<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250587220251126144351068" descrizione="" gruppo="20250587220251126144351068" modifica="04/03/2026 15:59:06" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Carlo Bonori Innocenti" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="05872"/><fascicolo anno="2026" n="01759"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250587220251126144351068.xml</file><wordfile>20250587220251126144351068.docm</wordfile><ricorso NRG="202505872">202505872\202505872.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Vincenzo Lopilato</firma><data>04/03/2026 12:17:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Riccardo Carpino</firma><data>06/12/2025 18:34:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/03/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Carpino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 638/2025, resa tra le parti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5872 del 2025, proposto da Carlo Bonori Innocenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Minotti in Bologna, via Altabella n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Bologna, in persona del Sindaco metropolitano <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone, Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Casalecchio di Reno, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gioia, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bologna e della  Regione Emilia Romagna e del Comune di Casalecchio di Reno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La questione controversa riguarda la comunicazione di inefficacia della SCIA, prot. n. 21609 del 19 giugno 2024, presentata al Comune di Casalecchio del Reno, qui appellato, con la quale l’odierno appellante ha segnalato la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio <corsivo>ex</corsivo> rurale, di sua proprietà, sito nel predetto Comune, in via Bazzanese, n. 107, con cambio d’uso e frazionamento per la creazione di due unità residenziali.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha dichiarato che il complesso immobiliare, costituito da una corte ex rurale, composta da vari edifici, era stato realizzato negli anni sessanta in virtù di licenza edilizia n. 1974 del 21 marzo 1960, per la costruzione di un’abitazione colonica con annessi stalla e fienile. </h:div><h:div>Veniva altresì dallo stesso rappresentato che, con la concessione edilizia in sanatoria n. 1822 del 29 agosto 1995, il subalterno 12, già adibito a fienile e stalla, aveva subìto un mutamento d’uso in laboratorio artigianale. </h:div><h:div>In riferimento a tale porzione di fabbricato, con la richiamata SCIA prot. n. 21609/2024 l’odierno appellante ha comunicato al Comune detto intervento. </h:div><h:div>Il Comune di Casalecchio, con nota n.602/2024 dell’8 luglio 2024, ha dichiarato la SCIA inefficace, ritenendo l’intervento non conforme all’art. 16, comma 6, lett. <corsivo>c)</corsivo> del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), il quale preclude il cambio d’uso a favore del residenziale per edifici di tipologia produttiva non connessi all’attività agricola.</h:div><h:div>Avverso detto provvedimento l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale per l’Emilia-Romagna chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale di inefficacia della SCIA, nonché del PTM nella parte in cui preclude il cambio verso l’uso residenziale degli edifici non connessi all’attività agricola, di tipologia produttiva, e della proposta di Piano Urbanistico Generale che recepisce la disciplina del PTM.</h:div><h:div>2. Con sentenza n. 638 del 10 giugno 2025, qui impugnata, il TAR Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso.</h:div><h:div>In particolare, secondo il Giudice di primo grado: </h:div><h:div>-l’adozione e l’approvazione del PTM, non era condizionata all’emanazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) o degli atti di coordinamento previsti dagli artt. 29 e 36 della l.r. n. 24/2017 per cui nel caso in esame il PTM è stato legittimamente approvato dalla città metropolitana di Bologna. A tal riguardo, rileva che la normativa regionale, infatti, non impone di attendere tali strumenti, ma prevede espressamente che essi possano essere adottati “nelle more” dell’approvazione del PTPR, e che la Regione e la Città Metropolitana provvedano al successivo coordinamento mediante i c.d. accordi territoriali; </h:div><h:div>- non è applicabile la previgente disciplina di cui alla L.r. n. 20/2000, atteso che il nuovo sistema di competenze è vigente ed il richiamo a detta legge contenuto nell’art 29 l.r. 24/2017 riguarda solo le definizioni uniformi dell’allegato A; </h:div><h:div>- è infondata la censura di contrasto del PTM con il PTR/PTPR vigente, poiché la mancanza, in questi