<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250844520260202215532649" descrizione="" gruppo="20250844520260202215532649" modifica="03/02/2026 22:18:09" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Italgas Reti S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="08445"/><fascicolo anno="2026" n="00962"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250844520260202215532649.xml</file><wordfile>20250844520260202215532649.docm</wordfile><ricorso NRG="202508445">202508445\202508445.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\711 Alessandro Maggio\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Picardi</firma><data>03/02/2026 22:18:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Presidente FF</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Picardi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01530/2025, resa tra le parti, </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8445 del 2025, proposto da Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9435413D1D, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Durante, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Metanizzazione Preserre, Pollino Gestione Impianti S.r.l., Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Conforto e Durante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Italgas Reti s.p.a., aggiudicataria della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Catanzaro-Crotone, in virtù dei provvedimenti n. 3345 del 29 novembre 2024 e n. 828 del 26 marzo 2025 (di aggiudicazione e di efficacia dell’aggiudicazione), ha sottoscritto con il Comune, in data 22 settembre 2025, il contratto di servizio, le cui clausole 7.1 e 7.2 prevedono, entro 30 giorni, il subentro di Italgas nella gestione degli impianti, le cui concessioni risultino scadute o scadano successivamente alla stipula del contratto, subordinatamente al pagamento di un rimborso nei confronti dei precedenti gestori.</h:div><h:div>2. In data 20 ottobre 2025 Italgas Reti s.p.a. ed il Comune di Catanzaro, delegato alla gestione del rapporto contrattuale, hanno sottoscritto verbale avente ad oggetto l’individuazione dei 78 Comuni in cui le concessioni sono già scadute ed è previsto l’avvio del servizio a decorrere dal 1° novembre 2025 (tra cui non risulta il Comune di Simeri Crichi).</h:div><h:div>3.Con il ricorso introduttivo di primo grado, notificato in data 24 aprile 2025 (e, cioè, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione n.  828 del 26 marzo 2025), Italgas Reti s.p.a. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e di efficacia dell’aggiudicazione nella parte in cui le impongono l’obbligo di assumere il personale del consorzio elencato nell’allegato C e quello di subentrare nella gestione della porzione di impianto del Comune di Simeri Crichi, anche laddove emergessero irregolarità tali da non assicurare la sicurezza del servizio.</h:div><h:div>Nel corso di giudizio, a fronte delle ulteriori informazioni, fornite dall’Amministrazione solo in data 30 aprile 2025, Italgas Reti s.p.a. ha formulato, avverso gli stessi atti già impugnati, motivi aggiunti, da valere anche quale autonomo ricorso, in virtù di specifica procura alle liti e di nuova notifica del 30 maggio 2025, effettuata anche alle parti personalmente – motivi aggiunti aventi ad oggetto, da un lato, la carenza di legittimazione al rimborso da parte del gestore Pollino Gestione Impianti s.r.l., che non è un concessionario, e, dall’altro lato, la quantificazione di tale asserito diritto di rimborso in base a criteri illegittimi, contrastanti con quelli legali.</h:div><h:div>4.Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, realizzandosi la lesione non al momento in cui la parte aggiudicataria è obbligata alla stipula del contratto, all’esito della verifica dei requisiti, ma già al momento in cui ha assunto la qualità di aggiudicataria in virtù del provvedimento di aggiudicazione (capo 2 della sentenza). Nella sentenza impugnata dall’irricevibilità del ricorso introduttivo si è ritenuta discendere l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto, sebbene formalmente presentati anche come ricorso autonomo, consistono in “nuove ragioni a sostegno della domanda di annullamento originariamente proposta rivolta avverso i medesimi atti”.</h:div><h:div>5. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello limitatamente ai capi 1 e 3 della sentenza e, cioè, alle statuizioni con cui si è affermato il collegamento della controversia con i fondi PNRR e con cui si sono dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, deducendo: 1) la violazione dell’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022 e dell’art. 49, secondo comma, c.p.a., oltre che delle norme in tema di gare di ambito territoriale minimo (ATEM), visto che la gara e gli investimenti ad essa connessi non risultano finanziati con le risorse previste dal PNRR, a cui nessuno dei documenti di gara reca riferimento, mentre il disciplinare espressamente precisa che il finanziamento di tutte le opere previste nel piano di sviluppo è a completo carico della società aggiudicataria; 2) la violazione degli artt. 35 e 43 c.p.a., 170 c.p.c., unitamente al travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, visto che i motivi aggiunti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sono stati notificati al Comune sia personalmente sia presso i procuratori costituiti e hanno valore di ricorso autonomo, tempestivamente proposto, tenuto conto dei nuovi vizi emersi in data 30 aprile 2025, che non si evincevano prima e non potevano, quindi, essere fatti valere. Ai sensi dell’art. 101 c.p.a., l’appellante ha riproposto le doglianze formulate in primo grado e assorbite all’esito della dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti. </h:div><h:div>6.Il Comune costituitosi ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi formulati, oltre che per il passaggio in giudicato del capo della sentenza avente ad oggetto la irricevibilità del ricorso introduttivo e per la carenza di interesse da parte dell’aggiudicatario, soprattutto all’esito dell’avvenuta stipula del contratto; ha, comunque, concluso anche per la sua infondatezza, in considerazione, da un lato, della marginalità dell’impianto in contestazione e della riconducibilità del rimborso ad un rapporto tra gestore entrante ed uscente e, dall’altro lato, della conoscibilità dei dati già in virtù del bando e dei successivi chiarimenti e dell’inammissibilità di un annullamento parziale, in contrasto con la par condicio ed in pregiudizio di quegli operatori che non hanno partecipato alla gara alle luce della lex specialis. </h:div><h:div>7.All’udienza del 29 gennaio 2026, previo scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. L’appello non può essere accolto.