<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250864820260630175708819" id="20250864820260630175708819" modello="3" modifica="05/07/2026 18:55:59" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="08648"/><fascicolo anno="2026" n="05397"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250864820260630175708819.xml</file><wordfile>20250864820260630175708819.docm</wordfile><ricorso NRG="202508648">202508648\202508648.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>05/07/2026 16:57:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carmelina Addesso</firma><data>01/07/2026 11:49:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Filippini,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima <corsivo>bis</corsivo>, n.-OMISSIS- resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8648 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Contestabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 il consigliere Carmelina Addesso e udito per il Ministero appellato l'avvocato dello Stato Gaetana Natale;</h:div><h:div>Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Oggetto del giudizio è la determinazione del Comando interregionale carabinieri Podgora del 10 aprile 2024 con cui è stata disposta la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, nella categoria della riserva, dell’appuntato scelto dei Carabinieri -OMISSIS- per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio, ai sensi degli articoli 884, 905 e 929 del decreto legislativo 15 marzo 2020 n. 66 (codice dell’ordinamento militare-c.m.)</h:div><h:div>2.	I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.</h:div><h:div>2.1. Con provvedimento del 29 ottobre 2021 il Comando legione carabinieri Lazio-S.M., Ufficio Personale, ha disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dell’appuntato scelto -OMISSIS-in servizio come addetto presso la stazione di Castel Gandolfo, per la durata di 673 giorni (precisamente, dal 24 novembre 2019 al 26 settembre 2021), ai sensi degli artt. 884 e 905 c.m. </h:div><h:div>2.2. Con successivo provvedimento prot. n. 132/839-104-L-2001 del 3 aprile 2023 l’amministrazione ha disposto il collocamento in aspettativa del predetto - sempre per infermità non dipendente da causa di servizio - per ulteriori 21giorni (precisamente, per la durata di un giorno in data 6 dicembre 2022 e per la durata di ulteriori venti giorni dal 13 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023).</h:div><h:div>2.3. In data 3 dicembre 2023, il militare si è presentato in servizio in evidente stato di agitazione psicomotoria, con marcato odore di alcol e difficoltà nel mantenimento dell’equilibrio. Per tale motivo, è stato convocato a rapporto dal Comandante di compagnia e dal Comandante di stazione, ai quali, in tale sede, ha riferito di fare uso di ingenti quantità di morfina, asseritamente per il trattamento di dolori alla schiena.</h:div><h:div>2.4. In ragione di quanto accaduto, il Comandante di compagnia, con relazione informativa prot. 12/3-48 del 3 dicembre 2023, ha proposto l’invio del militare all’infermeria presidiaria della Scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletri ai fini della valutazione della sua permanente idoneità al servizio.</h:div><h:div>2.5. L’infermeria presidiaria, con verbale prot. n. 12/3-51 del 4 dicembre 2023, nutrendo dubbi sulla sua permanente idoneità al servizio, ha chiesto che il militare venisse sottoposto a visita medica collegiale della C.M.O., segnalando, per mero refuso, che lo stesso ha fruito, alla data del 4 dicembre 2023, di 730 giorni complessivi di aspettativa per infermità nel quinquennio. </h:div><h:div>2.6. In attesa della vista collegiale il militare è stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio (atto di infermeria presidiaria del 5 dicembre 2023).</h:div><h:div>2.7. In data 15 dicembre 2023 (provvedimento prot. 132/839-131-L-2001) il Comando legione ha comunicato al -OMISSIS- l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente per avvenuto superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. A causa di un mero refuso, nel provvedimento è stato specificato che il periodo massimo di aspettativa fruibile (731 giorni) era maturato alla data del 5 dicembre 2023 e che, a decorrere da tale data, il militare sarebbe stato dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 2, lett. b) c.m.  </h:div><h:div>2.8. Con ulteriore provvedimento prot. n. 132/839-104-L-2001 del 22 marzo 2024, il Comando legione: i) ha precisato che l’interessato aveva già fruito di complessivi 694 giorni di aspettativa nel quinquennio; ii) ha disposto il suo collocamento in aspettativa per ulteriori 37 giorni (in particolare, per la durata di quindici giorni dal 4 aprile 2023 al 18 aprile 2023, per la durata di due giorni dal 24 luglio 2023 al 25 luglio 2023 e per la durata di ulteriori venti giorni dal 4 dicembre 2023 al 23 dicembre 2023); iii) ha, conseguentemente, comunicato che, essendo stato superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio e permanendo lo stato di inidoneità al servizio, il militare sarebbe stato collocato in congedo nella categoria della riserva a far data dal 24 dicembre 2023 (anziché dal 5 dicembre 2023, come erroneamente indicato nel precedente provvedimento), ai sensi del precitato art. 929 c.m.