<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250361720251014163609628" descrizione="" gruppo="20250361720251014163609628" modifica="19/10/2025 10:53:12" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03617"/><fascicolo anno="2025" n="08428"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250361720251014163609628.xml</file><wordfile>20250361720251014163609628.docm</wordfile><ricorso NRG="202503617">202503617\202503617.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>19/10/2025 10:53:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 537 del 2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3617 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Neocos S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Defabiani S.r.l., Bitux S.p.a. e Injecsond Italia S.r.l., mandanti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A038D525E7, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Genovese in Roma, via in Lucina, 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Finiguerra e Giuseppe Greppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Allara S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Bertini S.r.l. e Palingeo S.p.a., in proprio e in qualità di mandanti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Alessandro Comparoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Civelli Costruzioni S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Eurobeton S.r.l., Giudici S.p.a., F E A S.r.l., Fondamenta S.p.a., Sitta S.r.l., mandanti; Impresa Luigi Notari S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Cogeis S.p.a., Co.Ge.Fa S.p.a., Marietta S.r.l., mandanti; Massucco Costruzioni S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con il Consorzio Ciro Menotti, mandante,  non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Allara S.p.a. e di Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Pecorilla in sostituzione dell'avv. Stefano Genovese, Donatella Finiguerra, Giuseppe Greppi e Alessandro Comparoni;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Neocos S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Defabiani S.r.l., Bitux S.p.a e Injecsond Italia S.r.l., terza classificata nella procedura concorsuale indetta dall’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per l’affidamento degli “<corsivo>Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Canale Cavour nei Tratti T6 e T8, I Lotto (prog.138M) e opzione II Lotto (141M): rifacimento fondo alveo, interventi geotecnici spondali, rinforzo murature esistenti, rivestimenti spondali</corsivo>” per un importo a base di gara pari a euro 25.069.149,52, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione - ordinanza n. 22 del 3 ottobre 2024 in favore dell’Ati Allara S.p.a., la determina di nomina dei componenti della commissione di gara, tutti i verbali di gara di seduta pubblica e riservata, la proposta di aggiudicazione e la graduatoria definitiva e la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. </h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso con sentenza n. 537 del 2025, appellata da Neocos per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>I) <corsivo>error in iudicando</corsivo>: omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato <corsivo>ex</corsivo> art. 112 c.p.c.; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36 del 2023; incompetenza dei componenti della commissione di gara;</h:div><h:div>II) <corsivo>error in iudicando</corsivo>: violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara; violazione e falsa applicazione dei punti 11.3 e 12.2 del disciplinare di gara, nonché degli artt. 18, comma 7, ultimo periodo e 35, comma 5, del capitolato speciale d’appalto del I e II lotto; eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento;</h:div><h:div>III) <corsivo>error in iudicando</corsivo>: violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione dei principi di collegialità, autonomia e indipendenza della commissione di gara; omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi; violazione del principio di imparzialità;</h:div><h:div>IV) <corsivo>error in iudicando</corsivo>: violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26, d.lgs. n. 36 del 2023;</h:div><h:div>V) <corsivo>error in iudicando</corsivo>: sussistenza di errore materiale.</h:div><h:div>L’appellante ha chiesto, altresì, la declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104 del 2010, di inefficacia <corsivo>ex tunc</corsivo> del contratto (nel frattempo sottoscritto il 12 febbraio 2025, con consegna dei lavori che sono già in stadio avanzato di esecuzione), il risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante il rinnovo delle operazioni di gara ovvero, in subordine, l’annullamento della procedura di gara, ovvero, in via gradatamente subordinata, il risarcimento per equivalente.