<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240606920250619104754966" descrizione="" gruppo="20240606920250619104754966" modifica="29/07/2025 16:44:58" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Battipaglia" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="06069"/><fascicolo anno="2025" n="06983"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240606920250619104754966.xml</file><wordfile>20240606920250619104754966.docm</wordfile><ricorso NRG="202406069">202406069\202406069.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\868 Oberdan Forlenza\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>oberdan forlenza</firma><data>29/07/2025 15:08:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>cecilia altavista</firma><data>27/06/2025 09:35:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Altavista,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 203/2024, resa tra le parti relativa all’accertamento di inottemperanza alla demolizione e irrogazione della sanzione pecuniaria.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6069 del 2024, proposto dal </h:div><h:div>Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Gana Sport 1962 S.r.l. – già “Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elio &amp; C.”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gana Sport 1962 S.r.l. – Già “Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elio &amp; C.”;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società Gana Sport s.a.s. di Cannalonga Elio &amp; C., quale proprietaria di un’area sita alla via Spineta del Comune di Battipaglia, distinta in catasto al foglio 5, p.lla 367, della superficie di mq. 9330, in area a destinazione agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, stipulava un contratto di locazione sottoscritto l’8 luglio 2019 e registrato il 30 luglio 2019 con la società Montella s.r.l.. Il contratto, con durata annuale a decorrere dall’8 luglio 2019, riguardava il terreno con annesso piazzale, che veniva concesso per usi non agricoli; nel contratto era espressamente previsto il divieto di innovazioni, modificazioni, e/o addizioni senza il preventivo consenso scritto del proprietario. </h:div><h:div>Il 26 luglio 2019 personale della polizia locale e tecnici del Comune effettuavano un sopralluogo, accertando la pavimentazione dell’intero lotto in conglomerato bituminoso e con impianto di illuminazione, l’occupazione con parcheggio di automezzi, l’installazione di due manufatti prefabbricati, uno di dimensioni esterne m 7,75 × 2,40 ed altezza 2,80 destinato ad ufficio con annesso bagno, l’altro di dimensioni esterne m 4,15 × 1,95 ed altezza 2,80, destinato a deposito, e di un serbatoio di carburante. Pertanto, con nota del 1 agosto 2019 il Dirigente del settore tecnico del Comune comunicava alla proprietaria ed alla conduttrice l’avvio del procedimento di demolizione. Con provvedimento del 25 settembre 2019, ordinava sia alla società Gana che alla società Montella la demolizione delle opere realizzate senza permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi. Il 21 gennaio del 2020 personale del Comune accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione, essendo stati rimossi solo il manufatto più piccolo e il serbatoio, ma non le altre opere abusive, per cui il 13 febbraio 2020 il dirigente del settore edilizia ed urbanistica procedeva all’acquisizione dell’intera particella, in quanto integralmente interessata da interventi edilizi. </h:div><h:div>Sia il provvedimento di demolizione, che il verbale di accertamento di inottemperanza e l’atto di acquisizione sono stati impugnati dalla società Gana Sport s.a.s. con ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto notificato il 23 settembre 2020, trasposto a seguito dell’opposizione del Comune di Battipaglia, con cui sono state proposte varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. </h:div><h:div>In particolare con il primo, secondo, quarto e sesto motivo si è lamentata, sotto vari profili, la violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, sostenendo, con il primo motivo, la estraneità della società proprietaria all’abuso, come sarebbe provato dalla domanda di autorizzazione provvisoria al posizionamento del serbatoio e dei prefabbricati, presentata dalla società conduttrice al Comune il 14 agosto 2019; inoltre, a seguito della notifica del provvedimento di demolizione, la società proprietaria aveva inviato varie diffide, il 27 gennaio e il 27 febbraio 2020, alla conduttrice perché procedesse alla demolizione; il 21 aprile 2020 aveva anche notificato ricorso al Tribunale civile di Salerno per la risoluzione del contratto. Con il secondo motivo ha contestato l’acquisizione dell’intera particella senza specifica motivazione, deducendo che la pavimentazione, la realizzazione di cancelli e l’illuminazione erano stati regolarmente autorizzati nel 2001, mentre la superficie dei due manufatti prefabbricati e del serbatoio era di complessivi 30 metri quadri, per cui sarebbe stata acquisita una area di 300 volte superiore. Con il quarto e il sesto motivo ha lamentato la mancanza dei presupposti della demolizione, deducendo che le opere sarebbero state regolarmente