<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250417220251025194500588" descrizione="" gruppo="20250417220251025194500588" modifica="26/10/2025 00:11:41" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04172"/><fascicolo anno="2025" n="08443"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250417220251025194500588.xml</file><wordfile>20250417220251025194500588.docm</wordfile><ricorso NRG="202504172">202504172\202504172.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>26/10/2025 00:11:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 488 del 2025, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Alsco Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B2B3683474, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ARPAE - Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato e Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARPAE Emilia-Romagna e di Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l.;</h:div><h:div>Visto altresì l’appello incidentale di Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Antonio Tolone e Giacomo Graziosi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- La Alsco Italia s.r.l., gestore uscente in proroga, ha interposto appello nei confronti della sentenza 7 maggio 2025, n. 488 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, che ha respinto il suo ricorso principale e i motivi aggiunti avverso, rispettivamente, la determinazione n. 1001 in data 17 dicembre 2024, con cui l’ARPAE ha aggiudicato alla Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. l’appalto dei “<corsivo>servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di indumenti per il personale dei Servizi Territoriali, dei Servizi Sistemi Ambientali, del Servizio Idro-Meteo-Clima, della Struttura Oceanografica Daphne, della Direzione Tecnica e del personale dei Laboratori in pronta disponibilità, compreso il servizio di trasporto e consegna alle sedi Arpae, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 9 dicembre 2020 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria</corsivo>” e la determinazione n. 86 in data 14 febbraio 2025, di rettifica (per errore di calcolo) dei punteggi, dichiarando, per l’effetto, improcedibile il ricorso incidentale della Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. avverso i punteggi attribuiti ad Alsco.</h:div><h:div>Alla procedura di gara hanno partecipato solamente due concorrenti; all’esito è risultata prima graduata la società Lavanderie dell’Alto Adige, con punti 75,87, mentre l’appellante seconda con punti 75,53, con un divario tra le due offerte di appena 0,34 punti (divenuto poi di 3,54 punti a seguito della rettifica).</h:div><h:div>2. - Con il ricorso in primo grado ed i successivi motivi aggiunti la Alsco Italia s.r.l. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. e la successiva rettifica dell’aggiudicazione, deducendone la illegittimità sotto molteplici profili, tra cui quello di violazione, da parte dell’offerta tecnica aggiudicataria, delle caratteristiche tecniche minime dei capi di vestiario compendiate nell’allegato “A” al capitolato speciale e quello di erronea valutazione della proposta progettuale della Lavanderie dell’Alto Adige in riferimento al sub-criterio  tecnico 3.2 (progetto di promozione del riutilizzo dei prodotti tessili a conclusione del contratto), chiedendone dunque l’esclusione dalla gara o comunque l’attribuzione di un punteggio inferiore.</h:div><h:div>La società Lavanderie dell’Alto Adige, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale finalizzato all’esclusione della ricorrente principale o in subordine all’assegnazione di un punteggio inferiore all’offerta tecnica di Alsco Italia s.r.l. per avere omesso, nella relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, la descrizione delle soluzioni organizzative previste per il servizio (come richiesto a pena di esclusione dal sub-criterio 1.1) e per dichiarazione non veritiera in merito al possesso di un sistema di sanificazione SANIT (certificazione scaduta) a garanzia di determinati standard.