<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250827820260304112414158" descrizione="" gruppo="20250827820260304112414158" modifica="09/03/2026 12:39:54" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Condominio Fabbri 162/A-166 - Pitteri 7ghil" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="08278"/><fascicolo anno="2026" n="01938"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250827820260304112414158.xml</file><wordfile>20250827820260304112414158.docm</wordfile><ricorso NRG="202508278">202508278\202508278.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\969 Vincenzo Neri\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Vincenzo Neri</firma><data>09/03/2026 12:22:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>08/03/2026 12:34:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div><h:div>Rosario Carrano,	Consigliere</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00788/2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8278 del 2025, proposto da Condominio Fabbri 162/A-166 - Pitteri 7ghil, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ferrara, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 30, 31 e 117 c.p.a., proposto dinanzi al T.A.R Emilia Romagna, il Condominio Fabbri 162a 166 - Pitteri 7ghil adiva il giudice amministrativo, chiedendo: a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ferrara sulla diffida trasmessa a mezzo PEC in data 27 ottobre 2023; b) l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate in forza della convenzione urbanistica rep. n. 69791 (Raccolta n. 3666), con particolare riferimento al parcheggio pubblico ivi previsto, nonché all’acquisizione della proprietà della relativa area e all’assunzione degli obblighi manutentivi; c) la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni asseritamente subiti, dedotti sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.</h:div><h:div>Esponeva il ricorrente in primo grado che, con atto n. 28674, del 17 aprile 1996, il Comune di Ferrara aveva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla sottozona C3.l, denominata “Ippodromo – Via Goretti – Via del Campo”, attuabile per unità minime di intervento anche da parte di soggetti privati, per la realizzazione di un intervento edilizio a prevalente destinazione residenziale e commerciale.</h:div><h:div>In particolare, l’unità minima di intervento n. 3 era stata oggetto della convenzione urbanistica rep. n. 69791, del 21 dicembre 2000, stipulata tra il Comune e la società Immobiliare Fabbri s.r.l., quale soggetto attuatore obbligato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri e alla cessione gratuita all’Amministrazione delle aree destinate alle medesime, tra cui viabilità, piazze, verde pubblico e parcheggi pubblici, per le superfici indicate negli elaborati progettuali richiamati nella convenzione.</h:div><h:div>La convenzione prevedeva che il soggetto attuatore provvedesse alla realizzazione delle opere entro tre anni dalla stipula, con successivo collaudo a cura del Comune entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. </h:div><h:div>L’art. 6 stabiliva, in particolare, che, una volta completate e collaudate, le opere di urbanizzazione sarebbero entrate direttamente nella piena ed esclusiva proprietà del Comune, ai sensi dell’art. 934 c.c., senza necessità di ulteriori atti traslativi, fermo restando l’obbligo del soggetto attuatore di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sino all’adozione del provvedimento comunale di presa in carico, da emanarsi entro sei mesi dal collaudo, momento dal quale gli oneri manutentivi sarebbero stati trasferiti all’Amministrazione.</h:div><h:div>Tanto premesso, il soggetto attuatore provvedeva alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra cui un’area destinata a parcheggio pubblico censita al Catasto Fabbricati al foglio 162, mappale 2350 sub 99, ubicata sopra le autorimesse poi ricomprese nel Condominio ricorrente.</h:div><h:div>In data 10 febbraio 2004 veniva effettuato un collaudo parziale con contestuale svincolo del 50% della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’esecuzione delle opere; successivamente, all’esito di ulteriori sopralluoghi, con atto prot. n. 104557, del 13 dicembre 2007, veniva rilasciato il certificato di collaudo definitivo, cui faceva seguito, in data 3 gennaio 2008, la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la definitiva ultimazione delle opere. </h:div><h:div>Con nota n. 389/08, sottoscritta congiuntamente dal collaudatore e dal dirigente del Servizio Infrastrutture comunale, le opere venivano dichiarate definitivamente collaudate, con prescrizioni relative a interventi di modesta entità; il parcheggio sovrastante le autorimesse veniva inoltre aperto al pubblico transito mediante apposizione della segnaletica stradale da parte del Comune.</h:div><h:div>Nonostante ciò, l’Amministrazione non adottava il previsto provvedimento di presa in carico delle opere di urbanizzazione né assumeva i correlati obblighi manutentivi.</h:div><h:div>Gli immobili sottostanti il parcheggio venivano nel frattempo alienati e risultavano ricompresi nel Condominio ricorrente, il quale deduceva di aver subito danni alle autorimesse in conseguenza della mancata manutenzione del parcheggio da parte del Comune.