<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250199420251011181005969" descrizione="" gruppo="20250199420251011181005969" modifica="16/10/2025 00:00:16" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01994"/><fascicolo anno="2025" n="08175"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250199420251011181005969.xml</file><wordfile>20250199420251011181005969.docm</wordfile><ricorso NRG="202501994">202501994\202501994.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>16/10/2025 00:00:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2335/2025, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Thermit Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B1CA237750, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e della M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l.;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Gentili, Di Nitto e Uliana;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (in seguito anche solo RFI) bandiva la gara ‘DAC.0078.2024’, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base d’asta, avente ad oggetto ‘attrezzature ferroviarie’. L’appalto era suddiviso in tre lotti e quello di interesse era il lotto 3, avente ad oggetto la ‘fornitura di Armadi di Piazzale’. Alla procedura selettiva partecipavano sei operatori economici, tra cui la società M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l. (in seguito anche solo Pavani) e la società Thermit s.r.l. (in seguito anche solo Thermit). La gara veniva aggiudicata alla Pavani che si classificava al primo posto avendo proposto un ribasso del 40,89%, mentre la Thermit risultava seconda graduata con uno sconto del 25,32%. </h:div><h:div>Nel corso della seduta pubblica del 16 luglio 2024, l’Organo straordinario di RFI procedeva al calcolo della soglia di anomalia rilevando la potenziale anomalie delle offerte della Pavani, della Thermit e della Mesar s.r.l. Tenuto conto che il disciplinare prevedeva l’istituto della c.d. inversione procedimentale, la Commissione di gara procedeva all’apertura della busta amministrativa della Pavani e chiedeva alla società alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’&lt;All. A.1_Dichiarazione ulteriori requisiti&gt;. All’esito dei chiarimenti offerti, la Commissione giudicatrice concludeva per la correttezza e per la regolarità della documentazione presentata in gara dalla società Pavani. </h:div><h:div>Con nota del 25 settembre 2024, il RFI avviava il sub procedimento di verifica dell’anomalia chiedendo alla Pavani chiarimenti in merito ad alcuni preventivi allegati alle giustificazioni prodotte in gara, nonché al numero, all’inquadramento contrattuale e al costo orario delle risorse impiegate per ciascuna fase dell’<corsivo>iter</corsivo> di approvazione dell’idoneità tecnica del prodotto, alla tipologia di apparecchiature impiegate per le prove, nonché al relativo costo orario e alla disponibilità della stessa, ai costi dei laboratori terzi per lo svolgimento delle ‘prove-tipo’, al dettaglio dei costi della manodopera e dei noleggi per le attività di imballaggio, movimentazione e stoccaggio, carico sul mezzo di spedizione e assistenza tecnica all’installazione e alla messa in servizio degli ‘Armadi di Piazzale’ e l’evidenza analitica delle spese generali quantificate dalla Pavani nella misura del 9.98%. All’esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia, la Commissione di gara concludeva sostenendo che non vi erano elementi ‘<corsivo>…per dichiarare la non sostenibilità dell’offerta così come rappresentata da parte dell’Operatore Economico M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l.</corsivo>’.</h:div><h:div>La RFI, con provvedimento del 5 novembre 2024, approvava l’aggiudicazione definitiva del lotto 3 in favore della Pavani e ne dava comunicazione agli altri concorrenti. </h:div><h:div>2. La società Thermit Italiana s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso il suddetto provvedimento, chiedendo, altresì, l’annullamento dei verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui non avevano escluso l’aggiudicataria dalla procedura di gara, e degli atti della procedura. La ricorrente domandava la declaratoria di inefficacia del contratto ove <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, e l’accertamento dell’aggiudicazione della gara in favore della Thermit Italiana s.r.l. con condanna di RFI al risarcimento del danno in forma specifica, con eventuale subentro. </h:div><h:div>La ricorrente denunciava che la Pavani aveva sottostimato il costo della manodopera c.d. ‘diretta’ non avendo tenuto conto dell’incremento retributivo del C.C.N.L. Metalmeccanico Industria Privata e Installazione Impianti asseritamente entrato in vigore a giugno 2024. Secondo l’esponente, dai giustificativi prodotti dalla Pavani risultava un prezzo complessivo delle forniture diverso e più elevato rispetto a quello indicato in gara (euro 4.294.846,00, IVA esclusa), più nello specifico