<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240784920251023111321496" descrizione="" gruppo="20240784920251023111321496" modifica="26/10/2025 17:21:18" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="07849"/><fascicolo anno="2025" n="08475"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240784920251023111321496.xml</file><wordfile>20240784920251023111321496.docm</wordfile><ricorso NRG="202407849">202407849\202407849.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>26/10/2025 17:21:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 289 del 2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7849 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Cristoforetti Servizi Energia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.;</h:div><h:div>Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. Elena Quadri e udito per l’appellante l’Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus. Si dà atto che l'avv. Matteo Valente ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata senza bando (n. RDO 4215503) per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione nella sala mensa della Palazzina “N” della Caserma Vincenzo Raiola a Trieste, adottato dal Dirigente della Scuola Allievi di Trieste P.d.S. in data 2 luglio 2024, prot. 0007168 e i restanti atti della procedura, l’art. 12 della Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, recante approvazione del Bando tipo n. 1/2023, la Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, ove intesi nel senso di escludere la partecipazione alla selezione degli operatori economici che non effettuano il pagamento del contributo ANAC nel termine di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso con sentenza n. 289 del 2024, appellata da Anac per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, nonchè dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e del bando-tipo dell’Anac n. 1/2023 dell’Anac.</h:div><h:div>Si è costituita per resistere all’appello Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.;</h:div><h:div>Il 10 settembre 2025 Anac ha depositato rinuncia all’appello;</h:div><h:div>All’udienza del 23 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello per la riforma della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 289/2024 che ha accolto il ricorso di Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata senza bando (n. RDO 4215503) per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione nella sala mensa della Palazzina “N” della Caserma Vincenzo Raiola a Trieste, adottato dal Dirigente della Scuola Allievi di Trieste P.d.S. in data 2 luglio 2024, prot. 0007168 e dei restanti atti della procedura, dell’art. 12 della Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, recante approvazione del Bando tipo n. 1/2023, e della Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, ove intesi nel senso di escludere la partecipazione alla selezione degli operatori economici che non effettuano il pagamento del contributo ANAC nel termine di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>La ricorrente è stata esclusa perché non ha provveduto al pagamento del contributo Anac prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 12 giugno 2024.</h:div><h:div>Per la sentenza appellata: “<corsivo>l’art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005 stabilisce “l’obbligo di versamento del contributo…quale condizione di ammissibilità dell’offerta”, ma come rilevato dal precedente di questo Tribunale “di per sé non è univoco, potendosi anche intendere nel senso che l’offerta sia ammissibile purché il contributo si sia pagato, anche se non tempestivamente” e che in caso di disciplina normativa dal tenore oggettivamente ambiguo “tra le due opzioni interpretative (tra quella che dà rilievo escludente al solo mancato pagamento e quella che dà rilievo anche al semplice tardivo pagamento) deve preferirsi (la prima, ossia) quella che garantisce la massima partecipazione, consentendo di sanare l’eventuale mancato tempestivo pagamento</corsivo>”. Si tratterebbe, invero, di elemento estraneo al contenuto dell’offerta.</h:div><h:div>Secondo l’Anac tale orientamento risulta non condivisibile, come si evince anche da numerose pronunce del Consiglio di Stato (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, n. 9186 del 2023), secondo cui, invece, il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta.</h:div><h:div>La suddetta questione è stata deferita all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in considerazione del contrasto esistente nell’ambito delle diverse sezioni sull’interpretazione della suddetta disposizione normativa.</h:div><h:div>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 giugno 2025, n. 6, ha affermato il seguente principio di diritto: “<corsivo>L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile</corsivo>".</h:div><h:div>L’appellante, con memoria depositata il 10 settembre 2025, alla luce di una complessiva rivisitazione del caso di specie, preso atto del suddetto principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nell’ottica di una integrale definizione del contenzioso, ha dichiarato di rinunciare all’appello.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, pertanto, di dover dare atto della rinuncia all’appello.</h:div><h:div>Avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale in essere prima della richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene opportuno disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>