</h:div><h:div>3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso principale ed i motivi aggiunti, nell’assunto che le caratteristiche tecniche previste dalla tabella “A” dell’allegato “A” al capitolato non vengono qualificate e non possono ritenersi come requisiti minimi (qualità essenziali della prestazione richiesta); ha in particolare affermato che «<corsivo>la finalità della gara […] è infatti quella di consegnare agli operatori di taluni servizi dell’Arpae una divisa identificativa unica su tutto il territorio regionale sì che non può assurgere a requisito minimo essenziale la composizione di un indumento al 100% di cotone garantendosi  la funzionalità anche in ipotesi, come quella di specie, in cui la composizione sia all’85% di cotone e al 15% di viscosa, dovendosi semmai apprezzare tale caratteristica quale elemento premiale, come effettivamente fatto dalla stazione appaltante</corsivo>», escludendo altresì che l’offerta configuri un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>, con riguardo sia alle magliette polo che ai pantaloni. La sentenza ha inoltre ritenuto improprio il richiamo ai CAM (criteri minimi ambientali) di cui al punto C, lett. d), n. 5, dell’allegato 1 al d.m. 9 dicembre 2020, riguardando progetti di recupero degli indumenti nell’ambito dei precedenti contratti di servizio, mentre l’art. 18.1, <corsivo>sub</corsivo> 3.2, del disciplinare fa riferimento ad un progetto di recupero concernente il futuro. La reiezione del ricorso principale ha poi indotto il primo giudice a dichiarare improcedibile il ricorso incidentale. La sentenza ha, con ulteriore statuizione, posto a carico della ricorrente le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, non comprensive dei c.d. oneri riflessi richiesti dai difensori di ARPAE.</h:div><h:div>4.- Con il ricorso in appello la Alsco Italia s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, la prima e la quarta censura dell’impugnativa di primo grado.</h:div><h:div>5. – Si sono costituiti in resistenza l’ARPAE  e la Lavanderie del’Alto Adige s.r.l. eccependo l’inammissibilità per genericità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello; la società controinteressata ha altresì esperito appello incidentale condizionato avverso la statuizione di primo grado che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso incidentale.</h:div><h:div>6. - All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.-Con il primo, articolato, motivo viene criticata la statuizione di prime cure che non avrebbe rilevato nell’offerta aggiudicataria, la violazione dell’art. 16, comma 4, del disciplinare, nonché degli artt. 2 e 3.1 del capitolato speciale, in relazione alla ponderazione del criterio n. 4 “<corsivo>qualità degli indumenti</corsivo>”, ritenendo che le caratteristiche degli indumenti illustrate nell’Allegato “A” al capitolato speciale, non essendo qualificate in termini di “requisiti minimi essenziali” dell’offerta da parte della <corsivo>lex specialis</corsivo>, si risolverebbero in meri parametri ottimali di riferimento per l’attività di ponderazione delle offerte tecniche della commissione; di conseguenza, la sentenza ha ritenuto che l’offerta della società Lavanderie dell’Alto Adige relativa alle magliette ed ai pantaloni sia non difforme dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Deduce la Alsco Italia s.r.l. che le prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> suindicate imponevano, a pena di esclusione, ai concorrenti di attenersi alle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, che, con riguardo agli indumenti, sono specificate nel documento di gara allegato “A” al capitolato speciale, il quale dunque enucleerebbe i requisiti tecnici “essenziali” nello stesso stabiliti, al contempo prevedendo l’esclusione dalla competizione delle offerte difformi dalle predette caratteristiche minime. In particolare, l’appellante allega la difformità dell’offerta della società Lavanderie dell’Alto Adige con riguardo  alla “polo  a manica corta e a manica lunga” e al “pantalone multitasche”; le polo proposte risultano infatti composte di cotone solamente per l’85 per cento (e per il restante 15% di viscosa), mentre era richiesto tessuto in cotone al 100 per cento; i pantaloni proposti sono a cucitura doppia su gambe e cavallo (anziché tripla), senza tasca ad accesso rapido, senza rinforzi sulle tasche e senza ginocchiera in cordura o similari ad alta resistenza. L’offerta tecnica aggiudicataria doveva dunque, per l’appellante, essere esclusa, o quanto meno conseguire un punteggio nullo (0 punti) in ragione dell’oggettiva inidoneità tecnica degli indumenti proposti a soddisfare gli standard minimi di <corsivo>performance </corsivo>descritti nell’allegato “A” al capitolato speciale ed invece si è vista attribuire per le magliette polo punti 2,4/4 e per i pantaloni multitasche punti 2,14/4.</h:div><h:div>Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.