<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250220720260514112650527" descrizione="" gruppo="20250220720260514112650527" modifica="14/05/2026 13:05:46" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Silvana Marcazzan" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02207"/><fascicolo anno="2026" n="04815"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250220720260514112650527.xml</file><wordfile>20250220720260514112650527.docm</wordfile><ricorso NRG="202502207">202502207\202502207.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Eugenio Tagliasacchi</firma><data>14/05/2026 12:43:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n. 2083 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2025, proposto dalla signora Silvana Marcazzan, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Soave, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in epigrafe, la signora Silvana Marcazzan ha impugnato la sentenza n. 2083 del 2024 del T.a.r. per il Veneto, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento delle deliberazioni n. 40 del 29 dicembre 2015 e n. 43 del 29 novembre 2016, per il cui tramite il Consiglio comunale di Soave ha ritenuto di non poter accogliere le richieste della ricorrente e odierna appellante nonché della sorella Antonia Marcazzan, volte a ottenere, mediante l’approvazione della variante prevista dall’art. 7 della l.r. 16 marzo 2015, n. 4, l’eliminazione di ogni potenzialità edificatoria in relazione all’area di loro proprietà, sita nel territorio del predetto Comune, catastalmente distinta al foglio 36, mappali n. 24 e n. 859, attualmente classificata dal PRG vigente come produttiva “D1.2”.</h:div><h:div>2. In punto di fatto, occorre premettere che, come esposto dall’appellante, il vigente PRG del Comune di Soave, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7000 del 24 novembre 1987, ha confermato la classificazione produttiva dell’area di proprietà delle signore Silvana e Antonia Marcazzan, ricompresa all’interno dell’ambito territoriale di un PIP del 1976 ormai decaduto, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’ufficio tecnico comunale con nota prot. n. 5373 del 24 marzo 2016.</h:div><h:div>A fronte di tale classificazione, le signore Marcazzan hanno presentato l’anzidetta richiesta diretta all’eliminazione delle potenzialità edificatorie dell’area di loro proprietà attraverso l’approvazione di una variante.</h:div><h:div>Tale richiesta è stata tuttavia respinta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 40 del 29 dicembre 2015, con la quale il Comune di Soave ha rilevato quanto segue: “<corsivo>le istanze pervenute e riguardanti la riclassificazione di una porzione della zona D.1 2/2 non sono accoglibili in quanto riguardano immobili ricompresi in una zona soggetta ad un Piano Urbanistico Attuativo, attuato in parte, ma non ancora completato e collaudato</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito di tale deliberazione, le comproprietarie hanno presentato, dunque, le proprie osservazioni, evidenziando che “<corsivo>il piano attuativo … non è da ritenersi valido e vincolante in quanto scaduto, non completato, né collaudato, né tantomeno i lottizzanti hanno versato gli oneri dovuti. Si richiede, pertanto che l’area, peraltro marginale, in oggetto, venga stralciata e ritorni agricola, in quanto la proprietà non ritiene né di aderire né di vendere il terreno</corsivo>”.</h:div><h:div>Con la successiva deliberazione n. 43 del 29 novembre 2016, il Consiglio Comunale di Soave ha respinto anche tale ulteriore richiesta, ritenendola in contrasto con il PRG, in quanto l’area si trova in una zona territoriale omogenea con vocazione produttiva, industriale, commerciale e artigianale, compresa tra la viabilità autostradale e la vicina ferrovia e sarebbe inserita in un piano attuativo recepito in tutti gli strumenti urbanistici generali, trattandosi dell’ultima porzione di area compresa in Zona D, destinata a opere di urbanizzazione afferenti all’intero comparto.</h:div><h:div>3. A fronte di tali deliberazioni, la signora Silvana Marcazzan ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento e osservando come la propria richiesta fosse conforme agli obiettivi della legislazione regionale (l.r. n. 4 del 2015), diretta a prevenire l’eccessivo consumo di suolo e come la valutazione del Comune non avesse tenuto conto né della destinazione rurale del terreno né della decadenza del piano attuativo.</h:div><h:div>4. Con la sentenza n. 2083 del 2024, il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso evidenziando che l’area in questione risulta collocata all’interno di una ZTO D1 destinata a insediamenti produttivi, per lo più attivi e caratterizzata da un’urbanizzazione eseguita per stralci e che il terreno di proprietà della ricorrente Silvana Marcazzan e della sorella Antonia Marcazzan costituisce parte integrante del suddetto comparto, sia perché esso risulta posto all’intersezione tra la futura viabilità di collegamento tra i comuni di Soave e San Bonifacio, sia perché su di esso gravano le previste opere di urbanizzazione nonché gli standard della zona industriale tra cui, in particolare, i parcheggi primari.</h:div><h:div>Per tale ragione, ad avviso del giudice di primo grado, l’area di cui si tratta non può essere “<corsivo>distolta dalla destinazione impressale dalla strumentazione urbanistica</corsivo>”, dal momento che essa “<corsivo>proprio perché inserita a pieno titolo nella circostante zona industriale, non appare più riconducibile all’originaria funzione agricola</corsivo>” e, inoltre, costituisce “<corsivo>l’ultimo lotto inedificato, sul quale grava tuttora parte della dotazione degli standard previsti per la lottizzazione</corsivo>”, con la conseguenza che l’inserimento del terreno all’interno del comparto e il suo utilizzo secondo la destinazione prevista dalla vigente pianificazione “<corsivo>assolvono al fine pubblico di assicurare il completamento delle opere di urbanizzazione e il reperimento degli standard urbanistici necessari per l’attuale Zona D</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora Marcazzan formulando un unico motivo di gravame, per il cui tramite ha censurato la sentenza deducendo l’errata valutazione della documentazione depositata in giudizio