regolari che coprono l’intero periodo rilevante -come nel caso di specie- esclude in radice la sussistenza della grave violazione contributiva ostativa alla partecipazione alla gara e preclude alla stazione appaltante di escludere -in via automatica o non automatica- l’operatore economico che ne sia in possesso.</h:div><h:div>4.3.1. Analogamente limitato è da ritenersi l’accertamento incidentale che la giurisprudenza ha riconosciuto possibile da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6): premesso che diversamente questo si atteggia nell’ipotesi opposta alla presente (cioè quando l’operatore economico escluso contesti il diniego di rilascio di DURC regolare), è rilevante nel caso di specie che la tardività dei versamenti non sia causa impeditiva del rilascio di DURC regolari, né la ricorrente in primo grado ha contestato questi ultimi sotto tale profilo, chiedendo l’accertamento incidentale della loro illegittimità al giudice amministrativo. </h:div><h:div>Giova precisare che, contrariamente a quanto assume la parte appellata, ricorrente in primo grado, nel caso di specie non vi è stata alcuna “regolarizzazione postuma del DURC”, poiché -come detto- il ritardo, entro il mese successivo, dei pagamenti dovuti non è causa ostativa al rilascio di DURC regolari, e perciò non si verte nella fattispecie di “regolarizzazione postuma di posizione previdenziale”, considerata dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5/2016.</h:div><h:div>Piuttosto, risulta provato sin dal primo grado di giudizio -sì da doversi superare l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell’appellante formulata dall’appellata ex art. 104 c.p.a.- che, in coerenza col termine di validità quadrimestrale del DURC, la Edil Lucana 2000 è stata costantemente nel possesso di DURC regolari, in particolare nel periodo contestato, compreso tra la data di indizione della procedura di gara (30 luglio 2025) e la scadenza del termine di presentazione delle offerte (18 settembre 2025).</h:div><h:div>5. In conclusione, essendo fondati sia il primo che il secondo motivo di gravame, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso proposto in primo grado da DPF s.r.l. e Morena s.r.l., nelle qualità sopra specificate. </h:div><h:div>5.1. Le spese processuali dei due gradi si compensano per giusti motivi considerata la controvertibilità della questione posta dal primo motivo, già oggetto di difforme pronuncia di questa Sezione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado da DPF s.r.l. e Morena s.r.l.</h:div><h:div>Spese dei due gradi compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppina Luciana Barreca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>