<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240353320240516163658475" descrizione="" gruppo="20240353320240516163658475" modifica="17/05/2024 09:37:07" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Bgsa Family Office &amp; Trust S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03533"/><fascicolo anno="2024" n="01852"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240353320240516163658475.xml</file><wordfile>20240353320240516163658475.docm</wordfile><ricorso NRG="202403533">202403533\202403533.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\716 Davide Ponte\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>davide ponte</firma><data>17/05/2024 09:30:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Poppi</firma><data>17/05/2024 08:35:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Davide Ponte,	Presidente FF</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Pascuzzi,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06840/2024, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3533 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Bgsa Family Office &amp; Trust S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo> e Ulisse Battagliese in proprio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Guido Battagliese, Antonio Pazzaglia e Igor Valas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei Ministri <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentanti e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono <corsivo>ex lege</corsivo> domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12</h:div><h:div>Garante Protezione Dati personali Privacy, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div><h:div>Unioncamere e Infocamere Scpa, non costituite in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Trustandwealth S.r.l., Belluzzo Umberto, Widar Trust S.r.l., Emy Trustee S.r.l., Trust &amp; Consulting S.r.l.s, Paolo Bertoli, Salvatore Tramontano, Leonardo Pallotta, Massimo Montinari, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Unione Affidatari Fiduciari, Ictrust S.r.l., Itrust Company S.r.l., Management Service S.r.l., Famm Trust Company S.r.l.s, Lt Consultants Services Ltd, Aquilon Ag, Biene Ag, Private Trustees S.A., Sabrina Numa, Rossano Vittorio Ruggeri, Marco Montefameglio, Francesca Postacchini, Morena Lironi, Roberto Zanardi, Raffaella Cremonini, Paolo Basso, Giuseppe Corti, Antonella Emilia Maria Luchini Bonalanza, Marco Giacomo Bonalanza, Maria Stella Cuccoli, Mauro Scaffa e Giancarlo Garau, rappresentati e difesi dagli Avvocati Guido Battagliese, Antonio Pazzaglia e Igor Valas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Trustandwealth S.r.l. e Christian Marie-Romain Mognol, rappresentati e difesi dagli Avvocati Guido Battagliese, Antonio Pazzaglia, Valerio Vallefuoco e Igor Valas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Garante Protezione Dati personali Privacy, dell’Unione Affidatari Fiduciari e di Ictrust S.r.l., Itrust Company S.r.l., Management Service S.r.l., Famm Trust Company S.r.l.s, Lt Consultants Services Ltd e di Aquilon Ag, Biene Ag, Private Trustees S.A. e di Sabrina Numa, Rossano Vittorio Ruggeri, Marco Montefameglio, Francesca Postacchini, Morena Lironi, Roberto Zanardi, Raffaella Cremonini, Paolo Basso, Giuseppe Corti, Antonella Emilia Maria Luchini Bonalanza, Marco Giacomo Bonalanza, Maria Stella Cuccoli, Mauro Scaffa e Giancarlo Garau;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>che parte appellante (Società qualificatasi come «<corsivo>specializzata nella gestione di trust, nella sua qualità di trustee di diversi trust già costituiti</corsivo>» ha impugnato in primo grado i provvedimenti con i quali l’amministrazione, in estrema sintesi, ha dato attuazione alle direttive antiriciclaggio definendo il sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi e il relativo sistema di accesso alle informazioni a favore dei terzi (Autorità, soggetti obbligati e pubblico) sottoponendola  al regime di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 21, del D. Lgs. n. 231/2007;</h:div><h:div>che in detta sede veniva sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per «<corsivo>Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione</corsivo>»;</h:div><h:div>Considerato, ad un primo sommario esame:</h:div><h:div>che le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato;</h:div><h:div>che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti; </h:div><h:div>che l’interesse dell’Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare la definizione di una procedura di infrazione che, tuttavia, è solo ipotizzata e che, inoltre, è ragionevole supporre non verrà definita prima del vaglio delle richiamate questioni di compatibilità unionale;</h:div><h:div>che la perdurante efficacia dell’impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall’ostensione di dati riservati;</h:div><h:div>Ritenuto che, per le suesposte ragioni, ricorrano i presupposti di cui all’art. 98 c.p.a. per concedere la richiesta sospensione;</h:div><h:div>Considerato che, nelle more del necessario approfondimento di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3533/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Fissa la discussione di merito dell’appello alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Marco Poppi</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3533/2024) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>