<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250338920260409104259854" descrizione="" gruppo="20250338920260409104259854" modifica="19/04/2026 17:26:07" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03389"/><fascicolo anno="2026" n="03098"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250338920260409104259854.xml</file><wordfile>20250338920260409104259854.docm</wordfile><ricorso NRG="202503389">202503389\202503389.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>18/04/2026 10:11:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gudrun Agostini</firma><data>14/04/2026 11:45:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/04/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Lorenzo Vitale,	Consigliere</h:div><h:div>Gudrun Agostini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 750/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3389 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Centro Assistenza Doganale – CAD Laghezza S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>La Spezia Port Service S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso in appello incidentale della CAD Laghezza S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Luigi Cocchi e Alberto Quaglia per delega dell'avvocato Paolo Gaggero e Giulio Bacosi dell’Avvocatura generale dello Stato.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>I. - <corsivo/>OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E I FATTI RILEVANTI.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria la CAD Laghezza S.r.l. (di seguito “CAD”), operatrice in possesso di certificazione AEO (<corsivo>Authorized Economic Operator</corsivo>), operante nel porto e retro porto della Spezia, ha impugnato i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane della Spezia (di seguito “ADM”), con cui è stata disposta “la revoca” dell’autorizzazione prot. n. 4791RU del 7 febbraio 2014 (disciplinare di servizio) “<corsivo>ad effettuare operazioni doganali in luogo approvato esterno all’area portuale attraverso corridoio controllato dalla Piattaforma Logistica Nazionale</corsivo>” e dell’autorizzazione prot. n. 11806/RU del 27 marzo 2019 (disciplinare di servizio integrativo) relativa “<corsivo>alla nuova procedura di monitoraggio delle merci mediante impiego di tecnologie informatiche con camion equipaggiati con OBU (On Board Unit)</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Con i suddetti provvedimenti del 2014 e del 2019 l’impresa era stata autorizzata, in via sperimentale, in qualità di soggetto AEO, all’attivazione di un “corridoio controllato” per il trasferimento delle merci containerizzate selezionate per la verifica fisica dagli spazi doganali del Porto della Spezia ad un proprio magazzino sito in località Vincinella, Santo Stefano di Magra (SP), presso il quale la medesima era anche titolare di “luogo approvato” per le operazioni di sdoganamento telematico in procedura ordinaria per le merci in entrata via mare da sottoporre a verifica fisica secondo quanto previsto dal Reg. UE 2446/2015 art. 24.4 attinente le facilitazioni concesse ai titolari di AEO. </h:div><h:div>3. La revoca delle autorizzazioni ad operare in luogo privato, in punto di fatto, veniva motivata da ADM dalla attivazione ai sensi dell’art. 135 del Reg.to UE n. 952/2013, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto nel 2013 tra vari soggetti pubblici e privati operatori, nel retro porto di Santo Stefano di Magra, del nuovo Centro Unico Servizi (in breve “CUS”) che funge anche da “<corsivo>Sportello unico doganale e dei controlli</corsivo>” di cui all’art. 20 del D.lgs. 169/2016, unendo quindi tutti i tipi di controllo delle varie autorità coinvolte e le attività anche non doganali con conseguente necessità di evitare la parcellizzazione ma soprattutto lo sdoppiamento dei luoghi di controllo.</h:div><h:div>In punto di diritto, ADM osservava che il rilascio dell’autorizzazione ad operare presso “luogo privato” in base al tenore dell’art. 24.4 Regolamento Delegato UE n. 2446/2015 implica una valutazione dell’autorità doganale anche in ordine alla presenza di un interesse pubblico e all’assenza di pregiudizi a danno di soggetti terzi, facendo presente che tali presupposti ora sono venuti meno in conseguenza del funzionamento del CUS. A fondamento del potere di revoca esercitato l’ADM richiamava l’art. 28, par. 1, lett. a) del Codice Doganale dell’Unione in combinato disposto con l’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della Legge n. 241/1990 che in via generale disciplina il potere di revoca.  </h:div><h:div>4. La società ricorrente adiva il TAR per la Liguria, ove con la prospettazione di cinque motivi di impugnazione, in via riassuntiva, deduceva (i) la violazione di norme del Codice Doganale Unionale e dei Regolamenti UE in materia; (ii) la sussistenza di un “diritto” alla scelta del luogo privato ove effettuare i controlli derivante dalla certificazione AEO; (iii) la mancanza, in concreto, delle “condizioni” richieste dal Codice doganale per la revoca che non prevede sopravenuti motivi di interesse pubblico in quanto così si conferirebbe una ingiustificata posizione di monopolio all’operatore privato che per l’Autorità doganale gestisce il CUS, e infine (iv) che non vi sarebbe un mutamento delle ragioni di interesse pubblico sottese all’originario rilascio delle autorizzazioni. </h:div><h:div>5. Con sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica del 18 settembre 2024, il TAR accoglieva il ricorso della CAD e annullava i provvedimenti di revoca. </h:div><h:div>Il primo giudice ha ritenuto che in mancanza di specifiche disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione, l’istituto della revoca di una decisione doganale favorevole è disciplinata esclusivamente da tale fonte di diretta applicazione, secondo la quale il ritiro di una decisione favorevole non può fondarsi sulla rivalutazione degli interesse coinvolti, ma soltanto sull’impossibilità, originaria o sopravvenuta, di soddisfare le condizioni previste per l’adozione della decisione medesima. </h:div><h:div>Il TAR ha inoltre ritenuto che l’impiego del lemma “condizioni” non può che riferirsi ai presupposti sottesi al rilascio dell’autorizzazione, rappresentati dal possesso della qualifica AEO e dall’approvazione di un luogo diverso da ADM ai fini dell’esecuzione delle operazioni doganali (c.d. “luogo approvato”) e ha quindi concluso che non vi era spazio per una revoca del beneficio fondata su valutazioni di mera opportunità.</h:div><h:div>6. Avverso la sentenza del TAR ha proposto appello l’ADM deducendo in punto di fatto che: </h:div><h:div>- le autorizzazioni di cui si discute erano state rilasciate “<corsivo>in via sperimentale</corsivo>” e quindi in via soltanto provvisoria, in considerazione del fatto che già all’epoca, come si evince dal Protocollo di intesa firmato nel 2013, era prevista la creazione di una nuova area destinata alla realizzazione di un CUS; </h:div><h:div>- all’epoca era rilevata l’oggettiva necessità di “decongestionare” gli spazi portuali e quindi vi era l’interesse pubblico a rendere più efficiente il servizio doganale operando anche in luoghi alternativi; </h:div><h:div>- le verifiche fisiche presso i luoghi autorizzati richiedono sempre l’intervento del personale doganale;   </h:div><h:div>- nel 2020 è stato attuato, con ingenti finanziamenti pubblici, nel sito di Santo Stefano Magra, il CUS e il S.U.Do.Co. (portale introdotto dalla riforma della portualità D.lgs. 169/2016 al fine di garantire la semplificazione delle transazioni di importazione e esportazione) che svolge tutti i controlli in coordinamento tra l’Ufficio delle Dogane e altri Enti al fine di concentrare tutte le risorse umane (tra cui i funzionari dell’Ufficio doganale, i militari della Guardia di Finanza, i veterinari e medici del Ministero della Salute, fitopatologo e Agecontrol) che sono destinate allo svolgimento di tale attività; - è quindi mutato il fine della sperimentazione; </h:div><h:div>- l’attivazione del portale S.U.Do.Co. costituisce condizione essenziale per il raggiungimento del punto 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) “<corsivo>semplificazione delle transazioni di importazione -esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’operatore era a conoscenza della prevista attivazione del C.U.S., avendo partecipato agli incontri e accordi preparatori, come si evince dal Protocollo di intesa del 2013 firmato, tra l’altro, anche dal legale rappresentante della CAD Laghezza S.r.l., e perché tale finalità risulta richiamata anche nell’autorizzazione del 2014; </h:div><h:div>- dopo l’attivazione del CUS sono state negate le istanze per nuove autorizzazioni per “luoghi privati”;</h:div><h:div>- le autorizzazioni di cui si discute creano una inammissibile alterazione dell’ordine concorrenziale, creando un privilegio ingiustificato nei confronti di due soli operatori che attualmente ne beneficiano a fronte di tutti gli altri (pure in possesso dello <corsivo>status </corsivo>AEO) che utilizzano, invece, per le verifiche fisiche della merce, gli spazi del CUS, il che generebbe una inaccettabile frizione con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa.  </h:div><h:div>In punto di diritto, ADM nel ricorso in appello deduce: “<corsivo>Violazione di legge. Segnatamente, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 Regolamento Unione Europea del 9.10.2013 n. 952 - Violazione e/o falsa applicazione art. 21 quinquies legge n. 241/90. -Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 97, 11 e 117 Cost.”. </corsivo></h:div><h:div>Con tale unico motivo l’amministrazione denuncia la contraddittorietà tra la motivazione di rigetto assunta dal Tribunale sul primo motivo del ricorso introduttivo, riguardante la “concessione” del beneficio previsto dall’art. 24.4. Regolamento Delegato UE n. 2446/15 e l’accoglimento del secondo motivo, relativo al potere di revoca previsto dall’art. 28, par. 1, lett. a), del CDA. Si evidenzia come, da una parte il TAR abbia ritenuto che la possibilità di operare su area privata non discenda in via automatica dallo <corsivo>status </corsivo>AEO ma implichi una valutazione dell’autorità doganale, che secondo ADM non potrebbe che essere quella della ricorrenza di un interesse pubblico in termini di efficienza ed efficacia dell’azione doganale anche per il fatto che su tale luogo vi si devono recare i funzionari per eseguire i controlli; dall’altra, invece, il TAR erroneamente, secondo l’appellante, ha sancito che il ritiro di una decisione favorevole non può fondarsi sulla valutazione e/o rivalutazione degli interessi coinvolti. </h:div><h:div>L’incongruità starebbe nel fatto che il potere, dapprima discrezionale, incomprensibilmente è divenuto vincolato, nonostante l’art. 28, par. 1, lett. a) del Reg. UE 952/2013 prevede che una decisione favorevole è revocata o modificata qualora “<corsivo>non erano o non sono più soddisfatte una o più condizioni previste per la sua adozione</corsivo>”. L’ADM sostiene che nel caso in esame sarebbe venuta meno proprio una delle condizioni che all’origine aveva determinato il rilascio dell’autorizzazione.  </h:div><h:div>7. Nel giudizio si è costituita la CAD Laghezza S.r.l. per opporsi all’accoglimento dell’appello. </h:div><h:div>L’appellata in ordine alla censura dedotta nel ricorso in appello sostiene che la possibilità di operare in luogo privato costituirebbe per gli operatori AEO una prerogativa discendente da tale <corsivo>status</corsivo> che non ammette valutazioni di opportunità (di merito amministrativo). Per questo, le condizioni richiamate dall’art. 28, par. 1, lett. a) ai fini della revoca riguarderebbero soltanto requisiti oggettivi e soggettivi dell’istante, come correttamente riconosciuto dal TAR. </h:div><h:div>Per rafforzare la propria tesi l’appellata ha proposto anche appello incidentale (deducendo: “<corsivo>Erroneità della Sentenza. Violazione dell’art. 24 del Regolamento Delegato UE n. 2449/2015. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed affidamento</corsivo>”) con cui, in via subordinata, ha impugnato il capo decisorio di rigetto del primo motivo di ricorso. </h:div><h:div>A tale riguardo deduce che il termine “<corsivo>possono” </corsivo>di cui all’art. 24.4. del Regolamento Delegato sarebbe riferito alla sola facoltatività della richiesta dell’operatore, ovvero nel senso che un soggetto AEO può instare o meno per un controllo in luogo diverso dalla dogana, trattandosi di una prerogativa direttamente discendente dalla norma che deve essere applicata in modo unitario a livello europeo e per questo non ammette valutazioni di opportunità (che creano incertezza) ma soltanto tecnico-discrezionali attinenti al rispetto delle regole di sicurezza imposte. </h:div><h:div>Secondo l’appellante la revoca, nella specie esercitata da ADM, va a collidere con i privilegi previsti dall’art. 24.4 del Regolamento citato, a mente del quale «<corsivo>Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana</corsivo>» creando una distorsione all’interno del mercato europeo e privando impropriamente un soggetto AEO di un vantaggio diretto che gli è proprio. </h:div><h:div>La ricorrente incidentale CAD, facendo presente che non si rinvengono precedenti pronunce della Corte in merito, rinnova la richiesta di rimettere la relativa questione interpretativa, incentrata sull’art. 24.4. del RD 2446/2015, alla Corte di Giustizia per una corretta interpretazione ed applicazione del diritto unionale.  L’appellata ha infine riproposto ex art. 101 c.p.a. il terzo, quarto e quinto motivo, aventi natura subordinata, rimasti assorbiti.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>II.- <corsivo/>LE NORME DELL’UNIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Dal primo maggio 2016 negli Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il c.d. "<corsivo>pacchetto Codice Doganale dell’Unione</corsivo>” costituito dai<corsivo>
