<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Appalto - Discr. tecnica." destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250308020251015201750339" id="20250308020251015201750339" modello="3" modifica="16/10/2025 16:42:36" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03080"/><fascicolo anno="2025" n="08222"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250308020251015201750339.xml</file><wordfile>20250308020251015201750339.docm</wordfile><ricorso NRG="202503080">202503080\202503080.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>16/10/2025 16:42:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 858/2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3080 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cesano Maderno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Andrea Manzi, Paolo Sansone, Nicola De Zan, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Cesano Maderno, -OMISSIS- s.r.l, Provincia di Monza e della Brianza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Rodolfo Josè Mendez, Maurizio Boifava, Nicola Creuso, Andrea Manzi e Paolo Sansone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con deliberazione della Giunta comunale n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2023, il Comune di Cesano Maderno (MB) ha individuato la ricorrente società -OMISSIS- quale promotore per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semafori e sistemi intelligenti “<corsivo>smart city</corsivo>”, insistenti sul proprio territorio. </h:div><h:div>Con deliberazione consiliare -OMISSIS- del 15 febbraio 2024 sono stati dichiarati l’interesse pubblico e la fattibilità della proposta presentata dalla società ricorrente, cui ha fatto seguito l’approvazione, con deliberazione di Giunta n. 90 del 16 maggio 2024, del progetto di fattibilità tecnico-economica sotteso all’affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 36 del 2023. </h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale del 4 giugno 2024 n. 178/E, il Comune di Cesano Maderno ha affidato l’espletamento della procedura di gara per la selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante Monza-Brianza e Città Metropolitana di Milano che, con determinazione n. 1306 del 7 giugno 2024, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento della «<corsivo>concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semafori e</corsivo></h:div><h:div><corsivo>sistemi intelligenti “smart city”</corsivo>», per la durata di venti (20) anni, sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>Il valore complessivo presunto della concessione, comprensivo di quote annue per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, nonché per la gestione dell’impianto e comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a € 14.200.000,00. Nel Disciplinare di gara è stato previsto, tra l’altro, che “<corsivo>il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno 40 su 70 del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio</corsivo>” (art. 17.1).</h:div><h:div>Alla gara hanno partecipato la ricorrente principale -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- S.r.l. </h:div><h:div>All’esito dell’espletamento delle attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione, la ricorrente principale -OMISSIS- S.r.l. ha ricevuto via Sintel, in data 31 luglio 2024, la comunicazione di esclusione dalla gara, per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per il punteggio tecnico, avendo ottenuto il punteggio di 32,05 punti su 70, inferiore alla soglia minima di sbarramento (pari a 40 punti su 70) stabilita dal Disciplinare di gara.</h:div><h:div>Assumendo l’illegittimità della disposta esclusione dalla gara, la società -OMISSIS- S.r.l. ne ha chiesto l’annullamento, deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Cesano Maderno e -OMISSIS- s.r.l, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ricorso incidentale notificato 14 ottobre 2024 e depositato in pari data, la controinteressata -OMISSIS- S.r.l., ha chiesto l’annullamento del verbale prot. n. 37981 della seconda seduta di gara del 23 luglio 2024, con cui la ricorrente -OMISSIS- S.r.l. è stata ammessa alla gara, sul presupposto che la predetta dovesse essere esclusa dalla procedura di gara.</h:div><h:div>La Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Cesano Maderno e -OMISSIS- S.r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso incidentale.