<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250772720260803164945340" descrizione="" gruppo="20250772720260803164945340" modifica="05/08/2026 12:47:30" stato="2" tipo="1" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="07727"/><fascicolo anno="2026" n="06636"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250772720260803164945340.xml</file><wordfile>20250772720260803164945340.docm</wordfile><ricorso NRG="202507727">202507727\202507727.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Marotta</firma><data>05/08/2026 12:47:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 00313/2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7727 del 2025, proposto dal Comune di Corigliano D'Otranto, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Sinergia S.r.l.s, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Cacciapaglia, Eleonora Colazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sinergia S.r.l.s;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Il Comune di Corigliano d’Otranto ha impugnato la sentenza n. 313/2025, resa in forma semplificata, con la quale il T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Sinergia S.r.l.s. avverso il provvedimento del 29 novembre 2024, prot. n. 12528, emesso dal Comune di Corigliano d’Otranto, di annullamento in autotutela del silenzio - assenso formatosi sulla istanza di PAS presentata dalla società in data 29 luglio 2023 (prot. 7946).</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.</h:div><h:div>2. La presente controversia trae origine dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata dalla società Sinergia S.r.l.s. in data 29 luglio 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Corigliano d'Otranto.</h:div><h:div>Con provvedimento prot. n. 11184/2023 il Comune di Corigliano d’Otranto ha inibito l’esecuzione dell’intervento, ritenendo la PAS in contrasto con la disciplina urbanistica e regolamentare comunale, nonché carente della documentazione richiesta.</h:div><h:div>Tale provvedimento è stato impugnato dalla predetta società dinanzi al T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce (R.G. n. 1214/2023), deducendo, tra l’altro, l’illegittimità per erronea qualificazione della pratica, per intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e per incompatibilità della disciplina comunale con la normativa statale sopravvenuta in materia di aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>Con sentenza n. 758/2024 il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo che l’erroneo riferimento alla DILA costituisse un mero errore materiale, il Comune potesse esercitare i poteri inibitori anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, mediante l'esercizio dell'autotutela ai sensi degli artt. 19 e 21 - nonies della legge n. 241/1990 e le censure relative alla pretesa prevalenza della disciplina statale sulle disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali fossero formulate in termini generici. </h:div><h:div>Avverso tale decisione la società ha proposto appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 6460/2024), ottenendo, con ordinanza cautelare n. 3466/2024 del 13 settembre 2024, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Successivamente, la società ha chiesto al Comune il riesame della PAS; l’Amministrazione comunale ha avviato il relativo procedimento, al cui esito ha ritenuto esistenti profili ostativi all'intervento, concernenti non solo aspetti già rilevati (il contrasto con le previsioni del PUG, del PPTR e del regolamento comunale; la carenza della documentazione allegata), ma anche  l'insussistenza della legittimazione del proponente, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, e la mancata dimostrazione dell’autorizzazione all’espianto degli alberi.</h:div><h:div>Sulla base di tali ulteriori valutazioni il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 12528 del 29 novembre 2024, con il quale ha nuovamente disposto il divieto di esecuzione dell'intervento.</h:div><h:div>Anche tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce (R.G. n. 106/2025), che, con sentenza n. 313 del 25 febbraio 2025, ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure relative alla violazione del termine per l’esercizio dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.</h:div><h:div>In particolare, il T.a.r. ha affermato che il provvedimento comunale costituisse esercizio del potere di autotutela sulla PAS e che tale potere fosse stato esercitato oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990, reputando irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, la successiva ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la richiesta di riesame formulata dalla stessa società.</h:div><h:div>Con ricorso in appello il Comune di Corigliano d’Otranto ha impugnato la sentenza n. 313/2025, deducendone l'erroneità in fatto e in diritto e chiedendone la riforma.</h:div><h:div>3. Il Comune appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.