<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250502220251117163801874" descrizione="" gruppo="20250502220251117163801874" modifica="18/11/2025 23:14:49" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Serenissima Ristorazione S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="05022"/><fascicolo anno="2025" n="09120"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250502220251117163801874.xml</file><wordfile>20250502220251117163801874.docm</wordfile><ricorso NRG="202505022">202505022\202505022.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosanna De Nictolis</firma><data>18/11/2025 19:35:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Roberto Cerroni</firma><data>17/11/2025 17:21:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 790/2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5022 del 2025, proposto da Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 99121683CC, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n.33,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div><h:div>Società Cooperativa Italiana di ristorazione – Cirfood s.c., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Toscana, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Estar Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Società Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c.; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – Con determine dirigenziali del 20 giugno 2023, n. 863 e del 23 giugno 2023, n. 883, l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (qui di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, Estar) ha indetto “<corsivo>una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti, da espletarsi in modalità telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo-Quadro tra Appaltatore e Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione” per le necessità dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, dell’Auxilium Vitae Volterra spa Centro di Riabilitazione, dell’Inail Centro di Riabilitazione Motoria – Volterra e di Estar (CUI 2022–011– 0018)</corsivo>”. Il lotto n. 1 riguardava la “<corsivo>Azienda USL Toscana Nord Ovest (Area Pisana, Area Lucchese, Area Versilia), Auxilium Vitae Volterra Spa Centro di Riabilitazione, Inail Centro di Riabilitazione Motoria – Volterra, Estar (sede di Pisa e magazzino di Migliarino)</corsivo>”, mentre il Lotto n. 2 afferiva alla “<corsivo>Azienda USL Toscana Nord Ovest (Area Livornese)</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1. – Viene qui in rilievo il lotto 1 relativo all’affidamento del servizio di ristorazione per degenti, ospiti e dipendenti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (area pisana, area Versilia, area lucchese), dell’Auxilium Vitae Volterra s.p.a. Centro di Riabilitazione, dell’Inail Centro di Riabilitazione Motoria – Volterra e del Servizio di ristorazione per i dipendenti di Estar (sede di Pisa e magazzino di Migliarino) per il cui affidamento hanno partecipato gli operatori Serenissima Ristorazione s.p.a. (qui di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, Serenissima) e la società cooperativa italiana di ristorazione Cirfood s.c. (qui di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, Cirfood).</h:div><h:div>1.2. – Espletata l’intera procedura di gara, Cirfood è risultata prima classificata, con un punteggio totale di 88,20 punti, mentre Serenissima si è classificata in seconda posizione con un punteggio pari a 82,00 punti.</h:div><h:div>Conseguentemente, superata la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta con un apprezzamento di sostenibilità e affidabilità dell’offerta da parte del RUP, alla luce delle giustificazioni prodotte, anche in relazione ai prevedibili aumenti dei costi della manodopera conseguenti all’entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. di categoria dal 1° giugno 2024, per il triennio 2024/2027, il lotto è stato affidato a Cirfood con determina dirigenziale del 28 novembre 2024, n. 1351.</h:div><h:div>2. – Serenissima, espletato l’accesso documentale agli atti di gara, ha impugnato gli esiti della procedura innanzi al T.A.R. per la Toscana deducendo l’illegittimità degli esiti del giudizio di anomalia dell’offerta di Cirfood formulato dal RUP con particolare riguardo alla parte in cui ha valorizzato nel relativo verbale lo sconto sulle derrate alimentari praticato dalla fornitrice Quanta in favore dell’aggiudicataria e alla parte in cui esso non ha tenuto conto della carenza di alcune figure professionali essenziali per l’esecuzione del servizio di ristorazione oggetto della procedura evidenziale in scrutinio.