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato il 4 novembre successivo, -OMISSIS- S.r.l. ha altresì impugnato la determinazione dirigenziale prot. n. 2386 del 30 settembre 2024, comunicata in data 3 ottobre 2024, con cui la Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato la procedura in esame alla società -OMISSIS- S.r.l.</h:div><h:div>Attraverso il predetto ricorso per motivi aggiunti sono state proposte censure integrative e ulteriori rispetto a quelle già contenute nel ricorso principale.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 13 novembre 2024 e depositato il 20 novembre successivo, la ricorrente incidentale -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto ulteriori censure volte a contestare l’ammissione di quest’ultima dalla gara.</h:div><h:div>Con sentenza n. 858/25 il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei correlati motivi aggiunti.</h:div><h:div>Avverso tale statuizione giudiziale la società -OMISSIS- s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza nei capi in cui ha respinto il 6° e il 12° motivo di ricorso – Illegittimità della valutazione della Commissione sul </h:div><h:div>criterio n. 2, sub-criterio 2.2 (“<corsivo>Aumento dei punti di connessione mediante nuova fibra ottica</corsivo>”), travisamento dei fatti, carenza e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà e manifeste, violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> e difetto di motivazione; 2) erroneità della sentenza nei capi in cui ha respinto i motivi 1° e 13° relativi al Criterio 3 “<corsivo>Miglioria per aumento linee interrate</corsivo>” - Illegittimità dell’operato valutativo della Commissione con riferimento al Criterio n. 3 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste - Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> - Difetto di motivazione; 3) erroneità della Sentenza nei capi in cui ha respinto il 5° e l’11° motivo relativi al sub-criterio 2.1. “<corsivo>Aumento dei punti di connessione dell’infrastruttura di videosorveglianza mediante servizio IRU dark fiber</corsivo>” -Illegittimità dell’operato valutativo della Commissione con riferimento al sub-criterio n. 2.2. – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per difetto di istruttoria e per erronea istruttoria, per illogicità e contraddittorietà manifeste – Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> – Difetto di motivazione; 4) erroneità della sentenza nei capi in cui ha respinto l’8°, 9°, 10° motivo – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per difetto istruttoria e di motivazione, per illogicità e contraddittorietà manifeste – Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 e 193 co. 3 del d.lgs. 36/2023; 5) erroneità della sentenza nei capi in cui ha respinto il 14° motivo - Illegittimità dell’offerta economica di CGL per mancanza dei presupposti di equilibrio economico-finanziario, in violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, del d.lgs. 36/2023 (artt. 177, 183, 185, 193), della Guida sul PPP e delle Linee Guida ANAC n. 9, nonché dei principi di concorrenza, par condicio, imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione e per errori sui presupposti di fatto e di diritto.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitisi in giudizio, la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Cesano Maderno e -OMISSIS- s.r.l, hanno chiesto il rigetto dell’appello, quest’ultima anche a seguito dello spiegato appello incidentale.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 9.10.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello principale è infondato.</h:div><h:div>3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “<corsivo>La valutazione della coerenza delle migliorie dell'offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all'apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti</corsivo>” (C.d.S, V, 17.4.2025, n. 3345).</h:div><h:div>Inoltre, e in termini correlati: “<corsivo>La valutazione delle offerte - e dunque anche della loro incertezza assoluta ovvero della loro inadeguatezza -, nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che incidono nel merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di tipo sostitutorio</corsivo>” (C.d.S, V, 20.3.2025, n. 2316).</h:div><h:div>4. Così definite le coordinate ermeneutiche di riferimento, e venendo all’esame dei vari motivi di gravame, con il primo motivo l’appellante si duole dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta di CGL per il sub-criterio 2.2 del Disciplinare il quale ha ad oggetto l’ “<corsivo>Aumento dei punti di connessione dell’infrastruttura di video sorveglianza mediante installazione di nuova fibra ottica</corsivo>”, con la precisazione che verranno valutati i “<corsivo>metri di fibra ottica offerti</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>5. Come emerge dal suddetto sub-criterio 2.2, il Disciplinare prevedeva un punteggio strettamente “quantitativo” per tale sub-criterio, da attribuirsi esclusivamente in base al numero di metri di fibra ottica offerti, senza necessità di definire tracciati di posa o percorsi specifici.