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere all’appello Allara S.p.a. e l’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto dalla terza classificata nella procedura concorsuale indetta dall’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per l’affidamento degli “<corsivo>Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Canale Cavour nei Tratti T6 e T8, I Lotto (prog.138M) e opzione II Lotto (141M): rifacimento fondo alveo, interventi geotecnici spondali, rinforzo murature esistenti, rivestimenti spondali</corsivo>” per un importo a base di gara pari a euro 25.069.149,52, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 537 del 2025 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’Ati Allara S.p.a., della determina di nomina dei componenti della commissione di gara, di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e riservata, della proposta di aggiudicazione e della graduatoria definitiva e della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. </h:div><h:div>Entrambi i lotti della gara sono oggetto di finanziamento concesso con decreto del Ministero dell’agricoltura, che prevede tempi di aggiudicazione, termini di esecuzione lavori e precisi obblighi di rendicontazione suddivisi per singole annualità.</h:div><h:div>Neocos si classificava al terzo posto nella graduatoria finale, con un punteggio complessivo di 75,381, di cui 55,381 per l’offerta tecnica, a fronte di un punteggio complessivo di 93,58 ottenuto dall’Ati controinteressata, di cui 74,64 per l’offerta tecnica.</h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione della gara era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il parametro F del punteggio tecnico premiava la riduzione dei tempi di esecuzione, aspetto di assoluto rilievo atteso che l’intervento implica la disattivazione del canale e provoca, per la stazione appaltante e i concedenti, un effetto di riduzione della produzione idroelettrica che si è così inteso limitare. </h:div><h:div>Sia l’appellante che la seconda classificata hanno proposto una riduzione dei tempi di lavoro previsti dal bando superiore al 50%, sull’assunto dell’esecuzione contemporanea di due lotti. </h:div><h:div>Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico la commissione giudicatrice ha deciso di avvalersi di un supporto tecnico esterno per la valutazione di tre sub-criteri: A.1 (organizzazione del cantiere), B.1 (iniezioni per il consolidamento sponde ed impermeabilizzazione delle stesse) e B.2 (sicurezza); con l’ausilio suddetto riteneva, altresì, di valutare le interferenze dei predetti sub-criteri con il criterio F, relativo alla riduzione delle tempistiche. </h:div><h:div>All’esito dell’esame delle due relazioni tecniche di supporto – demandate l’una al Politecnico di Torino, che incaricava un professore il quale a sua volta si avvaleva di un <corsivo>team</corsivo> appartenente ad una società di professionisti, e l’altra al progettista – la commissione formulava in via definitiva i punteggi. In particolare, pur attribuendo all’appellante il punteggio massimo per il criterio relativo alla riduzione delle tempistiche (criterio da valutarsi, ai sensi della legge di gara, secondo il sistema matematico dell’interpolazione lineare), la commissione rideterminava i punteggi discrezionali interferenti con le tempistiche, tenendo conto delle criticità potenzialmente indotte dalla compressione dei tempi ed evidenziate dai tecnici interpellati.</h:div><h:div>Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante aveva dedotto, nella sostanza: l’incompetenza della commissione; che la stessa si sarebbe avvalsa illegittimamente di un organo terzo per la valutazione (Politecnico di Torino) che ha influito sul punteggio tecnico; che non sarebbe stato verificato l’eventuale conflitto di interessi dei membri della commissione; che la piattaforma del controinteressato non sarebbe certificata, in contrasto con le norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2023; evidenziava l’errore materiale della commissione nella verbalizzazione dei punteggi attribuiti alla sua offerta tecnica (prima indicati in 55.981 e poi in 55.381) quale ulteriore sintomo della superficialità che ha connotato l’operato della commissione e, di riflesso, dell’inattendibilità dell’attività valutativa.