</h:div><h:div>Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la difformità dell’offerta alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un <corsivo>aliud pro alio</corsivo> e giustificare, pertanto, l’esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva; nondimeno l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un’esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevede caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> maggiormente rispettosa del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività (intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità) delle cause di esclusione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 12 agosto 2024, n. 7102).   </h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, oggetto di contestazione non sono le caratteristiche tecniche essenziali.</h:div><h:div>Anzitutto, sul piano dell’ermeneusi contrattuale, l’art. 16, comma 4, del disciplinare di gara stabilisce che «<corsivo>l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara</corsivo>», ma le caratteristiche degli indumenti non assurgono a caratteristiche tecniche minime.</h:div><h:div>In particolare, occorre muovere dall’art. 2 del capitolato speciale enucleante, tra le caratteristiche del servizio, al punto <corsivo>sub</corsivo> a), il noleggio degli indumenti di cui all’allegato “A” e dall’art. 3.1 il quale stabilisce che «<corsivo>la tipologia, descrizione e norme di riferimento dei capi di vestiario acquisiti a noleggio sono illustrate nell’allegato “A”-Caratteristiche tecniche indumenti al presente capitolato</corsivo>».</h:div><h:div>Detto allegato “A” enuclea le specifiche tecniche del tessuto, tra l’altro con riguardo alla meglietta polo a manica corta (codice MP1) ed a manica lunga (codice MP2), richiedendo un tessuto al 100 per cento di cotone; per quanto riguarda il pantalone multitasche invernale (codice PM1) e il pantalone multitasche estivo (codice PM2) richiedendo, tra le “ulteriori caratteristiche”, le cuciture triple su gambe e cavallo e la ginocchiera in cordura o similare. </h:div><h:div>Dette specifiche tecniche, effettivamente, non sono integralmente possedute dagli indumenti offerti dalla Lavanderie dell’Alto Adige, le cui magliette polo sono di cotone all’85 per cento ed i cui pantaloni hanno una cucitura doppia  e sono privi di ginocchiera in cordura.</h:div><h:div>Occorre però ritenere che dette caratteristiche tecniche degli indumenti, inquadrate come “specifiche tecniche del tessuto”, ovvero come “ulteriori caratteristiche” dall’allegato “A” al capitolato speciale non sono previste a pena di esclusione, e neppure individuano, con un sufficiente margine di certezza, caratteristiche tecniche minime essenziali.</h:div><h:div>Ed infatti, nella sistematica del capitolato, i requisiti minimi essenziali degli indumenti sono quelli indicati in premessa all’allegato stesso e consistono nella conformità al regolamento CE n. 1272/2008, al regolamento CE n. 1907/2006, alla legge n. 55 del 2010, al regolamento UE n. 1007/2011, all’allegato del d.m. 9 dicembre 2020, di adozione dei CAM, nonché alle norme tecniche UNI/ISO. </h:div><h:div>Le caratteristiche tecniche degli indumenti non assurgono invece a requisiti minimi essenziali come si evince dall’art. 18.1 del disciplinare che, in tema di criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al punto <corsivo>sub</corsivo> 4) della tabella dei criteri di valutazione, con riguardo alla qualità degli indumenti, specifica che «<corsivo>il punteggio verrà attribuito in funzione della qualità generale di quanto offerto (materiali utilizzati, finitura, varietà di colori)  e di come le caratteristiche di composizione di ciascun capo consentano il soddisfacimento dei requisiti richiesti alle specifiche attività a cui sono destinati</corsivo>». In tale modo viene posto in evidenza che le specifiche tecniche sono parametro del criterio discrezionale di valutazione dell’offerta tecnica, informato al soddisfacimento dei requisiti richiesti alle specifiche attività a cui sono destinati. Condivisibilmente, dunque, il primo giudice ha affermato che le predette caratteristiche tecniche sono ottimali ma non essenziali, sì che la non totale rispondenza dell’offerta, non infrangendo caratteristiche tecniche obbligatorie stabilite dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, non si risolve in un (inammissibile) <corsivo>aliud pro alio</corsivo> (Cons. Stato, V, 17 aprile 2025, n. 3345).