<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250184320251027093017205" id="20250184320251027093017205" modello="2" modifica="30/10/2025 23:25:01" pdf="0" ricorrente="Lidia Muti" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01843"/><fascicolo anno="2025" n="09353"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250184320251027093017205.xml</file><wordfile>20250184320251027093017205.docm</wordfile><ricorso NRG="202501843">202501843\202501843.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\738 Giulio Castriota Scanderbeg\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonella Manzione</firma><data>30/10/2025 23:25:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella Manzione,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, -OMISSIS- resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio D’Amato e Alessandro Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, n. 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza del 26 luglio 2025, n. 1141; </h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Pinto, in sostituzione dell’avvocato Fabio D'Amato, e l’avvocato Alessandra Mineo, in sostituzione dell’avvocato Renzo Grassi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento di acquisizione al patrimonio di un abuso edilizio a seguito di inottemperanza ad ingiunzione a demolire disposta dal Tribunale di Livorno in sede di condanna penale, nonché il rigetto della s.c.i.a. in sanatoria riferita al medesimo.</h:div><h:div>2. In maggior dettaglio, i signori -OMISSIS- quali proprietari di un fabbricato ubicato nel comune di-OMISSIS- (Li), hanno adito il T.a.r. per la Toscana per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 48 dell’11 maggio 2023, che ha disposto in tal senso, nonché, con motivi aggiunti al ricorso principale, del diniego, intervenuto in data 20 luglio 2023, della s.c.i.a. in sanatoria presentata il 28 gennaio 2021. </h:div><h:div>2.1. In punto di fatto è utile chiarire che l’abuso edilizio di cui è causa è consistito nell’avvenuta trasformazione, attraverso una serie di interventi (sopraelevazione, sostituzione della copertura, rinforzo delle fondazioni e dei muri perimetrali, modifica delle aperture e realizzazione degli impianti idraulico e elettrico), di un manufatto ad uso magazzino in civile abitazione. L’originario permesso in sanatoria, n. 26 del 15 luglio 2005, rilasciato per ridette opere dal comune di-OMISSIS-, era stato oggetto di successivo annullamento in autotutela n. 8 del 2013, giusta l’avvenuta conoscenza degli esiti del procedimento penale scaturito dalla medesima vicenda. Con sentenza n. -OMISSIS- della sezione staccata di Portoferraio del Tribunale penale di Livorno, infatti, confermata in Cassazione e quindi passata in giudicato il 3 dicembre 2002, i due proprietari venivano condannati per il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in conseguenza di ciò il pubblico ministero, con atto del 30 gennaio 2020, intimava loro la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. </h:div><h:div>2.2. Il contenzioso instaurato avverso ridetto annullamento in autotutela si è risolto a sfavore degli odierni appellanti, avendo questo Consiglio di Stato (sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4205) riformato la sentenza del T.a.r. per la Toscana (sez. III, 13 gennaio 2015, n. 29) e sancito in via definitiva la legittimità dell’atto in ragione della tipologia di illecito accertato dal giudice penale.  </h:div><h:div>2.3. L’ingiunzione a demolire dà atto sia di ridetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4205/2019, sia della mancanza di procedimenti amministrativi <corsivo>in itinere</corsivo> finalizzati al rilascio della sanatoria <corsivo>ex </corsivo>art. 13 della legge n. 47 del 1985, ora art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia infine della mancata esecuzione della demolizione “amministrativa”, cioè «[…] <corsivo>quella di cui al parallelo procedimento amministrativo all’uopo preordinato </corsivo>[…]». </h:div><h:div>2.4. L’accertamento dell’inottemperanza avveniva con verbale del 19 settembre 2022 della polizia municipale, a seguito di ispezione effettuata dichiaratamente «<corsivo>dall’esterno della proprietà e delle cose interessanti</corsivo>» e dunque in assenza degli interessati. </h:div><h:div>2.5. L’ordinanza di acquisizione n. 48 dell’11 maggio 2023, oggetto del ricorso principale, veniva integrata da altra, n. 129 del 18 dicembre 2023, oggetto dei secondi motivi aggiunti, adottata in ottemperanza all’ordinanza cautelare del T.a.r. per la Toscana n. 377 del 8 settembre 2023, che, ritenuto sussistente il <corsivo>fumus</corsivo> del solo vizio afferente la mancata indicazione dei criteri di delimitazione dell’area ulteriore acquisita oltre a quella di sedime, ha richiamato la verifica di consistenza dell’immobile del 2 febbraio 2020, redatta dai tecnici comunali.  </h:div><h:div>2.6. In data 28 gennaio 2021 - quindi successivamente alla notifica dell’ingiunzione a demolire, ma prima dell’adozione dell’atto di acquisizione del bene e dell’area di sedime - la signora -OMISSIS- ha presentato una s.c.i.a. in sanatoria. Con i primi motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota del comune di-OMISSIS- del 20 luglio 2023, che fa seguito al preavviso di diniego del 29 aprile 2021, di rigetto di tale sanatoria.   </h:div><h:div>3. Il Tribunale adito con la sentenza segnata in epigrafe ha dichiarato improcedibile la censura afferente la mancata sospensione del procedimento sanzionatorio nelle more della definizione di quello di sanatoria, giusta il rigetto di quest’ultima <corsivo>medio tempore</corsivo> sopravvenuto; ritenuto infondate le altre, e dunque respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti. Le uniche lacune presenti nell’ordinanza originaria sarebbero state infatti integralmente colmate con la successiva, n. 129 del 2023, che chiarisce inequivocabilmente i criteri seguiti per l’individuazione delle aree ulteriori acquisite al patrimonio. Sotto ogni altro profilo gli atti adottati sarebbero legittimi in quanto necessitati dall’ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, nonché assorbenti in un unico provvedimento – come è possibile fare – l’accertamento di inottemperanza e l’ablazione del bene. Quanto al diniego di sanatoria, esso si giustificherebbe in ragione della mancanza del requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, avuto riguardo all’insieme degli interventi eseguiti, suscettibili di valutazione necessariamente unitaria, che hanno peraltro comportato la modifica di destinazione d’uso da magazzino a residenziale. </h:div><h:div>4. Con l’odierno appello i signori -OMISSIS- hanno innanzi tutto inteso evidenziare la asserita contraddittorietà degli atti impugnati con l’adozione da parte del consiglio comunale di-OMISSIS- della deliberazione n. 40 del 23 settembre 2024 - avverso la quale pende autonomo ricorso al medesimo T.a.r. per la Toscana- che ha ritenuto l’immobile di interesse pubblico in quanto destinato ad esigenze abitative per la collettività, sicché se ne è disposto il mantenimento scongiurandone la demolizione. </h:div><h:div>Nel merito, hanno articolato i tre motivi di gravame di seguito sinteticamente riportati:</h:div><h:div>I- nullità/illegittimità, erroneità della sentenza nella parte in cui non valorizza l’effetto interruttivo e sospensivo dei termini della demolizione dell’avvenuta presentazione della s.c.i.a. in sanatoria, violazione degli artt. 23-<corsivo>ter</corsivo>, 31 e 37 del T.u.ed. e degli artt. 98,99, 191, comma 6, 196 della l.r. Toscana n. 65 del 2014, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, efficienza e imparzialità <corsivo>ex</corsivo> art. 97 Cost. e 1 e seguenti della l. n. 241 del 1990. L’avvenuta presentazione della s.c.i.a. in sanatoria il 28 gennaio 2021 avrebbe dovuto sospendere l’efficacia dell’ingiunzione a demolire, senza necessità di coinvolgimento del giudice penale, diversamente da quanto affermato dal T.a.r. La qualifica come inadempimento del silenzio serbato in merito dal comune di-OMISSIS- non avrebbe consentito di procedere all’acquisizione, che peraltro è antecedente al rigetto della segnalazione; </h:div><h:div>II- nullità/illegittimità, erroneità della sentenza per violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 196 della l.r. n. 65 del 2014, in particolare in quanto l’accertamento dell’inottemperanza, quale atto propedeutico necessario alla validità dell’ordine acquisitivo (v. Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2023, n. 755; sez. VII, 3 gennaio 2023, n. 87), non è stato in alcun modo comunicato agli interessati; </h:div><h:div>III - nullità/illegittimità, erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta legittimità del diniego della s.c.i.a., stante che nella specie né vi è stata una modifica di destinazione d’uso -essendo l’immobile da sempre adibito ad uso residenziale e non avendo valore contrario la relazione acclusa alla pratica di ristrutturazione, n. 6742 del 5 novembre 1997, firmata solo dal progettista e non dalle parti-, né può assumere valore ostativo il giudicato penale, che fa stato nel procedimento amministrativo solo sui fatti accertati, ma non sulla loro qualificazione giuridica. L’intervento rientrerebbe nella classificazione D1 della legge regionale Toscana n. 59/1980 non essendo stata aumentata l’altezza dell’edificio, ma semplicemente riprofilato il terreno circostante.  </h:div><h:div>5. Si è costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS- per resistere all’appello chiedendone il rigetto, dopo averne eccepito l’inammissibilità per essere lo stesso meramente riproduttivo delle censure di primo grado. Con memoria del 20 marzo 2025 ha eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità riguardante il primo motivo di appello, stante che con riferimento agli effetti della richiesta di sanatoria sull’ingiunzione a demolire il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità per la sopravvenienza <corsivo>medio tempore</corsivo> del suo rigetto con affermazione cui non sono state mosse censure. Ha chiarito la tempistica dell’annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria già rilasciato, correlata al tardivo apprendimento dell’esito del giudizio di Cassazione (sentenza del 3 dicembre 2002) che ha definitivamente cristallizzato l’abusività degli interventi per come accertati dal Tribunale di Livorno con sentenza n. 193/2001. Ha contestato la rilevanza a supporto delle tesi degli appellanti della sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 2024 che ha destinato all’emergenza abitativa l’immobile acquisito. </h:div><h:div>6. Con l’ordinanza n. 1141 del 26 marzo 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sull’assunto che «[…] <corsivo>quanto al </corsivo>periculum<corsivo> nella comparazione di interessi in gioco non può che prevalere quello al mantenimento della </corsivo>res adhuc integra<corsivo> fino alla decisione della causa, non avendo l’Amministrazione evidenziato le ragioni d’urgenza di ripristino dello stato dei luoghi, né, men che meno, di ablazione della proprietà, e per contro venendo in evidenza il diritto all’abitazione dei ricorrenti, giusta la destinazione residenziale del manufatto di cui in controversia</corsivo>». </h:div><h:div>7. In data 24 luglio 2025 il Comune di-OMISSIS- ha presentato una nuova memoria per ribadire la propria prospettazione, in particolare precisando come l’ingiunzione del pubblico ministero è conseguita all’inerzia dei proprietari, pur consapevoli della precarietà della propria situazione abitativa, in quanto residenti in un immobile abusivo (sul punto, v. Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2025, n. 24990).  Da qui l’inconferenza del richiamo (anche) alla protezione del diritto all’abitazione, che non può risolversi nell’elusione di un giudicato penale. </h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>9. In via preliminare il Collegio ritiene che non necessiti di approfondito scrutinio l’eccezione di inammissibilità riferita al primo motivo di gravame, giusta la sua infondatezza nel merito. </h:div><h:div>9.1. Per contro, malgrado la non particolare incisività delle doglianze riproposte, esse sono formulate in chiave critica rispetto alle risultanze del giudizio di primo grado.  </h:div><h:div>10. La prima e la terza censura, riferite entrambe al diniego di sanatoria, possono essere affrontate congiuntamente giusta l’omogeneità della (errata) ricostruzione a supporto. </h:div><h:div>11. Va innanzi tutto rilevato come gli appellanti non hanno presentato al Comune di-OMISSIS- una richiesta di sanatoria, ma hanno inteso veicolarla avvalendosi dello strumento della s.c.i.a. (del 28 gennaio 2021, ovvero a distanza di circa un anno dall’adozione dell’ingiunzione a demolire della Procura, che dà espressamente atto della mancata attivazione fino a quel momento di procedimenti in tal senso). Quanto detto per l’avvenuta qualificazione dell’intervento, dal quale afferma non derivare modifica di destinazione d’uso, come mera manutenzione straordinaria, senza alcuna modifica di sagoma e volumetria. </h:div><h:div>11.1. Il Collegio rileva come nel caso di specie il paradigma attinto (la s.c.i.a.) è estraneo al regime di assentibilità del tipo di interventi posti in essere sia <corsivo>ex ante</corsivo> che, a maggior ragione, <corsivo>ex post</corsivo>. E ciò per l’evidente ragione che la tipologia degli interventi posti in essere e la loro entità complessiva, per come accertate in via definitiva dal giudice penale, non possono in alcun modo far rientrare l’opera complessivamente intesa nello schema normativo della manutenzione, qualificandosi piuttosto come ristrutturazione. La modifica di destinazione d’uso peraltro risulta <corsivo>per tabulas</corsivo>, giusta l’oggetto dei titoli di legittimazione richiesti e ottenuti in precedenza, che espressamente documentano quella originaria e mai mutata del fabbricato. 11.2. A fronte di tale assoluta inconfigurabilità della segnalazione come tale, il comune di-OMISSIS- neppure avrebbe dovuto dare riscontro. Sicché la nota impugnata, che peraltro si limita a dare atto di quanto sopra riportato con riferimento alle ragioni ostative concrete all’assentibilità postuma delle opere, va derubricata a mera nota di cortesia, <corsivo>ex se</corsivo> inidonea a rimettere in termini gli interessati rispetto ad un’istanza, comunque la si inquadri, sopravvenuta ai tempi assegnati per la demolizione spontanea. </h:div><h:div>12. In linea generale, il Collegio ricorda infatti che l’utilizzo della s.c.i.a. quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi, prima delle modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001 apportate dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105, era consentita esclusivamente in caso di intervento ancora in corso (art. 37, comma 5). Nella stessa logica si pone la previsione di cui all’art. 23, comma 6, espressamente richiamata, che nei casi di super s.c.i.a. (s.c.i.a. alternativa a permesso di costruire) consente di ripresentare la segnalazione (che la norma continua a denominare «<corsivo>denuncia di inizio attività</corsivo>») con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme ai rilievi mossi dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nei trenta giorni dall’inoltro, che in quel caso non consente l’inizio dei lavori, giusta l’efficacia differita dello specifico istituto. </h:div><h:div>12.1. Per quanto, dunque, nella prassi la s.c.i.a. venga utilizzata e la giurisprudenza non si sia posta lo specifico problema della sua astratta ammissibilità, la ribadita necessità di una pronuncia espressa da parte del comune la riduce in verità a una questione meramente nominalistica. Vuoi infatti che il silenzio all’esito della sua presentazione venga qualificato come rifiuto, in analogia con quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, vuoi che al contrario si parli di accoglimento, secondo un più risalente orientamento in verità ormai abbandonato, la giurisprudenza ha comunque richiesto una significatività del tempo trascorso, con ciò negando efficacia immediata alla presentazione della segnalazione, in maniera ben diversa da quanto prevede il meccanismo di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990. Da ultimo peraltro è prevalso l’orientamento, cui accede anche l’appellante, che in assenza di un’espressa indicazione di senso opposto da parte del legislatore il silenzio assume valore di mero inadempimento, a fronte del quale il privato può avvalersi degli appositi rimedi, anche giurisdizionali, approntati dall’ordinamento. L’utilizzo della s.c.i.a. finisce dunque solo per consentire di individuare nei sessanta giorni tradizionalmente utili a fini di controllo (trenta, come noto, in ambito edilizio) il termine decorso il quale tale inadempimento può ritenersi sussistente (sul punto, v. Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; <corsivo>id</corsivo>., 19 febbraio 2025, n. 1394). L’opzione per la qualificazione come inadempimento consegue anche alla necessità di indicare la somma dovuta a titolo di sanzione, commisurata all’aumento di valore dell’immobile indicato dall’Agenzia del territorio, che presuppone l’esplicitazione dell’esito favorevole dello scrutinio.  </h:div><h:div>12.2. Che tale sia la corretta lettura da dare al sistema delineato dalle norme è dimostrato anche dalla disciplina contenuta ora nell’art. 36-<corsivo>bis</corsivo>, rubricato «<corsivo>Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali», </corsivo>introdotto nel T.u.ed.<corsivo>