</h:div><h:div>La sentenza ha respinto il ricorso ritenendo infondato il primo motivo in quanto la commissione sarebbe competente nel suo <corsivo>plenum</corsivo>, stante i <corsivo>curricula</corsivo> dei componenti e considerato che “<corsivo>per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato</corsivo> […] <corsivo>e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione</corsivo>”. </h:div><h:div>Quanto alle criticità sollevate rispetto alla figura del presidente, il Tar, premettendo che la ricorrente non avrebbe declinato con precisione le illegittimità dedotte, ha rilevato che, in ogni caso, il professionista risultava idoneo a ricoprire l’incarico assegnatogli in ragione dell’esperienza pregressa maturata come commissario e collaudatore proprio per l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, con conseguente giustificazione anche dell’(irrituale) <corsivo>iter</corsivo> seguito per la sua nomina. </h:div><h:div>Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato, sulla scorta della ritenuta rispondenza dell’attività svolta dal Politecnico a quella di mero supporto esterno alla commissione, atteso che la richiesta della stessa aveva ad oggetto un approfondimento tecnico aggiuntivo e non la valutazione finale delle offerte, che dunque sarebbe stata effettuata dalla commissione. </h:div><h:div>La sentenza impugnata ha ritenuto che i criteri di valutazione A.1 e F fossero interdipendenti, ritenendo fisiologico che le valutazioni sui tempi di esecuzione dei lavori incidessero anche sugli aspetti organizzativi dell’appalto. I criteri di valutazione B.1 e B.2 sono stati, invece, giudicati estranei alla tempistica di esecuzione dell’appalto e, secondo il Tar, Neocos non avrebbe dedotto alcunché sul punto. Pertanto, la sentenza ha concluso per la legittimità del <corsivo>modus operandi</corsivo> della commissione, rilevando come l’attribuzione dei punteggi iniziali, l’acquisizione del supporto esterno e la rivalutazione dei punteggi già assegnati si siano svolte ritualmente nella fase unitaria deputata alla valutazione delle offerte tecniche. Inoltre, l’attribuzione dei punteggi sarebbe connotata da un elevato tasso di discrezionalità e la ricorrente non avrebbe dedotto alcun profilo di irrazionalità dei punteggi assegnati. </h:div><h:div>Il Tar ha respinto il terzo motivo di ricorso sulla violazione della disciplina del conflitto di interessi, in quanto ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza, in capo ai soggetti esterni incaricati di supportare la commissione, di un interesse economico, finanziario o personale tale da “inquinare” lo svolgimento della procedura. </h:div><h:div>Anche la censura sulla mancata certificazione della piattaforma digitale della stazione appaltante, dedotta con il quarto motivo di ricorso, è stata respinta in ragione dell’entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione delle gare pubbliche solo a partire dall’1 gennaio 2024, mentre il bando della procedura di specie è stato pubblicato il 20 dicembre 2023. </h:div><h:div>Infine, il quinto motivo di ricorso è stato rigettato sulla scorta del rilievo per cui “<corsivo>per stessa indicazione della ricorrente si tratta di errore del tutto ininfluente ai fini dell’esito della gara, che non ha dunque alcuna incidenza in termini di legittimità della stessa</corsivo>”. </h:div><h:div>Il ricorso veniva, perciò, integralmente respinto e Neocos veniva condannata a rifondere le spese di lite all’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e al Rti aggiudicatario nella misura di euro 10.000 ciascuna.</h:div><h:div>Con il primo motivo di appello Neocos ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, che non avrebbe colto il senso effettivo della censura di incompetenza della commissione nel suo <corsivo>plenum</corsivo>, avendo invece inteso che lamentasse l’incompetenza dei singoli commissari; il Tar ha, dunque, dichiarato l’infondatezza del motivo sulla base della dichiarata professionalità dei componenti della commissione risultante dai <corsivo>curricula</corsivo> e invocando l’orientamento giurisprudenziale per cui non è necessario che l’esperienza professionale di ciascuno di essi copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendo le professionalità dei singoli componenti integrarsi reciprocamente, di modo che la commissione sia idonea, nel suo insieme, a esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa ed eterogenea. Invero, se la commissione fosse stata effettivamente dotata di competenze adeguate e sufficienti, non avrebbe avuto alcun bisogno di ricorrere a professionisti esterni a cui affidare il giudizio sulla fattibilità delle proposte. Ciò che l’appellante ha lamentato e dimostrato, quindi, è l’incompetenza della commissione in quanto priva, nel suo complesso, di cognizioni idonee a valutare le offerte nella loro interezza; l’idoneità di tali competenze deve essere apprezzata in concreto, ossia in relazione alle peculiarità che connotano l’appalto, e l’appellante avrebbe dimostrato come, nel caso specifico, la commissione si sia rivelata inadeguata, malgrado l’indubbia professionalità dei suoi componenti.