<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250910320260716185408746" descrizione="" gruppo="20250910320260716185408746" modifica="17/07/2026 11:16:25" stato="2" tipo="1" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="09103"/><fascicolo anno="2026" n="06120"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250910320260716185408746.xml</file><wordfile>20250910320260716185408746.docm</wordfile><ricorso NRG="202509103">202509103\202509103.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Marotta</firma><data>17/07/2026 11:16:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18966/2025, resa tra le parti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9103 del 2025, proposto dall’Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Carugno, Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Natale Spezia; Sezioni del Tiro a segno di Arezzo, Aqui Terme, Aosta, Benevento, Bergamo, Bondeno, Breno, Carovigno, Cascina, Chiavari, Cividale del Friuli, Cosenza, Foggia, Gavardo, Genova, La Spezia, Lanciano, Leonessa, Lucera, Martina Franca, Mazara del Vallo, Moliterno, Monza, Novi Ligure, Ponte San Pietro, Pontecorvo, Rapallo, Sassari, Savona, Stradella, Teramo, Trapani, Treviglio, Velletri, Zevio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Ministero per lo Sport e i Giovani, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, della  Presidenza Consiglio dei Ministri, del Dipartimento dello Sport, di Natale Spezia e delle Sezioni del Tiro a segno di Arezzo, Aqui Terme, Aosta, Benevento, Bergamo, Bondeno, Breno, Carovigno, Cascina, Chiavari, Cividale del Friuli, Cosenza, Foggia, Gavardo, Genova, La Spezia, Lanciano, Leonessa, Lucera, Martina Franca, Mazara del Vallo, Moliterno, Monza, Novi Ligure, Ponte San Pietro, Pontecorvo, Rapallo, Sassari, Savona, Stradella, Teramo, Trapani, Treviglio, Velletri, Zevio; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del giudizio le Sezioni territoriali del Tiro a Segno indicate in epigrafe e il signor Natale Spezia hanno impugnato il decreto n. 3 del 5 marzo 2025 del Commissario Straordinario UITS (avente ad oggetto “<corsivo>Revoca della delibera n. 2 del 14.01.2025 del Consiglio direttivo UITS</corsivo>”) e il decreto del 5 febbraio 2025 del Ministero della Difesa (con il quale il Ministero aveva nominato Commissario straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno l’avv. Walter De Giusti, già Segretario Generale dell’UITS).</h:div><h:div>Con sentenza n. 18966/2025, il T.a.r. Lazio, sezione prima, ha respinto le censure relative alla nomina del Commissario straordinario; ha annullato invece il decreto n. 3 del 5 marzo 2025 di revoca della deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2025 del Consiglio Direttivo UITS (di convocazione dell’Assemblea Nazionale in sede elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali dell’UITS per i giorni 15 e 16 marzo 2025); per effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato, il giudice di primo grado ha ordinato “<corsivo>che venga disposta la convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva per il rinnovo delle cariche, così come prescritto dall’art. 12 Statuto UITS. Al riguardo, essendo trascorso il termine del 15.3.2025, previsto dal co. 7 dell’art. 12 per il rinnovo degli organi centrali, la convocazione dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione della presente decisione, nel rispetto dei termini procedurali sempre dettati dall’art. 12 menzionato</corsivo>”.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha condanno l’Unione Italina Tiro a Segno al pagamento delle spese di giudizio.</h:div><h:div>2. Con ricorso in appello, l’Unione Italiana Tiro a Segno ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 18966/2025, censurandola sotto diversi profili.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio (con atto di mera forma) il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>4. Si sono costituiti in giudizio anche le Sezioni territoriali del Tiro a segno (meglio indicate in epigrafe) e il signor Natale Spezia, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, per omessa notifica a tutte le parti del giudizio di I grado, in violazione dell’art. 95 c.p.a.; in particolare, è stato evidenziato che l’atto di appello non è stato notificato al commissario straordinario UITS, parte autonoma nel giudizio in primo grado, cui era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio.</h:div><h:div>Nel merito, gli appellati hanno contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il difensore della parte appellante, con dichiarazione a verbale, ha rinunciato alla istanza cautelare, auspicando una sollecita fissazione dell’udienza di merito.