<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240761620251004100632564" descrizione="" gruppo="20240761620251004100632564" modifica="04/10/2025 12:15:55" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="07616"/><fascicolo anno="2025" n="08162"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240761620251004100632564.xml</file><wordfile>20240761620251004100632564.docm</wordfile><ricorso NRG="202407616">202407616\202407616.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca rovelli</firma><data>04/10/2025 12:15:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 228/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7616 del 2024, proposto da Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia Romagna e Marche, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consip S.p.A., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia Romagna e Marche;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito per l’appellante l’avvocato Tozzi;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Sirio s.r.l. è risultata aggiudicataria della gara relativa all’affidamento del servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari necessari all’Amministrazione per il confezionamento del Vitto (pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena) per i ristretti degli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 - CIG 902741280B.</h:div><h:div>2. Il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data 15 giugno 2022 per una durata pari a 30 mesi.</h:div><h:div>3. In data 25 luglio 2023 con la nota prot. 871/is Sirio ha indirizzato all’Amministrazione una istanza di revisione dei prezzi e di adeguamento delle condizioni contrattuali alla situazione di mercato.</h:div><h:div>4. L’Amministrazione ha riscontrato la richiesta con il provvedimento di diniego prot. n. 40599.U del 30 agosto 2023.</h:div><h:div>5. Il provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Emilia – Romagna – Parma con ricorso R.G. n. 290/2023 il quale è stato rigettato con sentenza n. 228/2024.</h:div><h:div>6. Di tale sentenza, Sirio ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: <corsivo>1. – ERROR IN IUDICANDO - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 106 d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 511 della L. 28.12.2015 n. 208; art. 3 L. 241/90; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta; 1.1. – ERROR IN IUDICANDO - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 106 d.lgs. 50/2016; art. 3 L. 241/90; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta – Ulteriori profili; 2. – ERROR IN IUDICANDO - Sulla violazione dell’art. 106, comma 2 D.lgs 50/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione; 3 - ERROR IN IUDICANDO stante la violazione dell’art. 34 c.p.a. - Sulla violazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) D.lgs 50/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione; 4. – ERROR IN IUDICANDO – Omessa motivazione - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 30 comma 8 d.lgs. 50/2016; artt. 1374 e 1375 c.c.; art. 1 l. 241/1990); 5. – ERROR IN IUDICANDO - Sulla disparità di trattamento; 6. – ERROR IN IUDICANDO - Sul difetto di istruttoria – Sulla violazione dell’art. 2 L 241/90 e dell’art. 106 D.lgs 50/2016; 7. – ERROR IN IUDICANDO - Sulla revisione degli importi appaltati anche in relazione ai parametri ISTAT; 8 - ERROR IN IUDICANDO - Sulla richiesta di accertamento del diritto della SIRIO; 9. – ERROR IN IUDICANDO Sull’accertamento incidentale ex art. 8 CPA del contratto nella parte in cui non prevede una clausola per la revisione dei prezzi; 10. - Sulla incostituzionalità dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 per contrasto con l’art. 3 e con l’art. 41 della Costituzione”.</corsivo></h:div><h:div>7. Hanno resistito al gravame il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>8. Alla udienza pubblica del 13 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>9. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.</h:div><h:div>10. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.</h:div><h:div>10.1. La clausola di revisione prezzi non è richiesta quando nella procedura di affidamento venga coinvolto un Ente Aggregatore poiché in tal caso trova applicazione l’art. 1, comma 511, della L. 28.12.2015 n. 208.</h:div><h:div>10.2 La piattaforma utilizzata per lo svolgimento della gara è stata messa a disposizione da Consip S.p.A., soggetto aggregatore. Il TAR ha ritenuto che l’intervento della Consip fosse solo marginale poiché la stessa ha messo unicamente a disposizione il Sistema di acquisto. Tale impostazione sarebbe errata perché la normativa ritiene sufficiente il coinvolgimento di un Ente aggregatore per escludere l’applicazione dell’interpretazione restrittiva dell’art. 106. </h:div><h:div>10.3. Negare a priori l’applicazione dell’istituto della revisione solo perché il contratto di appalto non lo prevede significa condannare l’imprenditore a eseguire il servizio in situazione di disequilibrio ed esporre l’Amministrazione a ricevere una prestazione qualitativamente inferiore a quella appaltata; tutto ciò in ragione di eventi terzi e imprevedibili.