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante ha censurato la mancata presenza, all’interno della Commissione giudicatrice, di componenti esperti in ambito geotecnico, nonostante quest’ultimo rappresentasse oltre il 46% dell’importo dell’appalto e rivestisse un ruolo significativo in fase di attribuzione dei punteggi. Nel caso di specie, secondo l’appellante, la Stazione appaltante avrebbe dovuto nominare componenti con esperienze curriculari nel settore, essendo questo l’aspetto nodale dell’intero appalto. Emblematico sul punto, a dire dell’appellante, sarebbe la circostanza per cui neppure il presidente della commissione fosse in possesso di cognizioni specifiche nella materia, il che andrebbe a corroborare l’inadeguatezza della stessa e, nel complesso, il cattivo <corsivo>agere</corsivo> dell’amministrazione. Sarebbe inevitabile, infatti, che una commissione di gara che non possegga le adeguate competenze si limiti a recepite supinamente valutazioni pervenute da professionisti esterni.</h:div><h:div>Con il secondo motivo Neocos ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui questa non ha ravvisato l’illegittimità del giudizio finale, affidato a soggetti esterni, nonché la contraddittorietà inerente alla modifica dei punteggi attribuiti in sede di rivalutazione finale. Secondo l’appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la richiesta della commissione di gara al Politecnico non si sostanzierebbe affatto in un quesito specifico e puntuale, ma si rivelerebbe talmente ampia e complessa da non lasciare dubbi circa la sostanziale delega dei poteri valutativi della commissione. Delega che, peraltro, si estenderebbe ad aspetti già esaminati dalla commissione stessa e ricompresi nei criteri di valutazione A.1, B.1 e B.2. L’avvenuta sostituzione dei professionisti esterni ai commissari sarebbe comprovata dal fatto che, recependo acriticamente le valutazioni del Politecnico, questi ultimi avrebbero modificato in senso penalizzante il punteggio già assegnato all’offerta di Neocos, incidendo non già sul criterio F, oggetto specifico del quesito rivolto al Politecnico, bensì su criteri già considerati. Secondo Neocos, invero, la commissione avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica di coerenza tra i tempi di esecuzione offerti dall’operatore con quanto già apprezzato in relazione al criterio di valutazione F, inerente la riduzione dei tempi di esecuzione, e, in caso negativo, attribuirle zero punti, senza incorrere in apprezzamenti sul “merito tecnico” del ribasso temporale proposto, peraltro affidandoli a soggetti esterni. Ciò darebbe evidenza dell’ampiezza dell’attività svolta dai professionisti che non si limiterebbe, come statuito dal primo giudice, alla oggettiva descrizione di elementi tecnici e dei rispettivi pro e contro delle offerte, bensì si tradurrebbe in una vera e propria valutazione nel merito della loro fattibilità.</h:div><h:div>Con il terzo motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto mancante, da parte della ricorrente, la dimostrazione della sussistenza di un concreto interesse economico, finanziario o personale riferito alla procedura in capo ai soggetti esterni incaricati di supportare la commissione. L’appellante, invero, ha denunciato l’illegittimità dell’operato della commissione per aver delegato la valutazione a soggetti esterni senza aver precedentemente accertato che non sussistessero, in capo ad essi, situazioni di conflitto di interesse, alla luce del fatto che l’Ing. Chiappinelli si sarebbe rivolto ad altra società privata al fine di rispondere al quesito rivoltogli. Tale circostanza avrebbe comportato, per l’appellante, oltre che un indebito “subappalto” di un’attività che l’amministrazione aveva affidato al solo Politecnico, anche la possibilità che aspetti importanti dell’offerta e, più in generale, del <corsivo>know how</corsivo> delle offerenti, venissero messi a conoscenza di soggetti estranei alla commissione. Non sarebbe, invero, l’appellante a dover dimostrare la sussistenza in capo ai soggetti incaricati di un concreto interesse riferito alla procedura, come sostenuto dal primo giudice, bensì la Stazione appaltante a doversi premurare di indagare l’assenza di pericoli di inquinamento della procedura.