<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250182620250723105215320" descrizione="" gruppo="20250182620250723105215320" modifica="23/07/2025 11:07:22" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Massimo Farroni" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01826"/><fascicolo anno="2025" n="06611"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250182620250723105215320.xml</file><wordfile>20250182620250723105215320.docm</wordfile><ricorso NRG="202501826">202501826\202501826.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Santini</firma><data>23/07/2025 11:04:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15391/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Massimo Farroni, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Togna, Pasquale Freddino, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Federico Cesi n. 21; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAC;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si tratta di impiegati pubblici che hanno partecipato al bando di mobilità volontaria indetto da ANAC per il passaggio da varie pubbliche amministrazioni agli organici della stessa autorità indipendente (di qui la giurisdizione del GA in quanto trattasi di pubblico impiego non privatizzato). I posti messi a bando erano complessivamente 10, di cui 8 per soggetti con comprovata esperienza in materia di contratti pubblici e 2 in materia informatica. Più in particolare: la qualifica per cui era previsto il trasferimento da altre amministrazioni riguardava la “carriera operativa” di ANAC (la quale si articola in tre carriere: esecutiva, operativa e direttiva). All’interno di tale “carriera operativa” si prevedeva la attribuzione del più basso livello di inquadramento, ossia il primo dei 60 livelli interni alla stessa carriera.</h:div><h:div>Gli odierni appellanti sono tutti vincitori della predetta selezione pubblica ma contestano il relativo inquadramento al livello retributivo 1 della “carriera operativa” di ANAC, ritenendo che la professionalità e l’anzianità <corsivo>medio tempore</corsivo> maturata nelle rispettive amministrazioni di appartenenza non sarebbe stata in alcun modo considerata dalla medesima autorità. Dunque, nella prospettiva degli odierni appellanti, avrebbero tutti diritto a qualifiche e livelli retributivi superiori rispetto al suddetto livello n. 1.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la posizione dell’appellante, lo stesso aveva in particolare prestato servizio presso il CREA, ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste nella qualifica di collaboratore tecnico ossia di impiegato.</h:div><h:div>2. Il TAR Lazio rigettava tutti i ricorsi ritenendo che:</h:div><h:div>2.1. L’eccezione di inammissibilità di acquiescenza non risulta del tutto implausibile dal momento che l’interessata “ha volontariamente partecipato senza riserve” alla richiamata procedura di mobilità, per poi accettare il suddetto inquadramento in sede di sottoscrizione del verbale di immissione in servizio in data 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>2.2. L’invocata sentenza di questa sezione n. 7725 del 2022, in cui si evidenziava l’importanza della anzianità di servizio ai fini della qualifica e del livello da attribuire ai singoli dipendenti di ANAC, riguardava una controversia promossa da dipendenti che erano già in servizio presso ANAC (mentre nel caso di specie trattasi di dipendenti tutti provenienti da altre amministrazioni);</h:div><h:div>2.3. L’art. 32 del regolamento di organizzazione e del personale di ANAC prevede che, per l’accesso alla carriera operativa a seguito di concorso, si applica di norma il livello retributivo 1;</h:div><h:div>2.4. L’anzianità di servizio nonché la professionalità <corsivo>medio tempore</corsivo> maturata presso l’amministrazione di provenienza è stata adeguatamente valutata da ANAC, in sede di procedura concorsuale, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi. Di qui la assenza di doverosa considerazione dei medesimi fattori (anzianità maturata e professionalità acquisita) anche in sede di successivo inquadramento organico;</h:div><h:div>2.5. L’autorità gode in ogni caso, laddove si tratti di provvedere al corretto inquadramento dei propri dipendenti, di ampia discrezionalità regolamentare ed organizzativa.