<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260054420260121115449485" descrizione="" gruppo="20260054420260121115449485" modifica="21/01/2026 12:12:09" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Associazione dei Migratoristi Italiani e Anuu del Veneto" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00544"/><fascicolo anno="2026" n="00246"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260054420260121115449485.xml</file><wordfile>20260054420260121115449485.docm</wordfile><ricorso NRG="202600544">202600544\202600544.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2026\202600544\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>21/01/2026 12:12:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Sergio De Felice</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00079/2026, resa tra le parti, integrale riforma, previa adozione delle più idonee misure cautelari monocratiche, dell’ordinanza cautelare T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 79/2026 del 16.01.2025, resa nel giudizio R.G. n. 1391/2025 avente ad oggetto il parziale annullamento del calendario faunistico-venatorio regionale del Veneto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 544 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Associazione dei Migratoristi Italiani e Anuu del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, P.Tta Chiavica n.2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Lega Antivivisezione (Lav), Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lega Italiana Protezione degli Uccelli (Lipu), Oipa Italia Odv, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione del Veneto, Ministero Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sez. Regonale Veneto, Associazione Nazionale Libera Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro, A.R.C.I. Caccia, Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, Ente Produttori Selvaggina, Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte appellante, ai sensi degli artt. 56 e 62, co. 2, cod. proc.amm. con cui si chiede modifica della ordinanza appellata rispetto alla decade 21 gennaio 2026-31 gennaio 2026 (periodo in questione),</h:div><h:div>Rilevato che: l’udienza camerale si è tenuta dinanzi al primo giudice in data 15 gennaio 2026; l’ordinanza appellata è stata pubblicata in data 16 gennaio 2026; l’appello è stato notificato in data 20 gennaio 2026; l’udienza di merito dinanzi al Tar è stata fissata al 12 febbraio 2026;</h:div><h:div>Considerato che, ad una delibazione molto sommaria, propria di tale fase, la sostanza delle doglianze di parte istante è per la maggior parte di tenore processuale (problemi ripetuti di notifica per irreperibilità del destinatario, rinvio al merito della eventuale improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio, eventuale estinzione della fase cautelare, condotta processuale e così da pagina 4 a pagina 24 dell’atto di appello);</h:div><h:div>Considerato e ritenuto che tali censure, che descrivono fasi  e situazioni processuali da settembre 2025 alla attualità, per come poste, da un lato non possono che essere esaminate nella più propria fase collegiale e dall’altro lato non sono in grado, in tale fase, di sovvertire le valutazioni svolte dal primo giudice nella ordinanza appellata, che ha sospeso il calendario venatorio per le quattro specie indicate sulla base del principio di precauzione;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’stanza di decreto cautelare monocratico e rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>