<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250434320251124200914617" id="20250434320251124200914617" modello="3" modifica="09/12/2025 14:40:18" pdf="0" ricorrente="Serenissima Ristorazione Spa" stato="2" tipo="1" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04343"/><fascicolo anno="2025" n="09696"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250434320251124200914617.xml</file><wordfile>20250434320251124200914617.docm</wordfile><ricorso NRG="202504343">202504343\202504343.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosanna De Nictolis</firma><data>09/12/2025 10:01:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Scarpato</firma><data>25/11/2025 12:23:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima) n. 78/2025, resa tra le parti; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4343 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9111607FF2, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.33; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Stenio De Benedictis, Paola Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio Lucio Stenio De Benedictis in -OMISSIS-, via Firenze, 122; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di mandante del costituendo r.t.i. -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. -OMISSIS- (di qui in poi “-OMISSIS-”) ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di -OMISSIS-, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di refezione per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, disposta dal Comune di -OMISSIS- in favore del r.t.i. -OMISSIS- - -OMISSIS- (di qui in poi-OMISSIS-”), prima classificato con il punteggio di 99,25, seguito da -OMISSIS-, con il punteggio di 95,492.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente censurato la mancata esclusione dell’aggiudicataria, ritenuta responsabile di aver sottaciuto alla stazione appaltante gravi illeciti professionali, costituiti dalla sottoposizione a processo di alcuni dipendenti, dell’amministratore delegato e del rappresentante legale della società, nonché di aver modificato la propria offerta in relazione al costo della manodopera (diversamente quantificato in seno al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta). </h:div><h:div>Inoltre, la ricorrente ha lamentato l’illegittima attribuzione dei punteggi in favore dell’aggiudicataria, in relazione alla mancata produzione dell’accordo comprovante la disponibilità del centro di cottura (avendo il Raggruppamento allegato solo l’impegno del proprietario del centro a stipulare un contratto di locazione in caso di aggiudicazione), alla indisponibilità di un centro di cottura di emergenza ed al rialzo sul rimborso forfettario delle utenze.</h:div><h:div>A seguito dell’ostensione dei documenti di gara, ribadite le suddette censure con un primo ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- ne ha presentato un secondo, con il quale ha dedotto l’effettiva l’indisponibilità del centro di cottura di emergenza in capo all’aggiudicataria, poiché occupato da altro operatore ed utilizzato come mensa scolastica per il Comune di -OMISSIS-, oltre che inidoneo a garantire la capacità produttiva richiesta dal capitolato.</h:div><h:div>Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- ha ulteriormente contestato i punteggi attribuiti all’aggiudicataria in relazione ai sub criteri relativi ai nidi d’infanzia, all’organizzazione e gestione delle risorse umane ed alla gestione delle emergenze, deducendo altresì che, in relazione alla clausola sociale, era stato previsto il riassorbimento di soli 120 addetti su 138 e che, nell’offerta di -OMISSIS-, non erano state indicate le figure del responsabile del controllo dell’applicazione HAACP, del sistema informatico e della sicurezza.</h:div><h:div>Sotto distinto profilo, -OMISSIS- ha dedotto che -OMISSIS- era incorsa in rilevanti omissioni e/o falsità dichiarative nei confronti della stazione appaltante. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che -OMISSIS-, pur avendo rappresentato alla stazione appaltante di aver privato il proprio amministratore delegato del potere di contrarre con la pubblica amministrazione, a causa del suo coinvolgimento in un procedimento penale, non aveva informato l’Amministrazione di avere comunque rinnovato la nomina del medesimo soggetto nella qualifica di amministratore delegato; inoltre, che l’aggiudicataria non aveva comunicato di essere incorsa nella revoca di una pregressa aggiudicazione con la Fondazione Giglio, scaturita dalla indisponibilità del centro di cottura.</h:div><h:div>3. Nel giudizio di primo grado ha proposto ricorso incidentale -OMISSIS-, per contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale. </h:div><h:div>4. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso, dichiarando improcedibile l’impugnazione incidentale.</h:div><h:div>5. Avverso la decisione ha proposto appello -OMISSIS-, lamentando la natura incompleta, eccessivamente sintetica e tautologica della motivazione della sentenza, affidando il gravame ai seguenti motivi.</h:div><h:div>5.1. Con il primo motivo, -OMISSIS- ha lamentato la presentazione di dichiarazioni false e fuorvianti da parte del Raggruppamento aggiudicatario, il quale aveva cercato di ridimensionare gli effetti della vicenda penale che aveva coinvolto, oltre ad alcuni dipendenti, anche l’amministratore delegato. Quest’ultimo, infatti, seppur inizialmente privato dei poteri di contrarre con l’Amministrazione, si era visto riattribuire i suddetti poteri con verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2023, circostanza quest’ultima sottaciuta nella successiva dichiarazione integrativa resa da -OMISSIS- in data 25 settembre 2023, nella quale, peraltro, l’amministratore delegato era stato qualificato alla stregua di un semplice “Consigliere Delegato”.</h:div><h:div>A fronte di tali premesse, l’appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il motivo, limitandosi a rilevare che la vicenda penale – non ancora definita - risultava successiva alla presentazione dell’offerta, e che all’amministratore delegato erano stati revocati i poteri di contrarre con l’amministrazione, senza affrontare nel dettaglio tutti i profili di censura formulati dalla ricorrente.