</h:div><h:div>Con il quarto motivo di gravame l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la non applicabilità al caso di specie della certificazione AGID prevista dal d.lgs. n. 36 del 2023 per le piattaforme di approvvigionamento digitale, ritenendola operativa solo da un momento successivo. Neocos, al contrario, ha posto l’accento sul fatto che dalla versione originaria dell’art. 26 del Codice dei Contratti già possa evincersi la necessità di tale requisito, insistendo affinché si riconosca che la piattaforma adoperata dall’amministrazione fosse sprovvista di tale certificazione.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di gravame l’appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’errore materiale commesso dalla commissione nella verbalizzazione del punteggio attribuito alla propria offerta tecnica, deducendo che lo stesso denoti, invece, la scarsa accuratezza dell’intero operato della commissione.</h:div><h:div>Deve, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità della produzione documentale da ultimo effettuata dall’appellante, ed in particolare della relazione ingegneristica prodotta al fine di dimostrare le criticità occorrenti nei lavori attualmente posti in essere dall’aggiudicataria, nonché dei motivi tardivamente dedotti in memoria su di essa fondati.</h:div><h:div>Si ribadisce, sul punto, il divieto di <corsivo>nova</corsivo> in appello, sancito dall’art. 104, comma 2, c.p.a., il quale inequivocabilmente stabilisce che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il giudice li ritenga indispensabili per la decisione della causa, ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, tuttavia, non sembra potersi riscontrare il ricorrere di tali presupposti eccezionali.</h:div><h:div>Tale divieto, infatti, risulta preordinato ad evitare che nel giudizio di appello si realizzi un ampliamento del <corsivo>thema decidendum</corsivo>, cristallizzatosi nel precedente grado di giudizio. Per tale ragione, il giudice d’appello può acquisire solamente le nuove prove che ritenga indispensabili, qualora in primo grado la parte non ne aveva la disponibilità e l’esigenza istruttoria sia sorta solo in appello (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5560/2021), circostanza che non ricorre nel caso di specie. </h:div><h:div>Peraltro, secondo l’appellante, la relazione avrebbe dovuto dimostrare uno “scollamento” tra il progetto dell’aggiudicataria e le finalità proprie dell’appalto, afferendo dunque a presunte criticità occorse nella fase di esecuzione del contratto di appalto, valutazione pertanto estranea al perimetro del giudizio, che attiene piuttosto alla competenza della commissione e alla correttezza del suo operato.</h:div><h:div>L’appellante, invero, sembra spostare il fulcro della questione dai motivi originari del ricorso, concernenti la fase della procedura di gara, ad una fase successiva, quella dell’esecuzione. Si tratta di profili mai censurati da Neocos, né con il ricorso introduttivo né con l’atto di appello, e la cui giurisdizione, peraltro, come noto, ricadrebbe in capo al giudice ordinario (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 10 gennaio 2022, n. 171; III, 4 dicembre 2015, n. 5519; Cass. SS.UU., 21 maggio 2019, n. 13660; 3 maggio 2017, n. 10705). Ed invero, mentre il giudizio concernente la legittimità dell'aggiudicazione è un giudizio prognostico che ha per oggetto la valutazione che la commissione di gara ha effettuato sulle offerte tecniche presentate dai concorrenti, e si effettua, dunque, sulla base dei documenti e delle proposte nelle stesse contenute, il giudizio sull'esecuzione del contratto, attiene, invece, al rapporto privatistico tra la stazione appaltante e l'appaltatore e riguarda la corretta realizzazione delle opere. Le critiche sollevate nelle memorie di merito da Neocos, interamente fondate sulla relazione tecnica di parte, riguardano esclusivamente il secondo punto, riservato alla giurisdizione ordinaria. È la stessa appellante, infatti, a precisare che potrebbe nella specie ravvisarsi un possibile “inadempimento contrattuale” dell’aggiudicataria, attenendo quest’ultimo al rapporto privatistico tra la stazione appaltante e l’appaltatore sulla corretta realizzazione della prestazione dedotta in contratto.</h:div><h:div>Non ci si avvede, inoltre, di come tale documento possa di riflesso dimostrare l’inadeguatezza della commissione, responsabile, a detta dell’appellante, della scelta di un’aggiudicataria inadempiente, risultando tale sillogismo privo di logicità e del tutto predittivo rispetto alle valutazioni operate dalla commissione di gara.</h:div><h:div>Nel merito, l’appello è infondato.