				</corsivo>dal già ricordato d.l. n. 69 del 2024, c.d. “Salva casa”, che ha contestualmente abrogato il comma 4 dell’art. 37. Le nuove ipotesi di sanatoria ordinaria ivi previste, tra le quali rientra anche la realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, è ora espressamente prevista la presentazione della s.c.i.a., che peraltro può essere “condizionata” al rispetto di talune misure ovvero alla demolizione di parti non sanabili. </h:div><h:div>12.3. Ma vi è di più. Anche ad ammettere l’utilizzo della s.c.i.a. postuma, esso dovrebbe essere quanto meno speculare rispetto al regime del titolo necessario per realizzare la costruzione in via preventiva, non potendosi certo ipotizzarne la legittimità <corsivo>ex post, </corsivo>laddove non lo era in tal modo neppure <corsivo>ex ante</corsivo>.  Il che è quanto viceversa tentano di sostenere gli appellanti, rimettendo in discussione la qualificazione dell’abuso giù effettuata (anche) nel giudicato penale e riqualificandolo come mera   manutenzione straordinaria. Così pretermettendo che la condanna consegue a un’analitica ricostruzione degli interventi effettuati, inclusa la modifica di destinazione d’uso, la gravità dei quali è già stata (ri)valutata pure dal giudice amministrativo, laddove ha ritenuto doveroso, oltre che legittimo, annullare in autotutela il permesso in sanatoria in precedenza rilasciato proprio in ragione della tipologia dell’abuso riscontrato e della sua riconducibilità alla mancanza di permesso di costruire. Argomentazioni queste tutte diffusamente esplicitate nel “rigetto” di s.c.i.a. in sanatoria. </h:div><h:div> 12.4. Infine, la circostanza che l’ingiunzione a demolire consegua al passaggio in giudicato della condanna per abuso edilizio rende l’illecito <corsivo>ex se</corsivo> ormai insanabile. La portata estintiva del reato che il legislatore attribuisce alle sanatorie, fa sì che l’avvenuta presentazione della relativa istanza abbia efficacia sospensiva del giudizio (art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, che peraltro continua a far riferimento ai soli casi di cui all’art. 36, con esclusione quindi di quelli di cui, oggi, all’art. 36-<corsivo>bis</corsivo>). Ma una volta che lo stesso si sia concluso in maniera definitiva, non può più essere travolto retroattivamente (v. <corsivo>ex multis</corsivo> Cass. pen., 16 marzo 2020, n. 10083; <corsivo>id</corsivo>., 31 ottobre 2019, n. 44503). </h:div><h:div>Nel procedimento <corsivo>de quo</corsivo>, anche tale principio è già stato affermato con efficacia di giudicato vincolante tra le parti dal Consiglio di Stato nella appena ricordata decisione n. 4205 del 2019, ove si legge che «<corsivo>l’accertamento dell’illecito penale realizzato dai sig.ri -OMISSIS- – seppure distinto da quello amministrativo –, pendente oltretutto l’ordine di demolizione scaturente dal giudicato penale, era comunque </corsivo>ex se<corsivo> ostativo al rilascio della sanatoria</corsivo>». Così come lo era nel 2005, lo era ancora, evidentemente, a situazione immutata, anche nel 2021. </h:div><h:div>13. La sostanziale inconfigurabilità dell’istanza di sanatoria per tutte le ragioni dette la rende astrattamente inidonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento demolitorio.</h:div><h:div>14. Il richiamo pertanto al principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, pur non avendo un effetto caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ne determina la temporanea inefficacia fino al suo eventuale rigetto (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; id., 28 marzo 2024, n. 2952; 20 gennaio 2023, n. 714; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990 e 2 novembre 2023, n. 9404), si palesa del tutto inconferente </h:div><h:div>15. Da quanto sopra detto consegue il rigetto del primo e del terzo motivo di appello e la conferma della sentenza di primo grado laddove ha affermato la legittimità del diniego di sanatoria. </h:div><h:div>16. La questione degli effetti della presentazione di un’istanza di sanatoria -ove ammissibile e correttamente formulata - sull’esecuzione della sanzione reale del ripristino dello stato dei luoghi interseca quella della legittimità dell’acquisizione al patrimonio, quale diretta conseguenza della mancata ottemperanza spontanea alla stessa. Laddove infatti ridetto “congelamento” dello <corsivo>status quo</corsivo> avesse trovato applicazione, non solo non si sarebbe potuti addivenire alla demolizione in danno delle parti inadempienti, ma men che meno all’acquisizione, quale sanzione di secondo livello prodromica alla stessa (salvo il caso dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera). </h:div><h:div>17.  