<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260120620260523164549362" descrizione="Violaz. trib. gravi definitive e non" gruppo="20260120620260523164549362" modifica="23/05/2026 17:07:30" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01206"/><fascicolo anno="2026" n="04230"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260120620260523164549362.xml</file><wordfile>20260120620260523164549362.docm</wordfile><ricorso NRG="202601206">202601206\202601206.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>23/05/2026 16:58:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 965/2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Ksm S.p.A. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Rti con Security.It S.r.l, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Evolve Consorzio Stabile;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Pani e Visone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società KSM s.p.a. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Sardegna la Determinazione n. 590 del 23/6/2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo>, l. n. 241/90, dell’aggiudicazione disposta in suo favore con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09/04/2025, relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11 e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria.</h:div><h:div>A fondamento del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato medio tempore in relazione al lotto n. 11, e per il relativo subentro ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.</h:div><h:div>In via subordinata, la società ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero, in subordine, la corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. <corsivo>21quinquies</corsivo> l. n. 241/1990. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti 8.8.2025 la società ha chiesto l’annullamento della Determinazione n. 692/25, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’aggiudicazione definitiva, anche relativamente al lotto n. 11.</h:div><h:div>Costituitesi in giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna, nonché Evolve Consorzio Stabile, hanno chiesto il rigetto del ricorso, quest’ultima anche in virtù dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitosi in giudizio, il Comune di San Cesareo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha, pertanto, chiesto l’estromissione dal giudizio.</h:div><h:div>Con sentenza n. 965/25 il Tar Sardegna ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di San Cesareo, e nel merito ha respinto il ricorso principale, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Evolve Consorzio Stabile.</h:div><h:div>Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) <corsivo>error in procedendo et in iudicando</corsivo>; violazione degli artt. 94 d. lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 1 comma 2 All. II.10 al d. lgs. n. 36/23; 2) <corsivo>error in procedendo et in iudicando</corsivo>; violazione degli artt. 95 d. lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con riferimento al lotto n. 4, e con subentro nello stesso, ovvero, in subordine, per il ristoro monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitesi in giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna, nonché Evolve Consorzio Stabile, hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 14.5.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello è infondato.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di gravame, la società ha censurato i capi della sentenza impugnata con cui il TAR Sardegna ha ritenuto sussistente in capo alla mandante Security.it la causa di esclusione di cui all’articolo 94, comma 6, codice appalti.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui:</h:div><h:div>- l’emissione dell’avviso di accertamento n. 665/2020 del Comune di San Cesareo è stata ritenuta dal Tribunale circostanza sufficiente a giustificare l’esclusione della mandante dalla procedura, in assenza di ulteriori indagini sulla definitività della violazione contenuta nell’accertamento;</h:div><h:div>- è stato rilevato che Security.it fosse a conoscenza del debito tributario in epoca antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.</h:div><h:div>Infine, l’appellante ha reiterato le censure relative all’asserita invalidità della notifica del già menzionato avviso di accertamento da parte del Comune di San Cesareo.</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>4. L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “<corsivo>ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10</corsivo>” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “<corsivo>violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione</corsivo>” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).</h:div><h:div>5. Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di San Cesario, relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.</h:div><h:div>Per tali ragioni, il Comune aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto, emettendo infine avviso di accertamento prot. n. 665/2020.</h:div><h:div>Orbene, anche a voler ritenere che la Security.it non abbia inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), è pacifico che essa ne abbia avuto legale scienza quantomeno a far data dal 18.7.2024, allorquando essa ha richiesto la rateizzazione degli importi.</h:div><h:div>Pertanto, nessun rilievo assumono le contestazioni di parte appellante precedenti al 18.7.2024 (es. l’inesistenza delle pregresse notifiche, in quanto relative ad indirizzi non riconducibili alla sede legale di Security.it; natura impugnabile o meno degli avvisi di pagamento e/o solleciti di pagamento, ecc.), essendo decisiva la legale scienza del debito tributario intervenuta in data 18.7.2024, data dell’istanza di rateazione del debito tributario.</h:div><h:div>6. E sul punto, va condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.</h:div><h:div>In particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “<corsivo>in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione</corsivo>” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).</h:div><h:div>Nel solco di tale previsione normativa, questa Sezione ha chiarito che: “<corsivo>non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria</corsivo>” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).