<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250701020260117175458899" descrizione="" gruppo="20250701020260117175458899" modifica="19/01/2026 00:40:41" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Usmate Velate" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="07010"/><fascicolo anno="2026" n="02084"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250701020260117175458899.xml</file><wordfile>20250701020260117175458899.docm</wordfile><ricorso NRG="202507010">202507010\202507010.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\969 Vincenzo Neri\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Martino</firma><data>19/01/2026 00:33:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02776/2025, resa tra le parti, sul ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all'istanza diffida del 22.01.2025 avente ad oggetto: Correzione di errore materiale e rettifiche agli atti del Piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituente variante agli stessi (ai sensi dell’art. 13, comma 14 –bis della legge regionale 11.3.2005, n. 12) in riferimento alla esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia e ciò a seguito della definitiva localizzazione dell’opera infrastrutturale pubblica pedemontana, al fine di rendere coerente il sistema con la variante rappresentata dall'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE e dal progetto esecutivo del concessionario di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine ad essa, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario <corsivo>ad acta </corsivo>ex art. 117, comma 3, c.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7010 del 2025, proposto dal Comune di Usmate Velate, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la società Giovanni Da Usmate s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Giovanni Da Usmate s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la consigliera Silvia Martino;</h:div><h:div>Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società odierna appellata, con il ricorso di primo grado, ha rappresentato di essere proprietaria di alcuni immobili identificati al catasto terreni del Comune di Usmate Velate al Foglio 39, mappali 14, 148 e 207, interessati sia dai vincoli derivanti dalla fascia di salvaguardia definita in base al progetto preliminare delle infrastrutture autostradali e stradali previste per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, sia da fasce di rispetto di vario genere.</h:div><h:div>1.1.	Con istanza del 22 gennaio 2025, essa ha chiesto al Comune odierno appellante di procedere alla “<corsivo>correzione di errore materiale e rettifiche agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente non costituenti variante agli stessi (ai sensi dell'articolo 13, comma 14-bis della legge regionale 11/03/2005, n. 12</corsivo>)” al fine di provvedere all’esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia in seguito alla definitiva localizzazione dell’Autostrada Pedemontana, così da rendere coerente lo strumento urbanistico con il progetto definitivo dell’opera pubblica, approvato dal CIPE in data 6 novembre 2009, e con il progetto esecutivo di competenza del concessionario ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 163/2006.</h:div><h:div>1.2.	Nell’inerzia dell’Amministrazione la società ha adito il T.a.r. con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di conseguire l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Usmate Velate sull’istanza del 22.01.2025 e del conseguente obbligo di provvedere, con condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi entro un termine non superiore a trenta giorni e con richiesta di nomina di un Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> in caso di inerzia dell’Ente.</h:div><h:div>2.	Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r.:</h:div><h:div>- ha accolto il ricorso, e per l’effetto ha dichiarato l’obbligo del Comune di Usmate Velate di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 22.01.2025 entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla notifica, se anteriore;</h:div><h:div>- ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite.</h:div><h:div>Nello specifico, il T.a.r. pur statuendo che “<corsivo>L’adeguamento degli strumenti urbanistici cui la ricorrente ambisce</corsivo> [...] <corsivo>non può avvenire al di fuori delle procedure di variante, trattandosi di provvedere alla modifica della pianificazione originaria recependo le prescrizioni prevalenti, i vincoli e le fasce di rispetto correlate all’approvazione definitiva del progetto viario – sopravvenuta rispetto al momento dell’approvazione del P.R.G. comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6.11.2008 – e alla sua altrettanto definitiva localizzazione</corsivo>”, ha tuttavia ritenuto sussistente il dovere del Comune di Usmate Velate di pronunciarsi sull’istanza formulata dalla società ricorrente “<corsivo>sia in considerazione del contenuto sostanziale della stessa, tale da imporre una risposta, sia alla luce dell’art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 che prescrive all’amministrazione di riscontrare, pur in forma semplificata, anche istanze che fossero in ipotesi ritenute inammissibili o manifestamente infondate ai sensi purché attinenti all’esercizio di un pubblico potere</corsivo>”.