<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250922820260523173940258" descrizione="" gruppo="20250922820260523173940258" modifica="25/05/2026 19:28:18" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Regione Lazio" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="09228"/><fascicolo anno="2026" n="04367"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250922820260523173940258.xml</file><wordfile>20250922820260523173940258.docm</wordfile><ricorso NRG="202509228">202509228\202509228.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Perotti</firma><data>25/05/2026 19:28:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15090/2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9228 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Giuditta Del Borrello, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Salvatore e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuditta Del Borrello;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Tiziana Ciotola e Fabrizio Viola;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso al Tribunale amministrativi del Lazio la d.ssa Giuditta Del Borrello agiva per ottenere dalla Regione Lazio il risarcimento – <corsivo>ex</corsivo> art. 30, comma 5 Cod. proc. amm. – dei danni cagionati dall’illegittimo esercizio dell'attività amministrativa posta in essere a seguito degli avvisi pubblicati dal medesimo ente pubblico nell'anno 2013 e finalizzati al reperimento di professionalità esterne, per come da sentenza 17 luglio 2020, n. 4600 del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Con un precedente ricorso al medesimo Tribunale, la ricorrente aveva impugnato la decisione della Regione Lazio di approvare gli avvisi di ricerca di personale esterno per l'affidamento degli incarichi di Direzione di Aree e/o Uffici dirigenziali, unitamente ai relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi, a soggetti esterni all'amministrazione regionale: il giudizio era stato definito in primo grado con sentenza n. 3658 del 2015, in parte riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello con pronuncia n. 4600 del 2020.</h:div><h:div>Con il nuovo giudizio, la ricorrente agiva quindi per ottenere il risarcimento del danno patito “<corsivo>per</corsivo></h:div><h:div><corsivo>perdita di chance per illegittima pretermissione dal conferimento degli incarichi per cui è causa, per essere stati gli stessi affidati – in carenza dei presupposti di legge - a soggetti esterni all’amministrazione, senza adeguata istruttoria sui titoli in capo alla stessa tali da renderla idonea all’incarico direttivo</corsivo>”: a sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduceva che laddove la Regione non avesse agito in modo illegittimo, la stessa avrebbe potuto ragionevolmente ottenere sia la direzione “<corsivo>Risorse Umane</corsivo>” sia la direzione “<corsivo>Salute e integrazione socio sanitaria</corsivo>”, per una serie di ragioni giuridiche e di fatto puntualmente esposte.</h:div><h:div>In conseguenza di ciò chiedeva il risarcimento del danno da perdita da <corsivo>chance</corsivo> e da mancata promozione, pari alla differenza dello stipendio un dirigente di Area (quale era la ricorrente) e quello di un direttore, corrispondente a conti fatti ad euro 66.880,58, da moltiplicarsi per la</h:div><h:div>durata quinquennale dell’incarico mancato, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, per un importo complessivo di euro 489.697,13.</h:div><h:div>A tale somma aggiungeva la richiesta di liquidazione equitativa del danno patrimoniale per ridimensionamento della “<corsivo>capacità di concorrenza</corsivo>” e quello non patrimoniale all’immagine ed alla vita di relazione in ambito lavorativo.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio si opponeva alle pretese della ricorrente, rilevando come la questione dedotta in giudizio sarebbe stata di pertinenza del giudice ordinario (in analogo contenzioso, del resto, la ricorrente, aveva adito il Tribunale del lavoro di Roma che, con sentenza n. 5619 del 2014 aveva dichiarato la propria giurisdizione esprimendosi nel senso che vi fosse una mera probabilità di conseguire l’incarico rivendicato, così riconoscendo un risarcimento del danno di gran lunga inferiore rispetto alle somme richieste dalla ricorrente.</h:div><h:div>Con sentenza 30 luglio 2025, n. 15090, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la Regione al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una somma quantificata nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Avverso tale decisione la Regione Lazio interponeva appello, affidato a tre motivi di impugnazione, così rubricati:</h:div><h:div>1) <corsivo>Difetto di giurisdizione</corsivo>.</h:div><h:div>2) <corsivo>Insussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il lamentato danno in termini prossimi alla certezza del danno</corsivo>.</h:div><h:div>3) <corsivo>Quantificazione del danno</corsivo>.</h:div><h:div>La d.ssa Del Borrello si costituiva in giudizio – concludendo per l’infondatezza del gravame – e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale denunziava alcuni profili di erroneità delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado relativamente alla corretta quantificazione del danno dalla stessa subito.