<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260066820260619171101380" descrizione="" gruppo="20260066820260619171101380" modifica="10/07/2026 14:29:43" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00668"/><fascicolo anno="2026" n="05599"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260066820260619171101380.xml</file><wordfile>20260066820260619171101380.docm</wordfile><ricorso NRG="202600668">202600668\202600668.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1260 Luca Lamberti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luca lamberti</firma><data>10/07/2026 12:37:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>20/06/2026 09:21:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Presidente FF</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 20429/2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 668 del 2026, proposto da Edil Quark s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Angela Ciuffreda, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, Regione Lazio, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.La presente controversia trae origine dall’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata in data 10 ottobre 2023 dalla società EQ Energia s.r.l., cui è successivamente subentrata, per effetto di comunicazione di voltura del 6 maggio 2024, l’odierna appellante Edil Quark s.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 4.767,90 kWp, nonché delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da ubicarsi nel territorio di Roma Capitale. </h:div><h:div>Secondo quanto rappresentato dalla società proponente nel corso del procedimento amministrativo, l’intervento avrebbe dovuto essere realizzato su terreni classificati agricoli, ritenuti riconducibili alle aree considerate idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, in ragione della loro collocazione entro il limite di 500 metri da aree interessate da attività estrattive. </h:div><h:div>1.1. Nell’ambito dell’istruttoria preliminare, Roma Capitale riteneva necessario verificare la sussistenza del presupposto relativo alla prossimità dell’intervento ad aree di cava. A tal fine, con nota del 21 marzo 2024, il competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica chiedeva al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di individuare l’esatta perimetrazione dell’area autorizzata all’attività estrattiva dalla quale calcolare la fascia di 500 metri prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. </h:div><h:div>Con riscontro del 28 marzo 2024, il predetto Dipartimento comunicava che i terreni censiti al foglio catastale 1179, particelle 526 p., 527 p., 528 p. e 529 p., erano interessati dall’attività estrattiva denominata “C12 Quattro A”, autorizzata con determinazione dirigenziale n. 2394 del 25 novembre 2010 e successivamente prorogata. </h:div><h:div>Successivamente, con nota del 25 giugno 2024, Roma Capitale disponeva formalmente l’avvio del procedimento relativo alla PAS e contestualmente indiceva una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990. Con successiva comunicazione dell’8 luglio 2024 l’Amministrazione procedente integrava la documentazione trasmessa, specificando gli enti e le amministrazioni chiamati a rendere il proprio contributo istruttorio e decisorio. </h:div><h:div>1.2. Nel corso della conferenza di servizi intervenivano diversi enti portatori di interessi pubblici coinvolti dal progetto. </h:div><h:div>La Regione Lazio esprimeva parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004, precisando che tale valutazione concorreva alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica unitamente al parere della competente Soprintendenza. </h:div><h:div>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rendeva un assenso condizionato. </h:div><h:div>1.3. Di segno opposto risultava invece la posizione della Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la quale esprimeva parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto. </h:div><h:div>In particolare, nel proprio parere la Soprintendenza evidenziava che il progetto prevedeva l’installazione di oltre ottomila moduli fotovoltaici su una superficie di circa 61.850 mq ricadente in un ambito qualificato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale come “paesaggio agrario di rilevante valore”. </h:div><h:div>L’Amministrazione statale rilevava inoltre che l’area interessata dall’intervento ricadeva integralmente all’interno del perimetro dell’“Ambito Meridionale dell’Agro Romano”, dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 136, del d.lgs. n. 42 del 2004. </h:div><h:div>Veniva altresì sottolineata la presenza di ulteriori beni paesaggistici tutelati <corsivo>ex lege</corsivo>, tra cui il Fosso dei Radicelli e un’area di interesse archeologico costituita dalla grotta artificiale prospiciente il medesimo fosso. </h:div><h:div>La Soprintendenza escludeva inoltre che il sito potesse essere qualificato come area idonea ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. n. 199 del 2021, osservando che esso ricadeva in un’area sottoposta a tutela paesaggistica e che il progetto risultava incompatibile con le esigenze di conservazione dei valori paesaggistici e culturali del contesto territoriale interessato. </h:div><h:div>Sotto il profilo strettamente