</h:div><h:div>Nello specifico, il T.a.r. ha ritenuto che, a prescindere dalla normativa richiamata, il fine della società fosse quello sollecitare l’Amministrazione all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici “<corsivo>a seguito dell’approvazione della progettazione definitiva dell’infrastruttura stradale Pedemontana, come stabilito dall’art. 166, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale norma prevede che, in seguito all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, “gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza (…)”, così ponendo in capo a questi ultimi un obbligo di provvedere in tal senso, modificando – ove necessario – la propria pianificazione in ragione della nuova localizzazione dell’opera pubblica</corsivo>. <corsivo>Un simile obbligo trova la propria ragione nella duplice esigenza, per un verso, di non comprimere ingiustificatamente gli interessi dei privati che potrebbero subire limitazioni al godimento dei propri fondi in ragione di vincoli non più attuali o non più correttamente tracciati in rapporto al sedime dell’infrastruttura, così come risultante dalla progettazione definitiva e, per altro verso, di garantire che non vi siano ostacoli alla realizzazione dell’opera, che potrebbero invece occorrere laddove fosse lasciata aperta una possibilità di edificazione o di legittimo sfruttamento di aree interessate invece dai vincoli e dalle fasce di salvaguardia funzionali alla costruzione dell’asse viario</corsivo>”.</h:div><h:div>3.	L’appello del Comune si fonda sui seguenti motivi.</h:div><h:div>I.	<corsivo>ERROR IN IUDICANDO. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE</corsivo></h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso avversario sostenendo che l’istanza del privato non sarebbe stata idonea ad avviare il procedimento di cui all’articolo 13 comma 14 bis della l.r. della Lombardia n. 12/2005, invocata sia in sede di istanza sia in sede di ricorso, bensì avrebbe dovuto comportare l’attivazione di un procedimento ordinario di variante del PGT e che, rispetto a una simile istanza, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere.</h:div><h:div>A sostegno del vizio di ultrapetizione il Comune sottolinea che la società aveva formulato un’istanza specifica, ovvero quella di procedere alla “<corsivo>correzione di errore materiale e rettifiche agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante agli stessi (sensi dell'articolo 13, comma 14-bis della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12</corsivo>)”.</h:div><h:div>Il privato, consapevole che il procedimento di variante del PGT impone tempistiche e modalità più lunghe e complesse rispetto al procedimento di rettifica disciplinato dalla citata disposizione regionale, ha manifestato la volontà di volersi avvalere soltanto di quest’ultimo istituto.</h:div><h:div>A fronte di una volontà inequivocabile del privato, l’Amministrazione comunale non poteva che essere tenuta a valutare l’istanza come tale.</h:div><h:div>Il T.a.r., pertanto, non avrebbe potuto qualificare l’istanza in modo diverso, facendo riferimento a norme e procedimenti distinti da quelli richiamati nell’istanza del privato.</h:div><h:div>II.	<corsivo>ERROR IN IUDICANDO - Contraddittorietà della sentenza appellata</corsivo>.</h:div><h:div>La sentenza sarebbe erronea anche perché -  pur statuendo che il ricorrente non potesse sollecitare l’Amministrazione ad adeguare la pianificazione locale mediante il procedimento semplificato di correzione degli errori materiali - ha comunque concluso per la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’Amministrazione, riqualificando l’istanza come richiesta di adeguamento del PGT ai sensi dell’articolo 166 comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006.</h:div><h:div>Il T.a.r. non ha tuttavia tenuto conto del fatto che il procedimento di variante del PGT impone tempistiche e modalità più lunghe e complesse, essendo necessario, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 12/2005, sottoporre il progetto di variante alla doppia procedura di adozione e di approvazione da parte del Consiglio comunale, quest’ultima da assumere all’esito di un procedimento articolato, caratterizzato dalla partecipazione del pubblico dei cittadini e di una serie molteplice di Enti.</h:div><h:div>In ogni caso, il T.a.r. non ha nemmeno considerato la pendenza del procedimento di variante generale al PGT del Comune di Usmate Velate, nell’ambito del quale la società avrebbe potuto formulare le proprie osservazioni.</h:div><h:div>Il T.a.r., nel richiamare l’articolo 166 comma 5 del d.lgs.  n. 163/2006, non ha considerato che i termini ivi previsti non sono perentori ma ordinatori.