assumeva che il totale delle spese generali per ciascun ‘Armadio di Piazzale’ fosse pari a euro 726,50 IVA esclusa e non euro 647,61 IVA esclusa, come invece indicato dalla Pavani nell’Allegato E bis prodotto in gara, con la conseguenza che il maggior importo della commessa finiva per ammontare a euro 431.391,10, con conseguente asserita violazione del divieto di immodificabilità dell’offerta. </h:div><h:div>La società Thermit, in sostanza, denunciava che l’offerta della Pavani era incapiente perché, da un esame di alcuni preventivi prodotti nel corso del sub – procedimento di verifica dell’anomalia, risultavano costi superiori rispetto a quelli indicati nell’Allegato E bis prodotto in gara. </h:div><h:div>In particolare, dal preventivo della ‘Sonepar’ risultava un costo pari a euro 17.80 in più e dal preventivo della ‘Roxtec’ un costo pari a euro 22,55 in più per ciascun ‘Armadio di Piazzale’, rispetto a quello indicato dalla Pavani nel predetto allegato. La società aggiudicataria, inoltre, non aveva considerato le spese di trasporto dei basamenti in cemento e dei <corsivo>pallet</corsivo> (quantificandoli in euro 7,28 per ciascun Armadio di Piazzale) e nemmeno l’incremento del costo della manodopera indiretta pari a euro 3.523,40 ulteriori. Anche il costo del rimborso chilometrico da corrispondere al personale in trasferta per l’assistenza tecnica, inserito nelle spese generali, era superiore di euro 6.880,00.</h:div><h:div>3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 2335 del 2025, respingeva il ricorso, ritenendo l’infondatezza delle critiche, sulla base del rilievo che il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, per gli operai e per gli impiegati, era stato aggiornato successivamente alle data del 15 luglio 2024 (termine di presentazione delle offerte) e del 23 ottobre 2024 (termine di conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta), pertanto i costi della manodopera esposti in gara dalla Pavani corrispondevano effettivamente ai valori espressi dalle tabelle ministeriali allora vigenti in linea con quanto stabilito dall’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023. Secondo il Collegio di prima istanza, non era stato violato il principio di non modificabilità dell’offerta in quanto era incontestato tra le parti l’importo in aumento delle spese generali per ciascun ‘Armadio di Piazzale’ (dall’importo di euro 647,61 indicato in sede di offerta, all’importo di euro 726,50 indicato in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta); inoltre, dalla lettura degli allegati prodotti dall’aggiudicataria nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia risultava che l’importo complessivo dell’offerta economica era rimasto invariato, visto che l’aumento delle spese generali aveva comportato esclusivamente una riduzione dell’utile di impresa. Il T.A.R. respingeva anche il terzo profilo di censura con cui la ricorrente aveva contestato la sottostima di alcuni costi da parte della Pavani. </h:div><h:div>In sostanza, l’offerta economica presentata dalla Pavani, pur a fronte dell’aumento delle spese generali e del preventivo della Sonepar, consentiva comunque di ricavare un utile dalla commessa, pertanto dovevano considerarsi legittime le valutazioni espresse dalla Stazione appaltante la quale, esaminati i giustificativi presentati dall’aggiudicataria, aveva escluso la sussistenza di elementi per dichiarare la non sostenibilità dell’offerta. </h:div><h:div>4. La società Thermit Italiana s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “<corsivo>I. Error in iudicando della sentenza in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 110 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 41, commi 13 e 1, e 102 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché della buona fede e di tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36/2023; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; difetto di istruttoria, carenza e/o incongruità della motivazione, illogicità e irragionevolezza; II. Error in iudicando della sentenza in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 110 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché della buona fede e di tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36/2023; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 cost; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta; III. Error in iudicando della sentenza in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 110 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché della buona fede e di tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2, 3, e 5 del d.lgs. n. 36/2023; violazione degli artt. 3 e 97 cost; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta”. </corsivo></h:div><h:div>5. La società M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame. </h:div><h:div>6. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si è difesa, chiedendo il rigetto dell’appello. </h:div><h:div>7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese. </h:div><h:div>8. All’udienza del 3 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>9. Con il primo motivo di appello, la società ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata denunciata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato in quanto disposto in favore di un operatore economico, la cui offerta presentata in gara aveva esposto un costo della manodopera determinato in aperta violazione dei minimi salariali inderogabili <corsivo>ex lege</corsivo>. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, i costi dichiarati e applicati dalla Pavani violerebbero i minimi retributivi di legge, in quanto ometterebbero di considerare l’incremento retributivo del CCNL Metalmeccanico Industria Privata ed Installazione Impianti entrato in vigore il 1 giugno 2024 in attuazione dell’indice IPCA, stabilito per mezzo dell’Accordo volto all’adeguamento dei minimi contrattuali riportati dal CCNL di settore siglato dalle parti sindacali in data 11 giugno 2024. L’offerta sarebbe inammissibile, in quanto il suddetto incremento dei minimi retributivi, imposto <corsivo>ex lege</corsivo>, era vigente già prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, prendendo a riferimento tanto il termine originario (27 giugno 2024), quanto quello fissato a seguito di proroga (15 luglio 2024) e, di conseguenza, il medesimo incremento era certamente applicabile alle stesse. La sentenza impugnata sarebbe quindi erronea, avendo trascurato la vigenza e applicazione del suddetto incremento dei minimi salariali da osservarsi sin dal primo giugno 2024, ossia sia da un momento addirittura antecedente a quello della presentazione dell’offerta. </h:div><h:div>9.1. Il mezzo non può trovare accoglimento. </h:div><h:div>Come precisato dal Collegio di prima istanza, nella specie, non risulta violato il principio del rispetto del trattamento salariale minimo, in quanto il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione degli Impianti per gli operai e per gli altri impiegati è stato aggiornato successivamente alle date del 15 luglio 2024 (termine di presentazione delle offerte) e del 23 ottobre 2024 (termine di conclusione del procedimento di anomalia dell’offerta), pertanto, i costi della manodopera esposti in gara dalla Pavani corrispondono ai valori espressi dalle tabelle ministeriali vigenti, in linea con quanto stabilito dall’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024 che ha fissato il costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’Industria Metalmeccanica e imprese della Installazione di Impianti, applicabile per i contratti pubblici. Nel mese di giugno 2024, ossia in data 11 giugno 2024, è stato solamente sottoscritto il verbale di incontro tra Federmeccanica, Assital, FIM – CISL, FIOM CGIL e UILM – UIL con cui sono stati concordati i nuovi minimi tabellari. </h:div><h:div>Ne consegue che il suddetto Decreto direttoriale è stato emanato in data successiva al provvedimento di aggiudicazione, intervenuto in data 5 novembre 2024, comunicato in pari data alla Pavani e agli altri operatori del settore. Le nuove tabelle ministeriali, ferma l’applicazione retroattiva dell’incremento stipendiale previsto, hanno costituito una sopravvenienza all’aggiudicazione, come tale insuscettibile di costituire un parametro di riferimento per sindacare l’offerta dell’aggiudicataria. </h:div><h:div>Altra questione, non specificamente dedotta dall’appellante, riguarda la verifica dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria con riferimento ai nuovi costi derivanti dal nuovo CCNL, sia durante l’esecuzione del contratto sia prima della stipula, e quindi la necessità o meno, nella specie, di un riequilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023. </h:div><h:div>Il tema prospettato rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, ma comunque non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione, che si è fondata sul CCNL vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>. </h:div><h:div>Ciò che rileva, in relazione alle censure prospettate con il gravame, è che la Stazione appaltante ha adempiuto all’obbligo di verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “<corsivo>la stipula di un nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi”. </corsivo>Ciò in quanto, “<corsivo>si tratta di valutare la tenuta economica dell’offerta”, </corsivo>nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui<corsivo> “aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”, </corsivo>mentre è “<corsivo>irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la Stazione Appaltante abbia fatto riferimento ai parametri (di altro precedente) CCNL (…) poiché (…) la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare” </corsivo>(Cons. Stato, n. 6652 del 2023). </h:div><h:div>Nel verbale della seduta riservata del 15.7.2025 si legge che: “<corsivo>Trattandosi