<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250718920260515193350367" descrizione="" gruppo="20250718920260515193350367" modifica="17/05/2026 23:24:22" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="07189"/><fascicolo anno="2026" n="04201"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250718920260515193350367.xml</file><wordfile>20250718920260515193350367.docm</wordfile><ricorso NRG="202507189">202507189\202507189.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\818 Francesco Gambato Spisani\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Martino</firma><data>17/05/2026 23:09:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Presidente FF</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00724/2025, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 51/2025 r.g. proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia – ARPAE dell’Emilia Romagna:</h:div><h:div>a) della determinazione 13 dicembre 2024 prot. n. DET-AMB-2024-6967, conosciuta in data imprecisata, con cui la Dirigente del Servizio autorizzazioni e concessioni di Forlì- Cesena Area est ha negato il rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla X Renew S.r.l. con istanza 27 ottobre 2023 prot. n.182911 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Comune di Sarsina, via Lastreto;</h:div><h:div>b) della nota 13 dicembre 2024, di trasmissione del provvedimento suddetto; di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente e in particolare:</h:div><h:div>c) del parere della Regione Emilia Romagna, Servizio giuridico, acquisito con la nota 14 agosto 2024 prot. n. PG/2024/871987;</h:div><h:div>d) della nota 14 giugno 2024 del Comune di Sarsina, acquisita con la nota 8 luglio 2024 prot. n. PG/2024/0132262;</h:div><h:div>e) dei verbali della conferenza di servizi 16 settembre 2024 e 21 novembre 2024;</h:div><h:div>f) della nota ARPAE 23 ottobre 2024 prot.n. PG/2024/191035, di trasmissione del verbale 16 settembre 2024 della conferenza di servizi e comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241;</h:div><h:div>g) dell’art. 2.3 della deliberazione 125/2023 del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna;</h:div><h:div>h) dell’allegato I lettera b) punto 7 della deliberazione 28/2010 del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna;</h:div><h:div>g) degli artt. 2.1 e 4.19 del Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Sarsina;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7189 del 2025, proposto dalla società X Renew S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Sarsina, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dei signori Luciano Botti e Loretta Botti, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarsina, della Regione Emilia Romagna e dell’ARPAE;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la consigliera Silvia Martino;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La società X Renew s.r.l. con il ricorso di primo grado ha domandato l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, della determinazione dirigenziale ARPAE prot. n. DET-AMB-2024-6967 del 13 dicembre 2024, avente ad oggetto il diniego dell’Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Via Lastreto, Comune di Sarsina (FC).</h:div><h:div>Formano oggetto di impugnativa, altresì, l’art. 2.3 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 125/2023, l’Allegato I, lett. b), punto 7, della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.</h:div><h:div>1.1.	Nello specifico, la società ha esposto di avere presentato in data 27 ottobre 2023 all’ARPAE istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,8 MW e delle relative opere di connessione, nel territorio del Comune di Sarsina (FC).</h:div><h:div>Espletata l’istruttoria, con nota del 28 agosto 2024, l’ARPAE convocava la seduta conclusiva della conferenza dei servizi, da effettuarsi in data 16 settembre 2024 in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-<corsivo>ter</corsivo> della l. n. 241/90.</h:div><h:div>Nel frattempo il Comune di Sarsina formulava al Settore governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna un quesito sull’interpretazione della disciplina sui criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici in aree agricole, chiedendo in particolare: i) se le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 mt. da cave esistenti possano essere ritenute idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della normativa primaria di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; ii) se sia possibile o meno realizzare impianti fotovoltaici sui crinali.</h:div><h:div>1.2.	Con nota acquisita al prot. PG/2024/871987 del 14.08.2024, la Regione forniva riscontro al Comune osservando che: i) “<corsivo>se le aree interessate dagli impianti sono, allo stato, delle aree agricole, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 1, d.lgs. n. 199/2021, bensì la successiva lettera c-quater: come indicato al punto 1 della lettera c-ter, difatti, i 500 metri si conteggiano in caso di prossimità di un’area produttiva esistente, non di una cava</corsivo>”; ii) in via generale, ai sensi dell’All. I, lett. A), della DAL n. 28/2010, i crinali sono considerati aree c.d. “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici solamente se “<corsivo>tutelati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR</corsivo>”. Nei restanti casi – che per effetto delle modifiche apportate dalla DAL n. 125/2023 sono elencati al punto 7 della lettera B dell’Allegato I alla DAL n. 28/2010 – sarà invece possibile realizzare impianti, purché agrivoltaici, nella percentuale del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.