</h:div><h:div>Tali disposizioni non stabilirebbero alcun obbligo a carico della Pubblica Amministrazione, da cui l’erroneità della statuizione del primo giudice anche sotto questo profilo.</h:div><h:div>III.	<corsivo>ERROR IN IUDICANDO.</corsivo></h:div><h:div>Il T.a.r. ha fatto applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione avverso il silenzio è esperibile anche nel caso di mancata adozione di atti generali di pianificazione e di programmazione.</h:div><h:div>In materia però sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza a fronte del quale è stato chiesto al Collegio di rimettere il ricorso, ai sensi dell’articolo 99 comma 1 del c.p.a., all’esame dell’Adunanza Plenaria affinché possa dirimere tale presunto contrasto.</h:div><h:div>La pronuncia del T.a.r., in ogni caso, non sarebbe adeguatamente motivata.</h:div><h:div>4.	Si è costituita, per resistere, la società appellata.</h:div><h:div>5.	Il Comune ha depositato una memoria conclusionale mentre la parte appellata ha depositato una memoria di replica, in vista della camera di consiglio del 4 dicembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>6.	In via preliminare deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in ordine a quella parte della memoria di costituzione della società Giovanni da Usmate rubricata come “appello incidentale”.</h:div><h:div>Tale memoria, infatti, non è stata notificata alla controparte, sebbene con tale atto sia stato anche impugnato il capo della sentenza del T.a.r. che ha escluso l’applicabilità, alla fattispecie in esame, del procedimento disciplinato dall’art. 13, comma 14 - <corsivo>bis</corsivo>, della l.r. 12 del 2005, “<corsivo>relativo alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT</corsivo>”.</h:div><h:div>6.1.	Il Comune ha poi eccepito l’inammissibilità della memoria anche nella parte in cui la stessa eccede i limiti dimensionali fissati dal d.P.C.S. 167/2016, che, per i giudizi in materia di silenzio (art. 3 comma 1 lettera a) sono pari a 30.000 caratteri.</h:div><h:div>Il Comune ha infatti dedotto che la memoria (escludendo l’intestazione e altre indicazioni formali) ha un numero di caratteri pari a circa 44.000, superiore al limite massimo di 30.000 caratteri, che risulterebbe superato a pagina 22 della memoria.</h:div><h:div>Il Comune ha pertanto chiesto al Collegio “<corsivo>di non considerare, ai sensi dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione cod. proc. amm., le questioni contenute nelle pagine successive al superamento del limite massimo</corsivo>”.</h:div><h:div>6.2.	Il Collegio ricorda che il testo dell’art. 13 – <corsivo>ter</corsivo>, comma 5, dell’Allegato II al c.p.a., risultante dalle modifiche introdotte dall' art. 1, comma 813, l. 30 dicembre 2024, n. 207, è il seguente “<corsivo>Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato</corsivo>”.</h:div><h:div>La nuova formulazione – come sottolineato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 3 del 2025, -  nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali il giudice possa disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato e, “ove occorra”, anche in aggiunta a quello già versato – ha inteso bilanciare due contrapposti interessi:</h:div><h:div>- quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; </h:div><h:div>- quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 295, e 10 giugno 2014, n. 2963; Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400).</h:div><h:div>Le parti del giudizio devono infatti collaborare affinché vi sia una gestione razionale del processo (Cons. Stato, Ad. Plen.. 27 aprile 2015, n. 5; Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10439; Cass. Civ. Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260, e 12 dicembre 2014, n. 26242).</h:div><h:div>6.3.	La richiamata disposizione trova applicazione anche ai processi pendenti alla data del 1° gennaio 2025, sicché, nel caso in esame, non è più applicabile la disposizione previgente, secondo cui “<corsivo>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La violazione dei limiti dimensionali di cui all’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., non comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e/o dell’atto difensivo, ma può comportare la condanna della parte al pagamento di una somma pecuniaria fino al doppio del contributo unificato, se la trasgressione appare ingiustificata o pretestuosa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902).</h:div><h:div>6.4.	Nel caso in esame, il Collegio rileva che, una volta espunta dalla memoria di costituzione la parte relativa all’appello incidentale (di cui, per altro verso, si è testé dichiarata l’inammissibilità), il lamentato superamento dei limiti dimensionali risulta piuttosto contenuto e, in ogni caso, giustificato dalla necessità di controdedurre in maniera puntuale alle articolate censure del Comune. </h:div><h:div>7.	Ciò posto, l’appello principale è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>7.1.	