ultimi, di disposizioni espresse in materia, non preclude alla Città Metropolitana di disciplinare autonomamente i recuperi edilizi di fabbricati <corsivo>ex</corsivo> rurali nell’esercizio della propria discrezionalità pianificatoria;</h:div><h:div>- il PTM non ha invaso la sfera di competenza comunale, poiché la legge regionale consente alla Città Metropolitana di intervenire solo per regolare gli aspetti di recupero edilizio con valenza strutturale o ambientale – come i cambi d’uso verso la residenza – mentre lascia ai Comuni, per il tramite dell’adozione del PUG, la regolazione degli usi in ambito rurale;  </h:div><h:div>- non vi è violazione del principio di proporzionalità, né manifesti profili di arbitrarietà o illogicità sono stati ravvisati nella previsione dell’art. 16, comma 6, lett.<corsivo> c</corsivo>) del PTM, il quale limita i mutamenti d’uso degli edifici di tipologia produttiva, escludendo l’uso abitativo, atteso che sono ammesse una pluralità di altre destinazioni compatibili con l’ambiente rurale. </h:div><h:div>Inoltre, il giudice di primo grado ha disatteso la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 36 della l.r. n. 24/2017, poiché tale norma non sottrae ai Comuni le proprie competenze urbanistiche, ma realizza una ripartizione fondata su esigenze di tutela di interessi sovracomunali e sul principio di leale collaborazione; in particolare, il PTM non esautora il Comune delle proprie competenze in materia di territorio rurale, ma si limita alla disciplina dei profili ambientali strutturali atteso che si occupa dei soli interventi che incidono sullo sviluppo edilizio, anche sotto forma di cambio di destinazione d’uso se idonei a determinare un maggior carico urbanistico, con conseguente rilievo strutturale edilizio (ad es. opere di urbanizzazione), fermo restando in ogni caso il potere dei Comuni di dettare una disciplina più analitica, nei settori di propria competenza e per ragioni di interesse locale. </h:div><h:div>Infine, il richiamo alla proposta del PUG del Comune di Casalecchio di Reno è stato ritenuto irrilevante, posto che si trattava di un atto non ancora approvato e quindi inidoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti.</h:div><h:div>3. Avverso la suddetta sentenza viene proposto appello sulla base dei seguenti tre motivi: </h:div><h:div>I. Erroneità della motivazione. Errata valutazione dei mezzi di prova. Erronea valutazione del quadro normativo e fattuale, con particolare riferimento ai principi di legalità e di competenza di cui all’art. 24, “Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza, Legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna n. 24/2017) e agli articoli 29, “Piani urbanistici e territoriali”, 36, “Territorio rurale”, 41, “Piano territoriale metropolitano – PTM”, 64, “Piano territoriale paesaggistico regionale (ptpr) della medesima legge; all’ eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto (in particolare, con riferimento alla pretesa efficacia del ptm a prescindere dall’approvazione del piano territoriale paesistico regionale di cui all’art. 64 e/o degli atti di coordinamento di cui agli articoli 29 e 36 della l.r. 24/2017 e alla pretesa conformità del ptm al ptr e ptpr vigenti) e per arbitrarietà e contraddittorietà. Omissione di pronuncia;</h:div><h:div>II. Erroneità della motivazione. Errata valutazione dei mezzi di prova. Erronea valutazione del quadro normativo e fattuale, con particolare riferimento ai principi di competenza e di proporzionalità, e agli articoli 36, “territorio rurale” e 41, “piano territoriale metropolitano – ptm”, l.r. 24/2017; all’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto all’art. 15 del PTM, “finalità e contenuti della disciplina del territorio rurale”; al falso presupposto di fatto e di diritto (in particolare, con riferimento all’ampiezza dei poteri riservati alla città metropolitana dalla normativa statale e regionale di riferimento, ossia l. n. 56/2014, “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e l.r. 13/2015, “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna”); all’arbitrarietà e illogicità manifeste, e allo sviamento. Omissione di pronuncia;</h:div><h:div>III. Questione di illegittimità costituzionale<corsivo>. </corsivo>Illegittimità in via derivata del provvedimento comunale per illegittimità dell’art. 16, c. 6 del PTM per: illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 6, l.r. n. 24/2017 per violazione degli articoli 117 e 118 cost. e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza”.