<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250727920260719150341497" descrizione="" gruppo="20250727920260719150341497" modifica="23/07/2026 21:58:55" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="07279"/><fascicolo anno="2026" n="06049"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250727920260719150341497.xml</file><wordfile>20250727920260719150341497.docm</wordfile><ricorso NRG="202507279">202507279\202507279.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>23/07/2026 16:50:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Lorenzo Vitale</firma><data>23/07/2026 14:27:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Lorenzo Vitale,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09006/2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7279 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Guido Bellitti, Gian Michele Roberti e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Altroconsumo – Associazioni Indipendenti di Consumatori, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Marco Annoni, Guido Bellitti e Luisa Torchia;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>IL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI GIUDIZIO</h:div><h:div>1. Con il provvedimento n. 28604 del 16 marzo 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “Autorità” o “AGCM”) ha accertato che Autostrade per l'Italia S.p.A., concessionaria della gestione e manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale gestita in Italia, aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta articolata nelle seguenti due condotte: </h:div><h:div>“<corsivo>a) con riferimento alla A/14 Bologna-Taranto, alla A/16 Napoli-Canosa e alle Autostrade liguri (di seguito tutte, congiuntamente, "le Autostrade"), nella riduzione delle corsie di marcia o in specifiche limitazioni – per lunghi tratti – della velocità massima consentita (normalmente pari a 130 km/h), che hanno creato rilevanti disagi ai consumatori e aumentato in maniera consistente i tempi di percorrenza, in assenza di adeguamento del corrispettivo richiesto quale pedaggio autostradale;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) con riferimento a tutte le tratte della rete autostradale gestite da ASPI, nelle modalità informative adottate dal professionista, in particolare sulla A/14 Bologna-Taranto, relative alle procedure di rimborso, con specifico riguardo ai casi di peggioramento del servizio in conseguenza di riduzioni delle corsie di marcia o di specifiche limitazioni alla viabilità (quali, ad es., riduzione della carreggiata, della velocità massima, interdizione di veicoli pesanti, chiusura di alcune uscite), che sono risultate omissive, inadeguate o, comunque, intempestive</corsivo>” (punto 3 del provvedimento).</h:div><h:div>2. L'Autorità ha ritenuto che tali condotte, considerate nel loro complesso, fossero “<corsivo>idonee a configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e, nello specifico, all’obbligo di manutenere la rete autostradale, di fornire ai consumatori un servizio adeguato alla natura dell’infrastruttura gestita, di chiedere un importo a titolo di pedaggio proporzionato alla qualità delle prestazioni erogate agli utenti per i transiti autostradali, di fornire chiare e complete informazioni in merito alle eventuali misure di riduzione/esenzione del pedaggio e alle procedure adottate per il relativo rimborso</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Altresì, l’Autorità ha ravvisato la natura aggressiva della pratica poiché idonea a determinare un indebito condizionamento del consumatore, costretto, una volta intrapreso il viaggio, a fruire di un servizio significativamente peggiorato senza beneficiare di alcuna riduzione del corrispettivo né di misure compensative e senza poter esercitare una reale libertà di scelta.</h:div><h:div>Infine, il provvedimento ha ritenuto che la pratica presenti anche profili di ingannevolezza per omissione, ai sensi dell'art. 22 del Codice del consumo, in ragione dell'omessa o insufficiente informazione fornita agli utenti.</h:div><h:div>4. Per tali ragioni, le condotte sono state ritenute complessivamente contrarie alla diligenza professionale e idonee ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.000, pari al massimo edittale.</h:div><h:div>IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO</h:div><h:div>5. Con la sentenza appellata il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale proposto da Autostrade per l'Italia avverso il provvedimento AGCM n. 28604 del 16 marzo 2021, dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l’atto di avvio del procedimento di verifica dell'inottemperanza, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, e respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il successivo provvedimento con cui l'Autorità aveva accertato l'inottemperanza alla delibera n. 28604/2021, rilevando che la società aveva predisposto un sistema generalizzato di rimborso del pedaggio soltanto a seguito dell'avvio del procedimento di verifica.