<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240544520241209173712887" descrizione="" gruppo="20240544520241209173712887" modifica="09/12/2024 17:55:57" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05445"/><fascicolo anno="2024" n="09934"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="06021" anno="2024"/><registro n="05464" anno="2024"/></descrittori><file>20240544520241209173712887.xml</file><wordfile>20240544520241209173712887.docm</wordfile><ricorso NRG="202405445">202405445\202405445.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\662 Stefania Santoleri\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>09/12/2024 17:55:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/12/2024</dataPubblicazione><ricorso NRG="202406021">202406021\202406021.xml</ricorso><ricorso NRG="202405464">202405464\202405464.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Presidente FF</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>tutti e tre per la riforma </h:div><h:div>della sentenza n. 13102/2024 emessa nelle camere di consiglio dei giorni 22 aprile-29 maggio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, resa tra le parti,</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5445 del 2024, proposto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>l’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di La Spezia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Livorno, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, l’Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Massa Carrara, l’Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Matera, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Prato, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Savona, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siracusa, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verbano Cusio Ossola, l’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Ancona e Macerata, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pisa, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pistoia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cosimo Paoletti Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>i signori Amos Giardino, Antonio Daniele Barattin, Mario Bracaglia, Stefano Cervi, Sergio Comisso, Giovanni Esposito, Luca Fedele, Rosario Morabito, Vanore Orlandoti, Antonio Perra e Giovanna Maria Roma, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Alessandria Asti-Torino, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Agrigento, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Benevento, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Biella e Vercelli, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cremona, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Foggia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Frosinone, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecco, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Messina, dell’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Nuoro, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia Di Rieti, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione, nei rispettivi tre giudizi riuniti, degli Ordini dei Periti Industriali delle Province in epigrafe indicati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6021 del 2024, proposto dai signori Antonio Daniele, Barattin, Mario Bracaglia, Stefano Cervi, Sergio Comisso, Giovanni Esposito, Amos Giardino, Luca Fedele, Rosario Morabito, Vanore Orlandotti, Antonio Perra, Giovanna Maria Roma, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze, Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, l’Ordine dei Periti Industriali dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di La Spezia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Livorno, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Massa Carrara, Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Matera, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano e Lodi, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Prato, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siracusa, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verbano Cusio Ossola, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Savona, rappresentati e difesi dall'avvocato Cosimo Paoletti Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div/><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria-Asti-Torino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Agrigento, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Avellino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Benevento, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali delle Province di Biella e Vercelli, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cremona, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Foggia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Frosinone, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Lecco, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Messina, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Modena, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Nuoro, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Palermo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Perugia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rieti, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Roma, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Varese, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo, Commissione Nominata Dal Ministro della Giustizia, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>l’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria-Asti-Torino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Agrigento, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Avellino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Benevento, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali delle Province di Biella e Vercelli, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cremona, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Foggia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Frosinone, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Lecco, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Messina, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Modena, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Nuoro, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Palermo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Perugia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rieti, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Roma, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Varese, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo, Commissione