</h:div><h:div>2.9. Al suddetto provvedimento sono stati allegati i tre atti di concessione dell’aspettativa, da cui emerge che il periodo totale di aspettativa fruita è pari a 731 giorni, risultando confermato che, alla data del 24 dicembre 2023, il -OMISSIS- ha superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.</h:div><h:div>2.10. A seguito della visita medica psichiatrica cui l’interessato è stato sottoposto in data 28 febbraio 2024, la C.M.O. lo ha dichiarato idoneo nella “<corsivo>categoria di appartenenza (Riserva) a decorrere dal 29 febbraio 2024</corsivo>” (verbale Modello BL/S n. RM1224002523 del 29 febbraio 2024; il verbale riporta il giudizio diagnostico &lt;&lt;<corsivo>reazione di disadattamento, secondaria a condizione medica generale-disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol</corsivo>&gt;&gt;).</h:div><h:div>2.11. Infine, con provvedimento del 10 aprile 2024 il Comando interregionale Carabinieri Pogdora ha disposto la cessazione dell’interessato dal servizio permanente, collocandolo in posizione di congedo (riserva) a decorrere dal 24 dicembre 2023 per non aver riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa di due anni fruibile nel quinquennio.</h:div><h:div>3. Con ricorso di primo grado l’interessato ha chiesto l’annullamento del sopra indicato provvedimento, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 9 a pag. 19):</h:div><h:div>I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DEL MEDESIMO PROCEDIMENTO E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, INCONGRUENZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA PER ERRATO COMPUTO DEL PERIODO DI CONGEDO FRUITO CON CONSEGUENTE TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL SUCCESSIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN ORDINE AL CONGEDO PER SUPERAMENTO DEL BIENNIO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI: ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE SUL PROVVEDIMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI ED ILLOGICITA’.</h:div><h:div>III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E VIOLAZIONE DI LEGGE SUL CONTENUTO DEL PARERE RESO DALLA CMO.</h:div><h:div>4.	L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, sez. I <corsivo>bis</corsivo>, n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025 – ha respinto il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>5.	Il ricorrente ha proposto appello – corredato di istanza cautelare - notificato il 21 ottobre 2025 e depositato il successivo 11 novembre 2025, affidato a due complessi motivi (estesi da pagina 22 a pagina 40 del gravame) con cui deduce:</h:div><h:div>I. <corsivo>ERROR IN IUDICANDO</corsivo>: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIUSTO PROCEDIMENTO - TRAVISAMENTO E FALSA CONSIDERAZIONE DI PRESUPPOSTO – CONTRADDITTORIETA ED ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE.</h:div><h:div>II. <corsivo>ERROR IN IUDICANDO</corsivo>: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA AL SERVIZIO E SULL’ESPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI – ILLOGICITA E CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO</h:div><h:div>6.	Si è costituito per resistere il Ministero della difesa in data 13 novembre 2025.</h:div><h:div>7.	Nel corso del procedimento:</h:div><h:div>a)	alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare ed il collegio ne ha differito l’esame all’udienza pubblica del 23 giugno 2026;</h:div><h:div>b)	parte ricorrente ha prodotto memorie in data 24 novembre 2025 e 22 maggio 2026;</h:div><h:div>c) 	 l’amministrazione intimata ha prodotto memoria in data 24 novembre 2025.</h:div><h:div>8.	La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 giugno 2026 nel corso della quale nessuna delle parti ha insistito per l’esame della domanda cautelare, come specificato a verbale.</h:div><h:div>9.	L’appello è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>10. Preliminarmente, si rileva che in appello è stato devoluto l’intero <corsivo>thema decidendum</corsivo> trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).</h:div><h:div>11. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda, si richiama preliminarmente il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di aspettativa per infermità del personale militare.</h:div><h:div>12. Sotto il profilo normativo, l’istituto è disciplinato dagli artt. 905, 912 e 929 del codice militare, dai quali si desume che:</h:div><h:div>i) l’aspettativa per infermità temporanea può essere disposta sia a domanda che d’ufficio;</h:div><h:div>ii) prima del collocamento in aspettativa devono essere fruiti i periodi di licenza non ancora goduti e, nei casi di infermità, l’amministrazione è tenuta a procedere agli accertamenti sanitari “<corsivo>con la necessaria tempestività</corsivo>”;</h:div><h:div>iii) qualora il militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge, pari a due anni nel quinquennio;</h:div><h:div>iv) allo spirare di tale termine massimo, ove permanga l’inidoneità al servizio incondizionato, si determina la cessazione dal servizio permanente;</h:div><h:div>v) una volta cessato dal servizio, il militare è collocato – a seconda delle condizioni di idoneità – in congedo nella riserva o in congedo assoluto, nelle ipotesi previste dalla legge, tra cui rientrano sia la definitiva inidoneità al servizio, sia il mancato recupero dell’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa.</h:div><h:div>13. Dal quadro normativo sopra sinteticamente richiamato emerge che:</h:div><h:div>a) 	la legge non prevede un termine perentorio entro il quale il militare debba essere sottoposto agli accertamenti sanitari per valutarne l’idoneità al servizio, ma indica il criterio- di natura elastica e discrezionale- della “<corsivo>necessaria tempestività</corsivo>”, da valutarsi in rapporto alle circostanze del caso concreto, alla complessità dell’accertamento e alla gravità dell’infermità;</h:div><h:div>b) 	la “<corsivo>necessaria tempestività</corsivo>” non può essere intesa nel senso di immediatezza dell’accertamento (contestuale o quasi contestuale al collocamento in aspettativa), ma impone che le verifiche siano svolte senza ritardi ingiustificati e in tempi adeguati rispetto allo scopo della procedura, a tutela non solo e non tanto dell’interessato ma anche- e soprattutto - dell’amministrazione militare che deve conoscere in tempi ragionevoli se il proprio dipendente è idoneo o meno al servizio al fine di adottare i provvedimenti conseguenti (impiego, congedo, riforma, ecc.);</h:div><h:div>c) 	l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è assoggettata ad un limite temporale massimo, superato il quale scatta una presunzione <corsivo>iuris et de iure</corsivo> di perdita definitiva dell’idoneità al servizio; </h:div><h:div>d) 	il superamento del periodo massimo di aspettativa determina <corsivo>ex lege</corsivo> la cessazione dal servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo, a tutela non solo dell’interessato (che, peraltro, può chiedere il transito nei ruoli civili), ma - anche in tal caso - del corretto funzionamento dell’amministrazione militare, ormai impossibilitata ad impiegare il dipendente nell’attività istituzionale e di servizio operativo.</h:div><h:div>14. Quanto appena osservato trova costante conferma nella giurisprudenza, secondo cui:</h:div><h:div>a) 	il provvedimento di cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio ha natura vincolata ed efficacia meramente dichiarativa, risolvendosi nella presa d’atto della mancata riacquisizione dell’idoneità allo scadere del termine massimo; ne consegue che gli effetti decorrono dalla scadenza del periodo stesso e non dalla data di adozione del provvedimento (Cons. Stato, sez. II, nn. 7003 e 4109 del 2023);</h:div><h:div>b) 	trattandosi di un effetto legale automatico, non è richiesto un ulteriore accertamento sanitario, che integra invece una distinta e autonoma causa di collocamento in congedo (Cons. Stato, sez. IV, nn. 6030 del 2012 e n. 354 del 2011);</h:div><h:div>c) 	in tale ambito, l’amministrazione non dispone di alcun margine di apprezzamento discrezionale, dovendo limitarsi a verificare il mero superamento del termine massimo previsto dall’art. 929 c.m. (Cons. Stato, sez. IV, nn. 7621 del 2010 e 6820 del 2007);</h:div><h:div>d) 	diversa è, invece, la fattispecie della cessazione per inidoneità permanente al servizio incondizionato, che presuppone un accertamento sanitario definitivo, di natura tecnico‑discrezionale e ad efficacia costitutiva, volto ad attestare la definitiva inidoneità fisica del militare, in quanto tale del tutto indipendente dal decorso del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, sez. II, n. 2495 del 2026; sez. IV, n. 8002 del 2025 e n. 354 del 2011).</h:div><h:div>15. Con riguardo, poi, ai periodi di assenza rilevanti ai fini del computo del limite massimo di aspettativa, la giurisprudenza ha chiarito che:</h:div><h:div>a) 	devono essere considerati esclusivamente i periodi di malattia assistiti da certificazione medica attestante una patologia impeditiva del servizio, non essendo consentito ricorrere a finzioni giuridiche, fondate su comportamenti dell’interessato, rilevanti eventualmente solo sul piano disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, n. 6030 del 2012);</h:div><h:div>b) 	ogni assenza dal servizio riconducibile a infermità, a prescindere dalla sua denominazione, deve essere inclusa nel computo, ivi compresi i periodi di “riposo medico”, salvo che l’interessato dimostri di essere stato comunque tenuto a permanere in servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 7621 del 2010);</h:div><h:div>c) 	la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non incide, in assenza di un’espressa previsione normativa, sul decorso del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 2578 del 2009).