</h:div><h:div>3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per le ragioni di seguito indicate:</h:div><h:div>3.1. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la violazione dell’art. 37 del Regolamento ANAC sul personale nonché la irragionevolezza ed inadeguatezza del relativo inquadramento;</h:div><h:div>3.2. Erroneità circa la prospettata fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per acquiescenza del gravame;</h:div><h:div>3.3. In via subordinata, illegittimità costituzionale ed incompatibilità eurounitaria dell’art. 52-quater del DL n. 50 del 2017.</h:div><h:div>4. Si costituiva in giudizio ANAC la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, faceva in ogni caso presente che il ricorso, nella sostanza, era stato solo tardivamente proposto o, meglio, attraverso la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio del 10 gennaio 2023 l’appellante stessa avrebbe prestato sostanziale acquiescenza al livello 1 attribuito da ANAC.</h:div><h:div>5. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. Tutto ciò premesso osserva il collegio che, quanto alla riproposta eccezione di inammissibilità per acquiescenza del gravame:</h:div><h:div>6.1. Per principio generale: <corsivo>“l’attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi”</corsivo> (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1998, n. 354);</h:div><h:div>6.2. In siffatta direzione, la giurisprudenza anche più risalente della Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che: il <corsivo>“diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente al lavoro svolto ed alla retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro stesso”</corsivo> si traduce in <corsivo>“diritti … che ripetono la loro origine dall’art. 36 Cost. e da norma di carattere generale e che, perciò, sono indisponibili ed irrinunciabili”</corsivo> (così Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 987, n. 672. Sulla natura indisponibile ed irrinunciabile del diritto alle mansioni e dunque alla qualifica ed al correlato corretto inquadramento, come tali sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 2103 e 2113 c.c., si veda altresì Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3297; Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1984, n. 4893; Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 1983, n. 1596; Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 1981, n. 5920);</h:div><h:div>6.3. Sempre in questa stessa direzione la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777) ha ancora evidenziato in materia di “mobilità pubblica” che: <corsivo>“la Corte … ha altresì ritenuto che l’assenso dei ricorrenti, al passaggio nella Amministrazione di destinazione, comportasse anche un incondizionato e preventivo consenso all'inquadramento poi attribuito, mentre questa conclusione è antitetica rispetto ai suddetti principi - che sono un'applicazione dei principi generali che regolano il diritto del lavoro - perchè è evidente che, a fronte di un inquadramento disposto, senza base normativa … il successivo contratto individuale non poteva certamente configurarsi, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell'Amministrazione, come un atto di rinuncia e transazione - che solo avrebbe potuto avere rilievo ex art. 2113 c.c. - e quindi la sua sottoscrizione non poteva, di per sè, comportare l'accettazione di un'erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza e l'obbligo delle Amministrazioni di destinazione risultante anche dal contratto individuale - di procedere all'assunzione nelle corrispondenti qualifiche”. </corsivo>In ogni caso:<corsivo> “Nessuno specifico accordo risulta essere intercorso tra le parti al suddetto riguardo, per cui non poteva affatto ritenersi che i lavoratori avessero prestato acquiescenza all'inquadramento disposto dalla Pubblica amministrazione, visto che non risulta essere emersa nessuna manifestazione esplicita o implicita in tali sensi (vedi, per tutte: Cass. SU n. 503 del 2011 cit. nonchè Cass. SU 24 ottobre 2007, n. 22268)”</corsivo>;</h:div><h:div>6.4. Pertanto, in estrema sintesi:</h:div><h:div>a) la congrua considerazione di anzianità maturata e professionalità acquisita, ai fini del corretto inquadramento a seguito di procedura di mobilità da una pubblica amministrazione ad un’altra, rientra nel novero dei diritti non rinunziabili