</h:div><h:div>1.3.	In data 9 settembre 2024 la società ha trasmesso all’ARPAE il proprio contributo istruttorio.</h:div><h:div>L’ARPAE, nel corso della seduta conclusiva della conferenza del 16 settembre 2024, ha tuttavia dedotto che: i) non rilevando la vicinanza dalla cave ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021, “<corsivo>l’area in cui è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto, essendo agricola, non risulta idonea all’installazione di impianti fotovoltaici</corsivo>”; ii) conseguentemente l’area “<corsivo>può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater), con possibilità di installare impianti fotovoltaici unicamente sul 10% della superficie nella disponibilità del proponente</corsivo>” ai sensi del combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL n. 125/2023 e della lettera B, punto 7, dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010.</h:div><h:div>Per l’effetto, la Conferenza dei Servizi ha deciso “<corsivo>all’unanimità che la non idoneità dell’area individuata dal proponente per l’installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie</corsivo> […] <corsivo>costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4.	Con nota del 23 ottobre 2024, l’ARPAE ha trasmesso alla ricorrente il verbale della conferenza, comunicando tale motivo ostativo e la conseguente “<corsivo>facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni</corsivo> […] <corsivo>ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90</corsivo>”.</h:div><h:div>In data 28.10.2024 la società ha trasmesso le proprie osservazioni, richiamando il precedente contributo istruttorio trasmesso il 9.09.2024 e l’ARPAE ha convocato per il 21 novembre 2024 una nuova seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale ha tuttavia confermato che “<corsivo>deve ritenersi pertinente la parte del parere in cui viene evidenziato che, per ritenere l’area idonea all’installazione di un impianto fotovoltaico sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente, i 500 m si devono intendere in prossimità di un’area produttiva esistente, non di una cava e pertanto le aree comprese nei 500 m da una cava non rientrano nelle aree idonee ai sensi del c-ter punto 1 dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021. L’area in cui è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, essendo agricola</corsivo>, […] <corsivo>può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater, con possibilità di installare impianti unicamente sul 10% della superficie</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto l’ARPAE ha ribadito la sussistenza del motivo ostativo al rilascio dell’Autorizzazione precedentemente esposto ed ha respinto l’istanza di Autorizzazione Unica, puntualizzando che “<corsivo>il tema dei crinali presenti non è stato approfondito in sede di Conferenza, in quanto il motivo ostativo considerato è quello riferito ai 500 m dall’area di cava, come da parere negativo espresso dalla Regione Emilia-Romagna</corsivo>”.</h:div><h:div>1.5.	Il conseguente diniego dell’Autorizzazione Unica per il progetto fotovoltaico è stato quindi impugnato in primo grado, sulla base delle censure così riportate nella sentenza impugnata.</h:div><h:div>1.5.1.	Con il primo motivo la società ha dedotto che l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 laddove disciplina le c.d. “aree idonee”, ovvero quelle aree “<corsivo>con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative</corsivo>” (ex art. 2, co. 1, lett. ggg, del medesimo d.lgs. n. 199/2021), stabilendo al comma 8, lett. c-ter, n. 1 che “<corsivo>sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo</corsivo>: […] <corsivo>esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere</corsivo>”, andrebbe letto nel senso di contemplare tra le aree idonee anche le aree agricole localizzate entro 500 metri da cave e miniere.</h:div><h:div>Ciò troverebbe conferma anche nella diversa fattispecie di area idonea di cui alla lettera c) dell’art. 20, co. 8, del Decreto, ai sensi del quale “<corsivo>sono considerate aree idonee: […] le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento</corsivo>”.</h:div><h:div>In altri termini, secondo la ricorrente, la normativa in materia prenderebbe in considerazione le cave ai fini dell’individuazione di due diverse fattispecie di area idonea <corsivo>ex lege</corsivo>: gli impianti direttamente localizzati in area di cava con le caratteristiche di cui alla lettera c) e gli impianti localizzati in aree agricole localizzate entro 500 metri dalle cave di cui alla lettera c-ter, n. 1, le quali ex art. 2.2 della DAL n. 125/2023 potrebbero interessare “il 100% delle aree agricole”.</h:div><h:div>Il diniego di Autorizzazione Unica disposto dall’ARPAE col provvedimento impugnato sarebbe pertanto illegittimo per violazione dell’art. 20, co. 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>1.5.2.	Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei principi sottesi all’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione, nell’ambito della seduta conclusiva della conferenza dei servizi e nel provvedimento impugnato, confermato il motivo ostativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica (non idoneità dell’area) senza replicare puntualmente sulle osservazioni trasmesse dalla società in data 28.10.2024.</h:div><h:div>1.5.3.	Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, la società ha contestato il vincolo all’installazione di impianti fotovoltaici pari al 10% dell’area agricola, previsto dal combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL 125/2023 (“<corsivo>nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010</corsivo>”) e del punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 (“<corsivo>la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile</corsivo>”), in quanto ad avviso della società aprioristico e inderogabile e quindi in contrasto con la normativa primaria statale (art. 12, co. 7, del d. lgs. n. 387/2003 e relative Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010, art. 20 del d.lgs. n. 199/2021), nonché col principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili sancito dalle norme costituzionali e comunitarie.</h:div><h:div>1.5.4.	Con il quarto motivo, svolto in via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha contestato l’affermazione contenuta nel parere della Regione secondo cui i crinali sarebbero aree c.d. “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici se “<corsivo>tutelati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR</corsivo>”, mentre nei restanti casi elencati al punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 si potrebbero realizzare impianti, purché agrivoltaici, nella percentuale del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.</h:div><h:div>I rilievi svolti sui “crinali” sarebbero inconferenti rispetto al caso di specie, considerata l’idoneità dell’area di progetto e la conseguente applicazione dell’art. 2.2 della 24 DAL n. 125/2023 ai sensi del quale “<corsivo>nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole</corsivo>”.</h:div><h:div>2.	Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>3.	L’appello si basa sui seguenti motivi.</h:div><h:div>I.	Il primo mezzo critica la reiezione del primo motivo di ricorso, a mezzo del quale l’odierna ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di Autorizzazione Unica (e relativi atti presupposti) esitato da ARPAE sulla scorta di una interpretazione che si assume errata della disciplina di riferimento in materia di aree idonee.</h:div><h:div>L’appellante ribadisce che l’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del d.lgs. n. 199 del 2021 (secondo cui “<corsivo>sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: […] esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere</corsivo>”) debba interpretarsi nel senso che rientrano tra le aree idonee anche le aree agricole localizzate entro 500 mt non solo da aree produttive esistenti, ma altresì da cave e miniere.</h:div><h:div>La correttezza di tale rilievo sarebbe confermata sul piano sistematico dalla previsione della diversa fattispecie di area idonea di cui alla lettera c) dell’art. 20, co. 8, del Decreto, ai sensi del quale “<corsivo>sono considerate aree idonee: […] le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Le cave costituiscono già di per sé una specifica fattispecie di area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c, del d.lgs. n. 199/2021; il richiamo previsto nella successiva fattispecie di cui alla lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1 non può essere riferito alle cave in se per sé considerate (pena un’illogica ripetizione della medesima fattispecie di area idonea già prevista dal Legislatore), bensì alla cave considerate come una di quelle attività produttive ad alto impatto ambientale (al pari delle zone a destinazione industriale, dei SIN e delle miniere) in presenza delle quali il legislatore ha operato una presunzione legale di compatibilità alla realizzazione di impianti FER nelle aree agricole limitrofe (distanti non più di 500 mt). </h:div><h:div>Secondo il T.a.r., “<corsivo>se il legislatore avesse voluto trattare le cave e miniere come le zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, avrebbe semplicemente proseguito la disposizione utilizzando la locuzione “nonché dalle cave e dalle miniere” e non scrivendo invece “nonché le cave e miniere”, espressione quest’ultima volta a configurare le cave e le miniere nel loro spezio interno come zone idonee a collocare un impianto fotovoltaico, senza estendere tale possibilità al loro esterno e fino a 500 metri da esse su aree agricole, come disposto invece letteralmente per gli stabilimenti industriali</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia l’appellante fa notare che tale interpretazione non prende in considerazione l’aggettivo dalla mancata considerazione dell’aggettivo “compresi”.</h:div><h:div>Invero, la tesi del giudice di prime cure poggia sulla mera valorizzazione della congiunzione “nonché” in riferimento alle “<corsivo>aree classificate agricole racchiuse</corsivo>…”, omettendo così di considerare che la norma della lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1), nella sua interezza, stabilisce che sono idonee “<corsivo>le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere</corsivo>”.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio </corsivo>della fattispecie di area idonea in esame risiede nel semplificare ulteriormente la valutazione dei progetti FER localizzati in aree agricole che – per la loro vicinanza ad attività produttive ad alto impatto antropico (come per l’appunto le zone industriali, i SIN e le cave) – possono presumersi già pregiudicate sotto il profilo paesaggistico.</h:div><h:div>Anche da un punto di vista eziologico le cave costituiscono una specie del <corsivo>genus</corsivo> “attività produttive”.</h:div><h:div>Sul piano sistematico la tesi del T.a.r. sarebbe poi smentita <corsivo>per tabulas</corsivo> dall’individuazione delle cave quali specifica fattispecie di area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c, del d.lgs. n. 199/2021; sicché il richiamo previsto nella successiva fattispecie di cui alla lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1, non può essere nuovamente riferito alla cave in sé per sé considerate (pena un’illogica ripetizione della medesima fattispecie di area idonea).