</h:div><h:div>In questo contesto, CGL ha offerto 2.000 metri contro i 400 metri di -OMISSIS-, ottenendo il punteggio massimo sulla base del criterio oggettivo stabilito dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto, l’operato della Commissione di gara in punto di attribuzione dei relativi punteggi non può in alcun modo definirsi irragionevole, avendo l’aggiudicataria offerto una metratura di fibra ottica di gran lunga maggiore di quella offerta dall’appellante.</h:div><h:div>6. A ciò aggiungasi altresì che l’offerta tecnica di CGL individua quattro punti di connessione strategici, la qual cosa escluse la natura generica dell’offerta.</h:div><h:div>7. Inoltre, le lavorazioni per scavi o ripristini non erano espressamente richieste ai fini della valutazione del sub-criterio in esame, sicché anche sotto tali profili le censure di parte appellante non colgono nel segno.</h:div><h:div>8. Alla stessa stregua, le censure dedotte sub I.b e I.c dell’atto di appello comportano un illogico ribaltamento dell’onere della prova da parte dell’appellante, non avendo quest’ultima in alcun modo provato che l’offerta dell’aggiudicataria fosse in concreto irrealizzabile, avendo formulato argomentazioni di tipo unicamente congetturale in ordine all’asserita saturazione dei cavidotti.</h:div><h:div>9. Similmente, l’assunto di parte appellante secondo cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto specificare l’esatta localizzazione, modalità e verifica tecnica di fattibilità di posa della fibra (censura I.c) si fonda su un’interpretazione del tutto soggettiva del Disciplinare, che non imponeva agli offerenti di descrivere nel dettaglio tali elementi. Per tali ragioni, l’assunto di parte appellante, secondo cui l’offerta sarebbe generica e/o indeterminata non si fonda su alcun elemento concreto e oggettivamente verificabile.</h:div><h:div>10. In definitiva, tutte le censure articolate dall’appellante nel primo motivo di appello si fondano su una prospettazione dei fatti tesa a sovvertire la chiara previsione di cui al sub-criterio 2.2, aggiungendo presunti elementi qualitativi non presenti in tale previsione della legge di gara.</h:div><h:div>Pertanto, l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione non presenta elementi di erroneità/irrazionalità, e per tali ragioni resiste alle dedotte censure.</h:div><h:div>11. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.</h:div><h:div>12. Con il secondo motivo di appello la società lamenta l’erroneo rigetto, da parte del giudice di prime cure, delle censure da essa formulate in relazione all’attribuzione del punteggio per il Criterio n. 3, avente ad oggetto la “<corsivo>Miglioria per aumento linee interrate</corsivo>”, e volto a valutare la “<corsivo>offerta di interramento linee aeree esistenti, comprensive di tutte le opere murarie, elettriche e di finitura necessarie. Verranno valutate le quantità di linee interrate e il pregio urbanistico della localizzazione degli interventi</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Non diversamente da quanto sopra argomentato, il Disciplinare di gara non conteneva in alcun modo l’indicazione analitica delle aree in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’intervento, ponendo in evidenza unicamente la “<corsivo>offerta di interramento linee aeree esistenti</corsivo>”, e aggiungendo che avrebbero costituito oggetto di valutazione “<corsivo>le quantità di linee interrate e il pregio urbanistico della localizzazione degli interventi</corsivo>”.</h:div><h:div>Ancora una volta, l’appellante interpreta il Disciplinare di gara in modo del tutto avulso dalla sua obiettiva realtà documentale, e sulla base di tale interpretazione soggettiva individua presunte carenze e/o profili di genericità/indeterminatezza dell’offerta, che non reggono invece ad un esame obiettivo della legge di gara.</h:div><h:div>13. In particolare, non si appalesa in alcun modo irragionevole la scelta dell’Amministrazione di valutare il progetto di interramento come “pregiato”, anche in assenza di una puntuale localizzazione, posto che il progetto va valutato nella sua globalità, alla luce dei criteri sopra enucleati.