L’acquisizione al patrimonio dell’abuso e dell’area di sedime, secondo la ricostruzione datane dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.p., 11 ottobre 2023, n. 16), consegue «<corsivo>di diritto</corsivo>» al decorso del termine di 90 giorni per la demolizione, sicché per impedirne la produzione, il proprietario deve attivarsi per ottenere la sanatoria esclusivamente entro tale lasso di tempo. Tale è la lettura che viene data alla formulazione letterale dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove consente la presentazione dell’istanza «<corsivo>fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative</corsivo>», sicché solo nel caso in cui non sia possibile la demolizione si ha riguardo al momento dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34 del medesimo T.u.ed. «<corsivo>Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene</corsivo>» (v. ancora Cons. Stato, A.p., n. 16 del 2023, cit. <corsivo>supra</corsivo>, che ha ammesso anche la possibilità, pur sempre entro il termine di 90 giorni, di chiedere una proroga, qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della <corsivo>restitutio in integrum</corsivo> entro tale termine; proroga oggi espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, come novellato dal più volte ricordato decreto del 2024).</h:div><h:div>18. Per completezza, si ricorda che essendo la perdita della proprietà correlata ai soli casi di illeciti di maggiore gravità (mancanza di o totale difformità dal permesso, mancanza della o totale difformità dalla c.d. super s.c.i.a.), in caso di istanza di sanatoria presentata in relazione ad abusi minori (mancanza o difformità dalla s.c.i.a., cui dopo la novella del 2024 sono assimilati i casi di parziale difformità dal permesso di costruire, ma anche la variazione essenziale) essa può produrre il solo effetto di impedire la demolizione. Anche sotto tale profilo, dunque, emerge la contraddittorietà delle scelte degli appellanti, che pur sostenendo di aver realizzato interventi derubricabili a manutenzione straordinaria e quindi assentibili mediante s.c.i.a., non censurano <corsivo>ex se</corsivo> l’avvenuta adozione dell’acquisizione al patrimonio, che ove il loro inquadramento fosse corretto neppure sarebbe stata prevista.  </h:div><h:div>19. A ben guardare, tuttavia, la tardività della presentazione della s.c.i.a./istanza di sanatoria consegue non all’avvenuto decorso del termine di 90 giorni – <corsivo>rectius</corsivo>, nel caso di specie, 60, giusta la previsione letterale dell’ingiunzione a demolire – ma al fatto stesso che intimazione vi sia stata, per l’evidente ragione che a fronte del giudicato penale essa né era comunque idonea a sospendere l’esecuzione, né poteva andare a buon fine. </h:div><h:div>20. Va ora ricordato che l’art. 31, del T.u.ed., della cui violazione gli appellanti si dolgono, al comma 2 prevede che sia «<corsivo>il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale</corsivo>» ad ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (in tal modo delineando l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale) e che la medesima autorità amministrativa debba indicare «<corsivo>nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3</corsivo>». In altri termini, soltanto l’ordinanza di demolizione amministrativa contiene non solo l’ordine di ripristino, ma anche l’avviso che la sua mancata ottemperanza comporterà la perdita del diritto di proprietà secondo un meccanismo che ne comporta l’estinzione <corsivo>ex lege</corsivo> per acquisizione del bene al patrimonio pubblico. </h:div><h:div>20.1. Al contrario, il comma 9 della medesima norma, con riferimento alla demolizione ingiunta dall’autorità giudiziaria, si limita a statuire che il giudice provvede «<corsivo>con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44</corsivo>», nel solo caso in cui riscontri che la stessa «<corsivo>non sia stata altrimenti eseguita</corsivo>». </h:div><h:div>21. La disposizione, proprio per la sua (teorica) portata residuale e suppletiva, non contiene una disciplina di dettaglio sovrapponibile a quella prevista per i casi di demolizione intimata dal Comune: a ciò consegue da un lato che i destinatari dell’intimazione si identifichino <corsivo>naturaliter</corsivo> con i soggetti individuati come responsabili nella sentenza di condanna; dall’altro che, quand’anche a scopo conoscitivo venga informata la proprietà, pur incolpevole, ciò risponde all’esigenza di garantirne il necessario coinvolgimento nella susseguente demolizione. </h:div><h:div>22. La totale autonomia tra i due distinti procedimenti demolitori è un dato acquisito nella prassi e nella giurisprudenza. Essa va evidentemente letta in senso teleologicamente orientato all’obiettivo finale, che è quello del ripristino dello stato dei luoghi, sicché eventuali interferenze o indebite commistioni dell’uno nell’altro in tanto rilevano, in quanto invadono altrui competenze, ostacolando il raggiungimento di tale obiettivo. Il legislatore, cioè, ha voluto far convergere verso l’unico risultato atteso due strade ipoteticamente separate: laddove la prima, ovvero quella per così dire fisiologicamente preposta allo scopo, subisca deviazioni, subentra la seconda, che in quanto successiva ad un accertamento di responsabilità effettuato in sede giudiziaria, non ammette deroghe ovvero tolleranze alcuna. I percorsi, dunque, non sono paralleli, ma convergenti: ne consegue che tutte le modifiche apportate allo stato di fatto dal Comune con le proprie scelte non possono incidere sul perimetro oggettivo dell’intimazione del giudice (al riguardo, v. Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471; <corsivo>id</corsivo>., 20 gennaio 2023, n. 714; C.G.A.R.S., 9 luglio 2025, n. 530).