di forniture di armadi di Piazzale, la verifica è consistita in una analisi approfondita sui materiali, nell’accertamento che quanto dichiarato dall’operatore economico rispetti il CCNL in vigore per il settore e per la zona di riferimento al fine della corretta remunerazione della manodopera, e che, inoltre, l’offerta sia sostenibile nel suo complesso (…) Alla luce di quanto esaminato a seguito delle verifiche effettuate, si ritiene: che siano stati rispettati i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023; le giustificazioni presentate dal Concorrente risultano sufficientemente dettagliate, coerenti e idonee a dimostrare la sostenibilità del prezzo; l’utile consente margini di recupero su eventuali costi non considerati”. </corsivo></h:div><h:div>Oltre al fatto che non emerge dai fatti di causa (non essendo neppure stato adeguatamente argomentato) che, anche nel caso in cui la società Pavani avesse dovuto tenere conto dell’incremento retributivo attuativo dell’indice IPCA, lo scostamento sarebbe stato tale da incidere sulla congruità dell’offerta, atteso che “<corsivo>non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa “ </corsivo>(Cons. Stato, n. 7603 del 2024). </h:div><h:div>10. Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prime cure ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale è stato contestato che dai giustificativi prodotti dalla Pavani è risultato un prezzo complessivo della fornitura diverso e più elevato rispetto a quello indicato in gara (euro 4.341.391,10 in luogo di euro 4.294.846,00). La società Thermit Italia s.r.l. ha sostenuto che nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia la Pavani avrebbe quantificato le spese generali in euro 726,50, I.V.A. esclusa, quindi in un importo più elevato rispetto a quello indicato nell’Allegato E bis prodotto in gara (pari a euro 647,61, I.V.A. esclusa) per cui, essendo rimaste invariate le altre voci di costo, risulterebbe un prezzo diverso per ciascun Armadio di Piazzale (dall’importo di euro 647,61, indicato in sede di offerta, all’importo di euro 726,50 indicato in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta). </h:div><h:div>10.1. La denuncia è infondata. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene di condividere gli esiti argomentativi sostenuti dal Collegio di prima istanza, il quale afferma che: “<corsivo>dalla lettura degli allegati ai giustificativi dell’aggiudicataria si evince che l’importo complessivo dell’offerta economica è invariato (euro 4.294.846,00), derivando pertanto dall’aumento delle spese generali soltanto una riduzione dell’utile di impresa”</corsivo>, il quale, in ogni caso, alla luce delle risultanze del verbale di verifica dell’anomalia redatto dalla stazione appaltante “<corsivo>consente margini di recupero su eventuali costi non considerati”. </corsivo></h:div><h:div>Invero, non risulta dalla documentazione allegata in atti che la Pavani abbia, nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, formulato un prezzo diverso da quello indicato in sede di gara. La società aggiudicataria ha indicato il prezzo di euro 4.294.846,00 sia nel modello di offerta economica compilato, sia nell’Allegato E bis – Scheda costi di dettaglio, sia nel <corsivo>file excel</corsivo>, denominato ‘Spese Generali Def’, allegato alla relazione giustificativa prodotta in sede di verifica di congruità dell’offerta. </h:div><h:div>Nel corso del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, la Pavani ha solo provveduto a dettagliare la voce di costo riferita alle spese generali, che dalla somma di euro 647,61 indicata nell’Allegato E bis – Scheda costi di dettaglio è giunta alla somma di euro 726,50 evincibile dal <corsivo>file excel</corsivo>, denominato ‘Spese Generali Def’, allegato alla relazione giustificativa prodotta in sede di verifica della congruità dell’offerta e, in particolare risultante dalla divisione del totale spese generali di appalto pari a euro 428.632,64 per il numero di Armadi di Piazzale offerti, pari a euro 590. </h:div><h:div>Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il ricalcolo non ha inciso sul prezzo offerto, trattandosi di una semplice riformulazione della voce di costo riferita alle spese generali, compensata con l’utile della commessa che, pur riducendosi rispetto a quello originariamente prospettato, risulta comunque positivo. La giurisprudenza, con indirizzo condiviso, ammette la riformulazione della voce di costo riferita alle spese generali. La formulazione di una offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rinvenienti dall’esecuzione futura di un contratto e, per contro, essendo sufficiente che questa si dimostri <corsivo>ex ante</corsivo> ragionevole ed attendibile (Cons. Stato, n. 3528 del 2020; id. n. 2383 del 2020). </h:div><h:div>Né si può ritenere che l’erosione dell’utile possa determinare l’inattendibilità dell’offerta, poiché, secondo la tesi prevalente sostenuta dalla giurisprudenza di settore, nelle gare pubbliche, al di fuori delle ipotesi in cui il margine positivo risulti essere nullo, non è lecito stabilire un determinato livello di utile al di sotto del quale l’offerta debba ritenersi necessariamente incongrua, poiché anche un margine di profitto apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato, n. 5283 del 2021; id. n. 2437 del 2021). </h:div><h:div>Inoltre, come indicato da pacifici orientamenti giurisprudenziali, ‘<corsivo>la sottostima di alcune voci di costo non è ex se sintomatica di anomalia, fintanto che la commessa presenti comunque margini di guadagno</corsivo>’ (<corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, n. 167 del 2022).