<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240813020241128140740276" descrizione="" gruppo="20240813020241128140740276" modifica="28/11/2024 16:46:58" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="08130"/><fascicolo anno="2024" n="04535"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240813020241128140740276.xml</file><wordfile>20240813020241128140740276.docm</wordfile><ricorso NRG="202408130">202408130\202408130.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>28/11/2024 16:33:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>LORENZO CORDI'</firma><data>28/11/2024 15:02:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma:</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04540/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8130 del 2024, proposto da: </h:div><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ryanair Dac e Ryanair Holdings Plc, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Mario Siragusa, G. Cesare Rizza, Matteo Castioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ryanair Dac e di Ryanair Holdings Plc;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avvocato G. Cesare Rizza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Ritenuto necessario esaminare <corsivo>ab imis</corsivo> - tenendo conto, ovviamente, dell’intero sviluppo della vicenda e delle posizioni espresse dalle parti- le deduzioni articolate dalle odierne appellate a sostegno dell’istanza cautelare formulata, in via incidentale, con il ricorso introduttivo del giudizio, stante la mancata esplicitazione da parte del Giudice di primo grado delle ragioni a sostegno della sospensione “<corsivo>dell’atto impugnato, già disposta con il decreto n. 2067 del 22 maggio 2024</corsivo>”. </h:div><h:div>2. Considerato che le odierne appellate hanno chiesto di “<corsivo>inibire all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di processare, consultare, visionare, utilizzare, copiare e/o trasmettere ad altri il Materiale sequestrato sino alla conclusione del procedimento principale</corsivo>” (v. <corsivo>ff</corsivo>. 12-13 del ricorso introduttivo del giudizio).</h:div><h:div>3. Considerato che, a sostegno del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, le Società del gruppo Ryanair hanno dedotto, in sintesi, l’omessa adozione della delibera di autorizzazione di cui all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 217/1998, e la carenza di motivazione a sostegno della richiesta di ispezione formulata dall’A.G.C.M. all’Autorità nazionale irlandese.</h:div><h:div>3.1. Ritenuto, all’esito della pur sommaria cognizione tipica della presente fase processuale, che: <corsivo>i</corsivo>) il precedente della Sezione n. 1832/2020, seppur non integralmente sovrapponibile al caso di specie negli aspetti di dettaglio, risulta, comunque, rilevante nella parte – di carattere generale e di principio – in cui ha tratteggiato, in sostanza, il carattere conchiuso della normativa contenuta nel Regolamento n. 1/2003; <corsivo>ii</corsivo>) tale carattere deve essere, comunque, ribadito da parte del Collegio e da esso discende l’impossibilità di individuare in un presupposto del diritto interno un requisito necessario della richiesta di collaborazione <corsivo>ex</corsivo> art. 22, par. 1, del Regolamento; <corsivo>iii</corsivo>) tale interpretazione non oblitera le garanzie della parte, dovendosi, piuttosto, tener conto del fatto che, in casi come quelli di specie, la mera richiesta di collaborazione non è ex se idonea ad incidere sulla sfera soggettiva della parte e tale incisione si determina, in ipotesi, solo con i successivi atti con i quali l’Autorità richiesta presta la propria collaborazione; <corsivo>iv</corsivo>) le tutele della parte avverso gli atti di concreta lesione della propria sfera giuridica, ivi compresa la possibilità di stigmatizzare le circostanze di fatto e di diritto a sostegno - anche di riflesso - di tali atti, sono conferite dall’ordinamento dello Stato a cui appartiene l’Autorità richiesta e sono state esercitate nel caso di specie dinanzi all’Autorità giurisdizionale irlandese; <corsivo>v</corsivo>) il difetto di giurisdizione affermato da tale Autorità rispetto alla richiesta dell’A.G.C.M. non comporta una integrale concorrente tutela da parte del Giudice italiano rispetto alle violazioni determinate dall’atto ispettivo che, come spiegato, sono di competenza del Giudice irlandese, potendosi affermare la sussistenza di una tutela limitata alla verifica di conformità della richiesta al parametro normativo di riferimento [art. 22, par. 1) del Regolamento n. 1/2003], che, nel caso di specie, risulta