</h:div><h:div>10.4. È sempre richiesta un’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione circa gli eventi posti a fondamento della richiesta revisione dei prezzi e modifica delle condizioni contrattuali.</h:div><h:div>11. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.</h:div><h:div>11.1. La Stazione appaltante avrebbe dovuto avviare un’istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto per concedere la revisione, mentre la stessa si è limitata a sottolineare l’assenza di una previsione contrattuale in tal senso, inconferente per escludere l’applicazione del comma 2 dell’art. 106 del Codice.</h:div><h:div>11.2. In questo caso potrebbe trovare applicazione l’eterointegrazione delle disposizioni contrattuali, stante il carattere inderogabile e cogente che costantemente la giurisprudenza ha attribuito all’istituto della revisione dei prezzi e delle modifiche contrattuali poiché con lo stesso si vuole salvaguardare l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.</h:div><h:div>11.3. Dunque, volendo accedere alla tesi per cui non potesse trovare applicazione l’art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante avrebbe comunque dovuto valutare la richiesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>12. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.</h:div><h:div>12.1. Nell’istanza si è fatto riferimento anche alla possibilità di riequilibrare il sinallagma contrattuale mediante l’adozione di una “perizia di variante” anche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), valutando in contraddittorio la modifica delle condizioni contrattuali, quali, ad esempio gli articoli alimentari da distribuire in modo da ridurre la fornitura dei prodotti il cui prezzo era ormai fuori mercato per prediligere la fornitura di generi alimentari che avevano risentito meno della crisi.</h:div><h:div>12.2. Il TAR ha affermato che “<corsivo>In altri termini, non coglie nel segno la tesi secondo cui l’art. 106, comma 1, lett. c) consentirebbe di addivenire indirettamente ad una revisione dei prezzi mediante la riduzione di alcune forniture, piuttosto che la modifica delle condizioni di trasporto; tali modifiche contrattuali, infatti, esclusivamente mirando ad una rimodulazione delle condizioni negoziali per neutralizzare il disequilibrio economico lamentato dall’appaltatore, si risolverebbero in “varianti in corso d’opera” per finalità diverse dalla loro funzione e si tradurrebbero in una sostanziale elusione del divieto di variazione dei prezzi e dei costi standard di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), variazione che per essere ammissibile, come precisato, necessita di espressa clausola</corsivo>.”</h:div><h:div>12.3. Il TAR avrebbe violato l’art. 34 c.p.a. essendosi espresso su poteri ancora non esercitati dall’Amministrazione.</h:div><h:div>13. Con il quarto motivo l’appellante argomenta come segue.</h:div><h:div>13.1. Sirio aveva chiesto al Ministero di valutare la vicenda non solo nell’ottica della mera revisione dei prezzi di natura pubblicistica ma anche nell’ottica dell’integrazione contrattuale di natura civilistica. Il Ministero, così come il TAR, avrebbero totalmente ignorato una siffatta impostazione, dato che lo stesso si è soffermato unicamente sull’art. 106 d.lgs. 50/2016 e non sugli istituti di diritto privato che sorreggono la fase esecutiva degli affidamenti pubblici ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 50/2016 e art. 1 L. 241/1990.</h:div><h:div>13.2. La rinegoziazione del contratto di natura civilistica, diversa dalla revisione dei prezzi, configura un doveroso adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute e imprevedibili (oltre che, naturalmente, non imputabili alle parti), così come il dovere di correttezza nei rapporti tra le parti consente di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della originaria pianificazione contrattuale.</h:div><h:div>14. Con il quinto motivo l’appellante argomenta come segue.</h:div><h:div>14.1. Vi sarebbe una disparità di trattamento tra gli operatori divenuti aggiudicatari prima dell’entrata in vigore dell’art. 29 del d.l. 27.10.2022, n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 28.3.2022, n. 25/2022, con cui è stato previsto l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei documenti di gara almeno fino al 31 dicembre 2023, impostazione addirittura sfociata poi nell’art. 60 d.lgs. 36/2023, e gli aggiudicatari successivi a tale data.</h:div><h:div>15. Con il sesto motivo l’appellante afferma che la sentenza sarebbe errata perché il Ministero avrebbe dovuto avviare un procedimento sull’istanza del privato per verificare se effettivamente ragioni sopravvenute avessero alterato l’equilibrio contrattuale.</h:div><h:div>16. Con il settimo motivo l’appellante afferma che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui impone esclusivamente la necessaria previsione di una clausola di revisione prezzi, istituto diverso dall’aggiornamento dei prezzi praticati ai valori ISTAT, aggiornamento che dovrebbe operare quasi in automatico.