</h:div><h:div>5.2. Con il secondo mezzo, l’appellante ha censurato le valutazioni conclusive del sub-procedimento di anomalia dell’offerta, in relazione alla commistione del costo del personale con il costo della formazione, mai dichiarata in sede di gara, ed alla possibilità di ricondurre i costi del personale addetto alla commessa ai “costi della struttura”, con finalità elusive del controllo sul costo della manodopera.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha evidenziato che, mentre nell’offerta economica l’aggiudicataria aveva dichiarato costi per la manodopera pari ad € 7.940.805,19, nel verbale n. 27 del 4 luglio 2023, reso in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, aveva indicato un costo pari a € 7.621.028,00.</h:div><h:div>Alla luce di tale quadro fattuale, -OMISSIS- ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha negato che l’aggiudicataria avesse modificato l’offerta in relazione al costo del personale, ritenendo erroneamente che -OMISSIS- si fosse limitata a scomporre il costo del personale in costi remunerativi e costi di formazione, ricomprendendo legittimamente i costi di alcune figure professionali in quelli “di struttura”.</h:div><h:div>Secondo la tesi sostenuta dall’appellante, infatti, i costi della formazione del personale non possono essere assommati a quelli della manodopera, non potendo peraltro l’operatore economico partecipante ricondurre a “costi di struttura” le spese necessarie a retribuire lo “staff tecnico” o la “squadra jolly”.</h:div><h:div>5.3. Con il terzo motivo, -OMISSIS- ha contestato l’idoneità della dichiarazione di disponibilità del centro cottura allegata da -OMISSIS- in corso di gara, poiché contrastante con il disciplinare di gara ed ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 16.1 del disciplinare - che onerava i partecipanti di fornire idonea documentazione comprovante la disponibilità del centro di cottura – avendo l’aggiudicataria presentato una semplice dichiarazione di disponibilità del proprietario della struttura a stipulare un contratto di locazione, in caso di aggiudicazione della gara in favore del Raggruppamento. Tale dichiarazione unilaterale, in quanto non vincolante, non sarebbe risultata idonea a certificare il possesso del requisito, ed avrebbe dovuto imporre alla stazione appaltante l’esclusione di -OMISSIS- o, quantomeno, l’attribuzione di un punteggio pari a zero.</h:div><h:div>Di tali doglianze non si sarebbe fatto carico il primo giudice, che nella sentenza impugnata si era limitato a statuire la sufficienza della dichiarazione unilaterale e la effettiva e materiale disponibilità di detto centro di cottura, una volta conseguita l’aggiudicazione.</h:div><h:div>5.4. Con il quarto mezzo, -OMISSIS- ha lamentato la mancata effettiva e piena disponibilità del centro di cottura di emergenza dichiarato dall’ aggiudicataria in offerta, deducendo la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della presentazione di una dichiarazione falsa, che avrebbe dovuto condurre all’esclusione di -OMISSIS- o che, quantomeno, avrebbe dovuto impedire l’attribuzione del punteggio massimo assegnato dalla Commissione giudicatrice (6 punti).</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dal Raggruppamento in relazione alla disponibilità del centro di cottura emergenziale da parte di -OMISSIS-, in forza di contratto di locazione ad uso esclusivo, era emerso da alcuni articoli di giornale che il medesimo centro di cottura (sito in -OMISSIS-) era in realtà nella disponibilità di altra società (-OMISSIS-), la quale lo stava utilizzando per le esigenze di ristorazione del Comune di -OMISSIS-; inoltre, il medesimo centro era da considerare già impiegato per  altri appalti, aggiudicati alla medesima -OMISSIS-.</h:div><h:div>Poste queste premesse, l’appellante ha dedotto che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione, il centro cottura indicato da -OMISSIS- non poteva ritenersi destinabile a uso esclusivo per servizio in esame, in quanto “occupato” da altro operatore e utilizzato per un altro affidamento.</h:div><h:div>Di tanto non si sarebbe avveduto il T.a.r. per l’Abruzzo, che non si era infatti misurato con la parte della censura afferente la presentazione di una dichiarazione falsa da parte dell’aggiudicataria, limitandosi a rilevare che quest’ultima aveva dato conto del centro di cottura nel programma di gestione delle emergenze incluso nell’offerta tecnica e che, in ogni caso, a far data dal 3 giugno 2024, il centro di cottura <corsivo>de quo</corsivo> non risultava più utilizzato per il servizio di refezione scolastica del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>5.5. Con il quinto motivo di appello, -OMISSIS- ha contestato l’idoneità del centro di cottura di emergenza a coprire l’intero fabbisogno dell’Amministrazione, avendo il Raggruppamento prodotto una falsa attestazione in corso di gara, che ne avrebbe dovuto determinarne l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, contestando la motivazione utilizzata dal T.a.r. per respingere la censura, poiché laconicamente riferita alle diverse esigenze delle classi di alunni e studenti serviti e degli specifici giorni di apertura delle scuole o di durata dei vari anni scolastici.</h:div><h:div>5.6. Con il sesto mezzo, l’appellante ha ulteriormente censurato l’omessa esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. n. 50/2016, in relazione alla dichiarazione non veritiera relativa sia all’uso esclusivo che alla capacità produttiva del centro di cottura di emergenza, lamentando un difetto di pronuncia sul punto da parte del T.a.r.</h:div><h:div>5.7. Con il settimo motivo, -OMISSIS- ha lamentato il difetto di istruttoria e la illegittima modifica dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, in relazione al rimborso forfettario delle utenze valutato dalla Commissione di gara, in quanto viziato da errori di calcolo e da un’arbitraria preferenza numerica ai fini dell’attribuzione del punteggio.</h:div><h:div>Al riguardo, l’appellante ha premesso che in relazione agli artt. 17.1 e 18.3 del disciplinare di gara - che prevedevano la possibilità di offrire un rialzo sul rimborso forfettario delle utenze - l’aggiudicataria aveva offerto un rialzo nella misura del 300%, errando nel calcolo del corrispondente importo economico, indicato nella misura di € 60.000,00, anziché in quella corretta di € 80.000,00.