Non sussiste, in primo luogo, il vizio di “ultrapetizione”.</h:div><h:div>7.1.1.	 Al riguardo, risulta anzitutto condivisibile il richiamo operato dal T.a.r. all’evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di silenzio.</h:div><h:div>Come ricordato dalla Sezione (sentenza n. 9014 dell’11 novembre 2024), essa ha progressivamente ampliato i presupposti per la sua configurabilità: “<corsivo>la maggiore apertura si ricollega ad una nuova consapevolezza circa lo statuto giuridico della relazione procedimentale (su cui di recente cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2021) in quanto soggetta non solo alle c.d. regole di validità degli atti ma anche a quelle di comportamento (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2018), tra cui campeggia</corsivo>
				<corsivo>l’obbligo di buona fede, da tempo ritenuto cogente anche nell’ambito del diritto pubblico, quale regola generale non solo di interpretazione ma avente anche una concorrente funzione correttiva ed integrativa delle relazioni giuridicamente rilevanti, obbligo che incombe su entrambe le parti e, sul’'amministrazione, in ragione del suo ruolo "servente", in funzione del soddisfacimento dei bisogni della comunità, in attuazione del principio solidaristico e di quello democratico</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale ottica, come fatto osservare dalla società appellata, le istanze rivolte dai privati alla Pubblica Amministrazione devono essere valutate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. </h:div><h:div>La giurisprudenza di questo Consiglio ha infatti osservato che se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini, la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. </h:div><h:div>Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452).</h:div><h:div>7.2.	Nel caso in esame, l’istanza della società aveva il chiaro scopo di ottenere l’adeguamento degli strumenti urbanistici a seguito dell’approvazione della progettazione definitiva dell’infrastruttura stradale Pedemontana, come stabilito dall’art. 166, comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui “<corsivo>L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari</corsivo>”.</h:div><h:div>Il fatto che la società abbia ritenuto applicabile a tale scopo il mero procedimento di “rettifica” e/o “correzione” disciplinato dalla legge urbanistica regionale, non elide l’obbligo giuridico del Comune di provvedere a tala adeguamento. </h:div><h:div>7.3.	Va peraltro osservato che non forma oggetto di specifica contestazione l’ulteriore rilievo del T.a.r. secondo cui, nel quadro di progressivo ampliamento dei presupposti fondanti il dovere giuridico di provvedere, deve essere considerato anche il disposto dell’art. 2 comma 1 della legge n. 241/1990, a mente del quale “<corsivo>se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. Previsione, questa, che conferma la “vis espansiva dell’obbligo del clare loqui e della prevalenza del “diritto ad una risposta”, fosse anche di inammissibilità, rispetto al principio del buon andamento che, in chiave di efficienza ed economicità, osta al dispiego di attività amministrativa per l’esame di istanze palesemente infondate</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4.	Nel caso in esame, non è contestato che l’Amministrazione sia rimasta totalmente inerte e non abbia dato alcun riscontro alle esigenze manifestate dalla società, interessata ad un assetto certo e definito, sotto il profilo urbanistico, del proprio compendio immobiliare.</h:div><h:div>7.5.	Relativamente alla brevità del termine di 45 giorni assegnato dal T.a.r. (che il Comune ritiene essere incompatibile con il procedimento di variante), si osserva poi  che il primo giudice non ha inteso condannare <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> il Comune all’adozione e/approvazione della variante entro tale termine bensì ha disposto che l’Amministrazione si “pronunci sull’istanza”, adottando quindi tutte le iniziative necessarie quantomeno ad avviare il procedimento per l’adeguamento degli elaborati urbanistici.         </h:div><h:div>7.6.	Al riguardo, è tuttavia irrilevante, o, comunque, non dirimente la contestuale pendenza del procedimento di adozione della variante generale, rappresentato (solo in sede processuale) dall’Amministrazione.</h:div><h:div>In disparte il fatto che il Comune è rimasto del tutto inerte - e non ha quindi nemmeno prospettato alla società la possibilità di provvedere all’esigenza dalla stessa rappresentata all’interno di tale procedimento – va rimarcato che esso ha l’obbligo di adeguare gli elaborati del PRG vigente, inserendovi l’opera pubblica localizzata nel suo territorio.</h:div><h:div>Si tratta quindi di un procedimento che, pur non potendo essere equiparato (come osservato dal T.a.r.) ad una mera “rettifica” o “correzione”, ha tuttavia natura puntuale e non richiede certamente la rielaborazione generale della pianificazione.</h:div><h:div>7.7.	