</h:div><h:div>Non sarebbe poi conferente quanto rilevato dal T.a.r, secondo cui tale “duplice” richiamo troverebbe giustificazione nella circostanza che la fattispecie di cui alla lett. c) sancirebbe l’idoneità delle cave per “tutti gli impianti a fonti rinnovabili”; mentre la fattispecie di cui alla lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1, solamente con riguardo agli “impianti fotovoltaici”.</h:div><h:div>Gli impianti fotovoltaici a terra costituiscono una tipologia di impianto FER, sicché l’assunto del T.a.r. non supera la tautologia censurata dall’odierna appellante. </h:div><h:div>Invero, il giudice di primo grado non spiega per quali ragioni il legislatore, dopo aver già chiarito che le cave – ovunque localizzate – costituiscono di per sé aree idonee per tutti gli impianti FER (ivi compresi i fotovoltaici), avrebbe poi dovuto specificare che solamente per gli impianti fotovoltaici le cave costituiscono aree idonee anche qualora localizzate entro 500 mt da aree industriali e affini.</h:div><h:div>Va considerato, inoltre, che tanto le cave quanto le aree industriali e affini costituiscono - fin dall’emanazione delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 (cfr. par. 16 sulle aree c.d. <corsivo>brownfield</corsivo>) - aree preferenziali per l’installazione di impianti FER. </h:div><h:div>Del tutto apodittico sarebbe poi l’assunto secondo cui il riferimento ai 500 metri per le aree agricole non opererebbe anche per le cave e miniere in quanto quest’ultime sovente si troverebbero in zone di pregio.</h:div><h:div>Premesso che non risulta in alcun modo comprovato che le cave si trovino solamente in contesti di pregio paesaggistico, evidente è l’inversione dell’ordine logico giuridico operata dal T.a.r. che finisce, di fatto, per definire la portata applicativa della legge sulla scorta delle (possibili) peculiarità del caso concreto, obliterando peraltro la riserva di procedimento amministrativo e il bilanciamento in concreto degli interessi operante in materia.</h:div><h:div>La valutazione caso-specifica potrà portare ad autorizzare (o meno) un progetto anche laddove localizzato in area qualificata in astratto come “non idonea” (o idonea), ma tale evenienza non può di certo legittimare un’interpretazione della norma primaria che, a monte, sia strumentale a ridefinire la fattispecie astratta e generale ivi disciplinata.</h:div><h:div>In terzo luogo, l’appellante fa notare che la c.d. “cava” consiste in un’attività produttiva, <corsivo>sub specie</corsivo> di attività estrattiva, normata a livello nazionale dal Regio Decreto 1443/1927 che, in considerazione della sua rilevanza primaria per l’industria nazionale, prevede un regime autorizzativo di natura concessoria, con possibilità dell’Amministrazione di sottrarre alla disponibilità del proprietario del suolo la cava non coltivata.</h:div><h:div>Fintanto che una cava risulti in esercizio, un produttore di energia da fonti rinnovabili non avrebbe titolo per disporne per fini diversi, ovvero per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (in disparte, peraltro, l’empirica impossibilità di costruire un impianto fotovoltaico a terra sopra una cava in esercizio).</h:div><h:div>Tant’è vero che la <corsivo>conditio sin qua non</corsivo> per poter realizzare un impianto FER “in cava” è costituita proprio dalla cessata attività di coltivazione ivi svolta: emblematica, in tal senso, è la normativa sulle aree idonee che, come si è visto, all’art. 20, co. 8, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021 considera come aree idonee solamente le cave dismesse o abbandonate (e, da ultimo, anche quelle ripristinate).</h:div><h:div>Infatti una cava in esercizio non può essere distratta dall’attività estrattiva ivi svolta e, conseguentemente, non potrebbe di per sé costituire un’area idonea alla realizzazione di impianti FER secondo l’errata interpretazione della lett. c-ter, n. 1 propinata nella sentenza impugnata.</h:div><h:div>Del tutto errato sarebbe poi il richiamo alle nuove disposizioni dell’art. 20, co. 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 che, a dire del T.a.r., dimostrerebbero la non idoneità delle aree agricole distanti 500 mt da cave.</h:div><h:div>Premesso che il comma 1 <corsivo>bis </corsivo>dell’art. 20 (introdotto dal D.L. 63 del 15 maggio 2024) non è pacificamente applicabile alla fattispecie di causa in virtù dell’espressa previsione dell’art. 5 comma 2 del medesimo decreto legge, a norma del quale: «<corsivo>le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente</corsivo>», l’appellante ritiene che il suddetto D.L. non smentisca ma corrobori le sue tesi.</h:div><h:div>Il Decreto - al dichiarato fine di limitare il crescente consumo di suolo agricolo – ha da ultimo circoscritto “<corsivo>l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole</corsivo>” ad alcune specifiche fattispecie di aree idonee previste dall’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>Per quanto di interesse in questa sede, il legislatore ha espressamente fatto salva la realizzabilità degli impianti fotovoltaici a terra nella fattispecie di area idonea di cui alla lett. “c” (ovvero nelle cave e nelle miniere cessate), mentre ha escluso la realizzabilità dei medesimi impianti nelle aree idonee di cui alla lett. c-<corsivo>ter,</corsivo> n. 1 (ovvero nelle aree agricole entro 500 mt da aree industriali e affini, compresi i SIN, le cave e le miniere).