</h:div><h:div>Il T.a.r. avrebbe conseguentemente errato nel respingere la censura, ritenendola per di più ininfluente sul punteggio complessivo (poiché in tesi idonea ad attribuire solo 2, 25 punti, non sufficienti a vincere la prova di resistenza), non considerando anche le altre censure mosse da -OMISSIS- in relazione ai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>5.8. Con l’ottavo mezzo, l’appellante ha censurato la mancata previsione, nell’offerta dell’aggiudicataria, del personale richiesto per eseguire il servizio presso i nidi d’infanzia comunali, deducendo che, a fronte di tale carenza, il Raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Il T.a.r. non si sarebbe peraltro neppure compiutamente pronunciato su tale motivo, limitandosi a statuire che “<corsivo>l’aggiudicataria forniva alla stazione appaltante i chiarimenti richiesti</corsivo>”, con motivazione chiaramente insufficiente. </h:div><h:div>5.9. Con il nono mezzo, -OMISSIS- ha dedotto l’insostenibilità dell’offerta e, comunque, l’inattendibilità e la carenza della stessa, relativamente alla mancata previsione del costo della manodopera del personale necessario ad assicurare il servizio presso i nidi d’infanzia comunali. In particolare, l’appellante ha dedotto che il costo del suddetto personale supererebbe di oltre il doppio l’utile dichiarato dall’aggiudicataria, lamentando che tale censura non sarebbe stata adeguatamente vagliata dal primo giudice, il quale, sul punto, si era limitato a rilevare la previsione di costi sovrastimati nella prospettazione della ricorrente.</h:div><h:div>5.10. Con il decimo motivo, -OMISSIS- ha riproposto la censura afferente il punteggio ottenuto dall’aggiudicataria in relazione ai sub-criteri 1.3. “Nidi d’infanzia” e 1.4 “Organizzazione e gestione risorse umane”, richiamando le censure formulate ai precedenti due motivi di appello e ritenendo scorretta la soluzione fornita al riguardo dal T.a.r., che si era limitato a richiamare il dato qualitativo del servizio e, per il sub criterio 1.4, il complesso delle scuole.</h:div><h:div>5.11. Con l’undicesimo mezzo, -OMISSIS- ha censurato la mancata previsione di un piano di sostituzione idoneo e concorde con quanto richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, siccome influente ai fini dell’attribuzione del punteggio, risultando violata la previsione dell’art. 13 del capitolato speciale di gara, che prevedeva la sostituzione degli operatori assenti entro la prima ora di servizio.</h:div><h:div>Secondo le prospettazioni dell’appellante, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe violato tale previsione, nella parte in cui aveva previsto, in caso di emergenze, solo una tardiva riorganizzazione interna del servizio ad addetti invariati e non una sostituzione immediata.</h:div><h:div>Anche su tale aspetto l’appellante non ha mancato di far rilevare l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, la quale si era limitata a statuire che “<corsivo>il piano delle emergenze forniva indicazioni anche per le eventuali sostituzioni</corsivo>”, senza esplicitare le ragioni di tale statuizione.</h:div><h:div>5.12. Con il dodicesimo mezzo, l’appellante ha dedotto la mancata previsione, da parte dell’aggiudicataria, dell’assorbimento di parte del personale, poiché, a fronte dei 138 addetti oggetto di clausola sociale indicati all’Allegato 5, nel piano di riassorbimento presentato dal Raggruppamento erano presenti solamente 120 addetti. Tale censura sarebbe stata erroneamente respinta dal T.a.r., mediante un inconferente rinvio ad orientamenti giurisprudenziali in realtà non confacenti al caso di specie.</h:div><h:div>5.13. Con il tredicesimo mezzo, l’appellante ha dedotto la mancata considerazione, nell’offerta di -OMISSIS-, dei costi di parte del personale previsto dall’art. 12 del Capitolato d’appalto (Responsabile controllo applicazione HACCP, Responsabile per il sistema informatico, Responsabile della sicurezza ex art. 28, D. Lgs. 81/2008), non riconducibili al personale di “staff” o di “supporto alla struttura” (come ritenuto dal T.a.r.).</h:div><h:div>5.14. Infine, con il quattordicesimo motivo, l’appellante ha lamentato la falsa o, comunque, reticente dichiarazione riguardante le cause della revoca dell’aggiudicazione di una precedente commessa, che avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Al riguardo, -OMISSIS- ha dedotto che  -OMISSIS- avrebbe indotto in errore la stazione appaltante, rappresentando che la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Fondazione-OMISSIS- era stata causata da ritardi nel conseguimento dell’autorizzazione sanitaria relativa ad un centro di cottura esterno imputabili a terzi, e non all’esecuzione di un precedente contratto di appalto, quando invece detta revoca sarebbe stata imputabile alla sola -OMISSIS-, circostanza quest’ultima erroneamente disconosciuta dal T.a.r.</h:div><h:div>6. Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, chiedendo la reiezione del gravame.</h:div><h:div>7. Si è costituita -OMISSIS-, la quale, con memoria datata 9 giugno 2025, notificata alle controparti, ha riproposto l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, non esaminata dal T.a.r., ed i motivi del ricorso incidentale, finalizzati a far valere l’illegittima mancata esclusione di -OMISSIS- dalla gara, ai sensi degli artt. 80, commi 5, lett. c), c-bis), lett. f-bis e 6 del D.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 57, comma 4 lett. c), della direttiva 2014/24 e dell’art. 6 “requisiti generali” del Disciplinare di gara. In aggiunta, -OMISSIS- ha l’insostenibilità dell’offerta di -OMISSIS- per gravi carenze del Piano Economico Finanziario, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 23 del Disciplinare di gara e dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Con successiva memoria, -OMISSIS- ha preso posizione su tutti i motivi di appello, chiedendone la reiezione. </h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>9. In via preliminare, deve essere dichiarato ammissibile l’appello incidentale proposto da -OMISSIS- con memoria depositata in giudizio in data 9 giugno 2025, con la quale il Raggruppamento ha riproposto i motivi già posti a fondamento del suo ricorso incidentale di primo grado, non esaminati dal T.a.r. per sopravvenuta carenza di interessa (in ragione della reiezione del ricorso principale). </h:div><h:div>A tal riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la statuizione di improcedibilità di primo grado non è assimilabile ad un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento, nel qual caso soltanto l'art. 101, co. 2, cod. proc. amm. consente la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria depositata nel prescritto termine. Tale statuizione trae, infatti, il proprio fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda (art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.), dando pertanto luogo ad una soccombenza, sia pur virtuale, su una questione pregiudiziale, ostativa all'esame nel merito in considerazione dell'esito negativo dell'avversaria impugnazione. Quest'ultima, una volta che sia stata riproposta con l'appello principale, rende conseguentemente necessaria l'incrociata controimpugnazione nelle predette forme dell'appello incidentale, al fine di impedire la formazione del giudicato interno sulla questione negativamente risolta in primo grado (cfr. C.g.a.r.s., 20 febbraio 2023, n. 143; id. 19 aprile 2021, n. 330; Cons. St., sez. III, 21 luglio 2015, n. 36044; 4 febbraio 2014, n. 507, nonché sez. V, 17 marzo 2015 n. 1379 e 24 ottobre 2013 n. 5160).</h:div><h:div>Nel caso di specie, con la memoria del 9 giugno 2025, -OMISSIS- ha inteso riproporre motivi di ricorso incidentale espressamente dichiarati inammissibili (<corsivo>rectius</corsivo> improcedibili) per carenza di interesse, ma ha notificato, in pari data, detta memoria, “<corsivo>a valere ove occorra anche quale appello incidentale</corsivo>”, alle controparti. La memoria, pertanto, presenta i requisiti di sostanza e di forma di una impugnazione incidentale ed ha inoltre raggiunto il suo scopo (mediante la notificazione).</h:div><h:div>Il carattere subordinato dell’appello incidentale di -OMISSIS-, determina l’esame prioritario di quello principale.</h:div><h:div>10. L’appello principale non è fondato per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>11. Sostiene l’appellante, con il primo motivo di appello, che -OMISSIS- avrebbe falsamente rappresentato l’avvenuta adozione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> nella dichiarazione integrativa resa in data 25 settembre 2023, nella quale la società, oltre a qualificare come semplice Consigliere Delegato colui che in realtà ricopriva la carica di Amministratore Delegato, aveva rappresentato solo di aver revocato a tale soggetto il potere di contrarre con la P.A., senza comunicare di averlo contestualmente rinominato Amministratore Delegato, con ampissimi poteri decisionali e di rappresentanza della società, anche presso le pubbliche amministrazioni.</h:div><h:div>11.1. Non è contestato che i fatti oggetto del procedimento penale siano successivi alla presentazione dell’offerta e che, con successive comunicazioni, -OMISSIS- abbia effettivamente rappresentato di aver adottato, nei confronti dell’Amministratore Delegato, il provvedimento di revoca dei poteri di contrattare con la p.a. e, nei confronti di altro dipendente, la sospensione cautelare dal servizio con contestuale avvio di procedimento disciplinare, a valere quali misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>.</h:div><h:div>11.2. Le doglianze di -OMISSIS- si appuntano, piuttosto, sulla mancata comunicazione, da parte di -OMISSIS-, della circostanza che l’Amministratore Delegato, pur privato dei poteri di contrattare con la p.a., avrebbe continuato a rivestire le proprie funzioni, pur in pendenza del procedimento penale.</h:div><h:div>11.3. Sul punto, la sentenza impugnata, richiamato il carattere discrezionale della valutazione dell’Amministrazione, ha fatto riferimento al carattere non definitivo della vicenda penale, successiva alla procedura di gara, ed alla effettiva privazione dell’Amministratore Delegato dei i poteri di contrarre con la pubblica amministrazione.</h:div><h:div>11.4. La decisione, sebbene sintetica, merita conferma, con le seguenti integrazioni.</h:div><h:div>11.5. Innanzitutto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo all’attitudine espulsiva della  la falsità dichiarativa, che può essere predicata in termini di “automaticità” solo rispetto ad un "dato di realtà", ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l'alternativa logica "vero/falso", rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8532), sottintendendo, in sostanza, l'esistenza di una attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera da parte dell'operatore, che consapevolmente rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).</h:div><h:div>11.6. Non è evidentemente questo il caso delle dichiarazioni effettuate da -OMISSIS-, alla quale è contestata non già una vera e propria falsità dichiarativa, quanto piuttosto una (peraltro parziale) omissione nella dichiarazione, che comunque non avrebbe in nessun caso potuto condurre automaticamente all’espulsione dell’operatore economico, ma, al più, costituire oggetto di valutazione, unitamente ad altri elementi, al fine di stabilire se l’operatore in questione fosse o meno affidabile (sulla differenza tra omissione e falsità dichiarativa si rinvia a Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16 e ss.).</h:div><h:div>11.7. Tanto premesso, la censura formulata dall’appellante è infondata, poiché, sebbene nel medesimo verbale del 7 agosto 2023 sia stata riattribuita al medesimo soggetto la carica di Amministratore Delegato, conferendo allo stesso tutti i poteri necessari per compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha avuto premura di escludere espressamente i poteri di gestione “<corsivo>dei contratti pubblici, delle attribuzioni relative alla partecipazione alle gare pubbliche e della conseguente stipula e gestione di atti o contratti con qualsivoglia ente pubblico</corsivo> ”. </h:div><h:div>Pertanto, è evidente che l’incompletezza dell’informazione rilasciata dal -OMISSIS- non avrebbe potuto in nessun caso integrare gli estremi di una dichiarazione reticente, essendosi correttamente l’operatore proteso a dare evidenza delle misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate nei confronti del soggetto coinvolto nella vicenda penale, con riferimento specifico alla materia delle gare d’appalto, che costituisce il profilo di rilevanza dei poteri di gestione e di amministrazione della società, la cui conoscenza può ritenersi utile (e dunque doverosa) da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>11.8. A ciò deve comunque aggiungersi che l’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 annoverava tra i motivi di esclusione la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto  irrevocabile e la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e non la mera sottoposizione a indagini o a procedimento penale, non risultando superfluo rilevare, solo <corsivo>ad abundantiam</corsivo>, che nei confronti del  precisato Amministratore delegato è stato successivamente emesso decreto di archiviazione.