rispettato, non essendo l’autorizzazione del Collegio presupposto di tale richiesta; <corsivo>vi</corsivo>) a non diversa conclusione conduce la giurisprudenza unionale indicata dalla parte che si riferisce, tra l’altro, alle ipotesi di cui all’art. 22, par. 2, del Regolamento, che hanno, tuttavia, presupposti differenti dall’art. 22, par. 1, richiedendo – in forza del rinvio all’art. 20 – l’indicazione dello scopo dell’accertamento, non richiesto, invece, dall’art. 22, par. 1, che impone la sola indicazione dell’oggetto dello stesso (effettuata nel caso di specie dall’A.G.C.M.); <corsivo>vii</corsivo>) le questioni relative alle ragioni a sostegno dell’ispezione riguardano, comunque, l’atto adottato dall’Autorità nazionale richiesta nell’esercizio dell’assistenza prestata all’A.G.C.M. e con riferimento alle indicazioni fornite dalla stessa nella propria richiesta, con la conseguenza che tali questioni saranno, comunque, vagliate dall’Autorità giurisdizionale irlandese in conformità alla legislazione dello Stato richiesto.</h:div><h:div>4. Considerato, altresì, che le Società del Gruppo Ryanair hanno dedotto a fondamento del pregiudizio grave e irreparabile: <corsivo>i</corsivo>) la necessità di evitare che siano acquisiti al fascicolo, visionati e utilizzati documenti illegittimamente sequestrati; <corsivo>ii</corsivo>) la necessità di assicurare le garanzie del <corsivo>legal privilege</corsivo> e di evitare che possa essere acquisito materiale non rilevante o rispetto al quale vi siano delle esigenze di confidenzialità.</h:div><h:div>4.1. Considerato che: <corsivo>i</corsivo>) la legittimità degli atti ispettivi eseguiti concretamente dall’Autorità richiesta deve essere valutata dall’Autorità giurisdizionale irlandese (appositamente adita, del resto, da Ryanair); <corsivo>ii</corsivo>) la richiesta <corsivo>ex</corsivo> art. 22, par 1, del Regolamento 1/2003 formulata dall’A.G.C.M. risulta, per le ragioni spiegate, conforme a tale dato normativo; <corsivo>iii</corsivo>) le esigenze di <corsivo>legal privilege</corsivo> risultano garantite dall’accordo tra Ryanair e CCPC, che comporta la legittima acquisizione da parte dell’A.G.C.M. dei soli documenti non coperti da tale privilegio o, comunque, in forma omissata; <corsivo>iv</corsivo>) le questioni relative alla possibile non rilevanza di alcuni dei documenti acquisiti o alla necessità di assicurare le esigenze di confidenzialità (rispetto alle quale si può, certamente, individuare un ulteriore momento di controllo da parte del Giudice italiano, trattandosi di aspetti connessi al procedimento posto in essere dall’A.G.C.M.) non giustificano una conferma della misura cautelare imposta dal T.A.R. per il Lazio, ben potendosi formulare in sede procedimentale apposite istanze finalizzate a evidenziare e assicurare tali necessità.</h:div><h:div>4.2. Considerato, in ogni caso, che: <corsivo>i</corsivo>) la stasi – pur non integrale dell’attività istruttoria – non può ritenersi priva di rilievo, non essendo il potere dell’A.G.C.M. limitato alla mera irrogazione di sanzioni ma anche ad eventuali atti inibitori a tutela del mercato e della concorrenza, rispetto ai quali il tempo di intervento non è fattore irrilevante; <corsivo>ii</corsivo>) l’eventuale accertamento di illegittimità nell’ispezione da parte del Giudice irlandese avrà, comunque, riverberi sull’attività dell’A.G.C.M. che non potrà porre a fondamento delle proprie decisioni evidenze illegittimamente acquisite; iii) l’esito di controversie civili instaurate dalle parti asseritamente lese dalla condotta (ricordato anche in sede di discussione dalla difesa delle appellate) non è ragione che può condurre alla sospensione dell’esercizio dei poteri di <corsivo>public enforcement</corsivo>, stante le diverse regole che governano i giudizi e l’impossibilità di trarre dalla reiezione di una domanda risarcitoria (fisiologicamente ancorata alle deduzioni ed evidenze fornite dalla parte attrice) una sicura ragione di esclusione della rilevanza <corsivo>antitrust</corsivo> della condotta.</h:div><h:div>5. Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso in appello cautelare, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, di respingere l’istanza cautelare articolata in primo grado.</h:div><h:div>6. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8130/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) compensa le spese di lite della presente fase processuale.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Andrea Romano</h:div><h:div>Lorenzo Cordi'</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8130/2024) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>