Nominata Dal Ministro della Giustizia, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5464 del 2024, proposto dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>l’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di La Spezia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, l’Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Massa Carrara, l’Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Matera, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Prato, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Savona, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siracusa, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verbano Cusio Ossola, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa, l’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Ancona e Macerata, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, l’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Livorno, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Cosimo Paoletti Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>dei signori Antonio Daniele Barattin, Mario Bracaglia, Stefano Cervi, Sergio Comisso, Giovanni Esposito, Amos Giardino, Luca Fedele, Rosario Morabito, Vanore Orlandotti, Antonio Perra, Giovanna Maria Roma, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- della Commissione Nominata dal Ministro della Giustizia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Benevento, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rieti, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>-dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali delle Province di Biella e Vercelli, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di delle Province di Nuoro, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Agrigento, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di delle Province di Alessandria-Asti-Torino, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Varese, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>-dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cremona, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Foggia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Messina, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari, dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Avellino, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Frosinone, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Lecco, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Modena, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Palermo, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Perugia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>con l’intervento ad adiuvandum</h:div><h:div>dell’Ordine dei periti dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle province di Alessandria, Asti Torino, Agrigento, Avellino, Benevento, Biella e Vercelli, Cagliari, Caserta, Cremona, Foggia, Frosinone, le Messina, Modena, Nuoro, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini Roma, Salerno, Varese, Viterbo in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi in primo grado dal Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu del Foro di Cagliari, come da procura in atti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</h:div></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso introduttivo notificato in data 11 ottobre 2023 e tempestivamente depositato, gli Ordini professionali ricorrenti, nell’esporre di essere in numero di 33 dei 97 Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, rappresentanti perciò oltre un terzo degli iscritti e del numero di iscritti esercenti la professione di Perito Industriale - hanno impugnato, avanti al T.A.R. Lazio, sede di Roma, tra gli altri atti, in particolare:</h:div><h:div>- il “regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del Consiglio dell’ordine dei Periti Industriali”, adottato con delibera del CNPI del 7 settembre 2023;</h:div><h:div>- la nota del 20 settembre 2023, a mezzo della quale il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni consiliari nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023, senza l’espunzione dal Regolamento adottato delle disposizioni asseritamente contrarie alle norme costituzionali e al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.</h:div><h:div>2. A sostegno dei rispettivi tre gravami introduttivi, le parti ricorrenti nel primo grado del giudizio hanno dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, in quanto a loro dire, il nuovo regolamento - fermo il condivisibile fine di tutelare “la parità di genere” - avrebbe introdotto previsioni contrarie alla fonte normativa gerarchicamente sovraordinata, come tali lesive, per un verso, della libertà di voto garantita dall’art. 48 Cost. e dell’art. 51 Cost. e, per altro verso, in contrasto con il sistema elettorale di tipo proporzionale, delineato dall’art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944 (che disciplina, al Capo II, “la costituzione e la composizione del Consiglio Nazionale”), a mente del quale: “a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre”.</h:div><h:div>2.1. Si sono costituiti nel primo grado di giudizio - chiedendo tutti il rigetto del ricorso – il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ed il controinteressato Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli; eccependo quest’ultimo l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto.</h:div><h:div>2.1.2. Hanno, infine, spiegato atto di intervento ad opponendum n. 24 Ordini provinciali, i quali si sono associati all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto e alle difese nel merito sollevate dal controinteressato Ordine provinciale di Napoli.</h:div><h:div>2.3. I ricorrenti hanno presentato ricorsi per motivi aggiunti “propri”, il 20.11.2023; per motivi aggiunti “impropri”, il 25.01.2024.</h:div><h:div>2.4. In data 9.2.2024 si sono costituiti per resistere al gravame, in qualità di controinteressati, i candidati neoeletti al Consiglio nazionale, in epigrafe indicati.