</h:div><h:div>12. Il secondo motivo di appello assomma diverse censure, afferenti alla modifica dell’offerta in sede di chiarimenti, alla commistione tra costi del personale e costi della formazione ed alla riconduzione dei costi del personale addetto alla commessa nei “costi della struttura”, con finalità elusive del controllo sui costi della manodopera. In particolare, l’appellante ha eccepito che i costi della formazione del personale non possono essere assommati a quelli della manodopera, non potendo peraltro l’operatore economico partecipante ricondurre a “costi di struttura” le spese necessarie a retribuire lo “staff tecnico” o la “squadra jolly”.</h:div><h:div>12.1. Sul punto, la sentenza impugnata ha escluso modifiche dell’offerta in relazione al costo del personale, ritenendo che l’aggiudicataria si fosse limitata a scomporre il suddetto costo in due parti (costi remunerativi e costi di formazione), ricomprendendo legittimamente i costi di alcune figure professionali in quelli “di struttura”, poiché la relativa forza lavoro doveva ritenersi già operativa e presente nella società.</h:div><h:div>12.2. Anche in questo caso, la sentenza impugnata, sebbene sintetica, merita conferma, con le seguenti integrazioni.</h:div><h:div>12.3. E’ preliminare osservare che le contestazioni dell’appellante afferiscono alle valutazioni tecnico discrezionali effettuate dalla Commissione giudicatrice all’esito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, il quale, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).</h:div><h:div>Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400).</h:div><h:div>Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all'offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei cosi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia): altro sono, invero, i dati economici indicati nella prima (nella specie, i prezzi unitari riferiti all'accordo quadro in via di aggiudicazione), che, nel caso in esame, risultano essere rimasti invariati; altro le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull'affidamento del contratto.</h:div><h:div>12.4. Nel caso di specie, in sede di giustifiche, -OMISSIS- non ha modificato l’entità dell’offerta (di importo complessivo pari ad € 7.940.805,19), ma ha scorporato il costo del lavoro dal costo della formazione.</h:div><h:div>Quanto alla ricomprensione dei costi relativi allo “staff tecnico” ed alla “squadra jolly” sotto la voce “costo della struttura”, l’aggiudicataria ha precisato, in sede di giustifiche, che tale ricomprensione è stata prescelta in relazione alla peculiare organizzazione del gruppo sul territorio nazionale, con valutazione ritenuta condivisibile dalla stazione appaltante, senza che l’appellante sia riuscita ad addurre macroscopici profili di illogicità, incongruità o travisamento del fatto, essendosi -OMISSIS- limitata a ritenere inverosimile la dichiarazione dell’aggiudicataria. Inoltre, risulta incontestabile che i costi del personale in commento siano stati comunque ricondotti ad una voce reale ed effettiva di costo, da parte di -OMISSIS-.</h:div><h:div>13. Anche il terzo motivo, concernente l’inidoneità della dichiarazione di disponibilità del centro di cottura allegata da -OMISSIS- in sede di gara, è infondato.</h:div><h:div>13.1. Sul punto, merita conferma la sentenza impugnata, in relazione alla idoneità della dichiarazione unilaterale del proprietario del centro di cottura a trasferire al concorrente, in caso di aggiudicazione, la disponibilità dello stesso, non dovendosi ritenere necessaria - come sostenuto dall’appellante – la stipula di un accordo bilaterale e, dunque, vincolante.</h:div><h:div>13.2. Il Raggruppamento ha prodotto, in sede di partecipazione, la dichiarazione unilaterale del 14 settembre 2022 di -OMISSIS- (resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), avente ad oggetto l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura concorsuale per cui è causa, a concedere in locazione al richiamato Raggruppamento l’immobile ubicato in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS- funzionalmente destinato a centro di cottura.</h:div><h:div>Tale dichiarazione deve ritenersi idonea a dimostrare la sussistenza di un impegno a mettere a disposizione il suddetto centro di cottura, sottintendendo, evidentemente, ad un precedente accordo (elemento quest’ultimo richiesto dall’art. 16 del disciplinare di gara) tra -OMISSIS- ed il Raggruppamento offerente, non senza considerare che la società proprietaria dell’immobile (-OMISSIS-) e la società -OMISSIS- S.r.l. (mandante del Raggruppamento appellato) fanno parte del medesimo gruppo industriale e sono tra loro collegate.</h:div><h:div>14. Il quarto mezzo, diretto a contestare la mancata esclusione dell’aggiudicataria, ovvero l’attribuzione di un punteggio troppo elevato, a fronte della indisponibilità del centro di cottura emergenziale, è parimenti infondato.</h:div><h:div>Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato che “<corsivo>l’aggiudicataria dava conto specifico del centro cottura di emergenza nel programma di gestione delle emergenze, incluso nell’offerta tecnica</corsivo>”, con motivazione solo parziale, che abbisogna di essere integrata nel presente grado di appello.</h:div><h:div>14.1. <corsivo>In primis</corsivo>, deve essere rilevato che l’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto non prevede affatto l’obbligo dell’offerente di essere nella piena disponibilità del centro di cottura emergenziale già all’atto della presentazione dell’offerta, come erroneamente ritenuto dall’appellante.