assentite dal Comune con autorizzazione del 9 luglio 2001 (relativa all’installazione mobile su ruote di manufatto prefabbricato da destinare ad uffici e vasca di contenimento della cisterna per gasolio per tre anni), la cui relazione tecnica allegata riguardava anche la pavimentazione e l’impianto di illuminazione; inoltre gli accessi carrabili erano stati autorizzati dalla Provincia con provvedimento del 1° agosto 2001. Deduceva altresì che le opere non sarebbero riconducibili al regime sanzionatorio di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, dal momento che sia la pavimentazione che i manufatti prefabbricati rientrerebbero nell’edilizia libera o al massimo sarebbero sottoposti a DIA; in ogni caso non potrebbe procedersi all’acquisizione. Con un terzo motivo ha sostenuto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione. Con il quinto motivo ha lamentato il difetto di motivazione non essendo state espressamente qualificate le opere abusive.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Battipaglia, che, in via preliminare, eccepiva la tardività del ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 23 settembre 2020, mentre il provvedimento di acquisizione era stato notificato il 28 febbraio 2020, per cui, anche calcolando la sospensione dei termini per l’emergenza Covid dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, non essendo applicabili al ricorso straordinario per la consolidata giurisprudenza i termini di sospensione feriale, il termine di 120 giorni sarebbe comunque decorso il 12 settembre 2020.</h:div><h:div>Successivamente, con atto notificato il 31 ottobre 2022, sono stati proposti motivi aggiunti avverso il provvedimento del 12 agosto 2022, con cui il Comune ha irrogato alla società Gana Sport, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 comma 4 <corsivo>bis </corsivo>del D.P.R. 380 del 2001, nella misura massima di 20.000 euro, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico. La società, oltre a riproporre le precedenti censure per la illegittimità derivata, ha formulato motivi di violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 in relazione alla l. n. 689/1981, eccesso di potere per erroneità manifesta, difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento, illogicità manifesta, deducendo di non avere potuto ottemperare per la mancanza di disponibilità dell’area; di avere avuto la riconsegna della stessa solo il 19 febbraio 2021; di avere successivamente alla riconsegna chiesto il nulla osta alla demolizione, rilasciato dal Comune il 3 settembre 2021; di avere demolito le opere abusive e di avere chiesto, il 28 ottobre 2022, il sopralluogo al Comune per accertare l’avvenuta ottemperanza alla demolizione. </h:div><h:div>Con ulteriori censure ha lamentato la violazione dell’art. 31 del D.P.R. 31 del 2017, sostenendo che si tratta di opere di edilizia libera non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. 31/2017, per cui non sarebbe giustificata la misura massima della sanzione. Con ulteriore motivo ha lamentato la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio.  </h:div><h:div>Il 12 ottobre 2023 la società Gana Sport 1962 s.r.l. , nel frattempo subentrata alla società Gana Sport s.a.s., presentava al Comune di Battipaglia domanda per l’annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione gratuita del 13 febbraio 2020, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza del Tribunale civile di Salerno n. 2075 del 10 maggio 2023, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per l’inadempimento della società Montella agli obblighi contrattuali, per avere realizzato le opere contestate dall’Amministrazione in violazione di un patto contrattuale. </h:div><h:div>Con nota del 21 novembre 2023 il dirigente del Settore governo del territorio del Comune comunicava il preavviso di rigetto, in quanto “ <corsivo>dall’istruttoria preordinata all’emanazione dell’atto non emergono vizi formali e procedurali del provvedimento</corsivo>” del 13 febbraio 2020; richiamava la giurisprudenza relativa alle ipotesi in cui si poteva escludere la responsabilità del proprietario rispetto alla inottemperanza, dando rilievo anche alle modalità di attivazione del proprietario, “<corsivo>portando in giudizio la parte conduttrice di un immobile</corsivo>” con un azione per la risoluzione del contratto di locazione. </h:div><h:div>Con provvedimento dell’11 dicembre 2023 l’istanza di autotutela è stata ritenuta non ammissibile richiamando quanto indicato nella comunicazione dei motivi ostativi.</h:div><h:div>Avverso il diniego di riesame, la società Gana Sport 1962 proponeva ulteriori motivi aggiunti con censure di violazione degli artt. 31 D.P.R. n. 380/2001, 21 <corsivo>quinquies </corsivo>e <corsivo>nonies </corsivo>della l. n. 241/1990, eccesso di potere per erroneità manifesta, difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento, illogicità manifesta, insistendo per la propria estraneità agli abusi e per l’impossibilità di adempiere all’ordine di demolizione; lamentando che il provvedimento del Comune non aveva considerato i nuovi presupposti indicati nell’istanza, in particolare l’intervenuta sentenza civile che aveva accertato l’inadempimento della società Montella; inoltre il provvedimento aveva richiamato giurisprudenza, che conduceva ad escludere la responsabilità della società Gana, che si trovava proprio nelle situazioni richiamate dalla sentenza (proposizione di azione di inadempimento) .