</h:div><h:div>17. Con l’ottavo motivo l’appellante afferma che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui non ha accolto la richiesta di accertamento del diritto della SIRIO all’attivazione del procedimento di revisione prezzi.</h:div><h:div>18. Con il nono motivo l’appellante chiede di accertare la nullità delle previsioni contrattuali nella parte in cui è inibito di procedere con la revisione dei prezzi, ovvero con qualsiasi modifica delle prestazioni appaltate.</h:div><h:div>19. Con il decimo motivo l’appellante argomenta come segue. </h:div><h:div>19.1. Secondo l’appellante sarebbe contrario al principio di eguaglianza consentire alla Stazione appaltante di decidere arbitrariamente se consentire al privato di riequilibrare un contratto pubblico negli anni 2016-2022, diversamente da un contratto stipulato nel 2015 o nel 2023, poiché si genererebbe una situazione di svantaggio ingiustificata per gli aggiudicatari del periodo indicato.</h:div><h:div>19.2. Sarebbe quindi costituzionalmente illegittimo l’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede una mera possibilità che vengano modificati i corrispettivi economici oggetto dei contratti pubblici, sempre che “<corsivo>le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi</corsivo>”.</h:div><h:div>19.3. Tale situazione di incertezza e di disuguaglianza in cui versano gli operatori economici sarebbe anche contraria all’art. 41 Costituzione poiché pone l’imprenditore in una posizione di svantaggio, con un rischio anche per la collettività consistente nell’esecuzione di prestazioni di scarso livello per evitare di sopportare perdite ingenti. Dovrebbe quindi essere sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per contrasto con l’art. 3 e con l’art. 41 della Costituzione.</h:div><h:div>20. Le censure, così sintetizzate, ribadite nella memoria depositata il 19 febbraio 2025, possono a questo punto essere esaminate. È utile premettere che buona parte delle censure sono analoghe a quelle esaminate nella sentenza di questa Sezione 18 novembre 2024, n. 9212 che contiene statuizioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi è motivo di discostarsi.</h:div><h:div>21. Tutto il complesso impianto argomentativo dell’appellante non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.</h:div><h:div>22. La Sezione ha già avuto modo di precisare che per i contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate dall'art. 106, comma 1, lett. a), vale a dire se prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che non alteri la natura generale del contratto, non essedo applicabili in via analogica le norme in materia di revisione dei prezzi previste dalla legislazione speciale in tema di emergenza da Covid-19, considerata la natura eccezionale di tali previsioni, né la revisione prezzi introdotta dall'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non ha valenza retroattiva (Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212).</h:div><h:div>22.1. In mancanza di apposita previsione contrattuale, è pacifica l’infondatezza della pretesa della ricorrente, per la quale l'amministrazione avrebbe dovuto avviare un’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.</h:div><h:div>22.2. Nella vigenza dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 è stato affermato che la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2023, n. 1844).</h:div><h:div>22.3. È stato anche precisato che tale disciplina e la relativa interpretazione vanno ritenute compatibili col diritto europeo, considerata la sentenza del 19 aprile 2018, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-152/17, che ha affermato che le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione del contratto (in questo senso, la già citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212).</h:div><h:div>22.4. Essendo preclusa la revisione dei prezzi per mancanza della relativa clausola, a nulla rileva la pretesa di adeguamento del corrispettivo agli indici Istat, piuttosto che ad altri strumenti di indicizzazione.</h:div><h:div>23. È poi pacifico il difetto dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 106 comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016. </h:div><h:div>24. Va anche precisato che l’art. 1, comma 511, della legge 208/2015 è inapplicabile alla fattispecie in esame. La gara è stata indetta da una stazione appaltante che non rientra nella categoria dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</h:div><h:div>25.  In mancanza di un obbligo legale di previsione contrattuale della revisione dei prezzi dell'appalto, è altresì infondata la pretesa dell’appellante di inserzione automatica della clausola revisionale, dal momento che il meccanismo previsto dall'art. 1339 cod. civ. presuppone una norma imperativa (per esempio l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006), che consenta l'integrazione <corsivo>ex lege</corsivo> del contratto o la sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.</h:div><h:div>26. L’art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, inoltre, è richiamato impropriamente.