</h:div><h:div>La previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, infatti, si limita a disporre che: “<corsivo>In caso di emergenze, per guasti, indisponibilità contemporanea delle cucine, fatti eccezionali e imprevedibili, la ditta affidataria dovrà impegnarsi a garantire il servizio tramite un centro di cottura di emergenza distante non più di 30 minuti di ordinaria percorrenza dalle mense;</corsivo>”.</h:div><h:div>Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta risultava pertanto necessario e sufficiente l’impegno dell’offerente a garantire il servizio mediante un centro di cottura di emergenza, impegno che il Raggruppamento si è espressamente assunto, conformemente a quanto previsto dal Capitolato, che non richiedeva un uso esclusivo del centro di cottura di emergenza.</h:div><h:div>L’art. 16.2 del Disciplinare di gara – pure invocato dall’appellante a sostegno delle proprie asserzioni – non può del resto essere interpretato se non conformemente a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato (espressamente richiamato), imponendo agli offerenti non già una disponibilità da accertare all’atto dell’offerta, ma un impegno a garantire il servizio anche in caso di emergenza mediante centri di cottura alternativi rispetto a quello principale.</h:div><h:div>14.2. A ciò deve aggiungersi che l’appellante ha contestato l’effettiva disponibilità del centro di cottura in capo all’aggiudicataria mediante mezzi di prova in parte privi di una reale efficacia dimostrativa (si veda il riferimento agli “articoli di giornale” allegati al ricorso di primo grado) ed in parte inidonei a supportare la tesi della falsità dichiarativa. Ed infatti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il Raggruppamento aggiudicatario si è impegnato, in caso di aggiudicazione della gara, a mettere a disposizione il proprio centro di cottura sito in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, centro già in possesso di -OMISSIS- S.r.l., in forza di contratto di locazione ad uso esclusivo.</h:div><h:div>14.3. Tanto è sufficiente ad integrare legittimamente la previsione del bando, che fa evidentemente riferimento ad una condizione destinata ad avverarsi e ad essere verificata nella fase esecutiva dell’appalto, a nulla rilevando che all’atto della presentazione dell’offerta il centro di cottura di emergenza fosse effettivamente impiegato nell’esecuzione di altri appalti di servizi.</h:div><h:div>15. Il quinto motivo fi sonda sull’assunto che il centro cottura di emergenza offerto dall’aggiudicataria non abbia la capacità produttiva dichiarata e necessaria. Tanto sarebbe dimostrato, nella prospettiva dell’appellante, dalla circostanza che il suddetto centro sarebbe utilizzato anche per altri appalti (il che ne ridurrebbe capacità produttiva al di sotto dei 3.800,00 pasti al giorno, indicati in offerta da -OMISSIS- come capacità massima del centro) e dal raffronto rispetto alle indicazioni contenute nel “<corsivo>Regolamento di Igiene e Sanità del comune di -OMISSIS-</corsivo>”, che indica i parametri per calcolare la capacità produttiva garantita dal centro cottura sulla base della superficie complessiva.</h:div><h:div>15.1. Il T.a.r. ha ritenuto tali censure generiche, poiché -OMISSIS- non ha considerato le diverse esigenze delle diverse classi di alunni e studenti serviti, nonché gli specifici giorni di apertura delle scuole e di durata dei vari anni scolastici.</h:div><h:div>15.2. La statuizione è corretta, ma abbisogna di essere meglio esplicitata.</h:div><h:div>15.3. Al riguardo, è bene osservare che le stime e le proiezioni effettuate dall’appellante non tengono conto del fatto che non tutte le scuole hanno lo stesso numero di giorni di calendario, il che rende già di per sé indicativo il numero di giorni di apertura, che possono essere stimati in via presuntiva in un numero solo approssimativo.</h:div><h:div>15.4. Ciò posto, deve anche aggiungersi che nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, per la gestione dell’emergenza, non è stata indicata, né prevista, una specifica capacità di produzione dei pasti per il Centro cottura emergenziale, proprio in relazione alla natura emergenziale e, dunque, ipotetica e contingentata del suddetto centro, non predeterminabile a priori. </h:div><h:div>15.5. Ma pur a voler prescindere da tali assorbenti e preliminari considerazioni, mette in conto evidenziare che l’invocato parametro di illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria, individuato dall’appellante nel “<corsivo>Regolamento di Igiene e Sanità del comune di -OMISSIS-</corsivo>”, non può che assumere valenza meramente indicativa, in considerazione del fatto che il centro cottura emergenziale individuato da -OMISSIS- si trova nel diverso comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>16. La reiezione dei due motivi di appello che precedono conduce al rigetto anche del sesto, che ne costituisce la naturale conseguenza, avendo l’appellante censurato l’omessa esclusione dell’aggiudicataria e/o l’illegittima attribuzione di punteggi in relazione alle presunte falsità dichiarative di cui ai precedenti motivi.</h:div><h:div>17. Venendo al settimo motivo di appello, con il quale -OMISSIS- ha lamentato il difetto di istruttoria e la illegittima modifica dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, in relazione al rimborso forfettario delle utenze valutato dalla Commissione di gara, deve osservarsi che, come pure rilevato dal primo giudice, la censura non coglie nel segno.</h:div><h:div>17.1. Al riguardo è bene precisare che -OMISSIS- ha offerto una percentuale di rialzo del 300% sul canone annuale posto a base di gara, conformemente alle indicazioni del Disciplinare, che richiedeva agli offerenti di indicare “<corsivo>la percentuale unica di aumento sul canone annuale a titolo di rimborso forfettario delle utenze posto a base di gara pari ad € 20.000,00;</corsivo>”.</h:div><h:div>L’appellante ha insistito sulla commissione di errori matematici da parte della Commissione giudicatrice, la quale avrebbe arbitrariamente preferito la percentuale, rispetto all’indicazione numerica, ai fini dell’attribuzione del punteggio. </h:div><h:div>17.2. In disparte il riconoscimento di un errore materiale di calcolo nell’allegato al verbale della Commissione giudicatrice del 20 settembre 2023, ove viene riportato l’importo di € 60.000,00 in luogo di quello di € 80.000,00 00 (pari ad un aumento del 300% sull’importo di € 20.000,00 indicato dalla stazione appaltante), emerge dagli atti che l’attribuzione del punteggio è stata effettuata in relazione alla percentuale offerta, come previsto dai punti 17.1. e 18.3. del Disciplinare, con la conseguenza che l’erronea traduzione in numeri della suddetta percentuale non inficia la valutazione dell’Amministrazione.