<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250200620250714095129017" descrizione="Riduzione occupazione spazi bar" gruppo="20250200620250714095129017" modifica="14/07/2025 12:10:08" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ditta Individuale “Il Gorilla di Forte Patrizia”" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02006"/><fascicolo anno="2025" n="07063"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250200620250714095129017.xml</file><wordfile>20250200620250714095129017.docm</wordfile><ricorso NRG="202502006">202502006\202502006.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>14/07/2025 10:43:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 497/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Ditta Individuale “Il Gorilla di Forte Patrizia”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché Dario Fortunato Battista, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Karen Battista, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Averaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Karen Battista;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati De Simone, in sostituzione dell'avvocato Malinconico, e Cece, in sostituzione dell'avvocato Averaimo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il bar “Il Gorilla” è un locale esercitato dall’omonima ditta individuale di Forte Patrizia, che è situato nel centro storico di Sperlonga e che è stato autorizzato all’occupazione permanente di suolo pubblico giusta nota municipale prot. n. 8072 del 12 giugno 2001, più volte rinnovata nel tempo, per complessivi mq 22,05. </h:div><h:div>Con nota prot. n. 17001 del 17 agosto 2006, l’Amministrazione civica ha autorizzato l’occupazione di ulteriori mq 2,00 circa, per un totale di mq 24,00, ritenendo che ciò fosse compatibile con le esigenze del pubblico transito e non fosse lesivo delle altre attività commerciali adiacenti.</h:div><h:div>Karen Battista, nella qualità di titolare dell’esercizio “Karen e Muna”, frontista del citato bar, ritenendosi lesa dall’eccessiva estensione dello spazio concesso al bar “Il Gorilla”, K.B. con nota prot. n. 6288 del 23 marzo 2023 ha chiesto la rimodulazione dello spazio pubblico assentito.</h:div><h:div>In seguito ai sopralluoghi esperiti dalla Polizia locale l’11 marzo 2023 e il 12 giugno 2023, con nota prot. n. 17622 del 2 agosto 2023 il Comune di Sperlonga ha comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico permanente e di contestuale rilascio di un nuovo titolo temporaneo, sul presupposto della necessità di modificare l’estensione del suolo assentito con le concessioni del 12 giugno 2001 e del 17 agosto 2006. Ciò al fine di garantire una maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici in termini di agevole percorrenza ed accessibilità ai camminamenti principali che conducono i residenti e i turisti verso il mare, oltre che di diminuire il disagio per le altre attività commerciali esistenti in loco.</h:div><h:div>Non avendo ricevuto osservazioni da parte dell’interessata, con nota prot. n. 24186 del 19 ottobre 2023 l’Amministrazione ha revocato le citate autorizzazioni permanenti del 12 gennaio 2001 e del 17 agosto 2006, sostituendole con una temporanea nella misura di mq 17,10, in luogo dei precedenti mq 24,00, con la prescrizione di lasciare una distanza di ml 1,50 lungo tutto il perimetro della concessione – inclusa la parte corrispondente al locale della ditta UC di Passaretti Giuseppe e della relativa attività commerciale denominata Look – e non solo, dunque, in corrispondenza dell’esercizio Karen e Muna.</h:div><h:div>La ditta individuale “Il Gorilla” ha impugnato tale ultimo provvedimento, sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 37, 39 e 43 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui alla delibera consiliare n. 6 del 30 gennaio 2021; eccesso di potere; 3) difetto di motivazione; 4) violazione dell’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> l. n. 241/90.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, la controinteressata Karen Battista ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Con sentenza n. 497/24 il TAR Latina ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato nella sola parte in cui esso ha concesso un titolo di occupazione di suolo pubblico temporaneo e non permanente.</h:div><h:div>Avverso tale pronuncia giudiziale la Ditta Individuale “Il Gorilla di Forte Patrizia”, nonché Dario Fortunato Battista, hanno interposto appello, in relazione al capo di sentenza che ha rigettato la domanda di annullamento dell’atto impugnato per quel che riguarda l’estensione dell’occupazione, passata da 24 mq a 17,10 mq.</h:div><h:div>L’appello è affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; violazione dell’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) <corsivo>error in iudicando</corsivo>; violazione degli artt. 37, 39 e 43 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui alla delibera consiliare n. 6 del 30 gennaio 2021; eccesso di potere.