</h:div><h:div>3.1 Con il primo motivo di gravame, l’odierno appellante, riprese le argomentazioni dei tre motivi di ricorso formulati nel primo grado di giudizio, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile nelle more la L.r. n. 20/2000, sulla base di quanto prevede l’art. 29, comma 3, della l.r. n. 24/2017; quest’ultima disposizione stabilisce che, in assenza dell’atto di coordinamento tecnico, avrebbero continuato a trovare applicazione le “definizioni uniformi” contenute nell’allegato A della L.r. n. 20/2000 che si occupa appunto dei contenuti della pianificazione. </h:div><h:div>Inoltre, rileva quanto segue:</h:div><h:div>- la stessa l.r. 24/2017 imporrebbe di attendere sia l’Atto di coordinamento sui contenuti del Piano (all’art. 29), sia - nelle more dell’approvazione del PTPR - che l’Atto di coordinamento tecnico recante le Linee guida per il Territorio rurale di cui all’art. 36, comma 1, della medesima legge; </h:div><h:div>- non rileva l’art. 40 della l.r. 24/2017 che ammette la possibilità di un PTM adottato prima del PTR proprio in quanto si riferisce esclusivamente al PTR; </h:div><h:div><corsivo>-</corsivo>in mancanza del PTR opera il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) precedente che peraltro avrebbe potuto subire modifiche anche antecedentemente alla adozione del PUG e del PTM <corsivo>ex</corsivo> art. 36, comma 6, l.r. 24/2017;</h:div><h:div>- il giudice di primo grado non si sarebbe pronunziato sull’insufficienza della pretesa conformità del PTM rispetto al PTPR 2010 ai fini del rispetto delle norme della l.r. 24/2017.</h:div><h:div>Infine rileva che il PTM adottato non sarebbe conforme al PTPR 2010.  </h:div><h:div>3.2 Con il secondo motivo l’odierno appellante contesta la parte della sentenza in cui il TAR ha confermato la legittimità dell’art. 16, comma 6, del PTM, ritenendo che il medesimo rientrasse nei poteri di pianificazione generale della Città Metropolitana di Bologna. </h:div><h:div>A tal proposito, sviluppa sostanzialmente tre critiche: </h:div><h:div>- sostiene che il PTM abbia travalicato il limite della funzione di pianificazione territoriale generale attribuita alla Città Metropolitana di Bologna dalla normativa statale di cui alla l. n. 56/2014 e regionale (l.r. n. 24/2017). Secondo l’appellante la legge regionale avrebbe delegato al PTM la sola disciplina del recupero e non anche la disciplina più dettagliata degli usi e dei relativi cambi di destinazione. Così, l’art. 16, comma 6, del PTM, dettando specifiche prescrizioni edilizie sugli usi ammessi, avrebbe esercitato una potestà urbanistica di dettaglio, violando la riserva di competenza comunale;</h:div><h:div>- l’appellante ritiene, inoltre, che l’art. 16, comma 6, del PTM - il quale impone il divieto di cambio d’uso verso il residenziale per gli <corsivo>ex</corsivo> edifici produttivi - sia in contrasto con quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del PTM stesso; quest’ultima disposizione ammetterebbe la possibilità per i Comuni di ulteriormente declinare la disciplina del territorio rurale attraverso il PUG, dettando disposizioni di maggior dettaglio in base alle specifiche esigenze locali. Pertanto, il PTM avrebbe dovuto configurarsi come una norma di indirizzo o di direttiva, e non come una prescrizione vincolante; </h:div><h:div>- infine, secondo l’appellante l’art. 16, comma 6, del PTM sarebbe in contrasto con l’art 36, comma 5, della l.r. 24/2017, il quale dispone che <corsivo>il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG o dal PTM per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna</corsivo> finalizzato <corsivo>a  conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 8, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginale</corsivo>; al riguardo, secondo l’appellante, rileverebbe la varietà dei territori della città metropolitana per cui l’esclusione totale e indifferenziata del cambio d’uso verso il residenziale per gli <corsivo>ex </corsivo>edifici produttivi di tutti i 55 Comuni rientranti nel territorio della Città Metropolitana risulterebbe illogica, sproporzionata, nonché in contrasto con le finalità esplicite della legge regionale. </h:div><h:div>3.3 Infine, con il terzo e ultimo motivo, l’odierno appellante ripropone, in via subordinata, l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 5 e dell’art. 41, comma 6, lett<corsivo>. h)</corsivo> della l.r. n. 24/2017 nella parte in cui attribuiscono alla Città Metropolitana la disciplina degli edifici non più funzionali all’attività agricola. </h:div><h:div>Infatti, secondo la prospettazione dell’appellante, tale attribuzione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e i principi di uguaglianza e ragionevolezza; la normativa regionale avrebbe attratto a un livello di governo superiore - alla Città Metropolitana - una quota significativa di scelte urbanistiche di dettaglio, svuotando l’autonomia comunale e contrastando con la legislazione statale, così come previsto dagli artt. 14, comma  27, lett. <corsivo>d)</corsivo> del d.l. n. 78/2010 e con l’art.1 della l n. 56/2014, la quale riserva ai Comuni, quale funzione fondamentale, la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale. </h:div><h:div>4.Il ricorso è infondato e va respinta l’eccezione di incostituzionalità.