<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250428920260620121717669" descrizione="" gruppo="20250428920260620121717669" modifica="20/06/2026 16:13:45" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04289"/><fascicolo anno="2026" n="04971"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250428920260620121717669.xml</file><wordfile>20250428920260620121717669.docm</wordfile><ricorso NRG="202504289">202504289\202504289.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Poppi</firma><data>20/06/2026 16:13:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 07316/2025, resa tra le parti;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4289 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Artisti 7607 – S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Petitto e Riccardo De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>AGCom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Netflix International B.V., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari, ed Ernesto Apa, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Rasella 155; </h:div><h:div>Netflix Service Italy S.R.L, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCom e di Netflix International B.V.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2026 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’appellante Società cooperativa a r.l. Artisti 7607 (si seguito Artisti 7607) è un organismo di gestione collettiva (OGC) che svolge attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore per le opere cinematografiche e assimilate su mandato di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) ed opera in un ambito regolato dal D. Lgs. n. 35/2017 attuativo della disciplina unionale dettata con la Direttiva «<corsivo>Barnier</corsivo>» n. 2014/26/UE.</h:div><h:div>Si espone sin d’ora che ai richiamati AIE la legge, in caso di utilizzo delle opere cinematografiche o assimilate da parte di soggetti terzi, riconosce il diritto ad un compenso «<corsivo>adeguato e proporzionato</corsivo>» negoziato dall’intermediario (OGC) che a tal fine deve essere in possesso degli elementi informativi, anche di natura economica legati allo sfruttamento delle opere, necessari ad una negoziazione trasparente da svolgersi su basi paritarie.</h:div><h:div>A tali fini Artisti 7607 richiedeva negli anni all’utilizzatore Netflix International B.V. (di seguito Netflix) la comunicazione dei dati sullo sfruttamento delle opere, sulle visualizzazioni, sui ricavi e sul numero di abbonati: dati che è dedotto venissero forniti solo in parte e in ogni caso con grande ritardo.</h:div><h:div>La condotta di Netflix veniva quindi segnalata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) in data 13 agosto 2021 (con riferimento alle annualità 2015/2019) e 20 maggio 2022 (estendendo le proprie doglianze anche alle annualità 2020 e 2021) determinando l’avvio di un procedimento per presunta violazione dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 35/2017 definito con delibera n. 220/23/CONS del 2 agosto 2023 di archiviazione della posizione di Netflix.</h:div><h:div>In detta sede, rilevate inadempienze alla disciplina di settore della stessa Artisti 7607 che rendeva inesigibile l’assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’utilizzatore, AGCom, nell’esercizio dei propri poteri non autoritativi di indirizzo (<corsivo>moral suasion</corsivo>), individuava un <corsivo>percorso virtuoso</corsivo> che potesse consentire un proficuo scambio di dati fra i due soggetti in vista della conclusione dell’accordo.</h:div><h:div>Artisti 7607 impugnava la citata delibera, unitamente ai relativi atti e provvedimenti presupposti, con ricorso iscritto al n. 14306/2023 R.R. che il Tar per il Lazio in parte dichiarava inammissibile (nella parte in cui recava mere esortazioni espressione di una <corsivo>moral suasion</corsivo>) e in parte respingeva con sentenza n. 7316 del 14 aprile 2025.</h:div><h:div>Artisti 7607 impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 27 maggio 2025 deducendo:</h:div><h:div>«<corsivo>Error in iudicando</corsivo>. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’allegato A alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, Regolamento sull’esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione dell’articolo 14 della legge n. 689/1981. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>Error in iudicando</corsivo>. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Direttiva 2014/26/UE. Violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 23 del d.lgs n. 35/2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 quater della legge n. 633/1941. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>Error in iudicando. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta</corsivo>».</h:div><h:div>AGCOM, costituita formalmente il 3 giugno 2025, sviluppava le proprie difese con memoria del 18 maggio 2026 confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>Netflix, costituita l’8 settembre 2025, con memoria del 19 maggio 2026 eccepiva l’inammissibilità del primo motivo di appello e l’infondatezza delle restanti censure.