</h:div><h:div>Anche ai sensi della novella in commento, dunque, risulterebbe confermato che nelle intenzioni del Legislatore la fattispecie di area idonea di cui alla lett. c-<corsivo>ter</corsivo>. n. 1 non ha ad oggetto le aree di cava in sé per sé considerate, quanto piuttosto le aree agricole localizzate entro 500 mt da cave.</h:div><h:div>Del tutto coerentemente, dunque, con l’introduzione del comma 1-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 20 (non applicabile al caso di specie), il Decreto Agricoltura:</h:div><h:div>i) ha fatto salva l’installazione di impianti nelle aree idonee <corsivo>ex</corsivo> lett. c), ovvero nelle aree di cava che è ragionevole presumere siano state irrimediabilmente compromesse dall’attività estrattiva ivi svolta;</h:div><h:div>ii) ha escluso l’installazione degli impianti nelle aree idonee ex lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1, ovvero nelle aree agricole entro 500 mt (<corsivo>inter alia</corsivo>) da cave che, sebbene localizzate in prossimità di attività produttive, conservano comunque la loro superficie agricola.</h:div><h:div>II.	Il secondo mezzo reitera le doglianze della società in ordine alla violazione delle garanzie procedimentali.</h:div><h:div>A mezzo delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241/90, l’appellante aveva anzitutto evidenziato l’erroneità del parere regionale in merito alle aree idonee (cfr. doc. 7);</h:div><h:div>Dal canto suo, invece, l’ARPAE ha adottato il provvedimento di diniego senza dare conto in alcun modo delle motivazioni che l’hanno condotta a disattendere i rilievi della Società, liquidando le osservazioni con una formula di mero stile.</h:div><h:div>III. Il terzo mezzo ripropone l’impugnativa del vincolo alla installazione di impianti fotovoltaici limitatamente al 10% dell’area agricola nella disponibilità del proponente, previsto dal combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL 125/2023 e del punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010. </h:div><h:div>Nello specifico “<corsivo>nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010</corsivo>.” (art. 2.3 della DAL n. 125/2023);</h:div><h:div>ii) “<corsivo>la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile</corsivo>” (lett. B., punto 7 dell’All. I alla DAL 28/2010).</h:div><h:div>Si tratta di disposizioni illegittime per contrasto con la normativa primaria statale nonché incostituzionali e anti-comunitarie per violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili a più riprese affermato dalla Corte Costituzionale.</h:div><h:div>In tal senso, l’appellante richiama l’art. 12, co. 7, del d.lgs. n. 387/2003, il par. 15.3 e il par. 17 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010.</h:div><h:div>In particolare, ancora da ultimo, la Corte costituzionale ha statuito che e non è possibile “<corsivo>una cristallizzazione per legge di requisiti, che comprime la valutazione in concreto riservata al procedimento autorizzativo, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019, n. 267 del 2016, n. 124 del 2010) […], poiché non rispettano la riserva di procedimento amministrativo e la relativa istruttoria, finalizzate a comporre gli interessi pubblici coinvolti e a garantire loro una corretta valorizzazione</corsivo>” (Corte. Cost., sent. n. 121 del 2022).</h:div><h:div>Anche l’eventuale inserimento nel perimetro delle aree inidonee va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le Linee guida ministeriali, integrative dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (diversamente, ci si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia). E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare “<corsivo>una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione</corsivo>” (Linee guida, par. 17.1 cit.), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell’amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost., sent. n. 177 del 30 luglio 2021; cfr. anche Corte Cost. n. 216/2022, la quale ha ribadito che “<corsivo>’l’Allegato 3 delle linee guida […] non vieta in maniera generalizzata l’installazione di impianti nelle aree ivi indicate</corsivo>”).</h:div><h:div>In tale contesto normativo e giurisprudenziale, sarebbe evidente l’illegittimità della limitazione aprioristica alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola prevista dalle DAL regionali impugnate, giacché introdotte in aperta violazione della riserva di procedimento amministrativo (e relativa istruttoria), prevista dal quadro normativo di riferimento allo scopo di bilanciare, volta per volta, tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti.</h:div><h:div>La disciplina regolamentare regionale si porrebbe in frontale contrasto anche con la disciplina statale sulle aree idonee di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 sotto un duplice profilo:</h:div><h:div>i) in primo luogo nella misura in cui, sancendo di fatto il divieto di realizzare impianti fotovoltaici sul 90% delle aree agricole espressamente qualificate idonee a tal fine dall’art. 20, co. 8, lett. c-<corsivo>quater</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021, si sovrappone illegittimamente alla normativa primaria in vigore; </h:div><h:div>ii) in secondo luogo, nella misura in cui si pone in contrasto con il comma 7 del soprarichiamato art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, il quale prevede espressamente che “<corsivo>Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee</corsivo>”.</h:div><h:div>Sulla scorta di tale quadro normativo, la Corte Costituzionale ha a più riprese evidenziato che “<corsivo>Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (ex multis, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 del 2020 e n. 177 del 2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore</corsivo>
