<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250768620251031104959834" descrizione="" gruppo="20250768620251031104959834" modifica="31/10/2025 11:26:28" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="07686"/><fascicolo anno="2025" n="03968"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250768620251031104959834.xml</file><wordfile>20250768620251031104959834.docm</wordfile><ricorso NRG="202507686">202507686\202507686.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>31/10/2025 11:05:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberta ravasio</firma><data>31/10/2025 10:56:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01068/2025, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7686 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Associazione LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione LAV -  Lega Anti Vivisezione, Associazione ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali (Odv), Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lipu -  Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione Wwf Italia Ets, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Associazione Cacciatori Lombardi, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, via delle Milizie 34; </h:div><h:div>ISèRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, di Regione Lombardia, di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federazione Italiana della Caccia della Lombardia;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 1068/2025, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Claudio Linzola, Pietro Balletti anche in sostituzione dell'avv. Lorenzo Bertacchi e Cristiano Bosin in sostituzione dell'avv. Alessandro Gianelli;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Dato atto che con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio è stata impugnata la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 4714 del 14 luglio 2025, a mezzo della quale è stata aperta la caccia “in deroga”, per il periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, al fringuello e allo storno, nei limiti quantitativi, rispettivamente, di 97.637 capi e 36.552 capi;</h:div><h:div>Considerato che in esito alla sommaria delibazione propria della fase cautelare le censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio risultano meritevoli di adeguato approfondimento, in particolare quelle afferenti l’inadeguatezza della motivazione posta a base della DGR n. 4714 del 14.7.2025 in punto assenza di altre soluzioni soddisfacenti, e la rilevanza del parere dell’ISPRA, che qualifica i quantitativi di prelievo operabili su scala nazionale (limiti indicati, rispettivamente di 230.242 storni e 581.302 fringuelli prelevabili nell’autunno 2025 in Italia) come quantità “relativamente</h:div><h:div>piccole”, introducendo in tal modo un elemento di incertezza circa l’effettivo rispetto del criterio della “piccola quantità”, che deve essere rigorosamente inteso;</h:div><h:div>Considerato che i dubbi relativi alla sussistenza del requisito pregiudiziale di legittimità della caccia in deroga ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, costituito appunto dalla assenza di altre soluzioni soddisfacenti, implica la possibile illegittimità della impugnata delibera della Giunta Regionale della Lombardia a prescindere dal numero di esemplari che rappresentano la “piccola quantità”;</h:div><h:div>Ritenuto, alla luce della considerazione che precede, che nella fattispecie in esame il <corsivo>periculum</corsivo> è <corsivo>in re ipsa</corsivo>, per la esigenza di tutela degli esemplari protetti;</h:div><h:div>Ritenuto pertanto che l’appello merita di essere accolto, conseguendo da ciò la necessità di sospendere la delibera di Giunta Regionale sopra indicata, che peraltro limita il periodo di caccia in contestazione al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025;</h:div><h:div>Ritenuto che la particolarità della vicenda consente di compensare le spese relative alla presente fase cautelare;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 7686/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, e sospende la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 4714 del 14/07/2025 nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div> Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.</h:div><h:div>Compensa tra tutte le parti le spese relative alla presente fase monitoria.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Roberta Ravasio</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7686/2025) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>