</h:div><h:div>18. I motivi ottavo, nono e decimo possono essere scrutinati congiuntamente e devono essere respinti.</h:div><h:div>18.1. Le censure ruotano intorno alla mancata previsione, nell’offerta dell’aggiudicataria, del personale richiesto per eseguire il servizio presso i nidi d’infanzia comunali. Tale carenza, nella prospettiva dell’appellante, avrebbe dovuto imporre l’esclusione di -OMISSIS- (motivo n. 8), o, quantomeno, l’attribuzione di un punteggio inferiore (motivo n. 10), determinando il mancato computo del personale de quo una inattendibilità dell’offerta medesima (motivo n. 9).</h:div><h:div>18.2. La sentenza impugnata ha respinto i motivi rilevando che l’aggiudicataria aveva fornito i chiarimenti richiesti, che la ricorrente aveva previsto costi notevolmente sovrastimati in relazione alla situazione provvisoria e contingente e che per i sub criteri 1.3 e 1.4 i punteggi dovevano ritenersi corretti.</h:div><h:div>18.3. La motivazione, da confermare, necessita delle seguenti integrazioni. </h:div><h:div>18.4. L’art. 43 del Capitolato speciale d’appalto prevede che l’affidataria debba garantire la funzionalità del servizio di ristorazione per gli utenti e per il personale dei nidi d'infanzia comunali mediante fornitura delle materie prime, nonché il servizio di supporto del personale ausiliario comunale.</h:div><h:div>A seguito di appositi quesiti (n. 9 e n. 17), la previsione è stata fatta oggetto di chiarimenti da parte della stazione appaltante, la quale ha specificato che, con riferimento ai nidi l’Aquilone, il Bruco e Cipi’, era in corso l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione, per cui, all’esito della gara, le cooperative individuate per la gestione degli stessi avrebbero dovuto fornire personale a copertura dei servizi educativi e ausiliari, nonché personale di cucina (cuoche e aiuto-cuoche). Quanto invece al nido il Gabbiano, l’Amministrazione ha chiarito che era in corso una procedura elettronica per l’affidamento a terzi e che, mentre la cuoca del nido era una dipendente comunale, il restante personale ausiliario ed educativo avrebbe dovuto essere fornito dall’aggiudicataria. Infine, l’Amministrazione ha chiarito che i nidi La Conchiglia e la Mimosa dovevano ritenersi a gestione diretta del Comune e che pertanto i cuochi erano dipendenti comunali ed il personale indicato nell’allegato 5 era da considerarsi in pianta stabile.</h:div><h:div>Tali indicazioni sono state fatte oggetto di ulteriori chiarimenti con la risposta al quesito n. 19, nella quale l’Amministrazione ha chiaramente precisato che: “<corsivo>i dipendenti contrassegnati con i numeri 95, 101 e 123 dovranno rimanere in capo all’aggiudicatario della gara della ristorazione scolastica sino all’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei nidi d’infanzia comunali Il Bruco, Cipì, l’Aquilone e Raggio di Sole. - la dipendente contrassegnata con il numero 55 dovrà rimanere in capo all’aggiudicatario della gara della ristorazione scolastica sino all’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del nido d’infanzia Il Gabbiano….</corsivo>”.</h:div><h:div>18.5. Alla luce di tali indicazioni, valide per tutti gli offerenti, l’attività di supporto gli asili nido rappresentava un’ipotesi temporanea, poiché per la refezione nei nidi d’infanzia comunali era in corso l’indizione di gare, non risultando altresì contestato che il servizio di supporto nella gestione degli asili nido comunali è stato poi effettivamente aggiudicato dal Comune di -OMISSIS- con determina n. 209 del 23 luglio 2024.</h:div><h:div>18.6. A ciò deve aggiungersi che -OMISSIS- ha formulato la propria offerta, seguita da chiarimenti, prevedendo l’utilizzo, presso i nidi comunali, di operatori ausiliari già ricompresi nella propria organizzazione presso le scuole comunali, impegnandosi ad assorbire i lavoratori già adibiti ai servizi, purché il loro numero e la loro qualifica fossero stati in concreto armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. L’aggiudicataria non ha pertanto previsto il riassorbimento delle figure professionali  indicate dalla stazione appaltante nel chiarimento n. 19 (n. 4 dipendenti), fornendo idonea giustificazione al riguardo (relativamente al modello aziendale utilizzato), ritenuta sufficiente dalla stazione appaltante con valutazione non irragionevole, considerato il carattere temporaneo e meramente eventuale dell’utilizzo delle risorse, confermato dal fatto che l’attività di supporto ai nidi comunali è stata effettivamente affidata a terzi, a seguito di aggiudicazione in favore id altri operatori economici nel mese di luglio 2024.</h:div><h:div>18.7. Non emergono, pertanto, profili di macroscopica illogicità, sproporzionalità, erroneità, irragionevolezza o travisamento del fatto nella favorevole valutazione dell’offerta del Raggruppamento, non potendosi il sindacato giurisdizionale spingere al merito della valutazione dell’offerta, che, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, preclude al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> , Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2024, n. 4654; id., 10 aprile 2024, n. 3387).</h:div><h:div>19. Con l’undicesimo mezzo è contesta la mancata previsione, nell’offerta dell’aggiudicataria, della sostituzione degli operatori, in violazione di quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto, avendo -OMISSIS- previsto solo una redistribuzione delle attività tra il personale già presente e non una vera e propria sostituzione dell’addetto assente.</h:div><h:div>19.1. Il T.a.r. ha sinteticamente respinto il motivo rilevando che il piano delle emergenze forniva indicazioni anche per le eventuali sostituzioni, con motivazione corretta, ma abbisognevole di integraizone, poiché non compiutamente esplicativa delle concrete ragioni della decisione.