</h:div><h:div>3.1. Con il primo motivo di gravame, l’Amministrazione appellante deduce omessa valutazione di autonome ragioni di legittimità del provvedimento.</h:div><h:div>Il Comune censura la sentenza per avere limitato il proprio esame alla questione della tempestività dell'autotutela, senza pronunciarsi su ulteriori e autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la perdita della legittimazione della società a realizzare l'intervento, per mancata dimostrazione della permanenza di un valido titolo di disponibilità dell'area ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, essendo inefficace la pretesa proroga del contratto preliminare, e la mancata dimostrazione dell'autorizzazione all'espianto degli alberi di ulivo, ritenuta presupposto necessario per l'esecuzione dell'intervento. </h:div><h:div>Secondo l’Amministrazione appellante, tali motivi costituirebbero autonome ragioni idonee a sorreggere il provvedimento, sicché, trattandosi di atto plurimotivato, la loro legittimità sarebbe di per sé sufficiente a confermarne la validità.</h:div><h:div>3.2. Con il secondo motivo di gravame, l’Amministrazione appellante deduce erronea applicazione dell'art. 21 - nonies della legge n. 241/1990 e della disciplina della PAS.</h:div><h:div>Il Comune deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardivo l'esercizio dell'autotutela.</h:div><h:div>L'appellante sostiene che la PAS costituisce una particolare forma di SCIA e, pertanto, è soggetta al regime degli artt. 19 e 21 - nonies della legge n. 241/1990; il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di un procedimento di riesame avviato su espressa richiesta della stessa società, successivamente all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato; il riesame ha consentito di accertare fatti nuovi e sopravvenuti, in particolare la perdita della disponibilità giuridica dell'area e la mancata autorizzazione all’espianto degli alberi, circostanze non valutabili al momento del primo provvedimento inibitorio. </h:div><h:div>Secondo il Comune, il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 non sarebbe quindi ostativo all'esercizio dell'autotutela, trattandosi di un nuovo procedimento fondato su sopravvenienze e promosso dalla stessa interessata.</h:div><h:div>3.3. Con il terzo motivo di gravame l’Amministrazione comunale deduce omessa pronuncia sulle ulteriori ragioni ostative all’intervento.</h:div><h:div>Il Comune censura la sentenza anche per avere assorbito le ulteriori questioni di merito, senza esaminare le ragioni urbanistiche, paesaggistiche e regolamentari poste a fondamento del diniego.</h:div><h:div>In particolare, sostiene che l’intervento contrasterebbe con l’art. 2.12 delle NTA del PUG, che vieta la realizzazione di impianti per la produzione di energia in aree ricadenti nei coni visuali tutelati; inoltre, l’area ricade nell’ambito di trasformazione AT52, subordinato all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo tuttora inesistente; risultano violate le prescrizioni del regolamento comunale sugli impianti da fonti rinnovabili, concernenti sia l’idoneità dell’area sia i requisiti progettuali e documentali. </h:div><h:div>L’Amministrazione appellante evidenzia inoltre che né il PUG né il regolamento comunale sono stati impugnati dalla società e che le relative prescrizioni non sono state specificamente censurate nel ricorso introduttivo, con conseguente inammissibilità delle doglianze formulate. </h:div><h:div>Richiama infine il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a mantenerlo fermo.</h:div><h:div>Sulla base di tali motivi, il Comune chiede che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado venga dichiarato inammissibile e comunque venga respinto, con riconoscimento della legittimità del provvedimento di autotutela prot. n. 12528 del 29 novembre 2024.</h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la società Sinergia s.r.l.s. eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello per violazione del principio di specificità dei motivi e contestando nel merito le deduzioni della Amministrazione appellante.</h:div><h:div>5. Con memorie e repliche le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 25 giugno 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>7. In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, per violazione del principio della specificità dei motivi, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Diversamente da quanto rappresentato dalla società appellata, il Comune di Corigliano d’Otranto ha diffusamente confutato (come sopra evidenziato) le argomentazioni giuridiche poste alla base della sentenza impugnata, ritenendo erronee sul piano giuridico le conclusioni del giudice di primo grado.</h:div><h:div>Ne consegue che non si ravvisa la dedotta violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, dovendo il Collegio farsi carico della verifica, nel merito, della fondatezza delle deduzioni della Amministrazione appellante.</h:div><h:div>8. Nel merito, il ricorso in appello è fondato nei termini di seguito indicati.