Il Comune ha infine contestato l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio nel caso di mancata adozione di atti generali di pianificazione e di programmazione.</h:div><h:div>Al riguardo, va ribadito che, nell’ambito dell’evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, l’obbligo di provvedere è configurabile anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione, “<corsivo>sul presupposto che la preclusione all’esperibilità del rito sul silenzio non deriva dal mero carattere regolamentare o generale dell'atto di cui si invoca l'adozione, e tanto meno dalla discrezionalità, più o meno ampia, del potere, quanto dal fatto che, in ragione dell'ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l'opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l'adozione di provvedimenti di tal natura (in senso favorevole cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018 n. 7090; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273 sulla approvazione di un piano cava; Cons. giust. amm. n. 905 del 2020; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020 n. 2212; Cons. Stato, sez</corsivo>. <corsivo>IV, 23 novembre 2020 n. 7316, in materia di Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore; Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997; contra, di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2357 ma con mera formula tralaticia</corsivo>)” (Cons. Stato, sentenza n. 9014 del 2024, cit.).</h:div><h:div>In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (così in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, con specifico riferimento agli atti normativi che, per la loro generalità e astrattezza vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero, categorie di soggetti genericamente e astrattamente determinate).</h:div><h:div>Anche rispetto agli atti generali possono quindi “<corsivo>essere individuati interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, n. 273 del 22 gennaio 2015 nonché, da ultimo Cons. giust. amm., n. 905 del 2020), rimarcando, altresì, che, in mancanza di una puntuale previsione normativa, l’amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, sez. V, n. 2212 del 2 aprile 2020</corsivo>)” (Cons. Stato, sentenza n. 7316 del 2020).</h:div><h:div>Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione.</h:div><h:div>Tale dovere, peraltro, prescinde dal fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.</h:div><h:div>In entrambi i casi, l’inosservanza del termine per la definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento (Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997). </h:div><h:div>7.8.	Ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima, investa anche l’“<corsivo>an</corsivo>” del provvedere.</h:div><h:div>Ciò in effetti accade in genere proprio per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, al pari di quelli relativi al ritardo nella emanazione di atti normativi, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni <corsivo>lato sensu</corsivo> politiche riservate all’Amministrazione che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo (sentenza n. 7316 del 2020, cit.).</h:div><h:div>Il caso in esame tuttavia è del tutto peculiare poiché, da un lato, l’opera pubblica è stata già approvata e localizzata nel territorio del Comune, dall’altro, quest’ultimo non conserva alcuna discrezionalità essendo obbligato ad adeguare il proprio strumento urbanistico in conformità al progetto approvato dal Cipe e/o dal concessionario.</h:div><h:div>Come negli esempi in precedenza richiamati, in sostanza, non vi è alcuna discrezionalità nell’ “<corsivo>an</corsivo>”.</h:div><h:div>In tal senso il T.a.r. ha correttamente sottolineato che “<corsivo>il ricorrente non vuole sollecitare l’ente all’esercizio di un proprio autonomo potere di pianificazione e destinazione urbanistica del territorio, ma chiede più precisamente che lo stesso proceda all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici a seguito dell’approvazione della progettazione definitiva dell’infrastruttura stradale Pedemontana, come stabilito dall’art. 165, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006</corsivo>”.</h:div><h:div>7.9.	In tale ottica, reputa il Collegio che la fattispecie in esame non evidenzi la sussistenza di alcun contrasto giurisprudenziale poiché si verte in merito all’adozione di un atto pianificatorio non già ad iniziativa discrezionale, bensì del tutto vincolato in quanto meramente conseguenziale alla localizzazione dell’infrastruttura strategica e all’approvazione del relativo progetto.</h:div><h:div>8.	Per quanto sopra argomentato, in definitiva, l’appello principale deve essere respinto mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>La reciproca, parziale soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- respinge l’appello principale;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Spese del grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Silvia Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>