<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240500220260710120909880" id="20240500220260710120909880" modello="3" modifica="14/07/2026 16:44:21" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05002"/><fascicolo anno="2026" n="05853"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240500220260710120909880.xml</file><wordfile>20240500220260710120909880.docm</wordfile><ricorso NRG="202405002">202405002\202405002.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1071 Fabio Franconiero\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>fabio franconiero</firma><data>13/07/2026 20:09:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>10/07/2026 12:12:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta n. 21/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5002 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea, Ministero della Difesa – Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio, Ministero della Difesa - Comando Truppe Alpine, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Valle D'Aosta, Comune di Pre'-Saint-Didier, Azienda Usl Valle D'Aosta, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Comando 1 Regione Aerea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino e Riccardo Jans, con domicilio eletto presso lo studio Nicolle Purificati in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Deval S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Serasso, Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare - Comando 1 Regione Aerea, della Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste e della Deval S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2026 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello in esame ha ad oggetto la controversia decisa dalla sentenza impugnata e che in fatto sorge nel 2012, allorquando l’appellante Ing. -OMISSIS- acquistava come seconda casa un edificio ad uso abitativo nel Comune di Pré-Saint-Didier, frazione Verrand, identificato al Catasto Fabbricati, Foglio n. 4 particella 101 e il terreno sul quale insiste identificato al Catasto Terreni, Foglio n. 4 particella n. 1065. L’immobile ha la vista diretta sul monte Bianco e sulla catena del Bianco. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, in forza di apposito decreto ministeriale. </h:div><h:div>Successivamente, nell’ambito di un intervento di interramento di un tratto della linea aerea n. 068 dell’elettrodotto che sorvola una porzione del territorio del Comune, si realizzava a poca distanza dall’edificio dell’Ing. -OMISSIS- un palo di sostegno nel punto terminale dell’interramento del cavo elettrico. </h:div><h:div>L’Ing. -OMISSIS- lamentava una compromissione della visione panoramica dalla sua abitazione e domandava l’accesso agli atti.</h:div><h:div>2. Con provvedimento del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 9 dicembre 2022 n. 7812 si autorizzava la società DEVAL s.p.a. all’interramento di parte della linea elettrica aerea a 50 50Kv n.068 in via Dent du Géant del Comune di Pré-Saint- Didier. </h:div><h:div>L’Ing. -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento innanzi al Tar, unitamente al parere del Soprintendente del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta 28.11.2022 n. 10208, valevole quale autorizzazione paesaggistica a norma dell'art. 146 d. lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>3. Il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, così accogliendo l’eccezione sollevata dalla controinteressata Deval s.p.a. e dalla Regione. </h:div><h:div>Il Collegio rammentava come il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di autorizzazione emesso dal Dirigente della struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 7812, adottato il 9 dicembre 2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 12 dicembre 2022. Al fine di valorizzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il termine per impugnare decorre solo dalla conoscenza del provvedimento allorquando si tratta di atti idonei a incidere direttamente nella sfera giuridica del soggetto interessato. Tale conoscenza si ritiene perfezionata laddove vi è la percezione dell’esistenza del provvedimento amministrativo e degli aspetti di lesività che lo connotano. </h:div><h:div>Il difensore del ricorrente aveva inviato nota alla Deval S.p.a. in data 17 maggio 2023, lamentando di essere venuto a conoscenza del fatto che la società Deval <corsivo>era in procinto</corsivo> di