<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240475920240711120711117" descrizione="" gruppo="20240475920240711120711117" modifica="11/07/2024 12:23:00" stato="2" tipo="31" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Maria Malcangi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04759"/><fascicolo anno="2024" n="06534"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240475920240711120711117.xml</file><wordfile>20240475920240711120711117.docm</wordfile><ricorso NRG="202404759">202404759\202404759.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ezio Fedullo</firma><data>11/07/2024 12:22:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 592/2024, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2024, proposto dalla dott.ssa Maria Malcangi, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Asl Bari, in persona del Direttore Generale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della dott.ssa Teresa Di Gioia, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL Bari e della dott.ssa Teresa Di Gioia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appellata sentenza (in forma semplificata) n. 592 del 14 maggio 2024, il T.A.R. per la Puglia ha dichiarato di essere carente di giurisdizione in ordine al ricorso proposto dalla odierna appellante, dott.ssa Maria Malcangi, per l’annullamento della delibera del Direttore generale della ASL Bari n. 367 del 20 febbraio 2024, di conferimento alla controinteressata dott.ssa Teresa Di Gioia dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, sino al 31 gennaio 2028, di Direttore della Struttura Complessa SIAV B Area Nord del Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL, all’esito della selezione pubblica indetta con delibera del D.G. n. 70 del 22 gennaio 2019 ed espletata secondo il disposto dell’art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, d.lvo n. 502/1992.</h:div><h:div>2. Va premesso, ai fini della compiuta comprensione dell’oggetto della controversia, che la ricorrente, come da verbale dell’11 novembre 2022, si era collocata al terzo posto dell’elenco degli idonei e che, a seguito del collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 27 marzo 2024, del primo classificato (dott. Michele Troiano, incaricato con delibera n. 2406 del 15 dicembre 2022), la ASL Bari, con delibera del D.G. n. 367 del 20 febbraio 2024, ha conferito l’incarico <corsivo>de quo</corsivo> alla seconda classificata, ovvero alla menzionata dott.ssa Teresa Di Gioia.</h:div><h:div>3. Ciò premesso, la suddetta ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha fatto valere la pretesa alla indizione di una nuova selezione, ai sensi dell’art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, d.lvo n. 502/1992, nel testo integralmente sostituito dall’art. 20, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118, deducendo i plurimi profili di illegittimità che inficerebbero la delibera direttoriale impugnata.</h:div><h:div>4. Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha essenzialmente affermato, anche sulla scorta di suoi precedenti pronunciamenti su analoghe fattispecie ed al fine di fondare la decisione di spogliarsi della controversia a favore del G.O., che le determinazioni della P.A. <corsivo>in subiecta materia</corsivo> sono “<corsivo>assunte nell’esercizio di poteri pubblici, perché solo soggettivamente tali, come tali potestativi ma non autoritativi, sicché al più verrebbero in rilievo interessi legittimi di diritto privato (categoria teorica riconosciuta da autorevole dottrina)</corsivo>”, difettando “<corsivo>la natura “concorsuale” (e, quindi, pubblicistica) della selezione de qua che avoca a sé anche la natura delle determinazioni in ordine alla sua indizione</corsivo>”.</h:div><h:div>5. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dalla originaria ricorrente.</h:div><h:div>Essa deduce in primo luogo l’<corsivo>error in procedendo</corsivo> consistente nella adozione da parte del T.A.R. di una pronuncia di merito nonostante il suo difensore, in occasione della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’istanza cautelare, avesse manifestato la sua opposizione al riguardo, dichiarando l’intenzione di proporre regolamento di giurisdizione: l’art. 60 c.p.a., evidenzia la parte appellante, prevede infatti che “<corsivo>in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alle ragioni sottese alla decisione appellata, deduce la parte appellante che la scelta dell’Amministrazione di coprire il posto con l’utilizzazione della “<corsivo>terna</corsivo>” della precedente procedura selettiva, anziché con la pubblicazione di un bando di concorso, costituisce esercizio di potestà amministrativa (di natura organizzatoria) cui ineriscono interessi legittimi tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.