del lavoratore (parte debole contrattuale) e dei connessi doveri inderogabili del datore di lavoro pubblico;</h:div><h:div>b) di qui la applicazione dell’art. 2103 c.c. (rispetto delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto e per quelle corrispondenti all’inquadramento successivamente acquisito per via della anzianità maturata e della professionalità acquisita) nonché dell’art. 2113 c.c. (invalidità di eventuali rinunzie circa disposizioni inderogabili nel cui novero rientra, altresì, il tema delle mansioni e del relativo inquadramento ex art. 2103 c.c.). Quanto alla applicazione dell’art. 2113 c.c. anche in materia di pubblico impiego si veda, altresì: Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 152; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2010, n. 9526; Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2000, n. 6359;</h:div><h:div>c) in questo complessivo quadro disciplinare, eventuali sottoscrizioni di contratti o di verbali di immissione in servizio non sono idonee a configurare, come già detto, <corsivo>“l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza”</corsivo> ed il correlato <corsivo>“obbligo delle Amministrazioni di destinazione … di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche”</corsivo> (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777, cit.);</h:div><h:div>d) in ogni caso, nel caso di specie non risulta essere emersa alcuna manifestazione esplicita o implicita di assenso al suddetto inquadramento nel livello 1 della carriera operativa, e ciò dal momento che la prescritta tabella di inquadramento con i relativi livelli retributivi (allegata in linea teorica, con tutti i singoli importi, al regolamento sul personale ANAC) non risultava debitamente pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” della suddetta autorità (circostanza non altrimenti contestata dalla difesa erariale) né essere stata puntualmente esibita, alla parte appellante, in sede di sottoscrizione del verbale di immissione in data 10 gennaio 2023 (circostanza anche questa non contestata dalla difesa erariale). Di qui la pacifica assenza di consenso informato e consapevole per mano del soggetto che in questa sede agisce come appellante;</h:div><h:div>6.5. Alla luce delle considerazioni sopra partitamente svolte, il secondo motivo deve dunque essere accolto (e parallelamente rigettata la riproposta eccezione di inammissibilità della difesa di ANAC).</h:div><h:div>7. Quanto invece al merito della questione, ossia con riguardo al primo motivo di ricorso, trova applicazione quel dato orientamento secondo cui la “mobilità pubblica” comporta la cessione del contratto ossia la mera modificazione soggettiva del contratto e non una sua novazione: di qui l’obbligo tendenziale di tenere conto dell’anzianità e della professionalità maturata nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Più in particolare:</h:div><h:div>7.1. Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>: Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2006, n. 26420, oggetto di ampi richiami da Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2022, n. 23884):</h:div><h:div>- <corsivo>“l’espressione «passaggio diretto» non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente … nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da un'amministrazione ad un'altra, che necessita di essere inquadrata negli schemi dommatici generali”</corsivo> (si osserva sin da subito che, dopo una modifica dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad opera dell’art. 16 della legge n. 246 del 2005 che qualificava tale passaggio alla stregua di “cessione del contratto”, la versione attuale dell’art. 30, comma 1, del testo unico pubblico impiego è tornata ad utilizzare la formula “passaggio diretto”: di qui la persistente validità di tutto l’orientamento che si è formato attorno all’utilizzo di tale atecnica espressione, ossia “passaggio diretto”);</h:div><h:div>- più in particolare: mentre <corsivo>“nel settore privato vi è libertà del nuovo datore di lavoro di determinare le condizioni essenziali del rapporto di lavoro (mansioni, trattamento economico) … la mobilità nel settore pubblico è soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica, del trattamento economico”</corsivo>;</h:div><h:div>- in questa specifica direzione <corsivo>“la dottrina