</h:div><h:div>Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma – <corsivo>in parte qua</corsivo> – dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado anche per quel che riguarda l’estensione dell’occupazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, Karen Battista ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 10.7.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello è fondato, nei termini di seguito illustrati.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90, per non avere l’Amministrazione compiutamente esternato la ragioni poste a base della diminuzione dello spazio concesso in occupazione.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Come ampiamente chiarito da questo Consiglio di Stato, “<corsivo>Di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l'amministrazione ad emettere l'atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, tanto è vero che l'art. 21-quinquies più volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all'esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l'annullamento d'ufficio dal successivo art. 21-nonies</corsivo>” (C.d.S, V, 21.4.2015, n. 2013; C..d.S, V, 14.10.2014, n. 5082).</h:div><h:div>Tanto premesso, rileva il Collegio che nella nota di avvio del procedimento le esigenze sopravvenute sono state individuate nella necessità di contemperare il mantenimento dell’atto ampliativo di cui la ditta appellante è titolare con le contrapposte esigenze del pubblico transito, oltre che di migliore accesso alle residenze e agli esercizi commerciali frontisti e fruizione delle vetrate espositive.</h:div><h:div>Trattasi di una motivazione ragionevole, che contempera gli opposti interessi, e che pertanto sfugge al sindacato giurisdizionale, non determinando palesi indici di sviamento dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Per tali ragioni, la censura è infondata, e va dunque disattesa.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che: “<corsivo>se anche l’Amministrazione avesse voluto dar seguito alle rimostranze … della “Karen e Muna”, avrebbe dovuto ridurre il suolo solo in corrispondenza delle sue vetrine</corsivo>” (atto di appello, p. 13). In particolare, a fronte di un’originaria occupazione di 24 mq, la riduzione necessaria a seguito dell’istruttoria disposta dal Comune avrebbe dovuto comportare un arretramento di 3 mt, con la conseguenza che il nuovo titolo avrebbe dovuto essere rilasciato per 21 mt, e non per i 17 mt effettivamente concessi.</h:div><h:div>L’assunto è fondato.</h:div><h:div>5. Emerge dalla nota VV.UU. prot. n. 15894/23 che la riduzione avrebbe dovuto essere di mt 1.50 rispetto alla vetrina della controinteressata, e di altri mt 1.50 rispetto ad un’altra vetrina, “<corsivo>nonché per consentire il passaggio pedonale e per le persone con limitata o impedita capacità motoria</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, al fine di garantire tutti gli interessi coinvolti, il nuovo titolo avrebbe dovuto assentire un’occupazione di 21 mq (24 mq – 3 mq).</h:div><h:div>Senonché, l’atto impugnato limita l’occupazione da 24 mq a 17 mq, senza che vengano evidenziate le ragioni di tale arretramento, se non mediante riferimento alle “<corsivo>esigenze di agevole e maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici comunali, anche in termini di agevole percorrenza e accessibilità ai camminamenti principali che conducono i residenti e l’affluenza turistica verso le destinazioni del mare …</corsivo>” (cfr. atto impugnato). Esigenze che tuttavia, in base alla nota VV.UU. n. 15894/23, sarebbero già state salvaguardate mediante riduzione di 3 mt, e non di 7 mt, come invece accaduto nel caso di specie.</h:div><h:div>Il tutto senza che vi sia una confutazione di carattere tecnico in ordine al contenuto della nota VV.UU, secondo cui, per garantire le esigenze di tutte le parti coinvolte nel procedimento in esame, sarebbe stato sufficiente una riduzione dello spazio pubblico di 3 mq.</h:div><h:div>6. Per tali ragioni, è evidente il lamentato deficit di istruttoria e di motivazione, essendo l’atto impugnato del tutto eccentrico rispetto alle risultanze della disposta istruttoria, e in difetto di chiara motivazione in ordine alla necessità di discostarvisi.</h:div><h:div>7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.</h:div><h:div>Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, nella parte in cui esso ha disposto riduzione dell’occupazione da 24 mq a 17 mq, in luogo di limitare la misura della nuova occupazione a 21 mq.</h:div><h:div>8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato, nella parte in cui esso ha disposto riduzione dell’occupazione da 24 mq a 17 mq, in luogo di limitare la misura della nuova occupazione a 21 mq.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>