</h:div><h:div>5. Quanto al primo motivo, la questione va esaminata sotto molteplici profili: quello relativo al criterio per l’adozione dei diversi livelli di governo per la programmazione urbanistica e quello relativo alla vigenza della precedente legislazione regionale sull’urbanistica di cui alla l.r. 20/2000. </h:div><h:div>5.1 In particolare, quanto all’allocazione delle funzioni di programmazione, come già evidenziato dal giudice di primo grado, la l.r. 24/2017 si fonda sul principio di competenza e non di gerarchia; in tal senso l’art 24, comma 1, della citata legge dispone:</h:div><h:div><corsivo>Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente</corsivo>. </h:div><h:div>Ne emerge il superamento della programmazione a cascata che è quella cui, nella sostanza, si riferisce l’appellante nel momento in cui ipotizza la preliminare adozione dell’atto programmatorio; quindi la previsione di un atto di coordinamento tecnico di cui all’art 36, comma 1, è eventuale;  </h:div><h:div>Inoltre, l’art 36, comma 6, della l.r. 24/2017 dispone solamente quanto segue: </h:div><h:div><corsivo>Nelle more dell'approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale cielo connotano</corsivo>.</h:div><h:div>Ma detta previsione non comporta che l’assenza del livello regionale - mediante l’atto di coordinamento tecnico - condizioni l’adozione del PTM atteso che non si tratta di programmazione a cascata.</h:div><h:div>Né peraltro nessuna disposizione impone la preliminare adozione dell’atto programmatorio regionale; al riguardo, l’art 76  della l.r. 24/2017 dispone che:  </h:div><h:div><corsivo>La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa;</corsivo>
			</h:div><h:div>Come si evince dal dato testuale la disposizione in questione si riferisce al mero “avvio” ed è quindi coerente che la mancata adozione non condizioni la programmazione dei livelli inferiori; ciò peraltro sarebbe in contrasto con il principio di competenza. </h:div><h:div>In conclusione, sul punto dell’articolazione dei livelli della programmazione deve ritenersi che il principio della competenza di cui all’art 24 ed il superamento della programmazione a cascata va quindi declinato anche nella lettura degli artt. 36, comma 5, e 41, comma 6 della l.r. 24/2017 nella parte in cui dispongono che il PTM per la parte di interesse debba avvenire “nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR” o comunque debba essere adottato in coerenza.</h:div><h:div>5.2 Quanto poi alla vigenza della precedente legislazione (l.r. 20/2000) l’art. 29 l.r. 24/2017 fa riferimento testuale solo alle definizioni contenute nell’allegato A.</h:div><h:div>Occorre premettere che l’art. 36 della previgente l.r. 20/2000 indica i contenuti della pianificazione:  <corsivo>Le disposizioni del presente titolo in merito ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono specificate e integrate da quanto disposto dall'allegato che costituisce parte integrante della presente legge. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>I contenuti della pianificazione sono stati mutati appunto dalla l.r. 24/2017 e quindi, come rilevato dalla Città metropolitana appellata, in sede di memoria depositata agli atti di causa il 30 ottobre 2025, la sopravvivenza delle definizioni era legata all’esigenze di una continuità nel loro utilizzo; diversamente opinando vi sarebbe nella sostanza la sopravvivenza della precedente disciplina. </h:div><h:div>Ne consegue, come risultato pratico, che non è più vigente quanto disponeva l’allegato A-21 che prevedeva, in relazione alla fattispecie in esame, <corsivo>Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal R.U.E.; </corsivo>ossia  sarebbe incoerente con il ruolo della Città metropolitana, per come previsto dalla legge statale n.56/2014 e dalla legge regionale 24/2017, far rivivere la competenza del regolamento urbanistico comunale, peraltro tramite il semplice rinvio recato dall’art 29 della citata disposizione regionale alle definizioni di cui all’allegato a) della l.r.20/2000. </h:div><h:div>5.3 In ultimo priva di rilievo è poi l’argomentazione relativa all’art 36, comma 6, della l.r. 24/2017 in base al quale: </h:div><h:div><corsivo>Nelle more dell'adozione del PUG e del PTM, i Comuni e la Città metropolitana di Bologna possono adeguare la disciplina del territorio rurale prevista nei propri strumenti di pianificazioni alle disposizioni del presente articolo. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Detta norma assolve ad una mera finalità transitoria ma non può comportare la reintroduzione di una programmazione a cascata (di cui all’art 24 l.r. 24/2017) e quindi dell’esigenza di attendere la programmazione del livello superiore prima di svolgere quella della Città metropolitana. <corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>Quanto poi alla non conformità del PTM adottato al PTPR 2010, secondo l’appellante, è sufficiente richiamare quanto previsto dall’art. 76, comma 3, della l.r. n. 24/2017 sulla scorta del quale, fino all’entrata in vigore del PTR (di cui il PTPR costituisce la componente paesaggistica ai sensi dell’art. 64, comma 1, l.r. 24/2017 ), vige il  PTCP relativamente ai contenuti conferiti dalla detta legge al medesimo piano regionale.</h:div><h:div>Quindi non vi è una carenza di piani di riferimento per il PTM né è dimostrata l’eventuale difformità dal PTCP.</h:div><h:div>6. Quanto al secondo motivo anche esso è infondato.</h:div><h:div>A tal riguardo, è necessario premettere un ragionamento più complessivo sull’impostazione della Città metropolitana non sezionando le varie questioni sottoposte al Collegio; in particolare: </h:div><h:div>-la finalità della Città metropolitana è quella di rappresentare l’area vasta e quindi di svolgere delle funzioni in ambito coincidente con quella della provincia ma con una capacità di incidere maggiore di quella dell’ente da cui origina; in tal senso basti aver riguardo all’art 1, comma 44, della l. 56/2014 il quale dispone che compete alla città metropolitana </h:div><h:div><corsivo> b)  pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Da queste due disposizioni emerge, con chiarezza, la capacità della Città metropolitana di incidere sul livello comunale e sulla pianificazione del medesimo livello; ossia se un livello di area vasta è previsto questo, per avere un senso, si deve muovere in una ottica di sistema nell’ambito del territorio nel quale è necessaria una visione di insieme e non parcellizzata anche a livello di pianificazione dei singoli comuni.</h:div><h:div>Ciò rileva, ad esempio, per le relazioni industriali nell’ambito del territorio, come anche per il paesaggio piuttosto che per l’ambiente o per il carico urbanistico; ma ancora rileva per consentire alla Città metropolitana di incidere sui rapporti economici tra le varie parti del territorio, sulle condizioni infrastrutturali e una loro più ampia programmazione a livello di area vasta o, ad esempio, per un coordinamento dei flussi  turistici nell’ambito del territorio della città metropolitana.</h:div><h:div>Ne consegue che, in questa ottica, invero perseguita prima dalla legge regionale 24/2017 e poi dal PTM qui impugnato, ha una sua coerenza la scelta di escludere la possibilità della conversione in residenziale degli edifici non connessi all’attività agricola; ossia si ipotizza per detti edifici una serie di destinazioni - che non comprendono quella residenziale - dando per questa via un assetto complessivo e non parcellizzato nell’ottica di area vasta a questa tipologia di edilizia. </h:div><h:div>In sostanza, nel caso in esame, la Città metropolitana per il tramite delle indicazioni di possibili modifiche delle destinazioni d’uso intende dare un indirizzo allo sviluppo anche economico del territorio.</h:div><h:div>Questa appare l’impostazione delle disposizioni in materia di città metropolitana che invero trovavano ancora più forza sulla base dell’originaria impostazione della legge 142/1990 (artt. 17 e 18)  poi trasfuse negli artt. 22 e 23 d.lgs. 267/2000; la legge 142/1990  distingueva tra l’area (coincidente con la provincia) e la città metropolitana composta da comuni contigui con “<corsivo>rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato</corsivo>”. </h:div><h:div>Ne consegue che non è condivisibile la tesi dell’appellante per cui il PTM non dovrebbe occuparsi della destinazione d’uso atteso che proprio la possibilità di vincolare le scelte comunali (art. 1, comma 44, l.56/014) costituisce uno dei compiti della Città metropolitana. </h:div><h:div>In sostanza il PTM ha operato delle scelte urbanistiche che incidono sul carico urbanistico dell’area vasta come sull’ambiente; come anche su una determinata allocazione di determinati servizi nel momento in cui ammette la modifica della destinazione d’uso  solo per alcuni (attività di servizio agricolo, attività agrituristiche, ricovero animali non destinati all’alimentazione, ambulatori veterinari, usi temporanei per attività culturali/di tempo libero)  e non per altri come per l’edilizia residenziale. </h:div><h:div>Tutto ciò calato nel PTM trova corrispondenza con un ulteriore margine operativo per ciascun Comune; l’art 15 comma 7 dispone infatti che:</h:div><h:div>…<corsivo> “Nel pieno rispetto dei contenuti del PTM in riferimento alla disciplina strutturale del territorio rurale, così come attribuita espressamente e direttamente al PTM stesso dagli artt. 36 e 41, comma 6, lett. h), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, i Comuni e le relative Unioni possono ulteriormente declinare, attraverso il PUG, la disciplina del medesimo territorio rurale al fine di dettare disposizioni di maggior dettaglio, tenendo conto delle specifiche esigenze e/o caratteristiche del corrispondente territorio comunale</corsivo>.”