</h:div><h:div>6. Circa l’impugnazione della delibera 28604 cit., il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure rivolte contro il provvedimento sanzionatorio, affermando anzitutto che ricorrevano entrambi gli elementi costitutivi della pratica commerciale scorretta previsti dall'art. 20 del Codice del consumo: la negligenza professionale e l'idoneità della condotta ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Sotto il primo profilo, il Collegio ha ritenuto che le risultanze istruttorie dimostrassero come i rilevanti disagi alla circolazione fossero riconducibili a carenze manutentive imputabili alla concessionaria, senza che ciò implicasse alcun accertamento dell'inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione concessoria, trattandosi di una valutazione svolta esclusivamente ai fini della tutela del rapporto di consumo. Sotto il secondo profilo, ha osservato che, trattandosi di un servizio reso in condizioni di sostanziale monopolio naturale, il consumatore, spesso privo di alternative concretamente praticabili all'utilizzo dell'autostrada, risultava costretto a sopportare un servizio gravemente deteriorato, continuando tuttavia a corrispondere integralmente il pedaggio. Da tali premesse il TAR ha condiviso la qualificazione della condotta sia come pratica aggressiva, ravvisando un indebito condizionamento del consumatore, impossibilitato a sottrarsi alla prestazione o ad opporsi al pagamento integrale del pedaggio, sia come pratica ingannevole per omissione, in ragione dell'incompletezza e dell'intempestività delle informazioni diffuse sulle modalità di rimborso, ritenute idonee a incidere sulle decisioni economiche del consumatore.</h:div><h:div>7. Il primo giudice ha, infine, respinto le ulteriori censure concernenti il rigetto degli impegni, la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, l'asserita incompetenza dell'AGCM, la metodologia impiegata per l'accertamento dei disagi e la quantificazione della sanzione, ritenuta congrua e adeguatamente motivata.</h:div><h:div>L’APPELLO</h:div><h:div>8. Con l’atto di gravame la società appellante ha articolato cinque motivi.</h:div><h:div>9. Con il primo reitera le difese relative al diniego di audizione in sede procedimentale; con il secondo si duole del rigetto da parte dell’AGCM degli impegni proposti; con il terzo censura la qualificazione della condotta contestata quale pratica commerciale scorretta nonché contesta l’effettiva sussistenza delle violazioni addebitate; con il quarto ripropone le censure relative alla quantificazione della sanzione; infine, con ulteriori doglianze, l’appellante contesta la sentenza laddove ha dichiarato inammissibile e rigettato, rispettivamente, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>10. In particolare, con riguardo al terzo motivo, rilevante ai fini della presente ordinanza, l’appellante contesta la sentenza laddove ha rigettato i primi tre motivi del ricorso di primo grado, deducendo “<corsivo>Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione del Codice del Consumo e della normativa UE in materia di pratiche commerciali, nonché delle fonti regolatorie e convenzionali conferenti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2, lettere a), b), c), e) e g) del DL n. 201 del 2011 nonché degli artt. 32 e 35 della Convenzione Unica. Omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul punto, la società deduce, per quanto in questa sede interessa, che:</h:div><h:div>- la condotta contestata non sia riconducibile alla fattispecie di pratica sleale aggressiva per omissione prevista dalle disposizioni, di armonizzazione completa, di cui alla Direttiva 2005/29/CE (Direttiva PCS);</h:div><h:div>- l’AGCM e il giudice di prime cure hanno fatto applicazione congiunta e cumulativa sia del parametro specifico relativo alle pratiche aggressive, sia di quello generale relativo alle pratiche sleali (non ingannevoli e non aggressive), in contrasto con il sistema su cui la Direttiva PCS si fonda;</h:div><h:div>- la ipotizzata violazione in cui verrebbe ad incorrere automaticamente il professionista, per l’omessa previsione degli sconti a fronte di disagi da cantiere, si configura – a ben vedere – come una ipotesi aggiuntiva di pratica presuntivamente sleale, e cioè come una ipotesi ulteriore rispetto a quelle contemplate dalla “black list” avente, tuttavia, natura tassativa;</h:div><h:div>- la Direttiva PCS prevede, quale indefettibile presupposto, che la pratica commerciale sleale sia idonea a “falsare in misura rilevante” una scelta del consumatore medio e che detta idoneità debba essere accertata in concreto;</h:div><h:div>- l’individuazione di una pratica sleale aggressiva nella omessa previsione della misura compensativa, i.e. la riduzione del pedaggio, è del tutto opaca ed incerta non solo con riferimento alla casistica in cui potrebbe ricorrere (monopoli naturali/legali, situazioni di dominanza, o altro), ma anche con riguardo alle specifiche condizioni che farebbero “scattare” l’obbligo di sconto, nonché alla modalità/misura del medesimo;</h:div><h:div>- le condotte contestate non sono riconducibili ad illeciti consumeristici, bensì rientrano nel potere regolatorio dell’Autorità di regolazione die trasporti, di cui all’art. 37, comma 2, d.l. n. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, e dalla convenzione stipulata tra l’appellante e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</h:div><h:div>L’appellante deduce, infine, che i disagi sofferti dagli utenti non sarebbero stati causati da una omessa o carente manutenzione.</h:div><h:div>11. La società chiede che sulle questioni così esposte sia sollevato il seguente quesito pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia: “<corsivo>se, tenuto conto delle previsioni e dei criteri stabiliti dalla Direttiva 2005/29/CE, retta dal principio di armonizzazione completa, possa qualificarsi come pratica commerciale scorretta, oltre che aggressiva, la mancata riduzione del corrispettivo dovuto per un servizio in presenza di un deficit qualitativo dello stesso, in una situazione in cui il consumatore medio si trovi in uno stato di necessità (nella specie, l’utilizzo dell’infrastruttura autostradale) ed abbia proceduto autonomamente alla scelta di consumo, senza che vi sia stata alcuna alterazione di tale scelta mediante una condotta attiva e coercitiva del professionista</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>12. Si è costituita in resistenza l’AGCM e, all’udienza del 2 luglio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>LE NORME UNIONALI RILEVANTI</h:div><h:div>13. Ai fini dell’odierno giudizio risultano rilevanti le previsioni di cui alla Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e, in particolare, le seguenti disposizioni.</h:div><h:div>14. Art. 2 (Definizioni), recante le nozioni rilevanti ai fini della direttiva. In particolare:</h:div><h:div>lett. h): per «diligenza professionale» si intende «…il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori»;</h:div><h:div>lett. j): per «indebito condizionamento» si intende «lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore (...) in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole»;</h:div><h:div>lett. k): per «decisione di natura commerciale» si intende «una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente (...) o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto».</h:div><h:div>15. Art. 3 (Ambito di applicazione), il cui paragrafo 1 dispone che «la presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali (...) poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto».</h:div><h:div>16. Art. 5 (Divieto delle pratiche commerciali sleali), il quale stabilisce che «le pratiche commerciali sleali sono vietate» e precisa che una pratica è sleale quando «è contraria alle norme di diligenza professionale» e «falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico (...) del consumatore medio», distinguendo, in particolare, tra pratiche ingannevoli (artt. 6 e 7) e aggressive (artt. 8 e 9).</h:div><h:div>17. Art. 7 (Omissioni ingannevoli), ai sensi del quale costituisce omissione ingannevole la pratica che «ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno (...) per prendere una decisione consapevole di natura commerciale» ovvero «occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti», inducendo o essendo idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.</h:div><h:div>18. Art. 8 (Pratiche commerciali aggressive), secondo cui «è considerata aggressiva una pratica commerciale che (...) mediante molestie, coercizione (...) o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio (...) e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».</h:div><h:div>19. Art. 9 (Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento), il quale stabilisce che, nel valutare l'esistenza di molestie, coercizione o indebito condizionamento, devono essere presi in considerazione, tra l'altro, «i tempi, il luogo, la natura o la persistenza» della pratica, «lo sfruttamento (...) di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità» e «qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato» imposto al consumatore nell'esercizio dei propri diritti.</h:div><h:div>LE NORME NAZIONALI RILEVANTI</h:div><h:div>20. A livello nazionale, la disciplina rilevante è posta dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) e, segnatamente, dalle seguenti previsioni.</h:div><h:div>21. Art. 18 (Definizioni), che recepisce le definizioni della direttiva 2005/29/CE. In particolare:</h:div><h:div>lett. h): per «diligenza professionale» si intende «il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista»;</h:div><h:div>lett. l): per «indebito condizionamento» si intende «lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole»;</h:div><h:div>lett. m): per «decisione di natura commerciale» si intende «la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto».</h:div><h:div>22. Art. 20 (Divieto delle pratiche commerciali scorrette), il quale dispone che «le pratiche commerciali scorrette sono vietate» e precisa che una pratica è scorretta se «è contraria alla diligenza professionale» ed «è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio», distinguendo tra pratiche ingannevoli e pratiche aggressive.