</h:div><h:div>2.1. – Nell’ambito del giudizio di prime cure Cirfood ha proposto ricorso incidentale con cui ha denunciato che anche l’offerta della ricorrente principale sarebbe insostenibile, perché recante un costo della manodopera, che, alla luce del nuovo C.C.N.L., avrebbe dovuto essere incrementato nella misura percentuale del 5,83%; inoltre, ha stigmatizzato la mancata esclusione dell’offerta di Serenissima per indeterminabilità dell’offerta, perché, a suo dire, essa non avrebbe indicato nella propria offerta la “<corsivo>Proposta migliorativa delle mense aziendali nell’ottica della </corsivo>Customer satisfaction”, che, ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di dieci punti, con una soglia di sbarramento a sei punti nonché l’impegno a fornire l’illuminazione a LED con un riferimento ad una diversa azienda, non indicata nei documenti di gara (la Euroristorazione). Infine, la ricorrente incidentale ha denunciato varie incongruenze nell’offerta tecnica della ricorrente principale quanto al piano di consegna delle colazioni, che risulterebbe indeterminabile e che avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>3. – All’esito del giudizio di prime cure, il T.A.R. per la Toscana ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale osservando che le giustificazioni offerte hanno in modo non irragionevole condotto la Stazione appaltante a formulare un giudizio positivo di congruità e sostenibilità dell’offerta economica presentata dalla aggiudicataria venendo, da un lato, in rilievo la rivalutazione cautelativa per 1,77% dell’offerta economica operata da Cirfood e, dall’altro, la scontistica praticata con un impegno scritto dalla sua fornitrice di derrate Quanta. Secondo lo scrutinio svolto dal primo giudice, dall’esame dell’offerta tecnica di Cirfood si evincerebbe chiaramente come essa ha “coperto” tanto la fascia oraria del pranzo quanto quella della cena; inoltre, sul piano presuntivo, assumerebbe rilevanza il dato del costo del personale e del monte orario previsto, che non risulterebbe in alcun modo disallineato rispetto all’offerta della ricorrente principale. Con specifico riguardo al Polo Ospedaliero Santa Chiara, il T.A.R. ha osservato che si tratterebbe di un reparto psichiatrico, per il quale la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> ha previsto il solo servizio di consegna dei vassoi personalizzati, mentre il servizio bar presso la sede di Estar costituirebbe un’appendice del servizio ristorazione, non compresa autonomamente nell’oggetto dell’appalto.</h:div><h:div>4. – Serenissima avversa la prefata pronuncia con rituale ricorso in appello innanzi a questo Consiglio articolando i seguenti motivi di gravame:</h:div><h:div>4.1. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 18 del disciplinare di gara relativamente alla verifica di congruità del costo della manodopera, giustificando tale sottostima con una modifica e comunque compensazione con asseriti risparmi riguardanti un’altra tipologia di costo”</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la tesi di Serenissima, l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. di settore comporterebbe un aumento del costo della manodopera pari a € 939.000,00, da sommarsi a quello originariamente indicato in sede di gara dalla stessa Cirfood e pari a € 16.130.075,74, il che risulterebbe superiore di oltre il doppio rispetto all’utile di impresa, indicato da Cirfood in € 417.204,40 rendendo l’offerta nettamente in perdita e quindi insostenibile.</h:div><h:div>Nonostante Cirfood abbia giustificato il rientro di tale rincaro mediante un sostanzioso sconto – sopravvenuto – accordato dal fornitore delle derrate alimentari, l’appellante stigmatizza l’inammissibile ripartizione del costo della manodopera, con una indebita commistione tra il costo del personale e quello relativo ai costi delle derrate, ontologicamente diversi tanto sostanzialmente, che nella loro determinazione anche temporale.</h:div><h:div>4.2. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 18 del disciplinare di gara relativamente alla verifica di congruità del costo della manodopera considerando che l’offerta presentata da Cirfood fosse congrua e sostenibile, nonostante i dati fattuali e di diritto, ammessi e non contestati, dimostrino l’opposto”</corsivo>.