				<corsivo>economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione» (sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021; in senso analogo, sentenza n. 177 del 2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sentenza n. 117 del 2022)</corsivo>” (Corte Cost., sent. n. 221/2022).</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che le fattispecie individuate dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 costituiscono un livello minimo di idoneità oltre il quale il legislatore regionale non può spingersi (<corsivo>in pejus</corsivo>).</h:div><h:div>Quanto alla sentenza della Sezione richiamata dal T.a.r. (n. 9226/2024) l’appellante evidenza che, anche secondo tale pronuncia, in tanto la previsione di una limitazione alla realizzazione di impianti FER in area agricola può ritenersi legittima in quanto sia rispettosa della riserva di procedimento amministrativo. Ne è seguito l’annullamento del provvedimento impugnato considerato che l’Amministrazione, in quella sede, si era limitata ad opporre il limite previsto dal Regolamento regionale, senza compiere alcuna valutazione caso -  specifica.</h:div><h:div>Tanto è avvenuto anche nel caso in esame in cui l’ARPAE si è limitata ad opporre in via del tutto automatica le disposizioni delle DAL regionali, senza compiere alcuna valutazione in concreto.</h:div><h:div>L’appellante ha poi richiamato la più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze n. 466/2025 e 6160/2025) che hanno affermato l’illegittimità delle limitazioni imposte dai regolamenti regionali.</h:div><h:div>Nello stesso senso depone la sentenza n. 28 del 2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della moratoria alla realizzazione di impianti FER in area non idonea prevista all’art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024.</h:div><h:div>L’appellante rammenta poi che il decreto ministeriale sulle aree idonee è stato adottato con D.M. del 21 giugno 2024, mentre gli atti regolamentari regionali in questa sede impugnati risalgono – rispettivamente – al 2010 e al 2023.</h:div><h:div>L’appellante ha richiamato altresì la sentenza della Sezione n. 6160/2025, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune delibere regionali piemontesi per violazione dell’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n.199/2021, nella misura in cui prevedevano un regime differenziale ed escludente per gli impianti fotovoltaici “a terra”, impedendone la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>IV. Il quarto mezzo è stato proposto in via subordinata e ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Nel proprio “parere” la Regione aveva riscontrato il secondo quesito formulato dal Comune di Sarsina in merito alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui crinali, osservando in via generale che, ai sensi dell’All. I, lett. A), della DAL n. 28/2010, i crinali sono considerati aree c.d. “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici solamente se “<corsivo>tutelati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTP</corsivo>R”. Nei restanti casi – elencati al punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 – sarà invece possibile realizzare impianti, purché agrivoltaici, nella percentuale del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente (cfr. doc. 3).</h:div><h:div>Nelle osservazioni trasmesse agli atti del procedimento, la società aveva puntualmente evidenziato l’inconferenza dei rilievi svolti sui “crinali” rispetto al caso di specie, considerata l’idoneità dell’area di progetto e la conseguente applicazione dell’art. 2.2 della DAL n. 125/2023 ai sensi del quale “<corsivo>nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole</corsivo>” (cfr. doc. 4 e 7).</h:div><h:div>Conseguentemente, in occasione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 21.11.2024, l’ARPAE ha puntualizzato che “<corsivo>il tema dei crinali presenti non è stato approfondito in sede di Conferenza, in quanto il motivo ostativo considerato è quello riferito ai 500 m dall’area di cava, come da parere negativo espresso dalla Regione Emilia-Romagna</corsivo>” (cfr. doc. 8).</h:div><h:div>Pertanto, è per mero tuziorismo che, con il quarto motivo di ricorso, la società aveva censurato in via subordinata il parere della Regione (e gli altri atti impugnati) anche laddove si era pronunciato sulla questione “crinali”, sebbene tale questione non fosse stata attenzionata nel procedimento né fosse stata posta a fondamento dell’impugnato diniego di Autorizzazione Unica.</h:div><h:div>Sul punto, il T.a.r. e le controparti hanno concordemente rilevato che il tema dei crinali “<corsivo>non è stato preso in considerazione dall’ARPAE nella decisione contestata</corsivo>” e, conseguentemente il primo ha ritenuto “<corsivo>priva di pregio</corsivo>” la doglianza promossa in via tuzioristica dalla Società odierna appellante, senza esaminarla nel merito. </h:div><h:div>Essa è stata quindi riproposta “<corsivo>solo in via subordinata e prudenziale</corsivo>”.</h:div><h:div>4.	Si sono costituiti, per resistere, l’ARPAE, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Sarsina.</h:div><h:div>5.	Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 5 marzo 2026, alla quale l’appello è stato infine trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>6.	Il Collegio reputa che la presente controversia possa essere risolta applicando il criterio della ragione più liquida poiché risulta fondato, nonché assorbente ogni altra questione, il terzo mezzo dell’appello, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL 125/2023 e del punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010, con conseguente illegittimità derivata del diniego di AU.