</h:div><h:div>6. Con memoria depositata in data 28 aprile 2026, l’Unione Italiana Tiro a segno ha insistito per l’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 14 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>8, In via preliminare, ritiene il Collegio che non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo l’appello manifestamente infondato nel merito (art. 95, comma 5, c.p.a.).</h:div><h:div>9. L’Unione Italiana Tiro a segno ha censurato la sentenza impugnata con due articolati motivi. </h:div><h:div>10. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 3, d.P.R. 90/2010 e dei principi fondamentali del CONI; violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo sportivo e vigilanza ministeriale.</h:div><h:div>In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto compatibile con i principi fondamentali del CONI il procedimento di nomina del Presidente U.I.T.S., che prevede l’elezione da parte dell’Assemblea e la successiva nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.</h:div><h:div>L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, sostenendo che questi non avrebbe adeguatamente considerato che, a seguito della delibera CONI n. 1759/2024, è stato imposto alle Federazioni sportive un modello di<corsivo> governance</corsivo> autonomo e privo di interferenze ministeriali, in attuazione dell’art. 23 d.lgs. 242/1999 e dei principi di indipendenza sportiva riconosciuti dal CIO.</h:div><h:div>Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che la previsione dell’art. 60, co. 3, d.P.R. 90/2010 è stata modificata con la disciplina sopravvenuta e con lo statuto tipo CONI, che vincola tutte le federazioni sportive, comprese quelle ad ordinamento speciale come l’U.I.T.S.</h:div><h:div>La revoca dell’assemblea, lungi dall’esautorare le sezioni territoriali, era finalizzata a favorire un intervento chiarificatore volto ad armonizzare l’assetto normativo e restituire effettiva dignità democratica alla fase elettiva; a suo giudizio, l’atto del commissario era doveroso alla luce della normativa sopravvenuta e volto ad evitare l’indizione di elezioni fondate su un modello organizzativo non conforme ai principi sportivi e potenzialmente invalido.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’UITS contesta il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il procedimento di nomina del Presidente UITS (che prevede l’elezione da parte dell’Assemblea e la successiva nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa). </h:div><h:div>Secondo l’UITS, infatti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la delibera CONI n. 1759/2024 ha introdotto nuovi principi; in particolare, l’appellante sostiene che a seguito della delibera CONI n. 1759/2024, è stato imposto alle Federazioni sportive un modello di <corsivo>governance</corsivo> autonomo e privo di interferenze ministeriali, in attuazione dell’art. 23 d.lgs. 242/1999 e dei principi di indipendenza sportiva riconosciuti dal CIO (ricorso in appello, pag. 9).</h:div><h:div>Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la previsione dell’art. 60, co. 3, d.P.R. 90/2010 è stata modificata con la disciplina sopravvenuta e con lo statuto tipo CONI, che vincola tutte le federazioni sportive, comprese quelle ad ordinamento speciale come l’U.I.T.S.</h:div><h:div>La tesi dell’appellante non può essere condivisa.</h:div><h:div>L’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 dispone:</h:div><h:div>“<corsivo>3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all’articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa</corsivo>”.</h:div><h:div>L’ordinamento giuridico prevede quindi un procedimento complesso, nel quale la individuazione è demandata all’assemblea nazionale dell’Unione italiana tiro a segno e la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Difesa.</h:div><h:div>In linea generale, una modifica dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) non può, da sola, incidere sul sistema di nomina del presidente della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) stabilito dall’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, perché quest’ultimo ha natura di norma regolamentare statale e prevale sulle fonti statutarie sportive.</h:div><h:div>In altri termini, il sistema di nomina del presidente dell’Unione tiro a segno deriva da una fonte normativa statale, che regola la peculiare natura della UITS, quale ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa, oltre che federazione sportiva riconosciuta dal CONI.