</h:div><h:div>22.1. L’ordine impartito dal giudice penale presuppone la constatazione della mancata esecuzione delle opere: il che significa che consegue o all’avvenuta inottemperanza di quello già adottato dal Comune, con quanto ne consegue sulla perdita della proprietà, o alla sua omessa adozione, benché si tratti di atto dovuto. </h:div><h:div>22.2. Esso si risolve nella mera intimazione a demolire, senza altro aggiungere finanche in relazione al termine entro cui ciò deve avvenire. Ciò è talmente vero che i giudici di legittimità si sono preoccupati di individuarlo nel caso in cui alla demolizione del manufatto abusivo sia stato  subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, attingendolo dall’art. 31, comma 3, e dunque identificandolo nei 90 giorni ivi previsti, calcolati dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Pen., sez. III, 26 giugno 2024, n. 28727; id., 28 aprile 2016, n. 22258 e 4 dicembre 2014, n. 7046). Ma trattasi, appunto, di una mera convenzione limitata alla condivisione del termine, di certo non degli effetti della sua inosservanza. </h:div><h:div>22.3. La demolizione imposta dal giudice prescinde dunque dagli effetti ablatori e/o sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione nel termine di novanta giorni di cui al terzo comma dell’art. 31, che restano del tutto indipendenti dal giudicato penale. «<corsivo>Ne consegue che nessun obbligo di conformazione al termine di novanta giorni di cui al comma 3 predetto può sussistere in capo al giudice penale laddove abbia ad ordinare la demolizione del manufatto abusivo, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia</corsivo> […] <corsivo>per un termine superiore</corsivo>» (Cassazione penale, sez. III, 5 aprile 2018, n. 15134). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, stante che l’ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica di Livorno del 30 gennaio 2020 ha autonomamente indicato quale termine per demolire sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Pur avendo ormai chiarito la neutralità dello stesso rispetto alla possibilità di richiesta di sanatoria, comunque preclusa,  va ricordato che la s.c.i.a. in sanatoria è stata pure presentata ben oltre la scadenza di tale termine.  </h:div><h:div>23. La reciproca autonomia fra la demolizione ordinata dal giudice penale e i poteri sanzionatori del Comune è dimostrata altresì dal fatto che sono soggette al sindacato del giudice dell’esecuzione penale le deliberazioni comunali sopravvenute che, a vario titolo, sottraggano alla demolizione l’opera abusiva, in tal modo impedendo che l’ordine impartito con la sentenza di condanna sia eseguito ed anzi imponendone la sospensione e/o il ritiro (cfr. Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; <corsivo>id</corsivo>., 23 novembre 2021, n. 46194). </h:div><h:div>23.1. Vero è che nei fatti un coordinamento fra l’intervento del giudice penale e quello generale di carattere amministrativo deve pur sempre esserci, in quanto se così non fosse i due procedimenti potrebbero sfociare in esiti antitetici, anche in relazione ai soggetti coinvolti, ovvero, più banalmente, duplicare spese, sia di progettazione che di esecuzione. Pur restando il pubblico ministero il regista dell’operazione che nasce dalla sua diffida e il giudice dell’esecuzione l’autorità competente a conoscere delle eventuali controversie insorte <corsivo>in itinere</corsivo>, non si può infatti escludere che vengano a crearsi punti di contatto tra i due procedimenti.</h:div><h:div>23.2. A riprova di ciò, può citarsi la disposizione contenuta nell’art. 32, comma 12, del d.l. n. 269 del 2003, come ulteriormente dettagliata dal decreto del 23 luglio 2004 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall’apposita circolare n. 1254/04 della Cassa Depositi e prestiti, che con il suo richiamo esplicito anche alle esecuzioni disposte dal giudice penale, costituisce un innegabile tentativo di creare un <corsivo>trait d’union</corsivo> pure formale tra i due distinti procedimenti, valorizzando il ruolo centrale dei Comuni in quanto preposti alla vigilanza sul (proprio) territorio. La circostanza peraltro che in essa si faccia riferimento solo ai Comuni quali soggetti titolati ad accedere al previsto finanziamento, così tagliando fuori, ad esempio, le altre amministrazioni competenti in relazione ai vincoli paesaggistici ed ambientali che ai sensi dell’art.27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, hanno egualmente titolo a procedere alle demolizioni di loro iniziativa (Soprintendenze e Regione), ne rafforza il ruolo centrale nella gestione delle relative attività. Il punto 2 della circolare n. 1254/04 della Cassa Depositi e Prestiti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2004, afferma a sua volta che «<corsivo>gli unici soggetti legittimati a richiedere le anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo sono i Comuni, anche nell’ipotesi in cui alla demolizione debba provvedere altra autorità pubblica (autorità giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc</corsivo>». Salvo precisare, correttamente, che «<corsivo>per coprire le spese da sostenersi in ordine ai provvedimenti demolitori, tali soggetti,</corsivo> [autorità giudiziaria compresa], <corsivo>dandone contestuale comunicazione all’Istituto, devono rivolgersi all’amministrazione comunale territorialmente competente, che è l’unico interlocutore della Cassa Depositi e Prestiti per quanto concerne le procedure di finanziamento</corsivo>». Trattandosi cioè di interventi originariamente di competenza del Comune, appare logico che la legge abbia previsto di imputare a tale Ente le spese di demolizione delle opere abusive, indipendentemente dal fatto che siano eseguite dal Sindaco, dal Magistrato o da altra Autorità di controllo.