</h:div><h:div>Evidenzia altresì che il novellato art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, d.lvo n. 502/1992 ha strutturato la procedura <corsivo>de qua</corsivo> in forma concorsuale, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie, in quanto la nomina del direttore di struttura complessa non avviene più sulla base di una scelta fiduciaria del direttore generale, che poteva individuare uno qualsiasi dei candidati idonei nell’ambito della terna proposta dalla commissione, ma sulla base di una procedura concorsuale per titoli e colloquio, che culmina con una graduatoria e con un vincitore della selezione; la procedura inoltre, prosegue la parte appellante, è aperta ai candidati esterni, non essendo riservata ai dipendenti interni all’ASL che la bandisce, per cui all’esito della selezione l’Amministrazione instaura un nuovo rapporto di lavoro con il vincitore, che potrebbe non essere già dipendente della stessa ASL.</h:div><h:div>Infine, la parte appellante ripropone le censure attinenti al merito formulate con il ricorso introduttivo e non esaminate dal T.A.R. in ragione della adozione della predetta statuizione pregiudiziale.</h:div><h:div>6. Si sono costituite nel giudizio di appello, per resistere alla domanda della parte appellante, la ASL Bari e la controinteressata dott.ssa Teresa Di Gioia.</h:div><h:div>7. All’esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2024, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione sulla proposta questione di giurisdizione.</h:div><h:div>8. L’appello non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>9. Deve essere preliminarmente respinta la censura intesa a lamentare che il T.A.R. ha definito con sentenza (in forma semplificata) la controversia nonostante l’opposizione manifestata in udienza dal difensore della ricorrente, come risulterebbe dal relativo verbale, in vista della dichiarata intenzione di proporre regolamento di giurisdizione <corsivo>ex</corsivo> art. 10 c.p.a..</h:div><h:div>Deve premettersi che l’art. 60 c.p.a., laddove prevede che la definizione della causa “<corsivo>in sede di decisione della domanda cautelare</corsivo>” non possa avvenire laddove “<corsivo>una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione</corsivo>”, dovendo in tal caso il giudice disporre il rinvio per “<corsivo>consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione</corsivo>” e fissare contestualmente la data per il prosieguo della trattazione, esige una precisa manifestazione della volontà della parte di avvalersi di uno degli strumenti processuali suindicati, non essendo sufficiente un generico ed immotivato atto di opposizione.</h:div><h:div>Nella specie, dal verbale della camera di consiglio all’esito della quale è stata emessa la sentenza appellata risulta che il difensore della ricorrente si è limitato ad opporsi alla definizione del giudizio, senza indicarne la ragione giustificatrice: manca quindi il (o comunque non vi è prova del) presupposto in presenza del quale il giudice avrebbe dovuto astenersi dall’assunzione della sentenza e concedere il termine alla parte per esercitare il diritto di proporre l’ipotizzato regolamento di giurisdizione.</h:div><h:div>10. Infondata è anche la censura diretta a contestare la statuizione declinatoria della giurisdizione recata dalla sentenza appellata.</h:div><h:div>10.1. Deve in primo luogo osservarsi che, in linea generale, il sindacato sulla giurisdizione deve essere svolto assumendo a riferimento la natura della situazione giuridica fatta valere dalla parte (ricorrente o attrice) e, quindi, del potere il cui esercizio – o mandato esercizio – da parte dell’Amministrazione viene da essa censurato, in quanto dalla sua connotazione giuridica – autoritativa o meno – è possibile ricavare le indicazioni necessarie alla qualificazione della situazione giuridica sulle quali esso è destinato ad incidere e, quindi, alla individuazione del plesso giurisdizionale munito della relativa <corsivo>potestas iudicandi</corsivo>.</h:div><h:div>E’ noto infatti che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “<corsivo>la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata</corsivo>” (cfr. Cass., SS.UU., n. 8374/2006).</h:div><h:div>Nella specie, ai fini qualificatori della situazione giuridica azionata dalla originaria ricorrente, non rileva quindi (in quanto attinente al “<corsivo>petitum</corsivo>” dell’azione, ovvero all’oggetto della proposta domanda di annullamento, ovvero ancora al mezzo mediante il quale la parte essa si prefigge di realizzare lo scopo di tutela della situazione giuridica di cui si afferma titolare) la natura giuridica della delibera impugnata, con la quale l’Amministrazione appellata, a seguito del collocamento in quiescenza del soggetto precedentemente nominato per la copertura della posizione dirigenziale <corsivo>de qua</corsivo> e collocatosi al primo posto dell’elenco degli idonei formato all’esito dell’avviso pubblico emesso in esecuzione della delibera del D.G. n. 70 del 22 gennaio 2019, grazie al miglior punteggio ottenuto, ha deciso di attingere alla medesima terna degli idonei, affidando l’incarico alla seconda graduata: delibera - quella impugnata - che si inscrive pertanto formalmente nell’ambito della procedura avviata ed espletata secondo la disciplina dettata dal previgente art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, d.lvo n. 502/1992, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 20, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118, la cui natura espressiva dei poteri datoriali, di indole privatistica, dell’Amministrazione (con le conseguenti ricadute in punto di giurisdizione) non è contestata dalla ricorrente ed è comunque affermata con orientamento ormai stabilizzato dalla Corte regolatrice della giurisdizione (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo> e di recente, Cassazione civile, Sez. un., 15 febbraio 2023, n. 4773).