				</corsivo>seguenti regolamenti:</h:div><h:div>- Codice Doganale dell’Unione (CDU) - Reg. (UE) 952/2013 – norma principale;</h:div><h:div>- Regolamento Delegato (RD) - Reg. (UE) 2015/2446 che prevede disposizioni per integrare o modificare determinati elementi non essenziali del CDU;</h:div><h:div>- Regolamento di Esecuzione (RE) - Reg. (UE) 2015/2447, che garantisce condizioni uniformi di attuazione delle norme introdotte;</h:div><h:div>- Regolamento Delegato Transitorio (RDT) - Reg. (UE) 2016/341, che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi;  </h:div><h:div>- Reg. (UE) 2023/1070 (6) - Regolamento di Esecuzione sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al CDU.</h:div><h:div>Tali regolamenti hanno modificato il preesistente quadro di riferimento che regola la procedura per il rilascio dello <corsivo>status </corsivo>di Operatore Economico Autorizzato (AEO) da parte del competente Ufficio delle dogane e i relativi benefici.</h:div><h:div>Ai sensi dell'articolo 5, par. 5 del CDU per "<corsivo>operatore economico</corsivo>" si intende "<corsivo>una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale</corsivo>".</h:div><h:div>L'Operatore Economico Autorizzato è invece un operatore economico, stabilito nel territorio dell'Unione Europea, titolare di un'autorizzazione AEO concessa dall'Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l'Unione europea.</h:div><h:div>Lo <corsivo>status</corsivo> di operatore AEO lo possono ottenere tutti gli operatori economici, e i loro partner commerciali, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricati, esportatori, speditori, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendano parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto ad altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena dell’approvvigionamento. </h:div><h:div>Nella fattispecie di cui si discute, viene in particolare in rilievo l’art. 24 del Regolamento Delegato UE n. 2446/2015 rubricato “<corsivo>Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo (articolo 38, paragrafo 6, del codice)</corsivo>” che disciplina i privilegi connessi allo <corsivo>status </corsivo>AEO e che dispone:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Se un AEOS (operatore economico autorizzato per la sicurezza) ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l'accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all'articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l'ufficio doganale di prima entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all'AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall'AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. 4. Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria. Su richiesta dell'AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Se le spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>SU RICHIESTA DELL’AEO, I CONTROLLI POSSONO SVOLGERSI IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO IN CUI LE MERCI DEVONO ESSERE PRESENTATE IN DOGANA. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci</corsivo>.”</h:div><h:div>Il “Ruolo delle Autorità doganali” è invece disciplinato dall’art. 3 del CDU che prevede: </h:div><h:div>“<corsivo>Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità' doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività' commerciali legittime;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alle modalità di sdoganamento delle merci si richiama l’art. 139 del CDU il quale prevede che le merci introdotte nel territorio dell'Unione, per essere nazionalizzate, devono essere immediatamente presentate al loro arrivo: «<corsivo>all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca</corsivo>».</h:div><h:div>Il luogo approvato, che rappresenta l’oggetto principale della vertenza, è uno spazio, necessariamente al di fuori dell’area doganale, nel quale, in forza dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane (ivi compresa quella di cui all’art. 24.4. Reg. Del. 2446/2015) possono essere direttamente presentate le merci per svolgere lo sdoganamento iniziale e, ove sanciti come necessari, i relativi controlli. </h:div><h:div>Per quanto invece attiene alla “revoca” di una decisione favorevole (quale può essere l’autorizzazione AEO) viene in rilievo l’articolo 28, par. 1, lett. a) e b) del CDU – intitolato “revoca o modifica di decisioni favorevoli” che la ammette nei seguenti casi, ossia quando: “<corsivo>a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua concessione; b) su richiesta del destinatario della decisione</corsivo>”.