<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250247420250929144952800" descrizione="" gruppo="20250247420250929144952800" modifica="12/10/2025 09:53:57" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02474"/><fascicolo anno="2025" n="08145"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250247420250929144952800.xml</file><wordfile>20250247420250929144952800.docm</wordfile><ricorso NRG="202502474">202502474\202502474.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>09/10/2025 23:33:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2949 del 2025, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Industria Confezioni Montecatini – In.Co.M. S.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Nova Mosilana As, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A010865041, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa - Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Catapano S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Lanzaro e Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Catapano S.r.l.;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Luigi Seccia, Silvia Lanzaro e l'avvocato dello Stato Roberta Tartaro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Industria Confezioni Montecatini – In.Co.M. S.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata Catapano S.r.l. del lotto 3 della “<corsivo>procedura aperta per la conclusione di sette “accordi quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione / rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2024/2027</corsivo>”, suddivisa in n.7 lotti. Il lotto 3 della procedura concorsuale ha per oggetto la “<corsivo>Fornitura di n. 50.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM e n. 65.000 pantaloni lunghi estivi</corsivo>”, del valore complessivo di euro 5.630.800,00.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 2949 del 2025, appellata da Industria Confezioni Montecatini – In.Co.M. S.p.a. per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>I. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha escluso Catapano dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. <corsivo>e)</corsivo> e dell’art. 98, comma 3, lett. <corsivo>b)</corsivo> del d.lgs. n. 36/2023, per avere la stessa reso dichiarazioni fuorvianti e/o mendaci;</h:div><h:div>II. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto ricompresi nei corrispettivi dovuti alle ausiliarie anche il costo di parte degli accessori (fodere e teline);</h:div><h:div>III. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto ricompresi nei corrispettivi dovuti alle ausiliarie anche parte degli oneri generali;</h:div><h:div>IV. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar afferma l’equilibrio generale dell’offerta di Catapano e comunque la mancata contestazione di esso da parte di Incom;</h:div><h:div>V. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto motivato il provvedimento di aggiudicazione; violazione di legge (artt. 3 e 21<corsivo>-octies</corsivo> della l. n. 241/1990 e art 97 della Costituzione).</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e Catapano S.r.l.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello di Industria Confezioni Montecatini – In.Co.M. S.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 2949 del 2025 che ha respinto il ricorso dell’odierna appellante proposto avverso l’aggiudicazione alla controinteressata Catapano S.r.l. del lotto 3 della “<corsivo>procedura aperta per la conclusione di sette “accordi quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione / rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2024/2027</corsivo>” suddivisa in n.7 lotti.</h:div><h:div>Più specificamente, il lotto 3 della procedura concorsuale ha per oggetto la “<corsivo>Fornitura di n. 50.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM e n. 65.000 pantaloni lunghi estivi</corsivo>”, del valore complessivo di euro 5.630.800,00.</h:div><h:div>Con il primo motivo di appello Incom ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha escluso Catapano per la mendacità delle dichiarazioni rese in sede di gara ritenendo come non si potesse “<corsivo>dire dimostrata una falsità nelle dichiarazioni rese dall’Aggiudicataria in sede di verifica</corsivo>”.</h:div><h:div>Invero, per l’appellante non vi sarebbe corrispondenza tra quanto documentato in gara da Catapano (in specie nei contratti di avvalimento e nell’offerta economica) e quanto dichiarato nell’ambito del subprocedimento di anomalia. Il mero raffronto tra i corrispettivi convenuti nei contratti di avvalimento e i dati inseriti nelle “Schede analisi costi” darebbe, invero, immediata contezza del fatto che il costo sostenuto per l’approntamento dei pantaloni lunghi avrebbe addirittura condotto ad una perdita di 43 centesimi a capo, mentre quello per l’approntamento dei pantaloni corti con banda per NRM avrebbe condotto a un marginalissimo utile di appena 68 centesimi, inferiore al prezzo dichiarato, mentre l’utile indicato nell’offerta economica – identificato da Catapano in euro 508.645,50 – sarebbe esistente unicamente nelle dichiarazioni mendaci della stessa, atteso che in realtà lo stesso sarebbe di soli euro 5.588,72 (pari a circa 1/100 rispetto a quanto affermato).