</h:div><h:div>23.3. Va detto che di regola il coinvolgimento del Comune dovrebbe collocarsi a valle della progettualità esecutiva del pubblico ministero, che deve attivarsi al riguardo, preoccupandosi anche dell’affidamento dell’incarico e dell’indicazione dell’importo, salvo, appunto, comunicarla all’Amministrazione comunale, affinché si faccia carico di assumere l’anticipazione delle relative somme da parte della Cassa Depositi e prestiti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa. Il Comune cioè provvederà al pagamento delle somme indicate dal magistrato, in favore del soggetto che avrà effettuato la demolizione, salvo poi procedere al recupero - anche tramite iscrizione nel ruolo di riscossione dei tributi - dal soggetto responsabile.</h:div><h:div>24. Tutte le menzionate questioni afferiscono tuttavia all’esecuzione in sé, e non all’effetto della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, della quale il legislatore si occupa a livello generale solo con riferimento a quella adottata dal Comune.</h:div><h:div>25. Il procedimento a formazione progressiva ben declinato dalla più volte ricordata pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2023 che porta alla ablazione del bene quale sanzione di secondo livello è infatti per regola comunque orientato al ripristino dello stato dei luoghi, che tuttavia in quel caso passa dalla sottrazione del bene al proprietario, laddove nel caso di disposizione giudizialmente emessa ne prescinde. L’acquisizione del bene, d’altro canto, assurge anche all’ulteriore finalità di consentire all’Ente nel cui territorio esso insiste di trasformare la lesione subita in risorsa, optando per il mantenimento dell’opera asservita all’interesse pubblico ravvisato nello stesso. Non a caso, anche sulla effettività della rappresentazione di tale interesse, si ritiene sia il giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, a doversi pronunciare, al fine di scongiurare atteggiamenti elusivi delle proprie scelte di ripristino della legalità  (<corsivo>ex multis</corsivo> Cass. Pen., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 35013). </h:div><h:div>25.1. L’avvenuta adozione di una deliberazione in tal senso da parte del Comune di-OMISSIS-, dunque, peraltro dichiaratamente oggetto di autonomo contenzioso, lungi dal dimostrare, come preteso dagli appellanti, l’ammissione implicita della compatibilità della permanenza del bene sul territorio, e dunque della sua sanabilità, costituisce semplicemente il punto di approdo della scelta procedimentale seguita dal Comune, che ha attribuito alla demolizione giudizialmente disposta la stessa valenza e gli stessi effetti di quella che avrebbe dovuto/potuto disporre autonomamente.  </h:div><h:div>26. D’altro canto, anche in questo ambito, dove il legislatore ha ritenuto necessario introdurre un quadro regolatorio più preciso, lo ha fatto inserendo le relative previsioni direttamente nel T.u.ed. </h:div><h:div>Si allude in particolare alla disciplina degli interventi abusivi in zone sismiche in violazione delle disposizioni del T.u.ed. e dei decreti interministeriali ivi espressamente previsti (artt. 52 e 83), per i quali gli artt. 98 e seguenti contengono indicazioni di dettaglio che affidano la fase esecutiva al dirigente regionale competente, anziché al pubblico ministero. La lettura restrittiva, ovvero di stretta interpretazione, che si suole dare a tali norme consegue alla ribadita riconducibilità, quale regola di sistema,  della esecuzione dei provvedimenti giudiziari esclusivamente al pubblico ministero. Da qui la precisazione da parte dei giudici di legittimità che qualora lo stesso manufatto sia stato oggetto sia di un ordine di demolizione ai sensi di ridetta normativa, sia di altro ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, «<corsivo>l’ordine di demolizione impartito dal giudice, quando riguarda l’intero manufatto, assorbe quello specifico dettato per le zone sismiche</corsivo>» (cfr. Cass. pen., 20 gennaio 2023, n. 2342, che ha ribadito che, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del d.P.R. 380/2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali. V. anche sul punto Cass. pen., 11 febbraio 2014, n. 6371; <corsivo>id</corsivo>., 10 ottobre 2007).</h:div><h:div>27. L’intero sistema è dunque volto a rafforzare l’idea che l’ordine di demolizione di opere abusive impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna non ammette deroghe e l’organo dell’esecuzione è esclusivamente il pubblico ministero, in assenza di analoghe disposizioni specifiche che riconducano all’autorità amministrativa il compito di occuparsene (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 905).</h:div><h:div>28. Il Collegio ritiene che dalle considerazioni svolte discenda la illegittimità dell’acquisizione disposta sul presupposto dell’inottemperanza non a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione, ma conseguita a una sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto. Diversamente opinando, essa verrebbe irrogata al di fuori dai casi previsti dalla legge (cfr. Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2024, n.18895).   </h:div><h:div>28.1. L’ordinanza di demolizione disposta dal giudice penale ha natura di «<corsivo>sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa</corsivo>» (Cass. penale, sez. III, 3 marzo 2022, n.7631), mentre la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4, appartiene alla sequenza tipicamente amministrativa che si apre con “quella” specifica sanzione demolitoria (prevista al comma 3), e passa per il tramite dell’accertamento di inottemperanza, previamente notificato all’interessato. Presupposto dell’acquisizione, cioè, è l’esercizio di un potere di cui il Comune è titolare ai sensi degli articoli 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 16/2023 punti 14 e ss.), non la sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto. Il coordinamento della fase esecutiva, dunque, non può spingersi fino a creare un’indebita commistione tra procedimenti di natura distinta, tanto più che la natura sanzionatoria, per giunta di significativa afflittività, che connota la perdita della proprietà nel caso di specie, la sottopone doverosamente al rispetto del principio generale di legalità, che non consente di estendere effetti negativi al di fuori del perimetro delineato dalla fonte che li prevede (sul punto v. T.a.r. per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, 10 aprile 2025, n. 269).