</h:div><h:div>Nel caso in questione il PTM, pur potendo vincolare le scelte dei Comuni, ex art 1 comma 4, lett. <corsivo>b)</corsivo>  l.56/2014, lascia un margine valutativo a questi comunque nel quadro regolatorio fissato dal medesimo strumento di area vasta; margine valutativo che rientra nella scelta pianificatoria del Comune declinare in relazione alle specificità del caso. </h:div><h:div>Il Pug, quindi, nel rispetto del quadro stabilito dal PTM diventa la chiave di lettura specifica delle scelte urbanistiche operate dal livello dell’area vasta. </h:div><h:div>In conclusione, non vi è alcun esproprio di competenze comunali, come più ampiamente si rileverà sulla base anche della giurisprudenza costituzionale di cui oltre, quanto la condivisibile esigenza di un accentramento delle scelte di area vasta proprio in considerazione dell’esigenza di delineare un quadro regolatorio coerente con le disposizioni in materia (principalmente art 1, comma 4, l. 56/2014) e con le funzioni di area vasta.</h:div><h:div>8. E’ infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 5, e dell’art. 41, comma 6, lett. h della L.r. n. 24/2017 nella parte in cui attribuiscono alla Città Metropolitana la disciplina degli edifici non più funzionali all’attività agricola. </h:div><h:div>A tal riguardo basti richiamare la recente giurisprudenza costituzionale che esclude che la titolarità di determinate funzioni da parte dei Comuni debba intendersi come esclusività delle medesime.  </h:div><h:div>In particolare, la Corte Costituzionale (Corte cost., Sentenza, 18 aprile 2025, n. 51) ha rilevato (§ 5.1) che “fin dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica), la funzione di pianificazione urbanistica è stata tradizionalmente rimessa all'autonomia dei comuni. Questa attribuzione non è stata modificata dalla successiva evoluzione dell'ordinamento regionale. Infatti, nell'attuare il nuovo Titolo V della Costituzione e nell'esercizio della competenza esclusiva attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., il legislatore statale ha qualificato come funzioni fondamentali dei comuni "la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" (art. 14, comma 27, lettera <corsivo>d)</corsivo>, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78…convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122)<corsivo>.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ed ancora con maggiore dettaglio per la questione in esame, (sub. 5.2) “<corsivo>l'autonomia comunale "non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale" (sentenze n. 70 e n. 17 del 2023, n. 202 del 2021, n. 179 del 2019, n. 160 del 2016 e n. 378 del 2000). …Infatti, " il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio: ciò giustifica l'eventuale emanazione di disposizioni legislative (statali e regionali) che vengano ad incidere su funzioni già assegnate agli enti locali" (sentenza n. 378 del 2000, richiamata dalle successive sentenze n. 142 del 2024, n. 202 del 2021, n. 179 del 2019, n. 126 del 2018 e n. 478 del 2002). …Nell'esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l'autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell' interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo> unitaria (sentenza n. 179 del 2019). Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all'adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all'autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell'autonomia stessa.”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nel caso specifico quindi la censura di illegittimità è infondata atteso che la legge regionale ha proprio nella parte qui di interesse in cui attribuisce alla Città Metropolitana la disciplina degli edifici non più funzionali all’attività agricola, come più ampiamente sopra rilevato, dato identità ad un ruolo di area vasta della città metropolitana per la pianificazione territoriale; come rilevato dalla Corte Costituzionale il Comune della città metropolitana è titolare  delle funzioni ma non lo è in via esclusiva al fine di perseguire un interesse più ampio, quello dell’area vasta. </h:div><h:div>In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso è da rigettare; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>9. In considerazione della complessità della questione in esame sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Riccardo Carpino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>