</h:div><h:div>Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 7 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il primo motivo di gravame, la Regione Lazio contesta che l’oggetto dell’odierna vertenza ricada nella giurisdizione del giudice amministrativo: invero, “<corsivo>anche a voler qualificare il danno da perdita di chance come provvedimentale, nella motivazione della sentenza non emerge alcun accertamento della comparazione dei curricula tra tutti i candidati, ed in particolare la prova della superiorità dei titoli della dott.ssa Del Borrello rispetto a quelli degli altri partecipanti, e neanche rispetto ai vincitori delle due selezioni</corsivo>”.</h:div><h:div>L’eccezione troverebbe altresì conferma nella circostanza che la Corte di appello di Roma si sarebbe pronunciata, nel 2018, in merito ad una precedente procedura selettiva, senza negare la propria giurisdizione.</h:div><h:div>Il motivo non è fondato.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato dal primo giudice, “<corsivo>la pronuncia, accertando l’illegittimità dell’azione amministrativa, può senz’altro porsi a fondamento di un danno risarcibile, nella forma del danno provvedimentale, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo</corsivo>”: nella specie, con il ricorso introduttivo erano stati impugnati gli atti con i quali la Regione Lazio aveva approvato gli avvisi di ricerca di personale esterno per l’affidamento degli incarichi di Direzione di Aree e/o Uffici dirigenziali, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali ai soggetti esterni all’amministrazione, atti costituenti evidente espressione di discrezionalità amministrativa.</h:div><h:div>Una volta riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere il merito della <corsivo>res controversa</corsivo>, allo stesso deve essere attribuita, per connessione, la tutela risarcitoria provvedimentale: in particolare, l’art. 30, comma 5, Cod. proc. amm. consente di chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un provvedimento amministrativo illegittimo, in due momenti: durante il giudizio di annullamento o – come nel caso in esame – entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di impugnazione la Regione Lazio contesta poi la sussistenza di un effettivo nesso di causalità – in termini prossimi alla certezza – tra il contestato inadempimento del datore di lavoro ed il danno lamentato da parte appellata, come invece ritenuto dal primo giudice.</h:div><h:div>Secondo il TAR, la lesione di una posizione giuridica soggettiva risarcibile in capo alla ricorrente andrebbe ricondotta “<corsivo>non al danno da mancata promozione – che presuppone la certezza, che in caso di corretta valutazione, il ricorrente avrebbe conseguito la promozione anelata – bensì di danno da perdita di chance, in cui è sufficiente la sussistenza della ragionevole probabilità di ottenere il bene della vita cui si aspirava […] A ciò si deve aggiungere che colui che chiede il risarcimento del danno per perdita di chance, lamentando di essere stato illegittimamente pretermesso, deve anche provare di avere maggior titolo ad ottenere l'incarico rispetto agli altri candidati pretermessi (e quindi non solo rispetto al vincitore), atteso che tutti ben avrebbero potuto egualmente confidare nella concreta probabilità di un esito a loro favorevole della procedura.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La qualificazione del danno nei termini sopra indicati incide, quindi, nella sua quantificazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sotto questo profilo, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza</corsivo>”.</h:div><h:div>Deduce per contro l’appellante che un tal <corsivo>modus operandi</corsivo> avrebbe erroneamente presupposto una probabilità pari per tutti i concorrenti alle procedure, di essere destinatari dell’incarico di direttore delle Direzioni regionali Personale e Salute; i concorrenti, invero, sono stati calcolati nel numero di 20, facendo la media tra le due selezioni ed il danno è stato conseguentemente quantificato in 1/20 delle differenze retributive tra stipendio annuo previsto per l’incarico di direttore e quello effettivamente percepito dalla ricorrente.</h:div><h:div>Nel caso di specie, quest’ultima non avrebbe allegato alcuna prova circa la probabilità prossima alla certezza di poter essere individuata quale Direttore di una delle direzioni citate, essendosi limitata a dichiarare una mera anzianità di servizio maggiore rispetto a due o tre candidati (laddove in una selezione ve ne erano ventotto e nell’altra dieci). Del tutto erroneamente, dunque, il primo giudice, ha affermato che la probabilità di conseguire l’incarico fosse pari per tutti i concorrenti alle selezioni in parola, senza preventivamente effettuare una comparazione tra i <corsivo>curricula</corsivo> dei candidati, dalla quale si potesse desumere la superiorità di quello della dott.ssa Del Borrello rispetto agli altri (ivi compresi i vincitori delle due selezioni).