amministrativa, già sotto la vigenza del d.leg. 29/93, aveva qualificato in maniera pressoché unanime tale fenomeno, denominato nel testo legislativo passaggio diretto, come modificazione meramente soggettiva del rapporto, con continuità del suo contenuto, e quindi come cessione di contratto”</corsivo>;</h:div><h:div>- ed ancora: <corsivo>“tale qualificazione sembra corretta alla luce del tipo contrattuale delineato nell'art. 1406 c.c., e della giurisprudenza di questa corte. Infatti la cessione del contratto, ammissibile anche per il contratto di lavoro (Cass. 6 novembre 1999, n. 12384) comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritto ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali”</corsivo>;</h:div><h:div>7.2. Tali affermazioni hanno poi trovato ulteriore conferma nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione nella parte in cui si è avuto modo di sostenere che:</h:div><h:div>- <corsivo>“in tema di mobilità di personale da un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente (Cass., Sez. VI - L, n. 16846 del 9 agosto 2016)”</corsivo> [Cass. civile, sez. lav., ord. 25 luglio 2024, n. 20696];</h:div><h:div>- <corsivo>“la regola di fondo, in presenza di una cessione del contratto, è che di esso resta immutato il contenuto, almeno nelle linee essenziali, e che il ceduto conserva i diritti già maturati, nel senso che la mobilità volontaria non pregiudica il trattamento economico-normativo del lavoratore”. Ed ancora: “qualora un pubblico impiegato benefici della c.d. mobilità volontaria ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 29 del 1993 e si trasferisca presso un ente pubblico economico, egli manterrà tutti i diritti maturati prima della cessione del contratto (e, quindi, qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità)”</corsivo> [Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2022, n. 23884, cit.];</h:div><h:div>- <corsivo>“il "passaggio diretto", di cui all'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza”</corsivo> (Cass. civ., 26 aprile 2018, n. 10145);</h:div><h:div>- detto trasferimento di personale è <corsivo>“caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico”</corsivo> (Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2021, n. 86);</h:div><h:div>- quanto alla <corsivo>ratio</corsivo> che presiede a tale orientamento: <corsivo>“se … il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all'evidenza, finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma riformulata come prioritaria rispetto al reclutamento”</corsivo> (Cass. civ., sez. lav., ord. 26 luglio 2024, n. 20953);</h:div><h:div>7.3. Anche questa sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 3289 del 10 aprile 2024 e n. 7725 del 5 settembre 2022) ha sostanzialmente osservato tale orientamento nella parte in cui è stato evidenziato, seppure con riguardo ad inquadramenti relativi a personale già interno ad ANAC (ma esprimendo principi generali validamente applicabili anche al personale che, come nella specie, proviene da enti pubblici esterni ad ANAC):</h:div><h:div>- in linea generale: il “primo inquadramento” deve essere <corsivo>“rapportato alle conoscenze effettive maturate dal dipendente nel corso della carriera”</corsivo> (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2024, n. 3289);</h:div><h:div>- con particolare riferimento alla situazione di ANAC, l’art. 3, comma 1, del regolamento sul personale prevede proprio che: <corsivo>“Il personale dell’Autorità è inquadrato nella carriera direttiva, operativa o esecutiva, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale nonché alla sfera di autonomia e alla responsabilità inerente alle mansioni svolte”</corsivo>. Dal canto sul l’art. 6 del medesimo regolamento (mobilità) prevede tra l’altro al comma 2 che: <corsivo>“L’Autorità, ove necessiti di personale dotato di specifica professionalità ed esperienza maturata nei settori di intervento dell’Autorità, può ricoprire posti vacanti in organico anche mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”</corsivo>;</h:div><h:div>- in siffatta direzione: <corsivo>“E’ illogico l’inquadramento del personale”</corsivo> laddove non risulti valorizzato <corsivo>“il diverso ruolo svolto precedentemente dal personale nelle altre amministrazioni e la diversa professionalità acquisita”</corsivo>. Si osserva come tale