paesaggistico, il parere negativo evidenziava come il comprensorio interessato fosse caratterizzato dalla permanenza di ampie porzioni integre della Campagna Romana, con visuali panoramiche estese, assetti agrari storici e un sistema di fossi e altopiani che costituivano elementi qualificanti del paesaggio tutelato. Secondo la Soprintendenza, l’inserimento dell’impianto fotovoltaico avrebbe determinato un’alterazione significativa di tali caratteristiche, interrompendo la continuità percettiva delle ampie superfici agricole e introducendo un elemento del tutto estraneo al contesto paesaggistico esistente. </h:div><h:div>A fronte del parere negativo, la società proponente trasmetteva alla Soprintendenza, nelle date del 26 e 27 novembre 2024, articolate osservazioni e istanze di riesame, sostenendo: </h:div><h:div>i)che l’area dovesse essere considerata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199 del 2021; </h:div><h:div>ii)che il progetto risultasse conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 25 gennaio 2010; </h:div><h:div>iii)che il contesto territoriale fosse già fortemente compromesso dalla presenza di tre cave, di una discarica e della sottostazione elettrica “Roma Sud” di Terna S.p.A.; </h:div><h:div>iv)che l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili dovesse essere adeguatamente valorizzato nel bilanciamento degli interessi coinvolti. </h:div><h:div>Tali richieste di riesame non ricevevano alcun riscontro da parte della Soprintendenza. </h:div><h:div>1.4. All’esito dell’istruttoria e della conferenza di servizi, Roma Capitale adottava il verbale conclusivo prot. n. 12233, del 30 gennaio 2025, comunicato alla società il 20 marzo 2025, con il quale dichiarava concluso il procedimento con esito non favorevole e negava il rilascio della PAS richiesta. </h:div><h:div>2. Avverso tale determinazione, nonché contro il presupposto parere negativo della Soprintendenza, Edil Quark s.r.l. proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale, deducendo plurimi profili di illegittimità. </h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo la ricorrente censurava il difetto di motivazione del provvedimento conclusivo, sostenendo che Roma Capitale si fosse limitata a recepire il parere della Soprintendenza senza effettuare una propria autonoma ponderazione degli interessi coinvolti e senza svolgere un’effettiva valutazione comparativa delle posizioni emerse in conferenza di servizi. </h:div><h:div>2.2. Con il secondo motivo contestava la natura vincolante attribuita dall’amministrazione procedente al parere della Soprintendenza, assumendo che l’intervento ricadesse in area idonea e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 22, del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui il parere paesaggistico assume carattere obbligatorio ma non vincolante. </h:div><h:div>2.3. Con il terzo motivo deduceva l’illegittimità del parere della Soprintendenza per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la valutazione fosse stata formulata con riguardo all’intero ambito territoriale tutelato e non alla concreta area interessata dall’impianto, caratterizzata, a suo dire, da una forte compromissione ambientale e paesaggistica dovuta alla presenza di cave, discariche, infrastrutture elettriche e insediamenti urbani. La società richiamava inoltre il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio e la ritenuta conformità dell’intervento alle prescrizioni del decreto ministeriale del 25 gennaio 2010. </h:div><h:div>2.4. Con il quarto motivo la ricorrente sosteneva che la Soprintendenza avesse ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni pronunciandosi sulla qualificazione dell’area come non idonea, trattandosi di valutazione riservata all’amministrazione procedente. In ogni caso, ribadiva che l’area possedesse tutti i requisiti per essere qualificata come area idonea ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. n. 199 del 2021. </h:div><h:div>3. Si costituivano in giudizio Roma Capitale e il Ministero della Cultura, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava ulteriori memorie difensive e una relazione tecnica diretta a dimostrare la localizzazione dell’impianto in area ritenuta idonea ex lege, mentre Roma Capitale contestava tali deduzioni insistendo per la reiezione del gravame. </h:div><h:div>3.1. Con ordinanza cautelare n. 2262, del 18 aprile 2025, il Tribunale amministrativo regionale accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Successivamente, all’udienza pubblica del 16 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. </h:div><h:div>4. Con la sentenza 17 novembre 2025, n. 20429, il Tribunale amministrativo regionale respingeva integralmente il ricorso, ritenendo, in sintesi, che la società non avesse fornito adeguata dimostrazione della qualificazione dell’area quale area idonea ex lege, che il parere della Soprintendenza dovesse considerarsi vincolante e che le valutazioni paesaggistiche espresse dall’amministrazione statale fossero immuni dai vizi denunciati. </h:div><h:div>5. Avverso tale pronuncia Edil Quark S.r.l. ha proposto il presente appello, chiedendone la riforma per i motivi riportati nella parte in diritto. </h:div><h:div>6. Si sono costituiti nel giudizio di appello Roma Capitale e il Ministero