</h:div><h:div>26.1. In linea generale, va ricordato che la modifica dei contratti “<corsivo>senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice”</corsivo> se il valore della modifica è al di sotto di quelli ivi indicati e sempre che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, così come la modifica dei contratti “<corsivo>determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore</corsivo>”, non riconoscono una posizione di interesse legittimo (men che meno di diritto soggettivo) in capo all'appaltatore per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212, cit.).</h:div><h:div>L’art. 106 comma 2 e l’art. 106 comma 1 lettera c) danno attuazione all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE e hanno la finalità di individuare le modifiche <corsivo>consentite</corsivo> alla pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di gara e, per contro, di individuare le modifiche <corsivo>non consentite</corsivo> (o meglio, vietate), a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento fra coloro che operano nel mercato.</h:div><h:div>Si tratta di una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, del tutto distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale che connota l'istituto della revisione dei prezzi.</h:div><h:div>Le modifiche contrattuali dell'art. 106, comma 2 (e dal comma 1, lett. c) sono previste dal legislatore come praticabili da parte dell'amministrazione committente, unica titolare del potere di modifica, ed è rimessa all'appaltatore soltanto la facoltà di accettarle o meno, salvo che, in presenza di determinate situazioni, sia obbligato a sottostarvi: in sintesi, sono modifiche possibili, ma che presuppongono l’accordo tra le parti, promosso però dalla stazione appaltante e regolato dalla legge nel preminente interesse del mercato e della concorrenza, nonché al fine di delimitare lo <corsivo>ius variandi</corsivo> del committente pubblico.</h:div><h:div>Esula dall'ambito applicativo dell'art. 106, comma 2 (e comma 1, lett. c) l'iniziativa dell'appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi (in questo senso, sempre Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212).</h:div><h:div>27. È poi utile riportare un intero passaggio motivazionale della sentenza di questa Sezione n. 9212/2024.</h:div><h:div>27.1. “<corsivo>L'art. 30, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel prevedere che "alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile", fa rinvio a queste ultime "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi".</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il rinvio non è quindi praticabile per la disciplina della revisione dei prezzi, dato che questa è espressamente contemplata nell'art. 106, comma 1, lett. a), nei termini dei quali si è detto sopra. Essendo quest'ultima norma speciale per gli appalti di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione, prevale sulla normativa del codice civile in tema di revisione dei prezzi per il contratto tipico di appalto (art. 1664, comma 1, cod. civ.), che risulta perciò derogata, nonché su quella in tema di contratto tipico di somministrazione (relativa a prestazioni periodiche o continuative di cose, che è il modello del contratto di fornitura), per il quale il codice civile non prevede alcun meccanismo legale di revisione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6.2. Piuttosto, come già affermato in sentenza e meglio si dirà nel prosieguo, il rinvio alle norme del codice civile comporta che ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione, possa essere applicato il (diverso) rimedio dell'art. 1467 cod. civ., sempre che la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili e che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea normale del contratto o che il contratto non sia aleatorio per volontà delle parti (art. 1469 cod. civ.).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6.2.1. La regola civilistica generale, per i contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, desumibile dall'art. 1467 cod. civ., pone come unica possibile conseguenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti con prestazioni corrispettive il rimedio risolutorio del contratto (comma 1), ma non quello conservativo, salva la facoltà concessa alla parte non incisa dal "verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili" di evitare la risoluzione "offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto" (comma 3).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dato il tenore della disposizione di carattere generale appena detta, è da escludere che sia rinvenibile nell'ordinamento di diritto civile un principio generale di rinegoziazione contrattuale rimessa all'iniziativa della parte svantaggiata in caso di circostanze sopravvenute e imprevedibili che abbiano alterato il sinallagma contrattuale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le deroghe alla regola che privilegia la risoluzione rispetto alla manutenzione del contratto devono essere espressamente previste, in apposite norme di legge, da ritenersi a portata eccezionale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6.2.2. Sebbene con la Relazione n. 56/2020 dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione si sia fatto leva