</h:div><h:div>Non appare utilmente apprezzabile neppure la contestazione, peraltro generica, dell’attribuzione del punteggio, in quanto, coerentemente a quanto previsto dalla già ricordata previsione dell’art. 18.1, n. 4, del disciplinare,  lo stesso sembra assegnato in funzione della qualità del prodotto offerto e del livello di soddisfacimento alle attività cui gli indumenti sono finalizzati, come dimostra, nei limiti del sindacato della manifesta irragionevolezza consentito al giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche, l’attribuzione all’offerta della società Lavanderie dell’Alto Adige di un punteggio intermedio (1,2 su 2 per la maglietta e 1,07 su 2 per i pantaloni) che tiene conto della non integrale corrispondenza con le specifiche tecniche capitolari. Al contrario, la polo proposta dalla società Alsco era al 100 per cento di cotone e ha ricevuto il punteggio massimo di 2; analogamente, i pantaloni di Alsco raggiungevano pienamente lo standard ottimale della tabella e hanno ottenuto il punteggio massimo di 2. </h:div><h:div>2. – Con il secondo motivo dell’appello principale viene poi dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato la violazione, da parte dell’offerta aggiudicataria, del punto C, lett. d, n. 5, dell’allegato al d.m. 9 dicembre 2020 (recante i “<corsivo>criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria</corsivo>”), come richiamato dal criterio di valutazione tecnica <corsivo>sub </corsivo>3.2 del disciplinare di gara, ritenendo irrilevante la compiuta dimostrazione delle misure di riuso degli abiti usati. Deduce l’appellante che l’allegato al d.m. prevede l’attribuzione di punti tecnici allorché l’offerente dimostri l’attuazione sistematica di misure atte a favorire la massima estensione della vita utile dei prodotti acquisiti e utilizzati nell’ambito di precedenti contratti di servizio; in difetto di tale dimostrazione l’offerta sarebbe manchevole di un elemento essenziale e dunque non suscettibile di valutazione ed attribuzione del relativo punteggio; critica dunque l’assunto di primo grado secondo cui la dimostrazione delle misure di riuso attuate dagli operatori non rientra tra i profili di valutazione tecnica delle offerte, in quanto avrebbe determinato la disapplicazione di una regola della <corsivo>lex specialis</corsivo>. Per l’appellante, la stazione appaltante, in forza del richiamo alla disciplina CAM, intendeva apprezzare il progetto di riuso dei capi elaborato dai concorrenti sulla base della compiuta dimostrazione ed allegazione delle misure di riuso già sistematicamente attuate con successo nei precedenti appalti; in assenza di tale elemento, il progetto tecnico di Lavanderie dell’Alto Adige sarebbe destinato a rimanere “solo sulla carta”. In ogni caso, il progetto di Lavanderie dell’Alto Adige coinvolge tre soggetti terzi nel recupero degli indumenti usati ma alla relazione tecnica sono allegati solamente due atti negoziali (con le ditte Pasquin s.r.l. e Garc Ambiente s.p.a.); nonostante tale incongruenza gli è stato attribuito il punteggio massimo.  Con la ditta Pasquin s.r.l. sarebbe stato stipulato un accordo di collaborazione avente ad oggetto la reimmissione sul mercato degli indumenti, con devoluzione dei capi rimanenti ad associazione di volontariato (La Ronda della Caritas <corsivo>onlus</corsivo>, di cui non è però versato in atti l’accordo); l’accordo con la Garc Ambiente s.r.l. riguarderebbe invece la cessione degli stessi capi ad un’azienda specializzata nella separazione e nel riutilizzo delle fibre tessili e nel recupero energetico. Lamenta l’appellante come in verità detti accordi presentino anomalie, in quanto la Pasquin s.r.l., con sede in Bolzano, si occupa di intermediazione commerciale, ed infatti il documento allegato è un accordo, risalente al 1 ottobre 2019, con la (differente) ditta individuale Stefano Pasquin avente sede in Germania, il cui oggetto sociale riguarda però “commercio macchine edili” e “noleggio automobili”. L’altro accordo, sottoscritto in data 13 marzo 2024 con la Garc Ambiente s.p.a., ha ad oggetto il servizio di gestione rifiuti e dunque nulla ha a che vedere con un progetto di sostenibilità ambientale. Per l’appellante, dunque, nessuno dei due accordi consentirebbe alla società aggiudicataria di rispettare le specifiche modalità di esecuzione dell’appalto; Lavanderie dell’Alto Adige avrebbe dunque dovuto essere esclusa dalla gara, o quanto meno vedersi attribuiti punti zero in relazione al criterio <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>Anche tale motivo è infondato.</h:div><h:div>Premesso che la disciplina vigente (oggi, artt. 57, comma 2, e 83 del d.lgs. n. 36 del 2023) impone all’amministrazione di adeguare la <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara ai criteri ambientali minimi, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, ed adottati, con riferimento a specifiche categorie di appalti, con decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, va rilevato che il disciplinare della gara oggetto di controversia enuclea, all’art. 18.1, <corsivo>sub</corsivo> 3.2, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ed in particolare tra i requisiti di sostenibilità ambientale del servizio, la “<corsivo>valutazione del progetto sintetico delle azioni che l’operatore economico si impegna a svolgere al fine della promozione del riutilizzo dei prodotti tessili utilizzati per gli indumenti usati a conclusione del contratto di cui alla presente procedura, redatto secondo le modalità descritte nei criteri ambientali minimi di cui all’Allegato al DM 9 dicembre 2020 punto C lett. d.5</corsivo>” .