<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250336120251018095122423" descrizione="" gruppo="20250336120251018095122423" modifica="13/11/2025 08:03:47" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03361"/><fascicolo anno="2025" n="08901"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250336120251018095122423.xml</file><wordfile>20250336120251018095122423.docm</wordfile><ricorso NRG="202503361">202503361\202503361.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>12/11/2025 11:55:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Valentini</firma><data>21/10/2025 11:59:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Valentini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18945/2024, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3361 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata<corsivo/> in Roma, via dei Portoghesi, 12</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Giovanna Maglio, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanna Maglio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato Michele Ursini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellata ha chiesto l’annullamento:</h:div><h:div>- del decreto con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia ha disposto l’esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, in relazione alla classe di concorso AA24 “<corsivo>Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di Pubblicato il 28/10/2024 II grado (francese)”</corsivo>; </h:div><h:div>- del decreto pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia in data 30 giugno 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria generale definiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la specificata classe di concorso AA24 “<corsivo>Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (francese)”</corsivo>, e della graduatoria AA24 della Regione Puglia allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Maglio Giovanna; </h:div><h:div>- del decreto pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia in data 14 luglio 2022, con il quale è stata approvata per la seconda volta la graduatoria generale definiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la specificata classe di concorso AA24 “<corsivo>Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (francese)”</corsivo>, e della graduatoria AA24 della Regione Puglia allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Maglio Giovanna; </h:div><h:div>- quale atto presupposto, ove occorra, del D.D. n. 499/2020, limitatamente all’art. 3 comma 4° e all’art. 4 comma 6° lett. l); </h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso e/o presupposto; </h:div><h:div>e per la condanna, anche in via cautelare, delle Amministrazioni resistenti alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale ed al<corsivo>
				</corsivo>suo inserimento nella graduatoria finale.</h:div><h:div>Il primo giudice ha accolto il ricorso.</h:div><h:div>In particolare, il TAR ha rilevato che la candidata aveva superato le prove scritte e orali ma non era stata inserita in graduatoria in quanto, con il provvedimento impugnato, ne era stata disposta la esclusione, “<corsivo>per mancanza dei requisiti previsti dall’art.3 del D.D. n.499 del 21 aprile 2020</corsivo>”. </h:div><h:div>L’Ufficio Scolastico Regionale rilevava che la stessa aveva dichiarato come titolo di accesso il diploma LM-37 Magistrale lingue e lettere moderne europee e americane, “<corsivo>conseguito in data 08/11/2011 presso l’Università Paris 8 -FRANCE e riconosciuto dal Consolato General d’Italia a Parigi con atto prot.n. 117/2016 del 06/06/2016”</corsivo>. </h:div><h:div>Tuttavia, osservava come l’autorità deputata al riconoscimento fosse la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e non l’autorità consolare. </h:div><h:div>Ritenuta quindi tardiva la domanda di riconoscimento presentata in data 28 maggio 2022, dopo il superamento delle prove concorsuali, procedeva all’esclusione della ricorrente.</h:div><h:div>A seguito di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3253/2023, si disponeva l’ammissione con riserva dell’appellata, sulla base dell’effetto retroattivo che il riconoscimento era idoneo a dispiegare sulla posizione del candidato. </h:div><h:div>Il giudice di prime cure ha rilevato preliminarmente come, a seguito della menzionata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, le parti resistenti avrebbero dovuto consentire l’utile inserimento in graduatoria della ricorrente e, al fine di salvaguardarne la relativa posizione, dar corso alla domanda di riconoscimento, pur tardivamente presentata. </h:div><h:div>A tale adempimento, infatti, non risultava di ostacolo la disposta esclusione, in quanto detto provvedimento di esclusione era stato sospeso dalla predetta ordinanza. </h:div><h:div>Cionondimeno, trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda di equivalenza finalizzata alla partecipazione del concorso e più di un anno dall’ordine cautelare, nessun riscontro è stato dato alla ricorrente in merito alla domanda di riconoscimento presentata.