</h:div><h:div>2.5. Con la sentenza n. 13102 pubblicata il 28 giugno 2024 il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso -come integrato dai due atti di motivi aggiunti -, così decidendo e precisamente ha, anzitutto, respinto: i. le eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, sostenendo che vi sarebbe una posizione qualificata e differenziata in capo agli Ordini territoriali di impugnare il regolamento che disciplina l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale; ii. l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto, sostenendo che vi sarebbe identità di posizioni e che non sarebbe configurabile il conflitto di interesse tra le parti.</h:div><h:div>2.5.1. Nel merito ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla disposizione regolamentare che prevede la riserva di un seggio (su 11), in favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze ottenute. Ha, invece accolto il ricorso (primo motivo, reiterato nei motivi aggiunti) relativo all’impugnazione dell’art. 1, comma 10, del Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato secondo periodo e dell’art. 1, comma 9 dello stesso regolamento.</h:div><h:div>3. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli -iscritti rispettivamente ai numeri 5445/2024, 5464/2024 e 6021/2024 R.R.G.G.- sia il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, sia l’Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Napoli sia, ancora, il signor Antonio Barattin ed altri candidati in epigrafe specificati (che, per effetto della sentenza che aveva annullato le elezioni, avevano perso la carica); e, nel dedurre tutti i ricorrenti dei tre ricorsi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto parzialmente il ricorso annullando in parte qua il “Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del Consiglio dell'ordine dei Periti Industriali” (recte: art. 1 commi 9 e 10), ne hanno chiesto, previa sospensione cautelare, la riforma.</h:div><h:div>3.1. Con l’ordinanza n. 2927 emessa nella camera di consiglio del 30 luglio 2024 la Sezione ha accolto l’appello cautelare proposto dagli odierni appellanti.</h:div><h:div>3.2. Infine, nella pubblica udienza del 7 novembre 2024, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>4. I tre appelli proposti dagli odierni appellanti nei rispettivi riuniti ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti contro la stessa sentenza.</h:div><h:div>L’oggetto del giudizio riguarda la dedotta illegittimità o meno di talune disposizioni del Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali (CNPI), adottato dallo stesso organo consiliare, con delibera del 7 settembre 2023, al dichiarato fine di introdurre meccanismi di tipo promozionale, a tutela del genere meno rappresentato, nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’art. 51 Cost.</h:div><h:div>5. Gli appelli, ciò premesso, sono fondati nei limiti e per le ragioni che qui si espongono.</h:div><h:div>5.1. La sentenza di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, proposto dall’Ordine dei periti industriali delle province di Ancona e Macerata, è stata – come già ricordato in narrativa - sospesa con le ordinanze emesse in ciascun fascicolo processuale, in quanto il Tribunale ha annullato, in parte, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei periti Industriali, relativo alle elezioni dei componenti dello stesso Consiglio Nazionale al fine di prevedere misure a tutela della partecipazione agli organi elettivi di rappresentanti appartenenti al genere meno rappresentato (c.d. quote rosa), disponendo, al contempo, l’annullamento dell’esito delle elezioni e, quindi, della proclamazione degli eletti, i quali sono in carica.</h:div><h:div>5.2. Va poi osservato, per meglio circoscrivere l’oggetto della controversia, che l’odierno gravame verte essenzialmente sul capo relativo all’accoglimento del ricorso, avendo infatti gli Ordini ricorrenti nel primo grado del giudizio, prestato acquiescenza ai capi di sentenza per i quali essi erano risultati soccombenti.</h:div><h:div>5.3. Come già ricordato in parte motiva, il Tribunale ha accolto il ricorso (primo motivo reiterato nei motivi aggiunti), relativo all’impugnazione delle infra riportate disposizioni del citato regolamento, nella parte in cui hanno rispettivamente previsto che: i) in ogni scheda devono essere votati 11 candidati pari al numero degli eleggibili nel consiglio a pena di nullità totale della scheda (art. 1, comma 10); ii) ad ogni nominativo della scheda elettorale sono assegnati tutti i voti spettanti all’Ordine (art. 1, comma 9).</h:div><h:div>5.4. Il giudice di prime cure, muovendo dal principio della parità di genere, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ha annullato le surriferite disposizioni regolamentari, in quanto ritenute in contrasto con i principi costituzionali degli art. 48 e 51 Cost. Nello specifico, il primo giudice, nel far richiamo alle decisioni della Corte costituzionale (sent. 14 gennaio 2010, n. 4), in tema di elezioni e quote rosa ha, poi, evidenziato che “la misura a tutela delle minoranze di genere non deve essere costrittiva, ma solo promozionale, dovendo rimanere inalterato il principio della libertà di voto tutelato dagli artt. 48 e 51 Cost”. L’individuazione delle concrete misure per attuare la parità effettiva di genere nell’accesso alle cariche elettive - chiarisce ancora il Tribunale - possono essere, di “diverso tipo”, a condizione, tuttavia, che non vengano introdotti meccanismi “costrittivi” del voto, anziché meramente “promozionali”; escludendo, dunque, la legittimità di misure che «non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi»</h:div><h:div>5.5. Diversamente, le disposizioni gravate del regolamento - sostiene ancora il Tribunale -, con il prevedere l’obbligo di esprimere 11 preferenze:…comprimerebbero necessariamente, la libertà di voto, in quanto l’Ordine potrebbe essere costretto a votare soggetti che- altrimenti – non avrebbe mai votato; peraltro i voti espressi per ciascuno dei candidati avrebbero lo stesso peso ai fini dell’esito della tornata elettorale in quanto a ciascun votato si assegnano il numero di voti spettanti al singolo ordine territoriale. Queste conseguenze, peraltro, non avrebbero alcuna congruenza e giustificazione tenendo conto della finalità della modifica del Regolamento elettorale, diretto solo a garantire la rappresentanza di genere”. Inoltre, con questo sistema, “tale rappresentanza risulterebbe annacquata perché avrebbe lo stesso peso delle altre dieci preferenze, anche se inserite coattivamente: l’effetto sarebbe che la scelta libera sarebbe accompagnata da scelte coattive effettuate al solo fine di evitare la declaratoria di nullità della scheda elettorale”.