</h:div><h:div>Con riferimento alla dedotta inidoneità tecnica della commissione per aver ricorso a professionisti esterni, affidando loro un giudizio circa la fattibilità delle proposte, non risulta persuasivo l’argomento formulato dall’appellante volto a censurare non già l’incompetenza dei singoli commissari, bensì la commissione nel suo <corsivo>plenum</corsivo>. Nel caso di specie, la stazione appaltante richiedeva un approfondimento tecnico al Politecnico di Torino domandando puntualmente di verificare la concreta fattibilità dell’offerta tecnica di due operatori economici, i quali proponevano una contrazione dei tempi di esecuzione superiore al 50%, e la compatibilità di tale offerta con lo specifico contesto dell’appalto. Secondo l’odierna appellante, ciò sarebbe indice di una generale incompetenza della commissione, costretta a rivolgersi all’esterno per assolvere il proprio compito.</h:div><h:div>Tuttavia, occorre considerare che nella vicenda in parola non può ritenersi sussistente una “esternalizzazione” della funzione di valutazione delle offerte, bensì un ausilio limitato a quesiti specifici e puntuali, inerenti non già all’attribuzione dei punteggi, ma finalizzati a porre in luce eventuali criticità ed eventualmente rimetterle alla valutazione della stessa commissione. Il giudizio finale, infatti, non è stato affatto demandato ad un organo esterno ed estraneo alla procedura, come erroneamente sostenuto dall’appellante, posto che in concreto è stata la commissione di gara, anche in sede di rivalutazione finale, ad attribuire i punteggi alla luce delle risultanze del parere espresso dal Politecnico. Il giudice di primo grado, invero, ha correttamente ritenuto che “<corsivo>non è stata in alcun modo demandata agli ausiliari l’attribuzione di punteggi; agli esperti sono stati formulati puntuali quesiti e le risposte contengono oggettive descrizioni di elementi tecnici e dei rispettivi “pro e contro”, rimettendo ogni valutazione (sia in termini, ovviamente, di punteggio, che di complessiva valorizzazione) alla commissione</corsivo>” (cfr. sentenza appellata).</h:div><h:div>Peraltro, in sede di rivalutazione dei suddetti punteggi, la commissione giudicatrice esercitava un potere discrezionale proprio, non vincolato da quanto espresso dai professionisti, ben potendo discostarsene. Pertanto, per tutto l’arco della procedura la commissione è rimasta l’unica titolare di tale potere, conservando la propria discrezionalità sul punto.</h:div><h:div>Non può ritenersi, dunque, che la richiesta di un parere specialistico <corsivo>ab externo</corsivo> sia dipesa da un vizio di incompetenza della commissione nel suo <corsivo>plenum</corsivo>, ovvero da un’inadeguatezza della stessa, per effetto della quale questa non sarebbe stata in grado di esprimere un giudizio autonomo sulle proposte dei concorrenti. Né può ravvisarsi che la commissione abbia “abdicato” al proprio ruolo, ben potendo considerarsi, invece, che il parere degli specialisti abbia meramente supportato le attività di valutazione compiute dalla stessa.</h:div><h:div>Ciò che è stato demandato a soggetti esterni, invero, non è stato altro che un approfondimento tecnico in relazione alla compatibilità delle soluzioni proposte dalle offerenti rispetto alla fattibilità e alla sicurezza dell’appalto. Ciò, al fine di meglio valutare possibili elementi di criticità, già emersi in sede di valutazione delle offerte, fermo restando che le relazioni predisposte dagli esperti erano prive di qualsivoglia valenza decisoria e che l’attività propriamente valutativa, così come la conseguente rivalutazione dei punteggi, è avvenuta in autonomia ad opera dei soli componenti della commissione.</h:div><h:div>Peraltro, non risultava preclusa alla commissione di gara la possibilità di avvalersi dell’ausilio istruttorio di esperti esterni, posto che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, «<corsivo>l’art. 12.2 del disciplinare, avente ad oggetto lo “scrutinio tecnico” dell’offerta prevedeva che: “la stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare una segreteria con funzioni di assistenza alla commissione giudicatrice nell’attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica”</corsivo>» (cfr. sentenza appellata).