</h:div><h:div>Il Comune di Battipaglia ha sostenuto l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, in quanto la società proprietaria non si sarebbe adoperata per eliminare l’abuso, avendo inviato le diffide solo alla scadenza del termine di 90 giorni per ottemperare.</h:div><h:div>Con la sentenza n. 203 del 2024, pronunciata in forma semplificata in fase di esame della domanda cautelare, il TAR Campania, Sezione di Salerno, ha dichiarato improcedibile il ricorso, essendo superato dal diniego di riesame, che ha rivalutato la vicenda; ha accolto i motivi aggiunti, essendo intervenuta la sentenza del Tribunale civile di Salerno che aveva accolto l’azione di inadempimento, escludendo la responsabilità della società Gana nella realizzazione dell’abuso e la imputabilità della inottemperanza, essendosi attivata per il ripristino.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello dal Comune di Battipaglia, che, con il primo motivo, di <corsivo>error in procedendo</corsivo>, <corsivo>error in iudicando</corsivo>, violazione e falsa applicazione degli artt.35 e 74 c.p.a. in relazione agli artt. 31 D.P.R. 380/2001 ed all’art. 21 <corsivo>octies</corsivo> l. 241/90, ha contestato il capo della sentenza di primo grado relativo all’improcedibilità del ricorso sostenendo che tale diniego sarebbe un atto meramente confermativo della precedente acquisizione, che non avrebbe operato alcun riesame; ha quindi riproposto l’eccezione di irricevibilità per la tardività del ricorso straordinario e ha riproposto le argomentazioni difensive del primo grado, sostenendo che anche la società proprietaria sarebbe stata comunque responsabile, essendosi attivata solo dopo il decorso del termine di 90 giorni; inoltre l’acquisizione dell’intera particella era dovuta alla completa pavimentazione del fondo, mentre le opere comunque dovevano essere considerate nel loro complesso, al fine della qualificazione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001. </h:div><h:div>Con il secondo motivo e il terzo motivo sono stati dedotti <corsivo>l’error in procedendo</corsivo>, <corsivo>error in iudicando</corsivo>, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo in particolare è stata sostenuta la carenza di interesse al secondo atto di motivi aggiunti, essendosi ormai consolidata l’acquisizione; è stato poi dedotto che dalla sentenza civile deriva che la responsabilità della società Montella è limitata ai due manufatti prefabbricati e alla cisterna, mentre la pavimentazione, l’illuminazione e gli accessi erano stati già realizzati dalla proprietaria; è stata ribadita la responsabilità della società Gana che, solo dopo il termine di 90 giorni, si era attivata nei confronti della conduttrice. Con il terzo motivo è stata contestato l’annullamento della sanzione pecuniaria insistendo per la inottemperanza della società Gana all’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Si è costituita la società Gana Sport 1962, riproponendo i primi e i secondi motivi aggiunti assorbiti dalla sentenza. Con ulteriore memoria ha sostenuto l’infondatezza dell’appello, deducendo che il provvedimento di diniego di riesame è stato emesso a seguito di una nuova istruttoria; ha ribadito la propria estraneità all’abuso e l’impossibilità della tempestiva ottemperanza; ha dedotto il successivo adempimento avvenuto con la demolizione delle opere; ha dedotto, altresì, che le opere di pavimentazione e illuminazione erano state assentite con l’autorizzazione del 2001, come risulterebbe dalla relazione tecnica a questa allegata, così come gli accessi carrabili erano stati regolarmente autorizzati dalla Provincia.</h:div><h:div>Il Comune di Battipaglia ha presentato memoria insistendo per la fondatezza dell’appello. La società Gana ha presentato memoria di replica ribadendo le proprie argomentazioni difensive.</h:div><h:div>All’udienza del 10 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Con il primo motivo il Comune contesta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, con cui erano stati impugnati il provvedimento di acquisizione del 13 febbraio 2020, il verbale di inottemperanza del 21 gennaio 2020, l’ordinanza di demolizione del 25 settembre 2019, sostenendo che il diniego di riesame sarebbe un atto meramente confermativo che sarebbe stato emesso senza riaprire l’istruttoria, come confermato dal dispositivo di inammissibilità.</h:div><h:div>Tale ricostruzione non può essere condivisa, in quanto il provvedimento riporta il contenuto della comunicazione del preavviso di rigetto, che dà atto espressamente dell’istruttoria effettuata, da cui “<corsivo>non emergono vizi formali e procedurali nell’adozione del provvedimento</corsivo>” di acquisizione.</h:div><h:div>Per la consolidata giurisprudenza, come è noto, la distinzione tra atto confermativo (cd. conferma) e meramente confermativo deriva dalla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione, che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642; Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; id., 31 maggio 2021, n. 4157).