della Cultura, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo mezzo di gravame l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondati i motivi diretti a contestare la legittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e del conseguente diniego della procedura abilitativa semplificata, assumendo che il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio percorso argomentativo su una questione estranea al <corsivo>thema decidendum</corsivo> e, comunque, non controversa tra le parti. </h:div><h:div>1.1. In particolare, la società deduce che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto necessario accertare la sussistenza dei presupposti per la qualificazione dell’area quale “area idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199 del 2021, nonostante tale circostanza fosse stata già positivamente verificata dall’amministrazione procedente e non avesse formato oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento amministrativo.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione dell’appellante, Roma Capitale avrebbe espressamente riconosciuto la ricorrenza dei presupposti normativi per l’inquadramento dell’area tra quelle idonee <corsivo>ex lege</corsivo>, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti uffici capitolini e della documentazione acquisita in istruttoria, sicché il T.a.r., procedendo ad una diversa valutazione del medesimo presupposto, avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale, pronunciandosi su una questione non devoluta alla sua cognizione.</h:div><h:div>1.2. L’appellante assume, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito alla Soprintendenza un potere valutativo concernente la qualificazione dell’area ai fini dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, laddove tale verifica sarebbe invece riservata all’amministrazione procedente nell’ambito dell’istruttoria urbanistico-territoriale prodromica all’indizione della conferenza di servizi.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, viene dedotto che il giudice di primo grado avrebbe finito per riconoscere alla Soprintendenza un ruolo sostanzialmente decisorio, incompatibile con la funzione consultiva ad essa attribuita nell’ambito del procedimento di P.A.S., con conseguente alterazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, 14 e seguenti, della legge n. 241 del 1990 e 22, del d.lgs. n. 199 del 2021.</h:div><h:div>1.3. L’appellante sostiene, altresì, che la natura idonea dell’area avrebbe comportato la non vincolatività del parere paesaggistico negativo e che, pertanto, Roma Capitale avrebbe dovuto procedere ad una autonoma valutazione comparativa delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, tenendo conto anche del parere favorevole reso dalla Regione Lazio e dell’interesse pubblico, di rilievo nazionale ed euro-unitario, alla diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>Da ciò deriverebbe, ad avviso della società, l’illegittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata mediante un mero recepimento <corsivo>per relationem</corsivo> delle valutazioni della Soprintendenza, in assenza di una autonoma istruttoria e di una motivazione effettivamente idonea a dar conto delle ragioni poste a fondamento del diniego. </h:div><h:div>2. Con il secondo motivo di appello, la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi il parere negativo reso dalla Soprintendenza, deducendo l’insufficienza del sindacato esercitato dal T.a.r. sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica. </h:div><h:div>2.1. Secondo l’appellante, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire le argomentazioni contenute nel parere impugnato, omettendo di verificare la coerenza logica, la congruità istruttoria e la correttezza del percorso tecnico-valutativo seguito dall’amministrazione statale.</h:div><h:div>In particolare, viene dedotto che il giudizio di incompatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche concrete dell’area interessata dall’intervento, la quale risulterebbe inserita in un contesto territoriale già significativamente compromesso sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in ragione della presenza di attività estrattive, di una discarica, della sottostazione elettrica primaria di Terna e di ulteriori infrastrutture tecnologiche.</h:div><h:div>L’appellante sostiene che tali elementi avrebbero dovuto essere specificamente considerati nell’ambito della valutazione di compatibilità paesaggistica, non essendo ragionevolmente configurabile, in un contesto già fortemente antropizzato, un pregiudizio ai valori paesaggistici tale da giustificare un giudizio di assoluta incompatibilità dell’impianto progettato.</h:div><h:div>2.2. Viene altresì evidenziato che il progetto avrebbe ricevuto una valutazione favorevole da parte della Regione Lazio, la quale avrebbe accertato la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 gennaio 2010 concernente l’ambito meridionale dell’Agro Romano.</h:div><h:div>In particolare, secondo l’appellante, il citato decreto, nel disciplinare il “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”, consentirebbe espressamente la realizzazione di impianti fotovoltaici, sicché il parere negativo della Soprintendenza si porrebbe in contrasto con la disciplina paesaggistica applicabile e con le conclusioni raggiunte dall’amministrazione regionale all’esito della propria istruttoria tecnica.