sul &lt;&lt;generale principio di "buona fede", che ha valore d'ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale&gt;&gt; per pervenire alla conclusione che &lt;&lt;la "buona fede" può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione&gt;&gt;, non risulta che la giurisprudenza civile ne abbia fatto applicazione in casi riconducibili al presente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si è già detto sopra del ruolo della buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ.; analogamente è a dirsi dell'integrazione del contratto secondo equità ex art. 1374 cod. civ.: né l'una né l'altra possono valere ad imporre obblighi di rinegoziazione non previsti specificamente, laddove la regola non è la conservazione del contratto, bensì la sua risoluzione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6.2.3. Questa regola, tradizionalmente operante anche per i contratti della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni delle modifiche contrattuali consentite per legge (e della revisione dei prezzi fino a quando prevista), è stata superata soltanto di recente mediante l'introduzione dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La disposizione prevede infatti, al primo comma, che "se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. [...]".</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si tratta esattamente di quell'obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali di cui è detto, sotto vari profili, negli scritti di parte ricorrente. Tuttavia, in disparte la portata e gli effetti dell'art. 4 del contratto (su cui si tornerà), l'obbligo di rinegoziazione dell'art. 9 citato non potrebbe comunque farsi gravare, nel caso di specie, sul Ministero della Difesa poiché la procedura di evidenza pubblica cui è seguito il contratto de quo è stata indetta nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 ed anche l'esecuzione è regolata dalle disposizioni di questo dettate per la fase esecutiva dei contratti con la pubblica amministrazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La norma sopravvenuta del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha portata retroattiva poiché non è norma interpretativa né applicativa di un principio generale già presente nell'ordinamento, ma introduce ex novo il rimedio generale di manutenzione del contratto, che, come si legge nella Relazione al Nuovo Codice dei contratti pubblici, è maggiormente conforme all'interesse dei contraenti in considerazione dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c. (norma, quest'ultima, applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo Codice). Il rimedio della rinegoziazione è regolato, quanto alle forme e ai tempi del contraddittorio tra le parti contrattuali, dalla disposizione dell'art. 120, comma 8, che non ha alcuna norma corrispondente nell'immediato precedente normativo dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016” </corsivo>(Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212).</h:div><h:div>28. Non sussiste, inoltre, alcuna disparità di trattamento tenuto conto che l’Amministrazione non ha fatto altro che applicare la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016, senza esercitare alcuna discrezionalità amministrativa. In mancanza di apposita previsione contrattuale, è infondata la pretesa della ricorrente, per la quale l'amministrazione avrebbe dovuto avviare un'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.</h:div><h:div>29.  La questione di legittimità costituzionale contenuta nel decimo motivo di appello, è manifestamente infondata. Attiene allo spazio di discrezionalità del legislatore la disciplina delle modifiche contrattuali che il Codice del 2016 conteneva, in termini di piena compatibilità, come detto, col diritto euro-unitario di tutela della concorrenza, nonché di coerenza con la finalità di contenimento della spesa pubblica. “<corsivo>D’altronde, anche nel caso della mancata previsione di clausole di revisione dei prezzi, e con specifico riguardo alle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, che comportino aumenti esorbitanti dei costi, l'operatore economico non è sprovvisto di tutela giurisdizionale, potendo esperire il rimedio civilistico dell'art. 1467 cod. civ. Quanto alla possibile contrarietà all'interesse pubblico dell'interruzione delle forniture in corso di rapporto che ne seguirebbe, la relativa valutazione non potrebbe che essere rimessa all'amministrazione appaltante, cui lo stesso art. 1467 cod. civ. consente di evitarla "offrendo di modificare equamente le condizioni del rapporto"</corsivo> (Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212, cit.).</h:div><h:div>30. Per tutte le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. 228/2024 è confermata.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. 228/2024. </h:div><h:div>Condanna Sirio S.r.l. alle spese del presente giudizio liquidate in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore delle amministrazioni costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ignazio De Trizio</h:div><h:div>Gianluca Rovelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>