</h:div><h:div>Serenissima insiste nell’obiettare che l’offerta presentata dall’aggiudicataria non sarebbe congrua, né sostenibile essendo indicato un preciso costo della manodopera, che però è risultato, dall’analisi svolta dalla stazione appaltante, ampiamente sottostimato e non idoneo a garantire il servizio offerto, né sopperibile con l’unica voce appositamente predisposta da Cirfood – ossia l’accantonamento prudenziale dell’1,77% per l’imminente rinnovo C.C.N.L..</h:div><h:div>4.3. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 18 del disciplinare di gara relativamente alla verifica di congruità del costo della manodopera e di verifica di anomalia considerando attendibile e rispettabile, oltreché applicabile, lo sconto postumo rappresentato da una delle fornitrici delle derrate alimentari previste da Cirfood e idoneo a determinare quel risparmio indicato e necessario”</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la tesi dell’appellante, lo sconto postumo accordato dal fornitore Quanta inciderebbe sul 70% dei volumi di acquisto, e sarebbe pari al 14,5%, per un totale di sopravvenuto risparmio “insperato” di € 1.380.000,00, ma si rivelerebbe del tutto insostenibile per Quanta, atteso che dall’analisi dell’ultimo bilancio disponibile risulta che la stessa dichiara un utile annuo di appena € 181.654.</h:div><h:div>L’appellante, inoltre, censura talune inesattezze anche nell’argomentazione del primo giudice: da un lato, Quanta non sarebbe il fornitore totalitario di Cirfood, bensì maggioritario, detenendo il 70% dei volumi di acquisto – percentuale di cui Serenissima dubita tenuto conto della numerosità dei fornitori locali per cui Cirfood è stato anche premiato; dipoi, il coefficiente di sconto si attesterebbe sul 21% se riparametrato sull’effettivo corrispettivo della fornitura.</h:div><h:div>4.4. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui richiama l’art. 97, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 al fine di ricondurre lo sconto applicato tra le “condizioni eccezionalmente favorevoli per fornire prodotti”</corsivo>.</h:div><h:div>A detta dell’appellante, le “condizioni eccezionalmente favorevoli” dovrebbero precedere l’offerta e fondare la stessa, nel senso che l’operatore formuli all’origine l’offerta in una certa misura poiché ha pattuito a monte condizioni particolarmente favorevoli con un proprio fornitore che lo hanno posto in condizione di offrire quel ribasso; mentre nel caso per cui è causa l’operatore avrebbe proposto un’offerta errata e insostenibile, contando su certe condizioni di provvista che, tuttavia, non si rivelavano sostenibili e che si sarebbe fatto artatamente modificare, facendosi soccorrere da un proprio fornitore con la proposta di uno “sconto” del 20% formulato in via postuma in sede di verifica di congruità.</h:div><h:div>4.5. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui non rileva la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza e comunque illegittimità e illogicità della verifica di congruità per travisamento dei fatti ed eccesso di potere a fronte delle deduzioni proprie dell’Amministrazione e delle innumerevoli criticità relative alla giustificazione addotta”</corsivo>.</h:div><h:div>Il “bilanciamento” dei costi sarebbe illegittimo perché derivante da un autonomo conteggio proposto dalla Stazione appaltante: non vi sarebbe alcuna giustificazione addotta da Cirfood con la quale sostenere che l’emergente effettivo costo della manodopera fosse riassorbibile dallo sconto sulle derrate alimentari.</h:div><h:div>4.6. – “<corsivo>Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che Cirfood non ha coperto tutte le fasce orarie di impiego necessarie, in aperto contrasto con quanto previsto e indicato da Cirfood nella propria offerta e neanche considerando e trattando la questione dell’impegno pomeridiano, oggetto anch’esso di apposita censura</corsivo>”.</h:div><h:div>Con gli ultimi quattro motivi l’appellante ripropone le censure svolte in primo grado circa il diffuso sottodimensionamento della manodopera rispetto al fabbisogno del capitolato: più nello specifico, mancherebbe il personale deputato a svolgere il servizio successivamente alle ore 14:15 per il servizio merenda e cena; dipoi, non sarebbe coperto il servizio bar presso la sede di Estar a dispetto della puntuale previsione dell’art. 29 del capitolato, né il personale relativo al servizio per i degenti del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura presso il Polo Ospedaliero Santa Chiara, né, infine, quello afferente all’analogo servizio mensa per i dipendenti del magazzino di Migliarino.