</h:div><h:div>Per una comprensione delle questioni giuridiche dedotte in giudizio è necessario esaminare analiticamente la sequenza procedimentale che ha preceduto l’adozione del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>9. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Corigliano d'Otranto, all’esito del procedimento di riesame avviato a seguito dell'istanza della società Sinergia S.r.l.s. e delle vicende processuali pendenti dinanzi al T.a.r. e al Consiglio di Stato (sopra richiamate), ha disposto l’annullamento in autotutela della PAS presentata il 29 luglio 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 700 kWp.</h:div><h:div>Il provvedimento richiama integralmente il precedente divieto del 24 ottobre 2023, ribadendo tutte le ragioni urbanistiche, paesaggistiche e regolamentari già poste a fondamento dell'inibizione dell'intervento, e richiama altresì il giudizio definito dal T.a..r. Puglia – sezione di Lecce con sentenza n. 758/2024, l’appello proposto dalla società, l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3466/2024, la successiva richiesta di riesame presentata dalla stessa società, il procedimento di riesame avviato dal Comune con comunicazione del 14 ottobre 2024. </h:div><h:div>Esaminate le osservazioni della società, il Comune ha ritenuto che esse non fossero idonee a superare i vizi della PAS, confermando le ragioni già espresse nel precedente provvedimento.</h:div><h:div>In particolare, nel provvedimento impugnato, il Comune ha ribadito che l'intervento è incompatibile con l'art. 2.12, comma 7, delle NTA del PUG, in quanto ricade in un’area sottoposta a tutela paesaggistica (luoghi panoramici e coni visuali), nella quale gli impianti per la produzione di energia non sono ammessi; il terreno ricade nell'ambito di trasformazione AT52, per il quale manca lo strumento urbanistico attuativo richiesto; risultano violate le prescrizioni del Regolamento comunale sugli impianti da fonti rinnovabili;  la PAS è carente della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa. </h:div><h:div>Il Comune ha individuato, inoltre, ulteriori profili ostativi, emersi nel corso del riesame.</h:div><h:div>In particolare, ha rilevato la mancata dimostrazione della permanenza della disponibilità giuridica dell’area, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, e la mancata dimostrazione dell’autorizzazione all’espianto degli alberi presenti sul fondo. </h:div><h:div>10. Il procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato trae origine quindi da un’istanza di riesame della stessa società (di cui alla nota del 16 settembre 2024 e al successivo atto di sollecito del 9 ottobre 2024); dopo l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3466/2024, la società ha chiesto formalmente il riesame della pratica, diffidando il Comune a pronunciarsi e sollecitando una nuova decisione.</h:div><h:div>Nella comunicazione di avvio del procedimento del 14 ottobre 2024, il Comune di Corigliano d’Otranto, tra le altre cose, ha evidenziato nelle premesse quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>…Rilevato inoltre che ai fini della permanenza del requisito soggettivo legittimante l'intervento, come prescritto dall'art. 11 del DPR 380/2001, occorre dimostrare l'intervenuta proroga del contratto preliminare di compravendita del 6/3/2023 con atto avente data certa stipulato tra i promittenti venditore e acquirente in epoca anteriore allo spirare del termine; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Rilevato infine che nell'originario contratto preliminare è prevista l'espianto di alberatura soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente, per il quale non è stata fornita prova di ottemperanza ai fini della effettiva esecuzione dei lavori oggetto di PAS;…</corsivo>”.</h:div><h:div>Nelle osservazioni presentate con nota del 21 ottobre 2024, la società ha contestato l’avvio del procedimento istaurato dalla Amministrazione, obliterando la richiesta di riesame da essa stessa presentata e il successivo atto di sollecito; ha quindi ritenuto illegittimo l’avvio del procedimento, evidenziando che il potere di autotutela era stato esercitato oltre il termine di 12 mesi previsto dalla legge dalla formazione del titolo abilitativo <corsivo>per silentium</corsivo>; a sostegno delle proprie ragioni, ha richiamato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3466/2024.</h:div><h:div>Non risulta prodotta in sede procedimentale alcuna documentazione, in riscontro ai rilievi sollevati dalla Amministrazione comunale, segnatamente con riguardo alla rilevata sopravvenuta carenza di disponibilità giuridica dell’area.</h:div><h:div>Nel giudizio di primo grado la società ha prodotto il contratto preliminare di compravendita del 6 marzo 2023, la cui validità ed efficacia erano espressamente limitata a dodici mesi dalla sottoscrizione, e una proposta di proroga del contratto preliminare di vendita sottoscritta da Rita Giovanna Miceli e Paola Colazzo (quali promittenti venditrici) e recante la data del 4 marzo 2024.