valorizzazione, sulla base della specifica affermazione appena riportata, debba riguardare tutto il personale impiegato in ANAC, dunque non solo quello già in servizio presso l’autorità stessa ma anche quello proveniente da “altre amministrazioni”. Formulazione, questa, espressamente utilizzata nelle due ridette sentenze di questa stessa sezione: decisivo in tal senso il passaggio, contenuto nella citata sentenza n. 3289 del 2024, in cui si afferma che occorre in tal modo valorizzare <corsivo>“anche le esperienze e le competenze maturate presso altre amministrazioni”</corsivo> ed ancora quello, contenuto invece nella precedente sentenza n. 7725 del 2022, in cui si evidenzia la necessità di <corsivo>“valorizzare il diverso ruolo svolto precedentemente dal personale nelle altre amministrazioni e la diversa professionalità acquisita”</corsivo>;</h:div><h:div>- pertanto: <corsivo>“l’Autorità è tenuta a dare il giusto rilievo alle competenze maturate dal dipendente ed alla esperienza professionale dallo stesso conseguita negli anni di attività svolta nella pubblica amministrazione”</corsivo>. Più in particolare: <corsivo>“l’ANAC, nel procedere … all’inquadramento iniziale del personale, deve tenere conto delle competenze maturate dal dipendente e dell’esperienza professionale dallo stesso conseguita negli anni di attività presso la pubblica amministrazione”</corsivo>;</h:div><h:div>- infine: il “primo inquadramento” deve essere rapportato <corsivo>“ad un parametro oggettivo, inequivoco e riferibile a tutti i dipendenti: l’anzianità di servizio”</corsivo>;</h:div><h:div>7.4. Ricapitolando gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, si può dunque affermare che:</h:div><h:div>7.4.1. La mobilità nel settore pubblico va considerata alla stregua di modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro <corsivo>illo tempore</corsivo> instaurato, con continuità del suo contenuto e quindi come cessione di contratto;</h:div><h:div>7.4.2. Tale mobilità comporta, in questo modo, il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro;</h:div><h:div>7.4.3. In siffatta direzione, il lavoratore trasferito in mobilità conserva tutti i diritti maturati prima della cessione del contratto e, in particolare: qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità;</h:div><h:div>7.4.4. In altre parole il trasferimento per mobilità comporta, tra l’altro, il diritto alla conservazione dell'anzianità del dipendente;</h:div><h:div>7.4.5. Tale principio (conservazione della anzianità maturata e della professionalità acquisita) va applicato proprio per le esperienze lavorative svolte presso altre pubbliche amministrazioni, come del resto nel caso di specie;</h:div><h:div>7.4.6. La <corsivo>ratio</corsivo> di un simile principio applicativo risiede nel fatto che, diversamente opinando (ossia ove non si tenesse conto della anzianità maturata e delle professionalità acquisite presso le amministrazioni di provenienza), la finalità che sta alla base della “mobilità pubblica”, ossia l’ottimale redistribuzione delle risorse umane e dunque il tentativo di riequilibrio tra uffici sovradimensionati e uffici sottodimensionati, risulterebbe inevitabilmente frustrata per effetto del sostanziale disincentivo al trasferimento presso altre amministrazioni;</h:div><h:div>7.4.7. Nel caso di specie tali principi sono stati tenuti ben presenti, in linea generale, sia nel regolamento ANAC sul personale (il cui art. 3 prevede che il personale dell’autorità debba essere inquadrato, all’interno delle varie carriere, anche in funzione del “grado di professionalità” <corsivo>medio tempore</corsivo> acquisito dal singolo dipendente), sia nell’avviso di selezione il cui art. 1, comma 2, ricalcando la previsione di cui al citato art. 6 del regolamento ANAC sul personale prevedeva proprio che occorreva acquisire lavoratori di altre pubbliche amministrazioni dotati di “comprovata esperienza” in campo contrattuale ed informatico;</h:div><h:div>7.4.8. Sempre nel caso di specie tali principi a tali disposizioni hanno tuttavia formato oggetto di chiara violazione, nella successiva sede applicativa, per mano della appellata autorità la quale, senza tenere nella minima considerazione l’anzianità maturata e la professionalità acquisita dalla parte appellante nel corso della sua precedente esperienza lavorativa pubblica, ha