</h:div><h:div>5. – Cirfood si è costituita in giudizio spiegando difese, previa eccezione dell’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a.; dipoi, ha spiegato appello incidentale per <corsivo>error in iudicando</corsivo> della sentenza nella parte in cui il T.A.R. per la Toscana al capo 8 della decisione ha dichiarato l’improcedibilità dei motivi proposti con il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal rigetto del ricorso principale, invece di dichiararli assorbiti giacché la ricorrente incidentale aveva un interesse attuale ad una decisione sul ricorso incidentale, indipendentemente dal rigetto del ricorso principale, anche ai fini della refusione del contributo unificato. Cirfood ha, dunque, riproposto le censure dichiarate improcedibili in prime cure e le plurime eccezioni di inammissibilità ivi svolte come di seguito compendiate.</h:div><h:div>5.1. – L’offerta dell’appellante principale sarebbe insostenibile, perché recante un costo della manodopera, che, alla luce del nuovo C.C.N.L., avrebbe dovuto essere incrementato nella misura percentuale del 5,83%. L’offerta economica di Serenissima sarebbe pertanto incapiente, poiché, a fronte di un aumento del costo della manodopera pari ad euro 883.183,20, essa ha dichiarato un utile di euro 657.931,50. </h:div><h:div>5.2. – L’offerta dell’appellante principale avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminabilità, poiché, a dire di Cirfood, essa non avrebbe indicato la “<corsivo>Proposta migliorativa delle mense aziendali nell’ottica della </corsivo>Customer satisfaction”, che, ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di 10, con una soglia di sbarramento a 6 punti.</h:div><h:div>5.3. – Sarebbero riscontrabili incongruenze nell’offerta tecnica dell’appellante principale quanto al piano di consegna delle colazioni, che risulterebbe indeterminabile e che avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>6. – All’esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 3 luglio 2025, l’appellante ha rinunciato alla domanda sospensiva.</h:div><h:div>Le parti hanno scambiato ritualmente memorie difensive e repliche a norma dell’art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 all’esito della quale la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il Collegio ritiene di poter prescindere, per il criterio della ragion più liquida, dallo scrutinio delle eccezioni processuali sollevate in via preliminare dall’appellante incidentale procedendo ad illustrare le ragioni per cui reputa infondate le doglianze mosse con l’appello principale.</h:div><h:div>2. – Seguendo un rigoroso ordine logico di trattazione, possono essere esaminate unitariamente la prima, la seconda e la quinta doglianza per l’evidente omogeneità contenutistica delle censure.</h:div><h:div>2.1. – Giova premettere, sul piano fattuale, che l’offerta economica di Cirfood si è basata sul C.C.N.L. Dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo vigente al momento della presentazione dell’offerta (Tabelle ministeriali dicembre 2021). Inoltre, per la determinazione del costo orario, Cirfood ha considerato, a titolo cautelativo, una rivalutazione del +1,77%, rispetto ai minimi della tabella ministeriale vigente al momento della presentazione dell’offerta.</h:div><h:div>Solo successivamente alla presentazione dell’offerta, nel mese di giugno 2024, è stata siglata l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale, e Turismo, scaduto il 31 dicembre 2021, che è entrata in vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027.</h:div><h:div>A dispetto di quanto opina l’appellante, il rinnovo contrattuale, pur prudenzialmente previsto e coperto teoricamente dalla rivalutazione del 1,77%, costituisce a tutti gli effetti una sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica.</h:div><h:div>E’ orientata pacificamente in tal senso la giurisprudenza amministrativa secondo cui: “<corsivo>Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la </corsivo>lex specialis<corsivo> impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624).</h:div><h:div>2.2. – Con particolare riguardo al rinnovo – sopravvenuto – del C.C.N.L. la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente statuito che “<corsivo>la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).