</h:div><h:div>Neppure questo motivo può essere accolto.</h:div><h:div><corsivo>In primis</corsivo>, va dato atto che correttamente il risarcimento disposto dal TAR è stato commisurato al trattamento retributivo che la dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico.</h:div><h:div>Ciò posto, va ribadito il principio (da ultimo, Cons. Stato, VII, 9 febbraio 2026, n. 1009) per cui la <corsivo>chance</corsivo> risarcibile non è una speranza, ma una possibilità qualificata, la cui perdita deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, seri e coerenti: il risarcimento da perdita di <corsivo>chance</corsivo> presuppone infatti che l’interessato fornisca la prova – almeno per presunzioni – di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non solo di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in conseguenza dell’attività illegittima posta in essere dall’amministrazione.</h:div><h:div>Ciò in quanto per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. (paradigma normativo cui va ricondotta la fattispecie di danno qui considerata) si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica <corsivo>ingiusta</corsivo>, ossia verificatasi con modalità contrarie al diritto. Ne consegue la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 4 giugno 2025, n. 4866).</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale dimostrazione sia stata resa, perlomeno in termini presuntivi: attesa infatti l’illegittimità dell’azione amministrativa originariamente contestata (come definitivamente accertato dalla sentenza di questa Sezione n. 4600 del 18 giugno 2020), l’odierna appellata risulta aver prodotto adeguata documentazione a sostegno delle proprie ragioni.</h:div><h:div>In particolare, dall’esame dei docc.ti 3, 4 e 5, dalla stessa prodotti in atti, risulta dimostrata la concreta probabilità di ottenere la nomina ad entrambi gli incarichi controversi: dall’esame del doc. n. 3 (relativamente all’incarico di “<corsivo>Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria</corsivo>”) emerge che nel caso in cui l’amministrazione non fosse incorsa in un evidente errore istruttorio – tra l’altro tempestivamente segnalatole ma non emendato – ossia l’erronea attribuzione alla stessa di un giudizio di insufficienza sulla <corsivo>Item</corsivo> “<corsivo>Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale</corsivo>”, nonostante la candidata fosse in possesso di un’anzianità dirigenziale superiore ai colleghi che avevano invece ottenuto la sufficienza, la d.ssa Del Borrello sarebbe stata l’unica ad ottenere 4 <corsivo>Item </corsivo>positivi e, quindi, a poter ragionevolmente ricoprire l’incarico direttivo in esame.</h:div><h:div>Per l’effetto, relativamente alla selezione di cui trattasi, in quanto dipendente interna ed unica idonea maggiormente titolata l’odierna appellata avrebbe logicamente avuto titolo più di ogni altro concorrente (parimenti interno) con qualifica dirigenziale a ricoprire l’incarico di direttore regionale “<corsivo>Direzione Salute e integrazione socio sanitaria</corsivo>”: dei dieci candidati, solo l’appellata sarebbe risultata in possesso delle quattro <corsivo>Item</corsivo> necessarie ad ottenere l’affidamento della direzione in esame.</h:div><h:div>Quanto invece alla Direzione “<corsivo>Risorse Umane e Sistemi Informativi</corsivo>” (per la quale erano state presentate ventotto candidature), è convincente – e riscontrabile in atti – l’obiezione dell’appellata secondo cui (cfr. doc. 4 di parte ricorrente in primo grado) circa la valutazione dell’anzianità dirigenziale, la stessa possedeva un’anzianità dirigenziale specifica superiore a quella dei colleghi dr. Fegatelli e d.ssa Galluzzo, che avevano tuttavia conseguito la sufficienza in tale <corsivo>Item</corsivo>; inoltre, sempre l’appellata avrebbe dovuto ottenere la sufficienza relativamente all’<corsivo>Item</corsivo> “<corsivo>Capacità professionali specifiche della Direzione</corsivo>”, in concreto assegnata solo ad un candidato (il dr. La Torre) che peraltro si era occupato di personale a convenzione solo a decorrere dal 2007 – presso la ASL di Civitavecchia – laddove l’appellata fin dal 2001 (e sino al mese di luglio 2011) si era occupata di personale dipendente e a convenzione presso la ASL Roma D (attualmente Roma 3).</h:div><h:div>In ragione di quanto precede ed in applicazione dei parametri valutativi seguiti dalla Regione, la d.ssa Del Borrello avrebbe dovuto conseguire la sufficienza sia per l’<corsivo>Item</corsivo> “<corsivo>Esperienza professionale</corsivo>” che per quello “<corsivo>Capacità professionali</corsivo>”, per un totale di quattro <corsivo>Item</corsivo> su quattro, in tal modo ponendosi in testa agli altri candidati, in quanto l’unica in possesso delle 4 <corsivo>Item</corsivo> necessarie.</h:div><h:div>Sulla base di tali premesse, risulta priva di pregio l’obiezione che la d.ssa Del Borrello avrebbe omesso di confrontare la propria posizione con quelle di tutti gli ulteriori (9 o 27) candidati, posto che tale confronto poteva oggettivamente rilevare solo con riguardo ai candidati che avevano in numero di <corsivo>Item</corsivo> almeno pari ai suoi, essendo per contro inutile confrontarsi con quelli in possesso di un numero di <corsivo>Item</corsivo> inferiore.