</h:div><h:div>Il provvedimento di diniego qualifica infatti come “motivo ostativo” al rilascio dell’autorizzazione “<corsivo>la non idoneità dell’area individuata dal proponente per l’installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie</corsivo>” emersa in seguito all’espressione del parere della Regione del 14 agosto 2024, oggetto di analisi in sede di Conferenza di servizi, in cui è prevalsa la posizione interpretativa della stessa ARPAE, la quale, pur a seguito delle controdeduzioni della proponente, ha fatto presente che “<corsivo>deve</corsivo> [...] <corsivo>ritenersi pertinente al progetto in esame la parta del parere in cui viene evidenziato che “L’area in cui è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, essendo agricola, non risulta idonea all’installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente, in quanto tale area può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater, con possibilità di installare impianti unicamente sul 10% della superficie</corsivo>” (pag.23).</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>7.	Disciplina rilevante ai fini della controversia in esame, in quanto applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>, è il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, il quale costituisce attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e della competenza legislativa concorrente in materia di “<corsivo>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</corsivo>” (art. 117, terzo comma, Cost.).</h:div><h:div>Si tratta di una disciplina finalizzata ad “<corsivo>accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili</corsivo>” e a raggiungere gli “<corsivo>obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030</corsivo>”, “<corsivo>conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima</corsivo>” (art. 1, commi 1, 2 e 3).</h:div><h:div>Come rilevato dalla Corte Costituzionale, “<corsivo>Tale normativa è frutto di una diversa impostazione rispetto alla più tradizionale disciplina delle “aree non idonee”. L’individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata dall’altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l’installazione agevolata di FER, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di</corsivo>
				<corsivo>classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal D.M. 21 giugno 2024, fino al 2030</corsivo>” (Corte Cost., 11 marzo 2025 n. 28).</h:div><h:div>In base alla richiamata disciplina e, segnatamente, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 199/2021: “<corsivo>Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all' installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili</corsivo>.”.</h:div><h:div>Rilevano inoltre i commi 6, 7 e 8 della medesima disposizione, i quali dispongono che:</h:div><h:div>“<corsivo>6. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero</corsivo></h:div><h:div><corsivo>sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>8. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo</corsivo>: […]”.</h:div><h:div>Come fatto osservare dalla Corte Costituzionale “<corsivo>l'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo sistema - introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 199 del 2021 – di individuazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore statale ha inteso superare il sistema dettato dall'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), contenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non idonee.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree “idonee” all' installazione degli impianti, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1 del citato art. 20, tuttora non adottati. Inoltre, l'individuazione delle aree idonee dovrà avvenire non più in sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in relazione a quelle non idonee, bensì "con legge" regionale, secondo quanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20. Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell'art. 20 funge da disposizione transitoria, prevedendo che “[n]elle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1”, sono considerate idonee le aree elencate dalle lettere a) e seguenti dello stesso comma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto” </corsivo>(Corte Cost., 7 giugno 2024 n. 103; id., 3 aprile 2023 n. 58; id., 23 febbraio 2023 n. 27).<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>Per quanto concerne l’individuazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti di energia rinnovabile, si è pertanto passati “<corsivo>dalla disciplina introdotta con l'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003, a quella dettata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e attuata con il D.M. 21 giugno 2024</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(Corte Cost., 11 marzo 2025 n. 28).</h:div><h:div>Come già osservato dalla Sezione, “<corsivo>la Regione risulta titolare di poteri di governo del suo territorio e tali poteri, ovviamente, non risultano conculcati dal d.lgs. n. 199/2021. Senonché, nel rispetto del principio di competenza, nella prospettiva della leale collaborazione fra i differenti livelli di governo e dovendosi evitare le antinomie fra le diverse discipline, il loro legittimo esercizio potrà avvenire soltanto nel rispetto e nella cornice dei principi e delle norme della disciplina vigente in materia, contenuta nel d.lgs. n. 199/2021</corsivo>” (Cons. Stato, sez IV, sentenza n. 6160 del 14 luglio 2025).</h:div><h:div>7.1.	