</h:div><h:div>La stessa giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’ammettere che la commissione giudicatrice, in presenza di puntuali esigenze tecniche, si possa avvalere di approfondimenti da parte di soggetti terzi, estranei rispetto alla commissione stessa. Al riguardo, “<corsivo>è appena il caso di osservare come una commissione di gara ben possa avvalersi di consulenze esterne per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un procedimento già avviato</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2012, n. 2026). Tale circostanza non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, dovendo piuttosto aversi riguardo alla complessità dell’offerta e alla delicatezza delle valutazioni da svolgere, che ben potrebbero giustificare il ricorso a pareri specialistici (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2023, n. 10889; Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112). Qualora l’apporto di esperti esterni risulti necessario alla luce della complessità dell’appalto, quest’ultimo non è allora inibito alla commissione, risultando invece “<corsivo>essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112).</h:div><h:div>Nel complesso, dunque, per la consolidata giurisprudenza amministrativa l’apporto tecnico esterno costituisce un mero ausilio alla commissione e si inserisce nell’ambito di un più complesso processo valutativo condotto dalla stessa in autonomia. Circostanza, quest’ultima, invero avveratasi nel caso di specie.</h:div><h:div>Non coglie, inoltre, nel segno il tentativo dell’appellante di circoscrivere l’incompetenza della commissione all’assenza di componenti esperti in materia geotecnica, aspetto centrale dell’appalto. Si conferma, sul punto, la statuizione del giudice di prime cure secondo cui “<corsivo>la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione</corsivo>” (cfr. sentenza appellata). Non occorre, pertanto, una puntuale corrispondenza tra le competenze di ciascun commissario e i profili tecnici della gara, essendo sufficiente che nel suo complesso la commissione sia idonea a compiere le valutazioni necessarie circa i concreti aspetti gestionali e organizzativi dell’appalto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “<corsivo>la competenza ed esperienza richieste ai commissari devono riferirsi ad aree tematiche omogenee, comunque riconducibili allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara, e non a ogni singola attività oggetto dell’appalto</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3721; Cons. Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556).</h:div><h:div>È peraltro dimostrato dai <corsivo>curricula</corsivo> in atti, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che si tratta di soggetti esperti in ingegneria civile, che dunque possiedono esperienza negli specifici settori di interesse. Invero, il Tar ha adeguatamente evidenziato che “<corsivo>il presidente vanta una laurea in ingegneria civile, diverse esperienze come componente di commissioni giudicatrici e collaudo riferiti anche ad opere inerenti sistemi di canali demaniali, attestazioni di qualifica in materia di sicurezza e in qualità di project manager di opere pubbliche; l’ing. Quartero opera per la stazione appaltante dal lontano 2009, svolge il ruolo di RUP in almeno tre rilevanti interventi di potenziamento e ristrutturazione del sistema irriguo legato al canale Cavour, vanta una abilitazione in sicurezza nei cantieri e una laurea specialistica presso uno studio geotecnico; il geom. Sala opera per la stazione appaltante da oltre trent’anni e vanta pertanto una lunghissima esperienza specifica di gestione, programmazione, progettazione, affidamenti di gare, pianificazione proprio nello specifico settore di interesse per l’affidamento</corsivo>” (cfr. sentenza appellata).</h:div><h:div>Anche le censure mosse nei confronti del Presidente della commissione, per l’appellante emblematiche della mancanza di una competenza “globale” della stessa, sono state opportunamente respinte dal primo giudice, considerato che, come emerge dalla documentazione in atti, il presidente ha già svolto attività analoghe.</h:div><h:div>Deve essere respinto anche il secondo motivo di appello.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, una volta riscontrate criticità circa le tempistiche offerte, nella rivalutazione dei punteggi la commissione si sarebbe dovuta limitare a modificare il criterio di valutazione F, inerente al tempo di esecuzione dell’appalto, al più attribuendo zero punti a Neocos, e non avrebbe potuto ritornare sulla valutazione di altri parametri, quali A.1, B.1, B.2. Tale censura è stata tuttavia correttamente respinta dal primo giudice, il quale ha ritenuto che secondo la legge di gara il criterio cronologico F e quello in tema di qualità delle soluzioni organizzative di cui al punto A.1 erano intrinsecamente connessi e che, pertanto, sarebbe del tutto fisiologico e conforme alla <corsivo>lex specialis</corsivo> che eventuali criticità delle tempistiche potessero incidere tanto sul criterio A.1 che su quello F.