</h:div><h:div>Del resto, non può sfuggire che la parte appellante non agisce in forza della posizione di cui è titolare all’interno dell’elenco originariamente stilato, <corsivo>ergo</corsivo> non fa valere una situazione giuridica conformata dalla natura (pacificamente non autoritativa, come si è detto) degli atti adottati dall’Amministrazione ai fini della formazione e della gestione dello stesso, ma nella veste di soggetto interessato alla indizione di un nuovo procedimento selettivo, da espletare secondo le disposizioni sopravvenute e di cui si dirà meglio <corsivo>infra</corsivo>, al fine di far valere nell’ambito della stessa la chance di conseguimento della posizione lavorativa di cui l’Amministrazione ha inteso disporre nel modo contestato.</h:div><h:div>10.2. Va in pari tempo evidenziato che il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla natura della situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudice titolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali.</h:div><h:div>E’ quanto ha fatto, ad esempio, con la previsione – in deroga al criterio generale secondo cui “<corsivo>sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…</corsivo>” – in base alla quale “<corsivo>restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (art. 63, comma 4, d.lvo 30 marzo 2001, n. 165).</h:div><h:div>In proposito, che la questione della (eventuale) qualificazione concorsuale della procedura <corsivo>de qua</corsivo> assuma rilevanza decisiva ai fini del riparto della giurisdizione <corsivo>in subiecta materia</corsivo> emerge anche dalle pronunce richiamate.</h:div><h:div>La sentenza citata (Cass., SS.UU., n. 4773/2023) rileva infatti che “<corsivo>La selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ed infatti, in tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall’apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al conferimento dell’incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l’unico elemento rilevante per l’assegnazione finale è quello dell’idoneità (Cass. 3 settembre 2021, n. 23889). Pertanto, la procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15ter D.Lgs. cit., ha carattere non concorsuale (anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 158 del 2012, conv. con modif. in L. n. 189 del 2012), essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; con la conseguenza che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. s.u. 6 marzo 2020, n. 6455, in motivazione, sub p.ti da 3 a 4.2; Cass. s.u. 22 settembre 2022, n. 27743, in motivazione sub p.ti da 5 a 5.4). La determinazione con cui il direttore di un’Azienda Sanitaria Locale, per affidare l’incarico di dirigente di struttura complessa, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15ter invece di procedere allo scorrimento nell’ambito della terna selezionata in esito a precedente procedura, indice un nuovo avviso pubblico, si compendia così in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato; sicché, si tratta di una scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei. Ed essa comporta la giurisdizione del giudice ordinario, anche in virtù del principio di concentrazione delle tutele, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. s.u. 21 settembre 2020, n. 19668)</corsivo>”.</h:div><h:div>10.3. Si tratta quindi di stabilire se, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 20, comma 1, l. n. 118/2022 al disposto dell’art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, lett. b) d.lvo n. 502/1992, la procedura <corsivo>de qua</corsivo> – alla cui indizione, si ripete, aspira la ricorrente – orbiti ancora in un’area non concorsuale, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione cui inerisce il presente giudizio.</h:div><h:div>In proposito, anche nel solco della citata giurisprudenza, deve rilevarsi che tratti salienti della precedente disciplina, valorizzati dalla Corte regolatrice con la sentenza citata, sono (<corsivo>recte</corsivo>, erano) i seguenti:</h:div><h:div>- svolgimento ad opera di apposita commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di “<corsivo>una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti</corsivo>”;</h:div><h:div>- individuazione da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare;</h:div><h:div>- facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di “<corsivo>motivare analiticamente la scelta</corsivo>”.