con conseguente “<corsivo>alterata ricostruzione</corsivo>” della realtà urbanistica e di fatto della zona e dell’area di cui si tratta e richiamando altresì l’applicazione dei criteri di valutazione della l.r. n. 4 del 2015 e della circolare n. 1 del 2016, concernenti la finalità generale del contenimento del consumo di suolo. L’appellante ha poi evidenziato che il lotto appartiene al primo Piano Urbanistico Attuativo della zona produttiva di Soave risalente al 1976 e ormai decaduto, le cui previsioni sono state attuate mediante l’eliminazione di tutte le aree a standard di verde, sostituite integralmente da ampie aree a standard di parcheggio, peraltro mai collaudate. Sotto un diverso profilo, non corrisponderebbe al vero che il lotto in questione sia collocato in corrispondenza della futura viabilità tra i due Comuni sopra citati, posto che gli stralci degli elaborati dello strumento urbanistico di Soave non prevedono alcun collegamento tra l’area oggetto del PUA scaduto e il vicino terreno agricolo appartenente al Comune di San Bonifacio, anche perché i due Comuni risultano già collegati dalla Strada Statale 11, “Padana Superiore”, che separa proprio l’ambito del PIP dalla residua soprastante zona produttiva.</h:div><h:div>Per contro, l’appellante ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare alcune circostanze che sarebbero state a suo avviso determinanti, quali: a) la motivazione addotta dai tecnici comunali, secondo cui le istanze delle sorelle Marcazzan riguardano “<corsivo>immobili ricompresi in un piano urbanistico attuativo già approvato ma non ancora completato e collaudato</corsivo>” senza alcun riferimento all’insufficienza di opere di urbanizzazione o standards; b) l’avvenuta approvazione del piano urbanistico attuativo nel lontano 1976;  c) l’avvenuta integrale edificazione di tutti i lotti del PIP, fatta eccezione per quello di proprietà delle signore Marcazzan, con edifici dichiarati agibili in presenza di standard urbanistici evidentemente “<corsivo>ritenuti sufficienti</corsivo>”; d) la presenza di lotti di terreno “<corsivo>inedificati e abbandonati</corsivo>” nella vicina zona produttiva; e) la collocazione del lotto in questione in posizione “<corsivo>defilata e a confine dell’ambito del PUA e del territorio comunale</corsivo>”, tale da non pregiudicare l’utilizzazione della residua superficie produttiva completamente edificata.</h:div><h:div>6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2026 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.</h:div><h:div>Ai fini della decisione, è dirimente il rilievo che la scelta dell’amministrazione di mantenere le aree in questione in Zona produttiva “D1.2” rientra nei limiti fisiologici della discrezionalità spettante all’amministrazione con riferimento alle scelte di pianificazione urbanistica, sindacabile dal giudice solo nei casi di vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio – e come già rilevato dal T.a.r. – nel caso di specie non sussiste alcun profilo di evidente irragionevolezza né di contrasto con la situazione di fatto.</h:div><h:div>Invero, la scelta del Comune di mantenere la classificazione in Zona produttiva “D1.2” è immune dai denunciati profili di irragionevolezza, poiché anche a prescindere dai plurimi rilievi formulati dalla parte appellante e afferenti, in particolare, alla decadenza del piano attuativo del 1976 e alla presenza di ulteriori lotti non edificati nel comparto, resta comunque insuperabile la valutazione dell’amministrazione secondo cui il lotto di cui si tratta si trova in una zona territoriale omogenea con vocazione produttiva, industriale, commerciale e artigianale e che risulta destinato a opere di urbanizzazione afferenti all’intero comparto.</h:div><h:div>Del resto, l’amministrazione Comunale ha riscontrato le osservazioni formulate dalla ricorrente e odierna appellante, confermando espressamente la propria scelta pianificatoria, all’esito della valutazione delle prospettazioni della parte privata. </h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni non si può dunque ritenere che la scelta dell’amministrazione sia irragionevole o incoerente con la situazione di fatto, tenuto conto del consolidato orientamento di questa Sezione a proposito dell’ampia discrezionalità delle scelte pianificatorie in materia urbanistica, confermato anche in epoca molto recente; in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427, secondo cui: “<corsivo>Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico</corsivo>”. In senso analogo, cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731, secondo cui: “<corsivo>Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito</corsivo>”.</h:div><h:div>Peraltro, va ulteriormente rilevato che la scelta del Comune appare, invero, coerente con la situazione di fatto dei luoghi, come risulta possibile evincere dall’esame della documentazione depositata dal Comune nel giudizio di primo grado e, in particolare, dalla fotografia aerea <corsivo>sub</corsivo> doc. 3, da cui risulta evidente il carattere industriale dell’area e che, come osservato anche dal T.a.r., la classificazione corrisponde al fine pubblico di assicurare il completamento delle opere di urbanizzazione e il reperimento degli standards urbanistici necessari il comparto.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, dunque, che le considerazioni della parte ricorrente e odierna appellante dirette a ottenere l’eliminazione di ogni potenzialità edificatoria del fondo in questione, pur essendo commendevoli, non possano condurre all’accoglimento dell’appello, dal momento che, in presenza di una motivazione adeguata della scelta dell’amministrazione e di una sostanziale coerenza con la situazione di fatto, il giudice amministrativo non si può sostituire alle scelte di merito dell’amministrazione medesima, che spettano esclusivamente a quest’ultima.</h:div><h:div>7. Da quanto precede discende, dunque, il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>8. Nulla si dispone con riferimento alle spese processuali, in considerazione della mancata costituzione della parte vittoriosa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla sulle spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Eugenio Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>