</h:div><h:div>La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, avendo il Collegio di prima istanza concluso che: “<corsivo>va pertanto escluso che la Pavani abbia presentato un’offerta in perdita e, conseguentemente, va affermata la piena legittimità delle valutazioni espresse dalla stazione appaltante che, esaminati i giustificativi presentati dalla Pavani, ha escluso la sussistenza di elementi per dichiarare la non sostenibilità dell’offerta”. </corsivo>
			</h:div><h:div>11. Con la terza censura, la società Thermit ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si era lamentato che l’offerta della Pavani era incapiente perché: a) da un esame dei prezzi dei materiali indicati in alcuni preventivi prodotti in gara risulterebbero costi superiori rispetto a quelli esposti dall’aggiudicataria nell’Allegato E bis. In particolare, dal preventivo della ‘Sonepar’ risulterebbe un costo pari a euro 17,80 in più per ciascun Armadio di Piazzale e dal preventivo della ‘Roxtec’ un costo pari a euro 22,55 in più per ciascun Armadio rispetto a quello indicato dalla deducente nel suddetto Allegato E bis; b) la Pavani non avrebbero considerato le spese di trasporto dei basamenti in cemento che la società Thermit stimerebbe essere pari e euro 6.10 per ciascun Armadio di Piazzale e dei pallet pari ad ulteriori euro 1,18 per ciascun Armadio, per un importo complessivo pari a euro 7,28 per ciascun Armadio di Piazzale, posto che nei preventivi dei fornitori ‘Giorni Oscar di Giorni Massimo e C s.n.c. e F.lli Mattolini s.a.s. non risulterebbe contemplata anche tale ulteriore attività (trasporto); c) la società Pavani non avrebbe considerato l’incremento del costo della manodopera c.d. ‘indiretta’ pari a euro 3.523,40 (ovvero pari a euro 5,97 per ciascun Armadio di Piazzale) a causa del sopravvenuto incremento retributivo del C.C.N.L. Metalmeccanico Industria Privata e Installazione Impianti; d) il costo del rimborso chilometrico da corrispondere al personale in trasferta per l’assistenza tecnica inserito nelle spese generali sarebbe superiore di euro 6.880,00 (ovvero pari a euro 11,66 per ciascun Armadio di Piazzale) rispetto a quello pari a euro 8.604,001, esposto nell’Allegato E bis. Secondo l’appellante le suddette diseconomie ammonterebbero a euro 65,26 per ciascun Armadio di Piazzale, a cui dovrebbe aggiungersi anche l’incremento salariale derivante dal sopravvenuto C.C.N.L. Metalmeccanico Industria Privata e Installazione Impianti pari a euro 26,69 per ciascun dei 590 Armadi di Piazzale e l’importo di euro 78,89 per ciascun Armadio di Piazzale per maggiori spese generali come contestato con il secondo motivo del ricorso introduttivo, condurrebbe a una diseconomia dell’offerta della Pavani pari a euro 170,84, quindi superiore a euro 28,11 rispetto all’utile (euro 142,73) indicato in gara.  </h:div><h:div>11.1. La critica non può trovare accoglimento. A tale riguardo, va condivisa l’interpretazione offerta dal Collegio di prima istanza, il quale ha rilevato come gli scostamenti non incidono sulla congruità dell’offerta, con la conseguenza che le ragioni sopra esposte vengono anche in questa sede richiamate ai fini del rigetto del mezzo. La diseconomia dell’offerta della Pavani pari a euro 170,84, quindi superiore a euro 28,11 rispetto all’utile (euro 142,73) indicato in gara, denunciata dall’appellante, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’attendibilità dell’offerta, dovendosi ribadire quanto precisato dal T.A.R., secondo cui: “<corsivo>sulla scorta delle controdeduzioni della controinteressata, che l’offerta economica presentata dalla Pavani, pure a fronte del pacifico aumento delle spese generali (pari a euro 78,89 per ciascun AdP) e del preventivo della ‘Sonepar’ (pari ad euro 17,80 per ciascun AdP), consente comunque all’aggiudicataria di ricavare un utile dalla commessa (originariamente indicato in euro 142,73 per ciascun AdP, ridotto a euro 46,04 per effetto dei menzionati aumenti di spese generali e costi)”</corsivo>.  </h:div><h:div>12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata. </h:div><h:div>13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna Thermit Italiana s.r.l. alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>