<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240695220241210105325826" descrizione="" gruppo="20240695220241210105325826" modifica="10/12/2024 11:05:53" stato="2" tipo="31" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="06952"/><fascicolo anno="2024" n="10485"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240695220241210105325826.xml</file><wordfile>20240695220241210105325826.docm</wordfile><ricorso NRG="202406952">202406952\202406952.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosario Carrano</firma><data>10/12/2024 11:05:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div><h:div>Rosario Carrano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00583/2024, resa tra le parti.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6952 del 2024, proposto da Taigete Sol s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano e Gaetano Alfarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Brindisi, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa ed Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con il ricorso di primo grado, la società Taigete Sol s.r.l. ha proposto una azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) del 27 settembre 2022 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico (denominato BARDI, di 18,275 MW) e delle relative opere di connessione.</h:div><h:div>Inoltre, ha proposto una contestuale domanda di annullamento della nota prot. n. 121310 del 25 luglio 2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha comunicato di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante la scadenza dei termini perentori <corsivo>ex lege</corsivo> previsti, a causa della necessità di acquisire preventivamente l’atto di concerto del Ministero della cultura (MIC).</h:div><h:div>2. – Nelle more del giudizio di primo grado, è stato emesso il parere tecnico istruttorio contrario (prot. n. 29484 del 29 dicembre 2023) di competenza della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in seno al procedimento di VIA.</h:div><h:div>3. – Pertanto, il primo giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda avverso il silenzio, in quanto l’adozione del suddetto parere “<corsivo>ha già di per sé palesemente interrotto l’inerzia provvedimentale</corsivo>”, precisando, inoltre, che tale parere pur essendo tardivo “<corsivo>resta un fatto amministrativo oggettivamente rilevante, tale da poter determinare l’Autorità procedente a conformarvisi </corsivo>sua sponte<corsivo>, a prescindere dalla sua vincolatività o meno</corsivo>” (pag. 8 della sentenza impugnata). In secondo luogo, ha aggiunto che già la precedente nota del MASE (prot. n. 121310 del 25 luglio 2023) “<corsivo>in sé considerata, costituiva presa di posizione interruttiva del silenzio</corsivo>” (pag. 8 della sentenza impugnata).</h:div><h:div>Pertanto, ha ritenuto il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato nel merito.</h:div><h:div>4. – Con atto di appello, la società ha impugnato la suddetta sentenza.</h:div><h:div>5. – Con apposita memoria, si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>6. – Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione. </h:div><h:div>7. – Con un primo motivo di appello (pag. 6-11), la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’adozione del parere istruttorio della Soprintendenza fosse idoneo ad interrompere l’inerzia, in quanto, trattandosi di atto endoprocedimentale, non farebbe venir meno l’obbligo del MASE di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso di compatibilità ambientale, come da giurisprudenza consolidata del medesimo T.a.r. adito.</h:div><h:div>In particolare, ha dedotto che: a) il procedimento di VIA deve essere concluso dall’Autorità competente (nella specie, il MASE) anche ove vengano espresse valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto; b) tale procedimento deve concludersi entro termini perentori che, laddove non rispettati, comportano anche l’obbligo per l’Autorità procedente di attivare i poteri sostitutivi di cui all’art. 2, commi 9 e ss., della legge n. 241/1990; c) i suddetti poteri sostitutivi devono essere attivati a norma dell’art. 25, comma 2-<corsivo>quater</corsivo>, d.lgs. n. 152 del 2006, anche “<corsivo>in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione di cui all’art. 8, comma 2-bis</corsivo>”. In secondo luogo, ha evidenziato che “<corsivo>il progetto in esame ricade all’interno di un’area c.d. idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. (cfr. pag. 17 del parere del 29 dicembre 2023, prot. n. 29484)</corsivo>”, con la conseguenza di dover ritenere non vincolante il parere contrario del MIC, con “<corsivo>esclusione della necessità di qualsiasi obbligo di concerto del MASE con il MIC</corsivo>” (pag. 11 dell’appello).</h:div><h:div>7.1 – Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Invero, come sostenuto dalla parte appellante, deve ritenersi che l’adozione del parere contrario da parte del MIC non faccia venire meno l’obbligo di concludere il procedimento da parte del MASE, alla luce della natura non vincolante del suddetto atto di concerto, dal momento che nel caso di specie si tratta pacificamente di un impianto che ricade in area idonea.</h:div><h:div>A tal riguardo, infatti, deve ribadirsi che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su “<corsivo>aree idonee</corsivo>”, inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di VIA, “<corsivo>l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante</corsivo>” con la precisazione che “<corsivo>Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione</corsivo>” (art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021).</h:div><h:div>8. – Con un secondo motivo di appello (pag. 12-14), la società ha impugnato la sentenza evidenziandone la contraddittorietà tra la parte in cui ha ritenuto che la nota del 25 luglio 2023, prot. n. 12130 fosse interruttiva del silenzio e quella in cui ha invece ritenuto che la società avrebbe dovuto, comunque, individuare altre modalità per sollecitare in via amministrativa e non giurisdizionale la conclusione del procedimento, fino alla eventuale presentazione, in sostituzione del MASE, dell’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>8.1. – Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Invero, la nota del MASE non può essere qualificata come atto interruttivo del silenzio, ma va piuttosto qualificata come atto c.d. soprassessorio, trattandosi di un atto che non conclude il procedimento ma si limita a rinviare <corsivo>sine die</corsivo> l’adozione del provvedimento conclusivo.</h:div><h:div>A tal riguardo, deve ribadirsi come sia stata ritenuta ammissibile l’azione avverso il silenzio anche nei confronti di un atto soprassessorio, sul presupposto che tale atto non faccia venire meno l’obbligo di provvedere e la conseguente inerzia dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1767; CGARS 9 ottobre 2020, n. 905).</h:div><h:div>9. – Da ciò deriva, quindi, l’infondatezza del terzo motivo di appello (pag. 14-15) relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del suddetto atto soprassessorio (nota del MASE del 23 luglio 2023, prot. n. 121310), non trattandosi propriamente di un’azione di annullamento, ma sempre di azione avverso il silenzio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1767). </h:div><h:div>10. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve ordinarsi al MASE di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.</h:div><h:div>11. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione trattata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite per il doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosario Carrano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>