</h:div><h:div>14. Alla stessa stregua, del tutto inconferente è la censura concernente la mancata quotazione delle rimozioni delle linee aeree, non prevista espressamente dalla legge di gara.</h:div><h:div>15. Da ultimo, va disatteso l’assunto secondo il quale la <corsivo>lex specialis</corsivo> sarebbe illegittima nella misura in cui consentirebbe di valutare favorevolmente offerte prive di localizzazione, potendosi la discrezionalità tecnica esplicarsi anche nel senso di valutare migliorie non puntualmente localizzate.</h:div><h:div>16. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.</h:div><h:div>17. Con il terzo motivo l’appellante censura il capo di sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso (nn. 5 e 11) con cui -OMISSIS- ha contestato che CGL avrebbe offerto un aliud pro alio, in relazione al sub-criterio 2.1.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>18. Il sub-criterio 2.1 prevedeva una valutazione quantitativa dell’ “<corsivo>aumento dei punti di connessione dell’infrastruttura di videosorveglianza mediante servizio IRU dark fiber</corsivo>”, con attribuzione di punteggio proporzionale ai punti offerti.</h:div><h:div>Ciò detto, l’aggiudicataria ha dichiarato espressamente l’attivazione di 8 punti IRU aggiuntivi, e la Commissione ha attribuito il punteggio massimo di 10 punti in applicazione della formula lineare prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. In particolare, sia il titolo della sezione tecnica, sia il corpo dell’elaborato, evidenziano che la proposta dell’aggiudicatario conteneva chiaramente l’offerta di 8 punti IRU aggiuntivi. Dunque, l’offerta di CGL non si limita al titolo, ma riguarda gli aspetti propriamente tecnici, nel mentre è l’interpretazione dell’offerta fornita dall’appellante ad essere fondata su mere congetture, e/o valutazioni personalistiche, sganciate come tali dalle oggettive previsioni della legge di gara.</h:div><h:div>Ne consegue la fallacia dell’argomentazione di parte appellante, secondo cui l’aggiudicataria avrebbe fornito un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>, trattandosi di argomentazione che riposa su un’errata interpretazione della legge di gara e dell’offerta di parte aggiudicataria.</h:div><h:div>Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.</h:div><h:div>19. Con il quarto motivo di appello la società censura la legge di gara, assumendo che essa avrebbe attribuito un peso eccessivo ai criteri quantitativi rispetto a quelli qualitativi, in tal modo determinando una sua ingiusta e comunque sproporzionata esclusione dalla gara.</h:div><h:div>Il motivo è infondato, e va dunque rigettato, non presentando la scelta dell’Amministrazione alcun elemento di manifesta irragionevolezza e/o irrazionalità, essendo invece coerente con la volontà di incentivare miglioramenti immediatamente verificabili <corsivo>ex ante</corsivo>, a tutela della <corsivo>par condicio</corsivo>.</h:div><h:div>20. Alla stessa stregua, non è irragionevole la formula di attribuzione dei punteggi contenuta nel Disciplinare, che prevede un modo pressoché automatico di assegnazione dei punteggi, a tutela della <corsivo>par condicio</corsivo>. Né l’appellante può dolersi di tale situazione, affermando di essere “paradossalmente” penalizzata, atteso che essa è tenuta a formulare un’offerta coerente con la legge di gara, e non pretendere che quest’ultima venga tarata sulle sue personali aspettative.</h:div><h:div>21. Ancora, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 108 comma 4 d. lgs. n. 36/23, posto che tale previsione normativa stabilisce che il confronto concorrenziale avvenga con l’utilizzo di criteri che valorizzino il miglior rapporto tra qualità e costo del servizio. Rapporto, nel caso di specie, rispettato, avendo l’Amministrazione considerato elementi sia quantitativi (metri di fibra, linee interrate, punti IRU) sia qualitativi (tecniche di posa, soluzioni tecniche).</h:div><h:div>22. Similmente, va disattesa l’affermazione di parte appellante secondo cui la presunta indeterminatezza dell’offerta comporterebbe rischi di natura economica per l’Amministrazione. Sul punto, non può che ribadirsi che la premessa di fondo da cui muove la censura di parte appellante (l’asserita indeterminatezza dell’offerta) non trova alcun riscontro oggettivo, riposando in una mera asserzione di natura soggettiva.</h:div><h:div>23. Infine, non coglie nel segno l’ulteriore censura di parte appellante tesa a sindacare il giudizio tecnico dell’Amministrazione in relazione al valore delle migliorie offerte da CGL (€ 368.430,72), pari a circa il 3% del valore della commessa (€ 14.200.000). Sul punto, è sufficiente osservare che la rilevanza delle migliorie si giustifica non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alla qualità del servizio offerto, e dunque alla sua attitudine a garantire un servizio di eccellenza.