posizionare un traliccio di media tensione di fronte all’abitazione del Sig. -OMISSIS-. Successivamente in data 9 giugno 2023, le parti avevano avuto un incontro per discutere della problematica. Nella stessa data, il difensore presentava istanza di mediazione innanzi all’Organismo di Mediazione Forense di Aosta. </h:div><h:div>Ebbene, sin dal 17 maggio 2023, il ricorrente aveva la piena consapevolezza dell’intervento e della lesione che sarebbe derivata. Né il Tar condivideva la tesi secondo cui la documentazione acquisita a seguito dell’istanza di accesso aveva consentito un pregiudizio diverso da quello lamentato, idoneo a far decorrere il termine di impugnazione dal 24 agosto 2023, ovvero il momento in cui i documenti sono stati acquisiti. Tali documenti infatti avevano consentito di approntare i motivi di ricorso poi spiegati nel ricorso introduttivo, ma non erano idonei a far decorrere il termine di impugnazione. </h:div><h:div>In definitiva, il dies a quo per l’impugnazione era la data del 22 giugno 2023, nel mentre il ricorso era stato notificato solo in data 23 ottobre 2023, così risultando tardivo.  </h:div><h:div>4. Con l’atto di appello, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado deducendo 3 motivi. </h:div><h:div>Con il primo e il secondo motivo, l’odierno appellante denuncia l’erroneità della sentenza appellata per aver dichiarato l’irricevibilità del ricorso introduttivo. In realtà, il ricorso sarebbe tempestivo. Difatti, secondo un consolidato orientamento, l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione, nel mentre ove si contesti il quomodo il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori o con il grado di sviluppo degli stessi. In ogni caso, la piena conoscenza del provvedimento decorrerebbe dal momento in cui si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante non aveva conoscenza del provvedimento impugnato sin dal 17 maggio 2023 o, comunque, dal 22 giugno 2023. La lettera inviata dall’appellante alla Deval spa conterrebbe una mera affermazione che l’appellante era venuto a conoscenza che la società era in procinto di posizionare un traliccio. A tale lettera, la società avrebbe riscontrato che avrebbe realizzato il traliccio. Di conseguenza l’appellante avrebbe avviato la mediazione obbligatoria per mantenere aperto un canale di confronto e per accelerare i tempi di instaurazione di un potenziale contenzioso in sede civile. Né potrebbe affermarsi che la presentazione di una domanda di mediazione indica la sussistenza di una lesione attuale, atteso che la mediazione è uno strumento introdotto dall’ordinamento per definire le controversie in sede extragiudiziaria e per prevenire l’instaurazione di contenziosi. </h:div><h:div>Ancora anche la lettera di risposta di Deval spa conseguente all’incontro del 9 giugno 2023 non sarebbe un documento idoneo a far percepire la lesività dell’intervento. Del resto, l’appellante si duole della lesività dell’installazione del traliccio, la quale certamente comprometterebbe il diritto al panorama. Da questo punto di vista, l’effetto lesivo sarebbe percepibile solo nel momento in cui l’opera verrebbe completata, atteso che solo in quel momento l’appellante potrebbe valutare l’incidenza sfavorevole della nuova costruzione sul diritto di panorama. Con riguardo poi al diritto alla salubrità dell’ambiente, la lesività dell’opera potrebbe essere apprezzata solo vagliando la lunghezza dei bracci del traliccio, perché questi ultimi generano il campo elettrico.</h:div><h:div>Ne discende che l’appellante avrebbe avuto contezza del completamento dei lavori di installazione del traliccio solo il 22 luglio 2024. Da qui la tempestività del ricorso, notificato in data 23 ottobre 2024. </h:div><h:div>Con il terzo motivo, l’odierno appellante ripropone tutti i motivi del ricorso introduttivo ex art. 101, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>In primo luogo, legittimazione attiva e interesse a ricorrere: l’appellante sarebbe proprietario di un immobile che confina con il terreno sul quale sarebbe stato collocato il palo di sostegno avente un’altezza di 9 metri circa. Esso lederebbe il diritto al panorama e pregiudicherebbe il valore immobiliare dell’unità abitativa, così da sottoporla a un deprezzamento. Il palo sarebbe poi installato a una distanza inferiore ai trenta metri e il campo elettromagnetico provocherebbe rischi per la salute umana.