</h:div><h:div>Indi, correttamente Estar ha riesaminato la sostenibilità dell’offerta economica di Cirfood alla luce dei tabellari stipendiali stabiliti dal nuovo C.C.N.L. quantificando i nuovi oneri e la possibile copertura economica, come evidenziato nel verbale di verifica congruità del lotto 1: “<corsivo>Preso atto delle incertezze interpretative, non ancora del tutto dissipate, Estar ha comunque provveduto ad un ricalcolo dei costi della manodopera, tenendo conto dei nuovi livelli retributivi che sono previsti in progressivo aumento, nel tempo, alle varie scadenze annuali. Questo per verificare se, anche ad una “prova di resistenza”, l’offerta di Cirfood s.c. fosse in grado di mantenere una soddisfacente sostenibilità. All’esito del succitato ricalcolo, i maggiori costi relativi alla manodopera che dovranno essere sostenuti da Cir Food SC per effetto del rinnovo del C.C.N.L., ammontano complessivamente, per l’intera durata dell’appalto, a circa Euro 939.800. Per la determinazione di tali maggiori oneri, Estar si è avvalso del supporto di un Consulente del Lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>Va chiarito che, differentemente da quanto opinato dall’appellante, si può far luogo a commistioni tra costo della manodopera e altre voci di costo - come nel caso di specie, la fornitura delle derrate - a condizione che resti costante l’importo complessivo dell’offerta – configurandosi altrimenti un’inammissibile modifica dell’offerta – e che non vengano violati i minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva in conformità con l’art. 97, co. 6 d.lgs. 50/2016. Tali condizioni sono all’evidenza rispettate nel caso di specie poiché gli aggiustamenti contabili in sede di giustifiche sono riconducibili proprio all’obiettivo di assicurare la copertura del rincaro degli oneri per la manodopera.</h:div><h:div>Venendo ai computi, come chiaramente sunteggiato negli scambi difensivi, il rincaro derivante dal rinnovo del C.C.N.L. – che cuba 939.800 euro – risulta ampiamente coperto dalla rivalutazione prudenziale pari a 1,77% sui minimi tabellari vigenti al momento della presentazione dell’offerta che ammonta a € 285.502,34, dall’accantonamento per costi ed imprevisti pari a € 165.600,11 e dal fondo accantonamento portafoglio di sicurezza pari a € 499.405,70, potendo lasciare, comunque, non intaccato il margine di utile pari ad oltre 400 mila euro, come da prospetti originari dell’offerta economica e senza necessità di avvalersi dell’ulteriore sconto accordato da Quanta (v. <corsivo>infra</corsivo>).</h:div><h:div>Le doglianze sono, dunque, destituite di ogni fondamento.</h:div><h:div>3. – Possono essere scrutinati unitariamente anche il terzo e quarto motivo di appello che concernono sostanzialmente la scontistica applicata da Quanta e devono essere <corsivo>de plano</corsivo> disattesi.</h:div><h:div>3.1. – Da un lato, si è infatti dimostrato che lo sconto in parola non risulta decisivo per la quadratura finanziaria dell’offerta economica, dall’altro sono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presumibile insostenibilità di tale sconto alla luce del bilancio di esercizio di Quanta per il 2023 - che esibirebbe un margine di utile inferiore allo sconto prospettato. Premesso che lo sconto opererà su esercizi futuri e che non è dato in questa sede sindacare sulle strategie commerciali perseguite dai partner commerciali dell’aggiudicataria poiché la verifica di anomalia deve concentrarsi sulla sostenibilità dell’offerta e non sulla sostenibilità delle condizioni di subfornitura accordate all’aggiudicataria, le quali possono rientrare in un quadro più ampio di relazioni commerciali suscettibili di rinvenire <corsivo>aliunde</corsivo> coperture e compensazioni, va in ogni caso condiviso il percorso argomentativo del primo giudice che ha ricondotto tale scontistica nel novero delle “<corsivo>condizioni eccezionalmente favorevoli</corsivo>” di cui all’art. 97, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 che ben possono sopravvenire all’offerta economica, come ampiamente dimostrato alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa.</h:div><h:div>4. – Da ultimo, il Collegio deve esaminare il blocco finale dei motivi di appello – dal sesto al nono – col quale l’appellante ripropone i motivi aggiunti disattesi in primo grado. </h:div><h:div>4.1. – Viene dapprima in rilievo il sesto motivo concernente la mancata comprova del servizio successivamente alle ore 14,15 per il servizio merenda e cena.</h:div><h:div>La doglianza è smentita <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla relazione tecnico-progettuale versata in atti da Cirfood da cui si evince che la modalità di distribuzione dei pasti proposta copre sia la fascia mattutina sia la fascia pomeridiana ivi inclusa la merenda.