</h:div><h:div>E’ evidente, dunque, sulla base delle indicazioni testuali della comunicazione del preavviso di rigetto, integralmente riportata nel provvedimento impugnato, che è stato riaperto un procedimento istruttorio, che ha rivalutato la legittimità del provvedimento di acquisizione confermandolo anche sulla base di una nuova motivazione. Infatti, anche se non risultano valutati tutti gli elementi addotti dalla società nella istanza di riesame, è stata comunque indicata una specifica motivazione in ordine ai profili della responsabilità del proprietario dell’area e ai presupposti dell’acquisizione.</h:div><h:div>La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non può dunque che essere confermata.</h:div><h:div>Con il secondo motivo il Comune contesta l’accoglimento del secondo atto di motivi aggiunti, proposto avverso il diniego di riesame, sostenendo in via preliminare la carenza di interesse alla impugnazione del riesame, in quanto si sarebbe consolidata l’acquisizione. Sostiene poi la legittimità dell’acquisizione, con irrilevanza della sentenza del Tribunale di Salerno, in quanto la società comunque non aveva ottemperato nel termine di novanta giorni dalla notifica della demolizione e quindi l’effetto acquisitivo si sarebbe già prodotto.</h:div><h:div>La natura non meramente confermativa del diniego di riesame comporta l’infondatezza della eccezione di carenza di interesse del secondo atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>Infatti, anche ammesso che l’effetto acquisitivo si sia verificato automaticamente allo scadere dei novanta giorni dalla notifica della demolizione, l’oggetto dei secondi motivi aggiunti è costituito  proprio dalla domanda di riesame presentata dalla società in relazione alle sopravvenienze, costituite dalla sentenza del Tribunale civile di Salerno del 10 maggio 2023, che ha accertato che la società Montella aveva installato i due manufatti prefabbricati e il serbatoio per il gasolio (peraltro già rimossi quest’ultimo e il più piccolo dei manufatti alla data dell’accertamento dell’inottemperanza il 21 gennaio 2020), dall’avvenuto ripristino dell’area, successivamente alla riconsegna dell’area avvenuta il 19 febbraio 2021 e al nulla osta alla demolizione rilasciato dal Comune il 3 settembre 2021. </h:div><h:div>Sotto tale profilo, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di riesame, in relazione alla particolarità della situazione di fatto, in cui la società, al momento della notifica dell’provvedimento di demolizione, il 25 settembre 2019, non aveva la disponibilità del bene locato alla società Montella. La società Gana ha poi inviato due diffide alla società Montella perché procedesse a rimuovere le opere abusivamente collocate e ha anche proposto una azione di risoluzione per inadempimento, domanda accolta dalla sentenza del Tribunale di Salerno del 10 maggio 2023. Inoltre, la società Gana ha proceduto alla demolizione quando è tornata in possesso dell’area. </h:div><h:div>E’ evidente dunque che non poteva essere ritenuta responsabile per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nei novanta giorni dalla notifica, non potendo in tale periodo materialmente procedere alla stessa, mentre la società ha comunque proceduto alla demolizione successivamente, quando è tornata in possesso dell’area.</h:div><h:div>Tali circostanze devono ritenersi rilevanti, nel presente giudizio, che ha ad oggetto - essendo confermata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per quanto sopra esposto- esclusivamente il diniego di riesame rispetto al provvedimento di acquisizione e l’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Tali provvedimenti, infatti, riguardano una fase successiva all’ordine di demolizione (la cui impugnazione con ricorso al Capo dello Stato, peraltro, era palesemente tardiva anche se ormai tale questione è stata assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità), nella quale si deve valutare la responsabilità in ordine all’adempimento della demolizione. </h:div><h:div>Non è invece rilevante rispetto alla legittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio la responsabilità in ordine alla realizzazione di parte delle opere abusive, in particolare per la realizzazione della pavimentazione, di cui la stessa società Gana ha ammesso la preesistenza al contratto di locazione, deducendo che sarebbe stata autorizzata, in quanto risultante nella relazione tecnica, allegata alla autorizzazione edilizia n. 51 del 2001, relativa però all’installazione temporanea di manufatti presentata dalla società sua dante causa. </h:div><h:div>In ogni caso, l’illegittimità del diniego di riesame emerge palesemente dai richiami contenuti nella motivazione del preavviso di rigetto, integralmente riportata nel provvedimento finale, che ha richiamato la giurisprudenza del giudice amministrativo, relativa alle attività richieste al proprietario dell’area, quali l’azione di risoluzione del contratto di locazione, che proprio nel caso in esame avrebbe dovuto condurre alla illegittimità dell’acquisizione.