</h:div><h:div>7. Tali conclusioni non risultano in alcun modo smentite dall’avere Security.it depositato in data 26.5.2025 ricorso tributario, volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020, trattandosi di ricorso manifestamente tardivo, essendo proposto ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla data della legale scienza dell’atto impositivo (18.7.2024).</h:div><h:div>A opinare diversamente, sarebbe sufficiente la proposizione di un ricorso purchessia, lamentando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, e dunque la sua non sanabilità (tesi che l’appellante propone nell’odierno giudizio), per eludere la portata precettiva dell’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023, e relativo art. 1.1, allegato II.10, e ritenere dunque che la pretesa tributaria non sia ancora definitiva.</h:div><h:div>Tale <corsivo>modus operandi</corsivo>, tuttavia, contrasta con i fondamentali principi di fiducia, collaborazione e buona fede posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e per tali ragioni non può che essere disatteso.</h:div><h:div>Per tali ragioni, venendo in rilievo “<corsivo>violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</corsivo>” (art. 94 co. 6 Codice), in quanto aventi importo superiore a € 5.000,00, opera la relativa causa di esclusione automatica, talché l’atto impugnato deve, sotto tale profilo, ritenersi immune dalle lamentate censure.</h:div><h:div>8. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di appello.</h:div><h:div>9. Con l’ulteriore motivo di gravame, l’appellante lamenta che la Regione Sardegna abbia ritenuto sussistente in capo alla mandataria KSM la causa ostativa ex art 95 del d.lgs. 36/2023 in quanto, nel corso dell’istruttoria, sarebbero state rilevate gravi violazioni tributarie, non definitivamente accertate, per l’importo di € 7.415.341,81, tali da incidere sull’affidabilità delle stesse, anche tenuto conto del valore dell’appalto.</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante, l’Amministrazione si sarebbe limitata ad “<corsivo>accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 95 comma 2 del Codice e del relativo allegato II.10 senza svolgere un’approfondita e motivata valutazione prognostica della capacità organizzativa e operativa dell’impresa di eseguire l’appalto; in tal modo la stazione appaltante ha attribuito all’art. 95 comma 2 del Codice un sostanziale automatismo espulsivo che, al contrario, il legislatore ha voluto evitare</corsivo>” (atto di appello, pp. 20-21).</h:div><h:div>In secondo luogo, e in termini correlati, l’appellante lamenta l’erronea identificazione, da parte dell’Amministrazione, della soglia di gravità stabilita dall’All. II.10.</h:div><h:div>In particolare, ad avviso dell’appellante: “<corsivo>il RTI KSM ha assunto offerta per tutti e 12 i lotti il cui valore complessivo è di € 482.672,067. La KSM, nell’ambito del raggruppamento, ha avuto la quota del 51 per cento; il 51 per cento del valore complessivo dei lotti è pari a € 246.162.754,32. Il valore “soglia” è pari al 10 per cento di codesto importo e, quindi, è pari a 24.626.275,43. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, sia se si assume l’importo delle infrazioni non definitivamente accertate di € 7.415.341,81 sia se si consideri – erroneamente – l’importo più elevato di circa 14 milioni di euro (non valorizzato dalla stazione appaltante) codeste infrazioni non possono essere considerate gravi poiché inferiori al dieci per cento del valore dei lotti per i quali il RTI KSM ha presentato offerta</corsivo>” (atto di appello, p. 22).</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>10. Ai sensi dell’art. 95 comma 2 Codice appalti: “<corsivo>La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto […]</corsivo>”.</h:div><h:div>A sua volta, l’art. 3 dell’All. II.10 stabilisce che: “<corsivo>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Orbene, ad avviso del Collegio, la dizione secondo cui, in caso di appalti suddivisi in lotti: “<corsivo>la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre</corsivo>”, va intesa non nel senso voluto dall’appellante – vale a dire, tutti i lotti per i quali essa ha presentato l’offerta – ma nel senso dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore economico abbia utilmente concorso, collocandosi primo in graduatoria.</h:div><h:div>12. Nel caso in esame, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso utilmente l’RTI appellante è pari a € 77.613.142,50. Pertanto, la quota di partecipazione di KSM è del 51%, il valore da prendere a base di calcolo è di € 39.582.702,68 (51% di € 77.613.142,50). Ne consegue che il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta a € 3.958.270,00.</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’importo delle infrazioni non definitivamente accertate a carico dell’appellante è pari a € 7.415.341,81, ampiamente superiore a tale soglia.</h:div><h:div>A opinare diversamente, sarebbe sufficiente per l’operatore economico che voglia “abbassare” la soglia di gravità delle contestate infrazioni, presentare artificiosamente offerte per tutti indistintamente i lotti di cui si compone l’appalto, pur nella consapevolezza di non poterseli aggiudicare tutti. In tal modo, la base di calcolo sarebbe artificiosamente “gonfiata”, rendendo così irrilevanti infrazioni che invece – ove rapportate al valore dei lotti per i quali l’operatore abbia utilmente concorso – supererebbero la soglia di gravità. La qual cosa è tanto più evidente nel caso di specie, sol che si consideri che il Disciplinare fissa un tetto massimo di 4 lotti utilmente aggiudicabili.</h:div><h:div>13. Ancora una volta, tale modo di operare confligge con i principi di fiducia, lealtà, correttezza, ecc, posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e non può che essere disatteso.</h:div><h:div>Pertanto, la rilevanza delle infrazioni non definitivamente accertate a carico dell’appellante, pari a quasi il doppio della soglia di gravità, di cui l’Amministrazione non era stata partitamente posta a conoscenza, non avendola l’appellante analiticamente esposta, è tale da minare il rapporto di fiducia esistente tra le parti, giustificando pertanto l’impugnato provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>14. Per tali ragioni, il secondo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.</h:div><h:div>15. Conclusivamente, l’appello è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto.</h:div><h:div>16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>