</h:div><h:div>Il criterio in questione, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico,  riguarda dunque il progetto del riutilizzo dei prodotti tessili utilizzati per gli indumenti usati a conclusione del contratto e tale clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo>, pur non coerente con il punto C, lett. d), n. 5 del d.m. 9 dicembre 2020 (che richiede invece la dimostrazione dell’attuazione sistematica di misure atte a favorire l’estensione della vita utile dei prodotti acquisiti e utilizzati nell’ambito di precedenti contratti di servizio) è rimasta inoppugnata. </h:div><h:div>Va sottolineato, ad escludere l’assunto della disapplicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>,  che il rinvio, contenuto nel punto 3.2 del disciplinare, alle modalità descritte nei CAM di cui all’allegato al d.m. 9 dicembre 2020 è limitato ai modelli di attività di recupero nello stesso previsti (cessione ad aziende; cessione ad enti del terzo settore; cessione della materia prima tessile).</h:div><h:div>Pertanto condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto il richiamo ai CAM improprio, stante la diversa prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Quanto agli accordi di collaborazione, di cui è contestata dall’appellante la completezza e la congruenza, giova rilevare come il disciplinare di gara abbia assunto a parametro di valutazione il progetto sintetico delle azioni che l’operatore si impegna a svolgere al fine della promozione del riutilizzo dei prodotti tessili utilizzati per gli indumenti usati a conclusione del contratto, senza dunque richiedere la produzione di atti negoziali. Ne consegue che le incongruenze degli accordi non appaiono rilevanti ai fini del decidere, in quanto attengono ad una non richiesta prova del progetto tecnico (si tratta verosimilmente di contratti o proposte relativi ad attività attualmente in corso esibiti a titolo dimostrativo).</h:div><h:div>Rileva invece che la Lavanderie dell’Alto Adige ha presentato un progetto incentrato su di un triplice modello di recupero  degli abiti usati, cercando in primo luogo di riutilizzarli come abiti da lavoro a mezzo della ditta Pasquin, in seconda battuta inserendoli nel circuito caritativo (con l’associazione “Ronda della Carità”) ed in ultima istanza cedendoli alla Garc Ambiente per il recupero della materia prima tessile.</h:div><h:div>3. – La reiezione dell’appello principale rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale condizionato esperito dalla Lavanderie dell’Alt Adige s.r.l.</h:div><h:div>4. – Resta infine la richiesta di ARPAE, svolta nella memoria difensiva, di “disamina del tema”, correlato alle spese processuali, che la sentenza di primo grado ha posto a carico della ricorrente Alsco Italia s.r.l., della spettanza dei c.d. oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) in favore delle amministrazioni patrocinate dagli avvocati interni. In particolare, la sentenza ha espressamente disatteso l’istanza dei difensori di ARPAE, statuendo che «<corsivo>gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono attribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza- è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi</corsivo>». </h:div><h:div>A bene considerare, l’istanza di ARPAE di ricomprendere nelle spese di lite gli oneri riflessi è una domanda di riforma della statuizione di primo grado (che solo parzialmente ha accolto la domanda di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio), in relazione alla quale, sussistendo una soccombenza parziale, ARPAE avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolvere la relativa questione.</h:div><h:div>E’ pertanto inammissibile la richiesta di una “precisazione generale” sugli oneri riflessi, in quanto si traduce nella richiesta di riforma della statuizione sulle spese legali, come inequivocabilmente emerge dalle conclusioni di tutti gli scritti difensivi di ARPAE.</h:div><h:div>5. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello principale va respinto e, per l’effetto, dichiarato improcedibile quello incidentale. </h:div><h:div>La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>