</h:div><h:div>11. Orbene, ritiene il Collegio che la predetta richiesta di proroga non sia idonea ad infirmare, sotto il profilo della disponibilità giuridica dell’area, il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>In primo luogo, la richiesta di proroga non è stata portata a conoscenza della Amministrazione comunale in sede procedimentale; ne consegue che l’Amministrazione comunale non ne ha potuto valutare la rilevanza giuridica, ai fini del superamento della carenza di legittimazione evidenziata. </h:div><h:div>In secondo luogo, la richiesta di proroga reca solo la sottoscrizione delle promittenti venditrici e non si configura quindi come giuridicamente idonea a prorogare gli effetti del contratto preliminare di vendita, che, in quanto negozio giuridico bilaterale ad effetti obbligatori, richiede la manifestazione del consenso sia del promittente venditore che del promissario acquirente; nel caso di specie, manca la sottoscrizione della promissaria acquirente; la mera manifestazione di disponibilità delle promittenti venditrici alla proroga del contratto di preliminare di vendita non produce effetti giuridici sulla proroga del contratto preliminare di compravendita precedentemente stipulato.</h:div><h:div>In terzo luogo, la richiesta di proroga del contratto preliminare prodotta nel giudizio di primo grado in data 3 febbraio 2025 (e quindi in data posteriore rispetto al provvedimento impugnato) non ha data certa; la legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione deve essere valutata sulla base della documentazione tempestivamente prodotta dal privato in sede procedimentale dal privato e non sulla base di atti privi di data certa, prodotti in sede processuale. </h:div><h:div>In quarto luogo, il Collegio deve rilevare che l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3466/2024, ripetutamente richiamata dalla società appellata a sostegno della fondatezza delle sue ragioni è stata adottata anche sulla base della dichiarazione resa a verbale dal difensore della società alla camera di consiglio del 12 settembre 2024 (nel verbale d’udienza è riportato quanto segue: “<corsivo>Viene udito in sede di discussione l'avv. Maurizio Sanasi il quale, in punto di periculum, precisa che il preliminare di acquisto - scaduto nel marzo 2024 - è stato prorogato per altri 12 mesi</corsivo>”); la dichiarazione del difensore della società appellata, tuttavia, non ha trovato adeguato riscontro nella documentazione prodotta dalla società appellata in sede procedimentale e in sede processuale. Oltre a ciò, il giudizio di appello, nell’ambito del quale è stata adottata la predetta ordinanza cautelare, è stato definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (con conseguente consolidamento degli effetti della sentenza del T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce n. 758/204, di rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla società).</h:div><h:div>Sotto il profilo sostanziale, ritiene quindi il Collegio che sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere concretamente esercitato dal Comune di Corigliano d’Otranto, in quanto la disponibilità giuridica dell’area costituisce presupposto essenziale della legittimazione all’intervento, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e la mancanza del titolo di legittimazione rileva come causa della inconfigurabilità strutturale della domanda e preclude la formazione del silenzio – assenso sulle istanze di rilascio di titoli edilizi abilitativi (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1878).</h:div><h:div>12. Il Collegio è ora chiamato a verificare la tardività del potere esercitato dalla Amministrazione, che il giudice di primo grado ha ritenuto preclusiva di ogni valutazione di merito.</h:div><h:div>13. Sulla base della ricostruzione procedimentale sopra richiamata, il Collegio deve rilevare che il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non trae origine da un’iniziativa officiosa dell’Amministrazione comunale, ma da una espressa istanza di riesame formulata dalla stessa società appellante, la quale aveva evidenziato la necessità di una nuova valutazione nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>La società, chiedendo il riesame, ha sollecitato una nuova valutazione della posizione amministrativa e della persistente sussistenza dei presupposti della procedura abilitativa.</h:div><h:div>A giudizio del Collegio, una volta riaperto il procedimento, l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto limitare la propria valutazione ai soli profili già oggetto del precedente provvedimento inibitorio, ma era tenuta ad accertare la persistente sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’ordinamento giuridico per la legittima esecuzione dell’intervento.</h:div><h:div>In altri termini, il provvedimento impugnato, pur formalmente qualificato come annullamento in autotutela, ha in realtà natura composita: da un lato, contiene una rivalutazione dei profili originari della PAS; dall’altro, accerta circostanze ulteriori emerse nel corso del procedimento di riesame, autonomamente ostative alla prosecuzione dell'intervento.