</h:div><h:div>Artisti 7607 replicava alle avverse difese con deposito del 22 maggio 2025.</h:div><h:div>All’esito della pubblica udienza del 4 giugno 2026 la causa veniva decisa.</h:div><h:div>Con il primo motivo l’appellante censura la declaratoria di inammissibilità delle doglianze riferite alla delibera impugnata nella parte in cui avrebbe accertato incidentalmente propri inadempimenti e imposto «<corsivo>condotte da tenere per la conclusione e l’esecuzione dell’accordo con Netflix</corsivo>» in violazione delle proprie prerogative procedimentali garantite dalla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante «<corsivo>Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni</corsivo>».</h:div><h:div>La sentenza è impugnata nella parte in cui, accogliendo l’eccezione sollevata dalle resistenti, rileva come le censure in questione avessero «<corsivo>ad oggetto una mera esortazione priva di contenuto provvedimentale e priva delle caratteristiche tipiche del provvedimento amministrativo, che, come tale, non determina alcuna modificazione autoritativa della realtà giuridica ed è inidonea ad incidere con immediatezza sulla sfera giuridica del destinatario</corsivo>» evidenziando che «<corsivo>l’Autorità non era tenuta a rispettare le regole procedimentali previste dal regolamento sulle sanzioni da osservare nei confronti del destinatario del procedimento sanzionatorio</corsivo>» poiché «<corsivo>non ha mosso contestazioni alla ricorrente al fine di irrogarle una sanzione, ma, muovendo dall’esigenza di considerare le interazioni tra le condotte di entrambe le parti della trattativa, si è limitata a valutare la condotta tenuta dalla parte destinataria del procedimento sanzionatorio (Netflix) alla luce della condotta tenuta dalla controparte negoziale (la ricorrente)</corsivo>».</h:div><h:div>Artisti 7607 afferma che AGCom nell’occasione non avrebbe solo disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ritenendo l’inesistenza dell’obbligo di Netflix di ottemperare alle richieste di informazioni ma avrebbe altresì avviato un illegittimo accertamento nei propri confronti nonostante a tale procedimento la Società fosse estranea, con ciò radicando il proprio interesse «<corsivo>diretto, concreto e attuale</corsivo>» all’impugnazione della delibera in <corsivo>parte qua</corsivo>.</h:div><h:div>Sulla base di tali (erronee come si argomenterà) premesse Artisti 7607 lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie partecipative, assicurate invece a Netflix, non potendosi considerare assicurato il diritto, come statuisce il Tar, sul rilievo che «<corsivo>la ricorrente ha, in ogni caso, avuto possibilità di rappresentare le proprie ragioni dinnanzi l’Autorità, davanti alla quale è stata convocata in audizione il giorno 9 marzo 2023</corsivo>».</h:div><h:div>La decisione del Tar sarebbe inoltre contraddittoria nella misura in cui le riconosce la legittimazione ad agire avverso il provvedimento di archiviazione ritenendo tuttavia inammissibile la contestazione dell’accertamento svolto in merito al proprio operato.</h:div><h:div>Le resistenti AGCom e Netflix, in estrema sintesi, eccepiscono l’inammissibilità della censura in quanto diretta a censurare un atto di <corsivo>moral suasion</corsivo> privo di spessore provvedimentale che, come espressamente riconosciuto dal Tar, è «<corsivo>inidonea ad incidere con immediatezza sulla sfera giuridica del destinatario</corsivo>».</h:div><h:div>L’eccezione di inammissibilità può essere superata stante la pacifica infondatezza nel merito della censura.</h:div><h:div>A fini di un corretto inquadramento della fattispecie si rileva che ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 35/2017 «<corsivo>gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette</corsivo>».</h:div><h:div>Dispone il successivo comma 2 che «<corsivo>ove necessario all’assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni e' sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti</corsivo>»</h:div><h:div>Dispone il precedente art, 22 che gli ODC conducano «<corsivo>in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie</corsivo>» nei termini di cui al successivo art. 26 che li obbliga a pubblicare sul proprio siti internet le seguenti informazioni « <corsivo>a) lo statuto; b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; f) la politica generale relativa alle spese di gestione; g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili; l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39</corsivo>».</h:div><h:div>Il comma 4 del medesimo articolo dispone inoltre che «<corsivo>le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe</corsivo>».</h:div><h:div>Ai sensi del successivo art. 27 è ulteriormente previsto che gli OGC debbano rendere disponibili i dati informativi relativi alle:</h:div><h:div>«<corsivo>a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi</corsivo>».