</h:div><h:div>Da ciò la società fa discendere l’erroneità della sentenza impugnata, per avere il T.A.R. omesso di verificare la ragionevolezza e la proporzionalità del giudizio tecnico espresso dalla Soprintendenza, nonché la sua effettiva coerenza con il quadro normativo e pianificatorio di riferimento. </h:div><h:div>3. I motivi primo e secondo sono connessi e possono dunque essere esaminati congiuntamente.</h:div><h:div>Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.</h:div><h:div>3.1. Il Collegio rileva, anzitutto, come la decisione di primo grado sia fondata su un presupposto che non costituiva oggetto del provvedimento impugnato né del contraddittorio procedimentale e processuale effettivamente instauratosi tra le parti.</h:div><h:div>La sentenza impugnata individua, infatti, il fondamento della propria statuizione nella ritenuta non qualificabilità dell'area interessata dall'intervento quale area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199 del 2021.</h:div><h:div>Tale impostazione non può essere condivisa.</h:div><h:div>Dall'esame degli atti emerge infatti che la qualificazione dell'area quale area idonea non costituiva affatto una questione controversa nell'ambito del procedimento amministrativo.</h:div><h:div>La stessa amministrazione procedente aveva espressamente dato atto che il sito individuato per la realizzazione dell'impianto ricadeva in area idonea ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, in ragione della prossimità entro il limite di 500 metri da una cava in esercizio.</h:div><h:div>3.2. Né può trascurarsi che tale conclusione risultava fondata sugli esiti dell'istruttoria espletata da Roma Capitale, la quale aveva previamente acquisito il contributo del competente Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti che, con nota del 28 marzo 2024, aveva confermato tanto il perimetro autorizzato quanto la permanenza dell'attività estrattiva.</h:div><h:div>Ne consegue che la qualificazione dell'area quale area idonea costituiva un dato assunto dall'Amministrazione procedente come presupposto dell'azione amministrativa e non già una questione rimessa alla valutazione della Soprintendenza o suscettibile di essere posta a fondamento autonomo della decisione giurisdizionale.</h:div><h:div>Sotto tale profilo il T.a.r. ha finito per sostituire alla motivazione effettivamente posta a base del diniego una diversa ragione ostativa, procedendo ad una rivalutazione diretta della qualificazione giuridica dell'area che esorbita dall'oggetto del sindacato esercitabile sul provvedimento impugnato.</h:div><h:div>La decisione risulta pertanto viziata sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti propri della giurisdizione di legittimità, avendo il giudice di primo grado fondato il rigetto del ricorso su una questione diversa da quella concretamente posta dall'amministrazione a sostegno del diniego.</h:div><h:div>3.3. L'errore della sentenza impugnata emerge ancor più chiaramente ove si consideri il riparto delle competenze delineato dal legislatore nell'ambito dei procedimenti autorizzatori concernenti impianti alimentati da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>L'art. 6, del d.lgs. n. 28 del 2011, attribuisce all'amministrazione comunale la funzione di amministrazione procedente nell'ambito del procedimento di PAS.</h:div><h:div>La verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, del d.lgs. n. 199 del 2021, per la qualificazione di un'area come idonea costituisce attività istruttoria preliminare che rientra nell'ambito delle attribuzioni proprie dell'amministrazione procedente.</h:div><h:div>Si tratta, infatti, di una valutazione che implica l'esame di elementi urbanistici, territoriali e localizzativi concernenti la conformazione del territorio e la presenza di infrastrutture o insediamenti rilevanti, rispetto ai quali è l'Amministrazione comunale a possedere la necessaria competenza istituzionale.</h:div><h:div>Diversamente, nessuna disposizione normativa attribuisce alla Soprintendenza il potere di accertare in via definitiva se un'area debba essere qualificata come idonea o non idonea ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 199 del 2021.</h:div><h:div>Le attribuzioni dell'Amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio restano infatti circoscritte alla valutazione degli interessi paesaggistici e culturali affidati alla sua cura, senza estendersi alla determinazione del regime giuridico dell'area sotto il profilo energetico-localizzativo.</h:div><h:div>L'opposta interpretazione finirebbe per attribuire alla Soprintendenza un potere sostanzialmente decisorio sull'intero procedimento autorizzatorio, in contrasto con la struttura pluristrutturata della conferenza di servizi e con il riparto di competenze delineato dagli artt. 6, del d.lgs. n. 28 del 2011, e 14 e ss., della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>3.4. Muovendo da tale erroneo presupposto, il T.a.r ha altresì ritenuto che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza assumesse nel caso di specie carattere vincolante.