</h:div><h:div>19.2. Al riguardo, risulta infatti opportuno evidenziare che la tesi dell’appellante mal interpreta l’art. 13 del Capitolato, il quale non prevede affatto l’obbligo di sostituire il personale assente con altro personale esterno, quanto piuttosto l’obbligo, per l’affidataria, di garantire la continuità del servizio, anche, se del caso, sostituendo il personale assente con altro personale - non importa se interno od esterno all’appalto - ma purché in maniera “<corsivo>immediata, entro la prima ora di servizio” ed in possesso dei “medesimi requisiti di quello sostituito</corsivo>”.</h:div><h:div>19.3. Il Piano delle emergenze proposto dall’aggiudicataria è, dunque, pienamente idoneo allo scopo, poiché fornisce indicazioni anche per le eventuali sostituzioni, senza incorrere in alcuna violazione del capitolato, prevedendo un’azione immediata (entro 30 minuti) basata sulla riorganizzazione del personale presente e sulla ridistribuzione provvisoria delle attività, nonché, a seguire, un’azione successiva (entro 24 ore) basata sulla stabilizzazione dell’organizzazione, in sinergia con appalti in aree limitrofe; infine, il piano prevede  una pianificazione sia degli interventi per sopperire alle diverse tipologie di emergenze sia delle modalità operative adottate per le sostituzioni in caso di assenze programmate e non programmate.</h:div><h:div>19.4. Il motivo risulta pertanto radicalmente infondato.</h:div><h:div>20. Stessa sorte merita anche il dodicesimo motivo di appello, con il quale -OMISSIS- ha contestato la mancata previsione, da parte dell’aggiudicataria, dell’assorbimento di parte del personale (circa 18 unità).</h:div><h:div>20.1. Questo motivo deve essere respinto, come correttamente rilevato dal primo giudice, mediante riferimento al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'obbligo sotteso alla clausola sociale, non può mai essere assoluto, tale cioè da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori produttivi, dovendo essere pertanto interpretato conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, così che detto obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario (Cfr. Cons. St., sez. III, 23 aprile 2021, n. 297; id. 23 febbraio 2021, n. 1576; id., sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761).</h:div><h:div>Pertanto, la clausola sociale intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa, in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2021, n. 7922).</h:div><h:div>21. Con il tredicesimo mezzo, viene reiterata la censura relativa alla mancata considerazione dei costi di diverso personale indicato espressamente come “obbligatorio” dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, e, in particolare, dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto (Responsabile controllo applicazione HACCP, Responsabile per il sistema informatico e Responsabile della sicurezza ex art. 28, D. Lgs. n. 81/2008), impropriamente ricompresi nei costi di struttura.</h:div><h:div>21.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per genericità, essendosi l’appellante limitata a dedurre che la suddetta ricomprensione avrebbe determinato la “<corsivo>violazione delle regole sulla congruità del costo della manodopera e sul controllo della stessa, quanto perché si tratta di figure che devono essere destinate espressamente a tale commessa, e quindi non possono essere diluite nel modo voluto</corsivo>”, senza indicare le specifiche ragioni poste a fondamento delle proprie indimostrate censure.</h:div><h:div>21.2. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, poiché le suddette figure, oltre ad essere state ricomprese in offerta (come rilevato dalla decisione impugnata), sono risultate stimate in termini di costi con valutazione non irragionevole, avendo -OMISSIS- inteso giovarsi della propria posizione di aggiudicataria di altri appalti, ammortizzando i costi delle suddette figure nei costi di struttura, con valutazione ritenuta ammissibile e favorevolmente apprezzabile dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>22. Venendo, infine, al tredicesimo motivo, l’appellante ha contestato la falsa o, comunque, reticente dichiarazione riguardante le cause della revoca dell’aggiudicazione della commessa disposta dalla Fondazione-OMISSIS-, che avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>22.1. L’infondatezza della censura deriva, oltre che dalla considerazione già esposta dal T.a.r. - in relazione al fatto che trattandosi di una revoca dell’aggiudicazione e non di una risoluzione per inadempimento, nessun addebito risulterebbe imputabile ad -OMISSIS- – anche dalle seguenti concorrenti considerazioni.</h:div><h:div>22.2. Deve in proposito rilevarsi che -OMISSIS- non ha contestato la circostanza dedotta dall’appellata, secondo cui la suddetta revoca non ha dato seguito ad alcuna comunicazione pregiudizievole all’ANAC da parte della suddetta Fondazione; inoltre, non risulta che, a seguito della suddetta risoluzione, -OMISSIS- sia stata condannata a risarcire il danno o sia stata attinta da altra sanzione comparabile, non sussistendo pertanto i presupposti per l’esclusione, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c, c-bis, c-ter e c-quater, del D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>23. L’infondatezza dell’appello principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale di -OMISSIS-, in merito al quale non risulta anticipato il contributo unificato, dovendosi al riguardo onerare la Segreteria di richiederne il pagamento nei confronti dell’appellante incidentale.</h:div><h:div>L’appellante principale è poi tenuta a rimborsare all’appellante incidentale il contributo unificato da questa versato per il giudizio di appello, poiché l’esigenza di proporre l’appello incidentale è stata determinata dalla proposizione dell’appello principale, che è risultato infondato.</h:div><h:div>24. Le spese del grado possono essere cionondimeno compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate e delle modalità di redazione della decisione impugnata, che ha imposto un esame più approfondito nel presente grado di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per gli adempimenti in materia di contributo unificato, che alla data odierna non risulta versato.</h:div><h:div>Condanna -OMISSIS- al rimborso in favore di -OMISSIS- del contributo unificato che sarà da questa versato per l’appello incidentale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e quella appellata.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaello Scarpato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>