</h:div><h:div>16. Non sono, invece, computabili nell’aspettativa:</h:div><h:div>i) 	i periodi di ricovero in luoghi di cura per infermità dipendenti da causa di servizio (art. 49, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395);</h:div><h:div>ii) 	i periodi di assenza fino alla completa guarigione per lesioni traumatiche riportate in servizio (art. 49, comma 3, d.P.R. n. 395/1995);</h:div><h:div>iii) 	i periodi di aspettativa relativi a situazioni di inidoneità parziale, in attesa della definizione del procedimento sul riconoscimento della causa di servizio (art. 15, comma 2, d.P.R. n. 52/2009; art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009; Cons. Stato, sez. II, n. 3093/2026); tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3093 del 2026 ove si precisa che l’espressione &lt;&lt;<corsivo>altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo</corsivo>&gt;&gt; si riferisce &lt;&lt;<corsivo>… a un criterio di natura sostanziale, legato alla</corsivo>
				<corsivo>causale dell’aspettativa e alla sua connessione funzionale con il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio</corsivo>&gt;&gt;).</h:div><h:div>17. Con specifico riguardo alla fattispecie dell’aspettativa in attesa della pronuncia del Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio, la più recente giurisprudenza ha, altresì, esteso l’applicazione della clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte in pendenza di aspettativa - prevista dall’art. 39, comma 3, d.P.R n.  51 del 16 aprile 2009 per il solo caso di aspettativa per idoneità parziale – anche all’aspettativa per inidoneità assoluta (disciplinata dal distinto comma 4 del citato art. 39), sulla base di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4254 del 2026; per una dettagliata ricostruzione dei diversi orientamenti, cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3093 del 2026 §13.2). </h:div><h:div>18. Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali così delineate, le censure articolate in ricorso non possono trovare accoglimento, in quanto:</h:div><h:div>a) 	in data 4 dicembre 2023 il militare è stato dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio (verbale di infermeria presidiaria del 4 dicembre 2023);</h:div><h:div>b) 	la Commissione medica ospedaliera si è pronunciata in data 29 febbraio 2024, ossia a distanza di circa due mesi, in un arco temporale pienamente compatibile con il criterio della “<corsivo>necessaria tempestività</corsivo>” previsto dall’art. 905 c.m., che, come sopra osservato, non può essere inteso nel senso di “<corsivo>immediatezza</corsivo>” o di “<corsivo>quasi immediatezza</corsivo>”, ma nel senso di divieto di ritardi abnormi o ingiustificati;</h:div><h:div>c)  	inconferente si rivela il richiamo giurisprudenziale operato dall’appellante (a Cons. Stato, sez. IV, n. 5343 del 2018), in quanto relativo ad una fattispecie caratterizzata dalla presentazione di un’istanza di transito nei ruoli civili, circostanza qui insussistente;</h:div><h:div>d) 	nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024 il militare non ha mai riacquistato l’idoneità al servizio, con la conseguenza che una diversa tempistica dell’accertamento non avrebbe potuto incidere sull’esito;</h:div><h:div>e) 	parimenti, un’eventuale anticipazione della pronuncia della Commissione non avrebbe comportato un contenuto diverso dell’accertamento né il ricorrente ha fornito al riguardo prove di segno contrario;</h:div><h:div>f) 	alla data del pronunciamento della C.M.O. il ricorrente aveva ormai superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, nell’ambito del quale va computato anche il “riposo medico” e qualunque astensione dal lavoro dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio, come previsto dalla circolare del Ministero della difesa-PERSOMIL del 17 gennaio 2014, non impugnata (paragrafi 4.a e 4.b: doc. n. 13 produzione primo grado Ministero); </h:div><h:div>e) 	ai sensi del paragrafo 9 della citata (e non impugnata) circolare ministeriale del 17 gennaio 2014 &lt;&lt;<corsivo>Nel caso, ... di emissione di giudizio di temporanea non idoneità, che comporti il superamento del limite massimo di aspettativa, deve essere espresso il giudizio di idoneità alla categoria della riserva...</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>19. Infine, va rilevato che il verbale della C.M.O. del 29 febbraio 2024, all’esito della visita psichiatrica a cui il militare è stato sottoposto il giorno precedente, reca una diagnosi di disturbi psichici e comportamentali correlati all’uso di alcol, coerente con l’episodio verificatosi in servizio il 3 dicembre 2023 (richiamato al § 2.3); ne consegue che la Commissione non si è limitata a prendere atto del superamento del periodo massimo di aspettativa, ma ha anche verificato la permanenza della causa di inidoneità al servizio permanente, già rilevata dall’infermeria presidiaria, confermando la sola idoneità per il collocamento nella riserva.</h:div><h:div>20.	In conclusione l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>21.	Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il signor -OMISSIS- alla rifusione in favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mario Improta</h:div><h:div>Carmelina Addesso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>