</h:div><h:div>23. Art. 22 (Omissioni ingannevoli), secondo cui è considerata ingannevole la pratica commerciale che ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione commerciale consapevole ovvero «occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti», inducendo o essendo idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.</h:div><h:div>24. Art. 24 (Pratiche commerciali aggressive), il quale stabilisce che è aggressiva la pratica commerciale che, «mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio» inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.</h:div><h:div>25. Art. 25 (Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento), che individua i criteri per accertare il carattere aggressivo della pratica, imponendo di considerare, tra l'altro, «i tempi, il luogo, la natura o la persistenza» della condotta, lo sfruttamento di circostanze di particolare gravità e «qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato» imposto dal professionista all'esercizio dei diritti del consumatore.</h:div><h:div>IL RINVIO PREGIUDIZIAILE</h:div><h:div>26. Il Collegio ritiene che la definizione della presente controversia, e in particolare di talune delle doglianze di cui al terzo motivo di appello, dipenda dall'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea e, in particolare, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra professionisti e consumatori.</h:div><h:div>27. La questione assume rilievo con riguardo alla prima delle condotte contestate dall'Autorità, consistente nell'avere il concessionario autostradale mantenuto invariato il pedaggio dovuto dagli utenti nonostante il ritenuto significativo deterioramento qualitativo del servizio conseguente alle limitazioni della circolazione rese necessarie dagli interventi di manutenzione.</h:div><h:div>28. L'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (e così anche l’art. 20, comma 2, Cod. cons.) subordina la qualificazione di una pratica commerciale come “sleale” (così nella versione in lingua italiana della Direttiva, ovvero “scorretta” secondo la terminologia di cui al Codice del consumo) alla ricorrenza di due presupposti cumulativi: la contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità della pratica a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio. </h:div><h:div>La sola contrarietà alla diligenza professionale non è di per sé sufficiente a qualificare una condotta quale pratica commerciale sleale, fermi restando i diversi rimendi, di <corsivo>public</corsivo> e <corsivo>private enforcement</corsivo>, all’uopo previsti dall’ordinamento.</h:div><h:div>29. La Direttiva definisce, inoltre, la "decisione di natura commerciale" come qualsiasi decisione assunta dal consumatore concernente l'acquisto del prodotto, le modalità di pagamento, la conservazione o l'esercizio di un diritto contrattuale ovvero qualsiasi altra determinazione relativa al rapporto di consumo [art. 2, lett. k) della Direttiva e, similmente, l’art. 18, comma 1, lett. m) del Cod. cons.].</h:div><h:div>30. Le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 6 e 7 della Direttiva) e quelle aggressive (art. 8 e 9 della Direttiva) costituiscono <corsivo>species </corsivo>del <corsivo>genus </corsivo>della pratica commerciale sleale e presuppongono entrambe che la condotta del professionista sia idonea ad incidere sul processo decisionale del consumatore.</h:div><h:div>31. Nel giudizio principale, tuttavia, la condotta sub a) contestata consiste nella decisione del professionista di mantenere invariato il corrispettivo del servizio nonostante il ravvisato peggioramento della qualità della prestazione resa.</h:div><h:div>32. Seppure l’Autorità abbia ritenuto che le due condotte contestate integrino un’unica pratica commerciale, il Collegio dubita che la condotta sub a), la quale nella motivazione del provvedimento assume una significativa rilevanza, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29.</h:div><h:div>33. La disciplina introdotta dalla Direttiva è, infatti, costruita attorno alla tutela del processo decisionale del consumatore e diretta a ridurre le asimmetrie informative o le alterazioni del processo decisionale del consumatore che pongono il medesimo in una situazione squilibrata nella formazione della propria volontà negoziale. </h:div><h:div>34. Il requisito dell'idoneità a “falsare in misura rilevante il comportamento economico” del consumatore [art. 5, comma 1, lett. b) della Direttiva] presuppone che la pratica sia suscettibile di incidere sulla libertà di scelta del consumatore.</h:div><h:div>35. Tanto è chiarito anche dal considerando 7, ove si prevede che la Direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori, così come dal considerando 14, il quale ribadisce che le pratiche ingannevoli rilevano in quanto impediscono al consumatore di scegliere in modo consapevole.</h:div><h:div>36. Inoltre, gli artt. 6, 7 8 e 9 della Direttiva, nel fornire le definizioni di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive e le relative esemplificazioni, così come l’allegato I alla Direttiva contenente l’elenco delle pratiche considerate in ogni caso sleali, evidenziano come l’obiettivo della tutela sia la corretta formazione del processo decisionale del consumatore.