</h:div><h:div>E’ rilevante altresì l’art. 22, par. 6, del CDU il quale stabilisce che “<corsivo>Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente</corsivo>.”</h:div><h:div>Va infine evidenziato che il provvedimento di revoca oggetto di causa si fonda oltre che sull’art. 28, par. 1 lett. a) del CDU anche sulla normativa generale interna di cui all’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della Legge n. 241/1990 (recante: “<corsivo>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”</corsivo>) che al comma 1 ammette la revoca in via generale in tre ipotesi, ossia “<corsivo>Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”</corsivo>.</h:div><h:div>III. - I MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE. </h:div><h:div>I dubbi emersi e non autonomamente risolvibili, per quanto si è potuto rilevare dalle sopra riportate posizioni delle parti, riguardano le previsioni normative dell’art. 24.4. del Regolamento Delegato n. 2446/2015 e dell’art. 28, par. 1. lett. a) del Codice Doganale Unionale.</h:div><h:div>Secondo l’ADM appellante dal tenore delle sopra citate norme emergerebbe, dal punto di vista amministrativo, che il potere autorizzativo di cui all’art. 24.4 del Regolamento Delegato n. 2446/2015, a mente del quale “<corsivo>Su richiesta dell’AEO</corsivo>, <corsivo>i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana” </corsivo>e<corsivo>
				</corsivo>il potere, più generale, di revoca delle decisioni favorevoli previsto dall’art. 28, par. 1, lett. a) del CAD, qualora “<corsivo>non sono più soddisfatte una o più condizioni previste per la sua concessione</corsivo>”, implicano una valutazione discrezionale (di merito amministrativo) dell’autorità doganale che non sarebbe soltanto di natura tecnica ma finalizzata a rendere (effettiva) e migliore la cura dell’interesse pubblico affidatole in materia doganale. </h:div><h:div>Tale circostanza sarebbe ancora più evidente nel caso in esame, dove si è in presenza di autorizzazione ad operare in “luogo alternativo” rilasciata espressamente in via sperimentale. </h:div><h:div>Conferma della natura non vincolata di questi poteri, di concedere e di revocare, si otterrebbe dalla previsione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 22, par. 6, del CDU dei motivi “<corsivo>che si intendono porre alla base di decisioni negative</corsivo>”, posto che in presenza di poteri comunque vincolati diventerebbe irrilevante l’apporto partecipativo del privato. </h:div><h:div>Quanto in particolare al potere di revoca previsto dall’art. 28, par. 1 lett. a) ADM rappresenta che la revoca anche secondo la norma nazionale interna si configura quale strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia <corsivo>ex nunc </corsivo>(e, quindi, non retroattiva), di un provvedimento ampliativo ad efficacia durevole, il quale, all’esito di una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione della pertinente efficacia, debba considerarsi essere divenuto inopportuno. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, il tenore dell’art. 28 par. 1 lett. a) del CDU non precluderebbe affatto che la revoca possa fondarsi sulla rivalutazione degli interessi coinvolti ai sensi della normativa nazionale di cui all’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della L. 241/1991 il quale la consente in tre casi: (i) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; (ii) in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e (iii) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.  </h:div><h:div>In subordine, l’amministrazione doganale ritiene che l’art. 28, par. 1 lett. a) del CDU si presta comunque anche ad essere interpretato nel senso che le “condizioni”, il cui venir meno giustifica la revoca, sarebbero tutte quelle esistenti al momento dell’esercizio del pertinente potere discrezionale, tra cui, dovrebbe ritenersi incluso anche il potere di ponderazione dell’interesse privato con i preminenti interessi pubblici.</h:div><h:div>Infine, la difesa erariale richiama la pronuncia della Corte di Giustizia europea del 12 luglio 2012 nelle cause riunite C-608/10, C- 10/11 e C-23/11, emanata in vigenza del precedente Codice Doganale Comunitario istituito con Regolamento n. 2913/1992, che al considerando n. 62 recita: <corsivo>“Peraltro, l’articolo 10 del codice doganale prevede espressamente che le disposizioni di tale codice riguardanti l’annullamento, la revoca o la modifica delle decisioni che sono favorevoli all’interessato «non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale». Di conseguenza, in forza del principio dell’autonomia</corsivo>