</h:div><h:div>Ha evidenziato altresì il TAR che non appare contestato il possesso del titolo di studio di laurea magistrale, né che il medesimo sia stato tempestivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, risultando unicamente l’omissione dell’adempimento formale relativo alla trasmissione della domanda di riconoscimento, non allegata al momento della partecipazione del bando di concorso, ma successivamente prodotta all’amministrazione. </h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo> collega la sanzione della esclusione alla mancanza dei requisiti di ammissione, mentre nel caso di specie il requisito di ammissione (ossia il titolo di studio conseguito all’estero) sussiste, così come la relativa autenticazione debitamente allegata come dichiarazione di valore, mancandone solo il riconoscimento, che il ricorrente ha in ogni caso proceduto a richiedere e che dispiegando efficacia retroattiva è idoneo a regolarizzare la sua posizione.</h:div><h:div>Avverso la sentenza impugnata in data 25 aprile 2025 è stato depositato ricorso in appello.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio Giovanna Maglio.</h:div><h:div>In data 13 settembre 2025 ha depositato memoria la parte appellata.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In sede di appello, è stato dedotto:</h:div><h:div>-<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DPR 189/2009, dell’art. 3, co. 4, del DD. 499 e dell’art. 3, co. 3, del D.D. n. 326 del 09-11-2021</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Argomenta l’appellante, premessa un’articolata ricostruzione in fatto dei vari passaggi procedimentali, che la normativa a cui fare riferimento si rinverrebbe nel d.P.R. n. 189 del 2009, rubricato “<corsivo>Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148</corsivo>”. </h:div><h:div>In particolare, evidenzia l’appellante che l’art. 2 prevede che per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. </h:div><h:div>Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore <corsivo>in loco</corsivo> della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso. </h:div><h:div>Con riguardo al disposto <corsivo>sub</corsivo> d), apparirebbe evidente, per l’appellante, che la ricorrente avrebbe dovuto allegare il bando di concorso “cui intendeva partecipare”, di talché è risultata immancabilmente esclusa la possibilità di attivazione dopo la scadenza dei termini di partecipazione. </h:div><h:div>La ricorrente avrebbe dovuto presentare, in altri termini, secondo l’appellante, la domanda di riconoscimento con la documentazione allegata entro e non oltre i termini di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. </h:div><h:div>La ricorrente, invece, avrebbe presentato la domanda di riconoscimento dopo quasi due anni, segnatamente il 28 maggio 2022, dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola, prevista per il 31 luglio 2020. </h:div><h:div>Dal combinato disposto della normativa appena richiamata e della <corsivo>lex specialis</corsivo> (D.D. 499/2020), all’art. 3, co.4, discenderebbe la manifesta erroneità, secondo l’appellante, della sentenza impugnata. </h:div><h:div>Al contempo, inammissibile sarebbe la richiesta di attivazione del c.d. soccorso istruttorio, allorché invocata per sopperire non a meri errori formali, agevolmente emendabili con la collaborazione dell’Amministrazione, bensì per sostanzialmente eludere le finalità proprie dei concorsi pubblici.</h:div><h:div> Per tali ragioni, in definitiva, la sentenza impugnata apparirebbe manifestamente errata in punto di diritto.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa veniva rinviata al merito.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che, come d’altro canto già osservato in sede cautelare <corsivo>(CdS, VII, ord. 3253/2023), </corsivo>non è contestato fra le parti che il titolo francese di <corsivo>Master</corsivo> posseduto dall’appellata corrisponda alla laurea magistrale dell’ordinamento italiano (ex d.m n. 270/2004), mancandone soltanto il riconoscimento che, una volta intervenuto, spiega efficacia <corsivo>ex tunc</corsivo> dalla data del conseguimento <corsivo>(Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1764)</corsivo>.</h:div><h:div>Ha ragione pertanto il primo giudice a ritenere che, a seguito della menzionata ordinanza cautelare, si sarebbe dovuto consentire l’utile inserimento in graduatoria della ricorrente dando corso alla domanda di riconoscimento, pur tardivamente presentata, non risultando di ostacolo la disposta esclusione, sospesa dalla predetta ordinanza; tuttavia, nessun riscontro risulta essere stato dato alla ricorrente in merito alla domanda di riconoscimento presentata.</h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni, l’inadempimento meramente formale della mancata trasmissione della domanda di riconoscimento, non allegata al momento della partecipazione del bando di concorso, ma successivamente prodotta all’amministrazione, non appare legittimare la motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto della piena sussistenza del requisito di ammissione, sebbene il relativo riconoscimento sia avvenuto in fase successiva, dispiegando tuttavia efficacia retroattiva, senza che ciò possa far emergere una possibile lesione della <corsivo>par condicio</corsivo> dei partecipanti.</h:div><h:div>Sotto il profilo sostanziale, quindi, risulta dirimente ai fini del decidere la circostanza che il titolo estero posseduto dall’appellata sia stato infine riconosciuto dalle competenti Autorità nazionali.</h:div><h:div>L’appello, pertanto, va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante alla refusione delle spese in favore della parte appellata, nella persona del procuratore dichiaratosi antistatario, quantificate in Euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Valentini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>