</h:div><h:div>Il rispetto della disciplina in commento, come anticipato attuativa della Direttiva <corsivo>Barnier</corsivo> 2014/26/UE., e assicurato da AGCom cui l’art. 40 del D. lgs. n. 35/2017 affida poteri di vigilanza, ispezione e accesso.</h:div><h:div>Nell’ambito degli accertamenti svolti a seguito delle segnalazioni di Artisti 7607 veniva rilevato come questa non avesse comunicato all’utilizzatore la tariffa applicabile per l’utilizzo delle opere riconducibili ai propri mandanti né elementi utili ad invidiare la propria <corsivo>rappresentatività</corsivo>, ovvero la quota di mercato della <corsivo>Collecting </corsivo>sul catalogo di Netflix per ciascuno degli anni in questione.</h:div><h:div>A conclusione del procedimento AGCom, preso atto che lo scambio informativo previsto dalla normativa di settore non si era perfezionato anche per essere Artisti 7607 venuta meno ai propri obblighi informativi, riteneva l’insussistenza della ipotizzata violazione dell’art. 23 del D. lgs. n. 35/2017 e archiviava il procedimento invitando «<corsivo>le parti a riprendere le trattative in buona fede, sulla base delle indicazioni sopra articolate, al fine di pervenire ad una rapida conclusione di un accordo di natura economica</corsivo>».</h:div><h:div>La delibera è quindi priva di qualsivoglia contenuto dispositivo rivolto all’appellante e in alcun modo può configurarsi quale misura adottata a carico della stessa risultando destituite di fondamento le premesse dalle quali muove il presente appello, ovvero che AGCom abbia proceduto, una volta avviato il procedimento a carico di Netflix, anche all’accertamento di inadempienze di Artisti 7607 in assenza di una formale contestazione che le avrebbe garantito il diritto di difesa.</h:div><h:div>I contenuti censurati devono infatti essere intesi, come correttamente rilevato dal Tar, in una esortazione priva di impatto nella sfera giuridica dell’appellante, e quindi sottratta al rispetto delle garanzie partecipative apprestate a tutela degli assoggettati a procedimento sanzionatorio.</h:div><h:div>La ricognizione operata circa la condotta dell’appellante nella presente vicenda è meramente strumentale all’accertamento di eventuali violazioni dell’art. 23 del D. Lgs. n. 35/2017 poste in essere da Netflix che si è resa necessaria in ragione della aspecifica natura dell’obbligo informativo gravante su quest’ultima che non è assoluto ma, per espressa previsione di legge, subordinato all’assolvimento di ulteriori e diversi obblighi gravanti sull’OGC che ne costituiscono il presupposto.</h:div><h:div>Le carenze informative di Artisti 7607 venivano infatti evidenziate ai soli fini del disconoscimento dell’attualità degli obblighi informativi dell’utilizzatore senza incidere in alcun modo nella sfera giuridica dell’appellante.</h:div><h:div>Da ciò deriva che nell’ambito del procedimento avviato l’unico soggetto potenzialmente esposto ad una sanzione, ed al quale era necessario assicurare la piena partecipazione procedimentale garantendo la pienezza del diritto di difesa, era Netflix.</h:div><h:div>In ogni caso non può che essere evidenziato che l’appellante, ancorché non fosse prescritto, veniva sentita in audizione dinanzi all’Autorità al pari dell’appellata Netflix.</h:div><h:div>Con il secondo motivo Artisti 7607 censura la sentenza nella parte in cui, una volta ritenuto che AGCom avrebbe correttamente archiviato il procedimento, assorbiva «<corsivo>l’esame degli ulteriori profili di doglianza articolati dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso</corsivo>».</h:div><h:div>In detta sede era dedotta l’errata interpretazione da parte di AGCom della disciplina di riferimento avendo l’Autorità ritenuto l’applicabilità del solo art. 22 del D. lgs. n. 35/2017 alla fase precontrattuale relegando l’applicazione del successivo art. 23 nella fase a valle della stipula dell’accordo economico, considerando quindi giustificata l’indisponibilità di Netflix a condividere le informazioni <corsivo>ex</corsivo> art. 23 ritenendole non rilevanti in fase di trattativa ma solo nella fase successiva e ciò nonostante gli utilizzatori inseriscano in catalogo e sfruttino le opere in una fase precedente alla definizione dell’accordo con gli OGC rendendo necessario, per questi ultimi, disporre già in una fase precedente degli elementi informativi di cui all’art. 23.</h:div><h:div>Esponeva la ricorrente che la stessa AGCom riconosceva la sostanziale posizione di debolezza dell’OCG che, a differenza di quanto avviene per il diritto di autore, che prevede l’acquisto in licenza del diritto di sfruttamento dai produttori o dal distributore dell’opera, riceve la remunerazione dei diritti di credito spettanti ai titolari del diritto sulla base di accordi contrattuali da definire bilateralmente.