</h:div><h:div>In secondo luogo, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta è illegittima perché frutto di un palese travisamento dei fatti: violazione di legge in relazione agli artt. 136 e 146 D.Lgs. 42/2004 n. 42 e 10 L.R. Valle d’Aosta 28.04.2011 n.8. Eccesso di potere per la violazione della Deliberazione della Giunta Regionale 2.11.2012 n.2082 e per difetto d’istruttoria. Il progetto dell’intervento prevedrebbe l’interramento di un tratto di linea aerea e una costruzione di due pali di sostegno fuori terra, a un’altezza massima di 12 metri. Ebbene, la zona di cui si discute sarebbe stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione del 20 dicembre 1966, sottoposta dunque alla tutela paesaggistica ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. Ebbene, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata rilasciata sul presupposto che l’interramento delle opere e, quindi, una ricostruzione parziale e incompleta, che non prevedeva la realizzazione fuori terra di due manufatti. L’incidenza dell’opera fuori terra non sarebbe però stata vagliata, sicché vi sarebbe un grave travisamento dei fatti. In definitiva, il provvedimento amministrativo gravato sarebbe affetto da illegittimità per eccesso di potere, nel mentre il parere favorevole della Soprintendenza sarebbe viziato da difetto di motivazione, non avendo spiegato per quale ragione non inciderebbe negativamente sul vincolo paesaggistico.</h:div><h:div>In terzo luogo, l’autorizzazione regionale alla realizzazione e all’esercizio dell’elettrodotto è illegittima perché è illegittima l’autorizzazione paesaggistica: violazione di legge in relazione all’art. 146 D.Lgs. 22.01.2004, n. 42. L’autorizzazione paesaggistica sarebbe atto presupposto dell’autorizzazione regionale gravata, sicché l’illegittimità della prima determinerebbe l’illegittimità della seconda.</h:div><h:div>In quarto luogo, l’autorizzazione regionale alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto è illegittima perché il progetto assentito è lacunoso e carente d’informazioni essenziali per una sua congrua valutazione: violazione di legge in relazione all’art. 3 L. 7.9.1990 n. 241 e all’art. 10 L.R. Valle d’Aosta 28.4.2011 n. 8. Eccesso di potere per violazione della deliberazione della Giunta Regionale 2.11.2012 n. 2082, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.7.2003 e del Decreto Ministeriale 29.5.2008 nonché per difetto d’istruttoria. L’autorizzazione regionale gravata sarebbe viziata in ogni caso da eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’istanza della società controinteressata sarebbe carente rispetto alla documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 novembre 2012, n. 2082. La relazione tecnica infatti non illustrerebbe “la tipologia, la dimensione ed i particolari costruttivi dei manufatti (tralicci, pali, ecc.)” né conterrebbe “idonea documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area o del manufatto oggetto di intervento e delle zone adiacenti dell'area”. Mancherebbe altresì la “documentazione tecnica contenente i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (linee e cabine), ai sensi della normativa statale vigente”. La regione quindi avrebbe dovuto richiedere integrazioni documentali. Peraltro l’ente regionale avrebbe autorizzato l’installazione di due pali di sostegno delle linee aeree dell’elettrodotto senza conoscere le caratteristiche delle opere. Anche il parere tecnico reso dall’ARPA parteciperebbe del medesimo vizio di difetto di istruttoria incidente sulle autorizzazioni regionali impugnate.</h:div><h:div>5. Infine, l’odierno appellante deposita istanza cautelare, rigettata con ordinanza collegiale del 12 luglio 2024, che condanna altresì alle spese. </h:div><h:div>6. Si è costituito il Ministero della Difesa. </h:div><h:div>7. Si è costituita in giudizio la Deval s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e ribadendo sostanzialmente l’iter logico seguito dal primo giudice. In ogni caso, ripropone ex art. 101, comma 1, c.p.a. l’eccezione di inammissibilità del ricorso assorbita dal primo giudice, con la quale eccepisce la mancanza di interesse ad agire. Ripropone altresì le difese di merito ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. </h:div><h:div>Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, riproponendo le eccezioni e le difese di primo grado.  </h:div><h:div>8. All’udienza di smaltimento dell’8 luglio 2026 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>9. L’appello è infondato.