</h:div><h:div>37. Il provvedimento dell’Autorità non chiarisce espressamente quale sarebbe il comportamento economico del consumatore idoneo ad essere falsato dalla condotta contestata. La sentenza appellata, nel rigettare il ricorso del privato, ha ritenuto integrato il requisito dell'idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore valorizzando la circostanza che gli utenti dell'infrastruttura autostradale, in ragione dell'assenza di percorsi comparabili, risultino sostanzialmente privi di alternative nell'utilizzo del servizio.</h:div><h:div>38. Tuttavia, se il consumatore è, per effetto della struttura del mercato, sostanzialmente privo di alternative, potrebbe dubitarsi che la condotta contesta nel caso di specie al professionista - relativa alla mancata riduzione del pedaggio a fronte di peggioramenti qualitativi del servizio - sia idonea a falsarne il comportamento economico, poiché la prosecuzione dell'utilizzo del servizio non costituisce il risultato dell'influenza esercitata dalla pratica commerciale, ma della conformazione del mercato rilevante.</h:div><h:div>39. In altri termini, la mancanza di alternative potrebbe escludere, anziché dimostrare, l'incidenza causale della condotta contestata sul comportamento economico del consumatore.</h:div><h:div>40. Il Collegio osserva, inoltre, che la condotta sub a) concerne, in sostanza, la corrispondenza tra il corrispettivo richiesto dal professionista e la qualità della prestazione concretamente resa.</h:div><h:div>41. Sotto tale profilo, il dubbio interpretativo trae origine dalla circostanza che la disciplina delle pratiche commerciali sleali appare costruita, come si è detto, attorno alla tutela del processo decisionale del consumatore.</h:div><h:div>42. Il considerando 9 e l'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva stabiliscono, rispettivamente, che la direttiva non pregiudica il diritto contrattuale e l'applicazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione in tale materia.</h:div><h:div>43. Ne deriva il dubbio se la disciplina delle pratiche commerciali sleali possa consentire all’Autorità nazionale anche una funzione di sindacato sulla proporzionalità tra il corrispettivo richiesto e la qualità della prestazione resa.</h:div><h:div>44. Occorre difatti stabilire se tale disciplina, pur trovando applicazione anche nella fase esecutiva del rapporto, abbia quale oggetto esclusivo la tutela della libertà del consumatore di assumere decisioni commerciali consapevoli, restando la verifica dell'equilibrio economico del rapporto affidata agli strumenti propri del diritto contrattuale e delle discipline settoriali.</h:div><h:div>45. La Corte di giustizia potrà al riguardo valutare anche l’eventuale rilevanza che potrebbe assumere la circostanza per cui l'<corsivo>acquis</corsivo> dell'Unione, nel diverso ambito delle clausole abusive, ha espressamente escluso il sindacato sull'adeguatezza del corrispettivo rispetto alla prestazione, purché le relative clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile (l'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE e art. 34, comma 2, del Codice del consumo).</h:div><h:div>46. La soluzione del dubbio interpretativo fin qui esposto è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, in particolare con riguardo alle censure con cui l’appellante, nell’ambito del terzo motivo di gravame, lamenta la non riconducibilità della condotta contestatagli alla fattispecie delle pratiche commerciali sleali. </h:div><h:div>47. Trattandosi, altresì, di questione relativa all’interpretazione del diritto UE e rispetto alla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza comunitaria, ricorrono i presupposti affinché questo Giudice di ultima istanza sottoponga la questione alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.</h:div><h:div>48. In definitiva, deve essere sottoposto alla Corte di giustizia il seguente quesito: <corsivo/>“<corsivo>Se gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2005/29/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino a un'interpretazione, come quella accolta nel provvedimento oggetto del giudizio principale, secondo cui, in una situazione nella quale il consumatore non dispone di effettive alternative, la mancata riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto per un servizio, a fronte di un deficit qualitativo imputabile all'inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza professionale, integra una pratica commerciale sleale</corsivo>”.</h:div><h:div>49. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia, anche in merito alle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sull’appello come in epigrafe indicato:</h:div><h:div>a) rinvia alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;</h:div><h:div>b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;</h:div><h:div>c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;</h:div><h:div>d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Stefano Lorenzo Vitale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>