</h:div><h:div>Invero, occorre considerare che era lo stesso disciplinare di gara a classificare il criterio di valutazione F come criterio meramente quantitativo e matematico, distinguendolo dai criteri A.1, B.1, B.2, classificati invece come criteri tecnico-discrezionali. La commissione, dunque, ha proceduto a ricalcolare i punteggi andando ad incidere esclusivamente sui parametri per cui possedeva un effettivo margine di giudizio, piuttosto che procedere alla rettifica del criterio F, soggetto, ai sensi della legge di gara, a valutazione automatica secondo il sistema matematico dell’interpolazione lineare. Alla luce di ciò, appare chiaro che non vi sia stato alcuno straripamento dei compiti dei valutatori che, a dire dell’appellante, si sarebbero sostituiti all’offerta tecnica, avendo invece la commissione operato nel pieno rispetto della legge di gara.</h:div><h:div>Non si condivide neppure il terzo motivo di appello, con il quale Neocos ha lamentato un possibile conflitto di interessi in capo professionisti esterni, non adeguatamente accertato dalla commissione. Come ha correttamente affermato il giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023, si ha conflitto di interessi quando il soggetto di cui si contesta l’imparzialità possa in qualche modo incidere su una decisione amministrativa e quando detto soggetto abbia “<corsivo>direttamente o indirettamente</corsivo>” un interesse finanziario, economico o personale connesso alla medesima decisione, prevedendosi altresì, al comma 2, che la “<corsivo>percepita minaccia all’imparzialità</corsivo>” debba essere provata da chi invoca il conflitto. È la stessa lettera della legge, dunque, a prevedere che chi invoca un conflitto di interessi atto ad influenzare la procedura debba offrirne adeguata dimostrazione. Già prima del nuovo Codice dei contratti, peraltro, secondo la giurisprudenza, l’ipotesi del conflitto di interessi disciplinata dall’allora vigente art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016, oggi trasfuso nell’art. 16 del nuovo Codice, non poteva essere predicata in via astratta, ma doveva essere accertata in concreto e sulla base di prove specifiche, che dimostrassero la sussistenza di un interesse comune tra concorrenti e amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2020, n. 2863; 17 aprile 2019, n. 2511; 5 giugno 2018, n. 3401).</h:div><h:div>Pertanto, è corretta la statuizione del primo giudice secondo cui la deduzione di un potenziale conflitto non appare suffragata dall’allegazione, da parte dell’appellante, di idonei elementi sintomatici. Occorreva, dunque, che Neocos dimostrasse che i soggetti asseritamente in conflitto di interessi possedessero delle cause di incompatibilità al giudizio e che tali incompatibilità avessero concretamente inciso sul processo decisionale. Circostanza, quest’ultima, non verificatasi nel caso di specie, limitandosi l’appellante a dedurre un conflitto meramente potenziale, collegandolo all’assenza di dichiarazioni in senso contrario.</h:div><h:div>Pertanto, non risulta da parte del primo giudice alcun tentativo di ribaltare l’onere della prova, come erroneamente asserito dall’appellante.</h:div><h:div>Anche con riferimento al quarto motivo di appello, con cui si contesta che la gara sia stata gestita tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale non certificata ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 36 del 2023, si ribadisce la correttezza della sentenza impugnata, secondo cui tale certificazione sarebbe entrata in vigore, in forza del regime transitorio dettato dall’art. 225, comma 2, del medesimo codice, solo l’1 gennaio 2024, mentre il bando di gara è stato pubblicato il 20 dicembre 2023. Ragion per cui il primo giudice ha opportunamente osservato che la disciplina, pur vigente, è divenuta efficace solo nel 2024, ossia solamente dopo la data di pubblicazione del bando, a cui ci si deve, invece, rifare per stabilire la normativa che regola la procedura concorsuale.</h:div><h:div>Non risulta meritevole di accoglimento neppure il quinto motivo di gravame, con cui parte appellante ha evidenziato un errore materiale commesso dalla commissione nel riportare il punteggio riferito alla propria offerta tecnica nel verbale finale, quale ulteriore sintomo della superficialità dell’attività valutativa della commissione. Tale censura è stata correttamente respinta dal primo giudice alla luce dell’irrilevanza del suddetto errore ai fini della dimostrazione dell’inadeguatezza della commissione di gara. Ed invero, non si vede come da un errore del tutto ininfluente, come peraltro ammesso dallo stesso appellante, possano riscontrarsi carenze nel complessivo operato della commissione.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia e della complessità delle questioni trattate, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>