<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240838120250307125712186" id="20240838120250307125712186" modello="3" modifica="07/03/2025 13:16:43" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="08381"/><fascicolo anno="2025" n="01977"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240838120250307125712186.xml</file><wordfile>20240838120250307125712186.docm</wordfile><ricorso NRG="202408381">202408381\202408381.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Pescatore</firma><data>07/03/2025 13:16:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00404/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ufficio Territoriale del Governo Foggia e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierna ricorrente, dopo avere ottenuto il nulla-osta al lavoro stagionale subordinato, ha fatto ingresso nel territorio nazionale ove ha successivamente ricevuto la comunicazione della revoca del provvedimento, a cagione dell’asserito immotivato rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di lavoro (questa la motivazione addotta nel provvedimento di revoca).</h:div><h:div>2. Avverso tale determinazione la straniera ha quindi prodotto ricorso al Tar per la Puglia, sede di Bari, respinto con sentenza n. 404/2024. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il mancato perfezionamento del titolo di soggiorno e la conseguente revoca del nulla-osta fossero legittimamente scaturiti dal rifiuto immotivato all’assunzione del lavoratore stagionale opposto dal datore di lavoro e quindi dalla riscontrata irregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale.</h:div><h:div>3. La vicenda, i motivi del ricorso di primo grado e quelli dell’appello qui all’esame ricalcano in modo speculare quelli già esaminati da questa Sezione nella recente sentenza n. 9131 del 2024, avente ad oggetto i medesimi atti presupposti impugnati nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata, ovvero:</h:div><h:div><corsivo>i) </corsivo>il provvedimento prefettizio prot.n. -OMISSIS-, con il quale è stato negato il subentro nell’assunzione del lavoratore straniero di altra ditta facente capo al medesimo datore di lavoro persona fisica (-OMISSIS-); </h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> nonché la successiva e conseguenziale Determinazione prot. n.-OMISSIS- (anch’essa gravata nel giudizio definito con la pronuncia qui gravata) con la quale il SUI di Foggia ha disposto la revoca dei nulla-osta nei confronti di tutti i lavoratori ingaggiati dal sig. -OMISSIS-.</h:div><h:div>4. All’appello qui all’esame si sono opposti, costituendosi con memoria di stile, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ufficio Territoriale del Governo Foggia.</h:div><h:div>5. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (disposto con ordinanza n. -OMISSIS-), la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2025.</h:div><h:div>5. L’appello è fondato.</h:div><h:div>6. Va anzitutto chiarito che la mancata stipula del contratto non deriva, come affermato dal Giudice di primo grado, da un rifiuto “<corsivo>immotivato del (promissario) datore di lavoro</corsivo>”, ma dalla richiesta che questi ha avanzato di poter subentrare nell’assunzione del lavoratore avvalendosi di altra ditta di sua titolarità.  La richiesta di subentro è stata respinta dall’Amministrazione e da questo diniego, a cascata, sono derivati gli atti di diniego del permesso di soggiorno e di revoca del nulla-osta.</h:div><h:div>7. Su questa decisiva premessa in fatto si innestano e trovano validi spunti argomentativi le censure svolte dal ricorrente in relazione sia all’omessa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; sia alla non compiuta istruttoria effettuata dall’Amministrazione in merito alla valutazione della richiesta di subentro nell’assunzione di altra ditta facente capo al medesimo datore di lavoro.</h:div><h:div>8. Ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., quanto ad entrambi i profili censori si fa rinvio alle motivazioni di accoglimento svolte nel precedente di questa Sezione n. 9131 del 2024, reso su fattispecie coincidente con quella qui in esame e vertente sui medesimi atti qui impugnati e in quella sede già annullati.</h:div><h:div>9. L’appello va quindi accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>10. La peculiarità e il carattere in parte inedito della questione esaminata giustificano la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Pescatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>