<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240748420260702091522657" id="20240748420260702091522657" modello="3" modifica="14/07/2026 09:17:12" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="07484"/><fascicolo anno="2026" n="05770"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240748420260702091522657.xml</file><wordfile>20240748420260702091522657.docm</wordfile><ricorso NRG="202407484">202407484\202407484.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>14/07/2026 06:58:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Filippini</firma><data>13/07/2026 11:06:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Filippini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma,</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione terza) n.-OMISSIS- resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7484 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Ugolini e Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 il consigliere Stefano Filippini;</h:div><h:div>udito l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla domanda di accertamento del diritto del signor-OMISSIS-(già militare dell’Esercito, poi transitato nel ruolo civile) ad ottenere l'aumento stipendiale del 2,5% previsto dall'art. 1801 del codice dell'ordinamento militare, con condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere, a decorrere dal maggio 2014, gli arretrati non versati, con interessi e rivalutazione monetaria.</h:div><h:div>2. Il sig. -OMISSIS-a partire dal dicembre 1992, ha svolto servizio come militare di carriera, da ultimo nell’8° Reggimento Genio Guastatori paracadutisti “Folgore”, con incarico di “fuciliere assaltatore” e quindi di “assistente ai comandi”; il 28 aprile 2014, a seguito dell’insorgenza di una grave coxatrosi bilaterale, che ha richiesto un intervento protesico, presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio; in un primo momento la domanda veniva respinta (con provvedimento del 9 dicembre 2015), ma successivamente tale diniego veniva riformato in autotutela (in pendenza del proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato) e, con provvedimento PREVIMIL 131/N 1° marzo 2017, è stata riconosciuta la dipendenza della patologia da causa di servizio mentre è stato mantenuto fermo il rigetto della domanda di equo indennizzo (sul rilievo della intempestività della domanda di dipendenza da causa di servizio, presentata il 28 aprile 2014 a fronte di patologia conosciuta già dal 28 febbraio 2013); l’infermità è stata poi definitivamente ascritta alla V cat. della tab. A con verbale della CMO di Padova ACMO 173903 del 14 giugno 2017; nel frattempo, tuttavia, con Verbale BL/S n. J11600537 del 14 aprile 2016, la Commissione medica interforze aveva emesso un giudizio di inidoneità dell’interessato al servizio attivo, giudicandolo comunque idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione: passaggio avvenuto il giorno 14 settembre 2016. Quest’ultima evenienza veniva ritenuta dirimente dall’Amministrazione che, con nota del 30 giugno 2020 ha definitivamente negato, all’esito di varie interlocuzioni, l’attribuzione dei benefici per causa di servizio ai sensi art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, rappresentando che detto riconoscimento è intervenuto allorquando l’interessato era già stato posto in congedo e transitato ai ruoli civili del Ministero della difesa, sicchè il beneficio non poteva essere concesso perché la norma lo subordina al fatto che il riconoscimento sia avvenuto in costanza di rapporto di impiego.</h:div><h:div>3. Con ricorso al T.a.r. per il Veneto, notificato in data 30 settembre 2020, l’interessato ha instaurato l’odierno giudizio articolando tre complesse censure, estese da pagina 2 a pagina 10, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo e insistendo per il riconoscimento del beneficio (nel presupposto che spetti anche al militare <corsivo>medio tempore</corsivo> transitato nei ruoli civili, con decorrenza degli emolumenti dalla data della domanda amministrativa).</h:div><h:div>3.1. Si è costituita l’Amministrazione per resistere, versando in atti documentazione tra cui figura la nota, datata 3 novembre 2021, con cui, nel relazionare all’Avvocatura distrettuale sui fatti di causa, la Direzione generale per il personale militare ribadisce l’infondatezza dell’avversata interpretazione dell’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare e rileva la tardività della domanda del ricorrente, che non avrebbe rispettato il termine semestrale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001.</h:div><h:div>4. L’impugnata sentenza -T.a.r. per il Veneto, sez. III, n.-OMISSIS-:</h:div><h:div>a) ha accolto in parte il ricorso;</h:div><h:div>b) ha recepito il <corsivo>decisum</corsivo> della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024;</h:div><h:div>c) ha individuato la decorrenza dei benefici di cui all’art. 1801 c.m. (e degli accessori) dalla data di emanazione del decreto del 2017;</h:div><h:div>d) ha compensato le spese di lite.</h:div><h:div>4.1. In sostanza, il primo giudice ha preso atto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024 e ha accolto, di conseguenza, la correlata censura articolata in ricorso, evidenziando come il citato arresto della Consulta ha rilevato che l’interpretazione dell’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, anche nella specie propugnata dalla resistente Amministrazione, confligge con l’art. 3 della Costituzione, atteso che <corsivo>“…l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell'infermità e…può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022)”.