</h:div><h:div>Con diffida trasmessa il 27 ottobre 2023, il Condominio intimava all’Amministrazione di provvedere alla presa in carico del parcheggio pubblico prospiciente via Fabbri, nonché all’esecuzione degli interventi manutentivi e al ripristino dei danni lamentati. </h:div><h:div>Il Comune, con nota prot. n. 192193, del 28 novembre 2023, comunicava di aver avviato approfondimenti istruttori e di voler informare la Giunta comunale, rappresentando che il definitivo riscontro sarebbe stato fornito oltre il termine indicato nella diffida. Nei mesi successivi non interveniva alcun ulteriore provvedimento.</h:div><h:div>Il Condominio deduceva pertanto la violazione, tra l’altro, degli artt. 16, 17 e 28 della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, della legge regionale n. 47 del 1978, nonché degli artt. 2 e 11 della legge n. 241 del 1990 e degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, sostenendo che il Comune fosse tenuto ad adottare il provvedimento di presa in carico entro sei mesi dal collaudo e che l’inerzia serbata dal 2008 integrasse un inadempimento illegittimo.</h:div><h:div>Costituitosi in giudizio, il Comune di Ferrara eccepiva in via preliminare: a) la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti aventi causa del soggetto attuatore, nonché della compagnia fideiussoria, ai fini dell’eventuale manleva; b) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 11 della convenzione, che devolveva ad arbitrato rituale le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della stessa; c) l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, assumendo che la diffida fosse diretta a ottenere un adempimento di natura contrattuale e non l’adozione di un provvedimento amministrativo.</h:div><h:div>Nel merito l’Amministrazione contestava la fondatezza delle domande attoree e negava la propria responsabilità per i danni lamentati, attribuendoli a vizi originari di realizzazione delle opere imputabili ai soggetti esecutori.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 867/2024 il giudice ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., in considerazione della pluralità delle domande proposte, alcune delle quali soggette al rito ordinario.</h:div><h:div>Con sentenza 30 giugno 2025, n. 788, il T.A.R. ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del collegio arbitrale individuato nella clausola compromissoria, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto diritti soggettivi derivanti dalla convenzione urbanistica e che la relativa cognizione fosse validamente devoluta agli arbitri.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha, in particolare, rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente si collocava nella fase esecutiva del rapporto convenzionale, fase nella quale l’Amministrazione aveva già esaurito ogni margine di discrezionalità pubblicistica e residuavano unicamente obblighi derivanti dal vincolo negoziale. </h:div><h:div>Muovendo da tale premessa il T.A.R. ha, dunque, tratto la conclusione che la situazione giuridica dedotta in giudizio dovesse qualificarsi in termini di diritto soggettivo.</h:div><h:div>Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, a voler ritenere la clausola arbitrale non opponibile al Condominio in quanto non parte originaria della convenzione, il ricorso sarebbe, in ogni caso, comunque risultato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, potendo soltanto il soggetto stipulante azionare la convenzione nei confronti del Comune.</h:div><h:div>La sentenza ha, inoltre, richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche gravano su chiunque divenga titolare dei beni cui essi accedono, secondo il meccanismo delle obbligazioni <corsivo>propter rem</corsivo>, ritenendo pertanto opponibile anche al Condominio la clausola compromissoria contenuta nell’accordo.</h:div><h:div>In conclusione, il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il collegio arbitrale previsto dalla convenzione e disponendo la riassunzione della causa dinanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.</h:div><h:div>Il Condominio ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il primo mezzo di gravame il Condominio ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Ferrara e la società attuatrice.</h:div><h:div>L’appellante assume di essere soggetto estraneo alla convenzione e di non poter essere qualificato né parte né avente causa dei contraenti, con conseguente inopponibilità della clausola arbitrale. </h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo, la parte appellante ha dedotto che la posizione giuridica azionata non sarebbe di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, poiché l’azione sarebbe diretta a ottenere l’esercizio del potere amministrativo volto alla presa in carico delle opere di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.</h:div><h:div>Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito indicati.</h:div><h:div>Dalla ricostruzione in fatto emerge che il Condominio ha agito lamentando l’inadempimento, da parte del Comune di Ferrara, dell’obbligo – previsto dall’art. 6 della convenzione urbanistica – di procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione e, in particolare, del parcheggio pubblico sovrastante le autorimesse oggi facenti parte del Condominio.