A mente di questi principi vanno pertanto accolte le censure formulate dalla società appellante e dichiarata l’illegittimità delle delibere regionali impugnate, nella parte in cui esse di fatto consentono la collocazione di impianti fotovoltaici “<corsivo>nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c - quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente</corsivo>” solo “<corsivo>qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale è infatti il testo della disposizione regolamentare regionale vigente risultante dal combinato disposto del par. 2.3 della DAL n. 125 del 2023, e della lettera B), punto 7, dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, richiamata dalla delibera del 2023.</h:div><h:div>A differenza di quanto dedotto dalle parti resistenti, tale conclusione è confermata non solo  dal tenore del diniego di autorizzazione, in precedenza riportato, ma anche dalle Premesse della Delibera n. 125/2013, nella quale viene chiaramente indicato (Considerato 2.c, pag. 12/29) che “<corsivo>quanto alle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B.7 e che le aree asservite all’impianto devono essere contigue allo stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>Vero è che, nelle medesime Premesse, viene del pari richiamato il principio della “riserva di procedimento amministrativo”, secondo cui i criteri localizzativi dettati dalla Regione “<corsivo>costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree specificamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge. Si chiarisce in tal modo che dette disposizioni regionali, lungi dal prevedere limitazioni assolutamente preclusive all’installazione di tali impianti, stabiliscono invece che in sede procedimentale di valutazione delle necessarie istanze abilitative all’installazione di impianti fotovoltaici, i criteri attraverso i quali l’amministrazione competente potrà valutare, oltre agli interessi sottostanti all’esigenza di espansione dell’attività relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici, anche i diversi interessi di tipo agricolo, urbanistico, paesaggistico e ambientale presenti nelle specifiche aree in cui si propone l’installazione degli impianti</corsivo>” (pag. 11/29 della DAL). </h:div><h:div>Tale premessa, tuttavia, non ha poi ricevuto adeguato sviluppo nella disciplina regolamentare, tanto che l’ARPAE – sulla scorta del parere reso dalla stessa Regione – ha negato l’autorizzazione senza compiere alcuna valutazione in concreto.</h:div><h:div>In ogni caso, la formulazione della disciplina regionale ha comunque l’effetto di “<corsivo>rendere assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 466 del 22 gennaio 2025).</h:div><h:div>La previsione regionale viola, infatti, l’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale per gli impianti fotovoltaici rendendone più difficile la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8.</h:div><h:div>In conformità a quanto affermato nella cit. sentenza n. 466 e del 2025 e dalla Corte Costituzionale, va ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal “Green Deal” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che “<corsivo>mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico</corsivo>” (Corte Cost. n. 28/2025, cit.) e che impone, pertanto, l’interpretazione “<corsivo>della disciplina applicabile</corsivo> […] <corsivo>in linea con il diritto europeo e con gli obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati dall’UE per i prossimi decenni</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025, cit.).</h:div><h:div>Risulta perciò pienamente condiviso dal Collegio e determinante ai fini dell’accoglimento del motivo di appello in esame, il principio di diritto secondo cui sussiste “<corsivo>l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili</corsivo>” (nuovamente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025).</h:div><h:div>8. Dall’accoglimento del terzo mezzo dell’appello nei termini suindicati, discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse degli ulteriori motivi di appello, la cui eventuale fondatezza non sarebbe maggiormente satisfattiva dell’interesse sostanziale della ricorrente in prime cure consentendo pertanto il c.d. assorbimento logico necessario di tali doglianze (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 9.3.4.2; cfr. anche la sentenza n. 6160 del 2025, cit.).</h:div><h:div>Dall’illegittimità della richiamata disciplina regionale discende infatti, in via derivata, anche quella del diniego di autorizzazione impugnato.</h:div><h:div>9.	In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere accolto. </h:div><h:div>Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, dei seguenti atti: </h:div><h:div>- la determinazione dirigenziale ARPAE prot. n. DET-AMB-2024-6967 del 13 dicembre 2024 recante il diniego di autorizzazione unica dell’impianto in esame;</h:div><h:div>- per quanto di ragione, l’art. 2.3 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 125/2023, e l’Allegato I, lett. b), punto 7, della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010;</h:div><h:div>10.	La complessità nonché novità delle questioni giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.        </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, unitamente a quelli ad essi presupposti, i seguenti atti:</h:div><h:div>- la determinazione dirigenziale ARPAE prot. n. DET-AMB-2024-6967 del 13 dicembre 2024 recante il diniego di autorizzazione unica dell’impianto in esame;</h:div><h:div>- per quanto di ragione, l’art. 2.3 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 125/2023, e l’Allegato I, lett. b), punto 7, della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Silvia Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>