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di appello viene infine censurata la quantificazione del danno operata dal primo giudice, che nonostante il richiamo ai principi enunciati nella sentenza n. 943 del 2018 della Corte di appello di Roma, non sembrerebbe in realtà essersi poi attenuto a tali parametri. In particolare, la Corte aveva ritenuto congruo riconoscere alla d.ssa Del Borrello un danno per perdita di <corsivo>chance</corsivo> nella misura di 1/20 delle differenze retributive tra lo stipendio annuo previsto per l’incarico di Direttore della Direzione “<corsivo>Risorse Umane e Sistemi Informativi</corsivo>”, e quello effettivamente percepito, moltiplicato per la durata degli incarichi di coloro che avevano concretamente ricoperto i ruoli cui la ricorrente aspirava, ma tale conclusione presupponeva una procedura comparativa alla quale avevano preso parte solo 22 candidati, mentre nel caso oggi esaminato le procedure erano due, con un numero complessivo di partecipanti parti a trentotto.</h:div><h:div>Altrettanto avrebbe quindi dovuto fare il TAR, individuando cioè un parametro di calcolo basandosi sul numero effettivo di partecipanti alle due selezioni e non già “<corsivo>facendo la media tra le due selezioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Neppure questo motivo può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Posto infatti – come evidenziato in precedenza – che l’odierna appellata aveva preso parte a due diverse procedure selettive con oggettive probabilità di vincerle entrambe, non è dato comprendere in quale errore logico sarebbe incorso il primo giudice nello stimare ragionevole e plausibile un termine medio di 1/20 da applicare alle operazioni di calcolo del danno (da risarcire per equivalente monetario) da perdita di <corsivo>chance</corsivo>. Tale grandezza, invero, altro non è che la percentuale – da determinarsi in via equitativa dal giudice – che esprime il grado di probabilità che l’interessata aveva di conseguire il risultato ambito.</h:div><h:div>In materia, il giudice amministrativo non è vincolato da rigide formule matematiche, dovendo piuttosto procedere secondo valutazioni equitative che tengano conto delle particolarità del caso concreto, non predeterminabili a priori: in questi termini, una volta preso atto che sussistevano i presupposti per l’astratta risarcibilità del danno in questione (una plausibile occasione perduta, il possibile vantaggio perso ed il correlato nesso causale), l’individuazione della percentuale di <corsivo>chance </corsivo>è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, apprezzamento che nel caso in esame non risulta contraddetto dalle risultanze in atti, né si palesa come abnorme o incoerente con le motivazioni riportate in sentenza.</h:div><h:div>Quanto invece alle censure dedotte nell’appello incidentale della d.ssa Del Borrello, le considerazioni appena esposte consentono di superare – respingendole – le considerazioni secondo cui la sentenza del TAR dovrebbe essere emendata nella parte in cui ha riconosciuto alla d.ssa Del Borrello un danno pari a 1/20, anziché 1/19 (quale risulterebbe dalla esatta media aritmetica dei partecipanti ai due concorsi), non ravvisandosi alcuna manifesta anomalia o incoerenza nella stima di calcolo effettuata dal primo giudice, non vincolato a strette proporzioni aritmetiche nella propria prudente individuazione della percentuale di <corsivo>chance</corsivo>.</h:div><h:div>Quanto poi all’ulteriore profilo di censura, per cui il giudice di prime cure erroneamente non si sarebbe avveduto che la lesione subita dalla d.ssa Del Borrello avrebbe dovuto essere ricondotta al “danno da mancata promozione”, anziché a quello “da perdita di <corsivo>chance</corsivo>” (con relative conseguenze in ordine alla sua quantificazione), ritiene il Collegio che le considerazioni esposte dall’appellante incidentale, ancorché sicuramente idonee ad integrare i presupposti della <corsivo>chance</corsivo> (in ispecie, l’esistenza di concrete e apprezzabili probabilità di ottenere la promozione ambita), non consentano però di dimostrare la sussistenza, in capo alla stessa, di un diritto soggettivo <corsivo>certo</corsivo> ad ottenere la promozione <corsivo>de qua</corsivo> (ad esempio, per maturazione di requisiti automatici), idoneo a prevalere in ogni caso sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione in merito alla valutazione comparativa delle singole professionalità dei partecipanti alla selezione.</h:div><h:div>In ragione dei rilevi che precedono, l’appello della Regione Lazio va respinto, così come quello incidentale proposto dalla d.ssa Giuditta Del Borrello. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Altresì respinge l’appello incidentale proposto da Giuditta Del Borrello.</h:div><h:div>Spese del grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Valerio Perotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>