</h:div><h:div>Affermare quindi che la fase delle trattative sia disciplinata del solo art. 22 sarebbe errato posto che non si verterebbe in tema di concessione di una licenza dovendo ritenersi la piena applicabilità del primo comma dell’art. 23 che imporrebbe precisi obblighi a carico dell’utilizzatore a prescindere dalle informazioni a loro volta fornite dagli OGC.</h:div><h:div>L’appellante affronta ulteriormente la questione relativa alla sospensione del termine di 90 giorni di cui all’art. 23 contestando la posizione assunta dal Tar circa la specifica questione.</h:div><h:div>Il giudice di prime cure, scrutinando il secondo motivo di ricorso, richiama l’art. 23 nella parte in cui fissa il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati informativi di interesse a cura degli utilizzatori agli OGC prevedendo, ai sensi dell’art. 27 espressamente richiamato, che detto termine debba intendersi sospeso qualora si renda necessario acquisire elementi da questi ultimi.</h:div><h:div>Premesso che Netflix in data 17 marzo 2017 avanzava una richiesta di informazioni e che l’appellante non ottemperava, il giudice di prime cure considera quindi sospesa l’esigibilità di quanto preteso da Artisti 7607 dalla data della richiesta all’adozione dell’avversata delibera: statuizione contestata restando in tal modo indeterminato il periodo di sospensione dell’obbligo informativo in questione.</h:div><h:div>Deduce l’appellante che gli articoli 23 e 27 disciplinerebbero profili distinti «<corsivo>toccando</corsivo>» interessi diversi e andrebbero letti tenendo presente che nel rapporto l’utilizzatore riveste il ruolo di soggetto <corsivo>forte</corsivo> mentre l’OGC di soggetto <corsivo>debole</corsivo>: motivo per il quale l’art. 23 al comma 1, prevede che i primi «<corsivo>devono</corsivo>» entro il termine di 90 giorni provvedere alla trasmissione dei dati ai secondi mentre al comma 2 che «<corsivo>ove necessario all’assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all’articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti</corsivo>».</h:div><h:div>L’appellante ritiene la nota del 17 marzo 2017 citata da AGCom non idonea a determinare la sospensione dell’obbligo informativo posto che a tali fini è necessario che la richiesta «<corsivo>venga resa palese e dichiarata</corsivo>» all’OGC in modo «<corsivo>chiaro e inequivocabile</corsivo>» con la conseguenza che «<corsivo>deve necessariamente essere palese e condivisa tra le parti altrimenti il rischio è che la negoziazione – come infatti avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio – non abbia mai termine</corsivo>».</h:div><h:div>Tale richiesta, peraltro da ritenersi limitata a quanto previsto dall’art. 27, comma 1, lett. a) e b), non sarebbe mai stata avanzata, tanto meno con la nota citata dal Tar.</h:div><h:div>L’art. 27 dispone che «<corsivo>sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:</corsivo></h:div><h:div>«a<corsivo>) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi</corsivo>».</h:div><h:div>Le suddette informazioni è dedotto che fossero già note a Netflix perché di dominio pubblico e pertanto la loro omessa trasmissione non potrebbe giustificare l’omessa trasmissione, da parte di Netflix, dei dati richiesti. </h:div><h:div>Si espone a tal proposito che il D.M. n. 111/2019, non solo avrebbe definito le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica delle informazioni, ma avrebbe anche espressamente individuato quale sia la natura e il tipo di informazioni, già sommariamente indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 27, comma 1, che gli OGC devono mettere a disposizione degli utilizzatori.</h:div><h:div>Artisti 7607 espone che l’allegato tecnico del D.M. n. 111/2019 specifica quali siano i dati che l’OGC deve comunicare senza alcun riferimento alla <corsivo>rappresentatività</corsivo> per la cui definizione sarebbe peraltro necessario acquisire preventivamente i dati relativi alle opere sfruttate e alle visualizzazioni da valutarsi «<corsivo>come il peso economico dei mandanti dell’OCG sul catalogo dell’utilizzatore</corsivo>».</h:div><h:div>Le suesposte censure non colgono nel segno.</h:div><h:div><corsivo>In primis</corsivo> deve procedersi ad un chiarimento in merito alla enfatizzata questione relativa all’individuazione della corretta base giuridica dell’obbligo informativo in questione (art. 22 o art. 23).</h:div><h:div>Il giudice di prime cure nell’affrontare i temi oggetto del secondo motivo di ricorso, una volta richiamato il contesto normativo di riferimento (art. 23, commi 1 e 2 e art. 27, comma 1) statuiva che «<corsivo>anche aderendo all’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente circa la non applicabilità alla trattativa tra le parti dell’art. 22 del d.vo cit., le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità quanto all’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di Netflix resterebbero comunque valide avendo esclusivo riguardo – secondo l’interpretazione fornita dalla parte ricorrente - alle previsioni di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo</corsivo>».</h:div><h:div>Tale statuizione, che si condivide, non è contestata in appello.