</h:div><h:div>10. La giurisprudenza ha specificato, in linea generale, che, se si contesta l'an dell'edificazione, il termine di impugnazione (che, evidentemente, si riferisce sia al ricorso al Tar sia al ricorso straordinario al Capo dello Stato) decorre dall'inizio dei lavori (cfr. Cons. Stato, VI, 6 agosto 2024, n. 6996; Cons Stato, II, 20 febbraio 2024, n. 1696), mentre, se il titolo viene contestato per il quomodo dell'edificazione, ovvero per le modalità di realizzazione dell'opera, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto in costruzione. In altri termini, quindi, come ampiamente descritto nella recente giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, II, 20 febbraio 2024, n. 1696) la "piena conoscenza", ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di un titolo edilizio viene individuata nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto, ovvero, come nella fattispecie in esame, quando si sostenga che "quel" manufatto, trattandosi di una stazione radio base, non poteva essere edificato sull'area. Viceversa, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) la "piena conoscenza" è fatta coincidere con il completamento dei lavori o, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, nel momento in cui si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5664; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4583; id., 23 maggio 2018, n. 3075). </h:div><h:div>11. In definitiva, se, come nel caso di specie, il titolo viene contestato per l'an dell'edificazione, allora il termine per l'impugnazione decorre dalla data di inizio lavori, in quanto già dal quel momento si costituisce la "piena conoscenza" della realizzazione dell'opera. </h:div><h:div>12. In proposito, occorre anche specificare che per la "piena conoscenza" dei provvedimenti che riguardano le opere edilizie realizzate da terzi, non è necessario avere la conoscenza integrale degli stessi, ma anche solo la percezione dell'esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.</h:div><h:div>13. Peraltro, la vicinitas di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull'interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e comunque chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori (...); alla consistenza del tempo trascorso fra l'inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc.). Ed infatti, come pure rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. II, n. 5864/2020), quando l'attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l'obbligo di attivarsi prontamente con l'istituto dell'accesso agli atti e, in tali casi, il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d'impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e dell'affidamento dei soggetti titolari dell'autorizzazione (C.d.S., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034). La giurisprudenza ha evidenziato che, quando un soggetto si rende conto di un insediamento probabilmente abusivo, è onerato alla presentazione di un'istanza di accesso e se la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, occorre anche considerare che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2018, n. 3075).</h:div><h:div>14. Applicando al caso di specie tali coordinate emerge che sin dal 17 maggio 2023 (giorno di invio della nota del difensore dall’appellante) il Donega era a conoscenza dell’entità dei lavori assentiti ed in via di realizzazione. Infatti, nella nota esponeva di essere venuto a conoscenza del fatto che la società Deval, a seguito della richiesta del “proprietario di un terreno agricolo prospiciente con l’abitazione del mio cliente, è in procinto di posizionare un traliccio di media tensione di fronte all’abitazione del sig. -OMISSIS-”. Nella medesima nota veniva inoltre rappresentato il carattere pregiudizievole dell’iniziativa: “Tale manufatto, seppur edificato sul confine della proprietà […], verrà collocato in una posizione tale da ledere il diritto al panorama di cui gode il mio cliente sin dalla costruzione della villa”. Si ricava in modo inconfutabile che a quella data erano maturate le condizioni per agire in sede giurisdizionale. Quindi, il ricorso notificato solo in data 23 ottobre 2023 risulta tardivo.</h:div><h:div>15. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va quindi condivisa e l’appello va pertanto respinto.</h:div><h:div>16. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>