</h:div><h:div>Inoltre, sia il monte orario sia il costo complessivo della manodopera prospettati da Cirfood sono più che congrui per assicurare l’esecuzione del servizio nell’arco di tutte le fasce orarie giornaliere previste dal capitolato, sicché l’offerta si conferma del tutto conforme ai requisiti della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>4.2. – Il settimo profilo censorio si appunta sull’assenza di personale relativo al servizio per i degenti del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura presso il Polo Ospedaliero Santa Chiara.</h:div><h:div>Senonché, la censura si appalesa destituita di fondamento a mente del fatto che è confermato documentalmente che il servizio <corsivo>de quo</corsivo> è veicolato tramite vassoi personalizzati senza l’attivazione di un locale mensa con <corsivo>staff</corsivo> preposto al servizio in considerazione delle peculiari condizioni cliniche dei degenti ricoverati nel reparto di psichiatria. Indi, l’assenza di personale dedicato trova fondamento nel fatto che tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio sono comprese nelle ore del centro cottura di riferimento, trattandosi di servizio veicolato.</h:div><h:div>4.3. – Con l’ottavo motivo l’appellante ripropone il motivo aggiunto concernente la ritenuta scopertura del servizio bar presso la sede di Estar in via Cocchi.</h:div><h:div>Pur essendo un profilo non evidenziato esaustivamente nell’offerta, non corrisponde al vero l’asserto di Serenissima secondo cui Cirfood non abbia <corsivo>tout court</corsivo> previsto il servizio e il relativo personale giacché nella relazione tecnico-progettuale figura chiaramente una sezione dedicata al servizio Bar presso la sede Estar di via Cocchi ove Cirfood si impegna ad un <corsivo>restyling</corsivo> dei locali con migliorie del servizio; inoltre, nell’elenco del personale soggetto a riassorbimento in forza della clausola sociale è incluso espressamente un barista, inquadrato al quinto livello di contrattazione. </h:div><h:div>Tali elementi documentali smentiscono la presunta scopertura del servizio bar presso la sede di via Cocchi, mentre l’assenza di ulteriori dettagli non può che costituire tacita accettazione <corsivo>per relationem</corsivo> delle dettagliate condizioni di esercizio tracciate dal capitolato tecnico all’art. 29.</h:div><h:div>Il motivo è, dunque, infondato.</h:div><h:div>4.4. – Infine, va esaminato il nono e ultimo motivo incentrato sulla contestata assenza del personale per il servizio mensa per i dipendenti del magazzino di Migliarino.</h:div><h:div>Pur cogliendo nel segno circa il profilo di omessa pronuncia del giudice di prime cure su tale punto del contendere, la censura non merita, comunque, scrutinio positivo.</h:div><h:div>Milita in senso decisivo ai fini del rigetto del motivo il tenore testuale del capitolato all’art. 1, punto 2 che, con riguardo alla sede Estar - sede di Pisa e magazzino di Migliarino prevede che “<corsivo>Il servizio di ristorazione per Estar via Cocchi prevede la preparazione dei pasti in loco e la distribuzione all’utenza. Prevede inoltre il trasporto dei pasti, preparati presso via Cocchi, anche al magazzino di Estar a Migliarino, ove è prevista la distribuzione e lo sporzionamento da parte dell’Appaltatore e ove risulta presente uno spazio adibito a mensa dipendenti</corsivo>”. Indi, la mancata previsione del personale deputato a tale servizio trova agevole spiegazione nel fatto che esso sia riassorbito dal personale già in carico presso la sede di Estar in via Cocchi a tacitazione definitiva dei rilievi censori svolti dall’appellante.</h:div><h:div>5. – Alla luce della disamina svolta, l’appello principale deve essere conclusivamente respinto in quanto complessivamente infondato con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Inoltre l’appellante principale è tenuta a rimborsare all’appellante incidentale il contributo unificato da questa versato per il giudizio di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione in favore delle altre parti costituite delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna oltre accessori di legge, oltre al rimborso in favore di Cirfood del contributo unificato da questa versato per l’appello incidentale.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angelo Roberto Cerroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>