</h:div><h:div>In ogni caso, sul punto non può che rilevarsi che, come correttamente affermato dal Tar, se il comma 1, dell’art. 23 impone all’utilizzatore un termine per l’adempimento dei doveri informativi posti a suo carico, al secondo comma della medesima disposizione è riconosciuto allo stesso l’esercizio del diritto di informazione di cui all’art. 27, comma 1, sopra illustrato, nei confronti degli OGC.  </h:div><h:div>Non centrata è inoltre la pretesa esclusione dell’obbligo, da parte dell’OGC, di comunicare il dato relativo alla propria rappresentatività che il Tar ritiene invece necessaria al fine di consentire a Netflix l’assolvimento degli obblighi posti a proprio carico.</h:div><h:div>Premesso che la deduzione dell’appellante si fonda sulla sola mancata inclusione del parametro nel già citato allegato tecnico al D.M. n. 11/2019, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, al capo 11.4.1, riporta i passi della delibera impugnata (cui per brevità si rinvia) contenenti una esaustiva illustrazione delle ragioni per le quali il dato fosse imprescindibile ai fini della definizione della «<corsivo>quota di mercato della Collecting sul catalogo di Netflix</corsivo> e che il Tar rilevava correttamente come «<corsivo>tali affermazioni, con le quali l’Autorità sostiene che le informazioni sulla rappresentatività della ricorrente erano prodromiche rispetto all’adempimento da parte dell’utilizzatore degli obblighi informativi posti a suo carico, non sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente</corsivo>».</h:div><h:div>Ciò premesso, la necessità del dato riferito alla rappresentatività emerge dal testo del più volte richiamato art. 27 laddove prevede che gli OGC debbano fornire «<corsivo>almeno le seguenti informazioni …i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi …  le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi</corsivo>».</h:div><h:div>Deve quindi ritenersi il fondamento della rilevata violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’appellante, sia con riferimento alle tariffe che in relazione alla propria rappresentatività con conseguente inesigibilità del preteso adempimento degli analoghi obblighi da parte dell’utilizzatore.</h:div><h:div>Ciò supera le ulteriori doglianze esposte in primo grado con il medesimo capo d’impugnazione consentendone l’assorbimento. </h:div><h:div>Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui respinge il terzo motivo di ricorso con il quale erano dedotte l’illogicità e contraddittorietà delle ricostruzioni dell’impianto normativo poste da AGCom a fondamento della propria determinazione allegando che l’Autorità si sarebbe determinata sulla base di diverse ricostruzioni dell’impianto normativo fra loro confliggenti.</h:div><h:div>Espone a tal proposito che in sede di audizione AGCom richiedeva alla Società di esprimersi in ordine alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del D. lgs. n. 35/2017 ma non avrebbe successivamente tenuto conto del contributo offerto nonostante esprimesse «<corsivo>la corretta interpretazione della disciplina</corsivo>».</h:div><h:div>Il motivo e infondato.</h:div><h:div>Preliminarmente deve evidenziarsi, sotto un primo profilo, come l’interlocuzione circa il corretto significato da attribuirsi ad un dato normativo non implica in alcun modo la necessaria adesione alla posizione espressa dalla parte; sotto altro profilo, che è destituita di fondamento la tesi dell’appellante per la quale AGCom avrebbe concordato con l’interpretazione proposta essendosi invece limitata a condividere la considerazione circa la «<corsivo>maggiore esposizione dei titolari di diritti connessi, e degli organismi che li rappresentano</corsivo>».</h:div><h:div>La censura, formulata sinteticamente, è formulata estrapolando alcune espressioni contenute nella delibera impugnata e negli atti endoprocedimentali (esposte fuori contesto) riproponendo sostanzialmente il tema già esaminato con il secondo motivo di appello (riconducibilità della fattispecie all’art. 22 o all’art. 23), da ritenersi infondato per le ragioni già esposte che qui si richiamano integralmente.</h:div><h:div>Nessun rilievo infine può essere conferito alla pretesa contraddittorietà della determinazione conclusiva con i pareri, assolutamente non vincolanti, espressi dal servizio giuridico interno (peraltro più apparente che reale) essendo l’esplicitazione della volontà dell’Autorità demandata alle motivazioni sviluppate nelle premesse della delibera impugnata che, come già illustrato in sede di scrutinio deli motivi precedenti, sono state ritenute legittime dal Tar con statuizioni esenti da vizi e pienamente condivise in questa sede.</h:div><h:div>Per quanto precede l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>La specificità e parziale novità delle questioni oggetto del giudizio consente di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Poppi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>