</h:div><h:div>5.6. Il Tribunale ha, quindi, annullato le norme del regolamento e gli atti conseguenti al procedimento elettorale, sull’assorbente presupposto che “le disposizioni del regolamento farebbero venire meno la libertà di voto in quanto gli Ordini non possono scegliere il candidato preferito”.</h:div><h:div>Detto ordine di idee non è condiviso dal collegio.</h:div><h:div>5.7. Come ha ben messo in rilievo la difesa degli appellanti, con le disposizioni annullate del regolamento gravato si è inteso, anzitutto, sovvenire all’esigenza di garantire il numero di voti, che ogni ordine territoriale può destinare al candidato o ai candidati, in funzione del numero dei propri iscritti, secondo gli scaglioni numerici di riferimento, così da consentire, in pari tempo, che l’intera votazione non divenga inutile, mediante l’elezione di tanti candidati quanti sono i seggi in Consiglio nazionale.</h:div><h:div>5.8. Tale risultato non sarebbe, per contro, assicurato, là dove si consentisse a ciascun ordine -in asserita applicazione della incondizionata libertà di voto –di concentrare (in maniera assoluta) tutti i propri voti su di un solo o su alcuni soli candidati. In effetti, se gli ordini territoriali convogliassero tutti i loro voti, su di un solo candidato, il Consiglio potrebbe essere composto da un solo eletto, impedendo, perciò, all’organo consiliare di svolgere la sua funzione. D’altro canto, il voto bloccato di lista, che molti sistemi elettorali prevedono, si pone come un valido rimedio per scongiurare tale eventualità.</h:div><h:div>5.9. Osserva, sul punto specifico, il Collegio che, alla stregua di una risalente giurisprudenza del Corte costituzionale, che la Sezione integralmente condivide, «è interesse prevalente avere subito un Consiglio completo e funzionante, sia pure con l'aiuto d'una artificiosa assegnazione d'alcuni seggi, piuttosto che piegarsi ad una nuova consultazione elettorale. L'uguaglianza del voto non si può dire violata da una legge che vuol porre immediato riparo agli effetti d'una manifesta imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature presentate»: e ciò proprio al fine di evitare che l’intervento spiegato assolva un ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sul funzionamento dell’organo consiliare (Corte cost. 11 luglio 1961, n. 44).</h:div><h:div>Il sistema di voto previsto dal regolamento impugnato garantisce anche il rispetto della parità di genere, in quanto consente anche agli ordini territoriali che hanno meno di cento iscritti (e che quindi dispongono di un solo voto) di poter esprimere una preferenza in favore di un candidato appartenente al genere meno rappresentato senza alterare la proporzione del peso elettorale prescritta dall’art. 11 del d.lgs. luog. n. 382/1944.</h:div><h:div>Del resto, come sottolineato dalle parti appellanti, tali disposizioni non sono “innovative” atteso che un criterio di voto esattamente identico a quello oggetto di contestazione è previsto nell’art. 2 del d.lgs. luog. n. 382/1944 con riferimento all’elezione dei componenti degli Consigli territoriali; analoghe disposizioni si rinvengono poi per le elezioni degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri.</h:div><h:div>5.10. In estrema sintesi le limitazioni del voto, stigmatizzate dal Tribunale, non possono ritenersi irragionevoli e incongrue, rispetto alla finalità perseguita, tenuto conto che esse consentono: i) di perseguire la finalità della elezione di tutti i componenti del Consiglio Nazionale; ii.) a tutti gli ordini territoriali di votare rispettando l’obbligo di esprimere il voto nel rispetto della rappresentanza di genere che è finalità perseguita dal regolamento impugnato.</h:div><h:div>5.11. Sotto altro profilo va, da ultimo, osservato che, la norma di riferimento per le elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale non prevede, in realtà, alcuna regola in merito a “quanti” voti debbano essere attribuiti al singolo candidato/eligendo; posto che l’art. 11 d.lgs. Lgt. n. 382/44, dispone esclusivamente che: “il candidato/a / eligendo/a si intende eletto se ha riportato il maggior numero di voti”. Per ottenere tale obiettivo, ogni Ordine ha a disposizione un certo numero di voti, previsti in ragione della numerosità dei propri iscritti all’albo. Sicché, il Consiglio nazionale, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni appellati, si è limitato a regolamentare una procedura di espressione del voto, integrando e dettagliando adeguatamente ciò che era già contenuto nel d.lgs. Lgt. n. 382/1944, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in materia elettorale, di osservanza del principio democratico di rappresentatività dei singoli ordini, che possano esprimere un “peso elettorale” maggiore o minore in ragione del numero di iscritti all’albo.</h:div><h:div>6. Dalle considerazioni sin qui esposte discende, dunque, la riforma della sentenza impugnata, dovendo qui evidenziarsi che, nelle disposizioni regolamentari annullate, non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 48 e 51 Cost., là dove hanno previsto la destinazione di ciascun voto dei singoli ordini territoriali a un numero di candidati pari a quello degli eleggibili e, poi, sanzionato con la nullità della scheda il voto difforme.</h:div><h:div>7. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, gli appelli, previa loro riunione, devono essere accolti restando assorbiti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno respinti i ricorsi rispettivamente proposti in primo grado.</h:div><h:div>8. Le spese del doppio grado del giudizio, per la notevole complessità del contenzioso relativo al sistema elettorale, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, proposti dalla parte appellante, previa loro riunione, li accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Priscilla Canarecci</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>