</h:div><h:div>Orbene, nel corso del riesame, nonostante la specifica richiesta formulata dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento partecipativo, è emersa la mancata dimostrazione del permanere della disponibilità giuridica dell’area, quale presupposto essenziale della legittimazione all’intervento, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Nel procedimento di riesame è emerso infatti che il contratto preliminare (sulla base del quale la società aveva presentato l’istanza di PAS, ai fini della dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area) era ormai scaduto e che la società non aveva dimostrato alcuna valida proroga del predetto contratto.</h:div><h:div>La disponibilità giuridica dell'area non costituisce un mero requisito formale della domanda, ma è il presupposto della legittimazione del soggetto che intende realizzare l’intervento, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001; essa deve pertanto sussistere non soltanto nella fase genetica della procedura abilitativa, ma anche nel momento in cui il soggetto intenda concretamente avvalersi del titolo per dare corso all'intervento.</h:div><h:div>Ne consegue che il procedimento di riesame non è stato utilizzato dall’Amministrazione quale strumento elusivo dei limiti temporali dell’autotutela, ma quale sede necessaria per verificare, a fronte della richiesta della stessa interessata, la persistente attualità dei presupposti necessari alla realizzazione dell'intervento.</h:div><h:div>Il Comune, a seguito del riesame richiesto dalla stessa società, ha accertato che non risultavano più comprovati tutti i presupposti necessari per consentire l’esecuzione dell'intervento; la successiva determinazione non costituisce quindi mera autotutela tardiva sui vizi originari, ma una valutazione aggiornata della permanenza delle condizioni legittimanti.</h:div><h:div>In tale prospettiva, la valutazione della tempestività dell’intervento amministrativo, con riferimento a tale autonomo profilo, non può prescindere dal momento in cui tale circostanza è divenuta conoscibile per l’Amministrazione e si è concretamente manifestata quale ostacolo attuale alla realizzazione dell’intervento.</h:div><h:div>L'interesse pubblico posto a fondamento della determinazione impugnata non si esaurisce nel mero ripristino della legalità violata, ma consiste nella necessità di evitare che un intervento di rilevante trasformazione territoriale venga eseguito in assenza della prova della legittimazione soggettiva del proponente e della disponibilità dell'area interessata.</h:div><h:div>Sotto diverso profilo, l’affidamento del privato, che l’art. 21-nonies l. n. 241/1990 è volto a tutelare, presuppone una situazione di obiettiva stabilità del titolo e di effettivo consolidamento della posizione del privato. </h:div><h:div>Nel caso di specie, tenendo conto della documentazione prodotta in giudizio, tali presupposti non si ravvisano, in quanto la società era già destinataria del provvedimento di divieto del 24 ottobre 2023; la società era consapevole del fatto che il titolo era oggetto di un contenzioso pendente e di aver presentato un’istanza di riesame della posizione amministrativa, accettando quindi una nuova valutazione della vicenda; i lavori non erano stati avviati; oltre a ciò, la società non ha allegato di avere sostenuto investimenti o iniziato opere né risulta che abbia modificato irreversibilmente la propria posizione giuridica confidando nella stabilità del titolo.</h:div><h:div>La mancata dimostrazione del permanere della disponibilità giuridica dell’area assume autonoma rilevanza rispetto alle ulteriori ragioni urbanistiche già evidenziate dall'Amministrazione, integrando un autonomo presupposto ostativo alla realizzazione dell'intervento. Tale profilo, infatti, incide direttamente sulla legittimazione soggettiva del proponente e risulta di per sé sufficiente a giustificare la determinazione adottata, indipendentemente dalla verifica della fondatezza degli ulteriori motivi posti a fondamento del precedente provvedimento inibitorio.</h:div><h:div>Era interesse e specifico onere partecipativo della società fornire, nel procedimento di riesame, elementi idonei a comprovare la perdurante sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento, ivi compresa la perdurante disponibilità giuridica dell’area. Il mancato assolvimento di tale onere non poteva essere surrogato da mere allegazioni né da documentazione inidonea a comprovare la persistente efficacia del titolo di disponibilità.</h:div><h:div>Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti giuridici per l’esercizio del potere concretamente esercitato dal Comune di Corigliano d’Otranto.</h:div><h:div>14. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso in appello deve essere accolto in relazione al primo e al secondo motivo di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.</h:div><h:div>15. La peculiarità e la complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio giustificano nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paolo Marotta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>