</h:div><h:div>Il Condominio, in particolare, ha dedotto che, a seguito della vendita delle unità immobiliari sottostanti al parcheggio, tali immobili sono confluiti nel proprio compendio e che la mancata presa in carico e manutenzione dell’opera da parte dell’Ente ha determinato danni alle autorimesse.</h:div><h:div>Per tale ragione, con nota del 27 ottobre 2023, ha formalmente diffidato il Comune a provvedere all’adozione del provvedimento di assunzione in carico delle opere, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino dei danni.</h:div><h:div>La controversia all’esame del Collegio concerne dunque l’accertamento dell’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione e di assumere i correlati oneri manutentivi.</h:div><h:div>Sul piano strettamente giuridico, la questione da risolvere attiene alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva fatta valere e, correlativamente, alla possibilità di devolvere la controversia alla cognizione arbitrale.</h:div><h:div>Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 12 c.p.a., le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.</h:div><h:div>L’art. 806 c.p.c., dal canto suo, consente la compromettibilità in arbitri delle controversie che abbiano a oggetto diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge.</h:div><h:div>Ne deriva che la devoluzione della controversia ad arbitri è preclusa quando la posizione giuridica dedotta abbia natura indisponibile.</h:div><h:div>Tanto premesso, nel caso in esame non si controverte di obbligazioni patrimoniali – quali il pagamento di contributi o oneri di urbanizzazione – né dell’inadempimento del lottizzante nella realizzazione delle opere “a scomputo” o nel trasferimento delle aree prima della loro esecuzione.</h:div><h:div>Le opere di urbanizzazione risultano, infatti, già realizzate.</h:div><h:div>Ciò che viene in rilievo è la mancata adozione, da parte del Comune, del provvedimento di presa in carico delle opere, cui la convenzione ricollega il trasferimento della proprietà e il subentro negli obblighi manutentivi.</h:div><h:div>L’art. 6 della convenzione prevede, al riguardo, che:</h:div><h:div>i)le opere di urbanizzazione, una volta completate e collaudate, accedano direttamente in piena ed esclusiva proprietà del Comune ai sensi dell’art. 934 c.c., senza necessità di ulteriori atti di trasferimento;</h:div><h:div>ii)il soggetto attuatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino all’adozione del provvedimento comunale di assunzione in carico, da adottarsi entro sei mesi dal collaudo;</h:div><h:div>iii)da tale momento gli oneri manutentivi gravino sull’Amministrazione.</h:div><h:div>La clausola convenzionale non attribuisce, dunque, all’Ente un potere discrezionale in ordine all’assunzione in carico delle opere di urbanizzazione, ma configura un vero e proprio obbligo funzionale all’esercizio delle competenze pubbliche in materia di gestione delle infrastrutture urbanistiche.</h:div><h:div>Sul piano dell’inquadramento sistematico, occorre ricordare che le convenzioni urbanistiche sono costantemente ricondotte dalla giurisprudenza al modello degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Esse costituiscono, in particolare, moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo, caratterizzati dalla compresenza di elementi pubblicistici ed elementi civilistici.</h:div><h:div>Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, tali accordi si inseriscono nel procedimento di governo del territorio e sono funzionali al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dei quali integrano e condizionano il contenuto (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204; Cass., SS.UU., n. 4368/2015).</h:div><h:div>In ragione di tale inserimento nel procedimento amministrativo, gli accordi urbanistici non costituiscono meri contratti di diritto privato, ma strumenti di esercizio mediato del potere pubblico.</h:div><h:div>Come la Sezione, al riguardo,  ha già avuto modo di chiarire, “fermi i casi di contratti di diritto privato (per i quali trovano certamente applicazione le disposizioni del codice civile), nei casi invece di contratto ad oggetto pubblico l’amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia; tali contratti non sono disciplinati dalle regole proprie del diritto privato, ma meramente dai “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti”, sempre “in quanto compatibili” e salvo che “non diversamente previsto”. </h:div><h:div>Questa clausola di compatibilità esprime l’idea che le norme generali del codice in materia di obbligazioni e contratti sono applicabili agli accordi amministrativi in quanto non contrastanti con le disposizioni specifiche relative a questi o alle obbligazioni in essi dedotte.</h:div><h:div>Essa, come è stato rilevato anche in dottrina, costituisce la previsione chiave su cui si regge l’interpretazione del regime giuridico degli accordi amministrativi, costituendo il filtro attraverso il quale valutare le modalità di ingresso nell’ordinamento amministravi delle regole privatistiche. (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2017, n. 2256).