</h:div><h:div>La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti dato rilevanza, rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, al comportamento attivo del proprietario, estrinsecatosi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore, tra cui vengono indicate proprio la risoluzione iniziata giudiziariamente per inadempimento contrattuale o le diffide ad eliminare l'abuso ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2211).</h:div><h:div>Inoltre, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato che mentre l'ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la <corsivo>res</corsivo> tale da assicurare la restaurazione dell'ordine violato, l'ulteriore misura sanzionatoria, consistente nell'acquisizione gratuita dell'immobile, non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358; Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648).</h:div><h:div>Inoltre l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 2023, ha affermato che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata dedotta e comprovata la “non imputabilità dell'inottemperanza” ( o sia stata formulata l'istanza di accertamento di conformità prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R.); ciò in quanto la fonte dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale è costituita dalla mancata ottemperanza all'ordine demolitorio, che costituisce una diversa violazione e, quindi, un diverso illecito, rispetto all'abuso edilizio, di cui sono responsabili i destinatari dell'ordine demolitorio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2024, n. 4726).</h:div><h:div>Se quindi l'indisponibilità giuridica o materiale del bene non esclude che l’ordine di demolizione debba essere rivolto anche al proprietario, il quale, stante la titolarità del diritto, è in grado di recuperare le facoltà di godimento e di disposizione al fine di adempiere all'ordine di ripristino, l’indisponibilità del bene è invece rilevante nella fase successiva dell'acquisizione gratuita, che avendo natura afflittiva, non può essere emessa nei confronti del destinatario dell'ordine di demolizione, il quale dimostri che, pur essendosi attivato, non ha potuto ottemperare all'ingiunzione per causa non imputabile (Cons. Stato, Sez. II, 2 luglio 2024, n. 5865).</h:div><h:div>La società Gana ha fatto ricorso proprio agli strumenti consentiti dall’ordinamento per rientrare nella disponibilità del bene, tanto che, dopo la riconsegna del terreno, ha proceduto alla demolizione delle opere abusive.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, non possono dunque essere condivise le argomentazioni del Comune per cui l’effetto acquisitivo si era già verificato al novantesimo giorno, dibattendosi appunto della legittimità di tale effetto rispetto alla società Gana, che non aveva la disponibilità del bene in quel periodo; né rileva che la società Gana non avesse comunicato tempestivamente al Comune l’indisponibilità del bene, dal momento che lo stesso Comune aveva effettuato due sopralluoghi, di cui almeno il secondo ( non essendo il verbale del primo depositato in giudizio) alla presenza del proprietario e del conduttore, e aveva notificato la demolizione anche al conduttore; il Comune era quindi perfettamente a conoscenza che l’area era locata e che, al momento della notifica della demolizione, la società proprietaria non ne aveva la materiale disponibilità.</h:div><h:div>L’infondatezza del secondo motivo di appello comporta l’infondatezza anche del terzo motivo relativo al capo della sentenza di accoglimento dei motivi aggiunti avverso l’irrogazione della sanzione.  </h:div><h:div>Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, “<corsivo>l’autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Trattandosi di una sanzione amministrativa non può che essere irrogata in caso di imputabilità dell’inottemperanza. Si tratta, infatti, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022 n. 10358; Sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 10862) e che presuppone un comportamento antigiuridico di non conformarsi all'ordine ricevuto, con conseguente rilevanza anche delle circostanze concrete che denotino la sussistenza di tale antigiuridicità (Cons. Stato, Sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1618).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l’inottemperanza all’ordine di demolizione non è imputabile alla società Gana per la indisponibilità del bene in capo alla stessa società al momento della notifica dell’ordinanza di demolizione. Inoltre, la sanzione pecuniaria è stata irrogata il 12 agosto 2022, quando le opere abusive erano ormai state demolite, successivamente alla riconsegna dell’immobile alla società proprietaria, come risulta dalla comunicazione del tecnico incaricato dalla società in data 28 ottobre 2021 al Comune di Battipaglia, con cui è stato richiesto il sopralluogo per la verifica dell’avvenuta demolizione.   </h:div><h:div>L’appello è dunque infondato e deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>In relazione alla particolarità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Cecilia Altavista</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>