				<corsivo>procedurale degli Stati membri, questi ultimi sono competenti a disciplinare tali aspetti del procedimento. Essi devono tuttavia provvedere affinché tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 28 giugno 2007, Bonn Fleisch, C-1/06, Racc. pag. I- 5609, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’amministrazione ritiene che i principi espressi dalla suddetta sentenza conservino validità generale e risultano applicabili anche alla seppur diversa normativa unionale vigente <corsivo>ratione materiae</corsivo>, in quanto relativi a fattispecie analoghe. </h:div><h:div>La società appellata nonché appellante incidentale, come nel dettaglio esposto nel capitolo precedente, invece sostiene che entrambi i poteri previsti dalle normative europee abbiano natura vincolata e non lascino alcuno spazio a valutazioni di merito a tutela del superiore interesse pubblico. La stessa ritiene che non sia compatibile una norma interna che consente il potere di autotutela anche per motivi di merito, creando tale potere incertezza e diversificazioni a livello comunitario.</h:div><h:div>IV. - LA RILEVANZA E LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI. </h:div><h:div>Il Collegio considera evidente la rilevanza della questione alla luce dei temi di diritto dedotti dalle parti in causa nonché la sua novità, non ravvisandosi oltre alla pronuncia sopra citata, riferita al previgente Regolamento n. 2913/1992, pronunce della Corte di Giustizia rese su identica fattispecie, tenuto anche conto della natura del Consiglio di Stato di organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza e considerato che gli specifici dubbi ermeneutici qui indicati non sono tali da potersi ritenere che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con una evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Perciò occorre porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, T.F.U.E. i seguenti quesiti pregiudiziali, facendo presente che si tratta di materia che ai sensi dell’art. 50 <corsivo>ter</corsivo> del regolamento 2019/2024 rientra nella competenza del Tribunale dell’Unione europea in primo grado, ossia:</h:div><h:div>a) “<corsivo>se l’art. 24.4 del Regolamento Delegato n. 2446/2015 vada intenso nel senso che allo status di operatore AEO consegua, a semplice istanza, il diritto di effettuare le operazioni doganali in “luogo diverso” da quello doganale oppure – </corsivo>come riterrebbe il Collegio rimettente<corsivo> – anche in base alla formulazione generica della norma vi residua in capo all’autorità doganale la valutazione sulla compatibilità del sito alternativo con l’interesse pubblico primario dalla stessa perseguito, specie nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa in via sperimentale”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) in caso di risposta affermativa sulla natura discrezionale del potere<corsivo> “se il potere di revoca di una decisione favorevole previsto dall’art. 28, par. 1, lett. a), laddove fa riferimento al venir meno delle condizioni originarie, comprenda anche l’interesse pubblico originario posto a base dell’atto favorevole </corsivo><corsivo> o se, diversamente, sia compatibile una norma interna, quale l’art. 21-quinquies della Legge n. 291/1990 che in via generale e uniforme su tutto il territorio nazionale disciplina il potere di autotutela revocatoria, ammettendola anche nel caso in cui sia venuto a mancare l’interesse pubblico originario o sia diversamente valutata l’opportunità di mantenere il privilegio privato, tenendo conto anche che nella specie l’autorizzazione era stata concessa in via sperimentale”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>V. - SOSPENSIONE DEL GIURIZIO.</h:div><h:div>In attesa della pronuncia del Tribunale dell’Unione europea sui quesiti pregiudiziali suesposti, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):</h:div><h:div>a) rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale di interpretazione indicata in motivazione relativa al codice doganale ai sensi dell’art. 50 ter, comma 1, lett. c) dello Statuto;</h:div><h:div>b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla Corte di Giustizia dell’Unione copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;</h:div><h:div>c) dispone, nelle more della pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;</h:div><h:div>d) riserva alla sentenza definitiva ogni altra pronuncia, anche in ordine alle spese, del presente giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alessandro Novaresi</h:div><h:div>Gudrun Agostini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>