<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250649020250911125304199" id="20250649020250911125304199" modello="4" modifica="11/09/2025 13:33:28" pdf="0" ricorrente="Alfonso Iuliano" stato="2" tipo="10" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06490"/><fascicolo anno="2025" n="03334"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250649020250911125304199.xml</file><wordfile>20250649020250911125304199.docm</wordfile><ricorso NRG="202506490">202506490\202506490.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1356 Alberto Urso\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Diana Caminiti</firma><data>11/09/2025 13:30:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Alberto Urso,	Presidente FF</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00281/2025, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6490 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Eboli, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.r.l.S., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>Autorita Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilita, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilita;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Martini e dello Stato Montanaro;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>-Ritenuto che:</h:div><h:div>- l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento, stante la ricorrenza del <corsivo>periculum in mora,</corsivo> quale rappresentato da parte ricorrente, e del fumus <corsivo>boni iuris</corsivo>, sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria;</h:div><h:div>- quanto a quest’ultimo profilo che l’amministrazione, pur avendo motivato il diniego,  non abbia fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 381, comma 5, D.P.R. 495 del 1992, quanto ai presupposti per la concessione dello spazio <corsivo>de quo</corsivo>
				<corsivo>(“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili”</corsivo>);<corsivo/></h:div><h:div>- che deve al riguardo farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale  secondo cui <corsivo> “la norma appena citata, anche se non specifica quali siano le particolari condizioni di invalidità che possano determinare la concessione di un posto auto riservato alla persona, è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l'approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l'oggettiva impossibilità di fornire tali presidi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza - da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell'eventuale provvedimento di diniego - che impediscano l'assegnazione dello stallo di sosta riservato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La predetta limitata discrezionalità attribuita al Comune deve, dunque, trovare un adeguato bilanciamento con l'esigenza, tutelata dalla norma, di assicurare una certa libertà di movimento al soggetto richiedente, tenuto conto del suo grado di disabilità, e quindi di garantire alla persona condizioni di vita meno limitanti e più dignitose” (</corsivo>Cons. giust. amm. Sicilia, 16 dicembre 2024, n. 978).</h:div><h:div>-per contro nel caso in esame sia meramente affermato da parte dell’Amministrazione che la strada <corsivo>de qua</corsivo> non sia una strada ad alta densità di traffico, dando per il resto rilievo a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oppure non valutabili dall’amministrazione comunale (cfr. quanto alle valutazioni di tipo medico, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 29/10/2020, n. 6630);</h:div><h:div>- pertanto, in accoglimento dell’istanza cautelare, vada sospeso il provvedimento dell’amministrazione comunale, la quale dovrà attenersi agli indicati principi;</h:div><h:div>-le spese della presente possano essere compensate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) </h:div><h:div>Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6490/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.</h:div><h:div>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito,</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Diana Caminiti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6490/2025) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>