</corsivo></h:div><h:div>4.2. Quanto invece alla subordinata questione della decorrenza del beneficio di causa, ha affermato che lo stesso sorge dalla data del provvedimento finale dell’Amministrazione che recepisce il parere del Comitato di verifica (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22 ottobre 2014, n. 4315 e, da ultimo, TAR Lecce, sez. II, 28 ottobre 2022, n. 1716), e quindi, nella specie, dal decreto n. 131/N in data 1° marzo 2017.</h:div><h:div>4.3. Nulla il T.a.r. ha affermato, invece, a proposito dell’ulteriore argomento difensivo speso dall’Amministrazione, pur evidenziato al § 4 della sentenza, relativo alla tardività della domanda del ricorrente rispetto al termine semestrale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001.</h:div><h:div>5. Avverso tale decisione il Ministero in epigrafe, con atto ritualmente notificato in data 3 ottobre 2024 e depositato in data 7 ottobre 2024 -affidato a un unico motivo esteso da pagina 4 a pagina 9-, ha lamentato la violazione del disposto dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, il quale prevede il termine semestrale per la presentazione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio, nella fattispecie non rispettato dall’appellato.</h:div><h:div>5.1. Sempre in data 7 ottobre 2024 l’Amministrazione ha depositato documentazione afferente al procedimento amministrativo oggetto del presente giudizio.</h:div><h:div>6. Con atto del 15 ottobre 2024 si è costituito l’appellato.</h:div><h:div>7. Nel corso del giudizio la difesa appellata ha depositato, in data 12 maggio 2026, documentazione afferente al giudizio di primo grado e, con memora in data 22 maggio 2026, ha contrastato l’appello insistendo sul fatto che l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo non è consentita, che il diniego opposto dal Ministero era focalizzato sull’avvenuto transito del sig. -OMISSIS- al ruolo civile prima del riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio e che il decreto di riconoscimento costituisce un punto fermo della vicenda, non essendo oggetto di impugnazione né ormai più annullabile in via di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente; ciò comporta la ricorrenza della condizione posta dalla legge per la concessione del beneficio richiesto, ovvero la presenza di infermità, ascrivibile alla tabella A del d.P.R. n. 915/1978 e la sua derivazione da causa di servizio, insorta nel corso dello svolgimento del servizio militare; il riconoscimento del beneficio economico deriva, quindi, direttamente dalla legge per come emendata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 2024, mentre è la stessa Amministrazione ad aver giudicato tempestiva la domanda di riconoscimento della causa di servizio, annullando in autotutela il primo rigetto della stessa perché giudicata intempestiva.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 23 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione</h:div><h:div>9. L’appello è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>10. Giova premettere alcune considerazioni di particolare rilevanza nella vicenda:</h:div><h:div>a) in primo grado l’originario ricorrente non aveva proposto espressa impugnazione, né dedotto alcuno specifico vizio, in relazione a determinati atti amministrativi, ma ha direttamente richiesto l’accertamento di un credito da lavoro (e cioè del diritto ad ottenere l’aumento stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, a decorrere dal maggio 2014), “<corsivo>previo annullamento degli atti contrari alle norme di legge che regolano il rapporto di impiego pubblico dei militari</corsivo>”;</h:div><h:div>b) agli atti figura il più volte citato provvedimento PREVIMIL 131/N in data 1° marzo 2017, con cui (all’art. 2) è stata sì riconosciuta la dipendenza della patologia da causa di servizio, ma è anche stata esplicitamente rigettata (all’art.3) la domanda di equo indennizzo (sul rilievo, espresso in motivazione, della intempestività della domanda di dipendenza da causa di servizio, presentata il 28 aprile 2014 a fronte di patologia conosciuta già dal 28 febbraio 2013);</h:div><h:div>c) quest’ultimo provvedimento, mai impugnato, risultante <corsivo>per tabulas</corsivo> agli atti, è dunque divenuto definitivo;</h:div><h:div>d) l’Amministrazione già in primo grado, nella relazione difensiva rivolta all’Avvocatura erariale, e da questa versata in atti, aveva espressamente formulato l’eccezione di tardività della domanda di equo indennizzo, atteso che i termini di cui al più volte menzionato art. 2 sono da considerare perentori ai fini della liquidazione dei benefici economici connessi al riconoscimento da causa di servizio, con la sola eccezione del trattamento pensionistico di privilegio (che nella specie non rileva);</h:div><h:div>e) il T.a.r., per come emerge dall’impugnata sentenza (cfr. § 4) ha preso atto di questa eccezione erariale, ma poi non ne ha tenuto conto ai fini del decidere, omettendo di pronunciare su di essa;</h:div><h:div>f) l’appello dell’Amministrazione si è appuntato essenzialmente su tale profilo, sottolineando l’esplicita previsione normativa circa le conseguenze della tardività della domanda di riconoscimento della causa di sevizio e la mancata pronuncia del T.a.r. sulla pertinente eccezione.</h:div><h:div>11. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “<corsivo>Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti (…) , per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio (…). Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento</corsivo>”.</h:div><h:div>11.1. Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sezione II, 15 dicembre 2025, n. 9869), il termine semestrale di decadenza per presentare l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio da parte del militare comincia a decorrere dal momento in cui il danno all’integrità fisica e psichica è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato, riguardato quale uomo medio e non quale professionista di settore e, per le patologie c.d. lungo latenti, è necessario e sufficiente che il dipendente abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze, nonché della dipendenza di essa da causa di servizio (si vedano anche, con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6495; 16 marzo 2022, n. 1901; con riferimento alla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2020, n. 3703).</h:div><h:div>Nella specie, dal richiamato decreto PREVIMIL 131/N in data 1° marzo 2017, emerge come definitivamente accertata l’intempestività della domanda di dipendenza da causa di servizio, sulla base dell’incontroverso rilievo della sua presentazione in data 28 aprile 2014 a fronte di patologia accertata per conosciuta già dal 28 febbraio 2013; infatti, come si evince dal decreto di cui sopra, la C.M.O. di Padova, con processo verbale, mod. BL/B n. ACMO143624 in data 9 dicembre 2014, nell’accertare l’infermità rispetto alla quale il ricorrente aveva presentato, in data 28 aprile 2014, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha evidenziato come l’interessato avesse acquisito la piena conoscenza dell’infermità sin dal 28 febbraio 2013 e dunque ben prima dei sei mesi antecedenti all’istanza medesima.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento, immediatamente lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto proporre impugnazione secondo le modalità ed i termini indicati, peraltro, nello stesso decreto. Diversamente, avendovi fatto acquiescenza, presumibilmente poiché consapevole della tardività dell’istanza di riconoscimento dell’infermità, la relativa situazione non può che considerarsi “stabilizzata”.</h:div><h:div>11.2. Di tale dirimente elemento il collegio deve necessariamente prendere atto, in quanto risultante pacificamente dagli atti amministrativi prodotti in causa e divenuti definitivi perché mai impugnati.</h:div><h:div>11.2.1. Né pare configurabile la lamentata integrazione postuma della motivazione dell’atto di diniego, non essendo stato direttamene impugnato in primo grado alcuno specifico provvedimento autoritativo né dedotti vizi di motivazione dello stesso; al contrario, il giudizio proposto davanti al T.a.r. è stato immediatamente diretto verso l’accertamento della sussistenza di un credito connesso con il rapporto lavorativo, dunque è stato azionato in maniera diretta un preteso diritto, rispetto al quale tuttavia emerge dagli atti l’esistenza di circostanza impeditiva (decadenza).</h:div><h:div>11.2.2. Non pare neppure ultroneo considerare che l’interessato, né in primo grado né nell’attuale sede, ha speso argomenti diretti a contrastare il dato della tardività dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, come dichiarata dall’Amministrazione nel decreto in data 1° marzo 2017. </h:div><h:div>I2. Né può dubitarsi della perentorietà dei termini di cui al citato art. 2 rispetto alla liquidazione dell’equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento da causa di servizio, con la sola esclusione del trattamento pensionistico di privilegio che è espressamente fatto salvo per legge (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. II n. 9869 del 2025, sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3549; 7 maggio 2010, n. 2677; Tar Puglia, sez. Bari, 17 marzo 2018, n. 361). </h:div><h:div>13. Deve quindi concludersi per l’intempestività della domanda di accertamento della causa di servizio rispetto alla liquidazione dell’equo indennizzo; aspetto ostativo anche rispetto ai benefici di cui all’art. 1801 del c.m., atteso che essi senza dubbio rientrano tra i vari vantaggi economici connessi alla causa di servizio cui fa riferimento l’art. 2.  </h:div><h:div>13.1. A quest’ultimo proposito, sulla corretta esegesi dell’art. 1801 c.m. dopo le sentenze della Corte cost. n. 13 del 2024 e n. 207 del 2024, sulla natura di beneficio stipendiale (<corsivo>id est</corsivo> credito lavorativo) dello scatto percentuale e sulla sua subordinazione al riconoscimento legittimo della causa di servizio, questa sezione, con sentenza n. 2754 del 2026, ha recentemente ribadito che il diritto al beneficio economico previsto dall'articolo 1801 c.m. sorge solo a seguito di un procedimento a formazione progressiva che si perfeziona con l’atto formale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; tale atto ha portata costitutiva e non meramente dichiarativa e presuppone l'accertamento della diagnosi di infermità da parte della commissione medica ospedaliera e il parere del comitato di verifica per le cause di servizio in ordine alla derivazione causale da attività di servizio. In motivazione la sentenza ha aggiunto che l'eventuale ritardo nella conclusione del procedimento può essere superato attingendo ai normali rimedi messi a disposizione dell’interessato a fronte dell’inadempimento della p.a., ma non può assumere alcun ulteriore significato, a maggior ragione nel senso di consentire la retrodatazione di effetti che non si sono ancora prodotti.</h:div><h:div>14. Conseguentemente, l’appello deve essere accolto e, in riforma impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>15. Nella novità della questione trattata e nel peculiare andamento del processo il collegio ravvisa eccezionali motivi, ex artt. 26, comma 1, c.p.a e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie appello e in riforma impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mario Improta</h:div><h:div>Stefano Filippini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>