</h:div><h:div>Anche tale conclusione non può essere condivisa. </h:div><h:div>La disciplina introdotta dagli artt. 20 e 22, del d.lgs. n. 199 del 2021, si inserisce nel quadro degli obiettivi nazionali ed eurounitari di accelerazione della transizione energetica e di incremento della produzione da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>La ratio sottesa alle disposizioni concernenti le aree idonee consiste precisamente nell'operare ex ante un bilanciamento legislativo tra gli interessi alla tutela del paesaggio e quelli, parimenti rilevanti sul piano costituzionale ed euro-unitario, relativi alla sicurezza energetica, alla decarbonizzazione e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>In tale contesto normativo, il legislatore ha espressamente attenuato il peso ostativo del dissenso paesaggistico nelle aree qualificate idonee.</h:div><h:div>Ne consegue che la natura vincolante o meno del parere soprintendentizio non può dipendere da una autonoma valutazione della stessa Soprintendenza circa l'idoneità dell'area, poiché una simile impostazione consentirebbe all'amministrazione chiamata a rendere il parere di determinare unilateralmente l'estensione dei propri poteri.</h:div><h:div>Una tale conclusione risulterebbe incompatibile sia con il principio di legalità dell'azione amministrativa sia con la ratio acceleratoria sottesa al d.lgs. n. 199 del 2021.</h:div><h:div>3.5. Le considerazioni sin qui svolte conducono ad esaminare il nucleo centrale della censura proposta dall'appellante.</h:div><h:div>Dall'esame della determinazione conclusiva della conferenza di servizi emerge, infatti, che Roma Capitale si è limitata a recepire integralmente il contenuto del parere negativo della Soprintendenza, senza sviluppare alcuna autonoma valutazione circa il progetto, il contesto territoriale interessato, gli apporti istruttori provenienti dalle altre amministrazioni e il complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti.</h:div><h:div>Tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> si pone in contrasto con i principi che governano l'istituto della conferenza di servizi.</h:div><h:div>Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, la determinazione conclusiva della conferenza costituisce un autonomo atto amministrativo, che deve dare conto delle ragioni per le quali l'amministrazione procedente ritenga di aderire alle posizioni emerse nel procedimento e delle valutazioni che conducono alla individuazione della soluzione ritenuta maggiormente conforme all'interesse pubblico (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2025). </h:div><h:div>Il modulo procedimentale della conferenza di servizi si fonda sul meccanismo delle posizioni prevalenti: l’art. 14 ter, comma 7, l. n. 241 del 1990 dispone che l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.</h:div><h:div>Emerge, dunque, una rilevanza qualitativa e non quantitativa delle posizioni espresse in seno alla conferenza di servizi. L’autorità procedente deve, quindi, emanare la determinazione conclusiva indipendentemente dalle proprie convinzioni, ma coerentemente con quanto è emerso durante lo sviluppo del procedimento, non potendo emanare una determinazione distonica da quanto è emerso in quella sede.</h:div><h:div>La conferenza di servizi decisoria è, infatti, uno strumento di semplificazione procedimentale che è finalizzato a consentire di assumere una decisione finale pluristrutturata in presenza di amministrazioni aventi competenze concorrenti nell'ambito di una specifica vicenda amministrativa.</h:div><h:div>Il legislatore ha introdotto una regola diversa dall'unanimità che si fonda non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza. L'Amministrazione procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale.</h:div><h:div>L'Amministrazione procedente non può dunque limitarsi ad una mera recezione notarile del dissenso espresso da una delle amministrazioni partecipanti, ma è tenuta ad effettuare una propria valutazione critica e comparativa degli interessi coinvolti.</h:div><h:div>3.6. Nel caso di specie tale attività è radicalmente mancata.</h:div><h:div>Non risultano infatti esaminate né le risultanze dell'istruttoria svolta dagli uffici capitolini circa la natura di area idonea del sito, né il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio, né le peculiarità del contesto territoriale interessato dall'intervento, né, infine, l'interesse pubblico primario alla produzione di energia da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>La determinazione conclusiva risulta pertanto affetta da evidente difetto di istruttoria e di motivazione, avendo l'amministrazione procedente omesso di esercitare le attribuzioni che l'ordinamento le affida quale titolare del potere autorizzatorio.</h:div><h:div>4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati con il ricorso di primo grado, salve le future determinazioni amministrative da assumere tenendo conto della portata conformativa della presente pronuncia.</h:div><h:div>5. Per la particolarità della controversia le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del parere negativo della Soprintendenza e della nota prot. n. 12233, del 30 gennaio 2025, di Roma Capitale.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giurisdizione. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Barbara Mazzotta</h:div><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>