ritenuto di attribuire il livello più basso (ossia il primo di 60 livelli interni) della carriera operativa. Livello questo solitamente riservato, per espressa previsione regolamentare (art. 37, comma 2), ai neo assunti ossia a soggetti del tutto privi di qualsivoglia esperienza professionale (esperienza invece in un certo senso posseduta dalla odierna parte appellante). Una simile scelta sarebbe peraltro contraddittoria e fortemente incoerente rispetto al maggior vantaggio ottenuto da ANAC nel momento in cui quest’ultima ha comunque acquisito personale già formato e immediatamente operativo;</h:div><h:div>7.5. In tale specifica direzione si deve altresì aggiungere che:</h:div><h:div>7.5.1. Il richiamo alla sentenza n. 24487 del 2021 della Corte di cassazione è incongruo dal momento che, in quella fattispecie, si trattava di un dipendente che riteneva di assumere una qualifica superiore rispetto a quella che aveva formato oggetto di mobilità. Nel caso di cui in questa sede di controverte, al contrario, non si mette in discussione la “qualifica” di impiegato ossia la tipologia di carriera per cui si effettua il trasferimento (quella “operativa”) ma soltanto la attribuzione di un “livello interno” alla stessa qualifica/carriera, ossia il primo e dunque il più basso (su ben 60 livelli interni alla medesima qualifica “operativa”), che giammai potrebbe corrispondere al grado di anzianità e di professionalità comunque acquisita dalla parte appellante nel corso della sua precedente carriera lavorativa;</h:div><h:div>7.5.2. I principi espressi da questa sezione con la sentenza n. 7725 del 2022 con riguardo alla valorizzazione della anzianità maturata e della professionalità acquisita (principi poi ribaditi nella successiva sentenza di ottemperanza n. 3289 del 2024) trovano applicazione, come già detto, anche per le esperienze svolte presso altre pubbliche amministrazioni, dunque anche ai fini della “mobilità pubblica” e non solo per le progressioni interne ad ANAC. Sarà poi cura di quest’ultima parametrare e modulare le due diverse tipologie di esperienze (“dentro ANAC” e “fuori ANAC”) in vista della effettiva attribuzione del corrispondente livello all’interno delle medesima carriera/qualifica operativa (livello che non potrebbe dunque essere mai frutto di sostanziale azzeramento ma, semmai, di concreta ponderazione e confronto tra le varie esperienze interne ed esterne ad ANAC). Di qui anche la possibilità di “personalizzare”, in ossequio ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, il diverso grado di anzianità e di esperienza professionale acquisite all’interno delle varie “amministrazioni cedenti”: personalizzazione resa possibile dalla circostanza che occorre valutare il livello di anzianità e di professionalità effettivamente e concretamente acquisito, da tutti gli interessati, all’interno delle rispettive amministrazioni di provenienza;</h:div><h:div>7.5.3. L’appello si rivela fondato anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del regolamento ANAC sul personale, disposizione questa che disciplina il primo accesso alla carriera operativa mediante <corsivo>concorso pubblico</corsivo> presso ANAC e che prevede la attribuzione “di norma” del livello 1 (su 60), laddove la <corsivo>mobilità </corsivo>da altre amministrazioni è regolata dall’art. 6 del regolamento ANAC il quale non contempla tale medesimo riferimento al livello retributivo 1 in sede di “primo inquadramento”. Del resto la comparazione tra concorso e mobilità ai fini della attribuzione del medesimo livello più basso ossia 1 (comparazione individuata dal TAR e pretesa anche in questa sede dalla avvocatura erariale) non potrebbe in ogni caso essere efficacemente sostenuta attesa la radicale differenza soggettiva tra i due diversi modelli di accesso ad ANAC: nel primo caso (concorso) trattasi di soggetti privi di ogni esperienza professionale (dunque ancora da formare in termini lavorativi); nel secondo caso (mobilità) trattasi invece di soggetti già dotati di comprovata esperienza professionale (come d’altra parte espressamente richiesto dall’avviso di selezione) e dunque non necessitanti di particolari percorsi di formazione (soprattutto iniziale). Dalla ontologica differenza delle posizioni di partenza non potrebbe dunque che derivare un diverso trattamento in sede di attribuzione dello specifico