</h:div><h:div>I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 sono invece così riassumibili:</h:div><h:div>- la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “<corsivo>secondo criteri fissati preventivamente</corsivo>” e mettere capo ad una “<corsivo>graduatoria dei candidati</corsivo>”;</h:div><h:div>- la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul “<corsivo>candidato che ha conseguito il miglior punteggio</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, non vi è dubbio che, per effetto della suddetta novella normativa, il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta – rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale – a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina: tale cambiamento di prospettiva è appunto stato valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell’esito della predetta valutazione in termini di vera e propria “<corsivo>graduatoria</corsivo>”.</h:div><h:div>10.4. Ritiene nondimeno la Sezione che tali pur significativi cambiamenti di regime non abbiano alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro.</h:div><h:div>In primo luogo, infatti, permane la carenza in esso di vere e proprie “<corsivo>prove selettive</corsivo>”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria: del resto, non può farsi a meno di notare che la previsione del colloquio era presente anche nello schema procedimentale previgente, senza che esso fosse ritenuto idoneo dalla Cassazione a mutare le sue conclusioni in punto di assenza nella procedura di “<corsivo>prove selettive</corsivo>”, ai fini della risoluzione della relativa questione di giurisdizione.</h:div><h:div>In ogni caso, e ciò è dirimente, non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale – e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione – così come previsto dall’art. 15, comma 7-<corsivo>bis</corsivo>, lett. b) d.lvo n. 502/1992, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “<corsivo>la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lvo n. 165/2001, infatti, “<corsivo>sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti…il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali…</corsivo>”) e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo (atteso che, ai sensi del già citato comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali ad esso attribuite sono solo quelle “<corsivo>per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</corsivo>”, ovvero finalizzate alla costituzione <corsivo>ex novo</corsivo> di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente).</h:div><h:div>Poiché, quindi, la richiamata norma attributiva della giurisdizione in ordine alle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell’atto, non resta che concludere nel senso che, non solo per effetto della stessa, ma anche in considerazione della sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell’interessato (sia essa qualificabile come diritto soggettivo ovvero, secondo la sentenza appellata, come “<corsivo>interesse legittimo privato</corsivo>”), la giurisdizione in ordine alla presente controversia non può che spettare, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, al giudice ordinario, nella specifica configurazione di giudice del lavoro. </h:div><h:div>10.5. Né il nesso di collegamento della controversia con la giurisdizione amministrativa, smarrito sul fronte della natura e della finalità del procedimento selettivo alla cui indizione ambisce la ricorrente e, quindi, della qualificazione della situazione giuridica di cui essa è titolare, potrebbe essere recuperato sul versante della scelta, ipoteticamente compiuta a monte dall’Amministrazione, in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante e connotata, secondo le deduzioni della parte appellante, in chiave discrezionale in quanto espressiva delle valutazioni di ordine macro-organizzativo della ASL appellata.</h:div><h:div>Come chiarito dalla giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. un., 22 febbraio 2023, n. 5566), invero, “<corsivo>anche gli atti di macro organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 secondo cui “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”. E' stato affermato, in plurime pronunce di queste Sezioni Unite, che i provvedimenti amministrativi sono per definizione atti di diritto pubblico, sicché la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad essi. Se ne è tratta la conseguenza che “diversamente da quanto accade per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti cd. di “macro-organizzazione” delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende Sanitarie, carattere strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono” (Cass. S.U. 18 maggio 2021 n. 13491 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione)</corsivo>”.</h:div><h:div>11. L’appello quindi, come anticipato, deve essere complessivamente respinto.</h:div><h:div>Restano conseguentemente assorbite le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, formulate dalle parti resistenti per profili diversi da quelli inerenti al tema della giurisdizione, così come le difese da quelle svolte ed attinenti al merito della controversia, il cui esame sarebbe peraltro rimasto precluso a questo giudice anche nell’ipotesi di riforma della contestata statuizione declinatoria.</h:div><h:div>12. La presenza nelle questioni esaminate di indubbi tratti originali giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.</h:div><h:div>Spese del giudizio di appello compensate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ezio Fedullo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>