</h:div><h:div>Con il secondo motivo di appello Incom ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto incluso il costo di parte degli accessori (per fodere e teline) all’interno dei corrispettivi dovuti alle ausiliarie, ritenendoli arbitrariamente dei “tessuti”. Ciò, nonostante la chiarezza delle specifiche tecniche, che avevano separato la descrizione di ciò che doveva essere inteso quale tessuto e ciò che, invece, doveva essere inteso come accessorio.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di appello Incom ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto incluso il costo di parte degli oneri generali all’interno dei corrispettivi dovuti alle ausiliarie.</h:div><h:div>Con il quarto motivo la sentenza è stata, invece, impugnata nella parte in cui, partendo da un presupposto per l’appellante errato, quello secondo cui “<corsivo>La contestazione della In.Co,M spa, come visto, ha investito non l’equilibrio complessivo dell’offerta</corsivo>” (punto 2.10 della sentenza) sarebbe giunta ad affermare come Incom avesse unicamente contestato l’allocazione degli utili tra Catapano e le ausiliarie, confermando, per tale via, la congruità dell’offerta di Catapano medesima.</h:div><h:div>Con il quinto motivo la sentenza è stata impugnata nella parte in cui, rigettando il secondo motivo di impugnazione, ha ritenuto motivato il provvedimento di aggiudicazione. Nel caso di specie si sarebbe, invero, di fronte a un’ipotesi di doppia motivazione per <corsivo>relationem</corsivo> non ammessa in ambito amministrativo (avendo l’atto di aggiudicazione richiamato il provvedimento del RUP del 7 agosto 2024, che a sua volta richiamava il verbale della commissione tecnica n. 3 del 6 agosto 2024); in ogni caso, posto il fondamentale principio secondo cui tutti i documenti ai quali ci si riferisce devono essere resi disponibili alla parte, nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto, non avendo la stazione appaltante messo a disposizione dell’appellante il verbale della commissione tecnica n. 3 del 6 agosto 2024.</h:div><h:div>L’amministrazione intimata ha contestato la fondatezza dell’appello, così come la controinteressata, che ha, altresì, sollevato in via preliminare plurime eccezioni di inammissibilità e irricevibilità dei motivi di gravame e della documentazione da ultimo depositata dall’appellante. </h:div><h:div>L’appello è infondato nel merito in relazione a tutti i motivi dedotti, che il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, potendosi assorbire l’esame delle eccezioni preliminari sollevate da Catapano.</h:div><h:div>Invero, la sentenza impugnata è del tutto condivisibile, atteso che è logico ricomprendere nell’ambito delle prestazioni oggetto dei contratti di avvalimento con Danzo e Titanus anche gli accessori (fodere e teline), che sono pur sempre tessuti, perché essenziali per la realizzazione del prodotto, del tutto demandata, nell’appalto di specie, a tali soggetti, di cui l’aggiudicataria si avvale e che sopportano, altresì, di conseguenza, la quota delle spese generali relativa al loro operato.</h:div><h:div>Più in particolare, dall’esame dei contratti di avvalimento con Danzo, Titanus e Utexbel si evince che solo le prime due si occupano di fornire e lavorare i tessuti, mentre la terza si limita a fornire le certificazioni necessarie richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> anche a fini premiali e a mettere a disposizione gli stabilimenti in cui operare.</h:div><h:div>Ciò, del resto, risulta inequivocabile anche alla luce delle dichiarazioni fornite da Danzo e Titanus, versate in atti, alle quali la Catapano si è rivolta in seguito al deposito da parte dell’appellante della nota di Utexbel, secondo cui sono le stesse ad occuparsi della tessitura (la prima) e del finissaggio (la seconda) anche delle fodere e delle teline.</h:div><h:div>Al contrario, la nota rilasciata da Utexbel all’appellante l’11 marzo 2025, su sua richiesta, dopo lo svolgimento del giudizio di primo grado - pur tralasciando i rilevanti profili di inammissibilità della stessa sollevati da Catapano in considerazione dell’assunto contrasto con il divieto di nova in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.