livello di inquadramento che, giammai, potrebbe essere il medesimo per entrambe le categorie di lavoratori (ossia il livello più basso della scala tabellare);</h:div><h:div>7.5.4. La valorizzazione della anzianità e della professionalità acquisita nella sola sede concorsuale, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore dei candidati al processo di mobilità, si rivela dunque insufficiente sulla base non solo di quanto sinora affermato ma anche in considerazione del fatto che trattasi di due momenti ben distinti: l’uno riservato alla fase <corsivo>genetica</corsivo> del rapporto di lavoro (selezione pubblica onde scegliere i soggetti idonei al trasferimento presso ANAC), l’altro dedicato alla fase <corsivo>funzionale</corsivo> del rapporto di lavoro ossia alle modalità con cui i vari soggetti prescelti dovranno poi essere effettivamente inquadrati all’interno della medesima autorità di settore;</h:div><h:div>7.5.5. Parimenti non potrebbe invocarsi l’ampia discrezionalità regolamentare ed organizzativa di cui godrebbe ANAC <corsivo>in subiecta materia</corsivo> (inquadramento del personale), e ciò dal momento che tale ampia discrezionalità trova comunque un limite nella palese irragionevolezza rappresentata, nel caso di specie, dalla circostanza che al personale trasferito in questione è stato attribuito il livello retributivo 1 ossia l’inquadramento più basso all’interno della medesima carriera/qualifica operativa (impiegati), con sostanziale azzeramento delle pregresse esperienze professionali e senza tentare il benché minimo raffronto e comparazione, anche soltanto ai fini di una diversa modulazione e parametrazione dei rispettivi livelli di inquadramento, rispetto ai dipendenti ANAC già in servizio;</h:div><h:div>7.6. Dalle suesposte considerazioni discende la sicura irragionevolezza ed illogicità della scelta operata da ANAC nella parte in cui è stato attribuito il livello di inquadramento più basso all’interno della scala tabellare concernente la carriera operativa e dunque l’accoglimento, altresì, del primo motivo di appello.</h:div><h:div>8. In questa stessa direzione si deve a questo punto ritenere superata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale nonché di rinvio alla Corte di giustizie UE.</h:div><h:div>9. Nei termini suddetti il ricorso in appello va pertanto accolto e, in riforma della gravata sentenza, va accolto altresì il ricorso di primo grado con le seguenti ulteriori statuizioni:</h:div><h:div>9.1. Va innanzitutto annullato il provvedimento di inquadramento al livello retributivo 1^ della carriera operativa – qualifica di impiegato, adottato nei confronti di parte appellante nonché il presupposto bando di mobilità volontaria esterna del 24 dicembre 2021 nella parte in cui è previsto che l’assunzione in servizio avverrà “con il trattamento economico corrispondente al livello 1 della qualifica di impiegato della carriera operativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”;</h:div><h:div>9.2. Va dunque dichiarato il diritto della stessa parte appellante ad ottenere il corretto inquadramento, nella carriera operativa (qualifica di impiegato), nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione sia del grado di professionalità acquisito, sia della pregressa anzianità maturata;</h:div><h:div>9.3. Va di conseguenza condannata l’Autorità appellata:</h:div><h:div>9.3.1. Alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte appellante previa rinnovazione del procedimento di primo inquadramento: rinnovazione da effettuare, come già detto, sulla base del riconoscimento della pregressa esperienza professionale e della anzianità di servizio maturata fino alla data del trasferimento (10 gennaio 2023);</h:div><h:div>9.3.2. Alla connessa rideterminazione del trattamento retributivo;</h:div><h:div>9.3.3. Al pagamento delle differenze retributive e contributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.</h:div><h:div>10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado con le ulteriori statuizioni di cui alla parte motiva (cfr. punto n. 9 della decisione).</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione appellata alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00) oltre IVA e CPA.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Massimo Santini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>