<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240854220250408160737166" id="20240854220250408160737166" modello="2" modifica="09/04/2025 18:10:27" pdf="0" ricorrente="Lidiya Shevchyk" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="08542"/><fascicolo anno="2025" n="03101"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240854220250408160737166.xml</file><wordfile>20240854220250408160737166.docm</wordfile><ricorso NRG="202408542">202408542\202408542.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosanna De Nictolis</firma><data>09/04/2025 17:53:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Enzo Bernardini</firma><data>08/04/2025 17:02:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Consigliere</h:div><h:div>Enzo Bernardini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05727/2024, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8542 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Afrune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’odierna appellante ha visto respinta la sua istanza per la cittadinanza italiana per la presenza, ritenuta ostativa alla concessione, di due segnalazioni del 2 novembre 2010 e del 31 marzo 2007, concernenti rispettivamente i reati di cui all'art.186 del d. lgs. n. 285/1992 <corsivo>(guida sotto l'influenza dell'alcol) </corsivo>e di cui agli artt. 582 <corsivo>(lesioni personali), </corsivo>594 (ingiuria) e 612 <corsivo>(minaccia) </corsivo>c.p.</h:div><h:div>2. Ritenendo irragionevole il diniego, perché riferito a condotte risalenti e/o rimaste senza esiti sul piano penale e senza tenere conto della sua condizione economico-patrimoniale, lavorativa, personale e familiare, asseritamente integrata nel tessuto sociale italiano,  ha prodotto ricorso, respinto dal Tar perché “<corsivo>l'istante, anche se non destinataria di sentenze di condanna, è risultata protagonista di fatti antigiuridici che, se valutati congiuntamente nella loro dimensione fattuale, hanno non irragionevolmente suggerito un contegno di particolare cautela in capo alla p.a. nella formulazione del giudizio di idoneità all'acquisizione dello status civitatis, considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009)… </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tuttavia a favore della posizione di parte ricorrente, il Collegio precisa che il diniego della cittadinanza non preclude all'interessato di ripresentare l'istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto), per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici) - dato che l'interessata può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima. Nell'operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici…</corsivo></h:div><h:div><corsivo>..il Collegio ritiene che il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all'onere di motivazione e di istruttoria senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che i precedenti penali emersi a carico della richiedente costituiscono, a prescindere dagli esiti sul piano penale, indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Con l’atto di appello, sono reiterate le doglianze di primo grado, evidenziandosi in particolare che:</h:div><h:div>- “<corsivo>nel provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione viene utilizzato il sintagma “reati commessi” e tale assunto è ripreso dalla decisione adottata dal tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ma non è definizione corretta. Un reato in uno stato di diritto si considera commesso solo se accertato con una sentenza penale passata in giudicato dopo l’esperimento del terzo grado di giudizio o dopo l’inutile termine per l’impugnazione del grado successivo al primo: oltre all’irrevocabilità della sentenza, è requisito indispensabile la celebrazione e la conclusione con una sentenza di condanna almeno del processo di primo grado. Senza una condanna di almeno un grado di giudizio e, nel caso de quo, senza neppure l’inizio del processo, il soggetto si trova in un limbo che è il procedimento e non il processo, fase in cui l’azione penale, come in questo caso, neppure è stata esercitata</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>assolutamente illogica appare la motivazione in punto VI della sentenza che evidenzia come la parte non abbia contestato la verificazione dei fatti addebitati: l’impugnazione del decreto di diniego della concessione della cittadinanza non appare assolutamente sede idonea a contestare un fatto che è rimasto nella fase procedimentale, potendosi parlare di addebito solo in seguito ad una contestazione in una fase processuale, sede naturale preposta all’accertamento di un reato. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso di specie nessuna condanna è arrivata a carico dell’appellante che ben si difende già in sede amministrativa evidenziando ciò ed evidenziando la natura di contravvenzione della prima cnr e della lievità dei fatti della seconda, andando già ultra vires non essendo certo compito dell’indagato giustificare in sede amministrativa le proprie condotte riconducibili in un procedimento di sussunzione astratta in sede penale, non vi è alcun principio giuridico che possa affermare la correttezza di tale tesi punitiva del il silenzio in sede amministrativa con riferimento a fatti mai divenuti oggetto di giudizio penale. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sic rebus stantibus, appare assolutamente non corretto il profilo contestato all’appellante della mancata riabilitazione, procedimento esperibile solo nel caso del decorso del tempo e dell’adempimento di alcuni oneri dopo una condanna divenuta definitiva che, nel caso de quo, mai è intervenuta. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ad impossibilia nemo tenetur</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, invocando l’infondatezza dell’appello.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.</h:div><h:div>7. La giurisprudenza in materia della Sezione è unanime nel ritenere che il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto squisitamente discrezionale di "<corsivo>alta amministrazione</corsivo>", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “<corsivo>status illesae dignitatis</corsivo>” (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696)</h:div><h:div>Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).</h:div><h:div>Ne consegue che nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini.</h:div><h:div>8. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sin qui esperite, il Collegio ritiene, dalla disamina degli atti di causa, che la sentenza risulta largamente motivata e merita piena conferma, al pari del provvedimento impugnato, ove si consideri che nell’apprezzamento dell’Amministrazione le condotte addebitate all’appellante incidono comunque sull’affidabilità della persona e sulla sua integrazione nella collettività, indipendentemente dagli esiti penali dei citati comportamenti.</h:div><h:div>9. Peraltro, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, nella materia per cui è causa è consentito all’interessato di ripresentare la domanda già dopo un anno dal primo rifiuto, sussistendone i requisiti, considerando che il cittadino straniero può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.</h:div><h:div>10. In conclusione, le statuizioni del Giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’amministrazione nel decreto impugnato è pienamente conforme al paradigma normativo.</h:div><h:div>Alla luce di quanto esposto, l'appello va respinto. </h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Enzo Bernardini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>