- non può costituire neppure un principio di prova di quanto sostenuto da Incom, atteso che dalla stessa, in considerazione della sua fumosità, non risulta dimostrata, come invece assume l’appellante, la sussistenza tra Catapano e Utexbel di accordi finalizzati alla fornitura da parte dell’ultima di fodere e teline e che, quindi, considerando i costi anche di tali materiali nell’ambito dell’offerta dell’aggiudicataria, residuerebbe un utile irrisorio. </h:div><h:div>In realtà, come ritenuto dalla controinteressata, è verosimile invece, come risulta anche dalla nota, che Utexbel riporti il contenuto di una richiesta proveniente da Catapano stessa, datata 6 marzo 2025, in ordine alla quotazione delle prestazioni relative alla fodera rayon ginocchiera e alla fodera per cintura, fondello, nasello e tasche per la realizzazione delle uniformi oggetto della procedura, richiesta che rivestiva una probabile finalità meramente esplorativa, per accertare la correttezza dei prezzi indicati per tali prestazioni da Titanus e Danzo, nonché dalla stessa Utexbel nell’ottica di eventuali futuri rapporti commerciali. </h:div><h:div>Né dai contratti di avvalimento, dal cui contenuto si ricava un generico riferimento ai tessuti, può desumersi la prova di quanto sostenuto dall’appellante.</h:div><h:div>In realtà, nei corrispettivi dei contratti di avvalimento sottoscritti con le ausiliarie Danzo e Titanus sono ricompresi, oltre al costo del tessuto principale, anche quelli relativi alle fodere e teline, nonché, trattandosi di avvalimenti di natura tecnico-operativa, anche gli ulteriori costi di tutte le attività effettivamente demandate alle ausiliarie. </h:div><h:div>Più specificamente, Danzo deve effettuare la fase di tessitura di tutte le materie prime e i filati (che, oltretutto, deve anche reperire), ivi inclusa, dunque, la tessitura delle fodere e delle teline, che sono inequivocabilmente tessuti; in seguito, atteso che i tessuti che derivano dalla lavorazione del telaio sono greggi e, dunque, non sono direttamente utilizzabili per le confezioni, a Titanus è demandata la fase di finissaggio, effettuando la stessa tutte le operazioni finali di raffinazione dei tessuti (preparazione, bruciapelo, lavaggio, asciugatura, trattamento idrorepellente, e via di seguito).</h:div><h:div>Anche nel contratto di avvalimento con Titanus viene, infatti, utilizzato il termine generico “tessuto”, per indicare che l’ausiliaria effettua proprio l’attività di finissaggio di tutti i tessuti, incluse fodere e teline, che sono sostanzialmente tessuti, anche avuto riguardo alla loro composizione. </h:div><h:div>Fodere e teline, infatti, non sono accessori ma veri e propri tessuti essenziali, ottenuti con procedimento di tessitura e finissaggio, senza i quali non è possibile la realizzazione del pantalone; sono, in particolare, parti essenziali per la realizzazione delle tasche e della cintura, contrariamente agli accessori, che non sono parti essenziali, perché sostituibili.</h:div><h:div>Ne consegue che i corrispettivi dei contratti di avvalimento non remunerano esclusivamente il costo del tessuto principale, ma anche di fodere e teline, facenti parte dei costi indicati, nelle schede analisi, quali materie prime, e che, dunque, Catapano non ha reso alcuna dichiarazione mendace.</h:div><h:div>Trattandosi di tessuti, la realizzazione delle stesse è già ricompresa nell’ambito dei contratti di avvalimento con Danzo e Titanus, con la conseguenza che anche i relativi costi sono ricompresi nel corrispettivo pattuito e che ciascuna impresa operante nella filiera sopporta una quota parte delle spese generali e degli altri oneri relativi alle operazioni dalla stessa effettuate.</h:div><h:div>L’offerta di Catapano è, quindi, del tutto congrua. In ogni caso, anche l’appellante ammette che dalla stessa residuerebbe un utile, seppur irrisorio, per cui l’offerta non sarebbe in perdita.</h:div><h:div>Ed invero, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa, al fine della valutazione della congruità di un’offerta è sufficiente anche un utile irrisorio, e persino nullo, se la gara procura comunque benefici valutabili economicamente. “<corsivo>Non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico</corsivo>” (cfr., per tutte, Cons. Stato, V, 27 gennaio 2022, n. 591).</h:div><h:div>Con riferimento, infine, all’ultimo motivo dedotto, concernente l’assunta erroneità della sentenza in considerazione dell’inidoneità della motivazione dell’aggiudicazione, è sufficiente osservare che le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a disporre l’affidamento della commessa in favore di Catapano risultano perfettamente dal provvedimento del RUP del 7 agosto 2024, di validazione di congruità dell’offerta della stessa, richiamato nel provvedimento di aggiudicazione, all’interno del quale è confluito, sostanzialmente, l’intero contenuto del verbale della Commissione tecnica n. 3 del 6 agosto 2024, e che, pertanto, ne condivide integralmente la motivazione.</h:div><h:div>Ne consegue che, nella specie, risulta la perfetta legittimità dei provvedimenti impugnati, nonché della sentenza appellata.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Difesa e di Catapano S.r.l., che si liquidano in euro 4000 ciascuno, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>