</h:div><h:div>In una analogo ordine di idee, è stato in maniera condivisibile osservato che l’art. 11 l. n. 241/1990 non rende applicabili agli accordi della pubblica amministrazione le norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti, bensì i “principi”, con ciò stesso presupponendo una non immediata adattabilità – sia ad accordi non aventi natura contrattuale, sia a convenzioni/contratto – delle norme valevoli per le manifestazioni di autonomia privata, ma richiedendo la verifica della applicabilità, in ragione della specifica natura dell’atto bilaterale sottoposto a giudizio, dei “principi” (e di quanto da essi desumibile) in tema di obbligazioni e contratti. </h:div><h:div>L'esito dell'opzione generale espressa dal comma 2 dell'art. 11 va, dunque, nella direzione di delineare un regime giuridico caratterizzato dalla compresenza di elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile. </h:div><h:div>Ciò che, del resto, trova conferma, sul piano processuale, nella previsione di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia non solo di formazione e di conclusione, ma anche di esecuzione del rapporto, in cui dovrebbe essere meno marcato l'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione (originariamente art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990, ora art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a.).</h:div><h:div>In tale contesto, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, condiviso dal Collegio, ha valorizzato l’interdipendenza tra lo statuto pubblicistico e la struttura negoziale soprattutto al fine di adattare l’operatività delle regole di diritto privato alle esigenze che caratterizzano la funzione pubblica.</h:div><h:div>In applicazione del riportato orientamento interpretativo, ad esempio, la penale richiesta a titolo di sanzione per l'inosservanza delle pattuizioni convenzionali è stata inquadrata non alla stregua della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c., bensì come sanzione a salvaguardia del raggiungimento delle finalità di pubblico interesse sottese all'esercizio del potere. </h:div><h:div>In questa logica, la penale è stata ritenuta funzionale ad assolvere il compito “non già di rafforzamento del vincolo contrattuale e dunque della garanzia di corretto adempimento delle obbligazioni assunte”, essendo solo eventuale la sua funzione di liquidazione preventiva del danno da inadempimento, bensì di “tutela del raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito” (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2017, n. 2258).</h:div><h:div>Più di recente, in un analogo ordine di idee, si è avuto modo di affermare che “La scadenza del termine non superiore ai dieci anni che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/1942 non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione”(Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2023, n. 8328).</h:div><h:div>In tale quadro, all’interno del medesimo rapporto convenzionale occorre, ad avviso del Collegio, distinguere tra diverse categorie di obbligazioni.</h:div><h:div>In particolare, devono essere differenziate:</h:div><h:div>a) obbligazioni a contenuto patrimoniale, quali quelle relative al pagamento di contributi o oneri di urbanizzazione, che presentano struttura assimilabile alle obbligazioni di diritto privato e sono soggette al regime ordinario di prescrizione;</h:div><h:div>b) obbligazioni a contenuto pubblicistico, strettamente connesse all’esercizio della funzione pianificatoria e conformativa del territorio, tra le quali rientrano la cessione delle aree a standard, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro successiva acquisizione e gestione da parte del Comune.</h:div><h:div>Mentre le prime hanno natura disponibile, le seconde costituiscono diretta proiezione del compito istituzionale del Comune di pianificare, gestire, manutenere e vigilare sulle infrastrutture pubbliche nel territorio di competenza.</h:div><h:div>Tale distinzione trova fondamento nel quadro normativo delineato dall’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 e dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, che subordinano l’attività edificatoria alla realizzazione delle opere necessarie a rendere l’area idonea all’insediamento urbanistico.</h:div><h:div>Le opere di urbanizzazione sono, infatti, funzionali alla gestione di servizi pubblici e rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell’ente locale territorialmente competente.</h:div><h:div>L’obbligo di acquisizione e gestione delle opere di urbanizzazione non si esaurisce in una utilità patrimoniale per l’ente, ma è finalizzato alla cura dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio e alla fruizione delle infrastrutture da parte della collettività.</h:div><h:div>Esso costituisce diretta proiezione del compito istituzionale del Comune di realizzare, gestire, manutenere e vigilare sulle infrastrutture pubbliche nel territorio di competenza (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018 n. 5372; Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2024 n. 6503). </h:div><h:div>Nel solco delle delineate coordinate teoriche, di recente la Sezione ha chiarito che “Alle convenzioni urbanistiche, infatti, è demandato anche lo “scopo” di garantire che “all'edificazione del territorio” corrisponda tanto “l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche” quanto “il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio” ( Cons. Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9538; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3127; 6 novembre 2009 n. 6947). </h:div><h:div>Del resto, in tal senso è possibile trarre ulteriore argomento dalla già menzionata previsione dell’art. 28, comma 5, legge n. 1150/1942, che costituisce un contenuto imposto dell’accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 fra privato ed amministrazione, e si raccorda in maniera evidente alla “necessità” che ogni edificazione venga compiuta unitamente alla realizzazione di quelle opere – le opere di urbanizzazione, per l’appunto - “necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti” (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2018 n. 5372, §. 2.3.), la cui edificazione e la cui cura spettano, di regola, all’amministrazione comunale a cui è attribuito tale “compito”, che si estrinseca nel doverle realizzare, nel doverle manutenere e nel doverle vigilare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5372/2018, cit. §. 2.4. e, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2024 n. 6503, secondo cui “la realizzazione delle opere di urbanizzazione rientra nelle attribuzioni dell’Amministrazione competente (di regola, quella comunale)”.</h:div><h:div>In tal senso, la Sezione ha ulteriormente chiarito che: “Le opere di urbanizzazione sono funzionali alla gestione di servizi pubblici, che sono a carico del Comune territorialmente competente, con la conseguenza che, una volta che siano state regolarmente eseguite dal soggetto lottizzante, le opere di urbanizzazione debbono essere acquisite dal Comune, che deve provvedere alla loro relativa manutenzione e gestione nell’interesse generale della collettività” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6503/2024).</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, la posizione giuridica fatta valere dal Condominio appellante non può essere qualificata quale diritto soggettivo disponibile.</h:div><h:div>Si tratta, piuttosto, di un diritto soggettivo indisponibile –  strettamente correlato ai profili di necessità e doverosità che caratterizzano l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite all’ente locale – all’acquisizione delle opere e alla presa in carico delle stesse nonché, specularmente, come in tutte le posizioni soggettive correlate con la cura dell’interesse pubblico, di un obbligo dell’ente locale di attivarsi per portare a compimento quanto previsto dalla convenzione.</h:div><h:div>La clausola convenzionale in esame sancisce, infatti, direttamente l’obbligo del Comune di procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione una volta completate e collaudate, senza che residui alcun margine di discrezionalità.</h:div><h:div>Da tale qualificazione discendono due conseguenze.</h:div><h:div>In primo luogo, la controversia non può essere devoluta ad arbitri, poiché l’arbitrato è ammesso esclusivamente per controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.</h:div><h:div>In secondo luogo, non può trovare applicazione l’istituto della prescrizione.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 2934, comma 2, c.c., infatti, la prescrizione non opera nei confronti dei diritti di cui il titolare non può disporre. </h:div><h:div>La ragione risiede, all’evidenza, nel fatto che, se al mancato esercizio da parte del titolare fosse collegata la prescrizione, si realizzerebbe un atto di disposizione inconciliabile con la necessità di curare l’interesse pubblico sotteso. Se al mancato esercizio del diritto fosse collegata la sua estinzione per prescrizione, in altri termini, si realizzerebbe una forma di disposizione del diritto stesso, incompatibile con la sua natura indisponibile.</h:div><h:div>Nel caso in esame, il mancato esercizio del potere-dovere di acquisizione delle opere non può determinare l’estinzione dell’obbligo dell’amministrazione di prenderle in carico e di provvedere alla loro gestione nell’interesse generale della collettività.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che la situazione giuridica fatta valere dal Condominio appellante integri un diritto soggettivo indisponibile, strettamente connesso al dovere dell’amministrazione comunale di assumere in carico le opere di urbanizzazione e di provvedere alla loro gestione e manutenzione.</h:div><h:div>Ne consegue che:</h:div><h:div>i)la controversia non è devolvibile alla cognizione arbitrale;</h:div><h:div>ii)la sentenza impugnata, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in ragione della clausola compromissoria, deve essere riformata.</h:div><h:div>L’accoglimento del primo motivo di appello comporta l’assorbimento delle ulteriori censure riproduttive dei motivi di primo grado.</h:div><h:div>La sentenza impugnata va dunque riformata e la causa deve pertanto essere rimessa al giudice di primo grado per l’esame nel merito, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, co. 1, cod. proc. amm.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppina Grimani</h:div><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>