</h:div><h:div>28.2. Né a diverse conclusioni può addivenirsi sulla base di considerazioni di natura sistematica, che si riducono peraltro alla collocazione della previsione dell’ingiunzione demolitoria da parte del giudice all’interno della norma (l’art. 31) che declina in dettaglio il procedimento sanzionatorio nei casi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il comma 9, infatti, non contiene alcun richiamo alle disposizioni di carattere procedimentale tali da legittimare tale estensione di disciplina, limitandosi a circoscrivere la possibilità di intervento del giudice penale ai soli casi di «<corsivo>opere abusive di cui al presente articolo</corsivo>», ovvero quelle che integrano comunque il reato di cui all’art. 44 del T.u.ed. </h:div><h:div>29. Vero è che agli atti del fascicolo di primo grado, a corredo della memoria del 4 settembre 2023, il Comune di-OMISSIS- ha prodotto una circolare (prot. 3174/2015) in data 9 novembre 2015 con la quale il Procuratore della Repubblica di Livorno, rivolgendosi ai Comandi della polizia municipale dei comuni del circondario, definisce l’eventuale autonoma ingiunzione a demolire adottata dopo la propria da parte del comune un «<corsivo>inutile duplicato dell’ordine del PM esponendo inoltre il Comune ai ricorsi dell’interessato</corsivo>». Esula dal perimetro della decisione il merito e soprattutto la vincolatività dell’indicazione interpretativa nei confronti degli uffici comunali, anche in ragione della vetustà dell’indicazione fornita alla polizia giudiziaria all’indomani dell’entrata in vigore della novella del 2014 che ha inserito nell’art. 31 del T.u.ed. il comma 4-<corsivo>bis</corsivo>.  È innegabile, infatti, che l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi prima e non attendere l’esito del giudizio penale. Ma ciò non toglie che laddove ciò accada, il comune non perde la titolarità del suo autonomo potere di vigilanza, unico in grado di legittimare l’ablazione della proprietà e, a seguire, il suo utilizzo per oggettive finalità di pubblico interesse. </h:div><h:div>29.1. A ben guardare inoltre la stessa circolare afferma anche, seppure limitatamente alle sanzioni amministrative di cui al richiamato comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, che esse  «<corsivo>sono irrogabili dal Comune solo in caso di inottemperanza dell’ingiunzione da esso intimata nell’ambito della procedura amministrativa e non nel caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione impartito dal PM</corsivo>», così riconducendo al rispetto del principio di legalità queste ultime, meno afflittive in quanto identificate in una somma di danaro, e non la assai più grave perdita della proprietà, che viceversa può essere «<corsivo>fondata, nella motivazione, sulla sentenza del giudice, sull’ordine del PM e sull’accertamento dell’inottemperanza effettuato dalla polizia municipale</corsivo> », nonché adottabile con ordinanza qualificata addirittura come non ricorribile «<corsivo>perché, dato il suo presupposto giudiziario, discende ex lege</corsivo>». </h:div><h:div>29.2. Con riferimento tuttavia all’accertamento dell’inottemperanza, la circolare introduce non può far a meno di cercare un momento di raccordo tra i due procedimenti, individuandolo nell’inoltro di un “avviso” delle conseguenze dell’inottemperanza, che ne preannuncia gli effetti («[…]<corsivo> in caso di inerzia</corsivo> […] <corsivo>sarà notificato un atto di accertamento dell’inottemperanza con contestuale acquisizione al patrimonio comunale</corsivo>». Avviso che nel caso di specie ovviamente non è stato dato, così come in effetti la verifica dell’inottemperanza è avvenuta senza coinvolgere in alcun modo i proprietari, come da verbale di sopralluogo, mentre il precedente stato di consistenza è stato redatto all’esito di un sopralluogo effettuato prima della scadenza del termine assegnato per demolire. Questioni tutte che gli appellanti lamentano, ma che perdono totalmente rilievo nel momento in cui il procedimento viene ricondotto nell’alveo della corretta lettura da dare all’art. 31 del T.u.ed., che non richiede alcuna  notifica aggiuntiva per l’evidente ragione che alla stessa non riconduce alcuna conseguenza. </h:div><h:div>30. Per tutto quanto sopra, va accolto il secondo motivo di appello e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, rispettivamente avverso l’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale e la sua successiva integrazione.</h:div><h:div>30.1. La ribadita legittimità del rigetto della sanatoria, che cristallizza ulteriormente l’abuso nella sua permanente illiceità, lascia integra la facoltà del Comune, ove il procedimento esecutivo del pubblico ministero non abbia avuto ancora seguito e comunque previa informativa alla Procura della Repubblica, di procedere autonomamente, con quanto ne conseguirà in caso di persistente inottemperanza. </h:div><h:div>31. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana del -OMISSIS- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Lo respinge per il resto. </h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti. </h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Martini Maria Cristina</h:div><h:div>Antonella Manzione</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>