<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240511820260708141838729" id="20240511820260708141838729" modello="2" modifica="08/07/2026 14:21:55" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05118"/><fascicolo anno="2026" n="06428"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240511820260708141838729.xml</file><wordfile>20240511820260708141838729.docm</wordfile><ricorso NRG="202405118">202405118\202405118.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\667 Raffaello Sestini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Grazia Vivarelli</firma><data>08/07/2026 14:21:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Grazia Vivarelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Picardi,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Emanuele Ricci,	Consigliere</h:div><h:div>Gudrun Agostini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sarno, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2026 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Il sig. -OMISSIS-, proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Sarno, alla via -OMISSIS-, identificato al catasto al foglio-OMISSIS-, nel mese di dicembre 2004, presentava due diverse istanze di condono:  la n. -OMISSIS-, per la realizzazione di un manufatto in c.a. composto da un piano primo destinato a civile abitazione e uno di copertura destinato a deposito, con una superficie coperta di mq 303,45 con una superficie utile di mq. 238,40, in difformità dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune; la n. -OMISSIS-, per la realizzazione di un manufatto in c.a. composto da un piano seminterrato destinato a deposito e uno rialzato a civile abitazione con una superficie coperta di mq. 391,00 con una superficie utile di mq 281,00 in difformità dal titolo edilizio.</h:div><h:div>2. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 8 luglio 2019, a firma del Funzionario Responsabile Settore 7, Urbanistica e pianificazione del Territorio, avente a oggetto “Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 s.m.i. Diniego istanza di condono edilizio prott. nn. -OMISSIS- – -OMISSIS- n.p.i. 776 – 777 del 10.04.2004, venivano rigettate le istanze di condono. </h:div><h:div>3. Il provvedimento prot. n. -OMISSIS- veniva impugnato con ricorso introduttivo iscritto al n. R.G. -OMISSIS-/2019 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno, unitamente alla relazione istruttoria prot. n. -OMISSIS- e ai verbali di polizia giudiziaria del 19 dicembre 2003 e del 2 gennaio 2004.</h:div><h:div>4. Successivamente, in data 26 febbraio 2023, il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, rimasta silente e dunque rigettata per silentium, impugnata con motivi aggiunti nel maggio 2023. </h:div><h:div>5. Il TAR Campania – Salerno, con sentenza n. -OMISSIS-/2023, pubblicata il 30 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo l’atto impugnato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; respinto il ricorso per motivi aggiunti, reputandolo infondato per difetto di prova della doppia conformità.</h:div><h:div>6. Avverso tale decisione, il sig. Corrado proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato (depositato il 30 maggio 2024), deducendo plurimi motivi di censura volti ad ottenere la riforma della sentenza impugnata. </h:div><h:div>7. Il Comune non si è costituito in nessuno dei gradi di giudizio.</h:div><h:div>8. All’udienza dell’8 luglio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza istruttoria avanzata dall’appellante con cui si chiede di volersi ordinare al convenuto di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, poiché priva di rilevanza e obiettiva utilità.</h:div><h:div>Con l’atto di appello, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado deducendo tre motivi, formulando altresì domanda istruttoria. Nello specifico, l’appellante ha dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Error in iudicando e in procedendo per violazione dell’art. 34 d. lgs. n. 104/2010.</h:div><h:div>Si censura la sentenza in quanto il T.a.r., a fronte dell’unico provvedimento recante i motivi ostativi alle istanze di provvedimento, si è pronunciato con riferimento a poteri ancora non esercitati dal Comune laddove ha ritenuto che, ove l’atto impugnato fosse qualificabile come diniego delle istanze di condono, rappresentando la determinazione conclusiva della pratica, comunque il ricorso principale sarebbe infondato nel merito.</h:div><h:div>Parte appellante ritiene che i giudici di prime cure avrebbero dovuto dichiarare solo l’inammissibilità.</h:div><h:div> 2) Error in iudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 2 della L.R. Campania n. 10/2004, degli artt. 31 e 32, L. n. 326/2003, dell’art. 31, comma 2, L. n. 47/1985, dell’art. 3, L. n. 241/1990, per contrasto con la Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 30.07.1985 n. 3357/25, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento e mancata considerazione degli atti, illogicità manifesta, violazione dell’art. 97, Cost. e dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto impugnato, sul presupposto che le opere in parola non sarebbero condonabili in quanto non ultimate. </h:div><h:div>Sotto altro profilo la sentenza è errata anche nella parte in cui ha ritenuto che l’appellante non avesse provato la data di ultimazione dell’opera, in relazione al cd. criterio strutturale, atteso che l’amministrazione era in possesso di tutti gli elementi per valutare la consistenza dell’immobile (che sono stati poi riversati nel processo di primo grado).</h:div><h:div>3) Error in iudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 36 d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento e mancata considerazione degli atti, illogicità manifesta.</h:div><h:div>Il giudice non avrebbe correttamente tenuto conto, nell’applicazione dell’art. 36 del TU edilizia e del principio della doppia conformità, della circostanza che ha reso la fattispecie complessa e derivante dell’esecuzione delle sentenze penali che hanno imposto l’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Il primo motivo di appello deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato il provvedimento del 26 giugno 2019 come mero preavviso di rigetto. L’appellante sostiene che tale atto avesse natura sostanzialmente decisoria, contenendo già il rigetto delle istanze di condono, sicché il TAR avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Dalla lettura del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha espressamente assegnato un termine di 10 giorni per osservazioni, tipico della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. </h:div><h:div>Ne consegue la sua natura endoprocedimentale, priva di immediata lesività. </h:div><h:div>Secondo consolidato orientamento, gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, se non unitamente al provvedimento finale.</h:div><h:div>Correttamente, pertanto, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>L’appellante sostiene che il TAR avrebbe comunque violato il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, avendo aggiunto una valutazione di merito. Inoltre, censura l’affermazione secondo cui le opere non sarebbero state ultimate entro il 31 marzo 2003, requisito indispensabile per il condono ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Campania n. 10/2004.</h:div><h:div>Le censure sono inammissibili per carenza di interesse al suo esame da parte dell’appellante, essendo il ricorso principale inammissibile.</h:div><h:div>Con ulteriore motivo, l’appellante contesta il rigetto della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La censura è infondata.</h:div><h:div>L’accertamento di conformità è subordinato alla dimostrazione della c.d. doppia conformità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 (già, art. 13, l. n. 47/1985), in tal senso Consiglio di Stato sez. II, 16/02/2026, n. 1221, ossia conformità alle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e conformità alle norme vigenti al momento della domanda. Pur incombendo sul richiedente tale dimostrazione, nel caso di specie l’appellante non ha fornito prova adeguata della doppia conformità. La prospettazione di un progetto di demolizione parziale e riqualificazione non è sufficiente, non sostituendo il requisito della conformità attuale del bene. Ne consegue la correttezza del rigetto dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Nulla spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristina Caldarella</h:div><h:div>Maria Grazia Vivarelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>