</h:div><h:div>Del resto, lo Statuto dell’Unione italiana tiro a segno deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni regolamentari statali (cfr. art. 62 d.P.R. n. 90/2010).</h:div><h:div>Ne consegue che per modificare l’attuale sistema di nomina del Presidente dell’Unione nazionale tiro a segno è necessario modificare l’art. 60 del d.P.R. n. 90/2010 oppure introdurre una fonte normativa di pari rango incompatibile con la disciplina dell’art. 60 del d.P.R. n. 90/2010.</h:div><h:div>Oltre a ciò, non è indicato dalla parte appellante in maniera puntuale in che misura il sistema di nomina delineato dall’art. 60 del d.P.R. n. 90/2010 sarebbe incompatibile con la delibera CONI n. 1759/2024.</h:div><h:div>11. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce erronea valutazione del mandato commissariale; erronea qualificazione del vizio di legittimità e difetto di proporzionalità; violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.</h:div><h:div>L’appellante evidenzia che il decreto ministeriale di nomina aveva attribuito al commissario “<corsivo>i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria</corsivo>”; contesta quindi le conclusioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto che il commissario straordinario non potesse sospendere o revocare una delibera del Consiglio Direttivo in materia elettorale, in quanto tale prerogativa esulerebbe dal mandato conferito.</h:div><h:div>Di contro, sostiene che il commissario straordinario subentri integralmente negli organi disciolti, con facoltà di sospendere o revocare atti pregiudizievoli alla regolarità dell’ente. </h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Con il decreto n. 3 del 5 marzo 2025 il commissario straordinario ha disposto la revoca della deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2025 del Consiglio Direttivo UITS (di convocazione dell’Assemblea Nazionale in sede elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali dell’UITS per i giorni 15 e 16 marzo 2025) con la seguente motivazione:</h:div><h:div>“<corsivo>Tenuto conto che le elezioni indette dal Consiglio Direttivo dell’UITS per il giorno 15/16 marzo 2025, non possono essere svolte in accordo ai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, introdotte nello Statuto UITS con decreto del Commissario ad acta n. 78/2024 del 1 luglio 2024, poiché la procedura di scelta dei membri di tali Organi si fonda su regole che si sovrappongono in maniera disarticolata tra l’ordinamento sportivo (metodo elettivo ed uguale partecipazione alla vita associativa) e quello tipico dell’amministrazione pubblica (nomina governativa con valutazione delle professionalità, responsabilità da parte del Ministro che formula la proposta di nomina).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ravvisata la necessità di porre l’UITS nelle migliori condizioni di poter far convivere al suo interno la duplice natura di federazione sportiva e di ente pubblico dall’altra e, quindi, di dover provvedere alla revoca della delibera del Consiglio Direttivo della UITS n. 2 del 14.01.2025 al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni federali con un chiaro e definito quadro normativo a cui fare riferimento e in accordo con la peculiare natura associativa dell’ente;…</corsivo>”.</h:div><h:div>Come sopra evidenziato, il sistema di nomina del presidente e degli organi centrali dell’Unione tiro a segno deriva da una fonte normativa statale (art. 60 d.P.R. n. 90/2010, vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>).</h:div><h:div>Il commissario straordinario doveva quindi tener conto delle modalità di nomina stabilite dalla norma sopra richiamata, da cui non poteva prescindere, facendo riferimento ad una interpretazione non corroborata dal riferimento a fonti normative che individuino delle modalità differenti per la nomina del presidente e degli organi centrali; la revoca della delibera di indizione della Assemblea nazionale è quindi priva di fondamento normativo.</h:div><h:div>Il fatto che il decreto ministeriale di nomina gli avesse conferito poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non lo legittimava a revocare, in assenza dei presupposti normativi, la delibera di indizione della Assemblea nazionale per il rinnovo degli organi centrali per il quadriennio 2025/2028.</h:div><h:div>12. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>La novità della questione dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese del presente grado di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Paolo Marotta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>