</h:div><h:div>8.1. Occorre esaminare pregiudizialmente il secondo motivo, con cui si è lamentata la violazione degli artt. 35 e 43 c.p.a., 170 c.p.c., unitamente al travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, visto che i motivi aggiunti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sono stati notificati al Comune sia personalmente sia presso i procuratori costituiti e hanno valore di ricorso autonomo, tempestivamente proposto, tenuto conto dei nuovi vizi, emersi in data 30 aprile 2025, che non si evincevano prima e non potevano, quindi, essere denunciati.</h:div><h:div>La censura è infondata, atteso che, una volta scaduto il termine di cui all’art. 120 c.p.a., la decadenza maturata non può essere sanata e non può, quindi, essere superata con la proposizione di un nuovo ricorso, anche se autonomo rispetto a quello originario irricevibile.   </h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza consolidata, ogni provvedimento direttamente lesivo, tra cui quello di aggiudicazione, esige la sua immediata impugnazione, per cui il termine di impugnazione decorre “dal momento della piena percezione da parte dell’interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti (C.d.S., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; 20 settembre 2002, n. 4780; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275)” (Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3298). In materia di procedure di evidenza pubblica, si è consolidato l’orientamento secondo cui la conoscenza, acquisita dall'operatore privato, del provvedimento di aggiudicazione conserva rilievo centrale ai fini della verifica della tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione da parte del medesimo, sia nei casi in cui da esso siano immediatamente desumibili i vizi da porre a fondamento del ricorso, sia laddove esso consenta la sola percezione della lesività del provvedimento, senza mettere in grado l'interessato di percepire gli eventuali profili di illegittimità dello stesso, atti ad integrare la <corsivo>causa petendi</corsivo> della domanda di giustizia da rivolgere al giudice amministrativo: nel primo caso, infatti, nessuna ulteriore esigenza conoscitiva potrebbe essere addotta dall'interessato al fine di giustificare il differimento del termine di impugnazione decorrente dalla comunicazione, ove ritualmente avvenuta, del provvedimento di aggiudicazione; nel secondo, invece, l'adempimento da parte dell'Amministrazione del suo onere comunicativo, individualmente indirizzato, assume rilievo - se non al fine di sancire la decorrenza del termine di impugnazione, quantomeno - nell'ambito della valutazione di tempestività dell'iniziativa ostensiva dell'impresa non aggiudicataria, che deve essere esperita entro il termine di 15 giorni dalla suddetta comunicazione (tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2023, n.4827, in applicazione di Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12). </h:div><h:div>Tali principi operano non solo nei confronti dell’operatore economico che non sia risultato aggiudicatario, ma anche nei confronti di quello che sia risultato aggiudicatario, non potendo spostarsi in avanti, senza limiti temporali, il dies a quo del termine di impugnazione dell’aggiudicazione e/o del provvedimento che vi conferisce efficacia.</h:div><h:div> Da tale premessa deriva che i motivi aggiunti su cui verte il secondo motivo di appello, anche ove qualificati come ricorso autonomo, sconterebbero la stessa irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui la statuizione impugnata risulta del tutto corretta. </h:div><h:div>Inoltre, i motivi aggiunti formulati nel presente giudizio si caratterizzano quali motivi aggiunti propri, che tendono all’impugnazione degli stessi atti originariamente impugnati (provvedimento di aggiudicazione e di efficacia dell’aggiudicazione) e non all’impugnazione di provvedimenti diversi o alla proposizione di ulteriori domande. La riqualificazione dei motivi aggiunti in termini di ricorso autonomo, fondata sui principi generali di conservazione degli atti e di effettività della tutela giurisdizionale, è possibile soltanto quando sia configurabile una autonomia non solo dal punto di vista formale (in considerazione della nuova procura rilasciata per la loro proposizione e della notifica effettuata presso la parte personalmente e non presso il procuratore), ma anche dal punto di vista sostanziale rispetto al ricorso originario: non deve trattarsi, pertanto, di una mera integrazione dell’originario ricorso, ma di una nuova domanda, diversa per petitum e causa petendi. In caso contrario, i motivi aggiunti sono una mera filiazione del ricorso originario, di cui seguono necessariamente la sorte, quantomeno in ordine alla ricevibilità.</h:div><h:div>8.2. L’infondatezza del secondo motivo di appello comporta la carenza di interesse in ordine al primo, il cui accoglimento, comunque, non potrebbe comportare l’esame dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Parimenti è superfluo soffermarsi sulle modalità della notifica al Comune dei motivi aggiunti e su tutti i profili di inammissibilità sollevati dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>9.In conclusione, l’appello è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla refusione, a favore del Comune costituito, delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori, se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Francesca Picardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>