</h:div><h:div>24. Per tali ragioni, il relativo giudizio da parte dell’Amministrazione non presenta, neanche in relazione a tale aspetto, profili di macroscopica irrazionalità/illogicità, e non può dunque essere sindacato in questa sede.</h:div><h:div>25. Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità dell’appellata sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la censura, articolata nei motivi aggiunti, volta a dimostrare l’inattendibilità sostanziale del PEF presentato da CGL.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Lo <corsivo>spread</corsivo> dello 0,5% indicato da CGL non è astratto, né contrastante con i valori di mercato, se si considera la natura della commessa, che garantisce flussi economici di cassa sufficientemente certi, in quanto provenienti da una Pubblica Amministrazione (il Comune di Cesano Maderno) di cui non può revocarsi in dubbio la serietà e l’affidabilità economico-finanziaria.</h:div><h:div>Di contro, le contestazioni di parte appellante, supportate dalla perizia depositata in giudizio, non colgono nel segno, in quanto utilizzano come termine di comparazione lo <corsivo>spread</corsivo> applicato ai <corsivo>bond</corsivo> emessi da grandi società quotate (tra cui la stessa appellante), senza considerare tuttavia la particolarità della commessa, come or ora detto garantisce flussi di cassa certi in favore dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>26. Alla stessa stregua, sono inconferenti le valutazioni di parte appellante in ordine alla presunta irragionevolezza dell’assenza di un periodo di <corsivo>tail</corsivo> operativo di almeno due anni, trattandosi di valutazioni che – ancora una volta – riposano su considerazioni di tipo esclusivamente soggettivo, non essendo la presenza di un periodo minimo di <corsivo>tail</corsivo> operativo prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Di contro, la proposta dell’aggiudicataria, di estinzione del debito in 18 anni, con periodo di preammortamento biennale, appare coerente con la particolarità della commessa in esame, e per tali ragioni la relativa valutazione operata dall’Amministrazione non appare manifestamente errata e/o illogica, la qual cosa impedisce il relativo scrutinio nella presente sede giudiziale.</h:div><h:div>27. Per quel che attiene poi all’ulteriore censura concernente il tasso IRS utilizzato dall’appellante, è corretta l’affermazione del TAR meneghino, secondo cui si tratta di un mero refuso formale, che non incide sulla sostanza del PEF.</h:div><h:div>28. Quanto all’affermazione di parte appellante, secondo cui la durata effettiva del debito sarebbe di 9 anni, trattasi di affermazione meramente congetturale, che non riposa in alcun elemento oggettivamente verificabile. Al contrario, non si riscontrano affermazioni contenute nel PEF, contrarie ai parametri previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, sicché anche sotto tale profilo la relativa censura non è idonea a disvelare profili di manifesta irragionevolezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>29. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr, sul punto, C.d.S, II, 30.3.2022, n. 2328; Id, VI, 22.3.2022, n. 2072). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>30. Alla luce di tali considerazioni, l’appello principale è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto, senza che vi sia necessità di espletamento di verifica tecnica da parte del Collegio, essendosi in più occasioni posta in rilievo l’assenza di elementi di manifesta incongruità/erroneità/irrazionalità dell’operato dell’Amministrazione, tali da consentire di revocare in dubbio la coerenza delle relative determinazioni.</h:div><h:div>31. Il rigetto dell’appello principale comporta l’improcedibilità di quello, incidentale, proposto dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>32. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché su quello incidentale, così provvede:</h:div><h:div>- rigetta l’appello principale;</h:div><h:div>- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, che si liquidano, per ciascuno di esse, in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Visto l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la società appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Allegrini</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>